CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 ottobre 2017
885.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Estetista professionale).

  1. L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  2. L'attività di estetista professionale comprende anche l'attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto all'Elenco nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.
  4. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.
  5. L'estetista professionale può esercitare anche l'attività di onicotecnico.

Art. 2.
(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali).

  1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Elenco», presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.
  2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.
  3. L'iscrizione all'Elenco avviene previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi.
  4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministro della salute.

Art. 3.
(Norme regolamentari).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

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Art. 4.
(Esercizio della professione di estetista professionale).

  1. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
  2. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.
  3. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.
  4. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti erboristi e di quanto altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
  5. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo.

Art. 5.
(Requisiti essenziali per l'esercizio della professione di estetista professionale).

  1. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 6.
(Requisiti professionali dell'estetista professionale).

  1. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
   b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;
   c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un esercizio di estetica professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b);
   d) superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e le regioni.

  2. Con l'iscrizione all'Elenco l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, predisposto dal Ministro della salute e accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui predisposti dalle singole regioni.

Art. 7.
(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.
  2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti all'Elenco e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista.
  3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole Pag. 141regionali, direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, secondo le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale. Sono materie di insegnamento:
   a) cosmetologia;
   b) fisiologia umana;
   c) anatomia umana;
   d) chimica organica e inorganica;
   e) dermatologia;
   f) endocrinologia;
   g) angiologia;
   h) nutrizione;
   i) termalismo;
   l) igiene e profilassi;
   m) fisica e chimica;
   n) primo soccorso;
   o) psicologia e comunicazione;
   p) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
   q) gestione delle risorse umane;
   r) informatica;
   s) marketing;
   t) lingua inglese;
   u) etica professionale;
   v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo;
   z) cultura generale dell'estetica corporea;
   aa) massaggi e trattamenti del viso e del corpo;
   bb) estetica corporea;
   cc) laboratorio di estetica corporea;
   dd) trucco e trucco semipermanente;
   ee) visagismo, morfologia del viso e make-up;
   ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico;
   gg) manicure e pedicure;
   hh) tecniche di epilazione;
   ii) accoglienza e gestione della clientela;
   ll) ricostruzione delle unghie;
   mm) nozioni di chirurgia plastica;
   nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;
   oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder;
   pp) massaggio connettivale e muscolare.

  4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da:
   a) cinque docenti delle materie insegnate;
   b) un commissario interno;
   c) un commissario esterno;
   d) tre estetisti iscritti all'Elenco.

  5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
  6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo.

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Art. 8.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui).

  1. L'estetista professionale ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi.
  2. La formazione e l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all'articolo 7, riconoscendo appositi crediti formativi.
  3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato raggiungimento dei crediti formativi di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall'Elenco.

Art. 9.
(Norme transitorie).

  1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Apparecchiature ad uso estetico).

  1. È consentito agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.
  2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni. Le regioni, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Art. 11.
(Onicotecnico).

  1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali preformate, di decorazioni e di tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L'attività di onicotecnico è eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

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Art. 12.
(Istituzione dell'elenco regionale degli onicotecnici).

  1. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.
  2. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.

Art. 13.
(Competenze delle regioni).

  1. In ottemperanza all'articolo 117 della Costituzione, le regioni procedono, attraverso propri atti e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, ad emanare apposite norme che disciplinano l'esercizio delle attività di onicotecnico.
  2. In particolare spetta alle regioni stabilire criteri e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale degli onicotecnici, nonché regolamentare e organizzare le attività di formazione professionale.
  3. Il titolo di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di onicotecnico rilasciato dalla regione ha valore nell'ambito del territorio di competenza della medesima regione.
  4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplina le modalità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico tra le diverse regioni.

Art. 14.
(Esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica).

  1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
  2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.
  3. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, ai parrucchieri o agli acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti.

Art. 15.
(Sanzioni).

  1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
  2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui al capo I senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.
  3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui al capo II senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui all'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.
  4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I e II in forma ambulante o di posteggio, in violazione degli articoli 2 e 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Pag. 14410.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
  5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai capi I e II a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 16.
(Abrogazione).

  1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.
1. 1. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
* 1. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
* 1. 3. Galgano.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
* 1. 4. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
* 1. 5. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
* 1. 6. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
1. 7. Camani, Becattini, Scuvera.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «dopo le parole «L'attività» è aggiunta la seguente: «professionale»».
1. 8. Galgano.

  Al comma, 1, numero 2), sopprimere le parole: «e dopo le parole «inestetismi presenti» sono aggiunte le seguenti «concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona»».
1. 9. Camani.

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  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Alla lettera a), numero 3, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: « a) tatuatore; b) piercer;»;
  2. Alla lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole: ««e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3»»;
  3. Alla lettera h), capoverso «Art. 9-bis.», sopprimere i commi 1 e 2.
  4. Alla lettera b), capoverso «Art. 9-bis.» sopprimere il comma 8.
  5. Alla lettera e), numero 2) sopprimere il comma 3-bis.
  6. Alla lettera h), capoverso «Art. 9-bis.», sopprimere il comma 1.
  7. Alla lettera h), capoverso «Art. 9-bis.», comma 11, sopprimere le seguenti parole: «tatuaggio, pierces,»;
  8. Alla lettera i) sopprimere il numero 2);
  9. Sopprimere la lettera o).
1. 10. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole:
  « a) tatuatore; b) piercer
1. 11. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le seguenti parole:
  «e, per le attività di tatuatore e di piercer, delle attrezzature indicate rispettivamente negli allegati 2 e 3».
1. 12. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente 4-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis; le attività di cui al presente articolo richiedono per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi»
1. 13. Camani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», sopprimere i commi 1 e 2:
1. 15. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per «truccatore» la figura professionale che svolge la sua attività in diversi ambiti il cui scopo principale è quello di operare, con diverse finalità ed utilizzando cosmetici di vario genere, interventi di trucco sul viso e sul corpo.
1. 16. Della Valle.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
* 1. 17. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
* 1. 18. Galgano.

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  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
* 1. 19. Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
* 1. 20. Allasia.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
* 1. 21. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sopprimere le parole: eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.
1. 22. Camani.

  Al comma 1, lettera b), capo verso « Art . 1-bis», sopprimere il comma 8.
1. 23. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 4, ai commi 2, 3 e 4 sono aggiunti, in fine, le seguenti parole: «ovvero dello svolgimento di apprendistato presso un'impresa esercente».
1. 24. Galgano.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1) premettere il seguente:
    01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo le parole «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
     b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
     c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
   b) alla lettera a), le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite con le seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento»;
   c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo Pag. 147svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
   3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
* 1. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1) premettere il seguente:
    01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo le parole «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
     b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
     c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
   b) alla lettera a), le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite con le seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento»;
   c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
   3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

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  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
* 1. 26. Abrignani.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1) premettere il seguente:
    01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo le parole «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
     b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
     c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
   b) alla lettera a), le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite con le seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento»;
   c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
   3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
* 1. 27. Allasia.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1) premettere il seguente:
    01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo le parole «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
     b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
     c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».Pag. 149
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
   b) alla lettera a), le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite con le seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento»;
   c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
   3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
* 1. 28. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:
  01) al comma 1, lettera a), le parole: «di un apposito corso regionale della durata di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «di un apposito corso regionale della durata di un biennio».
1. 14. Galgano.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 29. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 30. Abrignani.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

Pag. 150

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 31. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
  1-bis) al comma 1, è soppressa la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 1. 32. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).
** 1. 33. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).
** 1. 34. Abrignani.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b), c), d), e).
** 1. 35. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti flettere a), b), c), d), e).
** 1. 36. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 5, sopprimere la lettera a).
1. 37. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole: «dopo le parole “massaggio estetico” sono inserite le seguenti: «“e del benessere”».
1. 38. Camani.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il comma 3-bis:
1. 39. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis) nozioni di dermatologia;».
1. 40. Della Valle.

Pag. 151

  Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trucco aerografico.
1. 41. Della Valle.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 1.
1. 42. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 9-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della durata di due anni con le seguenti: della durata di un biennio.
1. 43. Galgano.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «corsi regionali» aggiungere le seguenti: «di abilitazione»;
   c) al comma 8 sostituire le parole: «qualifica professionale» con le seguenti: «abilitazione professionale».
* 1. 44. Abrignani.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione; Pag. 152
   c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.
* 1. 45. Allasia.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazioneprofessionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;
   c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.
* 1. 46. Vignali.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;
   c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.
* 1. 47. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera h) capoverso «Art. 9-bis», al comma 2, sostituire le parole: 300 ore con le seguenti: 500 ore.
1. 48. Della Valle.

Pag. 153

  Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
   2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
*1. 49. Allasia.

  Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
   2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
*1. 50. Abrignani.

  Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere all'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
   2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
*1. 51. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera h), capoverso « Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrereall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
   2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
*1. 52. Vignali.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Articolo 9-bis.», al comma 11, sopprimere le seguenti parole: tatuaggio, piercer,.
1. 53. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
1. 54. Paolo Russo, Squeri.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 55. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 154

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 56. Vignali.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 57. Abrignani.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 58. Allasia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1. 59. Paolo Russo, Squeri.

Pag. 155

ALLEGATO 2

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
1. 7.  (Nuova formulazione) Camani, Becattini, Scuvera.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
  b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: « di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come Pag. 156lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.»».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
*1. 25.  (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
  b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.»».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
*1. 26.   (Nuova formulazione) Abrignani.

Pag. 157

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
  b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.»».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
*1. 27.   (Nuova formulazione) Allasia.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
  b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» Pag. 158sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.»».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
*1. 28.  (Nuova formulazione) Vignali.

Pag. 159

ALLEGATO 3

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a) al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
*1. 3. Galgano.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a)
al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
*1. 4. Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a)
al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
*1. 5. Allasia.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
  0a)
al titolo della legge le parole: «dell'attività di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività professionali nel settore dell'estetica».
*1. 6. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
1. 7.  (Nuova formulazione) Camani, Becattini, Scuvera.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente 4-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis
; le attività di cui al presente articolo richiedono per il loro esercizio i requisiti di cui all'articolo 3 solo quando vengono esercitate con finalità estetiche e di eliminazione degli inestetismi».
1. 13. Camani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante Pag. 160speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
*1. 17. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
*1. 18. Galgano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
*1. 19. Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
*1. 20. Allasia.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive Pag. 161modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
**1. 26.  (Nuova formulazione) Abrignani.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

Pag. 162

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
**1. 27.  (Nuova formulazione) Allasia.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: «di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».
**1. 28.  (Nuova formulazione) Vignali.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).
*1. 33. Allasia.

Pag. 163

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).
*1. 34. Abrignani.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la qualifica professionale con le seguenti: l'abilitazione professionale di estetista.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», comma 3, dopo le parole: comma 1-bis aggiungere le seguenti lettere a), b).
*1. 35. Vignali.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  «b-bis)
nozioni di dermatologia;».
1. 40. Della Valle.

  Al comma 1, lettera e), numero 2, comma 3-quater, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e trucco aerografico.
1. 41. Della Valle.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «corsi regionali» aggiungere le seguenti: «di abilitazione»;
   c) al comma 8 sostituire le parole: «qualifica professionale» con le seguenti: «abilitazione professionale».
*1. 44. Abrignani.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al Pag. 164periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «corsi regionali» aggiungere le seguenti: «di abilitazione»;
   c) al comma 8 sostituire le parole: «qualifica professionale» con le seguenti: «abilitazione professionale».
*1. 45. Allasia.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «corsi regionali» aggiungere le seguenti: «di abilitazione»;
   c) al comma 8 sostituire le parole: «qualifica professionale» con le seguenti: «abilitazione professionale».
*1. 46. Vignali.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
  1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
  2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
**1. 49. Allasia.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
  1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
  2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione Pag. 165dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
**1. 50. Abrignani.

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Articolo 9-bis» apportare le seguenti modifiche:
  1) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 si applicano a decorrere dall'istituzione dei corsi previsti dal comma 4.»;
  2) al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei suddetti criteri, coloro che già esercitano le attività di cui all'articolo 1 comma 1-bis possono proseguire l'attività.
**1. 52. Vignali.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 56. Vignali.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 57. Abrignani.

  Al comma 1, lettera l), numero 1), sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 50.000.
*1. 58. Allasia.

Pag. 166

ALLEGATO 4

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
(Testo base C. 3411).

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3411 Cancelleri recante «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni»;
   osservato che, nel dibattito presso la V Commissione (Bilancio), il Governo ha evidenziato che il provvedimento potrebbe avere rilevanti effetti finanziari negativi in termini di cassa, dovuti allo sfasamento temporale tra il momento nel quale si effettua la compensazione, con conseguente perdita di gettito per l'erario, e quello in cui enti impositori effettuano il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.