CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 settembre 2017
878.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
1. 1. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), la parola: indiziati è sostituita con la seguente: indagati.
1. 2. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), le parole da: nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.
1. 3. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), il capoverso «i-bis)» è soppresso.
1. 51. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis) le parole: del delitto di cui all'articolo 640-bis sono soppresse.
1. 4. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis) sopprimere le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
1. 5. Sisto, Costa.

  Al comma 1 lettera d), capoverso i-bis), le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: o dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui Pag. 30all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente codice.
1. 6. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le seguenti parole:
del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;
   b) dopo le parole: articoli 314 sopprimere le seguenti: primo comma;
   c) le parole: e 322-bis sono sostituite dalle seguenti: 322-bis e 323.
1. 7. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le seguenti parole: del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno;
   b) le parole: e 322-bis sono sostituite dalle seguenti:, 322-bis e 323.
1. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), sopprimere le seguenti parole: del delitto di cui all'articolo del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno.
1. 9. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d) , capoverso i-bis) le parole: o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale sono soppresse.
1. 10. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d) , capoverso i-bis) dopo le parole: di cui all'articolo 416 del codice penale sono aggiunte le seguenti: relativamente ai promotori e ai soggetti loro equiparati e comunque nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
1. 11. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), capoverso i-bis), dopo le parole: 322-bis aggiungere la seguente: 323.
1. 12. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d) capoverso i-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, in ogni caso, a tutti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o che, per la condotta o il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
1. 52. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso i-ter).
*1. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso i-ter).
*1. 14. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera d) il capoverso i-ter) è sostituito dal seguente:
   i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale commi 2 e 3 e nelle ipotesi di irrevocabilità della querela.
1. 15. Sisto, Sarro.

  Al comma 1, lettera d) capoverso i-ter) la parola: indiziati è sostituita con la seguente: indagati.
1. 16. Sisto, Sarro.

Pag. 31

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
  b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, escluse le sezioni staccate delle Corti di Appello, sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione patrimoniali e gestione del beni sequestrati»;
   b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le proposte di cui al comma 1 è 2 sono depositate presso la cancelleria della sezione specializzata di cui al comma 4».
2. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso 4-bis).
2. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 3, lettera b), capoverso «4-bis» dopo le parole: vietate dalla legge o inserire la seguente: manifestamente.
2. 3. Sisto, Costa.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 4-bis è inserito il seguente: 4-ter. Al proposto è riservata la facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.
2. 52. Costa, Sisto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
  b-bis) al comma 2 le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
3. 1. Costa, Sisto.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le seguenti parole: lettere c), i), i-bis), e i-ter) con le seguenti: lettere c), i) e i-bis).
5. 1. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, d'Uva, Dadone.

  Al comma 8, lettera b), sopprimere il capoverso: 2-bis.
5. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole da: Quando, a seguito fino a: dall'articolo 92 con le seguenti: Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 ovvero di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92 ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'Autorità nazionale anticorruzione.
10. 4. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, sostituire le parole: ulteriori emolumenti con le seguenti: alcun emolumento.
10 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, sopprimere la parola: ulteriori.
10. 2. Nuti.

Pag. 32

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.
10. 3. Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, D'Uva, Dadone.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-ter.
13. 1. Nuti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta della Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad 1 anno.
13. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 50. Nuti.

  Al comma 4, lettera c), capoverso 7-bis, sostituire la parola: dieci con: trenta.
18. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 4, lettera g), capoverso 15-ter, sopprimere il secondo periodo.
18. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Annate possono essere assegnati beni immobili mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dall'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Tale assegnazione può avvenire mediante contratto di locazione quadriennale prorogabile per un massimo di due volte.
  3. Ai soggetti assegnatari di cui al comma 1 è consentito di procedere – qualora l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie – alla ristrutturazione dell'immobile, anticipando le somme necessarie.
  4. I lavori di ristrutturazione di cui al comma precedente debbono essere oggetto di un accordo scritto con l'Agenzia del Demanio, all'interno del quale debbono essere indicati:
   a) le motivazioni per cui è necessario procedere alla ristrutturazione, certificate da una perizia tecnica;
   b) il preventivo dettagliato di spesa;
   c) le modalità e i tempi con i quali l'affidatario potrà scomputare dal canone di locazione l'importo speso per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

  5. In caso di morte ovvero di trasferimento ad altra sede dell'assegnatario, l'assegnatario subentrante verserebbe ai familiari superstiti il canone previsto dall'accordo di cui al comma 4.
18. 01. Sarti, Luigi Di Maio, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Dadone, D'Uva.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

Art. 48-bis.
(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze annate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
18. 02. Sarro, Sisto.

ART. 24.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 9, le parole da: «Nel caso in cui» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità».
24. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 25.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), dopo le parole: gli atti inserire le seguenti:, le erogazioni.
25. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
25. 2. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 80.000 euro.
25. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera e), sostituire le parole: 150.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
25. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: La documentazione di cui al comma 1 con le seguenti: La documentazione di cui all'articolo 84, comma 1.
25. 5. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 26.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 91, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159).

  1. All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b) la parola: «150.000 è sostituita con la seguente: «40.000»;
   b) al comma 1, lettera c) la parola: «150.000» è sostituita con la seguente: «40.000».
26. 050. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 27.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituire le parole: «nonché a ciascuno» fino alle seguenti: «o superiore al 10 per cento» con le seguenti: «nonché a ciascuno dei consorziati nei consorzi e nelle società consortili».
27. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 29.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso Art. 110, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio;
   al comma 1 capoverso Art. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: Per l'attuazione della presente lettera fino alle parole: con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   al capoverso Art. 111, al comma 2, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: della Presidenza del Consiglio;
   al capoverso Art. 111, al comma 3, sostituire le parole: designato dal Ministro dell'interno con le seguenti: designato dal Presidente del Consiglio;
    al capoverso Art. 111, al comma 4, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
   al capoverso Art. 111, al comma 5, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
   al capoverso Art. 111, al comma 7, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;Pag. 35
   al capoverso Art. 111, al comma 8, sostituire le parole: del Ministro dell'interno con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri;
   al capoverso Art. 112, al comma 1, sostituire le parole: ai Ministri dell'interno e della giustizia con le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
29. 1. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: per l'attuazione della presente lettera fino a: bilancio.
*29. 2. Sarro, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: per l'attuazione della presente lettera fino a: bilancio.
*29. 3. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, dopo le parole: nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, aggiungere le seguenti: provenienti dalla carriera prefettizia.
29. 4. Nuti.

  Al comma 3 capoverso Art. 112, comma 4, alla lettera d), sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera e) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera h) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera m) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 112, sopprimere il comma 5
29. 9. Nuti.

  Al comma 3 capoverso Art. 112, al comma 4, lettera d) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera e) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera h) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,; alla lettera m) sopprimere le parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 112, comma 5, lettera a) sopprimere le parole: lettere d), e), h), m).
29. 5. Nuti.

  Al capoverso Art. 112, comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo,.
29. 6. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

  Al comma 5, sopprimere il capoverso Art. 113-bis.
29. 7. Sarro, Sisto.

  Al comma 5, sostituire il capoverso Art. 113-bis con il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).

  1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire Pag. 36con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
  2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
  3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
  4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttive, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
  6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
29. 8. Sarro, Sisto.

ART. 32.

  Sopprimerlo.
32. 1. Nuti.

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di protezione per i testimoni di giustizia).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 è inserito il seguente:
  3-bis. Le speciali misure di protezione di cui agli articoli 9 e 13, si applicano anche a coloro che, in base a sentenza, siano stati riconosciuti testimoni di giustizia.
32. 01. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI DICHIARATI IRRICEVIBILI

ART. 1.

  Al comma 1, la lettera a) è soppressa.
1. 50. Sisto, Costa.

ART. 2.

  Al comma 3, lettera a), capoverso 2 le parole: dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni.
2. 50. Costa, Sisto.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 4 dopo le parole: in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei aggiungere le seguenti: ovvero nel caso in cui in udienza si debba procedere all'esame di testimoni, di periti, di consulenti tecnici, o di imputati o indagati di reati connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b) c.p.p.
2. 51. Sisto, Costa.

  Al comma 3, la lettera c) è soppressa.
2. 54. Costa, Sisto.

  Al comma 3, lettera f), il capoverso 10-bis è soppresso.
2. 55. Sisto, Costa.

  Al comma 3, lettera f), al capoverso 10-ter dopo le parole: la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti sono inserite le seguenti: salvo la facoltà degli interessati di procedere ad un nuovo esami di testimoni, di periti, di consulenti tecnici, o di imputati o indagati di reati connessi o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b), c.p.p.
2. 56. Costa, Sisto.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera d) alla fine sono aggiunte le seguenti parole: le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e le parole «per violazione di legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 606 c.p.p.».
3. 50. Costa, Sisto.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 dopo le parole «al momento» sono inserite le seguenti: «in cui si svolge il relativo procedimento, sempre che sussista un concreto Pag. 38quadro indiziario idoneo a dimostrare che i beni risultino di provenienza illecita».
5. 50. Costa, Sisto.

   Al capoverso «Art. 20» al comma 3 dopo le parole: il sequestro è revocato dal tribunale sono inserite le seguenti: quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale o.
5. 51. Sisto, Costa.

  Al comma 8, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: provento o reimpiego dell'evasione fiscale sono inserite le seguenti: derivante dalle condotte previste e punite dagli articoli 2 e 8 del Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, salvo che ricorrano le circostanze di cui agli articoli 13 e 14 e la causa di non punibilità di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.
5. 52. Costa, Sisto.

  Il comma 9 è soppresso.
5. 53. Sisto, Costa.

ART. 14.

  Aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Destinazione anticipata delle aziende).

  1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopò l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero a soggetti che non abbiano riportate penali in via definitiva.
  4. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.
  5. Nel caso in cui l'Agenzia proponga ai sensi del comma 2 la vendita anticipata, questa deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall'articolo 48, comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.
  6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.
  7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.
  8. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque - motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente Pag. 39al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua.
  9. I soggetti acquirenti delle aziende di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera a).
  10. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta eventuali misure per la tutela dell'incolumità del soggetto acquirente e dei lavoratori dell'azienda, nonché per l'integrità dell'azienda medesima.
  11. I soggetti acquirenti, limitatamente alle aziende acquistate ai sensi del presente articolo, possono avvalersi del fondo di cui all'articolo 41-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e l'eventuale destinazione anticipata.
14. 050. Nuti.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-bis», sopprimere il comma 7.
15. 50. Nuti.

ART. 16.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso: Articolo 41-ter.
16. 50. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-ter, comma 2 aggiungere la seguente lettera:
   g) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.
16. 51. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Articolo 41-ter, aggiungere in fine il seguente comma: 5-bis. Nel sito web della prefettura, il giorno seguente la riunione del Tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, in una apposita sezione, è pubblicato il verbale della riunione medesima.
16. 52. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Articolo 41-ter, aggiungere in fine il seguente comma: 5-bis. Le riunioni dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, sono trasmesse in diretta audiovideo sul sito web delle prefetture.
16. 53. Nuti.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1, All'articolo 42, del decreta legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «L'ammontare del compenso non può comunque essere superiore a 240.000 euro.
16. 050. Nuti.

ART. 18.

  Al comma 4, sopprimere la lettera g).
18. 51. Nuti.

  Al comma 4, lettera g), sopprimere comma 15-bis.
18. 52. Nuti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nella gestione dei beni demaniali).

  1. Al fine di promuovere la legalità e garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, entro novanta giorni dalla data Pag. 40di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni statali competenti, le regioni, gli enti territoriali, nonché ogni altra autorità interessata stipulano protocolli di intesa volti ad assicurare una efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltratone criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività-agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi comunitari.
  2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono stipulati sulla base di linee guida provate d Conferenza Unificata Stato Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai protocolli partecipano in ogni caso i Ministri dell'Interno, dell'Ambiente e della tutela del territorio è del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle Finanze, i Presidenti delle Regioni, l'amministrazione demaniale egli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, interessati. I protocolli sono altresì finalizzati ad integrare il dettato delle normative vigenti, nonché ad assicurare la realizzazione ed il coordinamento delle attività di divulgazione e di prevenzione e ad intensificare le funzioni di controllo sul territorio e sulle procedure previste dalla legislazione vigente.
  3. I protocolli devono prevedere che i firmatari pongano in essere ogni utile azione per garantire la correttezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in modo da prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le modalità di legge e regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni firmatarie. A tal fine il Prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di Polizia ambientale e forestale con funzioni di Polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per effettuare le opportune verifiche di carattere finanziario e sul territorio.
  4. Per raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge, i protocolli devono comunque prevedere i seguenti obblighi:
   a) vigilare affinché nelle procedure di concessioni o affidamento di propri beni a privati, sia garantito il pieno ed incondizionato rispetto della disciplina legislativa vigente in materia ed in quella relativa alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
   b) prevedere che per la concessione o assegnazione di beni demaniali si faccia sempre ricorso a procedure ad evidenza pubblica;
   c) prevedere l'obbligo di certificazione antimafia per gli assegnatari e i concessionari dei predetti beni;
   d) prevedere, con riferimento ai medesimi beni, la certificazione antimafia quale condizione per l'accesso a finanziamenti, con particolare riferimento ai contributi comunitari, nel settore agro-silvo-pastorale;
   e) adottare le iniziative necessarie affinché, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti di propria competenza finalizzati alla concessione dei propri beni a privati, i soggetti concessionari assumano formalmente l'obbligo, quale condizione per il rilascio del provvedimento o la successiva revoca, a non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale e parziale del bene concesso e denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a agli organi di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nel propri confronti o di familiari;
   f) assicurare, in base alla rispettiva competenza, per i terreni nella disponibilità del soggetti firmatari, previa comunicazione della consistenza e ubicazione degli stessi, un attento monito raggio del suolo e del sottosuolo per controllare la Pag. 41presenza di eventuali cave, discariche, attività di smaltimento rifiuti o altri siti ove si possano svolgere traffici illeciti;
   g) assicurare che, prima di ogni e qualsiasi attività preliminare alla definitiva concessione di beni ricadenti nel territorio di aree demaniali, i firmatari richiedano al Prefetto di verificare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni nonché la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa a norma dell'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, prevedendo che, decorsi i termini di legge, si proceda solo previa verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia;
   h) garantire assidui contatti tra i firmatari in modo da rafforzare l'azione all'uopo anche utilizzando le segnalazioni che dovessero pervenire;
   i) provvedere alla istituzione di un «Tavolo Tecnico» che assicuri la Partecipazione dei rappresentanti o delegati dei sottoscrittori, ai fini dell'esame congiunto della situazione dei territori di competenza, per il rafforzamento dell'attività ispettiva e di vigilanza mediante scambio di informazioni e dati.

  5. Nelle more della stipula e dell'attuazione dei protocolli di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'immediata attuazione delle le misure di cui al comma 4, lettere b), c) ed e). A tal fine, per i terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile oggetto di concessione, il concedente procede alla predisposizione dei bandi di gara pubblica nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché nel pieno rispetto della legislazione antimafia. Il decreto individua i soggetti esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione e che non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali, con riferimento in particolare alla mancata presentazione della certificazione antimafia, alla mancanza dei requisiti di onorabilità degli affidatari e di rispetto del principi di trasparenza e legalità nelle procedure adottate, nonché gli ulteriori obblighi di verifica e monitoraggio costante da parte delle amministrazioni concedenti. Il decreto deve altresì prevedere la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza alcun indennizzo, e le condizioni di decadenza, con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l'accesso a contributi o finanzia mentì nel settore agro-silvo-pastorale, al casi di abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione, nonché per ogni ulteriore inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o regolamenti, ivi incluso quanto previsto dai protocolli di legalità di cui al presente articolo.
18. 050. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 22.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Effetti delle misure di prevenzione e sanzioni penali).

  1. All'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 7, le parole: «, in forza di provvedimenti definitivi», sono soppresse.
22. 050. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

Pag. 42

ART. 29.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, al comma 1 sopprimere le parole: la sede secondaria in Reggio Calabria.

  Conseguentemente sostituire le parole: le proprie sedi siano stabilite con le seguenti: la propria sede sia stabilita.
29. 50. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ausilio dell'autorità giudiziaria fino a: ausilio finalizzato, a con le seguenti: amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ed ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di rendere possibile,.

  Conseguentemente al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera d) sopprimere le parole: amministrazione e.
29. 51. Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera: g) garanzia della pubblicità dei beni confiscati e delle loro caratteristiche, destinazione ed utilizzazione, mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
29. 52. Nuti.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, al comma 6, sopprimere la lettera h).
29. 53. Nuti.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, dopo il comma 6, introdurre il seguente:
  6-bis
. Le riunioni del Comitato Consultivo e di Indirizzo sono aperte al pubblico e ne viene redatto un verbale che deve essere pubblicato sul sito dell'Agenzia il giorno seguente la riunione medesima. Le riunioni del Comitato sono trasmesse in diretta audiovisiva sui sito dell'Agenzia.
29. 54. Nuti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Aumento obbligatorio della pena in caso di recidiva per il delitto di cui all'articolo 416-bis).

  1. All'articolo 99 (del codice penale quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: «limitatamente al delitto di cui all'articolo 416-bis, l'aumento obbligatorio della pena per la recidiva non può essere inferiore alla metà della pena da infliggere per il nuovo dritto».
29. 050. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Dadone, D'Uva.

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a) le parole: in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale sono soppresse.
31. 50. Costa, Sisto.

  Al comma 1, lettera f) il capoverso 4-septies è soppresso.
31. 51. Sisto, Costa.