CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2017
847.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-11694 Borghesi: Sulle nomine dei componenti della giustizia antidoping.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la sua interrogazione, il collega Borghesi sottopone alla mia attenzione la questione legata alle nomine negli organismi di governo della Nado Italia, che è l'organismo italiano preposto alla prevenzione e alle repressione dell'uso di sostanze dopanti nello sport.
  Prima di entrare nel merito della questione posta dal collega, è necessaria una breve premessa sulla natura di questo organismo.
  Ricordo che l'ordinamento sportivo internazionale riconosce Wada come organismo internazionale di governo e di riferimento in materia di lotta al doping e che esso ha adottato un Codice, conosciuto come codice mondiale antidoping, che deve essere obbligatoriamente adottato dai comitati olimpici di tutti i paesi membri del CIO, a pena di esclusione dalle Olimpiadi.
  Con la legge 230 del 2007 il nostro Paese, al fine di uniformarsi ai principi sanciti dal codice mondiale antidoping, ha poi ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, impegnandosi, tra le altre cose, a istituire un organo nazionale antidoping indipendente, di derivazione funzionale della agenzia mondiale antidoping.
  La Nado Italia costituisce dunque l'organismo indipendente richiesto dalla Convenzione internazionale al quale compete la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme del codice mondiale antidoping.
  Venendo al merito dell'interrogazione, faccio presente all'on. Borghesi che le disposizioni contenute nella legge 15 del 2004, che è quella alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, e a maggior ragione quelle contenute nel codice di giustizia sportiva (che disciplinano le procedure di nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi di giustizia sportiva endofederale ed esofederale), non possono trovare applicazione con riferimento agli organi che operano nell'ambito della Nado Italia.
  Diversamente, le procedure di nomina della procura nazionale antidoping, del tribunale nazionale antidoping, del comitato controlli antidoping e del comitato per l'esenzione a fini terapeutici sono contenute nel Disciplinare di organizzazione e funzionamento della Nado Italia, approvato dalla Giunta del Coni.
  I soggetti nominati devono essere professionisti di chiara fama, esperti in materie giuridiche o tecnico-scientifiche.
  Ininfluente appare peraltro la circostanza che il nuovo Procuratore nazionale provenga dal Tribunale Nazionale Antidoping: il passaggio dalla funzione inquirente a quella requirente è ammesso nel nostro ordinamento finanche ai magistrati ordinari; sarebbe del tutto singolare vietarlo nella giustizia sportiva.

Pag. 57

ALLEGATO 2

5-11695 Coscia: Sull'obbligo della dotazione e impiego di un dispositivo salvavita nelle società sportive dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la loro interrogazione, i colleghi del Partito Democratico sottopongono alla mia attenzione la questione relativa all'introduzione dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori anche per le società sportive dilettantistiche.
  Il decreto che ho approvato in concerto col Ministro della Salute, onorevole Beatrice Lorenzin, e che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pone fine alle proroghe all'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche, che venne introdotto con l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012.
  Il decreto prevede un duplice obbligo.
  In primo luogo, impone alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata, l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato, né per le gare né per gli allenamenti.
  In secondo luogo, obbliga le società sportive dilettantistiche a garantire la presenza di una persona debitamente formata all'uso del dispositivo salvavita durante tutte le gare.
  Gli anzidetti obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (si veda a questo riguardo la delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni, consultabile sul sito istituzionale del Coni).
  Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo.
  Sono altresì escluse dai menzionati obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, tanto per citarne alcuni).
  Dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento, ci tengo a fare presente che l'approvazione di questo decreto rappresenta una tappa di un percorso più ambizioso.
  Sono infatti già allo studio una serie di protocolli per prevedere l'obbligo di formazione all'uso dei defibrillatori a carico degli allenatori e degli arbitri: l'obiettivo finale è quello di garantire non soltanto l'esistenza del defibrillatore in ogni impianto sportivo, ma anche quella di assicurare che dove si pratica un'attività sportiva sia sempre presente una persona debitamente formata a farne uso.

Pag. 58

ALLEGATO 3

5-11696 Simone Valente: Sull'elezione a Presidente di federazioni sportive nazionali di soggetti che hanno riportato condanne.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la sua interrogazione, il collega Valente sottopone alla mia attenzione la nomina di Giuseppe Leoni alla carica di presidente dell'Aero Club Italia.
  Prima di entrare nel merito del quesito posto, vorrei far presente al collega interrogante che con Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia, che lo definisce «ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo».
  Ai sensi dell'articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club Italia, il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione dell'Assemblea federale: questo significa che l'assemblea può solo designare il presidente della federazione, mentre la nomina spetta formalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che vi provvede con decreto.
  Non solo. Lo stesso articolo 26 del nuovo Statuto dell'Aero Club, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 14 del 1978 per tutti i presidenti e vicepresidenti di istituti ed enti pubblici, stabilisce che il presidente non possa essere nominato per più di tre mandati consecutivi.
  Infatti, il signor Leoni, sebbene sia stato nuovamente designato dall'assemblea federale per ricoprire la carica di presidente dell'Aero Club Italia nel prossimo quadriennio, non è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Venendo al merito dell'interrogazione proposta dal collega Valente, occorre in primo luogo fare riferimento alla delibera dell'Anac del 15 marzo scorso.
  L'Autorità Garante in materia di anticorruzione, interrogata sul punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto che al signor Leoni non fossero applicabili i decreti attuativi della Legge Severino in punto di incompatibilità, in quanto il presidente dell'Aero Club svolge funzioni di rappresentanza prive di poteri di gestione.
  Al contrario, invece, l'Anac ha ritenuto applicabile al signor Leoni l'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni, che prevede la sospensione cautelare con decorrenza dalla conoscenza di una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato.
  Preso atto della delibera Anac, la Giunta Nazionale del Coni, nella seduta del 31 maggio 2017 ha deliberato, vista la sentenza di condanna del Tribunale di Roma alla pena di tre anni di reclusioni, la sospensione da ogni funzione all'interno degli organi del Coni del presidente dell'Aero Club Italia.
  Sul piano federale, l'organo deputato a procedere alla sospensione cautelare del presidente ai sensi dell'articolo 11 del Codice di comportamento sportivo del Coni sarebbe il comitato etico dell'Aero Club Italia.
  Dalle informazioni che ho potuto raccogliere, risulta che tale comitato etico non si fosse mai formalmente insediato e Pag. 59che la sua costituzione sia avvenuta solamente a seguito di forti pressioni da parte del Coni.
  Nella mia qualità di Ministro per lo Sport, mi impegno a monitorare la situazione, al fine di assicurarmi la piena adesione di tutte le parti coinvolte alla delibera dell'Anac, che impone la sospensione del presidente designato (ma, lo voglio ricordare, non nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dalla sua carica.

Pag. 60

ALLEGATO 4

5-11697 Nicchi: Sui certificati medici per l'attività ludico-motoria, organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la sua interrogazione, il collega Fossati sottopone alla mia attenzione la questione dell'obbligo di certificazione medica per l'esercizio di attività sportiva, in particolar modo denunciando una presunta disparità di trattamento tra società e associazioni sportive dilettantistiche e altri enti senza scopo di lucro.
  La questione posta trova la sua disciplina nell'articolo 2 del decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
  Si legge, in particolare, nella disposizione che ho citato che tutti coloro che praticano attività ludico motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria.
  Tale certificato deve essere poi esibito all'atto dell'iscrizione o all'avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l'attività sportiva e deve essere conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell'attività stessa.
  Venendo al quesito posto dal collega, mi preme in primo luogo sottolineare come la disciplina contenuta nel decreto ministeriale al quale ho fatto riferimento poc'anzi non distingue a seconda del soggetto che organizza l'attività sportiva, ma ha riguardo esclusivamente al tipo di attività che si svolge.
  Infatti, sono esclusi dall'obbligo di certificazione:
   1. coloro che effettuano l'attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
   2. chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
   3. i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare.

  La ragione di tali esclusioni è evidente: l'obbligo di certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico motorie si giustifica in quanto un soggetto pratica attività sportiva in un contesto organizzato e con una certa continuità.
  Laddove manchino questi requisiti, non ha senso imporre l'obbligo di certificazione (e io infatti non avevo assunto alcun impegno in proposito!): lo Stato non può far altro che limitarsi a raccomandare ai cittadini di sottoporsi a costanti controlli medici. Raccomandazione, peraltro, che vale per tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche al di fuori dello sport.
  Infatti, il decreto ministeriale che disciplina questa materia, raccomanda ai soggetti che non sono tenuti all'obbligo di certificazione, di sottoporsi comunque a un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio: con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

Pag. 61

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Atto n. 421).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   premesso che la Presidente della Camera dei deputati – con lettera del 19 giugno 2017 – l'ha invitata ad esprimere propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera, sull'atto del Governo n. 421;
   esaminato per le parti di competenza, ai fini della trasmissione di rilievi alla V Commissione (Bilancio), nelle sedute del 21 e 29 giugno 2017, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   udita la relazione della deputata Coscia nella seduta del 21 giugno 2017;
   ascoltate, altresì, le dichiarazioni dei dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, intervenuti nell'audizione informale del 28 giugno 2017;
   considerato che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha come apprezzabile scopo quello di destinare allo sviluppo infrastrutturale del Paese fondi su un arco temporale ragionevolmente lungo (dal 2017 al 2032);
   preso in considerazione il relativo schema di riparto sulle diverse finalità;
   osservato, per quel che concerne le competenze della Commissione Cultura, che sono interessati sia settori i cui programmi di spesa sono già contemplati nella legislazione degli anni recenti (è il caso dell'edilizia scolastica, in relazione alla quale si valuta positivamente la continuità degli investimenti, e sottolineata l'opportunità di prevedere ulteriori investimenti con successivi provvedimenti), sia settori di intervento relativamente nuovi (è il caso degli interventi per la sicurezza negli edifici di interesse culturale);
   ritenuto che occorre garantire la concreta destinazione dei fondi alle specifiche opere indicate nell'audizione testé citata, con l'assicurazione che essi non vengano distolti in futuro da quelle specifiche finalità o comunque da obiettivi di analoga consistenza, nell'ambito della tutela dei beni culturali e della riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;

DELIBERA I SEGUENTI RILIEVI:
   condizioni la V Commissione il proprio parere sul provvedimento, per le parti di competenza della VII Commissione, all'effettiva destinazione dei fondi alle opere per le quali essi sono stati richiesti, come illustrato in premessa.

Pag. 62

ALLEGATO 6

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. (C. 66 Realacci, C. 3804 Donati, C. 4085 Picchi e 4402 Bechis).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

Art. 1.
(Princìpi generali).

  1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, ai sensi degli artt. 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 3 novembre 2003, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005.
  2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché oggetto dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Art. 2.
(Definizione).

  1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica i cortei in costume, le rievocazioni e i giochi storici, che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) ripropongano usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale;
   b) rievochino rilevanti avvenimenti storici, le cui origini sono comprovate da fonti documentali;
   c) la cui organizzazione faccia capo ad associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  2. I fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi e altri oggetti di testimonianza.

Art. 3.
(Albo nazionale ed elenco).

  1. Sono istituiti l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Albo», e l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Elenco».
  2. Alla tenuta dell'Albo e dell'Elenco provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle regioni.
  3. Con decreto dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da Pag. 63emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:
   a) la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 2;
   b) i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 2;
   c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Albo.

  4. L'Albo e l'Elenco sono pubblicati annualmente sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e ivi aggiornati.

Art. 4.
(Tutela e promozione).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane sostengono e valorizzano le manifestazioni di rievocazione storica. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia.
  2. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

Art. 5.
(Comitato scientifico).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato è composto da:
   a) professori universitari ordinari od associati, nelle materie della storia, dell'archivistica, della biblioteconomia, della storia dell'arte, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'antropologia culturale o della conservazione dei beni culturali, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata;
   b) da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   c) da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
  4. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi membri non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi spese.
  5. Il Comitato:
   a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, di cui all'articolo 3, e sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana», attribuito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo alle manifestazioni inserite nell'Elenco;
   b) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;
   c) stabilisce i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

  6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative Pag. 64del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Art. 6.
(Fondo).

  1. Per le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, è istituito un apposito Fondo per le rievocazioni storiche, di seguito denominato «Fondo», presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018.
  2. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica per le spese relative alle loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.