CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2017
850.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11437 Nicchi: Sulla consistenza dell'organico dei docenti per l'a.s. 2017-18, con particolare riferimento ai docenti di sostegno per la Toscana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui si risponde verte sulla consistenza degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, in corso di definizione, in particolare quelli relativi ai posti di sostegno nelle scuole della regione Toscana per i quali, a parere degli On.li interroganti, sarebbe previsto un incremento alquanto ridotto rispetto al numero totale delle trasformazioni da organico di fatto a organico di diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2017.
  Al riguardo, si precisa che i contingenti di posti previsti dallo schema di decreto interministeriale sono stati distribuiti sulla base della capacità assunzionale dei diversi Uffici scolastici regionali. Per il sostegno, occorre ricordare che ai posti costituiti in organico di diritto vanno aggiunti quelli che ciascun Ufficio ha facoltà di istituire in deroga sull'organico di fatto per far fronte ad esigenze dovute alla presenza di alunni con disabilità grave, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2010.
  Relativamente alla Toscana la situazione è la seguente. I docenti in possesso della specializzazione per l'insegnamento sul sostegno da assumere, presenti nelle diverse graduatorie, sono 164. Considerati sia i posti vacanti già presenti nell'organico di diritto sia quelli che si libereranno a seguito dei pensionamenti, anche prescindendo dall'adeguamento assegnato, il competente Ufficio scolastico regionale è ampiamente in grado di assumere i suddetti 164 docenti già nel corso delle operazioni di nomina relative all'anno scolastico 2017/2018.
  Conseguentemente, l'incremento dei posti assegnati dal Ministero risulta ininfluente a stabilizzare gli attuali docenti specializzati. Esso, piuttosto, è idoneo ad integrare il numero delle disponibilità in previsione della fase transitoria del reclutamento disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017, emanato nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dalla legge n. 107 del 2015 in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, e dal decreto legislativo n. 66 del 2017 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Pag. 58

ALLEGATO 2

5-11294 Nesci: Sulla consistenza dell'organico di diritto dei licei musicali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante chiede di conoscere se il MIUR intende assegnare ai Licei ad indirizzo musicale contingenti di personale docente in forma stabile, sia mediante le procedure di mobilità professionale sia attraverso il reclutamento. Finora, infatti, sui posti riferiti alle nuove classi di concorso relative alle discipline specifiche dei Licei musicali, costituiti di fatto, hanno prestato servizio docenti titolari di educazione musicale o di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado attraverso l'utilizzazione.
  Come è già noto all'On.le interrogante, azione propedeutica all'assegnazione di docenti di ruolo sulle cattedre in argomento è la definizione dell'organico di diritto delle relative classi di concorso, ovvero la A-53 (storia della musica), A-55 (strumento musicale, suddivisa per gli specifici strumenti), A-63 (tecnologie musicali) e A-64 (teoria, analisi e composizione). Tale organico viene formalizzato per la prima volta per l'anno scolastico 2017/2018, in quanto le classi di concorso in argomento sono state individuate soltanto attraverso il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016.
  Il Ministero ha dato indicazioni a tal fine con nota – n. 21315 – del 15 maggio 2017, contenente le istruzioni operative per la formazione degli organici per l'anno scolastico 2017/2018, nelle more della trasmissione dello schema di decreto ministeriale recante l'adeguamento dell'organico dell'autonomia per il triennio 2016/2019.
  Detta nota riporta le modalità per la formazione delle cattedre riferite alle sopra citate classi di concorso e precisa, altresì, che i posti del potenziamento delle discipline caratterizzanti questo corso di studi costituiranno comunque nuovi posti di organico di dette discipline, utilizzabili per le relative operazioni di mobilità professionale e di immissione in ruolo.
  Ulteriori precisazioni sono state diramate con successiva nota direttoriale – prot. n. 22165 – del 19 maggio 2017 relativamente alle operazioni di mobilità professionale, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la formazione del maggior numero di posti interi e l'individuazione del personale destinatario dei passaggi secondo le procedure stabilite con il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità e utilizzando le corrispondenti graduatorie.
  Le operazioni di definizione degli organici e della mobilità dei docenti di ruolo già in servizio sono in fase di ultimazione. Sono stati istituiti circa 1.700 posti interi (circa 600 sono invece gli spezzoni che non si possono ricondurre a cattedre intere).
  Più di 1.000 dei suddetti posti sono stati già occupati con la mobilità professionale (ovvero con il passaggio degli insegnanti di ruolo che già vi insegnavano). I rimanenti verranno destinati ai vincitori dell'ultimo concorso.
  Tutto ciò avverrà entro tempi congrui per un corretto avvio del prossimo anno scolastico.
  In proposito, si vuole ribadire che l'impegno del Ministero in questo settore è significativo. Si consideri che, per le sole materie caratterizzanti (senza, quindi, contare le materie comuni, quali italiano, Pag. 59etc.), per i 131 licei ad indirizzo musicale attualmente censiti si riscontra una media di un docente ogni 7 alunni.
  Per quanto concerne, infine, la trasformazione di posti di organico di fatto in quello di diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge di bilancio per il 2017, si ricorda che il 9 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze sull'attuazione della norma inserita nella legge di bilancio per il 2017 per la trasformazione di circa 15.000 cattedre che, precedentemente assegnate a supplenti, saranno coperte con docenti a tempo indeterminato. In tal modo verrà garantita una maggiore continuità didattica e si potranno dare precise risposte alle aspettative del personale precario.

Pag. 60

ALLEGATO 3

5-11048 Pes: Sulla necessità di interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto rappresentato dall'On.le interrogante, si specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici sono di competenza dell'Ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 23 del 1996.
  L'Amministrazione scolastica, ad ogni modo, non manca di seguire da vicino i casi che vengono segnalati al fine di favorire la più efficace risoluzione degli stessi. A tale riguardo, viene prontamente effettuata una formale segnalazione all'Ente locale di riferimento affinché provveda nell'ambito delle proprie competenze. Ciò è avvenuto anche per il caso specifico segnalato nell'interrogazione, come riferito, al riguardo, dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
  Compito del Ministero è, invece, quello di erogare contributi sulla base delle istanze e dei progetti presentati dagli Enti locali, proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico, in base alle prescrizioni normative che regolano la materia.
  In proposito, si può rassicurare che negli ultimi 2 anni le risorse per l'edilizia scolastica sono notevolmente aumentate. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi che hanno introdotto nuovi stanziamenti:
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) che ha previsto un rifinanziamento della programmazione triennale pari a 1,5 miliardi di euro per i prossimi 8 anni;
   la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di bilancio per il 2017) all'articolo 1, comma 140, ha previsto l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture. Il MIUR ha chiesto il finanziamento di 2 programmazioni, una relativa all'adeguamento antisismico delle scuole e l'altra relativa ai casi critici emersi a seguito dell'espletamento delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e dei controsoffitti;
   infine, la legge 7 aprile 2017, n. 45, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, che destina ulteriori risorse per le indagini di vulnerabilità sulle scuole delle aree a rischio sismico 1 e 2, cioè, quelle a maggior pericolo.

  Tali interventi normativi, riportati a titolo dimostrativo, provano che non solo gli investimenti sull'edilizia scolastica non sono diminuiti ma sono addirittura aumentate le risorse a vario titolo investite.
  L'azione del Ministero prosegue in maniera costante e, si ritiene, proficua, anche attraverso il coordinamento condotto dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 23 del 1996 e ricostituito nel 2014 con decreto ministeriale n. 88.
  L'ultima riunione dell'Osservatorio si è svolta in data 21 giugno scorso. Nel corso della stessa, in particolare, è stata presentata la proposta di ripartizione dei 150 milioni di euro stanziati dall'INAIL per la realizzazione di Poli innovativi per i quali il Ministero dell'Istruzione pagherà poi i canoni di locazione. I Poli serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico. Pag. 61
  Oltre alla proposta di ripartizione, sono stati illustrati anche i criteri per l'assegnazione delle risorse. Fra questi: l'utilizzo dei fondi esclusivamente per la costruzione di una nuova scuola, l'ampiezza del bacino di utenza (popolazione di età 0-6 anni nel territorio di riferimento), la disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati, la disponibilità dell'ente a garantire un'ampia apertura e il coinvolgimento del territorio.
  Nella medesima riunione sono stati, altresì, definiti i criteri per la redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica.
  L'Osservatorio ha, infine, stabilito che entro il 7 luglio le Regioni confermino al Miur le priorità di intervento già segnalate o le eventuali variazioni per poter procedere con l'assegnazione della prima tranche delle nuove risorse per l'edilizia scolastica, 1,3 miliardi, stanziate attraverso il Fondo Infrastrutture inserito nell'ultima legge di bilancio. Le risorse del Fondo possono essere spese a decorrere da quest'anno e fino al 2032 e sono così ripartite: 973 milioni di euro per l'adeguamento rispetto al rischio sismico e 341 per la messa in sicurezza. Il Fondo è destinato alla realizzazione dei nuovi Piani di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici e alla messa in sicurezza degli stessi edifici in seguito a indagini diagnostiche.

Pag. 62

ALLEGATO 4

5-10269 Marco Di Stefano: Sugli interventi di recupero dello stadio Flaminio di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Di Stefano chiede notizie in merito allo Stadio Flaminio di Roma, l'impianto sportivo polifunzionale progettato dall'architetto Nervi, di proprietà del Comune di Roma.
  Premetto che l'appello dell'onorevole interrogante per un urgente recupero dello stadio Flaminio dall'annosa e deplorevole situazione di degrado appare del tutto condivisibile.
  L'opera, inaugurata il 19 marzo del 1959, per la fama dei progettisti, per la riconosciuta importanza nel panorama dell'architettura internazionale, per le peculiari e significative innovazioni nell'applicazione di particolari tecnologie costruttive, oltre alla rilevanza del contesto urbano in cui si colloca, si pone tra i più importanti esempi della nostra architettura del secolo scorso.
  Come è noto, la Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane di questo Ministero annovera, tra le proprie competenze, anche quella di dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, (legge sul diritto d'autore).
  Si è di recente appreso dell'esistenza di una specifica Associazione no-profit (l'Associazione «Pier Luigi Nervi Project»), diretta dal nipote del progettista, che, oltre a contribuire alla conoscenza scientifica e allo studio delle sue opere, ha tra i propri compiti anche quello di focalizzare l'attenzione sulla conservazione ed il recupero delle strutture di Nervi; in questo senso, un'iniziativa di sensibilizzazione è già stata condotta dall'Associazione nel 2013 per la salvaguardia delle Cartiere Burgo di Mantova.
  Nei primi mesi di quest'anno, il Comune di Roma, proprietario dell'immobile, in accordo con il Coni e la Federazione italiana rugby (FIR) avrebbe presentato domanda di partecipazione al bando annuale della Getty Foundation, denominato «Keeping it modern». Il bando è volto proprio a premiare, con specifici finanziamenti, progetti per la salvaguardia delle architetture di qualità del Novecento sparse nel mondo.
  Nell'ipotesi in cui la proposta del Comune di Roma venisse positivamente valutata, l'importo del finanziamento previsto nel bando, potrebbe coprire, almeno in parte, i 15 milioni di Euro considerati necessari per l'integrale recupero della struttura.
  Il progetto presentato, sul quale tuttavia non si hanno ancora molte informazioni, avrebbe ottenuto anche l'avallo degli eredi della famiglia Nervi, in quanto rispettoso della concezione originaria dei due progettisti: Pier Luigi e Antonio.
  La FIR, oltre a farne la propria sede federale, al fine di mantenere un presidio costante all'interno dello Stadio, lo destinerebbe alle gare di rugby femminile, alle categorie giovanili ed alla disciplina olimpica del rugby a 7 giocatori.
  Come dianzi precisato lo Stadio Flaminio costituisce uno degli esempi più significativi della nostra architettura del secolo scorso; si caratterizza per una qualità progettuale, tecnica ed esecutiva di altissimo livello, ed è inserito in un contesto Pag. 63paesaggistico-ambientale tra i più pregevoli di Roma, l'area ove sorge lo Stadio è infatti inserita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio (Valle del Tevere) e quindi sottoposta a tutela paesaggistica.
  Questo comporta che per ogni intervento sull'immobile è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma dopo la convocazione di una Conferenza dei Servizi del 2010, nell'ambito della quale è stato esaminato uno studio di fattibilità per l'ampliamento dello stadio stesso, non vi sono state finora ulteriori iniziative al riguardo.
  Lo Stadio Flaminio è inserito tra i beni del Censimento nazionale della architetture del secondo Novecento, curato e aggiornato dalla stessa Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, liberamente accessibile in rete all'indirizzo: http://architetturecontemporanee.beniculturali.it/architetture/.
  Si auspica quindi che l'iniziativa possa andare in porto e condurre effettivamente ad un recupero integrale e rispettoso del bene, attribuendogli nuovi usi e funzioni e facendo contestualmente cessare il grave stato di degrado che, ormai da anni purtroppo, lo caratterizza.
  A tale proposito questo Ministero, attraverso la competente Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane, ha offerto sin d'ora la piena disponibilità a dare il proprio contributo tecnico-scientifico per il recupero di un'opera fondamentale dell'architettura moderna.

Pag. 64

ALLEGATO 5

5-10662 De Girolamo: Sui lavori di recupero del centro storico del comune di Frasso Telesino (BE) e sul ripristino dell'antica pavimentazione di Terravecchia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole De Girolamo chiede notizie in merito ad alcuni lavori di ripavimentazione che hanno interessato alcune strade del Comune di Frasso Telesino in provincia di Benevento.
  La competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha precisato che l'area oggetto di intervento interessa il centro storico del comune di Frasso Telesino, che, si rammenta, è sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 comma 4 lettera g) dello stesso Codice (il decreto legislativo n. 42 del 2004) e a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto ministeriale del 28 marzo 1985 e costituisce area disciplinata dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Territoriale Paesistico «Ambito Massiccio del Taburno», approvato con Decreto ministeriale del 30 settembre del 1996 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre del 1996).
  Il progetto, avente come oggetto «Lavori di riqualificazione e recupero del centro storico per lo sviluppo turistico del comune di Frasso Telesino» venne inviato dal Comune di Frasso Telesino alla Soprintendenza, nel maggio del 2009.
  In allegato al progetto era presente l'autorizzazione paesaggistica n. 14/2009 dell'8 maggio del 2009, rilasciata dal responsabile del servizio del Comune di Frasso Telesino ai sensi degli artt. 146 e 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
  La fase istruttoria, effettuata dalla competente Soprintendenza il 23 giugno del 2009, ha comportato una richiesta di integrazione atti, avanzata il successivo 7 luglio 2009, per i seguenti elaborati:
   1) Relazione paesaggistica conforme a quanto previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005, pubblicato nella G.U. n. 25 del 31/01/06 comprensiva di foto simulazione delle soluzioni proposte che escludono l'impiego di materiali quali il porfido, estraneo alla tradizione costruttiva locale;
   2) Copia conforme del verbale della Commissione Edilizia Integrata.

  La documentazione integrativa fu acquisita dalla Soprintendenza il 6 agosto 2009.
  Successivamente, a seguito del completamento dell'esame istruttorio, la Soprintendenza, «non riscontrando motivi per l'annullamento del decreto di autorizzazione paesaggistica», provvedeva ad archiviare il progetto in virtù della norma transitoria dettata dall'articolo 151 del Decreto legislativo 490/99.
  In fase di appalto, il progetto fu oggetto di offerta migliorativa, i cui contenuti, tuttavia, non vennero resi noti alla Soprintendenza.
  Dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ufficio tecnico del Comune di Frasso Telesino, con nota del 29 agosto 2016, trasmetteva il progetto relativo all'accertamento di conformità paesaggistica, ai sensi dell'articolo Pag. 65167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le opere realizzate in difformità rispetto al progetto principale, approvato con l'autorizzazione paesaggistica n. 14 del 2009 sopra rammentata.
  La Soprintendenza a seguito dell'esame istruttorio ha espresso parere favorevole per la compatibilità delle opere eseguite e non comprese nell'autorizzazione rilasciata, limitatamente al rifacimento delle pavimentazioni del centro storico cittadino, ad eccezione del rifacimento delle pavimentazioni di via Terravecchia, per il quale veniva precisato:
  «Per quanto riguarda il rifacimento della pavimentazione di via Terravecchia, questo Ufficio, esprime parere contrario alla compatibilità delle opere realizzate in difformità dell'autorizzazione paesaggistica n. 14/2009 per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in considerazione del fatto che le stesse, consistenti nel rifacimento della pavimentazione con la sostituzione delle pietre esistenti con nuove lastre regolari, hanno travisato l'originario e storico assetto viario.
  Inoltre, si comunica che le suddette opere sono state realizzate anche in assenza di autorizzazione ai sensi dell'ex articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004, pertanto il suddetto parere viene rilasciato fermo restando le sanzioni previste dalla parte II del succitato decreto».
  Sulla base di quanto riportato sopra, la Soprintendenza, proprio nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, ha richiesto all'Ente locale di adottare i dovuti provvedimenti di sua competenza, nel rispetto di quanto prevedono le norme, provvedendo comunque ad informare sia il Nucleo Carabinieri Tutela patrimonio artistico di Napoli che la competente Procura della Repubblica di Benevento.
  La Soprintendenza assicura al riguardo ogni forma di collaborazione.

Pag. 66

ALLEGATO 6

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTO 2.501 DELLA RELATRICE E SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 2.502, 3.500, 3.0.500, 5.500, 5.501

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.
2. 501. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
0. 3. 500. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 3. 500. 2. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di equilibrio di genere, tale per cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento.
0. 3. 0. 500. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
* 0. 3. 0. 500. 2. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo sostituire le parole: tre mandati con le seguenti: due mandati.
*0. 3. 0. 500. 3. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

  Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso, con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
**0. 5. 500. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso, con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
** 0. 5. 500. 2. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

  Al capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: possono svolgere Pag. 67 fino alla fine del capoverso, con le seguenti: decadono.
0. 5. 500. 3. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

  Al capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinquantacinque per cento con le seguenti: due terzi.
0. 5. 500. 4. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
* 0. 5. 501. 1. Nicchi, Fossati, Bossa, Scotto.

  Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: raggiunto il limite fino alla fine del capoverso con le seguenti: raggiunto il limite dei due mandati, non possono svolgere un ulteriore mandato.
*0. 5. 501. 2. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

  Al capoverso comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: possono svolgere fino alla fine del capoverso, con le seguenti: decadono.
0. 5. 501. 3. Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo.

  Al capoverso comma 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: cinquantacinque per cento con le seguenti: due terzi.
0. 5. 501. 4. Fossati, Nicchi, Bossa, Scotto.

Pag. 68

ALLEGATO 7

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.
2. 501. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.
2. 502. La Relatrice.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.
(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole «due mandati» sono sostituite dalle seguenti: «tre mandati»;
   b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
   c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.»;
   d) il comma 3 è soppresso.
3. 500. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.
(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.
  3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio Pag. 69provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.
  4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici, anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.».
3. 0. 500. La Relatrice. (Nuova formulazione).

ART. 5.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.».
5. 500. La Relatrice.

  All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  «4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.
  4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti.»
5. 501. La Relatrice.