CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 3 giugno 2017
831.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 1-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali del Senato della Repubblica e, secondo le modalità e princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.

Art. 1-ter.

  1. In caso di mancata adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 entro il termine previsto dal medesimo articolo 2, si osservano le seguenti disposizioni:
   a) i collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, che sono scorporati dal collegio n. 11 (Urbino) della circoscrizione Marche e aggregati al collegio n. 1 (Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia-Romagna;
   b) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in ciascuna circoscrizione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al citato decreto legislativo n. 536 del 1993, nel testo vigente prima Pag. 12della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   c) i collegi uninominali previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, fatta eccezione per i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, che sono scorporati dal collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna;
   d) in deroga alla disposizione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in ciascuna regione i seggi assegnati alla quota proporzionale sono determinati sottraendo il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali di cui al citato decreto legislativo n. 535 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 270 del 2005, dal numero dei seggi assegnati a ciascuna regione dal decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 110. Aiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
  3. Ogni partito o movimento politico che intenda presentare candidature e liste di candidati ai sensi dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è tenuto a svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati ai collegi uninominali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 111. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 15. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Pag. 13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni regionali e i collegi plurinominali indicati, rispettivamente, nelle tabelle 0A e 0B allegate al presente testo unico. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, attribuendo a ciascun collegio plurinominale un numero di seggi non inferiore a tre né superiore a nove»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza nazionale alla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti, purché almeno pari al 40 per cento del totale nazionale dei voti validi».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
  3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri della medesima Corte di cassazione scelti dal primo presidente».

  4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati almeno pari alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista in ordine alternato per sesso. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può essere iscritto in più liste con lo stesso o con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale».

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di Pag. 14lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «recanti i contrassegni delle liste, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «recanti i contrassegni delle liste nonché due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza; i contrassegni»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione nonché due linee orizzontali accanto a ciascuna lista per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

  6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».

  7. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

«TITOLO IV-bis
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE.

  Art. 15-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957. n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;
   b) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, per mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».

  8. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale nazionale».
  9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   c) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, Pag. 15che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui alla lettera c) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di testi, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b), corrisponda almeno al 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   f) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera d);
   h) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera c). A tale fine, per ciascuna lista di cui alla lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, la lista Pag. 16eccedentaria mantiene i seggi eccedenti e quelle deficitarie perdono i corrispondenti seggi mancanti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera f), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera c). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  4. Ai fini della distribuzione tra le singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera h). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e) abbia dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera d) del comma 1 e si procede all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni ai sensi del comma 1, lettera h).
  6. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione del numero di seggi attribuito ad ogni lista, provvede all'assegnazione dei suddetti seggi nei singoli collegi plurinominali secondo i criteri previsti dal comma 1, lettera h). Tuttavia, nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni di restituzione ai collegi della distribuzione regionale dei seggi, non si applica la disposizione dell'ultimo periodo della citata lettera h) ma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nei collegi nei quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate».

  10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute dall'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi Pag. 17possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo in ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano un'eguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.».
  11. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
  12. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».
  13. Alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono premesse le tabelle 0A e 0B di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 13)
«Tabella 0A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

».  Pag. 18
Allegato 2
(Articolo 1, comma 13)
«Tabella 0B

COLLEGI PLURINOMINALI

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

1. 231. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.Pag. 22
  3. Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fatti salvi i seggi attribuiti alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2.
  4. L'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale, ad eccezione del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta, è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale».
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali.».
   b) il comma 3 è soppresso.
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, con affianco i nomi dei candidati nella lista circoscrizionale in ordine di presentazione».
  4. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
  5. All'articolo 14, il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente: «1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
  6. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici Pag. 23centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».
  7. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il primo comma è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36o giorno antecedente quello della votazione.
  8. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle medesime circoscrizioni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
  2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non inferiore a uno e non superiore a cinque. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
  3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».Pag. 24
  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19 – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, a pena di nullità dell'elezione.
  3. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nelle circoscrizioni, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2.
  5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».
  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le liste dei candidati nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.».
  11. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati circoscrizioni presentate, dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione».
  12. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:
    5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale e;
   e) al numero 6-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
    2) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 19, e comunica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19 e, fermo restando che, nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista nei restanti collegi uninominali, comunica».
  13. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei Pag. 25candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».
  14. All'articolo 30, comma 1, numero 4), le parole: «collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «collegio uninominale e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale».
  15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1.1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste».
  16. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «del collegio plurinominale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».
  17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».
  18. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».
  19. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e un altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido».
  20. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  21. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».Pag. 26
  22. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77 – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra di collegio di ogni candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato vincente del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista e il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
   e) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   g) per ciascuna lista, individua i candidati vincenti del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   h) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali differenti da quelli individuati ai sensi della lettera g), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali.
  2. Comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione e gli altri dati determinati ai sensi del presente articolo».
  23. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83 – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata Pag. 27esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4); procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3), lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   8) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo Pag. 28ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3), lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3), lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   9) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3), lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il Pag. 29numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 7). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 8), periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7); ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste. Le operazioni di cui ai numeri 7), 8) e 9) del comma 1 sono riferite ai seggi assegnati alle liste ai sensi delle lettere a) e b).
  4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7), resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4). L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 7), 8) e 9);
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1.
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.Pag. 30
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
  24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 6, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati vincenti del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera g).
  3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.».
  25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale».
  26. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
  2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 3 e 4.
  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».
  27. All'articolo 92, comma 1, numero 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; al primo periodo dopo le parole «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «ovvero della coalizione di liste» e al terzo periodo, dopo le parole «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»;Pag. 31
  28. All'articolo 93, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso;
  29. All'articolo 93-bis, comma 1, al terzo periodo, dopo le parole «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «ovvero della coalizione di liste» e al quinto periodo, dopo le parole «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste».
  30. All'articolo 93-ter, il comma 3 è soppresso.
  31. All'articolo 93-quater:
   1) al comma 4 le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
   2) al comma 7 le parole «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio» e le parole «ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse.
  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.

Pag. 32

1. 29. Misuraca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

  1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo le parole: «alle liste» sono inserite le seguenti: «e alle coalizioni di liste» e le parole da: «di un premio di maggioranza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di 340 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi».
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso sia espressa più di una preferenza, a pena di nullità della seconda e terza preferenza, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso».
  3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni Pag. 33di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

  5. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a tre collegi plurinominali della stessa circoscrizione, se non capolista».
  6. All'articolo 24, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «alle liste e ai relativi contrassegni» sono sostituite dalle seguenti: «alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione».
  7. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il nome e il cognome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate tre linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza preferenza;
   b) il comma 2-bis è abrogato.

  8. All'articolo 58, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
  9. All'articolo 59-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «uno o due» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due o tre».
  10. All'articolo 77, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e come secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, come secondo e come terzo».
  11. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti Pag. 34gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate;
   3) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   4) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   5) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 4), lettera a), e le liste di cui al numero 4), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 4), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   7) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito almeno 340 seggi;Pag. 35
   8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, ovvero qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma 2, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 6), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 5);
   9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 4). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 4), lettera a), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 4), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 4). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggiore numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei Pag. 36seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo a una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   10) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi, fermo restando quanto stabilito dal comma 6. L'Ufficio procede all'assegnazione del numero aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al comma 1, numero 3), sulla base della comunicazione pervenuta dall'Ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 4). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste Pag. 37ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
  5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9) e 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.
  6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 4); per l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 2. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
  7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  12. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, entrambe di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato Pag. 38ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario sono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione Pag. 39dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

  2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  13. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.
  1-ter. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio centrale circoscrizionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Qualora al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  4-bis. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

  14. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  15. All'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1-bis), le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «determinazione della lista» sono inserite le seguenti: «o coalizione di liste»; dopo le parole: «ottenuti alla lista» sono inserite le seguenti: «o dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto» sono soppresse;
   b) al numero 2-bis), dopo le parole: «all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, singole o collegate,».

  16. All'articolo 93, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Pag. 40Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «provvisoriamente» e l'ultimo periodo sono soppressi.
  17. All'articolo 93-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «quando questa concorre» sono sostituite dalle seguenti: «e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono»; dopo le parole: «alla determinazione della» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo le parole: «ottenuti dalla lista» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla coalizione di liste»; dopo le parole: «dal medesimo contrassegno di quella lista» sono inserite le seguenti: «ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; le parole: «ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto» sono soppresse;
   b) al comma 3, il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate»;
   c) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis»;
   d) al comma 7, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 4) e 6), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis.

  18. All'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»;
   c) al comma 4, le parole: «, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono soppresse;
   d) al comma 6, dopo le parole: «da attribuire alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; le parole: «di tali liste» sono sostituite dalle seguenti: «coalizione di liste e singola lista»; dopo le parole: «sono assegnati alle» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e alle singole»; dopo le parole: «il seggio è attribuito alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste, ovvero alla singola»; dopo le parole: «Se ad una» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste»; dopo la parola: «proclama» è inserita la seguente: «quindi»;
   e) al comma 7, le parole: «ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole «comma 2, alla» Pag. 41sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola»; le parole: «, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio,» sono soppresse; dopo le parole: «seggi restanti alle altre» sono inserite le seguenti: «coalizioni di liste e»; le parole: «con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse» sono sostituite dalle seguenti: «i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6»; dopo le parole: «I seggi assegnati alla» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o alla singola»; dopo le parole: «dalla medesima» sono inserite le seguenti: «coalizione di liste o singola».

  19. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.
1. 30. Misuraca.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:
  Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
  Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1. Le circoscrizioni sono altresì ripartite in cinquanta collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di un numero di collegi uninominali da quattro a otto.
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è soppresso.
   c) al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali con le seguenti: , per ciascuna circoscrizione, il numero dei collegi uninominali e il numero di collegi plurinominali;
   d) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste di candidati nei collegi plurinominali»;
   e) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali»;
   f) al comma 7:
  1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione Pag. 42delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali e nei collegi plurinominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
  2) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista di candidati dei collegi plurinominali all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista dei collegi plurinominali è pari a quattro. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   g) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali».
   h) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti «dei candidati nei collegi uninominali»;
   i) al comma 12, capoverso n. 2), sostituire le parole: l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: l'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali delle circoscrizioni, alle liste e ai relativi contrassegni di lista;
   j) sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati dei collegi plurinominali»;
   k) al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati della lista del collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con a fianco il contrassegno della lista di appartenenza, in un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.;
   l) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento Pag. 43della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio»;
   m) al comma 15, capoverso «comma 2», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione e sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale il voto è considerato comunque valido.;
   n) sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   o) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede»;
   p) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Sono nulli i voti contenuti in schede ove siano presenti scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;
   q) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;Pag. 44
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale, che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

   t) sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, Pag. 45iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
   u) sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte Pag. 46decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
   v) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.

  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico;
   z) al comma 24, alla lettera a), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
  1. Il deputato eletto in più liste dei collegi plurinominali è proclamato nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale di collegio plurinominale percentuale.
    aa) sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
  2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3 e 4.Pag. 47
  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
    bb) dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
    cc) sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 154 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui al comma 1. Le circoscrizioni sono altresì ripartite in trenta collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di un numero di collegi uninominali da quattro a sei.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dal comma 3, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
   b) sostituire il comma 4 con il seguente: All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nei collegi plurinominali, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.»
   1) Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ogni lista di candidati dei collegi plurinominali, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, Pag. 48presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista dei collegi plurinominali è pari a quattro. Nella regione Molise, la lista è composta da un candidato.»
   c) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista.
   d) al comma 6:
    1) al capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il voto è valido a favore della lista del collegio plurinominale e a favore del candidato nel collegio uninominale.»;
    2) al capoverso «Art. 14, comma 2, sostituire le parole: «59 e 59-bis», con le seguenti: «58, comma 2, ultimo periodo, e 59»;
   e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
    a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio;
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
    d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
    f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
    g) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
    h) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
    i) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale, che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
    l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la Pag. 49cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).

   f) il comma 8 è sostituito dal seguente: L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore Pag. 50parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista del collegio plurinominale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.

  Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più liste è proclamato nel collegio plurinominale nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale di collegio plurinominale percentuale.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in una o più liste di collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
   h) sostituire il comma 9 con il seguente:
  
9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista segue immediatamente l'ultimo secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».
   i) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
   l) sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
    3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;»
    4) la lettera b) è abrogata;
    5) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono Pag. 51i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;»;
    6) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.
   m) sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. Gli articoli 20-bis e 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati»;
   n) sopprimere il comma 13;
   o) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
    1) al comma 1, le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 50 collegi plurinominali Pag. 52formati dalla aggregazione di un numero da quattro a otto collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   d) con esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui alla lettera a), un numero non inferiore a due e non superiore a quattro dei seggi da attribuire ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis. In ciascuna circoscrizione il numero dei collegi plurinominali è determinato di norma aggregando il territorio di tre ovvero quattro collegi uninominali contigui, salvo che non sia altrimenti necessario per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti nella circoscrizione;
   e) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   f) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 154 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre regioni sono costituiti trenta collegi plurinominali formati dall'aggregazione, di norma, di un numero da quattro a sei collegi uninominali contigui;
   d) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche Pag. 53riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   e) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   f) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica;
    6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;Pag. 54
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge;
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Allegato 1

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
Pag. 55
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta
Pag. 56

Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

Tabella A-ter
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

1. 130. Brunetta, Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto, Occhiuto, Gregorio Fontana, Biancofiore.

Pag. 57

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:
  Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
  Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1.
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è soppresso.
   c) al comma 2, lettera a), capoverso «comma 2», sostituire le parole: il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali e il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali con le seguenti: il numero dei collegi uninominali in ciascuna circoscrizione;
   d) al comma 3, capoverso «Art. 4», sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella lista circoscrizionale;
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali»;
   f) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali»;
   g) al comma 7:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
    2) sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo del numero di seggi spettanti alla circoscrizione, diminuito del numero dei collegi uninominali, con arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a sei. Nelle circoscrizioni in cui sono attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a quattro, inclusi i seggi attribuiti in Pag. 58collegi uninominali la lista è composta da un candidato. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;
   h) al comma 8, capoverso «Art. 19», al comma 1, sopprimere le parole: plurinominali o e, aggiungere dopo la parola: uninominali le seguenti: o nelle liste circoscrizionali, al comma 2 sostituire le parole: collegi uninominali con le seguenti: circoscrizioni e al comma 4 sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
   i) sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni»;
   j) sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni».
   k) al comma 12, capoverso n. 2), sostituire le parole: l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: l'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizioni, alle liste e ai relativi contrassegni di lista;
   l) sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4), le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati della circoscrizione»;
   m) al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione con a fianco il contrassegno della lista di appartenenza, in un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.»;
   n) dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio;
   o) al comma 15, sostituire le parole da: nel collegio plurinominale fino alla fine del comma con le seguenti: nella circoscrizione. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione e sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale il voto è considerato comunque valido.;
   p) sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;Pag. 59
   q) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede;
   r) dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Sono nulli i voti contenuti in schede ove siano presenti scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto»;
   s) sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima il candidato capolista nella lista circoscrizionale, successivamente i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.»;

Pag. 60

   t) sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le Pag. 61parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
   u) sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
   v) sostituire il comma 23 con il seguente:
  23. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti dapprima i candidati capolista nella lista circoscrizionale, e successivamente i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato. I rimanenti seggi sono attribuiti ai candidati compresi nella lista circoscrizionale, secondo l'ordine di presentazione che segue il capolista e, ove residuino ulteriori seggi da assegnare alla lista, ai restanti candidati nel collegi uninominali, in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico; Pag. 62
   z) al comma 24:
    1) alla lettera a), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:
  1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
    2) alla lettera b), sostituire le parole: uno o più collegi plurinominali con le seguenti: una o più liste circoscrizionali.
   aa) sostituire il comma 25 con il seguente:
  25. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
  2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 3 e 4.
  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
   bb) dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
   cc) sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 154 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui al comma 1.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dal comma 3, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.Pag. 63
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.».
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo del numero di seggi spettanti alla circoscrizione, diminuito del numero dei collegi uninominali, con arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a quattro. Nella regione Molise, la lista è composta da un candidato.»
   c) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: per ciascun collegio uninominale della circoscrizione, l'ordine da assegnare ai candidati nei collegi uninominali nonché alle liste ad essi collegati e ai relativi contrassegni con le seguenti: il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista;
   d) al comma 6:
    1) al capoverso «Art. 14», comma 1, sostituire le parole da: «nel collegio plurinominale» fino alla fine del comma con le seguenti: «nella circoscrizione. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.»;
    2) al capoverso «Art. 14», comma 2, sostituire le parole: «59 e 59-bis» con le seguenti: «58, comma 2, ultimo periodo, e 59»;
   e) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;Pag. 64
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima il candidato capolista nella lista circoscrizionale, successivamente i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).
   d) sostituire il comma 8 con il seguente:
    «8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti dapprima i candidati capolista nella lista circoscrizionale, successivamente i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio uninominale in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato. I rimanenti seggi sono attribuiti ai candidati compresi nella lista circoscrizionale, secondo l'ordine di presentazione e, ove residuino ulteriori seggi da assegnare alla lista, ai restanti candidati nel collegi uninominali, Pag. 65in base alla graduatoria decrescente delle cifre individuali di ciascun candidato, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale».
   h) sostituire il comma 9 con il seguente:
    «9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima regione, al candidato della medesima lista segue immediatamente l'ultimo secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
   i) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
     9-bis. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»;
   l) sostituire il comma 10 con il seguente: «10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
    3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
    4) la lettera b) è abrogata;
    5) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;Pag. 66
    6) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi.
   m) sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Gli articoli 20-bis e 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati»;
   n) sopprimere il comma 13;
   o) dopo il comma 13 aggiungere il seguente: 13-bis. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
    1) al comma 1, le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con i seguenti:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve Pag. 67tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 154 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di Pag. 68entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica;
    6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge:
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

Pag. 69

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Allegato 1

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta
Pag. 70

Tabella A-bis

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

Tabella A-ter

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI     

Pag. 71

Allegato 2 (Tabella A)
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA     

Allegato 2 (Tabella A-bis)
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA     

1. 129. Brunetta, Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto, Occhiuto, Gregorio Fontana, Biancofiore. 

Pag. 72

  Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 1, aggiungere in fine le parole: salvo nei collegi uninominali nei quali nessun candidato ha raggiunto la metà più uno dei voti validamente espressi, per i quali si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1. al comma 14, capoverso «Art. 31.», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.»;
   2. dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto».;
   3. al comma 20, capoverso «Art. 77.» lettera a), sostituire le parole: che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi e aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   «a-bis) qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui alla precedente lettera, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nonché tutti gli altri candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi superiori al 12,5 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio;
   a-ter) in caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo;
   a-quater) al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane, per età anagrafica».
1. 228. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, aggiungere in fine le parole: salvo nei collegi uninominali nei quali nessun candidato ha raggiunto la metà più uno dei voti validamente espressi, per i quali si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1. al comma 14, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.;Pag. 73
   2. dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto.»;
   3. al comma 20, capoverso Art. 77, alla lettera a), sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi e dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   «a-bis) qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui alla precedente lettera, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi;
   a-ter) in caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo;
   a-quater) al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane per età anagrafica».
1. 229. Cecconi, Toninelli, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1. al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3;
   2. dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato;
   3. sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2. Il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è però ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.Pag. 74
  4. Con il medesimo decreto ogni circoscrizione è altresì suddivisa in un numero di collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa diviso per due e approssimato per difetto.»;
   4. dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. 1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
  2. Ai fini del precedente comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita.»;
   5. sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.»;
   6. sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali della circoscrizione».;
   7. al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione. È vietato il collegamento con più di una lista.»;
   8. al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni circoscrizione ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nelle circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.»;
   9. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o uninominali con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi uninominali;
   10. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni;Pag. 75
   11. al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
   12. sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Le liste dei candidati nelle circoscrizioni corredate dall'indicazione dei candidati a ciascuna di esse collegati in ciascun collegio uninominale della circoscrizione devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.»;
   13. sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e nei collegi uninominali della circoscrizione».;
   14. sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».;
   15. al comma 14, capoverso Art. 31., comma 2, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   16. al comma 15 sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   17. al comma 17 sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione;
   18. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera a), sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che risulta inserito nell'apposita lista redatta dall'Ufficio elettorale nazionale e trasmessa all'Ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 83;
   19. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, sopprimere la lettera b);
   20. al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di collegio plurinominale della con le seguenti: individuali dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla;
   21. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) per ciascun collegio uninominale, individua il candidato più votato collegato ad una delle liste di cui alla lettera b);
   b-ter) per ciascuna circoscrizione, individua il numero circoscrizionale dei seggi uninominali assegnati a candidati collegati a ciascuna delle liste ammesse al riparto proporzionale ai sensi della lettera b);
   22. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: 303 con la seguente: 617;
   23. al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole:, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico;
   24. al comma 22, il capoverso Art. 83-bis, è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede come segue:
   a) verifica per ciascuna lista se il numero dei collegi uninominali nei quali i candidati alla stessa collegati risultano i Pag. 76più votati tra quelli collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b), è superiore al numero dei seggi a questa assegnati secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale;
   b) se la verifica di cui alla lettera precedente ha dato esito positivo, partendo dalla lista che da tale operazione risulta avere il maggior numero di seggi eccedenti nei collegi uninominali e, a parità di questi da quella con la maggior cifra elettorale circoscrizionale, dopo aver calcolato la percentuale di voti ottenuti da ciascuno dei candidati di cui alla lettera precedente rispetto al totale dei voti validamente espressi nel relativo collegio, procede a stilare una graduatoria degli stessi ordinandoli secondo l'ordine decrescente di tali percentuali;
   c) procede quindi a proclamare eletti i candidati ricompresi in tale graduatoria nel limite del numero dei seggi assegnati secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale nella circoscrizione alla lista cui questi sono collegati;
   d) individuati i collegi uninominali dei candidati collegati alla lista di cui alla lettera b) che non siano stati proclamati eletti e seguendo l'ordine crescente della graduatoria, proclama quindi eletti i candidati, tra quelli collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b), risultati più votati in quegli stessi collegi collegati a una lista per la quale la verifica di cui alla lettera a) dia esito negativo, considerando i candidati proclamati eletti ai sensi della presente lettera alla stregua dei candidati più votati nei rispettivi collegi uninominali;
   e) quando la verifica di cui alla lettera a) dà esito negativo, per i collegi uninominali nei quali non siano state effettuate proclamazioni ai sensi delle lettere precedenti, procede a proclamare eletti i candidati risultati più votati collegati alle liste di cui all'articolo 83, lettera b);
   f) procede quindi per ciascuna lista a proclamare eletti i suoi candidati secondo l'ordine di lista in numero pari ai seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, lettera d), sottratti dei seggi per i quali nei collegi uninominali sono stati proclamati eletti candidati ad essa collegati.;
   25. al comma 23, sostituire il capoverso Art. 84 con il seguente:
  Art. 84. – 1. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  2. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma precedente, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  3. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.;
   26. al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in più circoscrizioni è proclamato eletto nella circoscrizione nella quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi della circoscrizione.»; Pag. 77
   27. al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più circoscrizioni si intende eletto nel collegio uninominale.»;
   28. al comma 25, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in una circoscrizione è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti.»;
   29. al comma 25, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 le parole «, commi 2, 3 e 4» sono soppresse;
   30. al comma 25, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel caso in cui rimanga vacante il seggio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive;
   31. al comma 25, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) il comma 3-bis) è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella lista ad esso collegata, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.»;
   32. sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 92. – L'elezione uninominale nel Collegio “Valle d'Aosta”, agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
   1) alla “Valle d'Aosta” spetta un solo deputato;
   2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;
   3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
   4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.»;
   33. sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 93. – Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;
   34. sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.;Pag. 78
   35. sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al presente Testo unico, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

  Conseguentemente, all'Allegato 1, anteporre la seguente tabella:

«Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

1) Val d'Aosta/Vallèe d'Aoste (regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
2) Torino (provincia di Torino)
3) Piemonte settentrionale (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli)
4) Piemonte meridionale (province di Cuneo, Asti e Alessandria)
5) Liguria (regione Liguria)
6) Milano-Monza (province di Milano e Monza-Brianza)
7) Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio)
8) Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia)
9) Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
10) Trentino Alto Adige/Südtirol (regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol)
11) Veneto occidentale (province di Verona e Vicenza)
12) Veneto orientale (province di Belluno, Treviso e Venezia)
13) Veneto meridionale (province di Padova e Rovigo)
14) Friuli Venezia Giulia (regione Friuli Venezia Giulia)
15) Emilia occidentale (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia)
16) Emilia orientale (province di Modena, Bologna e Ferrara)
17) Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)
18) Toscana interna (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena)
19) Toscana tirrenica (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto)
20) Marche (regione Marche)
21) Umbria (regione Umbria)
22) Lazio settentrionale (province di Viterbo e Rieti)
23) Roma (provincia di Roma)
24) Lazio Meridionale (province di Frosinone e Latina)
25) Abruzzo (regione Abruzzo)
26) Molise (regione Molise)
27) Caserta (provincia di Caserta)
28) Campania appenninica (province di Avellino e Benevento)
29) Napoli (provincia di Napoli)
30) Salerno (provincia di Salerno)
31) Foggia (provincia di Foggia)
32) Puglia centrale (province di Barletta-Andria-Trani e Bari)
33) Puglia meridionale (province di Taranto, Brindisi e Lecce)
Pag. 79
34) Basilicata (regione Basilicata)
35) Calabria settentrionale (province di Cosenza, Crotone e Catanzaro)
36) Calabria meridionale (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria)
37) Sicilia occidentale (province di Trapani e Palermo)
38) Messina (provincia di Messina)
39) Sicilia centrale (province di Agrigento, Caltanissetta e Enna)
40) Sicilia orientale (province di Catania, Siracusa, Ragusa)
41) Sardegna settentrionale (province di Sassari, Olbia-Tempio, Oristano e Nuoro)
42) Sardegna meridionale (province di Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Cagliari e Ogliastra).

  Conseguentemente, nell'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) nelle circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti collegi uninominali pari al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 diviso per due e approssimato per difetto;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica Pag. 80slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
1. 230. Toninelli, Cecconi, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.;
   al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda recante il contrassegno. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   2) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere su una diversa scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno della lista di appartenenza.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.»;
   al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.»;
   al comma 7, sostituire la lettera c), con le seguenti:
   c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.»;
   al comma 12, sostituire il capoverso con il seguente: Pag. 81
   2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riporta accanto ad ogni contrassegno due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze. La scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali riporta accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. I contrassegni devono essere riprodotti nelle schede con il diametro di centimetri tre.»;
   al comma 15, sostituire il capoverso con il seguente:
  2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono soppressi.;
   al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla Pag. 82somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali che non siano risultati vincitori nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.;
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di 303 seggi con le seguenti: dei seggi e sostituire le parole: agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1 con le seguenti: all'articolo 92, comma 1;
   sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei vincitori nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i).;
   al comma 24, lettera a) sostituire le parole da: in più collegi fino alla fine della lettera con le seguenti: nella circoscrizione nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale;
   al comma 24, lettera b), sostituire le parole: in uno o più collegi plurinominali con le seguenti: in una o più liste circoscrizionali;
   al comma 25 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, Pag. 83nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.»;
   c) il comma 3-bis è soppresso;
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
  28. I commi 93-bis, 93-ter e 93-quater sono soppressi.;
   dopo il comma 30 aggiungere il seguente:
  30-bis. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla Tabella A di cui all'allegato 01 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Sono costituiti un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.
  2-bis. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16,16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.»;
   al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
   al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 2, le parole: «La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta:»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella regione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella regione. Nella successione interna della lista regionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque Pag. 84nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.;
   al comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati non vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:Pag. 85
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).;
   al comma 8, sostituire il capoverso Art. 17 con il seguente:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti i candidati i candidati vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).;
   al comma 9, sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:
  Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima regione, secondo quanto previsto dall'articolo 17.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Allegato 01

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
Pag. 86
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta

1. 126. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  «3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.».

Pag. 87

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.
   al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso».

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  «3-bis. L'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.».
   Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione.»;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso con i seguenti:

  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.»;
   al comma 12, sostituire il capoverso con il seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.»;
   al comma 14, capoverso articolo 31, comma 2, sostituire le parole da: cui il candidato è collegato fino alla fine del comma con le seguenti: di appartenenza, con a fianco due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze.;
   al comma 15, sostituire le parole da: nel collegio plurinominale fino alla fine del comma con le seguenti: nella circoscrizione. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.;
   al comma 15, sostituire il capoverso con il seguente:

  2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale Pag. 88ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
   Al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
    a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
    d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
    f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
    h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
    i) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: di 303 seggi con le seguenti: dei seggi e sostituire le parole: agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1 con le seguenti: all'articolo 92, comma 1;
   sostituire il comma 22 con il seguente:

  «22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.»;
   al comma 23, capoverso articolo 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  «1. Ricevuta da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).Pag. 89
  2. Qualora la lista circoscrizionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).»;
   al comma 24, lettera a), sostituire le parole da: in più collegi fino alla fine della lettera con le seguenti: nella circoscrizione nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
   al comma 24, lettera b), sostituire le parole: in uno o più collegi plurinominali con le seguenti: in una o più liste circoscrizionali;
   al comma 25 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2.
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si procede ad elezioni suppletive, secondo le disposizioni dell'articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.
    c) il comma 3-bis è soppresso;
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:

  «28. I commi 93-bis, 93-ter e 93-quater sono soppressi.»;
   dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

  30-bis. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla Tabella A di cui all'allegato 01 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533» il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Sono costituiti un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.
  2-bis. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.»;
   al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
   al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) al comma 2 le parole: «La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta:»; Pag. 90
    b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati:
   a) non superiore a due nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a dieci;
   b) non superiore a tre nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a trenta;
   c) non superiore a quattro nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi superiore a trenta.

  4-bis. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste regionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
  4-ter. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.»;
   al comma 6, capoverso articolo 14, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

  «1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 7, sostituire capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti:
  «Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla Pag. 91divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
   i) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.

  Art. 16-bis – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).»;
   al comma 8, sostituire il capoverso Art. 17 con il seguente:

  «Art. 17 – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione fra le liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). A tal fine l'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  3. Qualora la lista regionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
   Al comma 9, sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:

  Art. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’àmbito della medesima regione, secondo quanto previsto dall'articolo 17.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente allegato:

Pag. 92

Allegato 1

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
27 Valle d'Aosta Aosta

1. 127. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, al comma 3:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è costituito un collegio plurinominale e la stessa è ripartita in collegi uninominali;
   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Il restante numero di seggi è assegnato nei collegi plurinominali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 4, con il seguente: Pag. 93
  «4. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente testo unico. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.»;
   al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: uninominali fino a: plurinominali con le seguenti: plurinominali ed il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali.
   al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati.»;
   al comma 7, capoverso Art. 18-bis, alla lettera a), comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al comma 12, capoverso, sostituire le parole:
ad essi collegati, con le seguenti: nei collegi plurinominali;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nella prima scheda è riportato il contrassegno della lista di uno o più partiti o gruppi politici, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con un diametro di centimetri tre. La seconda scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti in un apposito rettangolo, corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei collegi plurinominali sulle relative schede.»;
   al comma 15, sostituire il capoverso, con il seguente:
  «2. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale.»;
   al comma 19, sostituire le parole: di preferenza con le seguenti: e dei voti di preferenza e le parole: di ciascun candidato nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
   al comma 20, capoverso Art. 77, sopprimere la lettera a) e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
    d-bis)
determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione;
   al comma 21, capoverso Art. 83, al comma 1, lettera a), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: presentata nei collegi plurinominali; e alla lettera c), sostituire le parole: di 303 con le seguenti: di tutti i e dopo la parola: seggi ovunque ricorra aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 3.
   al comma 23, capoverso Art. 84:
    a) sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce a ciascuna lista che abbia conseguito seggi il cinquanta per Pag. 94cento degli stessi nei collegi plurinominali e proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione dell'ordine di presentazione nella lista.
    b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Una volta proceduto al riparto dei seggi dei collegi plurinominali, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio uninominale, in base alla determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire.
   al comma 24, capoverso Art. 85, al comma 1-bis sostituire le parole: eletto nel collegio uninominale con le seguenti: eletto nel collegio plurinominale di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: Tabella A-bis ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis; all'allegato 1, alla Tabella A-bis, premettere le seguenti:

Pag. 95

TABELLA A
(articolo 1)

Circoscrizioni elettorali circoscrizione Sede ufficio centrale circoscrizionale
 1) Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
 2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola)
Novara
 3) Lombardia 1 (provincia di Milano) Milano
 4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)
Brescia
 5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi)
Mantova
 6) Trentino-Alto Adige Trento
 7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo)
Verona
 8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno)
Venezia
 9) Friuli-Venezia Giulia Trieste
10) Liguria Genova
11) Emilia-Romagna Bologna
12) Toscana Firenze
13) Umbria Perugia
14) Marche Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone)
Frosinone
17) Abruzzi L'Aquila
18) Molise Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno)
Benevento
21) Puglia Bari
22) Basilicata Potenza
23) Calabria Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta)
Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna)
Catania
26) Sardegna Cagliari
Pag. 96

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1:
   a) al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti:

  In tali collegi uninominali risulta eletto, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella regione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, in ciascuna regione è istituito un collegio plurinominale, costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali presenti nella regione, nel quale i seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 1.;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto legislativo. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.
   al comma 4, lettera a), comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
   al comma 5, lettera
a), sopprimere le parole: nonché alle liste ad essi collegati;

  al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. «L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto».

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola:
regionale inserire le seguenti:, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: seggi spettanti nei collegi plurinominali della con le seguenti: di tutti i seggi spettanti alla;
   alla lettera b), primo periodo, dopo la parola: plurinominali inserire le seguenti: del cinquanta per cento;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis.
Una volta proceduto all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali della regione, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. L'ufficio elettorale regionale proclama gli eletti nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del presente decreto legislativo.

  Al comma 9, capoverso 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2 sostituire le parole: nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale;.

  Conseguentemente sostituire l'allegato 2 con il seguente:

Pag. 97

Pag. 98

1. 131. Menorello, Monchiero.

Pag. 99

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: Per la presentazione delle candidature e l'assegnazione dei seggi ai candidati, in ciascuna circoscrizione è costituito un collegio plurinominale e la stessa è ripartita in collegi uninominali.;
   b) sostituire il terzo periodo con il seguente: Il restante numero di seggi è assegnato nei collegi plurinominali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.
1. 139. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 606.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1:
   al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo;
   sopprimere il comma 4.
1. 141. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 303 collegi con le seguenti: 100 collegi;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: è ripartita in aggiungere la seguente: 200, e sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: un numero di seggi non superiore a sei.
1. 239. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: 303 collegi con le seguenti: 100 collegi;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: è ripartita in aggiungere la seguente: 200, e sostituire le parole: un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: un numero di seggi non superiore a cinque.
1. 240. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 242.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, Art. 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: aggregazione del territorio di aggiungere le seguenti: due e sostituire le parole: non superiore a quattro con le seguenti: non superiore a cinque;
   al comma 21 capoverso Art. 83 comma 1, lettera c) sostituire la parola: 303 con la seguente: 364.
1. 34. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 202.

  Conseguentemente:
   1. al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: di tre o quattro collegi uninominali fino alla fine del comma con le seguenti: dei collegi uninominali. Il numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione è dato dal quoziente intero con approssimazione per eccesso della divisione per quattro del numero dei seggi, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, da attribuire nella circoscrizione ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto.;
   2. all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e tali che a ciascuno di essi sia assegnato fino al termine della lettera con le seguenti: secondo le modalità Pag. 100di cui all'articolo 1, comma 3. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis.».
1. 222. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 202.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, «Art. 1», comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: aggregazione del territorio di inserire le seguenti: due e le parole: non superiore a quattro sono sostituite con: non superiore a sei;
   al comma 21 capoverso «Art. 83» comma 1, lettera c) sostituire la parola: 303 con la seguente: 404.
1. 33. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, al secondo periodo sostituire la parola: 303 con la seguente: 308.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è soppresso;
   al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera ce), sostituire le parole: 303 seggi con le seguenti: 308 seggi e sostituire le parole: agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1 con le seguenti: all'articolo 92, comma 1;
   al comma 25, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « c) il comma 3-bis è soppresso;»
   sostituire i commi 28, 29 e 30 con il seguente:
   «28. I commi 93-bis, 93-ter e 93-quater sono soppressi.».
1. 128. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 308.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1:
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.»;
    sostituire i commi da 28 a 30 con il seguente:
  «28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.»;
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e;
    al medesimo comma 2, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti 154 collegi;
    al medesimo capoverso Art. 1, sopprimere il comma 4;
    al comma 10, sopprimere la lettera c);
    al comma 10, lettera e), capoverso «1-ter», sopprimere le parole: e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    sopprimere i commi 11, 12 e 13:
   all'articolo 3:
    al comma 1, lettera a) sostituire le parole: delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Pag. 101Camera dei deputati sono costituiti 303 con le seguenti: della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308;
    al comma 2, lettere a) e c) sopprimere le parole: e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, i collegi sono disegnati sulla base dei criteri previsti al comma 1.
1. 227. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 303 con la seguente: 307.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

  All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quattro».
   al comma 21, capoverso articolo 83, al comma 1, lettera c), sostituire la parola: 303 con la seguente 307.;
   al comma 25, capoverso articolo 86, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
   « b-bis) al comma 3-bis sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” con le seguenti: “Provincia autonoma di Bolzano”»;
   dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  «25-bis. Nella rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sostituire le parole: “Trentino-Alto Adige/Südtirol” sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano.»».
   al comma 28, capoverso Art. 93-bis al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 1, aggiungire le seguenti: le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol sono sostituite dalle seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano; dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   « a-bis) al comma 2, le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol sono sostituite dalle seguenti: «Provincia autonoma di Bolzano».
   sostituire la Tabella A (Art. 1, comma 2):

Circoscrizioni elettorali circoscrizione Sede ufficio centrale circoscrizionale
 1) Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
 2) Piemonte 2 (province di Vercelli,
Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella,
Verbano-Cusio-Ossola)
Novara
 3) Lombardia 1 (provincia di Milano) Milano
 4) Lombardia 2 (province di Varese, Como,
Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)
Brescia
 5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona,
Mantova, Lodi)
Mantova
 6) Provincia autonoma di Bolzano Bolzano
 6-bis) Provincia autonoma di Trento Trento Pag. 102
 7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza,
Padova, Rovigo)
Verona
 8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso,
Belluno)
Venezia
 9) Friuli-Venezia Giulia Trieste
10) Liguria Genova
11) Emilia-Romagna Bologna
12) Toscana Firenze
13) Umbria Perugia
14) Marche Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina,
Frosinone)
Frosinone
17) Abruzzi L'Aquila
18) Molise Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta,
Benevento, Avellino, Salerno)
Benevento
21) Puglia Bari
22) Basilicata Potenza
23) Calabria Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani,
Agrigento, Caltanissetta)
Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania,
Ragusa, Siracusa, Enna)
Catania
26) Sardegna Cagliari

   comma 1, capoverso Art. 1, al comma 2 sostituire le parole: del Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: della Provincia autonoma di Bolzano e la parola: 150 con la seguente: 153;
   al comma 4, sostituire le parole: La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: La provincia autonoma di Bolzano e la parola: sei con la seguente: tre;
   al comma 10, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano;
   al comma 11, sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: “ del Trentino-Alto Adige ” sono sostituite dalle seguenti: “ della Provincia autonoma di Bolzano ”;
   b) al comma 7, le parole: “ regionale del Trentino-Alto Adige ” sono sostituite dalle seguenti: “ della Provincia autonoma di Bolzano ”;Pag. 103
   all'articolo 3:
    al comma 1, sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, ovunque ricorrano e alla lettera a), sostituire la parola: 303 con la seguente: 307;
    al comma 2, lettera a), sostituire le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, e la parola: 150 con la seguente: 153; alla lettera c), sostituire le parole Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: Provincia autonoma di Bolzano; alla lettera e), sostituire le parole: regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con le seguenti: provincia autonoma di Bolzano.
1. 132. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso «Art.1», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: è ripartita in aggiungere la seguente: 100.
1. 238. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: di norma.
1. 142. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: di tre o quattro collegi uninominali alle parole: non superiore a quattro con le seguenti: dei collegi uninominali. Il numero dei collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione è dato dal quoziente intero con approssimazione per eccesso della divisione per sette del numero dei seggi, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, da attribuire nella circoscrizione ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e tali che a ciascuno di essi sia assegnato fino al termine della lettera con le seguenti: secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3. Uno dei seggi assegnati alla circoscrizione Molise è attribuito ai sensi dei citati articoli 83 e 83-bis.
1. 134. Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, al terzo periodo sostituire le parole: di tre o quattro collegi uninominali con le seguenti: di quattro o cinque collegi uninominali e le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, al terzo periodo, sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque;
   all'articolo 3, comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque e al terzo periodo sostituire le parole: di tre ovvero quattro collegi uninominali con le seguenti: di quattro ovvero cinque collegi uninominali»;
   all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: di due ovvero tre collegi uninominali con le seguenti: di tre ovvero quattro collegi uninominali e le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque».
1. 31. Parisi, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, al terzo periodo sostituire le parole: di tre o quattro collegi uninominali con le seguenti: di quattro o cinque collegi uninominali e le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: Pag. 104non inferiore a tre e non superiore a cinque.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), al primo periodo sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque e al terzo periodo le parole: di tre ovvero quattro collegi uninominali sono sostituite dalle seguenti: di quattro ovvero cinque collegi uninominali.
1. 32. Parisi, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
1. 136. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o cinque.
1. 135. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente testo unico. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.
1. 140. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4 dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: con sottrazione parziale dei voti dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali e con accesso al riparto dei seggi delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente:
   al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), il candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;.
   al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.
1. 38. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4, dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con sottrazione dei voti dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali e con accesso al riparto dei seggi delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente:
   al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottratti i voti dei candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti ai sensi della lettera a);
   al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.
1. 37. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4 dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con sottrazione parziale dei voti dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali.

Pag. 105

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), il candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;.
1. 35. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4 dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con sottrazione dei voti dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali.

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottratti i voti dei candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti ai sensi della lettera a).
1. 36. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4 dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con accesso al riparto dei seggi delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi,.

  Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), sostituire la parola: 5 con la seguente: 2.
1. 40. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 4 dopo le parole: con metodo proporzionale: aggiungere le seguenti: con accesso al riparto dei seggi delle liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi,.

  Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 7, lettera b), sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.
1. 39. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  5. La ripartizione dei seggi attribuiti nei collegi plurinominali si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 90 seggi.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Con il decreto di cui al comma 1 è inoltre stabilito il numero di seggi che per ogni circoscrizione è eventualmente riservato al premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4. Tale premio, fissato in 90 seggi, è ripartito tra le circoscrizioni sulla base del numero dei cittadini in esse residenti, con l'esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise».

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

Pag. 106

«Art. 14-bis.

  1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.»;
   b) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico»;
   2) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico, Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione, inclusi i candidati nei Pag. 107collegi uninominali ivi ricompresi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   c) al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli;
   d) al comma 15, sostituire le parole da: «il nominativo del candidato» fino alla fine del comma con le seguenti: «il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale»;
   e) sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

Art. 59-bis.

  1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
   Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;».Pag. 108
    b) alla lettera e), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché il numero di collegi uninominali vinti dai candidati collegati a ciascuna lista o coalizione di lista».
   f) sostituire il comma 21 con il seguente:
   21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 83.

  1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   3) individua:
    3.1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    3.2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   4) individua la coalizione di liste o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   4-bis) individua la coalizione di liste o la singola lista i cui candidati collegati abbiano vinto il maggior numero di collegi uninominali;
   5) procede al riparto di 213 seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3.1) e le liste di cui al numero 3.2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   6) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine, nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto di detta coalizione per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5) aumentato di 90; per ciascuna altra coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera Pag. 109del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   7) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine per ciascuna lista o coalizione di liste divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale calcolato ai sensi del numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a ogni coalizione o lista. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diminuito, per ciascuna circoscrizione, del numero dei seggi riservato al premio di governabilità e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una singola lista, per detta lista, in ogni circoscrizione, somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   8) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesso alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 7); nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, per detta coalizione, in ogni circoscrizione, al numero Pag. 110di seggi assegnato ai sensi del numero 7) somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3. Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. Nel caso in cui il soggetto di cui al comma 1, numero 4), non abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, l'Ufficio centrale nazionale ripete le operazioni di cui al comma 1 sostituendolo con il soggetto di cui al comma 1, numero 4-bis), solo nel caso in cui i candidati collegati a quest'ultimo abbiano vinto almeno 152 collegi uninominali.
  3. Se i candidati collegati al soggetto di cui al comma 1, numero 4-bis), non hanno vinto almeno 152 collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi delle seguenti lettere:
   a) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui al comma 1, numero 3.1) e le liste di cui al comma 1, numero 3.2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate Pag. 111che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al comma 1, numero 3.1) e 3.2). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti; sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima Pag. 112circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera b), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2 ovvero del comma 3.
  5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
   g) al comma 22, capoverso Art. 83-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 4»; Pag. 113
   h) all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 5 con i seguenti:
  «5. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 45 seggi.
  6. Con il decreto di cui al comma 1 è inoltre stabilito il numero di seggi che, per ogni regione, è eventualmente riservato al premio di governabilità di cui al comma 5. Tale premio è ripartito tra le regioni sulla base dei cittadini in esse residenti con l'esclusione delle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise»;
   i) all'articolo 2, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

  1. L'Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
    d) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
    e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione e il totale dei voti validi ottenuti nella regione da ciascuna lista nonché il numero di collegi uninominali vinti dai candidati collegati a ciascuna lista o coalizione di lista»;
   l) all'articolo 2, sostituire il comma 8, con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

«Art. 17.

  1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   3) individua:
    3.1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;Pag. 114
    3.2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   4) individua la coalizione di liste o la singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;
   4-bis) individua la coalizione di liste o la singola lista i cui candidati collegati abbiano vinto il maggior numero di collegi uninominali;
   5) procede al riparto di 151 seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3.1) e le liste di cui al numero 3.2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   6) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tale fine, nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto di detta coalizione per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5) aumentato di 45; per ciascuna altra coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 5). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   7) procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine per ciascuna lista o coalizione di liste divide la cifra elettorale regionale per il quoziente elettorale nazionale calcolato ai sensi del numero 5), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a ogni coalizione o lista. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla regione diminuito, per ciascuna regione, del numero dei seggi riservato al premio di governabilità e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una singola lista, per detta lista, in ogni regione, somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 5). In caso negativo, procede alle Pag. 115seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima regione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   8) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole regioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente regionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesso alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella regione ai sensi del numero 7); nel caso in cui il soggetto individuato ai sensi del numero 4) sia una coalizione di liste, per detta coalizione, in ogni regione, al numero di seggi assegnato ai sensi del numero 7) somma i seggi del premio di governabilità come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1. Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente regionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 6). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie Pag. 116sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. Nel caso in cui il soggetto di cui al comma 1, numero 4), non abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, l'Ufficio centrale nazionale ripete le operazioni di cui al comma 1 sostituendolo con il soggetto di cui al comma 1, numero 4-bis) solo nel caso in cui i candidati collegati a quest'ultimo abbiano vinto almeno 76 collegi uninominali;
  3. Se i candidati collegati al soggetto di cui al comma 1, numero 4-bis), non hanno vinto almeno 76 collegi uninominali, l'Ufficio centrale nazionale procede ai sensi delle seguenti lettere:
   a) procede al riparto di 151 seggi tra le coalizioni di liste di cui al comma 1, numero 3.1) e le liste di cui al comma 1, numero 3.2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al comma 1, numero 3.1) e 3.2). A tale fine per ciascuna regione divide la somma delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima Pag. 117si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole regioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera b), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella regione ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente regionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le regioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle regioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti Pag. 118decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima regione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima regione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle regioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre regioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista ai sensi del comma 1 ovvero del comma 2 ovvero del comma 3.

  5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 17-bis.

  1. L'Ufficio centrale regionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 4, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

Art. 17-ter.

  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.Pag. 119
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa regione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa regione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale regionale, individua la regione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale regionale competente. L'Ufficio centrale regionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai senatori proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale del Senato della Repubblica nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

Art. 17-quater.

  1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.»;
   m) sostituire la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 con la seguente:

Pag. 120

Pag. 121

  Conseguentemente, la Tabella A di cui all'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

1. 41. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis: All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1-bis è soppresso.

  Conseguentemente:
   al comma 25, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) il comma 3-bis è soppresso;
   all'articolo 2:
    1) al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sopprimere le parole: «con eccezione del Trentino-Alto Adige/Südtirol e»;
    2) al comma 1, capoverso articolo 1, sopprimere il comma 4;
    3) al comma 10, sopprimere la lettera c);
    4) al comma 10, lettera e), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
    5) sopprimere il comma 11;Pag. 122
    6) dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis: All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modifiche:
     a) al comma 1, sono soppresse le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige;
     b) il comma 7 è soppresso.
1. 26. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. La circoscrizione Friuli- Venezia Giulia è costituita in 9 (nove) collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige/Südtirol, che vengono applicate anche al Friuli Venezia Giulia».
1. 84. Malisani.

  A comma 2, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: nei collegi uninominali ed il numero di seggi inserire la parola: teorici.

  Conseguentemente:
   al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: limite massimo di seggi inserire la parola: teorici;
   sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83-bis.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede distintamente per ciascuna lista all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna lista dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di ciascuna lista per il numero di seggi assegnati a ciascuna lista in quella circoscrizione, ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascun collegio plurinominale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio plurinominale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nei collegi in cui le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, dove abbiano avuto la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di cifra elettorale di collegio si procede a sorteggio.
  2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e di cui all'articolo 83 comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un rappresentante in ogni collegio plurinominale, in ciascuno dei collegi per i quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato primo nella lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero di rappresentanti da eleggersi per quella lista. A tal fine il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale nel collegio plurinominale con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'assegnazione. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinominale non ha titolo all'elezione in quella circoscrizione, le disposizioni del presente comma si applicano alla lista del Pag. 123medesimo collegio plurinominale che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.».
1. 258. La Russa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole da: in ciascuna fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo un criterio di omogenea proporzione alla popolazione, a ciascuna circoscrizione nei collegi uninominali ed il numero di seggi da attribuire ai collegi plurinominali.
1. 143. Menorello, Monchiero.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: uninominali fino a: plurinominali con le seguenti: plurinominali ed il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali.
1. 144. Menorello, Monchiero.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2, è sostituito dal seguente:
  2. Ogni elettore dispone di: un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale; un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collegio plurinominale di ciascuna lista.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   a) al comma 14, sostituire il capoverso Art. 31 con il seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico.
  2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano entro un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni sono riportati i contrassegni di tutte le liste cui il candidato è collegato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi;
   b) al comma 15, sostituire il capoverso con il seguente:
    2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita: sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene; sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   c) al comma 17, sostituire le parole da: sono sostituiti dai seguenti fino alla fine del comma con le seguente: sono soppressi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita: sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene; sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene».
1. 145. Mazziotti di Celso.

  Al comma 3, capoverso 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda Pag. 124reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 15, capoverso articolo Art. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:
  L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.
   Al comma 17, capoverso Art. 59-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nella seconda scheda: a) se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa; b) se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa; c) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo; d) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.
   Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
  Art. 59-ter1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
  3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
  6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.

  Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha Pag. 125espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.
   Al comma 18, capoverso Art. 68, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) al comma 3:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «spoglio delle schede» aggiungere le seguenti: «, a partire dalle operazioni di scutinio delle liste nei Collegi plurinominali,»;
    b) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Terminate le operazioni di spoglio delle schede relative ai collegi plurinominali, lo scrutatore designato procede, quindi allo spoglio delle schede relative ai collegi uninominali. A tal fine estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
   Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «, nel collegio plurinominale, nonché dei voti di lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20, capoverso Art. 77:
    1) sopprimere la lettera a);
    2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
     « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
     d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».

  Conseguentemente, all'articolo 2:
  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo Pag. 126contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
1. 138. Menorello, Monchiero.

  Al comma 3 sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale; un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.
1. 146. Dellai, Gigli.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati.
1. 147. Menorello, Monchiero.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e di un voto per la scelta di una lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.Pag. 127
  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente, al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo;

  sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e per i candidati nel collegio plurinominale, collegate al candidato nel collegio uninominale prescelto, tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.»;
   sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, e un segno su un contrassegno di una lista ad esso non collegata, il voto è nullo sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.
  3. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
  4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.»
  Sostituire il comma 20 con il seguente:
  20. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina il totale dei voti validi nel collegio plurinominale. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nel collegio plurinominale da ciascuna lista;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, Pag. 128per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, il numero di voti pari quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
   e) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nei singoli collegi plurinominali;
   f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nella circoscrizione conseguiti dalle liste;
   g) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   h) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione, ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.»;

  sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole circoscrizioni;
   c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) tra le liste di cui alla lettera c) procede al riparto dei 303 seggi, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;Pag. 129
   e) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

  al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al primo periodo:
    1) le parole: «della cifra elettorale nazionale» sono sostituite con le seguenti: «del totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista»;
    2) le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse.

Pag. 130

  8. Al comma 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto a) è premesso il seguente: «0a) alla lettera c) sostituire le parole: “la cifra elettorale circoscrizionale” con le seguenti: “il totale dei voti validi nella circoscrizione di ciascuna lista”;
   b) al punto b), le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite con le seguenti: «lettere b), c) e d)» e le parole: «la cifra elettorale» sono sostituite con le parole: «il totale dei voti validi».
1. 45. Distaso, Fucci.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato e il contrassegno di ciascuna lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali collocate a fianco di ciascun contrassegno di lista. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste nel collegio plurinominale tracciando un segno sul simbolo della lista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali Sono vietati altri segni o indicazioni»;
   al comma 18, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale con le seguente: o dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  «19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;Pag. 131
   al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 23, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire ovunque ricorrano, le parole: procedendo secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente;
   al comma 25 sopprimere le parole da: «e le parole» fino al termine del periodo.
1. 44. Distaso, Fucci.

  Al comma 3, sostituire il capoverso, con il seguente:
  3. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale;

  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegata, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   al comma 14, capoverso Art. 31, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo;
   sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e dei candidati nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato»;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale;
  2. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo;Pag. 132
  3. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
1. 43. Distaso, Fucci.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.”.

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo affiancato contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido.”.
1. 241. La Russa.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  3. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.

  Conseguentemente, sostituire ii comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo affiancato contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è considerato comunque valido.».
1. 242. La Russa.

  Al comma 3, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

Pag. 133

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 31, sostituire le parole: Tabelle A-bis, ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis;
   nell'Allegato 1, aggiungere la seguente Tabella:

Tabella A
(comma 31)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:
   Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);
   Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);
   Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);
   Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);
   Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
   Trentino-Alto Adige;
   Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
   Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);
   Friuli-Venezia Giulia;
   Liguria;
   Emilia-Romagna;
   Toscana;
   Umbria;
   Marche;
   Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);
   Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);
   Abruzzo;
   Molise;
   Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);
   Campania 2 (comprendente le altre province della regione);
   Puglia;
   Basilicata;
   Calabria;
   Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
   Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
   Sardegna;
   Valle d'Aosta.»;
   al comma 14, capoverso articolo 31, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati e, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
   al comma 15, capoverso articolo 58, sopprimere le parole da: della lista a: plurinominale e dopo la parola: uninominale, aggiungere le seguenti: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.»;
   al comma 17, capoverso Art.59-bis, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
   al comma 18, capoverso articolo 68:
    a) alla lettera a), sostituire il n. 1), con il seguente:

    1) al terzo periodo, dopo la parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: Pag. 134«e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    b) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo al parola: «preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, capoverso articolo 77, dopo la lettera d), inserire le seguenti lettere:
    d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   Al comma 23, capoverso articolo 84:
   a) al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione, con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   b) al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente», con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
   al comma 24, capoverso Art. 85, lettera a), sostituire le parole da: la lista, fino a: collegio, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;
   al comma 25, capoverso articolo 86, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, dopo la parola: «sopravvenuta», sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale»;
   all'Allegato 1, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Pag. 135

Allegato 1
Tabella A-bis

Pag. 136

   Conseguentemente, all'articolo 2:
    comma 6, capoverso art. 14, sostituire le parole da:
e i nominativi, fino a: plurinominale, con le seguenti:
  potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 7, capoverso art. 16, comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
   «d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   al comma 8:
   a)
al capoverso art. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al termine delle operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
   b) al capoverso art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole da: «nel quale la lista» fino a: «collegio», con le seguenti: «nel quale ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;.
   All'Allegato 2 sostituire la Tabella A con la seguente:

Pag. 137

Allegato 2
Tabella A

1. 118. D'Attorre, Quaranta, Agostini.

Pag. 138

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
  2. Gli elettori possono esprimere il voto nel modo seguente:
   contrassegnando il nome del candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è valido solo a favore del candidato nel collegio uninominale e non si trasferisce alla lista o alle liste plurinominali collegate;
   contrassegnando il simbolo della lista plurinominale o il riquadro che la contiene collegata al candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è conteggiato sia nel collegio uninominale sia nel collegio plurinominale;
   contrassegnando sia il nome del candidato del collegio uninominale sia la lista plurinominale ad esso collegata;
   all'interno della lista plurinominale prescelta l'elettore può anche esprimere una o più preferenze apponendo un segno sull'apposito riquadro posto al fianco di ciascun nome dei candidati della lista plurinominale. Si potranno esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nel caso la lista dei candidati sia pari a 4, 2 se pari a tre, 1 se pari a due.

  Non è consentito, pena la nullità del voto, votare un candidato del collegio uninominale diverso dalla lista di candidati del collegio plurinominale prescelta e viceversa.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 15, sostituire le parole da: , sul rettangolo fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo le modalità previste al precedente articolo 4, comma 2.
1. 27. Bruno Bossio.

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e del nome del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso per una lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.
1. 46. Misuraca.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: esprime il proprio voto su 2 schede di colore diverso recanti una il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato e l'altra il contrassegno di lista corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione Pag. 139della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abrogare le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.;
   al comma 7, capoverso lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: da almeno 750 e da non più di 1000 elettori e sopprimere i seguenti periodi: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale.;
   al comma 7, capoverso comma «1-bis» aggiungere infine il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato il solo cognome o il cognome dell'unione civile. 
   al comma 7, sostituire il capoverso lettera c) con il seguente:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature collegate alla stessa lista, nei collegi uninominali di una stessa circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 con arrotondamento all'unità superiore. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità nei collegi plurinominali:
   e) le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato;
   f) nel numero complessivo dei candidati capolista, collegati alla medesima lista, nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.».
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La prima scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, con a sinistra il contrassegno della lista a cui è collegato, scritti entro un apposito rettangolo. La seconda scheda reca in un rettangolo il contrassegno della lista con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine sulle schede dei candidati uninominali e l'ordine delle liste plurinominali.;
   sostituire il comma 15, con i seguenti:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   e) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   f)  sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, Pag. 140su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto,;
   Sostituire il comma 17, con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste collegate ad almeno due candidati proclamati eletti secondo le modalità dell'articolo 77 comma 1 lettera a) e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c)  procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per 606, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 77 comma a) già assegnati alla medesima lista, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo quanto stabilito al quinto periodo, sia inferiore a 303 i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo il calcolo di cui al quinto periodo, dovesse risultare superiore a 303, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i minori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione, rappresenta il numero dei seggi da assegnare Pag. 141a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sostituire le parole: «, 16 e 17», con le seguenti: «e 16»;
   al comma 4, sostituire il capoverso lettera a), con i seguenti:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di Pag. 142oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al periodo precedente è ridotto alla metà»;
    b) al comma 3 abrogare le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e»;
    c)  al comma 4 sostituire le parole: «non inferiore a un terzo», con le seguenti: «non inferiori alla metà».; 
   al comma 6 capoverso Art. 14., sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;
   al comma 6, capoverso Art. 14., comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
   al comma 7, capoverso Art. 14-bis., lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento, con le seguenti: almeno il 3 per cento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le liste collegate ad almeno un candidato proclamato eletto secondo le modalità di cui all'articolo 16;
   al comma 8, capoverso Art. 17., comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) divide la somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei senatori attribuiti alla Regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 16 comma 1 già assegnati alla medesima lista nella Regione, se positiva, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista ai sensi del periodo precedente risulti superiore al numero dei seggi delle Regione da assegnare nei collegi plurinominali della Regione, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i minori resti e, in caso di parità di resti o di incapienza, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Qualora, viceversa, risultino seggi ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;».

Pag. 143

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico sono sostituite dalle Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui all'Allegato 1 della presente legge;
   all'articolo 1, comma 31, Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

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Pag. 145

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Pag. 147

Pag. 148

   all'articolo 2, sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui all'Allegato 2 della presente legge;
   all'articolo 2, comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

Pag. 149

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Pag. 151

Pag. 152

1. 99. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

Pag. 153

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di 2 voti da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e ii contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale, con le seguenti: esprime il proprio voto su 2 schede di colore diverso recanti una il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato e l'altra il contrassegno di lista corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale;

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1, comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La prima scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, con a sinistra il contrassegno della lista a cui è collegato, scritti entro un apposito rettangolo. La seconda scheda reca in un rettangolo il contrassegno della lista con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine sulle schede dei candidati uninominali e l'ordine delle liste plurinominali.;
   il comma 15 è sostituito dai seguenti:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   il comma 17 è sostituito dai seguente:
  «
17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;
   all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14., il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto:
   a) sulla prima scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e del contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) sulla seconda scheda, tracciando con la matita un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando il segno è chiaramente inserito in un solo rettangolo. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   all'articolo 1, sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le Tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico sono sostituite dalle Tabelle A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui all'Allegato 1 della presente legge;
   all'articolo 1, comma 31, Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

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  all'articolo 2, sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis, B e B-bis di cui all'Allegato 2 della presente legge;
   all'articolo 2, comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti: Pag. 159

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1. 101. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

Pag. 162

  Al comma 3, capoverso comma 2, dopo le parole: ogni elettore dispone aggiungere le seguenti: di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale, di un voto di preferenza e».

  Conseguentemente:
   1. Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   2. al comma 15, prima dell'ultimo periodo, aggiungere il seguente: L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto.;
   3. al comma 17, capoverso 1, sopprimere le parole da: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
   4. al comma 18, lettera a), numero 1), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   5. al comma 18, lettera a), numero 2), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
   6. al comma 18, lettera b), dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché i voti dei candidati cui sono state attribuite preferenze;
   7. al comma 19, dopo le parole: collegio uninominale aggiungere le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   8. al comma 20, capoverso Art. 77, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
    b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   9. al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente; tale criterio è valido anche con riguardo alle assegnazioni di seggi ai sensi dei commi successivi;
   10. al comma 25, sopprimere la lettera a).
1. 149. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  All'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, abrogare le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione»;
   al comma 7, capoverso lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori, con le seguenti: da almeno 750 e da non più di 1000 elettori e sopprimere i seguenti periodi: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere Pag. 163il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale.;
   al comma 7, capoverso comma 1-bis aggiungere infine il seguente periodo: Per i candidati uomini o donne che sono parte di una unione civile può essere indicato solo cognome o il cognome dell'unione civile;
   al comma 7, capoverso lettera c), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature collegate alla stessa lista, nei collegi uninominali di una stessa circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità nei collegi plurinominali:
   c) le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato;
   d) nel numero complessivo dei candidati capolista, collegati alla medesima lista, nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.»;
   al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La scheda reca in un rettangolo il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato; in un rettangolo di pari dimensioni, posto a destra, sono riportati il contrassegno della lista cui è collegato il candidato uninominale con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e della lista collegata a ciascuno di essi.»;
   il comma 15 è sostituito dai seguenti:
  «15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   c) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   d) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».»;Pag. 164
   il comma 17 è sostituito dal seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

  il comma 21 è sostituito dal seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste collegate ad almeno due candidati proclamati eletti secondo le modalità dell'articolo 77 comma 1 lettera a) e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   c) procede al riparto di 303 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per 606, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 77 comma a) già assegnati alla medesima lista, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo quanto stabilito al quinto periodo, sia inferiore a 303 i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Nel caso la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista, secondo il calcolo di cui al quinto periodo, dovesse risultare superiore a 303, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato i minori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; Pag. 165a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sostituire le parole: «, 16 e 17», con le seganti: «e 16»;
   al comma 4, sostituire il capoverso lettera a), con i seguenti:
    a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al periodo precedente è ridotto alla metà»;
    b) al comma 3 abrogare le parole: «abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e»;
    c) al comma 4 sostituire le parole: «non inferiore a un terzo», con le seguenti: «non inferiori alla metà».;Pag. 166
   12. all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti uno nel riquadro di un candidato nel collegio uninominale e uno nel riquadro di una lista e dei nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nei collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
   al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis, con le seguenti: dall'articolo 59;
   al comma 7, capoverso Art. 14-bis, alla lettera b) sostituire le parole: almeno il 5 per cento, con le seguenti: almeno il 3 per cento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le liste collegate ad almeno un candidato proclamato eletto secondo le modalità dell'articolo 16;
   al comma 8, capoverso Art. 17, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
    a) divide la somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei senatori attribuiti alla Regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente, sottratto il numero di seggi di cui all'articolo 16 comma 1 già assegnati alla medesima lista nella Regione, se positiva, rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora la somma dei seggi da assegnare a ciascuna lista ai sensi del periodo precedente risulti superiore al numero dei seggi delle Regione da assegnare nei collegi plurinominali della Regione, i seggi eccedenti verranno decurtati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i minori resti e, in caso di parità di resti o di incapienza, a quelle che hanno conseguito la minore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Qualora, viceversa, risultino seggi ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali l'ultima divisione ha dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 31, Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Pag. 167

Pag. 168

Pag. 169

   all'articolo 2, comma 14, Allegato 2, sostituire le tabelle A e B con le seguenti:

Pag. 170

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1. 102. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

Pag. 172

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto, con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente, all'articolo 1, il comma 15 è sostituito dal seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  2-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».;
   all'articolo 1, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

  1-bis. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti uno nel riquadro di un candidato nel collegio uninominale e uno nel riquadro di una lista e dei nominativi nel collegio plurinominale. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nel collegio plurinominale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.;
1. 100. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 3, capoverso comma 2, sostituire le parole: di un voto con le seguenti: di due voti.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'elettore può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, anche se non Pag. 173collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto;
   al comma 17 sostituire le parole da: sono sostituiti dai seguenti fino alla fine del comma con: sono soppressi.
1. 221. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 3, capoverso comma 2, dopo le parole: da esprimere aggiungere le seguenti: , anche in forma disgiunta.
1. 137. Menorello, Monchiero.

  Al comma 3, capoverso Art. 4, sostituire le parole da: un'unica scheda fino alla fine del capoverso con le seguenti: due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale. Nella scheda relativa all'elezione nell'uninominale, ciascun candidato è collegato ad un solo contrassegno cui faccia riferimento un programma nazionale sottoscritto da una o più liste che si presentano per l'elezione in ragione proporzionale. Ogni lista che concorre alla ripartizione dei seggi su base proporzionale può sottoscrivere il collegamento ad un solo contrassegno e ad un solo programma nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: sulla scheda fino alla fine del comma, con le seguenti: un segno su due diverse schede, una per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, l'altra per l'elezione dei candidati in ragione proporzionale. Nella scheda relativa all'elezione nell'uninominale, ciascun candidato è collegato ad un solo contrassegno cui faccia riferimento un programma nazionale sottoscritto da una o più liste che si presentano per l'elezione in ragione proporzionale. Ogni lista che concorre alla ripartizione dei seggi su base proporzionale può sottoscrivere il collegamento ad un solo contrassegno e ad un solo programma nazionale.

  Conseguentemente:
   sostituire la parola: scheda, con la seguente: schede, ovunque ricorra nel testo;
   all'allegato 1, sostituire la Tabella A-bis e A-ter con la seguente:

Pag. 174

Allegato 1
Tabella A-bis

Pag. 175

Allegato 1
Tabella A-ter

Pag. 176

Allegato 2

Tabella A

  Conseguentemente, all'allegato 2, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:

Pag. 177

Allegato 2
Tabella B

1. 124. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Pag. 178

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere nel rettangolo recante il nome e il cognome di ciascun candidato;
   2) un voto per la lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere nel rettangolo recante il contrassegno e l'elenco dei candidati nel collego plurinominale di ciascuna lista.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis.

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.;
   al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate;
   al comma 12, capoverso Art. 24, sostituire il capoverso 2) con il seguente:
    2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, sostituire il capoverso Art. 31 con il seguente:
«Art. 31.

  1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.Pag. 179
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.».

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
   2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
    1) un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene;
    2) un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene;
   al comma 17, sostituire il capoverso 1 con i seguenti:
    1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
    2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.;
   al comma 20, sostituire il capoverso Art. 77 con il seguente:
Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
    c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
    d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste e coalizioni;
    f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la Pag. 180cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.;
   al comma 22, sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:
Art. 83.

  1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
    a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
    c) individua quindi:
     1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
     2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni Pag. 181di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
    g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di Pag. 182seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.».

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 5, dopo le parole: L'assegnazione dei seggi alle liste inserire le seguenti: e alle coalizioni di liste;
   al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso a) con il seguente:
    a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta;
   al comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti:

Art. 16.

  1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto Pag. 183in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis.

  1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c), numeri 1) e 2).
   a) al comma 8, sostituire il capoverso Art. 17 con il seguente:
Art. 17.

  1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
    a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Pag. 184Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in Pag. 185successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
    d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

  Conseguentemente, all'allegato sostiuire la Tabella A-bis con la seguente:

Pag. 186

1. 47. Pisicchio.

Pag. 187

  Al comma 3, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente al medesimo articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 7, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere;
   al comma 15, capoverso 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere;
   al comma 17, sostituire il capoverso comma 1 con il seguente: 1. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa e il voto è valido anche per il candidato del collegio uninominale collegato alla lista;
   al comma 18, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 3:
     1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
     2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
   al comma 20, capoverso Art. 77, sostituire la lettera b) con le seguenti:
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
    b-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;Pag. 188
   al comma 25, lettera a) sostituire le parole: e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» con le seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato o dei candidati indicati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; a tal fine considera come un voto alla lista il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale o del contrassegno della lista o dei voti di preferenza espressi in favore di uno o due candidati nel collegio plurinominale;
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    a-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
1. 42. Pisicchio.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) i presidenti delle Giunte regionali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
1. 48. Parisi, Faenzi, Abrignani, Zanetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, devono contestualmente depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi Pag. 189del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 1:
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.»;
   2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.»;
   al comma 11 premettere la seguente lettera: 0a) all'articolo 22, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
    «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma, primo periodo;
    1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis.»;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Elezioni trasparenti).

  1. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui all'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
   a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera;
   b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del testo unico per l'elezione della Camera, come modificato dalla presente legge;
   c) il programma elettorale, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.

  2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.
1. 150. Mazziotti di Celso.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, dopo le parole: singoli collegi uninominali il seguente periodo: I partiti o i gruppi politici organizzati possono depositare anche un contrassegno, diverso da quello depositato ai sensi del periodo precedente, cui collegare Pag. 190i candidati nei collegi uninominali.

  Conseguentemente:
   1. all'articolo 1, comma 7, lettera a), gli ultimi due periodi sono soppressi;
   2. all'articolo 1, comma 14, capoverso Art. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritto entro un apposito rettangolo che contiene al suo interno, sotto il nome del candidato nel collegio plurinominale, i nomi dei candidati della lista nel collegio plurinominale. Alla sinistra di tale rettangolo, in altro rettangolo delle medesime dimensioni sono riportati il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, un secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale;
   3. all'articolo 1, comma 15, le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.;
   4. all'articolo 1, comma 17, capoverso comma 1, le parole da: e sul rettangolo fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: , e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale, e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale, il voto è considerato comunque valido;
   5. all'articolo 2, comma 4, lettera a), gli ultimi due periodi sono soppressi;
   6. all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1, le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: il contrassegno della lista cui sono collegati i candidati nel collegio plurinominale e, eventualmente, il secondo contrassegno cui può essere collegato il candidato nel collegio uninominale. Il voto può essere espresso anche tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato nel collegio uninominale e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   7. la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

Pag. 191

1. 54. Parisi, Zanetti.

Pag. 192

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.
1. 153. Menorello, Monchiero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.».

  Conseguentemente:
   al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate».

  Conseguentemente:
   al comma 12, capoverso Art. 24, sostituire il capoverso 2) con il seguente:
   2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

  Conseguentemente:
   al comma 14, sostituire il capoverso Art. 31 con il seguente:

  Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, Pag. 193in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.;
   Conseguentemente, al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta;
   Conseguentemente, al comma 17, sostituire i capoversi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
    5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.;
   Conseguentemente, al comma 20, sostituire il capoverso Art. 77 con il seguente:

  Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti Pag. 194validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.;
   Conseguentemente, al comma 22, sostituire il capoverso Art. 83 con il seguente:

  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi Pag. 195della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;Pag. 196
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera c), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.;
   Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, lettera a), sostituire il capoverso a) con il seguente:
   « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con Pag. 197la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.;
   Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti:

  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale. In conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.

  Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, Pag. 198l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c) numeri 1) e 2).;
   Conseguentemente, all'articolo 2, comma 8, sostituire il capoverso Art. 17 con il seguente:

  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le Pag. 199coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».
   Conseguentemente, sostituire le tabelle A-bis e A con le seguenti:

Pag. 200

Pag. 201

Pag. 202

Pag. 203

1. 91. Pilozzi.

Pag. 204

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico».
   b)  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite Pag. 205massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione, inclusi i candidati nei collegi uninominali ivi ricompresi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, al comma 14, capoverso Art. 31., sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati al collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

  Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla Pag. 206somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;».

  Conseguentemente, sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;Pag. 207
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione Pag. 208per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
  « a-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»
   b) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nei singoli collegi plurinominali della regione;»Pag. 209
   c) al capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione»;
   d) al capoverso Art. 16-bis, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    b) individua quindi:
     1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
     2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera b), numeri 1) e 2).

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma Pag. 210delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine Pag. 211decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

  «Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  Conseguentemente, sostituire la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 con la seguente:

Pag. 212

Pag. 213

  Conseguentemente, sostituire la Tabella A di cui all'allegato 2 con la seguente:

1. 52. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Pag. 214

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito;.»
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite Pag. 215massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali di una circoscrizione, inclusi i candidati nei collegi uninominali ivi ricompresi, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59-bis. — 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di Pag. 216liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;

  Conseguentemente sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;Pag. 217
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione Pag. 218per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»
   b) al capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nei singoli collegi plurinominali della regione;»; Pag. 219
   c) al capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione»;
   d) al capoverso Art. 16-bis, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    b) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento del voti validi espressi nella regione medesima;
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c), numeri 1) e 2.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito con il seguente:
  «Art. 17. — 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole Pag. 220liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la Pag. 221maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali ti ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».
  «Art. 17-bis. – 1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  Conseguentemente la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

Pag. 222

Pag. 223

  Conseguentemente la Tabella A di cui all'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

1. 53. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Pag. 224

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

Art. 14-bis.

  1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito».
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite Pag. 225massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore»;

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

  Conseguentemente, sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, Pag. 226il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  3. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso Art. 77, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte Pag. 227intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la migliore cifra elettorale nazione tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti Pag. 228alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.Pag. 229
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

  Conseguentemente, sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 83-bis – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.».
1. 51. Misuraca.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della CostituzionePag. 230
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.».

  Conseguentemente:
   1. sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
  1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.».
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.».
   2. sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»;Pag. 231
   3. sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.»;
   4. sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.»;
   5. sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  3. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato Pag. 232nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.»;
   6. al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;».
   7. sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c) numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora Pag. 233da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati Pag. 234alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.».
   8. sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 83-bis – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente Pag. 235le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.».
1. 55. Misuraca.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. L'atto di presentazione di una lista di candidati in un collegio plurinominale contiene anche l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali contraddistinte dal medesimo contrassegno deve essere effettuata contestualmente in tutti i Pag. 236collegi plurinominali della circoscrizione, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
    1-ter. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  «12. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste unite in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.Pag. 237
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  3. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste collegate in coalizione, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».

  Conseguentemente, al comma 20, capoverso Art . 77, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
  c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione;Pag. 238
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   d) procede al riparto di 303 seggi tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1) e le liste di cui alla lettera c), numero 2) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto agli articoli 92, comma 1, e 93-bis, comma 1, del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   e) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   f) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima Pag. 239si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera d). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   g) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera e), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera f). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera e). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera e). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla Pag. 240lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione».

  Conseguentemente, sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83-bis.1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
1. 50. Misuraca.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare un medesimo candidato in uno o più collegi uninominali, contestualmente alla presentazione del contrassegno di cui all'articolo 14, dichiarano di effettuare collegamento fra le rispettive liste ai fini di cui all'articolo 18-bis, comma 1. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche ed hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nessuna lista può presentare più di una dichiarazione di collegamento.
   b) Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
    1-ter. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede entro il ventesimo precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «compresi nell'ambito del collegio uninominale»;
   b) al comma 11, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) al numero 2), dopo il numero 14, è inserito il seguente: 14-bis,».
1. 85. Cuperlo, Giorgis, Pollastrini, Lattuca, Fabbri, Naccarato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis, comma 1, primo periodo:
   a) le parole «che si candidano a governare», sono soppresse;
   b) le parole «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione» sono soppresse.
1. 115. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dai seguenti:Pag. 242
   2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano appoggiare i medesimi candidati in tutti i collegi uninominali possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  3. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

  Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste in coalizioni, ai sensi dell'articolo 14-bis, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso del collegamento nei collegi uninominali con più liste non in coalizione, la candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate e deve essere, in ogni caso, il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale;

  Conseguentemente al comma 20, capoverso Art. 77 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, indicando se si tratti di candidato collegato ad una coalizione di liste di cui all'articolo 14-bis»;
   b) alla lettera e) sostituire le parole: «nonché il totale dei voti validi della circoscrizione» con le seguenti: «il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché le coalizioni di cui all'articolo 14-bis che abbiano ottenuto candidati eletti nei collegi uninominali».

  Conseguentemente al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «il 5 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento»;
   b) aggiungere infine le seguenti parole: «; determina il numero dei candidati uninominali eletti da ciascuna delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis; individua le coalizioni di liste collegate ai sensi dell'articolo 14-bis che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 5 candidati eletti nei collegi uninominali e, all'interno di ciascuna di tali coalizioni, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ammettendola al riparto di cui al punto c).
1. 49. Distaso, Fucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
   14-ter. 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono accettare di collegarsi a candidati nei collegi uninominali che intendano collegarsi a più liste, depositano congiuntamente una apposita dichiarazione di coalizione. Un partito o gruppo politico organizzato può essere incluso in una sola coalizione.

  Conseguentemente, al comma 7, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: collegio plurinominale aggiungere le seguenti: e può coinvolgere solo le liste che lo abbiano dichiarato ai sensi dell'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. È altresì vietato presentare candidature per i collegi uninominali collegate a liste di una coalizione, quando altre liste della medesima coalizione siano collegate ad altro candidato nel collegio uninominale.
1. 151. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 243

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   3-bis. In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno di cui al comma 1, per ciascun partito e gruppo politico organizzato sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
    a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi del comma 1 del presente articolo;
    b) lo statuto depositato ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
    c) il programma elettorale, nel quale dichiarano altresì il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis;
   2. Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni della Camera dei deputati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio plurinominale e il nome dei candidati presentati nei collegi uninominali.
1. 1. Gribaudo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
  2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
  3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, al comma 11 lettera a) dopo le parole: al numero 3), aggiungere le seguenti: dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto» sono inserite le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis» e.
1. 261. Menorello, Monchiero.

  All'articolo 1, comma 7, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le parole: da almeno 300 e da non più di 500 elettori.
1. 245.  La Russa.

  All'articolo 1, comma 7 dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis. Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento entro Pag. 244il primo mese dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 243. La Russa.

  All'articolo 1, comma 7, lettera a), dopo il primo periodo inserire il seguente: Le sottoscrizioni possono altresì essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1. 244. La Russa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. «All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «da notaio» sono sostituite dalle seguenti: «da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 o da un avvocato iscritto all'albo ordinario di uno degli ordini degli avvocati costituiti presso i tribunali della Repubblica».
1. 154. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 di tutte le liste collegate. Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.»

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
1. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 elettori.
*1. 113. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di Pag. 2452.000 elettori con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 elettori.
*1. 174. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7 lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 elettori.
*1. 249. La Russa.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 elettori.
*1. 162. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: deve essere sottoscritta da almeno 400 e da non più di 600 elettori.
1. 161. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 500 e da non più di 1.000.
*1. 58. Misuraca.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 500 e da non più di 1.000.
*1. 57. Distaso, Fucci.

  Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 750 e da non più di 1.250.
1. 59. Misuraca.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il numero:  1500 con il seguente: 300.
1. 165. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), sostituire i numeri:  1.500 con: 500 e: 2.000 con:  1.000
1. 61. Malisani.

  Al comma 7, lettera a), sostituire i numeri:  1.500 con: 750 e: 2.000 con:  1000.
1. 106. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il numero:  1500 con il seguente: 500.
1. 166. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il numero:  1500 con il seguente: 700.
1. 167. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il numero:  1.500 con il seguente:  1.000.
1. 168. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il numero:  2.000 con il seguente:  1.000.
1. 164. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la presentazione delle liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e 300.
1. 163. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni possono altresì essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice Pag. 246dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
1. 250. La Russa.

  Al comma 7, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 155. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Non è ammesso il collegamento con più liste.
1. 225. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 7, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito della circoscrizione.
1. 175. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali del territorio nazionale.
1. 176. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  «A pena di nullità dell'elezione, nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali in cui le singole liste sono presenti».
1. 248. La Russa.

  Al comma 7, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione.
1. 60. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Al comma 7 lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Per la presentazione delle liste espressive di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e a 200».
1. 156. Gigli.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo:
  «Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni».
1. 157. Dellai, Gigli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega, I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto».
1. 158. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della Pag. 247firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti».
1. 159. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Locatelli, Catalano.

  Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e secondo le modalità tecniche stabilite dall'agenzia per l'Italia digitale.
1. 160. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Locatelli, Catalano.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  «a-bis. Dopo il comma 1, inserire il seguente:
   “1-bis. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
1. 105. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 3, dopo il sesto periodo inserire il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
1. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.
1. 116. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

Pag. 248

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis. Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero da qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e passivo per la Camera dei deputati, che non si trovi in condizione di incandidabilità e non sia stato interdetto dai pubblici uffici e non sia stato condannato per un reato di falsità in atti, a ciò delegato dal Sindaco del Comune di residenza».
1. 104. Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis. Al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché dagli iscritti all'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario ricade, in tutto o in parte, il collegio».
1. 251. La Russa.

  Al comma 7, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Ogni partito o gruppo organizzato che intenda presentare candidati nei collegi uninominali deve, per ciascun collegio, presentare due candidati di sesso diverso».
1. 236. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 7, lettera b), capoverso  1-bis dopo le parole: per il quale viene presentato aggiungere le seguenti: il candidato non può avere un'età superiore ai 50 anni.
1. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
(Inammissibile)

  Al comma 7, lettera b), al capoverso 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore».
*1. 5. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

  Al comma 7, lettera b), al capoverso  1-bis aggiungere in fine il seguente periodo:
  «Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore».
*1. 98. Fabbri, Zampa, Piccione, Pollastrini, Cuperlo, Gasparini, Nardi, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Gribaudo, Di Salvo, Gnecchi, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Valeria Valente, Fregolent, Casellato.

  Al comma 7, lettera b), al capoverso  1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
**1. 4. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

Pag. 249

  Al comma 7, lettera b), al capoverso 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
**1. 62. Piccione, Zampa, Pes, Villecco Calipari, Marzano, Centemero, Cominelli, Coccia, Mariano, Incerti, Vezzali, Locatelli, Manzi, Garavini, Pollastrini, Malisani, Fabbri, Mariani, Schirò, Covello, Rubinato, Stella Bianchi, Amato, Braga, Rostellato, Bonomo, Paola Boldrini, Mongiello, Iori, Gnecchi, Gribaudo, Fregolent, Di Salvo, Giacobbe, Cuperlo, Gasparini, Nardi, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Sgambato, Patrizia Maestri, Gitti, Montroni, Carocci, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Carra, Valeria Valente, Casellato.

  Al comma 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «1-ter. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i candidati nei collegi uninominali»;
   2) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
   3) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   4) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».
1. 177. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente, con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:;

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera b), dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: uninominali, aggiungere le seguenti: , e al comma 2, dopo le parole «anche in atti separati», sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 18-bis,», al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in modalità digitale» e, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, Pag. 250n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».;
1. 114. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 7, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  b-bis) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».
1. 64. Distaso, Fucci.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  « b-bis. Al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento entro il primo mese dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».
1. 252. La Russa.

  Al comma 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «3. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature collegate alla stessa lista, nei collegi uninominali di una stessa circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità nei collegi plurinominali:
    a) le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato;
    b) nel numero complessivo dei candidati capolista, collegati alla medesima lista, nei collegi di ciascuna circoscrizione, non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima».
1. 107. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 7, lettera c), capoverso comma 3 sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo sostituire le parole: 60 per cento fino alla fine del capoverso con le seguenti: da nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore; inoltre, i nominativi dei candidati saranno inseriti in lista secondo il principio dell'alternanza di genere».

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis). Nel complesso dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione Pag. 251nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
1. 28. Bruno Bossio.

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: secondo un ordine numerico aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'alternanza di genere.
1. 237. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 7, lettera c), capoverso 3, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: ai due terzi.
1. 93. Famiglietti.

  Al comma 7, lettera c), dopo le parole: all'unità superiore aggiungere le seguenti: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali almeno il 50 per cento dei candidati deve essere di età inferiore ai 40 anni.
1. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 7, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I capilista dello stesso sesso non eccedono il 50 per cento del totale in ogni circoscrizione.
1. 234. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 7, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capilista nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 4, aggiungere il seguente periodo:
   «A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capilista nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
1. 117. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Ricciatti, Nicchi, Murer, Cimbro.

  Al comma 7, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità della lista:
   a) nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali della circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) nel complesso delle liste dei collegi plurinominali presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato della circoscrizione, nessuno dei due sessi può Pag. 252essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella prima candidatura della lista;
   c) nella successione interna della lista del collegio plurinominale, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
1. 125. Roberta Agostini.

  Al comma 7, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
   a) nei collegi plurinominali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   b) nei collegi plurinominali, nessuno dei sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione da capilista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   c) nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
1. 178. Mazziotti di Celso.

  Al comma 7, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: A pena di inammissibilità, nelle candidature presentate da ciascuna lista per il complesso dei collegi plurinominali delle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
1. 25. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 7, lettera c), al terzo periodo, dopo le parole: da ciascuna lista nei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: e nella prima candidatura dell'ordine numerico della lista.
1. 96. Pollastrini, Piccione, Zampa, Fabbri, Cuperlo, Gasparini, Nardi, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Gribaudo, Di Salvo, Gnecchi, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Valeria Valente, Fregolent, Casellato.

  Al comma 7, lettera c), al terzo periodo, dopo le parole: nei collegi plurinominali aggiungere le seguenti: di una circoscrizione, inclusi i candidati nei collegi uninominali ricompresi in tale circoscrizione,».
1. 65. Parisi, Faenzi, Zanetti.

  Al comma 7, lettera c), comma 3, terzo periodo, dopo le parole: nei collegi, aggiungere le seguenti: uninominali e.
1. 56. Pisicchio.

  Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 60 con il seguente: 50.
1. 235. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 60 con il seguente: 50.
*1. 9. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Bueno.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
1. 8. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

Pag. 253

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
1. 7. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   A pena di inammissibilità in ciascuna lista è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
1. 6. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
1. 97. Zampa, Piccione, Fabbri, Pollastrini, Gasparini, Nardi, Cuperlo, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Gribaudo, Di Salvo, Gnecchi, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Valeria Valente, Fregolent, Di Salvo, Pes, Marzano, Centemero, Cominelli, Mariano, Vezzali, Locatelli, Manzi, Garavini, Malisani, Mariani, Covello, Rubinato, Braga, Rostellato, Bonomo, Mongiello, Iori, Casellato, Albanella, Tidei, Malisani, Tartaglione.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 2, comma 36 della legge 6 maggio 2015, n. 52, le parole: «gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti «maggio 2017»
1. 179. Menorello, Monchiero.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», sopprimere il comma 2.
1. 253. La Russa.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più del 60 per cento dei collegi plurinominali, a pena di nullità dell'elezione.
1. 254. La Russa.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: venti.
1. 255. La Russa.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: quindici.
1. 68. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dodici.
1. 69. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
*1. 70. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
*1. 256. La Russa.

  Al comma 8, capoverso articolo 19, al comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi. con le seguenti: in più di cinque collegi.
1. 66. Misuraca.

Pag. 254

  Al comma 8, capoverso articolo 19, al comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi. con le seguenti: in più di un quattro collegi.
1. 67. Misuraca.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi con le seguenti: in più di due collegi.
1. 18. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19.», comma 2, sostituire le parole: tre collegi plurinominali con le seguenti: di un collegio uninominale e conseguentemente, al comma 24, sopprimere la lettera a).
1. 223. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 8, capoverso «Art. 19.», sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Il candidato in un collegio uninominale non può essere candidato in alcun collegio plurinominale.

  Conseguentemente, al comma 24 sopprimere la lettera b).
1. 224. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole «da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53» sono aggiunte le parole «o da un avvocato iscritto all'albo ordinario di uno degli ordini degli avvocati costituiti presso i tribunali della Repubblica.
1. 182. Menorello, Monchiero.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
  «Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».
1. 71. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Al comma 12, capoverso «Art. 24», numero 2), sostituire le parole: ad essi collegati, con le seguenti: nei collegi plurinominali.
1. 183. Menorello, Monchiero.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le parole: nella circoscrizione.
1. 90. Famiglietti.

  Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  «2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, in altro rettangolo, il contrassegno della lista o delle liste cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste collegate, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, Pag. 255i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i contrassegni nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale.».

  Conseguentemente sostituire le Tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Pag. 256

Pag. 257

Pag. 258

Pag. 259

1. 92. Pilozzi.

Pag. 260

  Al comma 14, capoverso Art. 31, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  «2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste a sostegno di un unico candidato in un collegio uninominale, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 15, sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma dalle seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.
   Conseguentemente all'articolo 1, sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tale lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale, fatto salvo quanto previsto dal titolo VI del presente testo unico.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido ai fini dell'elezione dei candidati di tale lista nel collegio plurinominale e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  4. Se l'elettore traccia uno o più segni, comunque apposti, sui rettangoli contenenti i contrassegni di più liste unite a sostegno di uno stesso candidato nel collegio uninominale, il voto così espresso è valido ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato a tali liste.
  5. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o più segni su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».
   Conseguentemente all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1 sostituire le parole da: il nominativo del candidato fino alla fine del comma con le seguenti: il contrassegno della lista prescelta. Il voto così espresso è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Può anche esprimere un voto per il solo candidato nel collegio uninominale, non valido ai fini dell'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale.

Pag. 261

  Conseguentemente la Tabella A-bis di cui all'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

Pag. 262

  Conseguentemente la Tabella A di cui all'allegato 2 è sostituita dalla seguente:

1. 72. Parisi, Zanetti, Abrignani.

Pag. 263

  Al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari larghezza, sono riportati il contrassegno delle liste cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Il rettangolo che contiene il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale ha un'altezza pari alla somma delle altezze dei rettangoli che contengono i contrassegni delle liste collegate. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.».

  Conseguentemente:
   1) al comma 15, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: e sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista collegata e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. In mancanza di voto a favore di un candidato nel collegio uninominale, il voto dato a una lista è valido anche a favore del candidato ad essa collegato. In mancanza di voto a una lista, il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale si intende espresso anche a favore della lista collegata quando il candidato medesimo è collegato ad una sola lista.;
   2) al comma 17, sostituire le parole da: sono sostituiti dai seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: sono soppressi.».
1. 184. Toninelli, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 14, capoverso «Art. 31», sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nella prima scheda è riportato il contrassegno della lista di uno o più partiti o gruppi politici, con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con un diametro di centimetri tre. La seconda scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti in un apposito rettangolo, corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei collegi plurinominali sulle relative schede.».
1. 185. Menorello, Monchiero.

  Al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:
  «La scheda reca, compreso in un apposito rettangolo, il nome ed il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sotto lo spazio di questo, per la metà dello spazio occupato dal primo rettangolo, un secondo rettangolo che reca sulla sinistra il contrassegno della lista collegata al candidato nel collegio uninominale e, alla destra, nel messo, il cognome ed il nome dei candidati presenti nella lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Qualora più liste in collegamento fra loro presentano il medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi rettangoli sono posti sotto il rettangolo contenente il cognome ed il nome del candidato nel collegio uninominale, ove necessario, in successione di due per ciascuna fila. L'ordine di successione delle liste è stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24.»
1. 86. Cuperlo, Giorgis, Pollastrini, Lattuca, Fabbri, Naccarato.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 14 inserire il seguente:
  14-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del Pag. 2641957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio»;
   2) al comma 17 sostituire le parole: da 1 a 5 con le seguenti: da 1 a 6;
   3) al comma 18, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede»;
   4) dopo il comma 18 è inserito il seguente:
  «18-bis. 17. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito con il seguente: «Sono nulli i voti contenuti in schede ove siano presenti scritte riferite a nomi, cognomi o cose, tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».
1. 186. Brunetta, Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto, Occhiuto, Gregorio Fontana, Biancofiore.

  Al comma 15, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente: «L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.».
1. 187. Menorello, Monchiero.

  Al comma 15, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  «2. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale.».
1. 190. Menorello, Monchiero.

  Al comma 15, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati di una lista collegata. In caso di due preferenze la seconda, a pena di nullità del voto di preferenza, deve essere espressa per i candidati di diverso genere.».
1. 189. Menorello, Monchiero.

  Al comma 15, capoverso comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quando questi è collegato ad una sola lista. Negli altri casi, l'elettore indica la lista collegata che intende votare, ovvero nessuna lista. L'elettore può votare Pag. 265per altra lista non collegata al candidato nel collegio uninominale.».
1. 188. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il voto è comunque valido per il collegio uninominale anche nel caso in cui non sia votata nessuna lista o liste collegate ovvero in cui sia votata altra lista collegata ad un altro candidato per il collegio uninominale.».
1. 192. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nella seconda scheda: a) se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa; b) se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa; c) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo; d) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.».
1. 191. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il voto è nullo se il segno viene tracciato sui rettangoli contenenti due candidati diversi nel collegio uninominale.».
1. 193. Menorello, Monchiero.

  Al comma 17, dopo il capoverso comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «1-ter. Il voto è nullo se il segno viene tracciato sui contrassegni di liste collegate a diversi candidati nel collegio uninominale.».
1. 194. Menorello, Monchiero.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
  3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.
  6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti Pag. 266ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.

  Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

  Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.».
1. 195. Menorello, Monchiero.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  all'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. È nullo in ogni caso il voto dell'elettore che traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e altro segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista collegata al medesimo candidato uninominale ma su un rettangolo non affiancato al suo nome.».

  Conseguentemente, al comma 22, capoverso Art. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali vengono sottratti alla lista cui questi sono collegati ai soli fini della attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali. La sottrazione avviene e a livello circoscrizionale.
1. 257. La Russa.

  Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «spoglio delle schede» aggiungere le seguenti: «, a partire dalle operazioni di scrutinio delle liste nei collegi plurinominali,»;
    2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis. dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Terminate le operazioni di spoglio delle schede relative ai collegi plurinominali, lo scrutatore designato procede, quindi allo spoglio delle schede relative ai collegi uninominali. A tal fine estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
1. 196. Menorello, Monchiero.

Pag. 267

  Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: di preferenza con le seguenti: e dei voti di preferenza;
   b) sostituire le parole: di ciascun candidato nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
1. 198. Menorello, Monchiero.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «nel collegio plurinominale, nonché dei voti di lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale.
1. 197. Menorello, Monchiero.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ultimo comma, dopo le parole: «sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.», sono aggiunte le seguenti: «Hanno la precedenza a ricoprire l'incarico di scrutatore i disoccupati da almeno 6 mesi che abbiano raggiunto i 18 anni.
1. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera a);
   2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.».
1. 199. Menorello, Monchiero.

  Al comma 20, capoverso Art. 77 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sopprimere la lettera a);
   2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   « d-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.».
1. 200. Menorello, Monchiero.

  Al testo sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 20, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello Pag. 268conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso 2, «Art. 16», comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
1. 108. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sottratta la quota di voti ottenuta nei collegi uninominali nei quali il candidato collegato alla lista sia risultato eletto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16 comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sottratta la quota di voti ottenuta nei collegi uninominali nei quali il candidato collegato alla lista sia risultato eletto.
1. 121. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sottratto il 50 per cento della quota di voti ottenuta nei collegi uninominali nei quali il candidato collegato alla lista sia risultato eletto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sottratto il 50 per cento della quota di voti ottenuta nei collegi uninominali nei quali il candidato collegato alla lista sia risultato eletto.
1. 122. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, lettera b) secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a) un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto.
1. 201. Dellai, Gigli.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), il candidato collegato Pag. 269alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;.
1. 74. Misuraca.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: dalla somma sono esclusi i voti che la lista abbia conseguito nel collegio uninominale che sia stato vinto da un candidato ad essa collegato.

  Conseguentemente al comma 21, capoverso «Art. 83.», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Ai soli fini della presente lettera, aggiunge alle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista anche i voti che la lista abbia conseguito nel collegio uninominale che sia stato vinto da un candidato ad essa collegato.
1. 203. Cozzolino, Toninelli, Dieni, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77.», comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo:. Per ciascuno collegio uninominale e con riguardo alla lista collegata al candidato eletto, dalla somma testé menzionata è sottratto un numero di voti pari a quelli del candidato più votato nel collegio incrementato di una unità. Nel caso il candidato sia collegato con più liste, a ciascuna lista è sottratta una frazione di voti calcolata in proporzione ai voti, raccolti da ciascuna lista collegata, approssimandoli all'unità inferiore.

  Conseguentemente, al comma 21, capoverso «Art. 83.», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: ai soli fini della presente lettera, aggiunge alle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista anche i voti che siano stati sottratti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b);.
1. 202. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 20, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottratti i voti dei candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti ai sensi della lettera a).
1. 73. Misuraca.

  Al comma 20, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) determina il totale dei voti validi di collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale di tutte le liste;
   b-ter) determina la cifra elettorale percentuale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento.
1. 87. Gasparini.

  Al comma 20, capoverso Art. 77-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:
   « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali;».
1. 204. Menorello, Monchiero.

Pag. 270

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste di liste individuate ai sensi della lettera b)».

  Conseguentemente, sostituire il comma 22 con il seguente:
  L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83-bis. – L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della circoscrizione fra le liste individuate dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 83, lettera b). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 83-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna Pag. 271lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».
1. 75. Distaso, Fucci.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
   0.a) verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.
1. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera a), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: presentata nei collegi plurinominali.
1. 205. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento, con le seguenti: almeno il 3 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2 comma 7 capoverso Art. 16-bis, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento, con le seguenti: almeno il 3 per cento.
1. 103. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
*1. 77. Pisicchio.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
*1. 233. Turco, Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
*1. 12. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Bueno, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Bueno, Valeria Valente.

Pag. 272

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
*1. 76. Distaso, Fucci.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
*1. 213. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: il 5 per cento con le seguenti: il 3 per cento.
*1. 211. Dellai, Gigli.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 4 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 2, al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 4 per cento.
1. 232. Turco, Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni.

  Al comma 21, capoverso Art. 83, comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinque con la parola: quattro.
1. 212. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b) dopo le parole: voti validi espressi inserire le seguenti:, le liste collegate ad almeno due candidati proclamati eletti secondo le modalità dell'articolo 77 comma 1 lettera a);

  Conseguentemente all'articolo 2 comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera b), dopo le parole: voti validi espressi inserire le seguenti:, le liste collegate ad almeno due candidati proclamati eletti secondo le modalità dell'articolo 16 comma 1;
1. 109. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, comma 1, lett. b), dopo la parola: espressi, inserire le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16-bis, lett. b), dopo la parola: espressi, inserire le seguenti:, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,.
1. 112. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi, aggiungere le seguenti:, la lista che pur non avendo raggiunto tale percentuale ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi avendo conseguito almeno il 3 per cento degli stessi.
1. 260. La Russa.

  Al comma 21, capoverso «Art. 83» comma 1, lettera b), dopo le parole: 5 per cento dei voti validi espressi, aggiungere le seguenti:, la lista che pur non avendo raggiunto tale percentuale di voti ha conseguito il miglior risultato nazionale in termini di voti validi espressi.
1. 259. La Russa.

  Al comma 21, capoverso Art. 83-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: validi espressi aggiungere le seguenti: ovvero abbiano eletto almeno tre candidati nei collegi uninominali.
1. 206. Menorello, Monchiero.

Pag. 273

  Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) dopo la parola: riconosciute aggiungere le seguenti: ai sensi della legge n. 482 del 1999.
*1. 208. Gigli.

  Al comma 21 capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) dopo la parola: riconosciute aggiungere le seguenti: ai sensi della legge n. 482 del 1999.
*1. 207. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, lettera b), sostituire le parole da: presentate esclusivamente fino a: nella regione medesima con le seguenti: ai sensi della legge 482/1999 presentate esclusivamente in una regione, che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o eletto un candidato in un collegio uninominale;.
1. 83. Malisani.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, comma 1, lettera b) sopprimere le parole: ad autonomia speciale.
1. 210. Gigli.

  Al comma 21, capoverso articolo 83 comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 20 per cento, con le seguenti: almeno il 10 per cento.
1. 120. Kronbichler.

  Al comma 21, capoverso articolo 83 comma 1, lettera b) dopo le parole: nella regione medesima, aggiungere le seguenti: nonché nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 24. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, del comma 1, lettera b) dopo le parole: nella regione medesima, aggiungere le seguenti: «, nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.»
1. 23. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 21, capoverso articolo 83-bis, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: o eletto un candidato in un collegio uninominale.
1. 209. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, comma 1, lettera c) apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire le parole: di 303 con le seguenti: di tutti i b) dopo la parola: seggi aggiungere ovunque ricorra le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 3.
1. 214. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, lettera d), sopprimere il sesto periodo.

Pag. 274

  Conseguentemente, alla medesima lettera d), dodicesimo periodo, dopo le parole: il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale di quoziente non utilizzata aggiungere le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
1. 88. Famiglietti.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, comma 1, lettera d), decimo periodo, sostituire dalle parole: in caso negativo ... fino alla fine del comma con il periodo: In caso negativo, l'ufficio procede a proclamare eletti i candidati nei collegi uninominali nell'ambito del collegio proporzionale nei quali non vi sia corrispondenza rispetto ai seggi assegnati e che abbiano dichiarato il collegamento con la lista, sulla base dell'ordine decrescente rispetto ai risultati percentuali conseguiti.
1. 215. Menorello, Monchiero.

  Al comma 21, capoverso articolo 83, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: e) verifica se il numero dei voti validi espressi sia superiore alla somma di schede bianche e di schede nulle; f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo le elezioni sono nulle e si procede alla convocazione di nuovi comizi elettorali entro tre mesi;
1. 21. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 23, capoverso articolo 84, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale attribuisce a ciascuna lista che abbia conseguito seggi il cinquanta per cento degli stessi nei collegi plurinominali e proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione dell'ordine di presentazione nella lista».
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  «4-bis. Una volta proceduto al riparto dei seggi dei collegi plurinominali, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. A tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio uninominale, in base alla determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire».
1. 216. Menorello, Monchiero.

  Al comma 23, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ottenuti. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), proclama eletti i candidati che seguono per numero di voti ottenuti.
1. 217. Dellai, Gigli.

  Al comma 23, capoverso articolo 84 comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ragione del numero di preferenze Pag. 275ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
1. 218. Menorello, Monchiero.

  Al comma 24, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
1. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 24, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio con le seguenti: cifra elettorale percentuale di collegio.
1. 89. Gasparini.

  Al comma 24, lettera a), capoverso comma 1, sostituire la parola: minore con la seguente: maggiore.
1. 14. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 24, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: uninominale con la seguente: plurinominale.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 24, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: «plurinominali», con la seguente: «uninominali»;
   b) al comma 31, sostituire le parole: «Tabelle A-bis, ovunque ricorrano», con le seguenti: «Tabelle A, A-bis»;
   c) nell'allegato 1, alla tabella A-bis, premettere la seguente tabella A:

Tabella A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONE SEDE UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
1) Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano) Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6) Trentino-Alto Adige Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia Trieste
10) Liguria Genova
11) Emilia-Romagna Bologna
12) Toscana Firenze
13) Umbria Perugia
14) Marche Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17) Abruzzi L'Aquila
18) Molise Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20) Campania Pag. 2762 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21) Puglia Bari
22) Basilicata Potenza
23) Calabria Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26) Sardegna Cagliari

1. 219. Menorello, Monchiero

  Al comma 25 lettera a) sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ottenuti.
1. 220. Dellai, Gigli.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis:
    1) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale», sono soppresse;
    2) l'ultimo periodo è soppresso.
   b) al comma 2 le parole: «da non meno di 300 e non più di 600» sono sostituite con le seguenti: «da non meno di 200 e non più di 400».
1. 78. Distaso, Fucci.

  Al comma 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) al comma 5 le parole: “non meno di 500 e da non più di 1.000” sono sostituite dalle seguenti: “non meno di 300 e da non più di 800”;

  2. Alla lettera c) aggiungere, infine: «e le parole da almeno 2.500 e da non più di 3.000» sono sostituite con le seguenti: «da almeno 800 e da non più di 1.000».
1. 79. Distaso, Fucci.

  Al comma 28, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno l'1 per mille e da non più dell'1,5 per mille degli iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in ciascuna delle circoscrizioni.
1. 22. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, dopo la parola: «circoscrizionale», inserire le seguenti: «, ferma restando la detrazione dei voti dei candidati eletti nei collegi uninominali,»;
   2) il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale cifra è quindi data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), Pag. 277detratti i voti dei candidati eletti nei collegi uninominali.».
1. 119. Kronbichler, Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

  Al comma 31, sostituire le parole: Tabelle A-bis, ovunque ricorrano, con le seguenti: Tabelle A, A-bis.

  Conseguentemente, nell'Allegato 1, inserire la seguente Tabella A:

«Allegato 1
Tabella A (comma 31)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI NAZIONALI:

• Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino);

• Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione);

• Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e Brianza);

• Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco);

• Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);

• Trentino-Alto Adige;

• Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);

• Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province Treviso e Belluno);

• Friuli-Venezia Giulia;

• Liguria;

• Emilia-Romagna;

• Toscana;

• Umbria;

• Marche;

• Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma);

• Lazio 2 (comprendente le altre province della regione);

• Abruzzo;

• Molise;

• Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli);

• Campania 2 (comprendente le altre province della regione);

• Puglia;

• Basilicata;

• Calabria;

• Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);

• Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);

• Sardegna;

• Valle d'Aosta.»;
   3) all'articolo 1, comma 3, capoverso 57, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna lista, il numero dei candidati al collegio plurinominale non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste Pag. 278recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.»;
   4) all'articolo 2, comma 6, cpv. articolo 14, comma 1, dopo la parola: «plurinominale.» inserire il seguente periodo: «Per ciascuna lista, il numero dei candidati al collegio plurinominale non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.».
1. 123. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Al comma 31, sostituire le parole: al presente testo unico con le seguenti: al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
1. 94. Gasparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  32. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo la parola: «provvedono» aggiungere la seguente: «direttamente»;
   b) al sesto comma, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie».
1. 10. Cristian Iannuzzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2014.
1. 80. Misuraca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2016.
1. 81. Misuraca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere al 1o gennaio 2017.
1. 82. Misuraca.

Pag. 279

ART. 2.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1 – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui al comma 1, ad eccezione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 4 e 5.
  3. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17, fermi restando i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dai commi 4 e 5.
  4. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
  5. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».
   b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «suddivise in collegi uninominali»;
   c) nel titolo II, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale per il Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente»;
   d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta:
   a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
   b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
   c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.
    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un Pag. 280elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non inferiore ad uno e non superiore a cinque.
   e) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
    «1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.».
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
   g) dopo il titolo IV, è inserito il seguente:

«TITOLO IV-BIS.
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

Art. 14-bis.

  1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

   «a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra elettorale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato Pag. 281dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati vincenti del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali diversi dai candidati vincenti nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali.

  2. Comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i dati determinati ai sensi del presente articolo.
   h) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale».
   i) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono Pag. 282ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito positivo, verifica poi se coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo o qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f);
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda al l'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera e) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal Pag. 283più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo arrotondando all'unita intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e).
  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
   1) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera l), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16. comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera l). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a Pag. 284quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
   m) gli articoli 17 e 17-bis sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati vincenti del collegio uninominale, individuati ai sensi dell'articolo 16, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dei precedenti articoli. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, ove residuino ulteriori seggi, agli altri candidati dei collegi uninominali individuati ai sensi dell'articolo 16.
   n) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo l'ordine previsto dall'articolo 17.

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 308 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla Pag. 285rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione di ciascuno schema. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti».Pag. 286
  

Pag. 287

2. 15. Misuraca.

Pag. 288

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'attribuzione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto ai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di 170 seggi complessivi alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito sul piano nazionale il maggior numero di voti validi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi.
  2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
  2-ter. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali».

  2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nelle circoscrizioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Per l'espressione del voto da parte di ogni elettore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».

  4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al primo periodo è ridotto alla metà»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Per le modalità di composizione delle liste dei candidati si osservano le norme di cui all'articolo 18-bis, commi 3 Pag. 289e 3-bis, e all'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il limite di dieci collegi plurinominali previsto dal citato articolo 19 è ridotto a cinque collegi plurinominali»;
   c) al comma 5, le parole: «18-bis, 19,» sono soppresse.

  5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «, unitamente ai nomi e cognomi dei relativi candidati,»;
   b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il nome e cognome dei relativi candidati»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le schede di votazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio plurinominale»;
   b) al comma 4, le parole: «della circoscrizione regionale» sono sostitute dalle seguenti: «del collegio plurinominale».

  7. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Per l'espressione del voto si applicano gli articoli 58, secondo comma, 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  8. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente titolo:

«Titolo IV-bis.
DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

  Art. 14-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   2) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio plurinominale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   3) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa; determina altresì la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
   4) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   5) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno Pag. 290il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché, nell'ambito delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   6) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo, come secondo e come terzo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   7) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   8) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di cui al numero 3), nonché, il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 4), nonché l'elenco delle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 5)».

  9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio centrale nazionale».
  10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste aventi il medesimo contrassegno. Determina poi il totale nazionale dei voti validi, dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi del primo periodo;
   2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;
   3) individua quindi la coalizione di liste o lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; nelle determinazioni di cui ai numeri 1) e 2), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   4) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e liste singole Pag. 291non collegate comprese nell'elenco comunicato dall'Ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. Include nell'elenco anche le singole liste non collegate che, pur non avendo conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale. A tale fine divide il totale regionale di tali coalizioni di liste e liste singole non collegate per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste o lista singola dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;
   5) verifica se la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 3), abbia conseguito un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale nazionale comprende il numero di seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando i relativi candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno presentato dalla lista singola o da una delle liste appartenenti alla coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, ovvero, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al numero 7), conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi del numero 4) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle coalizioni di liste e liste singole in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio centrale nazionale e procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto e quindi alla loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione, ai sensi dell'articolo 16-bis;
   7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, a condizione che la cifra elettorale nazionale corrisponda ad almeno il 40 per cento dei voti validi. Nella determinazione del numero di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi, si applica quanto disposto dal secondo periodo del numero 5). L'Ufficio procede all'assegnazione del numero aggiuntivo di seggi solo alle condizioni ulteriori che le elezioni delle due Camere si tengano contestualmente e che nell'elezione del Senato della Repubblica l'eventuale numero aggiuntivo di seggi non spetti ad una coalizione di liste o lista singola diversa da quella di cui al numero 3), come da comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale per l'elezione della Camera dei deputati. Verificandosi tali condizioni, l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;Pag. 292
   8) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Se in una o più regioni non è presente la coalizione di liste o lista singola di cui al citato numero 5) o se essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo, l'Ufficio esclude tali regioni dal calcolo e sottrae da questo il numero dei seggi ad esse assegnati dal citato decreto di cui all'articolo 1. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione cui è assegnato il maggior numero di seggi. Se due o più regioni presentano ancora il medesimo risultato, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore relativo alla regione nella quale la coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi del numero 7). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi del numero 7), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono, decimo e undicesimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 2, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola di cui al numero 5).

  2. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale nazionale, tramite estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, numeri 4) e 6), ovvero del medesimo comma 1, numeri 7) e 8).
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16, procede, in Pag. 293applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), i seggi aggiuntivi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1, numero 8), integrato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 4), secondo periodo. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il nuovo quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   2) procede poi al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste, come determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 4) e 6), ovvero ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), e del numero 1) del presente comma, tra le liste ammesse al riparto che compongono la coalizione medesima. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

  2. L'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste come segue:
   1) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale regionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale regionale di tutte le liste di minoranza, entrambe di seguito denominate «gruppo di liste». Per determinare ciascuno dei quozienti divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora i seggi sono stati assegnati alle liste senza attribuzione del numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), il quoziente elettorale regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato il numero aggiuntivo di Pag. 294seggi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista o alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente già determinato ai sensi del numero 1). In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, numero 2). In caso di esito negativo dell'accertamento, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggiore numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del Pag. 295quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il numero aggiuntivo di seggi di cui all'articolo 16, comma 1, numeri 7) e 8), l'Ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente elettorale regionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-bis, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Al fine della proclamazione dei candidati capilista, l'Ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco di tutti i candidati eletti come capilista, le cifre elettorali di collegio delle relative liste e il totale dei voti validi di ciascun collegio. L'Ufficio centrale nazionale individua, per ciascun candidato capolista che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di tali collegi il rapporto tra la cifra elettorale di collegio della relativa lista e il numero totale di voti validi del collegio medesimo risulti minore e ne comunica l'elenco agli Uffici centrali circoscrizionali che procedono alle proclamazioni dei candidati capilista in tali collegi.
  3. Al fine della proclamazione dei candidati non capilista, l'Ufficio elettorale regionale individua, per ciascun candidato che risulti eletto in più di un collegio plurinominale, in quale di essi il rapporto tra la cifra individuale del candidato e il numero totale dei voti validi del collegio sia maggiore e procede alla proclamazione in tale collegio.
  4. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista nei collegi plurinominali della regione nei quali la stessa lista abbia la maggiore parte decimale dei quozienti non utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  5. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la maggior parte decimale del quoziente non già utilizzata per l'attribuzione di seggi, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione di tali candidati si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3».

  13. L'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
  14. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, Pag. 296è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale o della stessa regione, ai sensi dell'articolo 17».
  15. Al comma 36 dell'articolo 2 della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533».

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;
   b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e storico-culturale, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;
   d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia; il parere deve essere espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema, scaduto il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, Pag. 297il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.
  4. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A
(Articolo 3, comma 4)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

  Regione Piemonte
   1) Piemonte - 01 e Piemonte - 02;
   2) Piemonte - 03 e Piemonte - 06;
   3) Piemonte - 04 e Piemonte - 05;
   4) Piemonte - 07 e Piemonte - 08.

  Regione Lombardia
   5) Lombardia - 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia - 06;
   6) Lombardia - 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia - 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia - 06;
   7) Lombardia - 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia - 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia - 01;
   8) Lombardia - 03 e Lombardia - 09;
   9) Lombardia - 04 e Lombardia - 14;
   10) Lombardia - 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia - 08;
   11) Lombardia - 11 e Lombardia - 12;
   12) Lombardia - 15 e Lombardia - 16;
   13) Lombardia - 13 e Lombardia - 17.

  Regione Veneto
   14) Veneto - 01 e Veneto - 03;
   15) Veneto - 02 e Veneto - 06;
   16) Veneto - 04 e Veneto - 05;
   17) Veneto - 07 e Veneto - 08.

  Regione Friuli Venezia Giulia
   18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Liguria
   19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Emilia-Romagna
   20) Emilia-Romagna - 01 e Emilia-Romagna - 02;
   21) Emilia-Romagna - 03 e Emilia-Romagna - 04;
   22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna - 06;
   23) Emilia-Romagna - 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna - 06.

  Regione Toscana
   24) Toscana - 01 e Toscana - 02;
   25) Toscana - 03 e Toscana - 04;
   26) Toscana - 05 e Toscana - 06.

Pag. 298

  Regione Umbria
   27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Marche
   28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale

  Regione Lazio
   29) Lazio - 01 e Lazio - 02;
   30) Lazio - 03 e Lazio - 04;
   31) Lazio - 05, Lazio - 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno;
   32) Lazio - 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio - 08 e Lazio - 09.

  Regione Abruzzo
   33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Molise.
   34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Campania.
   35) Campania - 01 e Campania - 02;
   36) Campania - 03 e Campania - 04;
   37) Campania - 06 e Campania - 07;
   38) Campania - 05 e Campania - 08;
   39) Campania - 09 e Campania - 10.

  Regione Puglia
   40) Puglia - 01, Puglia - 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge;
   41) Puglia - 03, Puglia - 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia - 05;
   42) Puglia - 06 e Puglia - 07.

  Regione Basilicata
   43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale.

  Regione Calabria
   44) Calabria - 01 e comuni della provincia di Crotone di Calabria - 02;
   45) Calabria - 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria - 02.

  Regione Sicilia
   46) Sicilia - 01 e Sicilia - 03;
   47) Sicilia - 02, Sicilia - 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia - 06;
   48) Sicilia - 04, Sicilia - 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia - 06;
   49) Sicilia - 08 e Sicilia - 09.

  Regione Sardegna
   50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale.

  La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali.

  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.
2. 14. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «150 collegi» con le seguenti: «100 collegi» e le parole: «non superiore a quattro» con le seguenti: «non superiori a sei»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con soglia di accesso al riparto dei Pag. 299seggi pari ad almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale o regionale, ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico stabilito, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   c) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.»;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del Pag. 300verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.».

Art. 16-bis.

  L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c) numeri 1) e 2).».
   e) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi Pag. 301assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più Pag. 302liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

Art. 17-bis.

  1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
2. 16. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «150 collegi» con le seguenti: «120 collegi» e le parole: «non superiore a quattro» con le seguenti: «non superiori a cinque»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. «L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con soglia di accesso al riparto dei seggi pari ad almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale o regionale, ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico stabilito, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   c) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel Pag. 303collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.»;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.».

Art. 16-bis.

  L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c) numeri 1) e 2).».Pag. 304
   e) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. È ammessa al riparto dei seggi, per ciascuna coalizione, anche la lista che abbia ottenuto la migliore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste Pag. 305che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

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Art. 17-bis.

  1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
2. 17. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «150 collegi» con le seguenti: «120 collegi» e le parole: «non superiore a quattro» con le seguenti: «non superiore a cinque»;
   b) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con soglia di accesso al riparto dei seggi pari ad almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale o regionale, ai sensi dell'articolo 17».

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
   b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico stabilito, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   c) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale ovvero sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso a favore della lista è valido anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale e un altro segno sul contrassegno di una delle liste cui il candidato prescelto è collegato, il voto così espresso è valido per entrambi. Il voto espresso a favore di un candidato nel collegio uninominale è altresì valido anche per la lista alla quale il medesimo candidato nel collegio uninominale è collegato, qualora il collegamento riguardi una sola lista. Non è ammesso il voto disgiunto per un candidato nel collegio uninominale e per una lista ad esso non collegata.»;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente:
  «7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti: «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali e proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.Pag. 307
  2. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi alle seguenti operazioni:
   a) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   b) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste collegate nella coalizione nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste collegate nella coalizione;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste e coalizioni;
   f) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista e coalizione nonché il totale dei voti validi della regione.».

Art. 16-bis.

  L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista collegata nella coalizione;
   c) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che comprendano almeno una lista che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
    2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera c) numeri 1) e 2).».
   e) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta Pag. 308il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste ammesse. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   d) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascuna coalizione di liste dividendo Pag. 309il totale delle cifre elettorali di collegio plurinominale delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nel collegio plurinominale ai sensi della lettera c). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio plurinominale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera b). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quei collegi plurinominali nei quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nel medesimo collegio plurinominale due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio plurinominale ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quei collegi plurinominali nei quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi plurinominali nei quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.».

Art. 17-bis.

  1. Il senatore eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  2. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
2. 18. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 100 collegi.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: in uno o più fino alla fine del comma con le seguenti: in collegi uninominali. Il numero dei collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione è dato dal quoziente intero con approssimazione per eccesso della divisione per quattro del numero dei seggi, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
   2) all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole da: e tali che a ciascuno di essi sia assegnato fino al termine della lettera con le seguenti: secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3;
   3) all'articolo 3, comma 2, lettera a) sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 100 collegi.
2. 59. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 310

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 301 collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 57. Vargiu.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 80 collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a cinque.
2. 97. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 100 collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'assegnazione del restante numero di seggi sono costituiti 200 collegi plurinominali. Ciascuna regione è ripartita in uno o più collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla metà del territorio di collegi uninominali costituiti per l'elezione del Senato, e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, con le modalità di cui al comma 1, un numero di seggi non inferiore a cinque.
2. 96. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 100 collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
2. 19. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: 150 collegi con le seguenti: 120 collegi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
2. 20. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: In tali collegi uninominali risulta eletto, in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista e per il numero dei seggi da attribuire nella regione, il candidato che abbia conseguito, rispettivamente, la migliore posizione nel collegio e, a parità, la percentuale elettorale più elevata, proseguendo poi in ordine decrescente sulla base dei medesimi criteri, sino a concorrenza dei seggi da attribuire. Per l'assegnazione del restante numero di seggi, in ciascuna regione è istituito un collegio plurinominale, costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali presenti nella regione, nel quale i seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 1, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'assegnazione dei seggi, sia alle liste nei collegi plurinominali, sia in quelli uninominali, è effettuata con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto legislativo. A tal fine si procede prima all'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali, e successivamente alla proclamazione degli eletti dei collegi uninominali.
2. 58. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che ha riportato il più alto numero di voti con le seguenti: che ha riportato almeno la metà più uno dei voti validamente espressi, in Pag. 311assenza della quale si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati i contrassegni delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.»;
   2) all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, i periodi seguenti: Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto;
   3) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi;
   4) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al precedente comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nonché tutti gli altri candidati che abbiano ottenuto un numero di voti validi superiori al 12,5 per cento degli aventi diritto al voto nel collegio.
  1-ter. In caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
  1-quater. Al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane per età anagrafica.
2. 60. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: che ha riportato il più alto numero di voti con le seguenti: che ha riportato almeno la metà più uno dei voti validamente espressi, in assenza della quale si tiene un secondo turno.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede per il secondo turno, con riferimento ai collegi uninominali ove si svolga, reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in quadrati di pari dimensioni, sono riportati i contrassegni delle liste cui il candidato è collegato. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede.»;Pag. 312
   2) all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, i periodi seguenti: Al secondo turno, l'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul quadrato contenente il contrassegno di una lista collegata. Non è valido il voto espresso tracciando un segno sul simbolo di una lista non collegata al candidato per il quale sia stato espresso il voto;
   3) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi;
   4) all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Qualora nessun candidato sia proclamato eletto in base alle disposizioni di cui al precedente comma 1, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.
  1-ter. In caso di decesso o impedimento permanente di uno dei candidati ammessi al secondo turno, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
  1-quater. Al secondo turno elettorale è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più giovane per età anagrafica.
2. 61. Cecconi, Toninelli, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: in uno o più collegi fino alla fine del comma con le seguenti: in collegi uninominali. Il numero dei collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione è dato dal quoziente intero con approssimazione per eccesso della divisione per sette del numero dei seggi, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
2. 62. Toninelli, Cecconi, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: di due ovvero tre collegi uninominali con le seguenti: tre ovvero quattro collegi uninominali e sostituire le parole: non inferiore a due e non superiore a quattro con le seguenti: non inferiore a tre e non superiore a cinque.
2. 26. Parisi, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 5, il seguente:
  5. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con soglia di accesso al riparto dei seggi pari ad almeno il 3 per cento dei voti validi sul piano nazionale o regionale, ai sensi dell'articolo 17.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), le parole: il 5 per cento sono sostituite con le seguenti: il 3 per cento;
   b) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire il penultimo periodo con il seguente: Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), Pag. 313che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
2. 21. Misuraca.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:   
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali»;
   b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
  2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e di un voto per la scelta di una lista, ad esso collegata, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
   1. Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
  3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.

  2. Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste collegate al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.
  2. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
  4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
  5. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio Pag. 314plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.

  3. Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale ottenuta da ciascun candidato nei collegi uninominali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale; proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
   b) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   c) determina il totale dei voti validi nel collegio plurinominale. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nel collegio plurinominale da ciascuna lista;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi del comma a), un candidato collegato alla medesima lista, il numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio elettorale regionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
   e) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   f) determina il totale delle cifre elettorali regionali. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   g) determina il totale dei voti validi di ciascuna lista nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nei singoli collegi plurinominali;
   h) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi ottenuti nella regione dalle liste;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione, ed il totale dei voti validi ottenuti nella regione da ciascuna lista.

Pag. 315

  Art. 16-bis.1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole regioni;
   c) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera c).

  Sostituire il comma 8, con il seguente:
  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera c), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera d), che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di Pag. 316seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

  6. Al comma 10, lettera e), capoverso «1-ter», le parole: «cifra elettorale nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «totale nazionale dei voti validi».
2. 27. Distaso, Fucci.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali»;
   b)  sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
  2. La scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale è quella stessa utilizzata per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi assegnati nei collegi plurinominali. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale;
   2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

  3. Sulla scheda è riportato il nome del candidato nel collegio uninominale e i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegata, corredati dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
  1. Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
  3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista cui il candidato è collegato con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, il nome e il cognome di quest'ultimo è posto al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
  Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste e dei candidati nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto tracciando un segno sul simbolo Pag. 317della lista o sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.
  2. Ai fini del computo dei voti validi, non sono considerate le schede nulle e le schede bianche.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale, senza tracciare un segno su un contrassegno di lista, si intende che abbia votato per il solo candidato del collegio uninominale.
  4. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale, traccia un segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
  5. Se l'elettore, nell'espressione del voto per la lista e per i candidati del collegio plurinominale traccia due o più segni di voto su diversi contrassegni di lista, collegati o meno allo stesso candidato nel collegio uninominale, il voto per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale è nullo.
2. 28. Distaso, Fucci.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera d), dopo le parole: Ufficio elettorale centrale nazionale aggiungere le seguenti: previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
2. 29. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 3

  Conseguentemente:
   1. Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sopprimere la lettera d);
   2. Al comma 7, sostituire il capoverso: «Art. 16-bis» con il seguente:
  «Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale regionale:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. ».
   3. Al comma 8, capoverso «Art. 17» sostituire le parole: dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai  sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima con le seguenti: ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b);
   4. Al comma 10, lettera e), sopprimere il capoverso «1-ter ».
2. 64. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
  1. Al comma 7 capoverso « Art. 16», sopprimere la lettera d);
  2. Al comma 7, sostituire il capoverso «Art. 16-bis», con il seguente:

  Art. 16-bis. – L'Ufficio elettorale regionale:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;Pag. 318
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. »;

  3. Al comma 8, capoverso «Art. 17» sostituire le parole: dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima con le seguenti: ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b);
  4. Al comma 10, lettera e), sopprimere il capoverso «1-ter».
2. 63. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano appoggiare i medesimi candidati in tutti i collegi uninominali possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  3. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4, lettera a), sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Nel caso di collegamento del candidato nei collegi uninominali con più liste in coalizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, la presentazione della candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate. Nel caso del collegamento nei collegi uninominali con più liste non in coalizione, la candidatura deve essere accompagnata da tutti i contrassegni delle liste collegate e dalla sottoscrizione dei rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 di tutte le liste collegate e deve essere, in ogni caso, il medesimo in tutti i collegi uninominali compresi nell'ambito del collegio plurinominale.
   b) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso «Art. 16»: 
   1) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Indica, inoltre, se si tratti di candidato collegato ad una coalizione di liste di cui all'articolo 8, comma 2»;
   2) al comma 2, alla lettera d) le parole: «nonché il totale dei voti validi della regione» sono sostituite dalle seguenti: «il totale dei voti validi della regione, nonché le coalizioni di cui all'articolo 8, comma 2, che abbiano ottenuto candidati eletti nei collegi uninominali;
   3) al capoverso «Art. 16-bis», la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Determina il numero dei candidati uninominali eletti da ciascuna delle coalizioni di cui all'articolo 8, comma 2. Individua quindi, le coalizioni di liste collegate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 5 candidati eletti nei collegi uninominali e, all'interno di ciascuna di tali coalizioni, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, ammettendola al riparto di cui al punto c).
2. 30. Distaso, Fucci.

Pag. 319

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 500 e da non più di 1.000.
2. 31. Distaso, Fucci.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da non meno di 600 e da non più di 1.000 elettori.
* 2. 68. Mazziotti di Celso.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da non meno di 600 e da non più di 1.000 elettori.
* 2. 74. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: da almeno 500 e da non più di 1.000.
2. 22. Misuraca.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 con le seguenti: da almeno 300.
2. 72. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 con le seguenti: da almeno 500.
2. 71. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 con le seguenti: da almeno 700.
2. 65. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: da almeno 1.500 con le seguenti: da almeno 1000.
2. 66. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: non più di 2.000 con le seguenti: non più di 1.000.
2. 67. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), primo periodo, dopo le parole: iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale aggiungere le seguenti: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali almeno il 50 per cento dei candidati deve essere di età inferiore ai 45 anni.
2. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 4, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per la presentazione delle liste espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e 300".
2. 70. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le liste dei candidati devono essere composte nel rispetto del principio dell'alternanza di genere, pena la inammissibilità.
2. 78. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere il secondo e il terzo periodo.
2. 69. Menorello, Monchiero.

Pag. 320

  Al comma 4, lettera a) sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Non è ammesso il collegamento con più liste.
2. 79. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 4, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A pena di nullità dell'elezione nel caso di collegamento con più liste, questo deve essere il medesimo in tutti i collegi uninominali in cui le singole liste sono presenti.
2. 98. La Russa.

  Al comma 4, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: compresi nell'ambito del collegio plurinominale con le seguenti: sul piano nazionale.
2. 23. Misuraca.

  Al comma 4 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la presentazione delle liste espressive di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 tali numeri minimi e massimi di sottoscrizioni elettorali sono ridotti rispettivamente a 100 e a 200.
2. 103. Gigli.

  Al comma 4, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
2. 102. Dellai, Gigli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*2. 2. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Fabbri, Miotto, Marzano, Bueno, Valeria Valente, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
*2. 52. Fabbri, Zampa, Piccione, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Carloni, Braga, Pes, Vezzali, Locatelli, Binetti, Mongiello, Gribaudo, Villecco Calipari, Marzano, Centemero, Cominelli, Coccia, Mariano, Manzi, Garavini, Pollastrini, Malisani, Mariani, Covello, Rubinato, Stella Bianchi, Amato, Braga, Rostellato, Bonomo, Paola Boldrini, Mongiello, Iori, Gnecchi, Fregolent, Gasparini, Cuperlo, Nardi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Di Salvo, Gnecchi, Carra, Valeria Valente, Casellato.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
**2. 1. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Fabbri, Miotto, Marzano, Bueno, Martelli, Valeria Valente, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Iacono, Petrenga, Carloni.

Pag. 321

  Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
**2. 36. Fabbri, Zampa, Piccione, Pollastrini, Gasparini, Cuperlo, Nardi, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Gribaudo, Di Salvo, Gnecchi, Mariani, Laura Coccia, Villecco Calipari, Marco Carra, Valeria Valente, Fregolent, Casellato.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
*2. 55. Fabbri, Zampa, Piccione, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Carloni, Braga, Pes, Vezzali, Locatelli, Binetti, Mongiello, Gribaudo, Villecco Calipari, Marzano, Centemero, Cominelli, Coccia, Mariani, Manzi, Garavini, Pollastrini, Malisani, Mariani, Covello, Rubinato, Stella Bianchi, Rostellato, Bonomo, Paola Boldrini, Mongiello, Iori, Gnecchi, Fregolent, Gasparini, Cuperlo, Nardi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Di Salvo, Carra, Valeria Valente, Casellato.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
*2. 4. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Fabbri, Miotto, Marzano, Bueno, Valeria Valente, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
**2. 3. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Fabbri, Miotto, Marzano, Bueno, Valeria Valente, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
**2. 56. Pollastrini, Fabbri, Zampa, Piccione, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Carloni, Braga, Pes, Vezzali, Locatelli, Binetti, Mongiello, Schirò, Gribaudo, Villecco Calipari, Marzano, Centemero, Cominelli, Coccia, Mariano, Manzi, Garavini, Pollastrini, Malisani, Mariani, Covello, Rubinato, Stella Bianchi, Rostellato, Bonomo, Paola Boldrini, Mongiello, Iori, Gnecchi, Fregolent, Cuperlo, Gasparini, Nardi, Giovanna Sanna, Giuliani, Di Salvo, Coccia, Carra, Valeria Valente, Casellato.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità in ciascuna lista è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
*2. 5. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Fabbri, Miotto, Marzano, Bueno, Valeria Valente, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli.

Pag. 322

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  A pena di inammissibilità in ciascuna lista è garantita l'alternanza per genere tra singole candidature.
*2. 54. Zampa, Piccione, Fabbri, Giacobbe, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Amato, Carocci, Carloni, Braga, Pes, Vezzali, Locatelli, Binetti, Mongiello, Gribaudo, Villecco Calipari, Marzano, Centemero, Cominelli, Coccia, Mariano, Manzi, Garavini, Pollastrini, Malisani, Mariani, Covello, Rubinato, Stella Bianchi, Rostellato, Bonomo, Paola Boldrini, Iori, Gnecchi, Fregolent, Di Salvo, Gasparini, Nardi, Giovanna Sanna, Scuvera, Giuliani, Coccia, Carra, Valeria Valente, Casellato, Albanella, Tidei, Malisani, Tartaglione.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui lettere a), b) e c) sono soppresse;
   c) il comma 4 è soppresso.
2. 38. Gasparini.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
  «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente del Gruppo Misto nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purché si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere»;.
2. 37. Distaso, Fucci.

  Al comma 4 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   b) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ogni partito o gruppo organizzato che intenda presentare candidati nei collegi uninominali deve, per ciascun collegio, presentare due candidati di sesso diverso».
2. 75. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 4 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  «A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore».
2. 77. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;.
*2. 73. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Pag. 323

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
*2. 101. Mazziotti di Celso.

  Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   b) al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «i capilista dello stesso sesso non eccedono il 50 per cento del totale in ogni circoscrizione».
2. 76. Galgano, Mucci, Catalano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono accettare di collegarsi a candidati nei collegi uninominali che intendano collegarsi a più liste, depositano congiuntamente una apposita dichiarazione di coalizione. Un partito o gruppo politico organizzato può essere incluso in una sola coalizione.
2. 80. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in sei collegi uninominali. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.
2. 39. Malisani.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: nonché alle liste ad essi collegati.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le tabelle A e B di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono sostituite dalle seguenti:

Pag. 324

2. 81. Menorello, Monchiero.

Pag. 325

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
  3-bis. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. In caso di collegamento con più liste, i contrassegni di ciascuna di esse sono disposti verticalmente uno sotto l'altro e il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale sono posti al centro del primo rettangolo. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è stabilito con sorteggio l'ordine dei candidati uninominali sulle schede e delle liste ad essi collegate. Sulle schede sono altresì riportate, a destra a ciascun contrassegno di lista, due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.»;
    b) al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il suo voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste nel collegio plurinominale, anche non collegata al candidato nel collegio uninominale prescelto, tracciando un segno sul simbolo della lista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato. L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
   c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono inseriti i seguenti: «Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

Art. 14-bis.

  1. Terminate le operazioni di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 1957, n. 361, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza e il nome e cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza Pag. 326numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 14-ter.

  1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
   1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
   2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

  2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
  3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
    d) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;
   c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;
    e) al comma 8, capoverso Art. 17, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente;
   d) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.Pag. 327
   e) qualora, al termine delle operazioni di cui al punto d), residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio elettorale regionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio elettorale regionale competente. L'Ufficio elettorale regionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi della lettera d);
   f) nell'effettuare le operazioni di cui alle lettere d) ed e), in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;
    f) al comma 9, capoverso Art. 19, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 17, lettere d), e) ed f).
2. 40. Distaso, Fucci.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.
2. 108. La Russa.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
2. 109. La Russa.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
2. 82. Menorello, Monchiero.

Pag. 328

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto.
2. 83. Menorello, Monchiero.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   c) al comma 10, lettera e), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza scrivendo il nominativo del candidato prescelto.
2. 84. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: sul rettangolo fino alla fine del comma con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 14.

  Conseguentemente al comma 10, lettera e), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
   1-bis. Gli elettori possono esprimere il voto nel modo seguente:
    a) contrassegnando il nome del candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è valido solo a favore del candidato nel collegio uninominale e non si trasferisce alla lista o alle liste plurinominali collegate;
    b) contrassegnando il simbolo della lista plurinominale o il riquadro che la contiene collegata al candidato nel collegio uninominale. In questo caso il voto è conteggiato sia nel collegio uninominale sia nel collegio plurinominale;
    c) contrassegnando sia il nome del candidato del collegio uninominale sia la lista plurinominale ad esso collegata;
    d) all'interno della lista plurinominale prescelta l'elettore può anche esprimere una o più preferenze apponendo un segno sull'apposito riquadro posto al fianco di ciascun nome dei candidati della lista plurinominale. Si potranno esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nel caso la lista dei candidati sia pari a 4, 2 se pari a tre, 1 se pari a due.
   Non è consentito, pena la nullità del voto, votare un candidato del collegio Pag. 329uninominale diverso dalla lista di candidati del collegio plurinominale prescelta e viceversa.
2. 13. Bruno Bossio.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, quando questi è collegato ad una sola lista. Negli altri casi, l'elettore indica la lista collegata che intende votare, ovvero nessuna lista. L'elettore può votare per altra lista non collegata al candidato nel collegio uninominale.
2. 104. Menorello, Monchiero.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto.
2. 85. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 6, capoverso Art. 14, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, né superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi plurinominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore; inoltre, i nominativi dei candidati saranno inseriti in lista secondo il principio dell'alternanza di genere.
  4. Nel complesso dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
2. 12. Bruno Bossio.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»;
   c) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
    c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
2. 86. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;Pag. 330
   b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente,»;
   c) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.
2. 87. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per ciascuno collegio uninominale e con riguardo alla lista collegata al candidato eletto, dalla somma testé menzionata è sottratto un numero di voti pari a quelli del candidato più votato nel collegio incrementato di una unità. Nel caso il candidato sia collegato con più liste, a ciascuna lista è sottratta una frazione di voti calcolata in proporzione ai voti raccolti da ciascuna lista collegata, approssimandoli all'unità inferiore.
2. 90. Cozzolino, Toninelli, Dieni, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto, ai sensi della lettera a), il candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;.
2. 25. Misuraca.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sottratti i voti dei candidati collegati alla medesima lista già proclamati eletti ai sensi della lettera a).
2. 24. Misuraca.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) determina il totale dei voti validi di collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale di tutte le liste;
   b-ter) determina la cifra elettorale percentuale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento.
2. 41. Gasparini.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire la lettera b) con la seguente: a).
2. 105. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.
2. 7. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Bueno, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Valeria Valente.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b) sostituire le parole: sul piano nazionale con le seguenti: sul piano regionale.
*2. 8. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Bueno, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Valeria Valente.

Pag. 331

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b) sostituire le parole: sul piano nazionale con le seguenti: sul piano regionale.
*2. 91. Dellai, Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento;

  Conseguentemente, al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 42. Distaso, Fucci.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
*2. 6. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Bueno, Centemero, Bruno Bossio, Pollastrini, Marzano, Iacono, Petrenga, Carloni, Martelli, Fabbri, Miotto, Valeria Valente.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 5 per cento con le seguenti: almeno il 3 per cento.
*2. 88. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
2. 89. Menorello, Monchiero.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis comma 1, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi, aggiungere le seguenti parole: la lista che pur non avendo raggiunto tale percentuale ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi avendo conseguito almeno il 3 per cento degli stessi.
2. 107. La Russa.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis comma 1, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi, aggiungere le seguenti: e la lista che pur non avendo raggiunto tale percentuale di voti ha conseguito il miglior risultato nazionale in termini di voti validi espressi.
2. 106. La Russa.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  Art. 16-ter. – 1. Ai soli fini della attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali i voti conseguiti dai candidati eletti nei collegi uninominali vengono sottratti alla lista cui questi sono collegati. La sottrazione avviene a livello circoscrizionale.
2. 99. La Russa.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 16-bis, procede distintamente per ciascuna lista all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti a ciascuna lista. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna lista dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di ciascuna lista per il numero di seggi assegnati a ciascuna lista in quella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascun collegio plurinominale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella sua cifra elettorale di collegio plurinominale. Pag. 332I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati nei collegi in cui le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, dove abbiano avuto la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di cifra elettorale di collegio si procede a sorteggio.
  2. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e di cui agli articoli 16 e 16-bis comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un rappresentante in ogni collegio plurinominale, in ciascuno dei collegi per i quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato primo nella lista che nel collegio interessato ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero di rappresentanti da eleggersi per quella lista, A tal fine il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale nel collegio plurinominale con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'assegnazione. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio plurinominale non ha titolo all'elezione in quella circoscrizione, le disposizioni del presente comma si applicano alla lista del medesimo collegio plurinominale che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.».
2. 100. La Russa.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le seguenti: Gli articoli 17 e 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituiti dai seguenti.
2. 43. Famiglietti.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: seggi spettanti nei collegi plurinominali della con le seguenti: di tutti i seggi spettanti alla;
   b) alla lettera b) primo periodo, dopo la parola: plurinominali aggiungere le seguenti: del cinquanta per cento;
   c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   « c) una volta proceduto all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali della regione, si procede all'attribuzione a ciascuna lista del restante cinquanta per cento dei seggi nei collegi uninominali. L'ufficio elettorale regionale proclama gli eletti nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del presente decreto legislativo.»;

  Conseguentemente, al medesimo comma 8, capoverso 17-bis, comma 2, sostituire le parole: nel collegio uninominale con le seguenti: nel collegio plurinominale.
2. 93. Menorello, Monchiero.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: le liste fino alla fine del periodo con le seguenti: le liste che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o abbiano eletto un candidato in un collegio uninominale; tale soglia minima di accesso ai seggi è ridotta al 3 per cento su base regionale nel caso di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e comunque non si applica in caso di elezione di un candidato in un collegio uninominale.
2. 95. Gigli.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, secondo periodo, sopprimere il periodo da: non incluse a: regione medesima.
2. 92. Gigli.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le Pag. 333parole da: non incluse nell'elenco fino a: regione medesima con le seguenti: che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o abbiano eletto un candidato in un collegio uninominale.
2. 94. Menorello, Monchiero.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 44. Malisani.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, al comma 1, alinea, dopo le parole: nella regione medesima, aggiungere le seguenti: nonché nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 11. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: nella regione medesima, aggiungere le seguenti: nonché nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale con le seguenti: cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b) sopprimere il sesto periodo.
2. 46. Gasparini.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, infine, il seguente comma:
  2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. 47. Famiglietti.

  Al comma 8, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio con le seguenti: cifra elettorale percentuale di collegio.
2. 45. Gasparini.

  Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) alla lettera a) le parole: “da non meno di 300 e da non più di 600” sono sostituite dalle seguenti: “da non meno di 200 e da non più di 400” e l'ultimo periodo è soppresso;Pag. 334
   b) alla lettera b) sostituire le parole: “da almeno 1.750 e da non più di 2.500” con le seguenti: “da almeno 600 e da non più di 1.000”.
2. 48. Distaso, Fucci.

  Al comma 10, lettera d), capoverso lettera c), primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis) con le seguenti: delle lettere a) e b).
2. 49. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Doppia preferenza di genere nella circoscrizione Estero).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere»;
   b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza».
* 2. 01. Fabbri, Pollastrini, Cuperlo, Piccione, Gasparini, Nardi, Zampa, Fregolent, Casellato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Doppia preferenza di genere nella circoscrizione Estero).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere»;
   b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza».
* 2. 02. Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto.
2. 05. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).

  1. I partiti o movimenti politici o coalizioni tra i medesimi che intendano presentare liste di candidati nei collegi uninominali o plurinominali di cui alla presente legge hanno la facoltà di procedere alla designazione dei candidati attraverso elezioni primarie.
  2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
  3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
  4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con Pag. 335il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo capoverso. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo capoverso, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
  6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo capoverso, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
  7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici e le coalizioni tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di Pag. 336un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
  8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
  9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina, altresì, i tempi e le modalità attraverso le quali partiti, movimenti politici e coalizioni tra i medesimi che intendano prendere parte alle elezioni politiche presentando proprie liste di candidati, manifestino al Ministero dell'interno la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i tempi e le modalità di presentazione delle candidature e le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura in un collegio uninominale o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
   b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
   c) nel caso dei candidati nei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
   d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

  10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato.
  12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 06. Marco Meloni, Zampa, Mattiello, Miccoli, Miotto, Carrozza, Lattuca.

Pag. 337

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).

  1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali o plurinominali ha luogo attraverso elezioni primarie.
  2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
  3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
  4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito, del movimento politico o della coalizione tra i medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture - uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, ovvero a più di un partito politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti, movimenti politici o coalizione, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo capoverso, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
  6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo capoverso, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
  7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici e le coalizioni tra i Pag. 338medesimi che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico o della coalizione dei medesimi che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
  8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
  9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
   b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
   c) nel caso dei candidati nei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo soggetto in tale collegio;
   d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.

  10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati Pag. 339non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato.
  12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 07. Marco Meloni, Zampa, Mattiello, Miccoli, Miotto, Carrozza, Lattuca.

Pag. 340

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centoventi.
3. 12. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
3. 11. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
3. 10. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: in con la seguente: fra.
3. 13. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
3. 30. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: di norma.
3. 14. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle circoscrizioni regionali che comprendono minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, anche in applicazione del principio di cui alla successiva lettera d), per la formazione dei collegi plurinominali si può derogare dal numero massimo di quattro collegi uninominali, ai fini di mantenere la minoranza linguistica all'interno di un unico collegio plurinominale.
3. 1. Malisani.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 15 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: 10 per cento in eccesso o in difetto o, al massimo, del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
3. 20. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: 15 con la seguente: 3.
3. 19. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: tale disposizione può non applicarsi quando nella circoscrizione risulti la presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e risultino delimitate, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 482 del 1999 o dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le rispettive aree territoriali di tradizionale insediamento delle stesse comunità linguistiche autoctone; in tali casi l'intero territorio di insediamento di ciascuna comunità linguistica autoctona viene possibilmente ricompreso per intero nell'ambito di un singolo collegio uninominale; qualora gli stessi comuni o loro frazioni risultino contemporaneamente zonizzati a favore di più di una comunità linguistica autoctona, si procede alla loro assegnazione in favore della delimitazione elettorale che ricomprende la minoranza linguistica approssimativamente meno numerosa nella circoscrizione cui appartengono;.
*3. 15. Gigli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: tale disposizione può non applicarsi quando nella circoscrizione risulti la presenza delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e risultino delimitate, ai sensi Pag. 341dell'articolo 3 della medesima legge n. 482 del 1999 o dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le rispettive aree territoriali di tradizionale insediamento delle stesse comunità linguistiche autoctone; in tali casi l'intero territorio di insediamento di ciascuna comunità linguistica autoctona viene possibilmente ricompreso per intero nell'ambito di un singolo collegio uninominale; qualora gli stessi comuni o loro frazioni risultino contemporaneamente zonizzati a favore di più di una comunità linguistica autoctona, si procede alla loro assegnazione in favore della delimitazione elettorale che ricomprende la minoranza linguistica approssimativamente meno numerosa nella circoscrizione cui appartengono;.
*3. 31. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: comunque escludendo ingiustificate differenze fra aree demograficamente omogenee nelle quali non siano presenti fattori di caratterizzazione ambientale o amministrativa.
3. 18. Menorello, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) nelle regioni dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999 i collegi sono costituiti in modo da favorire l'accesso di candidati che siano espressione delle minoranze linguistiche stesse.

  Conseguentemente, al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
  f-bis) nelle regioni dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999 i collegi sono costituiti in modo da favorire l'accesso di candidati che siano espressione delle minoranze linguistiche stesse.
3. 2. Malisani.

  Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: tale disposizione può non applicarsi quando nella circoscrizione siano presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e risultino delimitate, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999 o dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le rispettive aree territoriali di tradizionale insediamento delle stesse comunità linguistiche autoctone; in tali casi l'intero territorio di insediamento per ciascuna comunità linguistica autoctona viene possibilmente ricompreso per intero nell'ambito di un singolo collegio uninominale che risulti il più possibile omogeneo rispetto al corrispondente per l'elezione della Camera dei deputati;.
3. 32. Menorello, Monchiero.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: di norma.
3. 17. Menorello, Monchiero.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge n. 38 del 2001, sui territori legalmente zonizzati come trilingui o quadrilingui, ciò non potrà pregiudicare la locale minoranza linguistica germanofona, che andrà preferita, in quanto meno numerosa; nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è istituito un collegio per ciascuno dei gruppi linguistici legalmente riconosciuti dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1963, come attuato dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223; il collegio è uninominale per i germanofoni e gli slovenofoni e plurinominale per i friulanofoni, salvo un ulteriore quarto collegio plurinominale per le parti del capoluogo regionale e degli altri comuni confinanti che non risultano legalmente zonizzate in favore della minoranza slovena; il seggio del collegio uninominale germanofono viene scorporato da quelli ordinariamente spettanti al collegio plurinominale friulanofono, mentre il Pag. 342seggio del collegio uninominale slovenofono viene scorporato da quelli ordinariamente spettanti al collegio plurinominale triestino.
3. 21. Gigli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nominati d'intesa dai Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i capigruppo.
3. 22. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 3, sostituire la parola: dieci, con la seguente: nove.

  Conseguentemente dopo la parola: svolgere, inserire le seguenti: nominati, rispettivamente, tre dal Presidente della Camera dei deputati, tre dal Presidente del Senato della Repubblica, e tre dal Ministro dell'interno,.
3. 29. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema, a maggioranza dei due terzi. Il Governo recepisce i pareri non difformi resi con la maggioranza dei due terzi. Nessuna altra modificazione è consentita.
3. 23. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Gli schemi sono assegnati ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame dei suddetti schemi, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
3. 24. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: venti con la seguente: quaranta.
3. 25. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, sostituire la parola: venti con la seguente: trenta.
3. 26. Menorello, Monchiero.

  Al comma 4, sostituire le parole: entro quindici giorni, con le seguenti: entro venti giorni.
3. 4. Misuraca.

  Al comma 4, sostituire le parole da: il Governo fino alla fine del comma con le seguenti: il Governo invia alle Camere una Pag. 343relazione contenente le motivazioni per le parti del parere che non sono state accolte. Le Camere si esprimono su tali motivazioni entro i successivi cinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere emanato.
3. 3. Misuraca.

  Al comma 5, sostituire le parole: i termini con le parole: cinque giorni dalla scadenza dei termini.
3. 5. Misuraca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: collegi plurinominali aggiungere le seguenti: ed entrata in vigore.
3. 6. Famiglietti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «6. In caso di scioglimento delle Camere prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i collegi plurinominali e i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono determinati, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi ivi previsti, mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e sono definiti rispettivamente dalla tabella n. 1 e dalla tabella n. 2 allegate alla presente legge.».

«Tabella 1

Collegi plurinominali e uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

I nomi riportati in tabella si riferiscono ai nomi dei collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Circoscrizione Piemonte

  Collegio plurinominale 1
   1. – TORINO 1, TORINO 2.
   2. – TORINO 3, TORINO 4.
   3. – TORINO 5, TORINO 6.
   4. – TORINO 7, TORINO 8.

  Collegio plurinominale 2
   1. – IVREA, CHIVASSO.
   2. – RIVAROLO CANAVESE, GIAVENO.
   3. – COLLEGNO, VENARIA REALE.
   4. – PINEROLO.

  Collegio plurinominale 3
   1. – RIVOLI.
   2. – NICHELINO.
   3. – MONCALIERI.
   4. – SETTIMO TORINESE.

  Collegio plurinominale 4
   1. – SAVIGLIANO.
   2. – FOSSANO.
   3. – CUNEO.

  Collegio plurinominale 5
   1. – ALBA, CANELLI.
   2. – ACQUI TERME.
   3. – ALESSANDRIA, NOVI LIGURE.
   4. – ASTI, CASALE MONFERRATO.

  Collegio plurinominale 6
   1. – VERCELLI, BIELLA.
   2. – COSSATO, VERBANIA.
   3. – NOVARA.
   4. – TRECATE, BORGOMANERO.

  Circoscrizione Lombardia

  Collegio plurinominale 1
   1. – MILANO 1, MILANO 4.
   2. – MILANO 2, MILANO 3.
   3. – MILANO 5, MILANO 8.

  Collegio plurinominale 2
   1. – MILANO 6, MILANO 11.Pag. 344
   2. – MILANO 7.
   3. – MILANO 9, MILANO 10.

  Collegio plurinominale 3
   1. – ABBIATEGRASSO.
   2. – BUSTO GAROLFO.
   3. – ROZZANO, CORSICO.
   4. – LEGNANO.

  Collegio plurinominale 4
   1. – RHO.
   2. – BOLLATE, LIMBIATE.
   3. – PADERNO DUGNANO, CINISELLO BALSAMO.
   4. – DESIO.

  Collegio plurinominale 5
   1. – SEREGNO.
   2. – MONZA, VIMERCATE.
   3. – SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONZESE.
   4. – AGRATE BRIANZA.

  Collegio plurinominale 6
   1. – MELZO.
   2. – PIOLTELLO, SAN GIULIANO MILANESE.
   3. – CREMA.
   4. – SORESINA, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.

  Collegio plurinominale 7
   1. – PAVIA.
   2. – VIGEVANO, MORTARA.
   3. – VOGHERA.
   4. – LODI.

  Collegio plurinominale 8
   1. – CREMONA, SUZZARA.
   2. – MANTOVA.

  Collegio plurinominale 9
   1. – VARESE, OLGIATE COMASCO.
   2. – LUINO, SESTO CALENDE.
   3. – TRADATE, BUSTO ARSIZIO.
   4. – GALLARATE.
   5. – SARONNO.

  Collegio plurinominale 10
   1. – COMO, ERBA.
   2. – CANTÙ.
   3. – LECCO, MORBEGNO.
   4. – SONDRIO, ZOGNO.

  Collegio plurinominale 11
   1. – MERATE.
   2. – BERGAMO, PONTE SAN PIETRO.
   3. – SERIATE, COSTA VOLPINO.
   4. – TREVIGLIO.
   5. – ALBINO.

  Collegio plurinominale 12
   1. – GHEDI.
   2. – ORZINUOVI.
   3. – CHIARI.
   4. – LUMEZZANE, DARFO BOARIO TERME.

  Collegio plurinominale 13
   1. – DALMINE.
   2. – BRESCIA-FLERO, BRESCIA-RONCADELLE.
   3. – REZZATO.
   4. – DESENZANO DEL GARDA.

Circoscrizione Veneto

  Collegio plurinominale 1
   1. – VERONA EST, VERONA OVEST.
   2. – BUSSOLENGO.
   3. – SAN MARTINO BUON ALBERGO, ARZIGNANO.
   4. – VILLAFRANCA DI VERONA, LEGNAGO.

  Collegio plurinominale 2
   1. – SAN GIOVANNI LUPATOTO.
   2. – ESTE, ROVIGO, ALBIGNASEGO.
   3. – DUEVILLE.
   4. – VICENZA.

Pag. 345

  Collegio plurinominale 3
   1. – BASSANO DEL GRAPPA.
   2. – THIENE.
   3. – SCHIO.

  Collegio plurinominale 4
   1. – PADOVA-SELVAZZANO DENTRO, PADOVA-CENTRO STORICO.
   2. – PIOVE DI SACCO, ADRIA.
   3. – CITTADELLA.
   4. – VIGONZA.

  Collegio plurinominale 5
   1. – VENEZIA-SAN DONÀ DI PIAVE, PORTOGRUARO.
   2. – VENEZIA-SAN MARCO, VENEZIA-MESTRE.
   3. – VENEZIA-MIRA, CHIOGGIA.

  Collegio plurinominale 6
   1. – MIRANO, TREVISO.
   2. – CASTELFRANCO VENETO.
   3. – ODERZO.
   4. – MONTEBELLUNA.

  Collegio plurinominale 7
   1. – VITTORIO VENETO.
   2. – CONEGLIANO.
   3. – BELLUNO, FELTRE.

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

  Collegio plurinominale 1
   1. – TRIESTE-CENTRO, MUGGIA.
   2. – GORIZIA, CERVIGNANO DEL FRIULI.
   3. – UDINE, CODROIPO.

  Collegio plurinominale 2
   1. – CIVIDALE DEL FRIULI, GEMONA DEL FRIULI.
   2. – SACILE.
   3. – PORDENONE.

Circoscrizione Liguria

  Collegio plurinominale 1
   1. – SANREMO, IMPERIA.
   2. – ALBENGA.
   3. – SAVONA.
   4. – GENOVA-VARAZZE, GENOVA-SESTRI.

  Collegio plurinominale 2
   1. – GENOVA-CAMPOMORONE, GENOVA-SAN FRUTTUOSO.
   2. – GENOVA-PARENZO, GENOVA-NERVI.
   3. – RAPALLO, CHIAVARI.
   4. – SARZANA, LA SPEZIA.

Circoscrizione Emilia-Romagna

  Collegio plurinominale 1
   1. – RIMINI-SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA.
   2. – RIMINI-RICCIONE.
   3. – FORLÌ, CESENA.
   4. – SAVIGNANO SUL RUBICONE, FAENZA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – RAVENNA-CERVIA, RAVENNA-LUGO.
   2. – COMACCHIO.
   3. – FERRARA-VIA BOLOGNA, FERRARA-CENTO.
   4. – MIRANDOLA

  Collegio plurinominale 3
   1. – IMOLA, SAN LAZZARO DI SAVENA.
   2. – BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-PIANORO.
   3. – BOLOGNA-S. DONATO, BOLOGNA-BORGO PANIGALE.

  Collegio plurinominale 4
   1. – CASALECCHIO DI RENO, SAN GIOVANNI IN PERSICETO.
   2. – VIGNOLA.
   3. – MODENA-CENTRO, MODENA-SASSUOLO.
   4. – CARPI.

Pag. 346

  Collegio plurinominale 5
   1. – REGGIO NELL'EMILIA.
   2. – GUASTALLA.
   3. – SCANDIANO.
   4. – FIDENZA.

  Collegio plurinominale 6
   1. – PARMA-CENTRO.
   2. – PARMA-COLLECCHIO.
   3. – PIACENZA.
   4. – FIRENZUOLA D'ARDA.

Circoscrizione Toscana

  Collegio plurinominale 1
   1. – FIRENZE 1, FIRENZE-PONTASSIEVE.
   2. – FIRENZE 2, FIRENZE 3.
   3. – SCANDICCI, SESTO FIORENTINO.
   4. – PRATO-MONTEMURLO, PRATO-CARMIGNANO.

  Collegio plurinominale 2
   1. – AREZZO.
   2. – BAGNO A RIPOLI, MONTEVARCHI.
   3. – EMPOLI, MONTECATINI TERME.
   4. – PISTOIA.

  Collegio plurinominale 3
   1. – MASSA MARITTIMA, GROSSETO.
   2. – CORTONA.
   3. – SIENA.

  Collegio plurinominale 4
   1. – CARRARA, MASSA.
   2. – VIAREGGIO.
   3. – CAPANNORI.
   4. – LUCCA.

  Collegio plurinominale 5
   1. – PISA.
   2. – CASCINA.
   3. – LIVORNO-COLLESALVETTI, LIVORNO-ROSIGNANO MARITTIMO.
   4. – PONTEDERA, PIOMBINO.

Circoscrizione Umbria

  Collegio plurinominale 1
   1. – PERUGIA-CENTRO, PERUGIA-TODI.
   2. – CITTÀ DI CASTELLO.

  Collegio plurinominale 2
   1. – GUBBIO.
   2. – FOLIGNO.
   3. – TERNI, ORVIETO.

Circoscrizione Marche

  Collegio plurinominale 1
   1. – ASCOLI PICENO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO.
   2. – MACERATA, CIVITANOVA MARCHE.
   3. – FERMO.
   4. – OSIMO, ANCONA.

  Collegio plurinominale 2
   1. PESARO.
   2. – URBINO, FANO.
   3. – SENIGALLIA.
   4. – JESI.

Circoscrizione Lazio

  Collegio plurinominale 1
   1. – ROMA-CENTRO, ROMA-TRIESTE.
   2. – ROMA-TOMBA DI NERONE, ROMA-DELLA VITTORIA.
   3. – ROMA-TRIONFALE, ROMA-PRIMAVALLE.
   4. – ROMA-ZONA SUB GIANICOLENSE, ROMA-GIANICOLENSE.

  Collegio plurinominale 2
   1. – ROMA-MONTE SACRO, ROMA-PRENESTINO LABICANO.Pag. 347
   2. – ROMA-COLLATINO, ROMA-PRENESTINO CENTOCELLE.
   3. – ROMA-VAL MELAINA, ROMA-PIETRALATA.

  Collegio plurinominale 3
   1. – ROMA-TUSCOLANO, ROMA-DON BOSCO.
   2. – ROMA-APPIO LATINO, ROMA-ARDEATINO.
   3. – ROMA-TORRE ANGELA, ROMA-CIAMPINO.

  Collegio plurinominale 4
   1. – ROMA-LIDO DI OSTIA.
   2. – ROMA-FIUMICINO.
   3. – ROMA-OSTIENSE, ROMA-PORTUENSE.

  Collegio plurinominale 5
   1. – CIVITAVECCHIA.
   2. – MONTEROTONDO.
   3. – VITERBO.
   4. – TARQUINIA.

  Collegio plurinominale 6
   1. – GUIDONIA MONTECELIO.
   2. – RIETI.
   3. – TIVOLI.
   4. – COLLEFERRO.

  Collegio plurinominale 7
   1. – POMEZIA.
   2. – APRILIA.
   3. – MARINO.
   4. – VELLETRI.

  Collegio plurinominale 8
   1. – SORA, CASSINO.
   2. – TERRACINA, FORMIA.
   3. – PROSINONE, ALATRI.
   4. – LATINA.

Circoscrizione Abruzzo

  Collegio plurinominale 1
   1. – L'AQUILA, AVEZZANO.
   2. – SULMONA, ORTONA.
   3. – TERAMO.
   4. – GIULIANOVA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – CHIETI, PESCARA.
   2. – LANCIANO, VASTO.
   3. – MONTESILVANO.

Circoscrizione Molise

  Collegio plurinominale 1
   1. – ISERNIA, CAMPOBASSO.
   2. – TERMOLI.

Circoscrizione Campania

  Collegio plurinominale 1
   1. – NAPOLI-ISCHIA.
   2. – NAPOLI-FUORIGROTTA, POZZUOLI.
   3. – NAPOLI-VOMERO, NAPOLI-ARENELLA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – NAPOLI-PIANURA, NAPOLI-SECONDIGLIANO.
   2. – NAPOLI-SAN CARLO ARENA, CASORIA.
   3. – NAPOLI-SAN LORENZO, NAPOLI-PONTICELLI.

  Collegio plurinominale 3
   1. – GIUGLIANO IN CAMPANIA.
   2. – MARANO DI NAPOLI, ARZANO.
   3. – AVERSA, CASAL DI PRINCIPE.
   4. – SANTA MARIA CAPUA VETERE.

  Collegio plurinominale 4
   1. – AFRAGOLA.
   2. – ACERRA.
   3. – CASERTA, MADDALONI.
   4. – POMIGLIANO D'ARCO, SAN GIORGIO A CREMANO.

  Collegio plurinominale 5
   1. – NOLA, SAN GIUSEPPE VESUVIANO.Pag. 348
   2. – TORRE DEL GRECO, PORTICI.
   3. – TORRE ANNUNZIATA.
   4. – CASTELLAMMARE DI STABIA.

  Collegio plurinominale 6
   1. – SESSA AURUNCA, CAPUA.
   2. – BENEVENTO, SANTAGATA DÈ GOTI.
   3. – ARIANO IRPINO, MIRABELLA ECLANO.
   4. – AVELLINO.

  Collegio plurinominale 7
   1. – GRAGNANO.
   2. – SCAFATI.
   3. – CAVA DÈ TIRRENI, NOCERA INFERIORE.
   4. – SALERNO-CENTRO, SALERNO-MERCATO SAN SEVERINO.

  Collegio plurinominale 8
   1. – ATRIPALDA.
   2. – BATTIPAGLIA.
   3. – EBOLI.
   4. – SALA CONSILINA, VALLO DELLA LUCANIA.

Circoscrizione Puglia

  Collegio plurinominale 1
   1. – SAN SEVERO, SAN GIOVANNI ROTONDO.
   2. – FOGGIA-LUCERA, FOGGIA-CENTRO.
   3. – CERIGNOLA, MANFREDONIA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – BARLETTA, ANDRIA.
   2. – TRANI.
   3. – MOLFETTA, BITONTO.
   4. – ALTAMURA.

  Collegio plurinominale 3
   1. – MAGLIE, GALATINA.
   2. – TRICASE, CASARANO.
   3. – LECCE, SQUINZANO.
   4. – NARDÒ, MANDURIA.

  Collegio plurinominale 4
   1. – BARI-SAN PAOLO STANIC, MODUGNO.
   2. – BARI-LIBERTÀ MARCONI, BARI-MOLA DI BARI.
   3. – TRIGGIANO.

  Collegio plurinominale 5
   1. – FRANCAVILLA FONTANA.
   2. – BRINDISI, MESAGNE.
   3. – MARTINA FRANCA.
   4. – TARANTO-SOLITO CORVISEA, TARANTO-ITALIA MONTE GRANARO.

  Collegio plurinominale 6
   1. – PUTIGNANO.
   2. – MASSAFRA.
   3. – MONOPOLI.

Circoscrizione Basilicata

  Collegio plurinominale 1
   1. – POTENZA.
   2. – MELFI, MATERA.
   3. – PISTICCI, LAURIA.

Circoscrizione Calabria

  Collegio plurinominale 1
   1. – PAOLA.
   2. – RENDE.
   3. – COSENZA, LAMEZIA TERME.

  Collegio plurinominale 2
   1. – CASTROVILLARI, CORIGLIANO CALABRO.
   2. – ROSSANO, CROTONE.
   3. – CATANZARO, ISOLA DI CAPO RIZZUTO.

  Collegio plurinominale 3
   1. – REGGIO DI CALABRIA-VILLA SAN GIOVANNI.
   2. – VIBO VALENTIA, SOVERATO.
   3. – SIDERNO, PALMI.
   4. – LOCRI, REGGIO DI CALABRIA-SBARRE.

Pag. 349

Circoscrizione Sicilia

  Collegio plurinominale 1
   1. – TRAPANI, ALCAMO.
   2. – MARSALA, MAZARA DEL VALLO.
   3. – PARTINICO.
   4. – BAGHERIA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – CEFALÙ; TERMINI IMERESE.
   2. – CANICATTÌ.
   3. – AGRIGENTO, SCIACCA.
   4. – CALTANISSETTA.

  Collegio plurinominale 3
   1. – PALERMO-CAPACI, PALERMO-RESUTTANA.
   2. – PALERMO-ZISA, PALERMO-LIBERTÀ.
   3. – PALERMO-VILLAGRAZIA, PALERMO-SETTECANNOLI.

  Collegio plurinominale 4
   1. – GELA, LICATA.
   2. – ENNA.
   3. – NICOSIA, CALTAGIRONE.
   4. – PATERNÒ, GIARRE.

  Collegio plurinominale 5
   1. – MESSINA-MATA E GRIFONE, MILAZZO.
   2. – MESSINA-CENTRO STORICO.
   3. – TAORMINA, BARCELLONA POZZO DI GOTTO.

  Collegio plurinominale 6
   1. – CATANIA-PICANELLO, CATANIA-CARDINALE.
   2. – CATANIA-MISTERBIANCO.
   3. – GRAVINA DI CATANIA.
   4. – ACIREALE.

  Collegio plurinominale 7
   1. – AUGUSTA, SIRACUSA.
   2. – AVOLA.
   3. – MODICA.
   4. – RAGUSA, VITTORIA.

Circoscrizione Sardegna

  Collegio plurinominale 1
   1. – SASSARI, ALGHERO.
   2. – PORTO TORRES, NUORO.
   3. – OLBIA.

  Collegio plurinominale 2
   1. – TORTOLÌ, MACOMER, SERRAMANNA.
   2. – ORISTANO, IGLESIAS.

  Collegio plurinominale 3
   1. – CARBONIA.
   2. – QUARTU SANT'ELENA.
   3. – CAGLIARI-ASSEMINI, CAGLIARI-CENTRO.

Tabella 2

Collegi plurinominali e uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica

I nomi riportati in tabella si riferiscono ai nomi dei collegi uninominali di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Circoscrizione Piemonte

  Collegio plurinominale 1
   1. – TORINO 1-2-7-8.
   2. – TORINO 3-4-5-6.

  Collegio plurinominale 2
   3. – IVREA CHIVASSO SETTIMO TORINESE.
   4. – RIVAROLO CANAVESE GIAVENO PINEROLO.

  Collegio plurinominale 3
   5. – COLLEGNO VENARIA REALE RIVOLI.
   6. – MONCALIERI NICHELINO SAVIGLIANO.

  Collegio plurinominale 4
   7. – CUNEO FOSSANO ALBA.Pag. 350
   8. – ASTI CASALE MONFERRATO CANELLI.
   9. – ALESSANDRIA NOVI LIGURE ACQUI TERME.

  Collegio plurinominale 5
   10. – VERCELLI BIELLA NOVARA
   11. – COSSATO VERBANIA TRECATE BORGOMANERO.

Circoscrizione Lombardia

  Collegio plurinominale 1
   1. – MILANO 1-3-4.
   2. – MILANO 2-6-7.

  Collegio plurinominale 2
   3. – MILANO 9-10-11.
   4. – MILANO 5-8 ROZZANO.

  Collegio plurinominale 3
   5. – CORSICO ABBIATEGRASSO BUSTO GAROLFO.
   6. – LEGNANO RHO BOLLATE.

  Collegio plurinominale 4
   7. – LIMBIATE PADERNO DUGNANO DESIO.
   8. – CINISELLO BALSAMO SESTO SAN GIOVANNI COLOGNO MONZESE.

  Collegio plurinominale 5
   9. – SEREGNO MONZA VIMERCATE.
   10. – AGRATE BRIANZA MELZO PIOLTELLO.

  Collegio plurinominale 6
   11. – SAN GIULIANO MILANESE PAVIA.
   12. – VIGEVANO MORTARA VOGHERA.

  Collegio plurinominale 7
   13. – VARESE SESTO CALENDE LUINO.
   14. – TRADATE BUSTO ARSIZIO GALLARATE.

  Collegio plurinominale 8
   15. – OLGIATE COMASCO SARONNO COMO.
   16. – ERBA CANTÙ MERATE.

  Collegio plurinominale 9
   17. – MORBEGNO LECCO SONDRIO.
   18. – BERGAMO ZOGNO PONTE SAN PIETRO.

  Collegio plurinominale 10
   19. – SERIATE TREVIGLIO DALMINE.
   20. – ALBINO DARFO BOARIO TERME COSTA VOLPINO.

  Collegio plurinominale 11
   21. – BRESCIA-FLERO BRESCIA-RONCADELLE LUMEZZANE.
   22. – DESENZANO DEL GARDA REZZATO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.

  Collegio plurinominale 12
   23. – GHEDI ORZINUOVI CHIARI.
   24. – CREMONA SUZZARA MANTOVA.
   25. – LODI CREMA SORESINA.

Circoscrizione Veneto

  Collegio plurinominale 1
   1. – VITTORIO VENETO BELLUNO FELTRE.
   2. – ODERZO CONEGLIANO MONTEBELLUNA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – TREVISO PORTOGRUARO VENEZIA-SAN DONÀ DI PIAVE.
   4. – MIRANO CASTELFRANCO VENETO.

Pag. 351

  Collegio plurinominale 3
   5. – VENEZIA-SAN MARCO VENEZIA-MESTRE VENEZIA-MIRA.
   6. – PIOVE DI SACCO ADRIA CHIOGGIA.

  Collegio plurinominale 4
   7. – LEGNAGO ESTE ROVIGO.
   8. – BUSSOLENGO SAN MARTINO BUON ALBERGO VILLAFRANCA DI VERONA.

  Collegio plurinominale 5
   9. – VERONA EST VERONA OVEST SAN GIOVANNI LUPATOTO.
   10. – ARZIGNANO THIENE SCHIO.

  Collegio plurinominale 6
   11. – VICENZA BASSANO DEL GRAPPA DUEVILLE.
   12. – PADOVA-SELVAZZANO DENTRO PADOVA-CENTRO STORICO ALBIGNASEGO.
   13. – CITTADELLA VIGONZA.

Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia

  Collegio plurinominale 1
   1. – TRIESTE-CENTRO TRIESTE-MUGGIA GORIZIA.
   2. – CERVIGNANO DEL FRIULI UDINE CODROIPO CIVIDALE DEL FRIULI.
   3. – GEMONA DEL FRIULI SACILE PORDENONE.

Circoscrizione Liguria

  Collegio plurinominale 1
   1. – SANREMO IMPERIA ALBENGA
   2. – SAVONA GENOVA-VARAZZE GENOVA-CAMPOMORONE.

  Collegio plurinominale 2
   3. – GENOVA-SESTRI GENOVA-SAN FRUTTUOSO GENOVA-PARENZO GENOVA-NERVI.
   4. – RAPALLO CHIAVARI SARZANA LA SPEZIA.

Circoscrizione Emilia Romagna

  Collegio plurinominale 1
   1. – FIDENZA PIACENZA FIORENZUOLA D'ARDA
   2. – SCANDIANO PARMA CENTRO PARMA-COLLECCHIO.

  Collegio plurinominale 2
   3. – REGGIO NELL'EMILIA GUASTALLA.
   4. – MODENA CENTRO MODENA SASSUOLO CARPI.

  Collegio plurinominale 3
   5. – BOLOGNA MAZZINI BOLOGNA S. DONATO BOLOGNA BORGO PANIGALE BOLOGNA PIANORO.
   6. – CASALECCHIO DI RENO MIRANDOLA VIGNOLA.

  Collegio plurinominale 4
   7. – IMOLA SAN LAZZARO DI SAVENA SAN GIOVANNI IN PERSICETO.
   8. – FERRARA-VIA BOLOGNA FERRARA-CENTO COMACCHIO.

  Collegio plurinominale 5
   9. – FAENZA RAVENNA-CERVIA RAVENNA-LUGO.
   10. – FORLÌ CESENA SAVIGNANO SUL RUBICONE.
   11. – RIMINI-SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA RIMINI-RICCIONE.

Circoscrizione Toscana

  Collegio plurinominale 1
   1. – FIRENZE 1 FIRENZE 2 FIRENZE 3.
   2. – FIRENZE-PONTASSIEVE SCANDICCI BAGNO A RIPOLI.

Pag. 352

  Collegio plurinominale 2
   3. – SESTO FIORENTINO PRATO-MONTEMURLO PRATO-CARMIGNANO.
   4. – MONTEVARCHI AREZZO SIENA.

  Collegio plurinominale 3
   5. – EMPOLI CASCINA.
   6. – LUCCA PISA LIVORNO-COLLESALVETTI.

  Collegio plurinominale 4
   7. – MONTECATINI TERME PISTOIA CAPANNORI.
   8. – CARRARA MASSA VIAREGGIO.

  Collegio plurinominale 5
   9. – PONTEDERA PIOMBINO LIVORNO-ROSIGNANO MARITTIMO 10 CORTONA MASSA MARITTIMA GROSSETO.

Circoscrizione Umbria

  Collegio plurinominale 1
   1. – PERUGIA CENTRO PERUGIA-TODI FOLIGNO.
   2. – CITTÀ DI CASTELLO GUBBIO TERNI ORVIETO.

Circoscrizione Marche

  Collegio plurinominale 1
   1. – PESARO URBINO FANO.
   2. – ANCONA JESI SENIGALLIA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – MACERATA CIVITANOVA MARCHE OSIMO.
   4. – ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO FERMO.

Circoscrizione Lazio

  Collegio plurinominale 1
   1. – ROMA-CENTRO TRIESTE MONTESACRO PRENESTINO LABICANO.
   2. – ROMA-VAL MELAINA PIETRALATA TOMBA DI NERONE.

  Collegio plurinominale 2
   3. – ROMA-COLLATINO PRENESTINO CENTOCELLE TORRE ANGELA.
   4. – ROMA-CIAMPINO TUSCOLANO DON BOSCO.

  Collegio plurinominale 3
   5. – ROMA-TRIONFALE PRIMA VALLE DELLA VITTORIA.
   6. – ROMA-ARDEATINO PORTUENSE GIANICOLENSE ZONA SUB GIANICOLENSE.

  Collegio plurinominale 4
   7. – ROMA-APPIO LATINO OSTIENSE LIDO DI OSTIA.
   8. – ROMA-FIUMICINO CIVITAVECCHIA.

  Collegio plurinominale 5
   9. – MONTEROTONDO GUIDONIA MONTECELIO.
   10. – VITERBO TARQUINIA RIETI.

  Collegio plurinominale 6
   11. – TIVOLI COLLEFERRO MARINO.
   12. – VELLETRI POMEZIA APRILIA.

  Collegio plurinominale 7
   13. – PROSINONE ALATRI SORA CASSINO.
   14. – LATINA TERRACINA FORMIA.

Circoscrizione Abruzzo

  Collegio plurinominale 1
   1. – L'AQUILA AVEZZANO SULMONA TERAMO.Pag. 353
   2. – ORTONA CHIETI LANCIANO VASTO.
   3. – GIULIANOVA PESCARA MONTESILVANO.

Circoscrizione Molise

  Collegio plurinominale 1
   1. – ISERNIA CAMPOBASSO TERMOLI.

Circoscrizione Campania

  Collegio plurinominale 1
   1. – POZZUOLI GIUGLIANO IN CAMPANIA MARANO DI NAPOLI.
   2. – CASORIA ARZANO ACERRA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – AFRAGOLA POMIGLIANO D'ARCO NOLA.
   6. – NAPOLI-PONTICELLI SAN GIORGIO A CREMANO PORTICI.

  Collegio plurinominale 3
   4. – NAPOLI-ISCHIA VOMERO ARENELLA FUORIGROTTA.
   5. – NAPOLI-PIANURA SECONDIGLIANO SAN LORENZO SAN CARLO ARENA.

  Collegio plurinominale 4
   7. – SAN GIUSEPPE VESUVIANO TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO.
   8. – CASTELLAMMARE DI STABIA GRAGNANO SCAFATI.

  Collegio plurinominale 5
   9. – CASAL DI PRINCIPE SANTA MARIA CAPUA VETERE SESSA AURUNCA.
   10. – CASERTA MADDALONI AVERSA.

  Collegio plurinominale 6
   11. – CAPUA BENEVENTO SANT'AGATA DEI GOTI.
   12. – ARIANO IRPINO MIRABELLA ECLANO AVELLINO.

  Collegio plurinominale 7
   13. – ATRIPALDA CAVA DÈ TIRRENI NOCERA INFERIORE.
   14. – SALERNO-CENTRO MERCATO SAN SEVERINO.
   15. – EBOLI SALA CONSILINA VALLO DELLA LUCANIA.

Circoscrizione Puglia

  Collegio plurinominale 1
   1. – SAN SEVERO SAN GIOVANNI ROTONDO FOGGIA CENTRO FOGGIA – LUCERA.
   2. – CERIGNOLA MANFREDONIA BARLETTA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – ANDRIA TRANI MOLFETTA.
   4. – MODUGNO BITONTO ALTAMURA.

  Collegio plurinominale 3
   5. – BARI-SAN PAOLO-STANIC BARI-LIBERTÀ MARCONI BARI-MOLA DI BARI.
   6. – TRIGGIANO PUTIGNANO MONOPOLI.

  Collegio plurinominale 4
   7. – TARANTO-SOLITO CORVISEA TARANTO-ITALIA-MONTE GRANARO MANDURIA MASSAFRA.
   8. – MARTINA FRANCA MESAGNE FRANCAVILLA FONTANA.

  Collegio plurinominale 5
   9. – BRINDISI LECCE SQUINZANO NARDÒ.
   10. – GALATINA TRICASE CASARANO MAGLIE.

Pag. 354

Circoscrizione Basilicata

  Collegio plurinominale 1
   1. – POTENZA MELFI.
   2. – MATERA PISTICCI LAURIA.

Circoscrizione Calabria

  Collegio plurinominale 1
   1. – PAOLA CASTROVILLARI CORIGLIANO CALABRO.
   2. – ROSSANO RENDE COSENZA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – CROTONE LAMEZIA TERME CATANZARO ISOLA DI CAPO RIZZUTO.
   4. – VIBO VALENTIA SOVERATO SIDERNO LOCRI.
   5. – REGGIO DI CALABRIA-SBARRE REGGIO DI CALABRIA-VILLA SAN GIOVANNI PALMI.

Circoscrizione Sicilia

  Collegio plurinominale 1
   1. – PALERMO-ZISA LIBERTÀ VILLAGRAZIA SETTECANNOLI.
   2. – PALERMO-RESUTTANA PALERMO-CAPACI PARTINICO.

  Collegio plurinominale 2
   3. – TRAPANI ALCAMO MARSALA.
   4. – MAZARA DEL VALLO TERMINI IMERESE BAGHERIA.

  Collegio plurinominale 3
   5. – AGRIGENTO SCIACCA CANICATTÌ.
   6. – GELA LICATA CALTANISSETTA.

  Collegio plurinominale 4
  7. – CEFALÙ NICOSIA ENNA.
   8. – CALTAGIRONE RAGUSA VITTORIA.

  Collegio plurinominale 5
   9. – BARCELLONA POZZO DI GOTTO TAORMINA GIARRE.
   10. – MESSINA-CENTRO STORICO MESSINA-MATA E GRIFONE MILAZZO.
   11. – PATERNÒ ACIREALE GRAVINA DI CATANIA.

  Collegio plurinominale 6
   12. – CATANIA-PICANELLO CATANIA-CARDINALE CATANIA-MISTERBIANCO AUGUSTA.
   13. – SIRACUSA AVOLA MODICA.

Circoscrizione Sardegna

  Collegio plurinominale 1
   1. – CAGLIARI CENTRO CAGLIARI-ASSEMINI QUARTU SANT'ELENA.
   2. – TORTOLÌ SERRAMANNA IGLESIAS CARBONIA.

  Collegio plurinominale 2
   3. – ALGHERO NUORO MACOMER ORISTANO.
   4. – SASSARI PORTO TORRES OLBIA.».
3. 28. Ferrari.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Attese le esigenze di bilancio dello Stato, le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate a far data dal 1o gennaio 2018.
3. 27. Menorello, Monchiero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 45 giorni dalla data di entrata in Pag. 355vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla assegnazione dello schema.
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
   b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
   c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
   d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
   e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
   f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
   g) la procedura speciale di cui sopra si applica sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia alle elezioni per i componenti italiani del Parlamento europeo;
3. 07. Bossa.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.

  1. Gli elettori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea, possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli regionali e i rispettivi presidenti, per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e delle città metropolitane, nonché per i referendum nazionali, regionali e comunali, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo. Pag. 356A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative nel rispetto dei criteri e principi direttivi contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto facendo richiesta di voto perché imbarcati utilizzando modalità digitali on line appositamente predisposte a questo fine, in base alle norme previste ai commi successivi, dall'imbarcazione o l'aeromobile dove svolgono la propria attività lavorativa.
  3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere presentata o inviata, entro il quarantesimo giorno precedente quello delle votazioni, al Ministero dell'interno, allegando il certificato di lavoro. Tale opzione può essere esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente ad essa.
  4. Il Governo raccoglie le richieste degli elettori di cui al comma 1, redigendo un'unica lista denominata «Lista degli elettori lavoratori marittimi e aeronautici imbarcati con regolare contratto di lavoro» per consentire loro il diritto a utilizzare modalità di voto telematiche on line. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che abbiano esercitato la richiesta per esprimere il voto in modalità telematiche on line al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore stesso. I comuni adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del voto in tale modalità.
  5. Entro i venti giorni precedenti la data di ogni consultazione elettorale politica nazionale, europea e regionale o amministrativa e referendaria, il Ministero dell'interno invia a ciascun elettore che abbia presentato la richiesta di esercitare il diritto di voto on line, le informazioni specifiche sulla consultazione stessa, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione necessari all'esercizio libero e consapevole del diritto di voto.
  6. Nel caso di elettori lavoratori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea battente bandiera straniera, le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati dove risiedono le compagnie di navigazione marittima e aerea per garantire:
   a) che l'esercizio del voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
   b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

  7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
  8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garanzia del rispetto dei diritti civili e politici, in particolare della libertà d'espressione;
   b) garanzia della prevenzione della manipolazione dei dati;
   c) garanzia della protezione dell'anonimato dell'elettore;
   d) garanzia dell'utilizzo di un sistema di corretto conteggio dei dati;
   e) garanzia della possibilità di esprimere correttamente il voto mediante l'utilizzo di un'interfaccia dei sistemi di voto digitale che sia comprensibile ed immediata;Pag. 357
   f) garanzia che i voti espressi in modalità digitale abbiano lo stesso valore, peso e significato degli altri voti espressi;
   g) garanzia del libero esercizio del diritto di voto facendo ricorso a strumenti elettronici che non ne condizionino l'espressione, ma, al contrario, consentano di manifestare la propria scelta liberamente e correttamente;
   h) garanzia che il sistema consenta tutte le espressioni di voto, compresa la scheda bianca, e che sia chiaramente individuabile il momento in cui l'elettore ha definitivamente finito di votare depositando il voto nell'apposita urna digitale;
   i) garanzia di segretezza del sistema di voto elettronico tramite misure che impediscano il collegamento dell'elettore al voto espresso e, in particolare, garanzia dell'automatizzazione delle procedure d'identificazione dell'elettore;
   l) garanzia di trasparenza, prevedendo e attuando un processo di comunicazione e di formazione nei confronti degli elettori potenziali, fornendo non solo tutte le informazioni necessarie ma anche la possibilità di provare i nuovi metodi di votazione prima dell'appuntamento elettorale, al fine di consentire un uso comprensibile, immediato e efficace dei nuovi strumenti introdotti;
   m) garanzia del controllo e responsabilità, prevedendo che i componenti delle macchine per il voto telematico on line debbano essere identificabili dalle autorità elettorali competenti;
   n) garanzia del corretto funzionamento del sistema di voto telematico on line, prevedendo l'affido a un organismo tecnico indipendente, nominato dalle autorità elettorali, per la verifica del corretto funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata per il voto e il rispetto delle misure di sicurezza;
   o) garanzia dell'affidabilità e sicurezza del sistema di voto telematico on line, per prevenire il rischio di frodi o di accessi non autorizzati al sistema, demandata alle autorità pubbliche;
   p) garanzia che i dati della macchina non devono essere accessibili fintantoché è possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso, preferibilmente mantenendo separate le operazioni di identificazione dell'elettore da quelle di espressione del voto.

  9. Lo schema di regolamento di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
  10. Chi, sull'imbarcazione o l'aeromobile, commette taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo le norme di legge vigenti al momento del compimento dell'atto.
  11. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.Pag. 358  13. All'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, nonché alle attività di gestione e di funzionamento dei software, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Agli oneri di cui al comma 12 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. 015. Currò.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.

  1. Gli elettori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea, possono votare per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative, nel rispetto dei criteri e principi direttivi contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo, apportando modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto facendo richiesta di voto perché imbarcati utilizzando modalità digitali on line appositamente predisposte a questo fine, in base alle norme previste ai commi successivi, dall'imbarcazione o dell'aeromobile dove svolgono la propria attività lavorativa.
  3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere presentata o inviata entro il quarantesimo giorno precedente quello delle votazioni al Ministero dell'interno, allegando il certificato di lavoro. Tale opzione può essere esercitata per ogni votazione ed e valida limitatamente ad essa.
  4. Il Governo raccoglie le richieste degli elettori di cui al comma 1, redigendo un'unica lista denominata «Lista degli elettori lavoratori marittimi e aeronautici imbarcati con regolare contratto di lavoro» per consentire loro il diritto di utilizzare modalità di voto telematiche on line. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che abbiano esercitato la richiesta per esprimere il voto in modalità telematiche on line al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore stesso. I comuni adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del voto in tale modalità.
  5. Entro i venti giorni precedenti la data di ogni consultazione elettorale politica nazionale, europea e regionale o amministrativa e referendaria, il Ministero dell'interno invia a ciascun elettore che abbia presentato la richiesta per esercitare il diritto di voto on line, le informazioni specifiche sulla consultazione stessa, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione necessari all'esercizio libero e consapevole del diritto di voto.
  6. Nel caso di elettori lavoratori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea battente bandiera straniera, le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono le compagnie di navigazione marittima e aerea per garantire:
   a) che l'esercizio del voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
   b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori cittadini italiani in Pag. 359conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

  7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
  8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garanzia del rispetto dei diritti civili e politici, in particolare la libertà d'espressione;
   b) garanzia della prevenzione della manipolazione dei dati;
   c) garanzia della protezione dell'anonimato dell'elettore;
   d) garanzia dell'utilizzo di un sistema di corretto conteggio dei dati;
   e) garanzia della possibilità di esprimere correttamente il voto mediante l'utilizzo di un'interfaccia dei sistemi di voto digitale che sia comprensibile ed immediata;
   f) garanzia che i voti espressi in modalità digitale abbiano lo stesso valore, peso e significato degli altri voti espressi;
   g) garanzia del libero esercizio del diritto di voto facendo ricorso a strumenti elettronici che non ne condizionino l'espressione, ma, al contrario, consentano di manifestare la propria scelta liberamente e correttamente;
   h) garanzia che il sistema consenta tutte le espressioni di voto, compresa la scheda bianca, e che sia chiaramente individuabile il momento in cui l'elettore ha definitivamente finito di votare depositando il voto nell'apposita urna digitale;
   i) garanzia di segretezza del sistema di voto elettronico tramite misure che impediscano il collegamento dell'elettore al voto espresso e, in particolare, garanzia dell'automatizzazione delle procedure d'identificazione dell'elettore;
   l) garanzia di trasparenza, prevedendo e attuando un processo di comunicazione e di formazione nei confronti degli elettori potenziali, fornendo non solo tutte le informazioni necessarie ma anche la possibilità di provare i nuovi metodi di votazione prima dell'appuntamento elettorale, al fine di consentire un uso comprensibile, immediato e efficace dei nuovi strumenti introdotti;
   m) garanzia del controllo e responsabilità, prevedendo che i componenti delle macchine per il voto telematico on line debbano essere identificabili dalle autorità elettorali competenti;
   n) garanzia del corretto funzionamento del sistema di voto telematico on line, prevedendo l'affido a un organismo tecnico indipendente, nominato dalle autorità elettorali, per la verifica del corretto funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata per il voto e il rispetto delle misure di sicurezza;
   o) garanzia dell'affidabilità e sicurezza del sistema di voto telematico on line, per prevenire il rischio di frodi o di accessi non autorizzati al sistema, demandata alle autorità pubbliche;
   p) garanzia che i dati della macchina non devono essere accessibili fintantoché è possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso, preferibilmente mantenendo separate le operazioni di identificazione dell'elettore da quelle di espressione del voto.

  9. Lo schema di regolamento di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, Pag. 360il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
  10. Chi, sull'imbarcazione o l'aeromobile, commette taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo le norme di legge vigenti al momento del compimento dell'atto.
  11. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  13. All'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, nonché alle attività di gestione e di funzionamento dei software, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Agli oneri di cui al comma 12 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. 016. Currò.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.

  1. Gli elettori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea possono votare per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, per l'elezione dei rappresentanti alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli regionali e i rispettivi presidenti, per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e delle città metropolitane, nonché per i referendum nazionali, regionali e comunali, nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative, nel rispetto dei criteri e principi direttivi contenuti nelle disposizioni di cui al presente articolo, apportando modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alla legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione e alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto facendo richiesta di voto perché imbarcati utilizzando modalità digitali on line appositamente predisposte a questo fine, in base Pag. 361alle norme previste ai commi successivi, dall'imbarcazione o dell'aeromobile dove svolgono la propria attività lavorativa.
  3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere presentata o inviata, entro il quarantesimo giorno precedente quello delle votazioni, al Ministero dell'interno, allegando il certificato di lavoro. Tale opzione può essere esercitata per ogni votazione ed è valida limitatamente ad essa.
  4. Il Governo raccoglie le richieste degli elettori di cui al comma 1, redigendo un'unica lista denominata «Lista degli elettori lavoratori marittimi e aeronautici imbarcati con regolare contratto di lavoro» per consentire loro il diritto d'utilizzare modalità di voto telematiche on line. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che abbiano esercitato la richiesta per esprimere il voto in modalità telematiche on line al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore stesso. I comuni adottano le misure necessarie per consentire l'esercizio del voto in tale modalità.
  5. Entro i venti giorni precedenti la data di ogni consultazione elettorale politica nazionale, europea e regionale o amministrativa e referendaria, il Ministero dell'interno invia a ciascun elettore che abbia presentato la richiesta per esercitare il diritto di voto on line, le informazioni specifiche sulla consultazione stessa, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione necessari all'esercizio libero e consapevole del diritto di voto.
  6. Nel caso di elettori lavoratori imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione o una compagnia aerea battente bandiera straniera, le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono le compagnie di navigazione marittima e aerea per garantire:
   a) che l'esercizio del voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
   b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

  7. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garanzia del rispetto dei diritti civili e politici, in particolare la libertà d'espressione;
   b) garanzia della prevenzione della manipolazione dei dati;
   c) garanzia della protezione dell'anonimato dell'elettore;
   d) garanzia dell'utilizzo di un sistema di corretto conteggio dei dati;
   e) garanzia della possibilità di esprimere correttamente il voto mediante l'utilizzo di un'interfaccia dei sistemi di voto digitale che sia comprensibile ed immediata;
   f) garanzia che i voti espressi in modalità digitale abbiano lo stesso valore, peso e significato degli altri voti espressi;
   g) garanzia del libero esercizio del diritto di voto facendo ricorso a strumenti elettronici che non ne condizionino l'espressione ma, al contrario, consentano di manifestare la propria scelta liberamente e correttamente;
   h) garanzia che il sistema consenta tutte le espressioni di voto, compresa la scheda bianca, e che sia chiaramente individuabile il momento in cui l'elettore ha Pag. 362definitivamente finito di votare depositando il voto nell'apposita urna digitale;
   i) garanzia di segretezza del sistema di voto elettronico tramite misure che impediscano il collegamento dell'elettore al voto espresso e, in particolare, garanzia dell'automatizzazione delle procedure d'identificazione dell'elettore;
   l) garanzia di trasparenza, prevedendo e attuando un processo di comunicazione e di formazione nei confronti degli elettori potenziali, fornendo non solo tutte le informazioni necessarie ma anche la possibilità di provare i nuovi metodi di votazione prima dell'appuntamento elettorale, al fine di consentire un uso comprensibile, immediato e efficace dei nuovi strumenti introdotti;
   m) garanzia del controllo e responsabilità, prevedendo che i componenti delle macchine per il voto telematico on line debbano essere identificabili dalle autorità elettorali competenti;
   n) garanzia del corretto funzionamento del sistema di voto telematico on line, prevedendo l'affido a un organismo tecnico indipendente, nominato dalle autorità elettorali, per la verifica del corretto funzionamento della strumentazione tecnica utilizzata per il voto e il rispetto delle misure di sicurezza;
   o) garanzia dell'affidabilità e sicurezza del sistema di voto telematico on line, per prevenire il rischio di frodi o di accessi non autorizzati al sistema, demandata alle autorità pubbliche;
   p) garanzia che i dati della macchina non devono essere accessibili fintantoché è possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso, preferibilmente mantenendo separate le operazioni di identificazione dell'elettore da quelle di espressione del voto.

  9. Lo schema di regolamento di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.
  10. Chi, sull'imbarcazione o l'aeromobile, commette taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo le norme di legge vigenti al momento del compimento dell'atto.
  11. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutati in dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  13. All'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, nonché alle attività di gestione e di funzionamento dei software, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Agli oneri di cui al comma 12 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. 017. Currò.

Pag. 363

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali).

  1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le medesime disposizioni sono valide per coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali e che dunque sono ammessi a votare nel comune in cui operano. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. 08. Vargiu, Menorello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano nell'ambito del territorio nazionale in un comune diverso da quello in cui sono anagraficamente residenti.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quindici giorni dalla ricezione dello schema.
  3. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alla Camere adeguata motivazione. Si prescinde dal parere qualora non sia espresso entro i termini previsti.
  4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che, per motivi di studio, si trovano per un determinato periodo in un comune del territorio nazionale diverso da quello in cui sono residenti, l'ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza;
   b) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   c) individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trovano per motivi di studio alla data di svolgimento della consultazione elettorale, secondo la procedura speciale di cui alla lettera a);
   d) definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione di cui alla lettera c), nonché quelle tecnico-organizzative per il suo esercizio, specificandone, altresì, le condizioni di legittimazione e i termini temporali;
   e) indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale del comune nella cui lista elettorale è iscritto lo studente che esercita l'opzione di cui alla lettera c), anche ai fini della registrazione del voto;
   f) armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

  5. Dall'attuazione della delega conferita dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Pag. 364finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. 012. Giuditta Pini, Lodolini, Paola Bragantini, Rampi, Bonomo, Zardini, Covello, Coccia, Giulietti, Marco Di Maio, Minnucci, Capozzolo, Bruno Bossio, Baruffi, Carrescia, Manzi, Beni, Gribaudo, Arlotti, Morani, Manfredi, Bossa, Rubinato, Schirò, Ventricelli, Paris, Mariani, Carnevali, Garavini, Mura, Giovanna Sanna, Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Norme in materia di espressione del voto in comune diverso dal luogo di residenza).

  1. Dopo l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Sono ammessi a votare nel comune dove si trovano gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Essi dichiarano al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, la volontà di esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati:
   1) copia di un documento di riconoscimento valido;
   2) la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio;
   3) dichiarazione espressa che testimonia la consapevolezza di eleggere un candidato non appartenente al collegio uninominale e plurinominale al cui interno è compreso il comune di residenza;
   4) copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 010. Vargiu, Menorello.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.
(Nome in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 36530 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali siano iscritti possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

  Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. 019. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza nel territorio italiano).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente Pag. 366della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;
   b) all'articolo 30, comma 1, dopo il numero 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis) sei delle schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis e sei buste di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera c)»;
   c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
  «Art. 30-bis. 1. Ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:
   a) predisporre le cabine elettorali in un locale idoneo della prefettura;
   b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;
   d) predisporre moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), recanti uno spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata, che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà;
   e) predisporre buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b), corredate da appositi sigilli antimanomissione e recanti un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché prefettura competente per quella circoscrizione elettorale;
   f) stampare un prospetto di tutte le liste di candidati di tutte le circoscrizioni da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo»;

   d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;
   e) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:
   a) la dicitura: «scheda per il voto anticipato»;
   b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista e del numero progressivo;
   c) una o più linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito;

   f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata»;

  2. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:
  «Art. 41-bis. 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni, senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.
  2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni Pag. 367della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  Art. 41-ter. 1. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.
  Art. 41-quater. 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca nella prefettura presso cui ha richiesto di votare, e qui:
   a) riceve la scheda di voto e la busta di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettere b) ed e);
   b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta o il numero progressivo della stessa ed eventualmente esercitando, ove consentito, il voto di preferenza; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;
   c) consegna la busta contenente la scheda al funzionario preposto a riceverla, dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera d), che compila e sottoscrive;
   d) il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;
   e) il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del presente comma nella ulteriore busta di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera e), e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera e), che sottopone al votante per la sottoscrizione, indi provvede all'apposizione del timbro e a controfirmare a sua volta.
  Art. 41-quinquies. 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno precedente la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui all'articolo 41-quater, comma 1, lettera e), ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto del numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.
  Art. 41-sexies. 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies, apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui all'articolo 41-quater, comma 1, lettera e), provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» e ad accorparle al materiale di ogni sezione da inviare ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
  2. Qualora plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera le buste; in tali casi, il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine del rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine e in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato.
  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo Pag. 3681957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente schede di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, un numero di schede corrispondente a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato né timbrato»;
   b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, comma 8, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:
   a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;
   b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente nei registri elettorali;
   c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;
   d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;
   e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

  2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro; in tale caso, il votante che si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».

  4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «Nel caso in cui al seggio siano state recapitate una o più schede di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
   b) all'articolo 55, comma 1, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
   c) all'articolo 67, comma 1, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
   d) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
  «3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato-scrutinata»;
   e) all'articolo 70, comma 1, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58,59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
   f) all'articolo 70, comma 2, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».

  5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I maggiori risparmi derivanti dall'attuazione Pag. 369dei commi 2 e 3 del presente articolo andranno ad aumentare le risorse previste dal Fondo.
  6. L'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
  7. L'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è sostituito dal seguente:
  Art. 2. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato sono previste anche per i viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti solo alle elezioni regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.
  Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e di ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. I compensi introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali».
3. 013. Bonomo.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza nel territorio italiano).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini che temporaneamente si trovino in un comune non appartenente alla propria Regione di residenza.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che temporaneamente si trovino in un comune non appartenente alla propria Regione di residenza, l'esercizio del diritto di voto con una modalità di procedura specifica, anche in una sezione elettorale diversa da quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza;
   b) stabilire l'applicabilità della modalità di procedura specifica di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e per i referendum;
   d) definire condizioni, organizzazione, termini temporali di svolgimento e procedura di esercizio del diritto di voto;
   e) determinare le amministrazioni referenti e lo schema di comunicazione e coordinamento con la sezione elettorale del comune per il cittadino di cui alla lettera a) ai fini della verifica dell'iscrizione alla lista elettorale, nonché della registrazione del voto.

  3. Dall'attuazione della delega conferita dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 014. Bonomo.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.Pag. 370
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica, al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolati, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi accertano che il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce Pag. 371nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare, che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che avranno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.».

  2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
3. 018. Di Battista, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Da parte del sindaco del comune di residenza o del presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono essere inoltre delegati alle autenticazioni di cui al presente comma i cittadini italiani, indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
  2. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2017».
3. 011. Mazziotti di Celso.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;
3. 09. Vargiu, Menorello.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;Pag. 372
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole «per corrispondenza» sono soppresse le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica»;

  6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

  «Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge»:
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.

  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 06. Brunetta, Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto, Occhiuto, Gregorio Fontana, Biancofiore.

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 4.
(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole da «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i Pag. 373sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
3. 05. Distaso, Fucci.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».
3. 03. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani» e dopo le parole: «al presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «, al sindaco metropolitano».
3. 04. Parisi, Abrignani, Zanetti.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Sindaco del comune di residenza, o il presidente del tribunale avente competenza su tale comune, può delegare alle autenticazioni di cui al comma precedente i cittadini italiani indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
3. 02. Parisi, Abrignani, Zanetti.

Pag. 374

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252).

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1.500 del Relatore

  All'emendamento 1.500 del Relatore, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole da: 303 collegi uninominali fino alla fine del comma con le seguenti: 225 collegi uninominali, indicati nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella 1.

Tabella 1

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

  I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione PIEMONTE 1
   PIEMONTE CAMERA 1 – Piemonte n. 1;
   PIEMONTE CAMERA 2 – Piemonte n. 2;
   PIEMONTE CAMERA 3 – Piemonte n. 3;
   PIEMONTE CAMERA 4 – Piemonte n. 4;
   PIEMONTE CAMERA 5 – Piemonte n. 5;
   PIEMONTE CAMERA 6 – Piemonte n. 6;
   PIEMONTE CAMERA 7 – Piemonte n. 7;
   PIEMONTE CAMERA 8 – Piemonte n. 8;
   PIEMONTE CAMERA 9 – Piemonte n. 9;

  Circoscrizione PIEMONTE 2
   PIEMONTE CAMERA 10 – Piemonte n. 10;
   PIEMONTE CAMERA 11 – Piemonte n. 11;
   PIEMONTE CAMERA 12 – Piemonte n. 12;
   PIEMONTE CAMERA 13 – Piemonte n. 13;
   PIEMONTE CAMERA 14 – Piemonte n. 14;
   PIEMONTE CAMERA 15 – Piemonte n. 15;
   PIEMONTE CAMERA 16 – Piemonte n. 16;Pag. 375
   PIEMONTE CAMERA 17 – Piemonte n. 17;

  Circoscrizione LOMBARDIA 1
   LOMBARDIA CAMERA 1 – Lombardia n. 1;
   LOMBARDIA CAMERA 2 – Lombardia n. 2;
   LOMBARDIA CAMERA 3 – Lombardia n. 3;
   LOMBARDIA CAMERA 4 – Lombardia n. 4;
   LOMBARDIA CAMERA 5 – Lombardia n. 5;
   LOMBARDIA CAMERA 6 – Lombardia n. 6;
   LOMBARDIA CAMERA 7 – Lombardia n. 8;
   LOMBARDIA CAMERA 8 – Lombardia n. 9;
   LOMBARDIA CAMERA 9 – Lombardia n. 10;
   LOMBARDIA CAMERA 10 – Lombardia n. 11;
   LOMBARDIA CAMERA 11 – Lombardia n. 12;
   LOMBARDIA CAMERA 12 – Lombardia n. 13;
   LOMBARDIA CAMERA 13 – Lombardia n. 14;
   LOMBARDIA CAMERA 14 – Lombardia n. 15;
   LOMBARDIA CAMERA 15 – Lombardia n. 16;

  Circoscrizione LOMBARDIA 2
   LOMBARDIA CAMERA 16 – Lombardia n. 17;
   LOMBARDIA CAMERA 17 – Lombardia n. 18;
   LOMBARDIA CAMERA 18 – Lombardia n. 19;
   LOMBARDIA CAMERA 19 – Lombardia n. 20;
   LOMBARDIA CAMERA 20 – Lombardia n. 21;
   LOMBARDIA CAMERA 21 – Lombardia n. 34;
   LOMBARDIA CAMERA 22 – Lombardia n. 35;

  Circoscrizione LOMBARDIA 3
   LOMBARDIA CAMERA 23 – Lombardia n. 22;
   LOMBARDIA CAMERA 24 – Lombardia n. 23;
   LOMBARDIA CAMERA 25 – Lombardia n. 24;
   LOMBARDIA CAMERA 26 – Lombardia n. 25;
   LOMBARDIA CAMERA 27 – Lombardia n. 31;
   LOMBARDIA CAMERA 28 – Lombardia n. 32;
   LOMBARDIA CAMERA 29 – Lombardia n. 33.

  Circoscrizione LOMBARDIA 4
   LOMBARDIA CAMERA 30 – Lombardia n. 7;
   LOMBARDIA CAMERA 31 – Lombardia n. 26;
   LOMBARDIA CAMERA 32 – Lombardia n. 27;
   LOMBARDIA CAMERA 33 – Lombardia n. 28;
   LOMBARDIA CAMERA 34 – Lombardia n. 29;
   LOMBARDIA CAMERA 35 – Lombardia n. 30;

  Circoscrizione VENETO 1
   VENETO CAMERA 1 – Veneto n. 1;
   VENETO CAMERA 2 – Veneto n. 2;Pag. 376
   VENETO CAMERA 3 – Veneto n. 3;
   VENETO CAMERA 4 – Veneto n. 4;
   VENETO CAMERA 5 – Veneto n. 5;
   VENETO CAMERA 6 – Veneto n. 6;
   VENETO CAMERA 7 – Veneto n. 7;

  Circoscrizione VENETO 2
   VENETO CAMERA 8 – Veneto n. 8;
   VENETO CAMERA 9 – Veneto n. 9;
   VENETO CAMERA 10 – Veneto n. 10;
   VENETO CAMERA 11 – Veneto n. 11;

  Circoscrizione VENETO 3
   VENETO CAMERA 12 – Veneto n. 12;
   VENETO CAMERA 13 – Veneto n. 13;
   VENETO CAMERA 14 – Veneto n. 14;
   VENETO CAMERA 15 – Veneto n. 15;
   VENETO CAMERA 16 – Veneto n. 16;
   VENETO CAMERA 17 – Veneto n. 17.

  Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 – Friuli Venezia Giulia n. 1
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 – Friuli Venezia Giulia n. 2
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 – Friuli Venezia Giulia n. 3
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 – Friuli Venezia Giulia n. 4
   FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 – Friuli Venezia Giulia n. 5.

  Circoscrizione LIGURIA
   LIGURIA CAMERA 1 – Liguria n. 1;
   LIGURIA CAMERA 2 – Liguria n. 2;
   LIGURIA CAMERA 3 – Liguria n. 3;
   LIGURIA CAMERA 4 – Liguria n. 4;
   LIGURIA CAMERA 5 – Liguria n. 5;
   LIGURIA CAMERA 6 – Liguria n. 6;

  Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 – Emilia Romagna n. 1;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 – Emilia Romagna n. 2;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 – Emilia Romagna n. 3;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 – Emilia Romagna n. 4;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 – Emilia Romagna n. 5;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 – Emilia Romagna n. 6;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 – Emilia Romagna n. 7;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 – Emilia Romagna n. 8;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 – Emilia Romagna n. 9;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 – Emilia Romagna n. 10;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 – Emilia Romagna n. 11;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 – Emilia Romagna n. 12;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 – Emilia Romagna n. 13;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 – Emilia Romagna n. 14;
   EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 – Emilia Romagna n. 15;

Pag. 377

  Circoscrizione TOSCANA
   TOSCANA CAMERA 1 – Toscana n. 1;
   TOSCANA CAMERA 2 – Toscana n. 2;
   TOSCANA CAMERA 3 – Toscana n. 3;
   TOSCANA CAMERA 4 – Toscana n. 4;
   TOSCANA CAMERA 5 – Toscana n. 5;
   TOSCANA CAMERA 6 – Toscana n. 6;
   TOSCANA CAMERA 7 – Toscana n. 7;
   TOSCANA CAMERA 8 – Toscana n. 8;
   TOSCANA CAMERA 9 – Toscana n. 9;
   TOSCANA CAMERA 10 – Toscana n. 10;
   TOSCANA CAMERA 11 – Toscana n. 11;
   TOSCANA CAMERA 12 – Toscana n. 12;
   TOSCANA CAMERA 13 – Toscana n. 13;
   TOSCANA CAMERA 14 – Toscana n. 14;

  Circoscrizione UMBRIA
   UMBRIA CAMERA 1 – Umbria n. 1;
   UMBRIA CAMERA 2 – Umbria n. 2;
   UMBRIA CAMERA 3 – Umbria n. 3;
   UMBRIA CAMERA 4 – Umbria n. 4;
   UMBRIA CAMERA 5 – Umbria n. 5;

  Circoscrizione MARCHE
   MARCHE CAMERA 1 – Marche 1;
   MARCHE CAMERA 2 – Marche 2;
   MARCHE CAMERA 3 – Marche 3;
   MARCHE CAMERA 4 – Marche 4;
   MARCHE CAMERA 5 – Marche 5;
   MARCHE CAMERA 6 – Marche 6.

  Circoscrizione LAZIO 1
   LAZIO CAMERA 1 – Lazio n. 1;
   LAZIO CAMERA 2 – Lazio n. 2;
   LAZIO CAMERA 3 – Lazio n. 3;
   LAZIO CAMERA 4 – Lazio n. 4;
   LAZIO CAMERA 5 – Lazio n. 5;
   LAZIO CAMERA 6 – Lazio n. 6;
   LAZIO CAMERA 7 – Lazio n. 7;
   LAZIO CAMERA 8 – Lazio n. 8;
   LAZIO CAMERA 9 – Lazio n. 9;
   LAZIO CAMERA 10 – Lazio n. 10;
   LAZIO CAMERA 11 – Lazio n. 11;
   LAZIO CAMERA 12 – Lazio n. 15;
   LAZIO CAMERA 13 – Lazio n. 20;
   LAZIO CAMERA 14 – Lazio n. 21.

  Circoscrizione LAZIO 2
   LAZIO CAMERA 15 – Lazio n. 12;
   LAZIO CAMERA 16 – Lazio n. 13;
   LAZIO CAMERA 17 – Lazio n. 14;
   LAZIO CAMERA 18 – Lazio n. 15;
   LAZIO CAMERA 19 – Lazio n. 16;
   LAZIO CAMERA 20 – Lazio n. 17;
   LAZIO CAMERA 21 – Lazio n. 18.

Pag. 378

  Circoscrizione ABRUZZO
   ABRUZZO CAMERA 1 – Abruzzo n. 1;
   ABRUZZO CAMERA 2 – Abruzzo n. 2;
   ABRUZZO CAMERA 3 – Abruzzo n. 3;
   ABRUZZO CAMERA 4 – Abruzzo n. 4;
   ABRUZZO CAMERA 5 – Abruzzo n. 5.

  Circoscrizione MOLISE
   MOLISE CAMERA 1 – Molise n. 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise n. 2.

  Circoscrizione CAMPANIA 1
   CAMPANIA CAMERA 1 – Campania n. 1;
   CAMPANIA CAMERA 2 – Campania n. 2;
   CAMPANIA CAMERA 3 – Campania n. 3;
   CAMPANIA CAMERA 4 – Campania n. 4;
   CAMPANIA CAMERA 5 – Campania n. 5;
   CAMPANIA CAMERA 6 – Campania n. 6;
   CAMPANIA CAMERA 7 – Campania n. 7;
   CAMPANIA CAMERA 8 – Campania n. 8;
   CAMPANIA CAMERA 9 – Campania n. 9;
   CAMPANIA CAMERA 10 – Campania n. 10;
   CAMPANIA CAMERA 11 – Campania n. 11;
   CAMPANIA CAMERA 12 – Campania n. 12.

  Circoscrizione CAMPANIA 2
   CAMPANIA CAMERA 13 – Campania n. 13;
   CAMPANIA CAMERA 14 – Campania n. 14;
   CAMPANIA CAMERA 15 – Campania n. 15;
   CAMPANIA CAMERA 16 – Campania n. 16;
   CAMPANIA CAMERA 17 – Campania n. 17;
   CAMPANIA CAMERA 18 – Campania n. 18;
   CAMPANIA CAMERA 19 – Campania n. 19;
   CAMPANIA CAMERA 20 – Campania n. 20;
   CAMPANIA CAMERA 21 – Campania n. 21;
   CAMPANIA CAMERA 22 – Campania n. 22.

  Circoscrizione PUGLIA
   PUGLIA CAMERA 1 – Puglia n. 1;
   PUGLIA CAMERA 2 – Puglia n. 2;
   PUGLIA CAMERA 3 – Puglia n. 3;
   PUGLIA CAMERA 4 – Puglia n. 4.
   PUGLIA CAMERA 5 – Puglia n. 5;
   PUGLIA CAMERA 6 – Puglia n. 6;
   PUGLIA CAMERA 7 – Puglia n. 7;
   PUGLIA CAMERA 8 – Puglia n. 8;
   PUGLIA CAMERA 9 – Puglia n. 9;Pag. 379
   PUGLIA CAMERA 10 – Puglia n. 10;
   PUGLIA CAMERA 11 – Puglia n. 11;
   PUGLIA CAMERA 12 – Puglia n. 12;
   PUGLIA CAMERA 13 – Puglia n. 13;
   PUGLIA CAMERA 14 – Puglia n. 14;
   PUGLIA CAMERA 15 – Puglia n. 15;
   PUGLIA CAMERA 16 – Puglia n. 16.

  Circoscrizione BASILICATA
   BASILICATA CAMERA 1 – Basilicata n. 1;
   BASILICATA CAMERA 2 – Basilicata n. 2;
   BASILICATA CAMERA 3 – Basilicata n. 3;
   BASILICATA CAMERA 4 – Basilicata n. 4;
   BASILICATA CAMERA 5 – Basilicata n. 5.

  Circoscrizione CALABRIA
   CALABRIA CAMERA 1 – Calabria n. 1;
   CALABRIA CAMERA 2 – Calabria n. 2;
   CALABRIA CAMERA 3 – Calabria n. 3;
   CALABRIA CAMERA 4 – Calabria n. 4;
   CALABRIA CAMERA 5 – Calabria n. 5;
   CALABRIA CAMERA 6 – Calabria n. 6;
   CALABRIA CAMERA 7 – Calabria n. 7;
   CALABRIA CAMERA 8 – Calabria n. 8.

  Circoscrizione SICILIA 1
   SICILIA CAMERA 1 – Sicilia n. 1;
   SICILIA CAMERA 2 – Sicilia n. 2;
   SICILIA CAMERA 3 – Sicilia n. 3;
   SICILIA CAMERA 4 – Sicilia n. 4;
   SICILIA CAMERA 5 – Sicilia n. 5;
   SICILIA CAMERA 6 – Sicilia n. 6;
   SICILIA CAMERA 7 – Sicilia n. 7;
   SICILIA CAMERA 8 – Sicilia n. 8;
   SICILIA CAMERA 9 – Sicilia n. 9;
   SICILIA CAMERA 10 – Sicilia n. 10.

  Circoscrizione SICILIA 2
   SICILIA CAMERA 11 – Sicilia n. 11;
   SICILIA CAMERA 12 – Sicilia n. 12;
   SICILIA CAMERA 13 – Sicilia n. 13;
   SICILIA CAMERA 14 – Sicilia n. 14;
   SICILIA CAMERA 15 – Sicilia n. 15;
   SICILIA CAMERA 16 – Sicilia n. 16;
   SICILIA CAMERA 17 – Sicilia n. 17;
   SICILIA CAMERA 18 – Sicilia n. 18;
   SICILIA CAMERA 19 – Sicilia n. 19;
   SICILIA CAMERA 20 – Sicilia n. 20.

  Circoscrizione SARDEGNA
   SARDEGNA CAMERA 1 – Sardegna n. 1;
   SARDEGNA CAMERA 2 – Sardegna n. 2;

Pag. 380

   SARDEGNA CAMERA 3 – Sardegna n. 3;
   SARDEGNA CAMERA 4 – Sardegna n. 4;
   SARDEGNA CAMERA 5 – Sardegna n. 5;
   SARDEGNA CAMERA 6 – Sardegna n. 6.

  Conseguentemente, all'emendamento 1.500 dei relatore, sostituire la tabella A con la seguente:

Tabella A

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

CIRCOSCRIZIONE

Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11 Venezia
9 Veneto 3 Veneto 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
10 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
11 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
12 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
13 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
14 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
15 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
16 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
17 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
18 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
19 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
20 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
21 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
22 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
23 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
24 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
25 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
26 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
27 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
28 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
29 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
Pag. 381

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   premettere il seguente comma:
  01. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna;
   al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro dodici mesi e sostituire la parola: determinazione con la seguente: rideterminazione;
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 303 collegi con le seguenti: 225 collegi;
   al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente:
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione;
   dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
0. 1. 500. 101. Ferrari.

  Al capoverso comma 1, sostituire le parole: 303 collegi uninominali con le seguenti: 308 collegi uninominali.

  Conseguentemente:
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 1:
    al capoverso «al comma 21», numero 2), le parole: 606 seggi sono sostituite dalle seguenti: 617 seggi;
    al capoverso «al comma 25», dopo la lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: al comma 25, aggiungere in fine la seguente lettera: b-bis) i commi 3-bis e 4 sono soppressi;
    dopo il capoverso «al comma 25» inserire il seguente: dopo il comma 25 inserire il seguente: «25-bis. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste»»;
    i capoversi «al comma 28» e «al comma 30» sono sostituiti dal seguente: i commi 28, 29 e 30 sono sostituiti dal seguente: «28. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.»;
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 3:
    alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) alla lettera a), le parole: «per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto Adige/Sud Tirol» sono sostituite dalle seguenti: «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», e le parole: «303 collegi» sono sostituite dalle seguenti: «308 collegi».
0. 1. 500. 19. Biancofiore.

Pag. 382

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «al comma 1, capoverso Art. 1» sostituire le parole: «303 collegi uninominali» con le parole: «100 collegio uninominali e 100 collegi plurinominali», aggiungere infine il seguente periodo: «I collegi sono determinati dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.», e sopprimere la prima parte consequenziale, sostitutiva dei commi 3 e 4;
   b) capoverso «al comma 3, capoverso 2» aggiungere in fine le seguenti parole: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   c) sopprimere i capoversi comma 20», «al comma 21» e «sostituire il comma 22».

  Conseguentemente, nella parte consequenziale riferita all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, punto 1), comma 2, sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le parole: 20 collegi uninominali e 20 collegi plurinominali;
   b) sopprimere i capoversi «al comma 7 e tutti i capoversi relativi al comma 8;
   c) sostituire il capoverso «al comma 6, capoverso Art. 14», con il seguente: al comma al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista.
  Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
0. 1. 500. 194. La Russa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «al comma 1, capoverso Art. 1» sostituire le parole: «303 collegi uninominali» con le parole: «100 collegio uninominali e 100 collegi plurinominali», e sopprimere la prima parte consequenziale, sostitutiva dei commi 3 e 4;
   b) capoverso «al comma 3, capoverso 2» aggiungere in fine le seguenti parole: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.».

  Conseguentemente, nella parte consequenziale riferita all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 1, punto 1), comma 2; sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le parole: 20 collegi uninominali e 20 collegi plurinominali;
   b) sopprimere i capoversi «al comma 7 e tutti i capoversi relativi al comma 8»;
   c) sostituire il capoverso «al comma 6, capoverso Art. 14», con il seguente: al comma al 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista.Pag. 383
  Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.
0. 1. 500. 195. La Russa.

  Al comma 1, sostituire la parola: 303 con la seguente: 314.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni all'articolo 1:

  Dopo il comma 1 dell'articolo 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è soppresso;
    al capoverso «al comma 25» dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e Trentino-Alto Adige/Südtirol»; b-ter) sopprimere il comma 3-bis.
    sostituire le parole da: al comma 28 fino a: lettera b) con le seguenti: il comma 28 è sostituito dal seguente: «Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'articolo 93-bis è soppresso.»;
    il comma 29 è sostituito dal seguente: Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'articolo 93-ter è soppresso.;
    il comma 30 è sostituito dal seguente: Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l'articolo 93-quater è soppresso.;.

  Conseguentemente al capoverso «all'articolo 3» apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente: 1-bis) alla lettera a) sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e sostituire la parola: «303» con la seguente: «314»;
   dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) sopprimere la lettera e).
0. 1. 500. 237. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1 sostituire le parole: 303 collegi con le seguenti: 314 collegi.

  Conseguentemente, al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sopprimere ovunque ricorrano le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol.
0. 1. 500. 236. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al capoverso «al comma 1», sostituire la parola: 303 con la parola: 225.
0. 1. 500. 68. Cecconi, Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

Pag. 384

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nominativo del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere;
   al comma 7, lettera d), sostituire il capoverso 3.1 con il seguente:
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità;
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: un apposito rettangolo a: l'ordine delle liste con le seguenti: di appartenenza, con a fianco due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze.;
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente: 2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad m) con le seguenti:
    a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
    c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
    d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;Pag. 385
    f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
    h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
    i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto dei verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora la lista circoscrizionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h);
  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali;
   al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati:
   a) non superiore a due nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a dieci;
   b) non superiore a tre nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi pari o inferiore a trenta;
   c) non superiore a quattro nelle regioni in cui sono complessivamente attribuiti un numero di seggi superiore a trenta.

  4-bis. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste regionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
  4-ter. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno delle lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali a fianco del contrassegno della lista; in caso di espressione della seconda preferenza, a Pag. 386pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;
   al comma 8, capoverso Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama i candidati eletti di ciascuna lista. A tal fine assegna il 50 per cento dei seggi spettanti a ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), ed i restanti seggi ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
  3. Qualora la lista regionale abbia esaurito il numero dei candidati, i seggi sono assegnati ai candidati nei collegi uninominali secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).
0. 1. 500. 126. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
  3. È inoltre costituito un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi Pag. 387da assegnare nel territorio nazionale, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
  5. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche relative alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. Ogni elettore dispone di:
   1) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una apposita scheda recante il contrassegno. L'elettore può altresì esprimere una o due preferenze; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso;
   2) un voto per il candidato nel collegio uninominale, da esprimere su una diversa scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnato dal contrassegno della lista di appartenenza.
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella circoscrizione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella circoscrizione. Nella successione interna della lista circoscrizionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
   al comma 7, lettera d), sostituire il capoverso 3.1 con il seguente:
  3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. La scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riporta accanto ad ogni contrassegno due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze. La scheda per la votazione dei candidati nei collegi uninominali riporta accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. I contrassegni devono essere riprodotti nelle schede con il diametro di centimetri tre.
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.Pag. 388
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad m) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati nei collegi uninominali che non siano risultati vincitori nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi dell'articolo 83 un numero di seggi superiore al numero dei vincitori nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i).

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione elettorale sono attribuiti Pag. 389ai candidati vincitori dei collegi uninominali e successivamente ai candidati presentati in liste circoscrizionali.
   al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso 4 con i seguenti:
  4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati nella regione e non superiore al numero dei seggi assegnati nella regione. Nella successione interna della lista regionale i candidati sono collocati, a pena di inammissibilità, secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.
   al comma 6, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  1. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita:
   1) sulla scheda per la scelta della lista, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
   2) sulla scheda per la votazione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra elettorale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale del collegio di seguito denominato «vincitore del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-bis) per ciascun collegio plurinominale, determina la cifra individuale di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale Pag. 390cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua altresì i candidati non vincitori del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   l) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.
   al comma 8, capoverso articolo 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama dunque eletti i candidati i candidati vincitori del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui ad una lista siano attribuiti ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore al numero dei candidati primi nel collegio, gli ulteriori seggi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b-ter), e, ove residuino ulteriori seggi, ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i).
0. 1. 500. 129. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Nella parte consequenziale, capoverso articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Ogni elettore dispone di:
   a) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome, accompagnati dal contrassegno della lista collegata;
   b) un voto per la scelta del candidato di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
0. 1. 500. 8. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista o coalizione di liste che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 3 per cento del totale nazionale.
   dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. – L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 14-bis.1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche. Pag. 391
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio elettorale centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
   al comma 12, sostituire il capoverso: «2» con il seguente:
   2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 14, capoverso articolo 31, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  2. La scheda reca il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni, sono riportati il contrassegno della lista di appartenenza con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Le liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis sono inserite in sequenza, sulla base del sorteggio di cui all'articolo 24, e raggruppate nell'ambito di un rettangolo di maggiore dimensione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.
   al comma 20, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorale circoscrizionali delle liste in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis;
   al comma 21 il capoverso Art. 83 è sostituito con il seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   1-bis) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle Pag. 392cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa;»
   2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi:
    a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    b) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui alla lettera a), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
    c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima.
   4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le singole liste di cui al numero 3), lettera c), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale coalizione di liste o lista non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6 abbia dato esito positivo, ovvero qualora la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4;
   8) procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto ai sensi del numero 3, lettera b). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto Pag. 393rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   9) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3), lettere a) e c), A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna singola lista di cui al numero 3, lettera c), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3, lettere a) e c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   10) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 3, lettera b), per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai Pag. 394sensi del numero 9. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 8. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8. In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie ed alle liste deficitarie, procede ai sensi del numero 9, periodi nono e seguenti.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6, abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, ivi compresi quelli conseguiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o alla lista non collegata con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste o liste non collegate di cui al comma 1, numero 3. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista non collegata per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o alla lista non collegata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizione di liste o alle liste non collegate per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8; ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e singole liste ai sensi delle lettere precedenti, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 9 e 10. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o singole liste.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5, abbia dato esito negativo, ovvero abbia dato esito positivo la verifica di cui al comma 1, numero 7, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma Pag. 3951, numero 4. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10;
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3; per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5.
  Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. I seggi attribuiti nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati secondo quanto disposto dagli articoli 92, comma 1, numero 1-bis e 93-bis, comma 1;
  6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2-ter sostituire la parola: lista con le seguenti: coalizione di liste o lista non coalizzata;
   al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:
    a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle coalizioni di liste e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 7, capoverso Art. 16, inserire dopo la lettera d) la seguente:
   d-bis) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste che la compongono;
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
  Art. 16-bis.1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che la compongono; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);Pag. 396
   c) individua quindi:
  1) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
  2) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
  3) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima:
   d) individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato per ciascuna coalizione di liste e lista singola dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) verifica poi se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista singola o di una lista della coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, Pag. 397che procedono alla loro attribuzione nella regione. Le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla coalizione di lista o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso L'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o lista singola. Qualora, invece, la coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi;
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o lista singola per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo e nono e decimo arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla coalizione di liste o lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera h).

  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei Pag. 398dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
   le due parti consequenziali relative all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, comma 1, sono sostituite con la seguente:
    al comma 8, capoverso articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle coalizioni di liste e singole liste regionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g), tali assegnazioni sono confermate; l'Ufficio procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera c), numero 2). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire all'interno della coalizione sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera c) numeri 1 e 3. Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla coalizione di liste o lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e liste singole cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Per ciascuna coalizione di liste l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto, ai sensi della lettera a).
0. 1. 500. 30. Misuraca.

Pag. 399

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale ovvero con l'eventuale attribuzione di un premio di 30 seggi alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, che abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 30 per cento del totale nazionale e con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale.
   al comma 21, il capoverso Art. 83 è sostituito con il seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo ovvero qualora la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale corrisponda a meno del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
   8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono Pag. 400rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 5. In tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 30 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.Pag. 401
  4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
  6. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione;.

  Conseguentemente alla parte consequenziale all'articolo 2, al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16-bis con il seguente:
  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di lista determinate ai sensi della lettera a);
   c) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale ovvero sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   d) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste di cui alla lettera c), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato Pag. 402per ciascuna lista dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione;
   e) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera d), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   f) verifica poi se la lista di cui alla lettera e) abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende i seggi in cui sono stati proclamati eletti candidati nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;
   g) qualora la verifica di cui alla lettera f) abbia dato esito positivo, conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera d) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali, che procedono alla loro attribuzione nella regione; le predette assegnazioni dei seggi sono altresì confermate come definitive qualora la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale sia inferiore al 30 per cento del totale nazionale dei voti validi;
   h) qualora la verifica di cui alla lettera f) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera d), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal secondo periodo della lettera f); in tal caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. Qualora, invece, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito meno del 40 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, ma più del 30 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi, assegna ad essa un numero aggiuntivo di 15 seggi.
   i) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni Pag. 403descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera h). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera h), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

  2. L'Ufficio centrale elettorale nazionale procede quindi alle comunicazioni dei dati determinati ai sensi del presente articolo.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  le due parti consequenziali relative all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sono sostituite dalla seguente:
   al comma 8, capoverso Art. 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, alle assegnazioni dei seggi in sede regionale. A tale fine compie le seguenti operazioni:
   a) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera g) tali assegnazioni sono confermate.
   b) se l'Ufficio centrale elettorale nazionale ha assegnato i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere h) e i), l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elettorale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
0. 1. 500. 31. Misuraca.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale ovvero i cui candidati nei collegi uninominali abbiano conseguito il maggior numero di voti validi in almeno tre collegi.
   al comma 21, capoverso Art. 83, premettere, prima del n. 1), il seguente:
    01) al comma 1, lettera b) dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti Pag. 404validi espressi» sono inserite le seguenti: «o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali»;
   al comma 23, capoverso Art. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5;

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche relative alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con accesso al riparto dei seggi delle liste che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale nazionale o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
   al comma 7, aggiungere la seguente modificazione:
    al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: almeno il 5 per cento dei voti validi espressi sono inserite le seguenti: o i cui candidati siano risultati primi in almeno tre collegi uninominali;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le liste che hanno accesso al riparto dei seggi in quanto i loro candidati sono risultati primi in almeno tre collegi uninominali, sono proclamati eletti prioritariamente tali candidati, anche se la loro cifra percentuale individuale è inferiore o uguale allo 0,5.
0. 1. 500. 32. Misuraca.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
  2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   « c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 325 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
  3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 325 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.Pag. 405
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».

  Apportare le seguenti modificazioni alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente è inserito il seguente:
    «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
    «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
    0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 162 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
    0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 162 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle Pag. 406nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
    0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
0. 1. 500. 226. Parisi.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al capoverso Art. 1, al comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
  2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   « c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 330 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
  3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 330 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria dei quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori Pag. 407resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse ai riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste».

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale realtiva all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente è inserito il seguente:
    «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
    «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
    0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 38 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 165 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
    0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 165 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
    0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
0. 1. 500. 223. Parisi.

Pag. 408

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
  2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
   c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 335 seggi;
   c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
  3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 335 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste.».

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza; Pag. 409
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente è inserito il seguente:
    «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
  b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
    «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'Ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
    0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
   « a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 39 per cento del totale dei voti validi espressi;
   b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 167 seggi;
   c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
    0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 167 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
    0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
0. 1. 500. 217. Parisi.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al capoverso Art. 1, comma 3, dopo le parole: metodo proporzionale sono aggiunte le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   al comma 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  1-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»; Pag. 410
    2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:
   2-bis) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
  « c-bis) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
  c-ter) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
  c-quater) qualora la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera c-ter) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)
    3) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
  3-bis) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
   «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera c-bis), abbia dato esito positivo e la verifica di cui ai comma 1, lettera c-ter), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi. In tale caso l'ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  1-ter. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 606 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1-bis, tra le altre liste di cui al comma 1, lettera b). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  1-quater. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, lettera d), A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 1-bis per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 1-ter per le altre liste».

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 1, numero 1), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: articoli 16, 16-bis e 17 sono aggiunte le seguenti:, e con l'eventuale assegnazione di un premio di maggioranza;
   dopo il capoverso «al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente è inserito il seguente:
  «al comma 7, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   b-bis) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi, prima del comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «0.2. L'Ufficio elettorale regionale provvede a comunicare all'ufficio elettorale centrale nazionale il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.Pag. 411
  0.2-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale:
  «a) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
  b) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 170 seggi;
  c) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1;
  0.2-ter. Qualora la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera a), abbia dato esito positivo e la verifica di cui al comma 0.2-bis, lettera c), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 170 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio procede poi a ripartire i seggi aggiuntivi nelle varie Regioni, escludendo le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise nelle quali non sono assegnati seggi aggiuntivi. A tale fine, divide il numero di seggi aggiuntivi il per la cifra elettorale nazionale della lista più votata, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista in ciascuna regione tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista i seggi aggiuntivi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui la lista ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica agli Uffici elettorali regionali la nuova attribuzione dei seggi spettanti alla lista più votata.
  0.2-quater. L'Ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma precedente, procede quindi all'assegnazione dei rimanenti seggi spettanti alla regione fra le liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), esclusa la lista più votata a livello nazionale. A tal fine procede ai sensi del comma 1».
0. 1. 500. 214. Parisi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis: «La circoscrizione Friuli Venezia Giulia è costituita in 9 (nove) collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993 n. 277.
  La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel Titolo VI del presente testo unico per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige/Südtirol che vengono applicate anche in Friuli Venezia Giulia».
0. 1. 500. 103. Malisani.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al comma 3, il capoverso «2» è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.»;
   al comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, le parole: in un rettangolo sono sostituite con le seguenti: in un distinto rettangolo e le parole: dei candidati nel collegio plurinominale sono sostituite con le seguenti: dei candidati della lista circoscrizionale;Pag. 412
   al comma 20, le lettere b), c) ed e) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
  « b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali dei collegio;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste circoscrizionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste circoscrizionali;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione espressi per le liste. Tale cifra è data alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;».

  Conseguentemente apportare la seguente modifica alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 6, capoverso «Art. 14», il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.»;
  alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, le lettere b), c) ed e) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
   «b)
determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista data dalla somma dei voti validi espressi per la lista medesima nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio espressi per i candidati nei collegi uninominali e il totale dei voti validi del collegio espressi per le liste regionali. Essi sono dati dalla somma delle cifre elettorali di collegio rispettivamente di tutti i candidati nel collegio uninominale e di tutte le liste regionali;
   e) determina il totale dei voti validi della regione espressi per le liste. Tale cifra è data alla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;».
0. 1. 500. 33. Misuraca.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   sostituire il capoverso al comma 3, con il seguente: al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da «un voto» fino alla fine del capoverso con le seguenti, «due voti da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, e i rispettivi nominativi dei candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto»;
   al comma 17, sopprimere il numero 1; al numero 3, sopprimere le parole: o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima; sopprimere il numero 4; Pag. 413
   al comma 20, alla lettera b), sopprimere le parole:, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista.
0. 1. 500. 62. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cecconi.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   al comma 3, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su due schede. La prima scheda reca il contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale. La seconda scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale corredato dal contrassegno di uno o più partiti o gruppi politici organizzati;
   al comma 15, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, nella seconda scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. Sulla seconda scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali, in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Sono vietati altri segni o indicazioni.;
   al comma 17, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nella seconda scheda: a) se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa; b) se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa; c) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo; d) se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.
   Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Dopo l'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono inseriti i seguenti:
  Art. 59-ter. – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.
  3. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  5. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
  6. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  7. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che Pag. 414abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
  8. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime.

  Art. 59-quater. – 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

  Art. 59-quinquies. – 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
  3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

  Al comma 18, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «spoglio delle schede» aggiungere le seguenti: «, a partire dalle operazioni di scrutinio delle liste nei Collegi plurinominali,»;
   b) dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. Terminate le operazioni di spoglio delle schede relative ai collegi plurinominali, lo scrutatore designato procede, quindi allo spoglio delle schede relative al collegi uninominali. A tal fine estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome dei candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente delia Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «, nel collegio plurinominale, nonché dei voti di lista e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 20:
   
1) sopprimere la lettera a);
   2) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
  « d-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;Pag. 415
   d-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale dei voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso il voto disgiunto. Sulla seconda parte della scheda l'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il comma 1;
   al comma 2, alinea, dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente»;
   al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
   «c-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   c-quater) determina la percentuale elettorale di ciascun candidato del collegio uninominale, quale rapporto tra il totale dei voti conseguiti nel proprio collegio uninominale e il totale del voti conseguiti da tutti i candidati nei collegi uninominali della circoscrizione».
0. 1. 500. 203. Menorello, Monchiero.

  All'articolo 1, comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: sostituire fino a: collegio uninominale con le seguenti: alla fine aggiungere il seguente periodo: è ammesso il voto disgiunto.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 6, capoverso «Art. 14», sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza essere avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla prima parte della scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e, sulla seconda parte della scheda, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale. È ammesso anche il voto su una sola parte della scheda, nonché il voto disgiunto.
0. 1. 500. 205. Menorello, Monchiero.

Pag. 416

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 1:
   al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: contrassegno fino alla fine del capoverso con le seguenti: il nome del candidato uninominale, il contrassegno della lista a cui è collegato e i nomi dei candidati nella lista circoscrizionale collegata al medesimo contrassegno.
0. 1. 500. 41. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale all'articolo 1:
   al comma 3, capoverso 2, sostituire dalle parole: il contrassegno di ciascuna lista, fino alla parola: uninominale con le seguenti: Il contrassegno di ciascuna lista, per la scelta della lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, sostituire le parole da: i nomi e i cognomi fino alla parola: presentazione, con le seguenti: con due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze;
   al comma 15, capoverso 2, inserire, in fine, il seguente periodo: L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali;
   al comma 17, capoverso 1 apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, sostituire le parole da: «traccia», fino a: «contrassegno», con le seguenti: «sulle linee orizzontali, poste alla destra del contrassegno, esprime uno o due voti di preferenza»;
    b) al comma 3, sopprimere le parole da: «e un altro segno», fino a: «candidati»;
    c) al comma 4, sostituire le parole da: «sulla lista circoscrizionale», fino alle parole: «altra lista», con le seguenti: «sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, ovvero esprime uno o due voti di preferenza a favore di candidati di altra lista circoscrizionale»;
   al comma 18, lettera a): al numero 1), dopo le parole: uninominale cui è attribuito il voto, aggiungere le seguenti: Pronuncia altresì il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza; e aggiungere, di seguito, le seguenti parole: e al n. 2) dopo la parola: uninominale, inserire le seguenti: nonché dei voti di preferenza;
   al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: preferenza, sono aggiunte le seguenti: e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;
   dopo il comma 18, inserire le seguenti parole: sostituire il comma 19, con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 20, dopo la lettera e), inserire le seguenti lettere:
    e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.;Pag. 417
   al comma 23, capoverso Art. 84, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: «con cifra percentuale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e i candidati della lista circoscrizionale secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute»;
    b) al comma 2, sopprimere dalle parole: «agli ulteriori» fino alle parole: «successivamente»;
   al comma 24, capoverso Art. 85, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: «risulta», fino alla fine del comma, con le seguenti: «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze.»;
    b) al comma 1-ter dopo le parole: «lista circoscrizionale», aggiungere le seguenti parole: «in ordine al numero delle preferenze ottenute.»;
   8) sostituire la Tabella A-bis (Allegato 1, ex articolo 1, comma 31) con l'allegata Tabella A-bis;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e, dopo la parola: «votazione», inserire le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
   al comma 6, capoverso Art. 14, dopo la parola: «prescelta», inserire le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»;
   al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
    «e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
   al comma 8, capoverso Art. 17, apportare le seguenti modifiche:
    a) al capoverso comma 2, sopprimere le parole da: con cifra percentuale», fino a: «lettera h)», e sostituire le parole: «il candidato primo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
    b) al comma 3, sopprimere le parole da: «agli ulteriori», fino a: «successivamente»;

  Conseguentemente, le Tabelle A-bis e A-ter, di cui al comma 31 dell'articolo 1, sono sostituite dalle Tabelle A-bis e A-ter allegate.

Pag. 418

Pag. 419

0. 1. 550. 125 D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

Pag. 420

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale relativa all'articolo 1:
   1) al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: «il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «i nomi dei candidati nel collegio uninominale affiancati dal contrassegno della lista e di un voto da esprimere sulla medesima scheda che reca altresì il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale.»
   2) al comma 15, capoverso 2, sostituire il capoverso «2» con il seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale.»;
   3) al comma 17, il capoverso 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
  1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.
  2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale. In tal caso i due voti sono espressi in modo disgiunto.
  3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;.

  Conseguentemente apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 6, capoverso Art. 14., il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale; il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno I della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale. Nel caso del periodo precedente I due voti sono espressi in modo disgiunto. Nel caso sia tracciato un unico segno, Pag. 421comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 31, Allegato 1, sostituire le tabelle A-bis e A-ter con le seguenti:

Pag. 422

Pag. 423

  Conseguentemente, sostituire le Tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, con le seguenti:

Pag. 424

0. 1. 500. 96. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale, articolo 1, comma 3, capoverso 2, sopprimere le parole: corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale:
   sostituire alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), al capoverso 3 le parole da: «non superiore ad un terzo» fino a: «sei» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a sei».

Pag. 425

  all'articolo 1, comma 12, sostituire il capoverso 2) con il seguente:
   2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sulle schede di votazione e, unitamente ai candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   all'articolo 1, comma 14, capoverso «Art. 31», comma 2, sostituire le parole: «e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione» con il seguente periodo: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   all'articolo 1, comma 15, al capoverso 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;
   all'articolo 1, comma 17, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato nel collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.;

  all'articolo 1, comma 18, sostituire le parole da: il numero 1 fino a: voto con le seguenti:
   al comma 18, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «la preferenza» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «voti di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

  al comma 18, la lettera b) è sostituita con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: voti di preferenza sono aggiunte le seguenti: nonché dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale;

  all'articolo 1, dopo la modifica al comma 18, inserire la seguente modifica:
   il comma 19 è sostituito con il seguente:
  19. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite con le seguenti: «, dei voti di preferenza e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

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  all'articolo 1, comma 20, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   « g-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
   all'articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 84», al comma 1 le parole: «primo nell'ordine numerico» sono sostituite dalle seguenti: «primo per numero di preferenze» e al comma 2 le parole: «secondo il relativo ordine numerico» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute».
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 85», al comma 1, le parole: «più in alto nell'ordine numerico della lista» sono sostituite con le seguenti: «più in alto nella graduatoria decrescente del numero di preferenze» e al comma 1-ter le parole: «nella lista circoscrizionale» sono sostituite con le seguenti: «secondo la graduatoria decrescente del numero di preferenze»;
   all'articolo 2, comma 5, capoverso lettera a) sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e» e dopo le parole: «di votazione e» inserire le seguenti: «che riportano due linee orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati»;
   all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 14», comma 1, dopo la parola: «prescelta,» inserire le seguenti «e può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.»;

  all'articolo 2, comma 6, capoverso «Art. 14», aggiungere la seguente modificazione:
   al comma 6, capoverso «Art. 14», comma 2, dopo le parole: «dagli articoli», inserire la seguente: «58»;

  all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato della lista regionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione. Determina altresì la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista.;
   all'articolo 2, comma 8, capoverso «Art. 17», comma 2, le parole: «primo nell'ordine numerico» sono sostituite dalle seguenti: «primo per numero di preferenze» e al comma 3 le parole: «secondo il relativo ordine numerico» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente».

  Conseguentemente, alla tebella a-bis sostituire il modello di scheda di votazione parte interna della Camera col seguente:

Pag. 427

0. 1. 500. 34. Misuraca.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: capilista dello stesso sesso non eccedono il 50 per cento del totale in ogni circoscrizione.
0. 1. 500. 182. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascun partito o gruppo politico organizzato nei collegi uninominali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
0. 1. 500. 181. Galgano, Mucci, Catalano.

Pag. 428

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni partito o gruppo organizzato che intenda presentare candidati nei collegi uninominali deve, per ciascun collegio, presentare due candidati di sesso diverso.
0. 1. 500. 179. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 3, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le liste dei candidati devono essere composte nel rispetto del principio dell'alternanza di genere, pena la inammissibilità.
0. 1. 500. 178. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, capoverso «al comma 3, capoverso 2» aggiungere in fine i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
0. 1. 500. 191. La Russa.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, capoverso al comma 3, capoverso 2 aggiungere in fine i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.
0. 1. 500. 192. La Russa.

  Alla parte consequenziale, dopo il capoverso: al comma 3, è aggiungere il seguente:
   dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) i presidenti delle Giunte regionali;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni finali).

  1. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non si applica se la funzione esercitata è cessata almeno 90 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
0. 1. 500. 234. Parisi, Faenzi, Abrignani, Zanetti.

  Alla parte consequenziale, dopo il capoverso: al comma 3, è aggiungere il seguente:
   dopo il comma 9, è inserito il seguente:
  9-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
   Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
0. 1. 500. 235. Parisi, Abrignani, Zanetti.

Pag. 429

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 3 inserire il seguente: – dopo il comma 3, inserire il seguente: All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
   2) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
  I magistrati eletti possono essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.
0. 1. 500. 15. Sisto, Santelli, Sarro, Longo.

  Nella parte consequenziale, all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 3 aggiungere il seguente: – dopo il comma 3, inserire il seguente: All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) Al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
   2) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso Pag. 430l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;
  I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.
0. 1. 500. 14. Sisto, Santelli, Sarro, Longo.

  Alla parte consequenziale, al secondo capoverso «al comma 7, sostituire la lettera a)», sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 200 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione in cui la lista viene presentata. Nel totale delle firme, devono essere incluse quelle di 100 elettori di ogni collegio uninominale. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal periodo precedente.
0. 1. 500. 56. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio.

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso articolo 1, comma 7, lettera a) con il seguente:
   Al comma 7, sostituire la lettera a), con la seguente:
    a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o, in alternativa possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis,»;
   2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.»
0. 1. 500. 45. Mazziotti Di Celso, Menorello, Gigli.

Pag. 431

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso articolo 1, comma 7, lettera a) con il seguente:
  al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il comma 1, è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».
0. 1. 500. 44. Mazziotti Di Celso, Menorello, Gigli.

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso articolo 1, comma 7, lettera a) con il seguente:
   al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 200 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio».
0. 1. 500. 43. Mazziotti Di Celso, Menorello, Gigli.

  Alla parte consequenziale, al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 300 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 500 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 800 e da non più di 900 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line Pag. 432nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.
0. 1. 500. 216. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 7, lettera a), sopprimere il seguente periodo: La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.
0. 1. 500. 85. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale, al comma 7 dell'articolo 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:
  a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima circoscrizione. Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali»;
  a-bis. Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis. Al comma 2, primo periodo, le parole: all'inizio della legislatura in corso sono soppresse.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella medesima regione. Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali»;
  a-bis. Al comma 2, prima della lettera b), inserire la seguente lettera:
   0-b. Al comma 3, primo periodo, le parole: «all'inizio della legislatura in corso» sono soppresse.
0. 1. 500. 120. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

  Alla parte consequenziale, articolo 1, al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione».

  Conseguentemente:
   al comma 9, capoverso comma 9, la lettera b) è soppressa;
   al comma 11, al capoverso lettera a), il punto 2) è soppresso.
0. 1. 500. 150. Distaso.

Pag. 433

  Alla parte consequenziale, al capoverso 1 comma 7 lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
   Sostituire le parole: «1500» con le seguenti: «450»;
   Sostituire le parole: «2000» con le seguenti: «950»;
   Sostituire le parole: «2500» con le seguenti: «1000»;
   Sostituire le parole: «3000» con le seguenti: «1500»;
   Sostituire le parole: «4000» con le seguenti: «2000»;
   Sostituire le parole: «4500» con le seguenti: «2500».
0. 1. 500. 6. Gigli, Dellai, Menorello.

  Alla parte consequenziale, al comma 7, lettera a) dell'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori», con le seguenti: «da almeno 300 e da non più di 500 elettori»;
   2) sostituire le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori», con le seguenti: «da almeno 600 e da non più di 1.000 elettori»;
   3) sostituire le parole: «da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori», con le seguenti: «da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori».
   4) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali».
0. 1. 500. 141. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, al comma 7, lettera a) sostituire i numeri: 1.500 con: 500, 2.000 con: 700, 2.500 con: 800, 3.000 con: 1.000, 4.000 con: 1.300, 4.500 con: 1.500, 500 con: 200, 750 con: 250.
0. 1. 500. 82. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 7, lettera a) sostituire i numeri: 1.500 con: 750, 2.000 con: 1.000, 2.500 con: 1.200, 3.000 con: 1.500, 4.000 con: 2.000, 4.500 con: 2.200, 500 con: 250, 750 con: 380.
0. 1. 500. 81. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 7 lettera a) sostituire le parole: da almeno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da almeno 400 e da non più di 600 elettori.
0. 1. 500. 185. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, comma 7 lettera a) sostituire le parole: da almeno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 di elettori.
0. 1. 500. 183. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: dal almeno di 1.500 a con più di 1.000 di abitanti con le seguenti: da almeno 300 e da non più di 500 di elettori.
0. 1. 500. 143. Mucci.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni Pag. 434compresi nelle circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
*0. 1. 500. 9. Gigli, Dellai, Menorello.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; aggiungere le seguenti: nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 750 a non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia.
*0. 1. 500. 116. Kronbichler.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2 al comma 4, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.
**0. 1. 500. 230. Parisi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2 al comma 4, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.
**0. 1. 500. 35. Misuraca.

  Sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 11, lettera a), sopprimere il capoverso il punto 2).
0. 1. 500. 154. Distaso.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera a), sostituire l'ultimo periodo della lettera con il seguente: Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali.
0. 1. 500. 121. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Zaratti.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: e tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali. Anche in deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) al secondo comma, dopo le parole «anche in atti separati», sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi del comma 1 dell'articolo 18-bis,»;Pag. 435
   a-ter) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   a-quater) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente periodo: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni.»;
0. 1. 500. 122. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme le liste che fanno riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
0. 1. 500. 1. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le parole:, nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 350 a non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi ne rispettivo collegio uninominale della Regione Friuli Venezia Giulia.
*0. 1. 500. 10. Gigli, Dellai, Menorello.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le parole:, nonché, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute da almeno 350 a non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi ne rispettivo collegio uninominale della Regione Friuli Venezia Giulia.
*0. 1. 500. 117. Kronbichler.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni partito o gruppo organizzato che intenda presentare candidati nei collegi uninominali deve, per ciascun collegio, presentare due candidati di sesso diverso.
0. 1. 500. 172. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e secondo le modalità tecniche stabilite dall'agenzia per l'Italia digitale.
0. 1. 500. 198. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Locatelli, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con i propri fondi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico Pag. 436di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da pare degli uffici comunali preposti.
0. 1. 500. 188. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Locatelli, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
0. 1. 500. 186. Mucci, Galgano, Quintarelli, Coppola, Giachetti, Catalano, Locatelli.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1, dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
   a-bis) al comma 3, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Non è richiesta certificazione per le firme apposte on line nei siti internet istituzionali tramite firma digitale o altri sistemi vigenti idonei allo scopo. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è predisposto un sistema elettronico per le suddette sottoscrizioni».
0. 1. 500. 218. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale all'articolo 1, comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 2 è soppresso.
0. 1. 500. 199. Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 2 sono soppressi i periodi dal primo al quarto.
0. 1. 500. 201. Catalano.

  Alla parte consequenziale, all'articolo 1, capoverso comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in una o in entrambe le Camere al momento della convocazione dei comizi.
0. 1. 500. 200. Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: numerico con la seguente: determinato.
0. 1. 500. 219. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, primo periodo, aggiungere in fine le Pag. 437parole: e nel rispetto del principio dell'alternanza di genere.
0. 1. 500. 174. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I capi lista dello stesso sesso non eccedono il cinquanta per cento del totale in ogni circoscrizione.
0. 1. 500. 175. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due e e, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due e e, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, ogni lista deve presentare almeno un candidato in ciascuna circoscrizione.
0. 1. 500. 118. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a due e.
0. 1. 500. 189. La Russa.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 7, lettera c), al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, al comma 8, sostituire il capoverso Art. 19, comma 2 con il seguente: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: «in più di tre collegi plurinominali» con la seguente: «in più di quattro circoscrizioni».

  Conseguentemente alla parte consequenziale, relativa all'articolo 2 comma 4, lettera c), capoverso 4, al secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.
0. 1. 500. 231. Rabino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, al secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2 con il seguente: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: «in più di tre collegi plurinominali» con le seguenti: «in più di cinque circoscrizioni».

  Conseguentemente alla parte consequenziale, relativa all'articolo 2 comma 4, lettera c), capoverso 4, al secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.
0. 1. 500. 232. Rabino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, al secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.

  Conseguentemente, alla medesima parte consequenziale, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2 con il seguente: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: in più di tre collegi plurinominali con le seguenti: in più di sei circoscrizioni.

Pag. 438

  Conseguentemente alla quarta parte consequenziale, relativa all'articolo 2 al comma 4, lettera c), capoverso 4, al secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.
0. 1. 500. 233. Rabino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), al capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore ad uno.

  Conseguentemente:
   alla parte consequenziale relativa al medesimo articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature come capolista presentate da ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima;
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere inferiore a due con le seguenti: non può essere inferiore a uno e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature come capolista presentate da ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 36. Misuraca.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a uno.
0. 1. 500. 98. Famiglietti.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e superiore a sei.
0. 1. 500. 60. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, sostituire le parole: superiore a sei, con le seguenti: superiore a quattro.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: superiore a sei, con le seguenti: superiore a quattro.
0. 1. 500. 119. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A pena di nullità, nelle liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 164. Distaso.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A pena di nullità, nelle liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 168. Distaso.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, alla lettera c), capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: A pena di inammissibilità, inserire le seguenti: nel numero complessivo dei candidati Pag. 439capolista nelle liste circoscrizionali non può esservi più del 50 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima, e sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: devono essere collocati.

  Conseguentemente alla medesima parte consequenziale, alla lettera d), capoverso 3.1, sostituire la parola: nazionale, con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: A pena di inammissibilità, inserire le seguenti:, nel numero complessivo dei candidati capolista nelle liste circoscrizionali non può esservi più del 50 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima, e sostituire le parole: sono collocati con le seguenti: devono essere collocati.
0. 1. 500. 107. Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: A pena di inammissibilità, nel numero complessivo dei candidati capolista nelle liste circoscrizionali non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel numero complessivo dei candidati capolista nelle liste circoscrizionali non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 123. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Ricciatti, Nicchi, Murer, Cimbro, Martelli.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità; in ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.
0. 1. 500. 155. Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
0. 1. 500. 209. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

Pag. 440

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel complesso delle liste circoscrizionali collegate a livello nazionale al medesimo partito o gruppo politico, nessuno dei due sessi può essere capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.

  Conseguentemente, al comma comma 11, lettera e), numero 2, sostituire le parole: articoli 18-bis, comma 3.1 e 19 con le seguenti: articoli 18-bis, commi 3 e 3.1, e 19.
0. 1. 500. 87. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità; in ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 percento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.
0. 1. 500. 153. Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), al capoverso 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
0. 1. 500. 208. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 7, sostituire le lettere d) ed e), con le seguenti:
   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3.1 A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
   a) Nelle liste circoscrizionali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna circoscrizione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   b) Nelle liste circoscrizionali, i candidati dello stesso sesso inseriti come primi in ciascuna lista non possono rappresentare più del 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
   c) nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.Pag. 441
   e) al comma 3-bis le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».
0. 1. 500. 46. Mazziotti di Celso.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera c), capoverso 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni partito, movimento o associazione con finalità politiche designa i propri candidati mediante elezioni primarie nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 49 della Costituzione, delle regole del codice civile e dello statuto. Il risultato delle elezioni primarie è vincolante per la successiva presentazione dei candidati. Le elezioni primarie devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento. Le modalità per l'indizione delle elezioni primarie, per la consegna dei certificati elettorali, per le operazioni di voto, per il controllo e per la proclamazione dei risultati sono stabilite con apposito regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.
0. 1. 500. 220. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1 sostituire la parola: nazionale, con la seguente: circoscrizionale e sostituire le parole: al 60 per cento, con le seguenti: al 50 per cento.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.
0. 1. 500. 108. Roberta Agostini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera d) capoverso 3.1, sostituire le parole: a livello nazionale, con le seguenti: all'interno di ciascuna circoscrizione.
0. 1. 500. 89. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d) al capoverso 3.1, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
*0. 1. 500. 145. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d) al capoverso 3.1., sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
*0. 1. 500. 206. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera d) capoverso 3.1, dopo le parole: a livello nazionale, aggiungere le seguenti:, nonché all'interno di ciascuna circoscrizione.
0. 1. 500. 88. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

Pag. 442

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*0. 1. 500. 149. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*0. 1. 500. 177. Galgano, Mucci, Catalano.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*0. 1. 500. 207. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, lettera d), capoverso 3.1, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*0. 1. 500. 221. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera d), capoverso 3.1, aggiungere, infine, le parole:, a pena di inammissibilità.
0. 1. 500. 151. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 7, dopo il capoverso 3.1. aggiungere il seguente:
  3.2. Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità. In ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera e), sostituire le parole: commi 3 e 3.1 con le seguenti: commi 3, 3.1 e 3.2.
0. 1. 500. 148. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Pag. 443Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, lettera d), dopo il capoverso 3.1. aggiungere il seguente:
  3.2. Nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella posizione di capolista, a pena di inammissibilità. In ogni caso nelle regioni in cui sono presenti più circoscrizioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, lettera e), sostituire le parole: commi 3 e 3.1 con le seguenti: commi 3, 3.1 e 3.2.
0. 1. 500. 147. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  3-ter. Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra lista ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
*0. 1. 500. 23. Gigli, Dellai, Menorello.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  3-ter. Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b), la dichiarazione di presentazione Pag. 444delle liste deve contenere la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra lista ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
*0. 1. 500. 115. Kronbichler.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, con il seguente: Al comma 8, capoverso Art. 19, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 19, al comma 4, sostituire le parole: nelle liste circoscrizionali, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 con le seguenti: in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

  Conseguentemente, al comma 24, capoverso Art. 85, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 85, al comma 1-bis, sostituire le parole: in una o più liste circoscrizionali con le seguenti: in una lista circoscrizionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 85, comma 1-ter, sostituire le parole: dei commi 1 e 1-bis con le seguenti: del comma 1-bis.
0. 1. 500. 99. Ferrari.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 8, capoverso Art. 19, sostituire le parole: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, con le seguenti: al comma 8, capoverso Art. 19, sostituire il comma 2 con il seguente: Nessun candidato può essere incluso in più liste con lo stesso contrassegno.
0. 1. 500. 48. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».
0. 1. 500. 37. Misuraca.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al secondo conseguentemente, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, con il seguente: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sopprimere le parole: «in più di tre collegi plurinominali».

  Conseguentemente al comma 24, capoverso Art. 85, sopprimere il comma 1 e al comma 1-bis, sostituire le parole: «o più liste circoscrizionali» con le seguenti: «lista circoscrizionale».
0. 1. 500. 72. Cecconi, Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire il capoverso al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2 con il seguente: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: «tre collegi plurinominali» con le seguenti: «sei circoscrizioni».
0. 1. 500. 193. La Russa.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole da: collegi plurinominali fino a: circoscrizioni con le Pag. 445seguenti: in più di tre collegi plurinominali con le seguenti: in più di una circoscrizione.
0. 1. 500. 184. Lauricella, Cuperlo, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Marco Meloni, Pollastrini.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole: al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato altresì fino alla fine del comma con le seguenti: non può essere candidato nelle liste circoscrizionali.
0. 1. 500. 187. Lauricella, Cuperlo, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Naccarato, Marco Meloni, Pollastrini.

  Nella parte consequenziale, sostituire il capoverso relativo all'articolo 1, comma 14, capoverso articolo 31, comma 1, con il seguente:
   Il comma 14, capoverso articolo 31 è sostituito dal seguente:
  14. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico.
  2. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano entro un apposito rettangolo il nome e il cognome del candidato alla destra del quale, in un rettangolo di pari dimensioni è riportato il contrassegno cui il candidato è collegato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi».
0. 1. 500. 47. Mazziotti di Celso, Menorello.

  All'emendamento 1.500 del relatore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 14, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo le parole: «I nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   b) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1 al comma 15 sostituire le parole da: «al comma 15» fino a: «nel collegio uninominale», con le seguenti: «il comma 15 è soppresso»;
   c) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 17 sostituire le parole da: «al comma 17» fino alle parole: «il voto è nullo» con le seguenti: «il comma 17 è sostituito dal seguente:

  17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 al comma 1 e al comma 5 le parole: «candidato capolista» sono sostituite dalle seguenti: «candidato nel collegio uninominale»;
   d) nella seconda parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 18, sostituire le parole da: «al comma 18» fino a: «è attribuito il voto» con le seguenti: «il comma 18 è soppresso»;
   e) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 20 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
    «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;
   f) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. Pag. 44684, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo la relativa cifra elettorale individuale come determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera f-bis), e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)»;
   g) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 6, capoverso Art. 14, al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'elettore può esprimere anche uno o due voti di preferenza».
   h) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nella lista circoscrizionale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;
   i) nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, sostituire le parole da: «al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi» fino a: «ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «– al comma 8, capoverso Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  “2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo la relativa cifra elettorale individuale come determinata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f-bis), e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)”»;
   l) la Tabella A-bis è sostituita dalla seguente:

Pag. 447

Pag. 448

   m) la Tabella A è sostituita dalla seguente:

0. 1. 500. 202. Francesco Saverio Romano.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 14, capoverso art. 31, comma 2, dopo le parole: ordine di presentazione aggiungere le seguenti: Il candidato del collegio uninominale non può essere presente nell'elenco dei candidati della lista circoscrizionale posti sulla destra della scheda.
0. 1. 500. 130. Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al capoverso dopo il comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: 14-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio»;

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, dopo il capoverso al comma 18, inserire il seguente:
  al comma 18, dopo la lettera b) inserire la seguente: c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «8-bis. I componenti delle Forze di polizia preposti, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le Pag. 449schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede».
0. 1. 500. 11. Brunetta, Sisto, Occhiuto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 15, capoverso 2, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime:
   a) il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un solo rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista a cui è collegato;
   b) il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella lista circoscrizionale;

  Conseguentemente:
   al comma 17, il capoverso 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
  «1. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale.
  2. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nel collegio uninominale. In tal caso i due voti sono espressi in modo disgiunto.
  3. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il primo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un solo candidato nel collegio uninominale; il secondo voto, tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su uno solo dei rettangoli contenenti il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. I voti sono validamente espressi quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di lista e i nominativi nella lista circoscrizionale collegati al nome del candidato nel collegio uninominale. I voti sono validamente espressi, altresì, quando i due segni siano chiaramente inseriti il primo nel rettangolo contenente il nome di un candidato nel collegio uninominale e il secondo nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi nella lista circoscrizionale non collegati al nome del candidato votato nei collegio uninominale. Nel caso del periodo precedente i due voti sono espressi in modo disgiunto. Nel caso sia tracciato un unico segno, comunque apposto in uno dei due rettangoli affiancati, si intende che il voto sia stato espresso sia per il candidato nel Pag. 450collegio uninominale, sia per la lista collegata nella lista circoscrizionale. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire la Tabella A-bis dell'Allegato 1 con le seguenti:

Pag. 451

Pag. 452

  Conseguentemente nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, sostituire le Tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, con le seguenti:

Pag. 453

0. 1. 500. 80. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 15, capoverso 2 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'elettore, senza che si avvicinato da alcuno, esprime il voto, tracciando, con la matita, sulla scheda, uno o due segni, comunque apposti, sul nome del candidato nel collegio uninominale della lista prescelta, posto a sinistra del contrassegno e/o sul nome di uno dei candidati della lista posta a destra del contrassegno.

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, comma 23, capoverso Art. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti ottenuti all'interno della lista circoscrizionale. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), proclama Pag. 454eletti i candidati che seguono per numero di voti ottenuti,
0. 1. 500. 3. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, sostituire le parole da: – al comma 17, il capoverso 1 è sostituito dai seguenti: 1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e il cognome del candidato del collegio uninominale fino a: Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo. con le seguenti: – al comma 17, il capoverso 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e il cognome del candidato del collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale, ed un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di altra lista i voti sono comunque validi, e sono attribuiti rispettivamente alla lista e candidato del collegio uninominale, ed alla lista circoscrizionale di candidati, che sono stati scelti dall'elettore.
0. 1. 500. 102. Taricco, Narduolo.

  Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 1, al comma 17, capoverso comma 3, dopo le parole:, del collegio uninominale della lista medesima, aggiungere le seguenti: o la preferenza a favore di uno dei nomi della lista medesima.
0. 1. 500. 131. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 17, capoverso 1, sopprimere il comma 4.
0. 1. 500. 4. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 18, inserire il seguente: al comma 18, dopo la lettera b) inserire la seguente: c) aggiungere, in fine, il seguente comma: « 8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni di sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo.».
0. 1. 500. 12. Brunetta, Sisto, Occhiuto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso: al comma 18, inserire il seguente: – dopo il comma 18 inserire il seguente: «All'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: “scritture o segni” inserire le seguenti: “chiaramente riconoscibili”, e sostituire le parole: “far riconoscere” con le seguenti: “far identificare”.».
0. 1. 500. 13. Brunetta, Sisto, Occhiuto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, lettera a), sopprimere Pag. 455le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 20:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;
   sopprimere le lettere h) ed i);
   alla lettera l), sopprimere le parole: infine e sostituire le parole: individuati ai sensi delle lettere h) ed i) con le seguenti: proclamati eletti ai sensi della lettera a-bis);
   alla lettera m) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti: il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 21, capoverso articolo 83, sostituire i numeri 2 e 3 con i seguenti:
  2) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis);
  3) alla lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi e dopo la parola: fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e;
  4) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra 606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c).
  5) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;
  6) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano Pag. 456le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente.

  Conseguentemente nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso 84:
   al comma 1, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 25, lettera a), sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, sopprimere le lettere h) ed i).

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
   a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, Pag. 457capoverso articolo 17, comma 2, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l);

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.
*0. 1. 500. 144. Cuperlo, Giorgis, Pollastrini, Lattuca, Fabbri, Naccarato.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma 20:
   dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis) per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;
   sopprimere le lettere h) ed i);
   alla lettera l), sopprimere le parole: infine e sostituire le parole: individuati ai sensi delle lettere h) ed i) con le seguenti: proclamati eletti ai sensi della lettera a-bis);
   alla lettera m) sostituire le parole: nonché il totale dei voti validi della circoscrizione con le seguenti: il totale dei voti validi della circoscrizione nonché i nominativi dei candidati eletti ai sensi della lettera a), con l'indicazione della lista di appartenenza;

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 21, capoverso articolo 83, sostituire i numeri 2 e 3 con i seguenti:
  2) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis);
  3) alla lettera c), sostituire le parole: procede al riparto di 606 seggi con le seguenti: procede ad un primo riparto dei seggi e dopo la parola: fine aggiungere le seguenti: determina il numero di seggi da attribuire, pari alla differenza tra 606 ed il numero di seggi in sovrannumero individuato ai sensi della lettera a-bis), e
  4) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi della c), sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera c-bis) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi della lettera c);
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera c-bis):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera c-bis) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi della lettera c);
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui alla lettera a-bis) e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste di cui alla lettera b). A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra Pag. 458606 ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui alla lettera c).
  5) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: nella circoscrizione, aggiungere le seguenti: pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ed il numero di seggi in sovrannumero della circoscrizione medesima;
  6) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) per la determinazione, ai fini di cui alla lettera d), delle circoscrizioni in cui le liste di cui alla lettera b) hanno ottenuto i seggi in sovrannumero, si considerano le circoscrizioni in cui le liste medesime hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, secondo l'ordine decrescente.

  Conseguentemente nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso 84:
   al comma 1, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 25, lettera a), sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: comma 1.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per ciascun collegio uninominale determina il candidato fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
per ciascun collegio uninominale, proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso articolo 16, comma 1, sopprimere le lettere h) ed i).

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'Ufficio divide con le seguenti: L'Ufficio individua il numero di seggi in sovrannumero attribuiti a liste diverse da quelle di cui alla lettera b), pari al numero di candidati appartenenti a tali liste proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis). Procede quindi ad un primo riparto dei seggi, dividendo; dopo le parole: seggi da attribuire aggiungere le seguenti:, pari alla differenza tra il numero dei seggi spettanti alla regione ed il numero dei seggi in sovrannumero di cui al precedente periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Procede dunque alle seguenti operazioni:
   a) per ciascuna lista, verifica se il numero di seggi ad essa attribuiti ai sensi del precedente periodo, sia superiore al numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis),
   c-ter) in caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a) per tutte le liste, conferma l'attribuzione di seggi effettuata ai sensi dei precedenti periodi;
   c-quater) in caso di esito positivo della verifica di cui alla lettera a):
    1) per ciascuna lista per cui la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, determina il numero di seggi in sovrannumero, pari alla differenza tra il numero di candidati appartenenti alla lista medesima proclamati eletti ai sensi Pag. 459dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), ed il numero di seggi spettanti alla lista ai sensi dei precedenti periodi;
    2) determina il numero totale dei seggi in sovrannumero, pari alla somma dei seggi in sovrannumero di cui ai periodi precedenti e al numero 1);
    3) procede all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse al riparto. A tal fine ripartisce tra le liste medesime un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di seggi spettanti alla circoscrizione ed il numero totale di seggi in sovrannumero, secondo le modalità di cui ai precedenti periodi.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso articolo 17, comma 2, sostituire le parole da: seggi, i candidati primi nel collegio con le seguenti: seggi, i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente i candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l);

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.
*0. 1. 500. 176. Nardi.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, sopprimere i capoversi lettere h), i), l);

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale:
   al comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 1 premettere il seguente:
   01) al comma 1, lettera b)
dopo le parole: «voti validi espressi» inserire le seguenti: «, le liste a cui siano collegati, sul piano nazionale, almeno tre «candidati primo del collegio», individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).»;
   al comma 23, capoverso Art. 84, al comma 1, sostituire le parole: «i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h),», con le seguenti: «i candidati che sono arrivati primi nei rispettivi collegi,» e sostituire le parole: «gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i)», con le seguenti: «gli altri candidati dei collegi della circoscrizione,»;
   al comma 2 sostituire le parole: «successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 77».
0. 1. 500. 92. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, sopprimere i capoversi lettere h), i), l).

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale:
   al comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 1 sostituire le parole: «nella circoscrizione», con le seguenti: «nella circoscrizione medesima, nonché, infine, le liste a cui siano collegati almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), tra tutti i collegi nazionali in cui ha partecipato alla competizione elettorale la lista»;
   al comma 23, capoverso Art. 84 al comma 1, sostituire le parole:
«i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h),», con le seguenti: «i candidati che sono arrivati primi nei rispettivi collegi,» e sostituire le parole: «gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i)», con le seguenti: «gli altri candidati dei collegi della circoscrizione,»;
   al comma 2 sostituire le parole: «successivamente ai candidati individuati ai Pag. 460sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 77».
0. 1. 500. 94. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, sopprimere i capoversi lettere h), i), l).

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, al comma 23, capoverso «Art. 84»:
   1) al comma 1, sopprimere le parole: «con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h),» e le parole «e successivamente gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i) sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83»;
   2) al comma 2 sostituire le parole: «successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)» con le seguenti: «successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 77».
0. 1. 500. 90. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 20, le lettere h), i) e l) sono sostituite dalla seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico di presentazione e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;.

  Conseguentemente:
   alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. 84:
  al comma 1, sostituire le parole da: «i candidati primi di collegio» fino a: «lettera i)» con le seguenti: «i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)»;
  sopprimere il comma 2;
  alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, le lettere h), i) e l) sono sostituite dalla seguente:
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale che include dapprima i candidati primi del collegio uninominale, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, a seguire i candidati della lista circoscrizionale secondo il relativo ordine numerico di presentazione e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
  alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, comma 2, sostituire le parole da: «i candidati primi di collegio» fino a: «lettera i)» con le seguenti: «i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)»; e sopprimere il comma 3.
0. 1. 500. 38. Misuraca.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 20, le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;Pag. 461
   b) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso «al comma 23», all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e quindi i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   c) alla parte consequenziale, capoverso «al comma 7» le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   d) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e quindi i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).
0. 1. 500. 227. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 20, le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   b) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 23, all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
   1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l);
   c) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 7 le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre elettorali percentuali;
   d) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 8, capoverso Pag. 462 Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati ai candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).
0. 1. 500. 228. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 20, le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) individua i candidati primi del collegio;
   b) alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, capoverso al comma 23, all'articolo 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, in seguito, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati, per ciascuna lista, ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
  3. Qualora ai sensi del comma 1 siano stati proclamati eletti per una lista più candidati rispetto al numero di seggi assegnatole ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
   a) determina il numero di seggi eccedenti, tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi assegnato ad una lista ai sensi dell'articolo 83 ed il numero di candidati proclamati eletti ai sensi del comma 1;
   b) sottrae tale numero di seggi, uno per volta, alle altre liste che hanno conseguito seggi nella circoscrizione, cominciando dalla lista che ha la minore cifra elettorale circoscrizionale proseguendo poi con le altre liste, ordinate secondo l'ordine crescente delle relative cifre elettorali circoscrizionali;
   c) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 7 le lettere h) e i) sono sostituite dalla seguente:
  h) individua i candidati primi del collegio;
   d) alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, capoverso al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e, in seguito, i candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h).
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati, per ciascuna lista, ai candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).Pag. 463
  4. Qualora ai sensi del comma 2 siano stati proclamati eletti per una lista più candidati rispetto al numero di seggi assegnatole ai sensi del comma 1 l'Ufficio elettorale regionale:
   a) determina il numero di seggi eccedenti, tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi assegnato ad una lista ai sensi comma 1 ed il numero di candidati proclamati eletti ai sensi del comma 2;
   b) sottrae tale numero di seggi, uno per volta, alle altre liste che hanno conseguito seggi nella regione, cominciando dalla lista che ha la minore cifra elettorale regionale proseguendo poi con le altre liste, ordinate secondo l'ordine crescente delle relative cifre elettorali regionali»;
0. 1. 500. 17. Abrignani, Parisi.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 20, sostituire le lettere h) e i) con la seguente: «h) Per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali».

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale:
   al comma 20, alla lettera l) sostituire le parole: «delle lettere h) ed i)» con le seguenti: «della lettera h)»;
   al comma 23, alinea Art. 84, comma 1, sopprimere le parole da: «, con cifra» a: «articolo 83»;
   al comma 23, alinea Art. 84, comma 2, sostituire le parole: «agli ulteriori» con la parola: «ai».
0. 1. 500. 70. Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 20, sostituire le lettere h), i) e l) con la seguente:
   h)
per ciascuna lista, individua i candidati primi nel collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
0. 1. 500. 49. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 20, capoverso lettera m), le parole: la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista sono sostituite dalle seguenti: per ciascuna lista la cifra elettorale circoscrizionale, di cui alla lettera d) e il numero complessivo dei candidati risultati «primi del collegio» con riferimento ad ogni singola lista.

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, comma 21, capoverso Art. 83, punto 1) aggiungere, in fine: e aggiungere in fine le seguenti parole:; determina per ciascuna lista il totale nazionale dei candidati risultati «primi del collegio». Individua le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 3 candidati arrivati primi nei collegi uninominali, ammettendole al riparto di cui al punto c).
0. 1. 500. 157. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, il capoverso al comma 21 è sostituito dal seguente:
   al comma 21, il capoverso Art. 83, è sostituito dal seguente:
  Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;Pag. 464
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).

  Conseguentemente:
   il capoverso comma 22 è sostituito dal seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 83-bis. – L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede quindi all'assegnazione dei seggi della circoscrizione fra le liste individuate dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 83, lettera b). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 83, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima. A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il totale del numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, dato dalla somma dei seggi dei collegi uninominali e di quelli da assegnare alle liste circoscrizionali, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   al comma 23, capoverso Art. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole da: «Ricevuta da parte» fino a «comma 2, l'Ufficio centrale sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale», e le parole: «dell'articolo 83» sono sostituite con le seguenti: «articolo 83-bis»;
    2. al comma 2, le parole: dell'articolo 83 sono sostituite con le seguenti: articolo 83-bis.
0. 1. 500. 171. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al capoverso al comma 21, sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 1, lettera b), le parole da: «e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;
0. 1. 500. 21. Biancofiore.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione aggiungere le seguenti: e dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima» aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
*0. 1. 500. 24. Gigli, Dellai, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e, dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima», Pag. 465 aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
*0. 1. 500. 114. Kronbichler.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 1), sostituire le parole: nella circoscrizione, con le seguenti: nella circoscrizione medesima, nonché, le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui è assegnato un seggio, quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il quattro per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati tre seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti il candidato o i candidati della lista nei collegi uninominali, che abbiano conseguito la maggiore cifra individuale percentuale tra tutti i candidati nei collegi uninominali nazionali, collegati alla lista.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 2), sostituire le parole:
606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b);
   nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 7, capoverso Art. 16, alla lettera m), aggiungere in fine il seguente periodo: L'Ufficio elettorale centrale, dopo aver proceduto all'individuazione delle liste di cui all'articolo 16-bis, lettera b), individua le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui è assegnato un seggio, quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il quattro per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati tre seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti il candidato o i candidati della lista nei collegi uninominali, che abbiano conseguito la maggiore cifra individuale percentuale tra tutti i candidati nei collegi uninominali nazionali, collegati alla lista.
0. 1. 500. 79. Marcon, Fratoianni, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 1), sostituire le parole: nella circoscrizione, con le seguenti: nella circoscrizione medesima, nonché, le liste che abbiano conseguito almeno il due per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui è assegnato un seggio, quelle che abbiano conseguito almeno il tre per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati due seggi, quelle che abbiano conseguito almeno il quattro per cento di voti validi espressi sul piano nazionale, cui sono assegnati tre seggi. L'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di tali ultimi seggi proclamando eletti il candidato o i candidati della lista nei collegi uninominali, che abbiano conseguito la maggiore cifra individuale percentuale tra tutti i candidati nei collegi uninominali nazionali, collegati alla lista.

  Conseguentemente, al medesimo comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 2), sostituire le parole: 606 seggi, con le seguenti: 606 seggi, sottratti i seggi già assegnati ai sensi della lettera b).
0. 1. 500. 78. Marcon, Fratoianni, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 21, al numero 1), dopo Pag. 466le parole: nella circoscrizione aggiungere le seguenti: e sostituire le parole 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 1. 500. 215. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, al numero 1), dopo le parole: nella circoscrizione aggiungere le seguenti: e sostituire le parole 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
0. 1. 500. 127. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Nella parte consequenziale relativa al comma 21, al numero 1), dopo le parole: nella circoscrizione aggiungere le seguenti: e sostituire le parole 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.
0. 1. 500. 128. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e, dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima», aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
*0. 1. 500. 113. Kronbichler.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e, dopo le parole «il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima», aggiungere le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
*0. 1. 500. 25. Gigli, Dellai, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al capoverso 1), sostituire le parole; nella circoscrizione, con le seguenti: nella circoscrizione medesima, nonché, in fine, le liste a cui siano collegati almeno tre candidati primo del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), tra tutti i collegi nazionali in cui ha partecipato alla competizione elettorale la lista.
0. 1. 500. 95. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), dopo la parola: circoscrizione, aggiungere le seguenti: e sostituire le parole «almeno il 20 per cento», con le seguenti: «almeno il 10 per cento».
0. 1. 500. 132. Kronbichler.

Pag. 467

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 21, capoverso Art. 83, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la parola «espressi», inserire le seguenti: «, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,».

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 7, inserire, in fine, le seguenti parole:
  al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo la parola «espressi», inserire le seguenti: «, o che abbiano almeno un eletto nei collegi uninominali in tre diverse regioni,».
0. 1. 500. 136. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente sostituire il numero 3), con il seguente:
  3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione:
    1) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
    2) divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
    3) se a seguito delle operazioni di cui al numero 2) risulti da assegnare alle liste della circoscrizione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede ai sensi del comma 2;
    4) se invece la somma della parte intera del quoziente di attribuzione di tutte liste risulti inferiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione aggiunto di tante unità quante risultano necessarie affinché si individui il maggiore quoziente elettorale circoscrizionale corretto tale da determinare, una volta divisa la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per lo stesso, l'individuazione di quozienti di attribuzione per tutte le liste circoscrizionali la cui somma delle parti intere produca l'assegnazione alle stesse di un numero di seggi uguale o superiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione;
    5) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della circoscrizione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede ai sensi del comma 2;
    6) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della circoscrizione un numero di seggi superiore al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il maggiore quoziente elettorale circoscrizionale individuato ai sensi del numero 3) diminuito di una unità, ottenendo così il quoziente di attribuzione di utilizzo. La parte intera del quoziente di attribuzione di utilizzo rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione di utilizzo siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore Pag. 468cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.».
0. 1. 500. 64. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, sostituire il numero 2) con il seguente: 2) sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sostituire il numero 3), con il seguente:
  3) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.».
0. 1. 500. 65. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) al comma 1, aggiungere le seguenti:
   « e) verifica se il numero dei voti validi espressi sia superiore alla somma di schede bianche e di schede nulle;
   f) qualora la verifica di cui alla lettera e) abbia dato esito negativo le elezioni sono nulle e si procede alla convocazione di nuovi comizi elettorali entro tre mesi».
0. 1. 500. 140. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:
   «0.a) verifica il numero dei voti validi e quello delle schede bianche e delle schede nulle e invalida le elezioni qualora il numero dei voti validi risulta inferiore alla somma delle schede bianche e delle schede nulle.».
0. 1. 500. 138. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 21, capoverso Art. 83, lettera b), premettere le seguenti parole: Sostituire le parole da «riconosciute» fino alla fine con il testo «riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima o eletto un candidato in un collegio uninominale».
0. 1. 500. 104. Malisani.

Pag. 469

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, capoverso Art. 84, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Ricevuta da parte dell'ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l)»;

   Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 8, capoverso Art. 17, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l)».
0. 1. 500. 229. Parisi.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  «Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi nel collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali, sino alla concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati nei collegi uninominali non risultati primi nel collegio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali. Qualora residuino ancora ulteriori seggi, questi sono assegnati ai candidati nelle liste circoscrizionali, secondo il relativo ordine numerico».
0. 1. 500. 50. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83. Successivamente proclama eletti, sempre sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico.Pag. 470
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
0. 1. 500. 180. Lattuca, Cuperlo, Fabbri, Giorgis, Lauricella, Naccarato, Marco Meloni, Pollastrini.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 23, al capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), con le seguenti: con la cifra percentuale individuale superiore a 0,5 più alta tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h) e, quindi, lettera i),

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, al capoverso Art. 17, comma 2, sostituire le parole: con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), con le seguenti: con la cifra percentuale individuale superiore a 0,5 più alta tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi dei collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h) e, quindi, lettera i),
0. 1. 500. 173. Marco Di Maio.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, prioritariamente i candidati primi del collegio, quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati della lista circoscrizionale, sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
0. 1. 500. 5. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale»;
  b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole «secondo il relativo ordine numerico e, successivamente ai candidati».
0. 1. 500. 222. Cristian Iannuzzi.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, al comma 1, dopo la parola quindi, inserire la seguente:, rispettivamente, e dopo le parole: nell'ordine numerico della lista circoscrizionale, aggiungere le seguenti parole:, il primo in ordine numerico dei candidati nei collegi.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 8, capoverso Art. 17, al comma 2, dopo la parola quindi, inserire la seguente:, rispettivamente, e dopo le parole: nell'ordine numerico della lista regionale, inserire le Pag. 471seguenti:, il primo in ordine numerico dei candidati nei collegi.
0. 1. 500. 124. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 23, capoverso Art. 84, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per le liste che hanno diritto ad un solo seggio nella circoscrizione, ai sensi dell'articolo 83, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il candidato primo del collegio, individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettere h) e i); ove nessun candidato della lista sia risultato primo del collegio proclama eletto il candidato del collegio individuato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
0. 1. 500. 97. Marco Di Maio.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 24, sostituire capoverso Art. 85, con il seguente:
  Art. 85 – 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista né accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, pena la nullità dell'elezione.
0. 1. 500. 224. Cristian Iannuzzi.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 24, capoverso Art. 85, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Il deputato eletto in almeno tre collegi ha diritto di partecipare all'assegnazione dei seggi col metodo proporzionale a prescindere dalla percentuale di voti ottenuta.
0. 1. 500. 135. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso «al comma 28» inserire il seguente:
  al comma 28, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Ciascuna delle liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza lingua tedesca della provincia di Bolzano può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi previsti dall'articolo 93-quater, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, al comma 30 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, le parole: «anche se non» sono sostituite dalle seguenti: «solo se».
0. 1. 500. 22. Biancofiore.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, al comma 28, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: al medesimo comma 7, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista nei collegi uninominali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, a pena di inammissibilità.».
0. 1. 500. 158.  Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Pag. 472Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 28, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: al medesimo comma 7, dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: «Nella successione interna delle liste, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità.».
0. 1. 500. 159.  Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso comma 28, aggiungere il seguente:
   al comma 28, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 93-bis, comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «La misura disposta dall'articolo 18-bis, comma 3.1, è determinata con riferimento al numero di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno e, separatamente, per il numero delle candidature di cui al comma 3, quarto periodo.».

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, dopo il comma 10, lettera c), aggiungere il seguente: al comma 10, lettera c) sostituire le parole: «nonché le disposizioni dei commi 4, 6 e 7» con le parole:  nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8».
0. 1. 500. 169. Melilli.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, dopo il capoverso comma 28, aggiungere il seguente:
   al comma 28, dopo la lettera
c) aggiungere la seguente:
   d) la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno l'1 per mille e da non più dell'1,5 per mille degli iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in ciascuna delle circoscrizioni.
0. 1. 500. 204. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, aggiungere, in fine, dopo il capoverso comma 31, il seguente capoverso:
   dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
  «32. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi Pag. 473politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno in una delle due Camere alla data di entrata in vigore della presente legge».
0. 1. 500. 39. Misuraca.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, n. 1), al comma 2, sostituire le parole da: 150 collegi uninominali fino alla fine del comma con le seguenti: 112 collegi uninominali, indicati nella tabella n. 2 allegata al presente testo unico.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente tabella 2:

Tabella 2

Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 — Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n.1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;Pag. 474
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;Pag. 475
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 3:
   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   «a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella n. 2, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i territori dei collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 01, secondo quanto previsto dalla tabella 2.»;
   dopo la lettera b), premettere al numero 1) il seguente numero:
   01) alinea, sostituire la parola: «determinare» con la seguente: «rideterminare»;
   dopo la lettera b), numero 1) inserire il seguente:
   1-bis. alla lettera a), sostituire le parole: «150 collegi» con le seguenti: «112 collegi».
0. 1. 500. 100. Ferrari.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 1, capoverso Art. 1, numero 1), comma 2, sostituire il numero: 150 con il seguente: 113.
0. 1. 500. 69. Cecconi, Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino.

Pag. 476

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, numero 1), al comma 2, sostituire le parole: 150 collegi uninominali con le seguenti: 154 collegi uninominali;

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   dopo il capoverso: al comma 7, inserire il seguente: al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;
   dopo il capoverso «al comma 9» inserire il seguente:
    «dopo il comma 9 inserire il seguente:
  “9-bis. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: ‘Disposizioni speciali per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste’ ”»;
   i capoversi «al comma 10» e il capoverso «al comma 12» sono sostituiti dai seguenti:
    il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'alinea, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
   2) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   3) la lettera b) è abrogata;
   4) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti ed i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;
   5) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    c) nel collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale;
  6) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno Pag. 477del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste per ciascun gruppo di candidati sono computati dell'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».
   il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli articoli 20-bis e 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono abrogati»;
   il comma 13 è soppresso;
   dopo il comma 13 è inserito il seguente: «All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533:
    1) al comma 1, le parole: «o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono soppresse;
    2) il comma 7 è abrogato.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale relativa all'articolo 3:
   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
  «1-bis) alla lettera a), le parole: «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto Adige/Sud Tirol» sono sostituite dalle seguenti: «per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», e le parole: «150 collegi» sono sostituite dalle seguenti: «154 collegi».
0. 1. 500. 20. Biancofiore.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2:
   1) al comma 1, capoverso Art. 1, numero 1), comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «tra le liste che nella regione abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti»;
   2) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: «nella regione», con le seguenti: «nella regione fra le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché».
0. 1. 500. 77. Marcon, Fratoianni, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta da almeno 300 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione in cui la lista viene presentata. Nel totale delle firme, devono essere incluse quelle di 150 elettori di ogni collegio uninominale. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal periodo precedente».
0. 1. 500. 57. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

Pag. 478

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta da almeno 750 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione».
0. 1. 500. 152. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella regione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 o, in alternativa possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

  Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, sostituire il comma 9 con il seguente:
  All'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati,» sono aggiunte le seguenti: «o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis»;
   2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
   3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».
0. 1. 500. 52. Mazziotti di Celso, Menorello, Gigli.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 1, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali compresi nella regione e delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 250 e non più di 350 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale, o in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio. Le sottoscrizioni non devono essere autenticate. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53. Per i cittadini residenti all'estero, Pag. 479l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».
0. 1. 500. 51. Mazziotti di Celso, Menorello, Gigli.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, al capoverso lettera a), sostituire le parole: almeno 1.000 con: almeno 500, 1.500 con: 750, 1.750 con: 850, 2.500 con: 1.200, 3.500 con: 1.700, 5.000 con: 2.500, non meno di 750 con: non meno di 350, non più di 1000 con: non più di 500.
0. 1. 500. 83. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire 1000 con: 400, 1500 con: 900, 1750 con: 1200, 2500 con: 1500, 3500 con: 2000, 5000 con: 2500.
0. 1. 500. 7. Gigli, Dellai, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti, al capoverso lettera a), sostituire le parole: almeno 1.000 con: almeno 350, 1.500 con: 500, 1.750 con: 600, 2.500 con: 800, 3.500 con: 1.150, 5.000 con: 1.700, non meno di 750 con: non meno di 250, non più di 1000 con: non più di 350.
0. 1. 500. 84. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori», con le seguenti: «da non meno di 300 e da non più di 500 elettori»;
   2) sostituire le parole «da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori», con le seguenti: «da almeno 850 e da non più di 1.250 elettori»;
   3) sostituire le parole «da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori», con le seguenti: «da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori»;
   4) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali».
0. 1. 500. 142. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera a), dopo le parole: nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti aggiungere le seguenti: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute, le stesse devono essere sottoscritte da almeno 1.000 a non più di 1.750 elettori iscritti nelle liste elettorali residenti nella citata Regione.
0. 1. 500. 112. Kronbichler.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, alla lettera a), sopprimere il seguente periodo: La presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.
0. 1. 500. 86. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

Pag. 480

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, capoverso lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
0. 1. 500. 156. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire l'ultimo periodo della lettera a), con le seguenti parole: e tali sottoscrizioni sono altresì valide ai fini della presentazione dei singoli candidati della lista nei collegi uninominali. Anche in deroga alle disposizioni del periodo precedente, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
0. 1. 500. 139. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: di tale collegio. aggiungere le seguenti: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la suddetta dichiarazione è accompagnata per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 450 e di non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.
  Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere altresì la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra lista ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
*0. 1. 500. 109. Kronbichler.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: di tale collegio. aggiungere le seguenti: Nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, la suddetta dichiarazione è accompagnata per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 450 e di non più di 800 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.
  Nel caso di liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b) la dichiarazione di presentazione delle liste deve contenere altresì la dichiarazione che le liste sono espressive della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un una lista, ai sensi della citata disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento della lista cui quelle espressive delle minoranze linguistiche sono collegate. Le liste espressive delle minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia possono contenere una dichiarazione di collegamento con una sola altra lista ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 16-bis, comma 1 lettera b). Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
*0. 1. 500. 27. Gigli, Dellai, Menorello.

Pag. 481

  Nella parte consequenziale riferita all'articolo 2, al comma 4, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: Sono esentate dalla raccolta delle firme quelle liste che facciano riferimento a Gruppi parlamentari costituiti anche in un solo ramo del Parlamento nella legislatura precedente le elezioni.
0. 1. 500. 2. Gigli, Dellai, Menorello, Rubinato.

  Nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista:
   a) Nelle liste regionali le candidature sono inserite in ordine alternato dei due sessi e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna regione in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore;
   b) Nelle liste regionali, i candidati dello stesso sesso inseriti come primi in ciascuna lista non possono rappresentare più del 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
   c) nei collegi uninominali di ciascuna regione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità superiore.
0. 1. 500. 53. Mazziotti di Celso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: inferiore a due e.
0. 1. 500. 190. La Russa.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, alla lettera c), alinea comma 4, sopprimere le parole: e superiore a sei.
0. 1. 500. 61. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4 le parole: ciascuna regione sono sostituite dalle seguenti: ciascuna circoscrizione.
0. 1. 500. 212. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4, le parole: al 60 sono sostituite dalle seguenti: al 50.
*0. 1. 500. 213. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4, le parole: al 60 sono sostituite dalle seguenti: al 50.
*0. 1. 500. 161. Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Pag. 482Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, con le seguenti: e nelle liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 170. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, con le seguenti: e nelle liste circoscrizionali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.
0. 1. 500. 166. Distaso.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: circoscrizionali con la seguente: regionali.
0. 1. 500. 163. Fabbri, Piccione, Gasparini, Pollastrini.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento.
0. 1. 500. 211. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 4, lettera c), capoverso comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A pena di inammissibilità, nel complesso delle capolisture circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento.
0. 1. 500. 210. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte, Stella Bianchi, Braga, Carloni, Centemero, Gnecchi, Iori, Fitzgerald Nissoli, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Pellegrino.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, nella prima candidatura nell'ordine numerico della lista.
0. 1. 500. 165. Fabbri, Piccione, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Pag. 483Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 4, lettera c), dopo il capoverso comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. A pena di inammissibilità, nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 percento, con arrotondamento all'unità superiore, nella prima candidatura nell'ordine numerico della lista.
0. 1. 500. 167. Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, al comma 6, sostituire il comma 1 con il seguente: L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto.

  Conseguentemente dopo il comma 10, lettera d), inserire il seguente: – al comma 10, lettera e), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nella circoscrizione. Può altresì esprimere il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale preferito e anche sul rettangolo contenente il contrassegno di una qualsiasi lista, nonché i nominativi dei rispettivi candidati nella circoscrizione, anche se non collegata al candidato nel collegio uninominale per cui egli ha espresso il voto. Se l'elettore esprime un unico voto sul contrassegno della lista o sui nominativi dei candidati della stessa, il voto si intende espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale collegato. Se l'elettore esprime un unico voto contrassegnando il nominativo di un candidato nel collegio uninominale questo si intende espresso solo per lo stesso.
0. 1. 500. 63. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 6, capoverso articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la Pag. 484matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, tracciando un segno, comunque apposto, nei rettangoli posti accanto al nominativo del candidato. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

   Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 10, lettera e), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il nominativo dei candidati prescelti.
0. 1. 500. 225. Cristian Iannuzzi.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.
0. 1. 500. 196. La Russa.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. Il voto di preferenza non può essere attribuito al candidato capolista.
0. 1. 500. 197. La Russa.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, le parole: un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, sono sostituite dalle seguenti: un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e una preferenza a favore di uno dei candidati della lista medesima.
0. 1. 500. 133. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 6, capoverso Art. 14, comma 1, le parole: del candidato nel collegio uninominale aggiungere le seguenti: Il candidato del collegio uninominale non può essere tra i candidati Pag. 485della lista posta a destra della scheda elettorale.
0. 1. 500. 134. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   «al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16, con il seguente:» al capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere le lettere
h), i), l) e aggiungere in fine il seguente capoverso:
  Art. 16-bis. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste a cui siano collegati sul piano nazionale almeno tre candidati primo del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a);
   c) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b).;

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire l'alinea: «al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente», con la seguente: «al comma 7, sostituire i capoversi Art. 16 e Art. 16-bis con i seguenti»:
   «al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:»
    1)
al capoverso 2 sopprimere le parole: con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e le parole: e successivamente gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1;
    2) al capoverso 3 sostituire le parole: e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) con le seguenti: e successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 16.
0. 1. 500. 93. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: «al comma 7, alinea, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente», al capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere le lettere h), i), l).

  Conseguentemente, all'articolo 2, alinea «al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi»:
   1) al capoverso 2 sopprimere le parole: con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), e le parole: e successivamente gli altri candidati primi del collegio individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1;
   2) al capoverso 3 sostituire le parole: e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l) con le seguenti: e successivamente agli altri candidati nei collegi uninominali, individuati ai sensi dell'articolo 16.
0. 1. 500. 91. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7 sostituire le lettere h), i) e l) con la seguente:
   h) per ciascuna lista, individua i candidati primi nei collegio, secondo l'ordine Pag. 486decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
0. 1. 500. 54. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2:
   al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire le lettere h) e i) con la seguente: i) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali.
   al comma 7, capoverso Art. 16, alla lettera 1) sostituire le parole: delle lettere h) ed i) con le seguenti: della lettera i);
   al comma 8, capoverso Art. 17, al comma 2 sopprimere le parole da:, con cifra a del collegio;
   al comma 8, capoverso Art. 17, al comma 3 sostituire le parole: agli ulteriori con la parola: ai.
0. 1. 500. 71. Toninelli, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Cecconi.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera m), le parole: la cifra elettorale regionale, di ciascuna lista sono sostituite dalle seguenti: la cifra elettorale regionale, di cui alla lettera f) e il numero complessivo dei candidati risultati «primi del collegio» con riferimento ad ogni singola lista.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16-bis, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi. Determina per ciascuna lista il numero complessivo nazionale dei candidati risultati «primi dei collegio»; individua quindi le liste che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno 3 candidati arrivati primi nei collegi uninominali e le ammette al riparto di cui al punto c).
0. 1. 500. 162. Distaso.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera m) inserire le seguenti parole: al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole «dei voti validi espressi», aggiungere le seguenti parole: «nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dal decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio».
0. 1. 500. 111. Kronbichler.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7, capoverso Art. 16, dopo la lettera m) inserire le seguenti parole: al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera b), dopo le parole: «dei voti validi espressi», aggiungere le seguenti parole: «nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio».
0. 1. 500. 110. Kronbichler.

Pag. 487

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 7, Art. 16-bis, comma 1, alla fine della lettera b), dopo le parole dei voti validi espressi viene aggiunto il seguente testo: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
0. 1. 500. 28. Gigli, Dellai, Menorello.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: dei voti validi espressi sono aggiunte le seguenti: nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito nei comuni o frazioni di essi, come individuati dai decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2008, n. 346 e come successivamente integrato e modificato dai decreti 31 dicembre 2008, n. 362, 27 ottobre 2009, n. 300, 21 marzo 2012, n. 70 e n. 71 emessi in attuazione dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, almeno il 7 per cento dei voti validi, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
0. 1. 500. 29. Gigli, Dellai, Menorello.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, inserire il seguente: al comma 8, capoverso Art. 17 comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 16-bis, lettera c)», inserire le seguenti: «, che abbiano altresì conseguito sul piano regionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi», e sopprimere altresì il terzo periodo.
0. 1. 500. 59. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cecconi.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al capoverso al comma 8, capoverso Art. 17, alinea, sopprimere la parola alinea.
0. 1. 500. 58. Cozzolino, Dieni, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Cecconi.

  Aportare le seguenti modificazioni alla parte consequenziale dell'articolo 2: «al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo», inserire il seguente: – al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto;
   2) divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista;
   3) se a seguito delle operazioni di cui al numero 2) risulti da assegnare alle liste della regione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella regione, procede ai sensi del comma 2;
   4) se invece la somma della parte intera del quoziente di attribuzione di tutte liste risulti inferiore al numero di seggi da attribuire nella regione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali regionali delle liste per il numero di seggi da attribuire nella regione aggiunto di tante unità quante risultano necessarie affinché si individui il maggiore quoziente elettorale regionale corretto tale da determinare, una volta divisa la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per lo stesso, l'individuazione di quozienti di attribuzione Pag. 488per tutte le liste regionali la cui somma delle parti intere produca l'assegnazione alle stesse di un numero di seggi uguale o superiore al numero di seggi da attribuire nella regione;
   5) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della regione un numero di seggi uguale al numero di seggi da attribuire nella regione, procede ai sensi del comma 2;
   6) qualora a seguito delle operazioni di cui al numero 4) risulti assegnato alle liste della regione un numero di seggi superiore al numero di seggi da attribuire nella regione, procede a dividere la somma delle cifre elettorali regionali delle liste per il maggiore quoziente elettorale regionale individuato ai sensi del numero 3) diminuito di una unità, ottenendo così il quoziente di attribuzione di utilizzo. La parte intera del quoziente di attribuzione di utilizzo rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione di utilizzo siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.».
0. 1. 500. 66. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Apportare la seguente modificazione alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, inserire il seguente: – al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale regionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.».
0. 1. 500. 67. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: che abbiano conseguito almeno il 20 per cento con le seguenti: rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999; presentate esclusivamente in una regione, che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o eletto un candidato in un collegio uninominale.
0. 1. 500. 106. Malisani.

   Apportare la seguente modifica alla parte consequenziale dell'articolo 2: al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo dopo le parole: nella regione e inserire le seguenti: sopprimere il secondo periodo e.
0. 1. 500. 18. Sisto.

  Apportare le seguenti modifiche alla parte consequenziale dell'articolo 2: al capoverso comma 8, Art. 17, sostituire i commi 2 e 3 aggiuntivi con i seguenti:

  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi nel collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo l'ordine delle rispettive Pag. 489cifre individuali percentuali, sino alla concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati nei collegi uninominali non risultati primi nel collegio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali percentuali. Qualora residuino ancora ulteriori seggi, questi sono assegnati ai candidati nelle liste regionali, secondo il relativo ordine numerico.
0. 1. 500. 55. Mazziotti di Celso, Menorello.

  Nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:
  ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascun gruppo di candidati nei collegi uninominali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità prossima, a pena di inammissibilità.».
0. 1. 500. 160.  Piccione, Fabbri, Di Salvo, Gasparini, Pollastrini, Cuperlo, Nardi, Zampa, Damiano, Lenzi, Gribaudo, Giacobbe, Gnecchi, Cinzia Maria Fontana, Rossomando, Simoni, Cenni, Miotto, Schirò, Sgambato, Patrizia Maestri, Incerti, Gitti, Montroni, Baruffi, Pagani, Amato, Carocci, Rocchi, Paola Boldrini, Stella Bianchi, Giovanna Sanna, Casellato, Scuvera, Giuliani, Mariani, Coccia, Villecco Calipari, Carra, Naccarato, Valeria Valente, Blazina, Terrosi, Basso, Cominelli, Malisani, Ventricelli, Paris, Giuditta Pini, Locatelli, Vezzali, Greco, Carloni, Massa, Bargero, Cuomo, Brandolin, Tentori, Marchi, Mazzoli, Miccoli, Beni, Albanella, Dell'Aringa, Camani, Boccuzzi, Antezza, Iacono, Martelli, Rotta, Piazzoni, Lavagno, Pilozzi, Zan.

  All'allegato 1, sostituire la Tabella A con la seguente:

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte Torino (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte settentrionale (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) Novara
3 Piemonte meridionale (province di Cuneo, Asti e Alessandria) Alessandria
4 Liguria (regione Liguria) Genova
5 Lombardia Milano-Monza (province di Milano e di Monza- Brianza) Milano
6 Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio) Varese
7 Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia) Brescia
8 Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) Pavia
9 Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione Trentino Alto Adige/Südtirol) Trento
10 Veneto occidentale (province di Verona e Vicenza) Verona
11 Veneto orientale (province di Belluno, Treviso e Venezia) Venezia
12 Veneto meridionale (province di Padova e Rovigo) Padova
13 Friuli-Venezia Giulia (regione Friuli Venezia Giulia) Trieste
14 Emilia occidentale (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia) Parma
15 Emilia orientale (province di Modena, Bologna e Ferrara) Bologna
16 Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) Rimini
Pag. 490
17 Toscana interna (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena) Firenze
18 Toscana tirrenica (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto) Livorno
19 Marche (regione Marche) Ancona
20 Umbria (regione Umbria) Perugia
21 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
22 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Latina
23 Abruzzo (regione Abruzzo) L'Aquila
24 Molise (regione Molise) Campobasso
25 Campania 1 (province di Caserta, Benevento, Avellino) Benevento
26 Campania 2 (provincia di Napoli) Napoli
27 Campania 3 (provincia di Salerno) Salerno
28 Puglia 1 (province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari) Bari
29 Puglia 2 (province di Taranto, Brindisi e Lecce) Taranto
30 Basilicata (regione Basilicata) Potenza
31 Calabria (regione Calabria) Catanzaro
32 Sicilia occidentale (province di Palermo e Trapani) Palermo
33 Sicilia centrale (province di Messina, Enna, Caltanissetta e Agrigento) Messina
34 Sicilia orientale (province di Catania, Siracusa e Ragusa) Catania
35 Sardegna (regione Sardegna) Cagliari

0. 1. 500. 73. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'allegato 1, sostituire la Tabella A, con la seguente:

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Cuneo, Asti e Alessandria) Novara
3 Liguria (regione Liguria) Genova
4 Lombardia Milano-Monza (province di Milano e Monza-Brianza) Milano
5 Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio) Varese
6 Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia) Brescia
7 Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) Pavia
8 Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione Trentino Alto Adige/Südtirol) Trento
9 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo) Verona
10 Veneto 2 (province di Belluno, Treviso e Venezia) Venezia
11 Friuli-Venezia Giulia (regione Friuli Venezia Giulia) Trieste
12 Emilia occidentale (province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia) Parma
13 Emilia orientale (province di Modena, Bologna e Ferrara) Bologna
14 Romagna (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) Rimini
15 Toscana interna (province di Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo e Siena) Firenze
Pag. 491
16 Toscana tirrenica (province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto) Livorno
17 Marche (regione Marche) Ancona
18 Umbria (regione Umbria) Perugia
19 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
20 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Latina
21 Abruzzo (regione Abruzzo) L'Aquila
22 Molise (regione Molise) Campobasso
23 Campania 1 (provincia di Caserta, Benevento, Avellino) Benevento
24 Campania 2 (provincia di Napoli) Napoli
25 Campania 3 (provincia di Salerno) Salerno
26 Puglia 1 (Province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e Bari) Bari
27 Puglia 2 (province di Taranto, Brindisi e Lecce) Taranto
28 Basilicata (regione Basilicata) Potenza
29 Calabria (regione Calabria) Catanzaro
30 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
31 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Enna) Messina
32 Sardegna (regione Sardegna) Cagliari

0. 1. 500. 75. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'allegato 1, sostituire la Tabella A con la seguente:

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Cuneo, Asti e Alessandria) Novara
3 Liguria (regione Liguria) Genova
4 Lombardia Milano-Monza (province di Milano e di Monza-
Brianza)
Milano
5 Lombardia settentrionale (province di Varese, Como, Lecco e Sondrio) Varese
6 Lombardia orientale (province di Bergamo e Brescia) Brescia
7 Lombardia meridionale (province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) Pavia
8 Trentino-Alto Adige/Südtirol (regione Trentino Alto Adige/Südtirol) Trento
9 Veneto occidentale (province di Verona e Vicenza) Verona
10 Veneto orientale (province di Belluno, Treviso e Venezia) Venezia
11 Veneto meridionale (province di Padova e Rovigo) Padova
12 Friuli-Venezia Giulia (regione Friuli-Venezia Giulia) Trieste
13 Emilia-Romagna (regione Emilia-Romagna) Parma
14 Toscana (regione Toscana) Firenze
15 Marche (regione Marche) Ancona
16 Umbria (regione Umbria) Perugia
17 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
18 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Latina
Pag. 492
19 Abruzzo (regione Abruzzo) L'Aquila
20 Molise (regione Molise) Campobasso
21 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
22 Campania 2 (province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) Benevento
23 Puglia (regione Puglia) Bari
24 Basilicata (regione Basilicata) Potenza
25 Calabria (regione Calabria) Catanzaro
26 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
27 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa e Enna) Catania
28 Sardegna (regione Sardegna) Cagliari

0. 1. 500. 76. Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
   al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole da: il nome fino alla fine del capoverso con le seguenti: il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  5. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
   al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: Pag. 493da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista circoscrizionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 500 e di non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.»;
   al comma 7, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
  3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
   al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1»;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole: plurinominali o uninominali con le seguenti: uninominali o nelle liste circoscrizionali;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni;
   al comma 8, capoverso Art. 19, comma 4, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con la seguente: nelle liste circoscrizionali;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  10. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse;
   b) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, né più di una candidatura in un collegio uninominale. È ammessa la sottoscrizione di una lista circoscrizionale da parte degli stessi sottoscrittori delle candidature della medesima lista nei collegi uninominali compresi nella circoscrizione.»;
   sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
   al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al numero 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;Pag. 494
    2) dopo le parole: «queste condizioni;» sono aggiunte le seguenti: «verifica se le candidature nei collegi uninominali siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole altrimenti non valide»;
    3) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   al comma 11, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:
    2) all'alinea, le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
   al comma 11, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    3) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3;»;
   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.»;
   al comma 12, sostituire il capoverso 2) con il seguente:
    2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   sostituire il comma 13 con il seguente:
  10. All'articolo 30, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
   al comma 14, capoverso Art. 31, comma 1, sopprimere le parole: nella circoscrizione.
   al comma 14, capoverso Art. 31 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 è stabilito con sorteggio l'ordine delle liste.
   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  14-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
   al comma 15, capoverso 2, con il seguente:
  2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente Pag. 495il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
   al comma 17, il capoverso 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e il cognome del candidato del collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato del collegio uninominale di altra lista, il voto è nullo.
   al comma 18, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto.»;
   al comma 20, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   m) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;Pag. 496
   al comma 21, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in una regione con le seguenti: in una delle circoscrizioni comprese in regioni e sostituire le parole: nella regione con le seguenti: nella circoscrizione;
    2) al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 303 seggi con le seguenti: 606 seggi;
    3) al comma 1, lettera d):
   a) sopprimere il sesto periodo;
   b) dopo le parole: il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale di quoziente non utilizzata aggiungere le seguenti: o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.;
   sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.;
   al comma 23, sostituire il capoverso Art. 84 con il seguente:
  «Art. 84 – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista circoscrizionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi dell'articolo 83.
  2. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi dell'articolo 83, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera l).
  3. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5-bis. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione,»;
   al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85 con il seguente:
  «Art. 85 – 1. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella Pag. 497circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizioni, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
  1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto nel collegio uninominale.
  1-ter. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 1-bis, è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale».
   al comma 25, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, commi 1 e 2»;
    b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
   al comma 27, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al comma terzo, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   al comma 28, lettera c) dopo le parole: al comma 7, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «gruppi politici organizzati» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 14» e;
   al comma 30, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 2, le parole: «numero 3» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
   sostituire il comma 31 con il seguente:
  31. Le Tabelle A, A-bis e A-ter, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle Tabelle A, A-bis e A-ter di cui all'Allegato 1 della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, capoverso Art. 1:
    1) sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definite dal presente testo unico.
    2) sopprimere il comma 5;

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
   sopprimere il comma 3;
   al comma 4, sostituire la lettera a) con le seguenti:
    a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, che reca altresì l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di Pag. 498500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. La presentazione di ciascuna lista regionale deve essere accompagnata dalla sottoscrizione, per ciascun candidato nei collegi uninominali, di non meno di 750 e di non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel rispettivo collegio uninominale o, in caso di collegio uninominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio.»;
    b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettanti, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due e superiore a sei, ad eccezione del Molise in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.»;
   al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso a) con il seguente:
    a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
   al comma 7, sostituire il capoverso Art. 16 con il seguente:
  Art. 16 – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;Pag. 499
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) per ciascuna lista, individua i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) per ciascuna lista, individua gli altri candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale pari o inferiore a 0,5, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   l) per ciascuna lista, individua infine i candidati nei collegi uninominali diversi da quelli individuati ai sensi delle lettere h) ed i), secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   m) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
   al comma 8, capoverso Art. 17, alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei plurinominali della regione con le seguenti: nella regione e, al terzo periodo, sostituire le parole: A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide con le seguenti: L'Ufficio divide;
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera b);
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi, i candidati primi del collegio, con cifra percentuale individuale superiore a 0,5, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera h), quindi il candidato primo nell'ordine numerico della lista regionale e, successivamente, gli altri candidati primi del collegio, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del comma 1.
  3. Nel caso in cui residuino ulteriori seggi da assegnare ad una lista ai sensi del comma 1, questi sono assegnati agli ulteriori candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e successivamente ai candidati individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera l).
   al comma 8, sopprimere il capoverso Art. 17-bis.
   Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.
   Al comma 9, sostituire il capoverso Art. 19 con il seguente:
  Art. 19 – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per Pag. 500l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
   Al comma 10, lettera c), dopo le parole: è effettuata presso aggiungere le seguenti: la cancelleria;
   al comma 10, lettera d), capoverso c), primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 20, comma 1, lettera b-bis) con le seguenti: delle lettere a) e b).
   Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: dalla stessa con le seguenti: dallo stesso gruppo.
   All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
     1) alinea, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
     2) sopprimere la lettera b);
     3) alla lettera c) sostituire il numero: 15 con il seguente: 20;
     4) alla lettera d) sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali»;
    b) al comma 2:
     1) alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;
     2) dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto»;
     3) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis)»;
     4) sopprimere la lettera c);
    c) al comma 3, sostituire le parole: «degli schemi dei decreti legislativi» con le seguenti: «dello schema di decreto legislativo»;
    d) al comma 4, sostituire le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi» con le seguenti: «Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso»;
    e) alla rubrica sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali».

Allegato 1
TABELLA A
(articolo 3)

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino) Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola) Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia) Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) Mantova
6 Trentino-Alto Adige Trento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo) Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno) Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Trieste
10 Liguria Genova
11 Emilia-Romagna Bologna
Pag. 501
12 Toscana Firenze
13 Umbria Perugia
14 Marche Ancona
15 Lazio 1 (provincia di Roma) Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone) Frosinone
17 Abruzzo L'Aquila
18 Molise Campobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli) Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno) Benevento
21 Puglia Bari
22 Basilicata Potenza
23 Calabria Catanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna) Catania
26 Sardegna Cagliari
Pag. 502

Pag. 503


Pag. 504

Pag. 505

1. 500. Il Relatore.

Pag. 506

Subemendamenti all'emendamento 3.500 del Relatore

  Sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, ai fini dell'esercizio della delega di cui al presente articolo, i collegi uninominali della Camera sono determinati tenendo conto, ove possibile, dei collegi uninominali determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993» n. 536. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i territori dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, con le seguenti modificazioni territoriali: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Navafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 11 (Urbino) della circoscrizione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 (Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia- Romagna.

  Conseguentemente, sopprimere le tabelle 1 e 2.
0. 3. 500. 103. Lattuca, Cuperlo, Fabbri, Giorgis, Lauricella, Naccarato, Pollastrini, Marco Meloni.

  Sostituire le parole da: i collegi uninominali a: Emilia-Romagna con le seguenti: i tempi per l'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 e per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia di cui al comma 4, sono ridotti della metà.
0. 3. 500. 48. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Sostituire le parole da: i collegi uninominali a: Emilia-Romagna con le seguenti: si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015 n. 52.
0. 3. 500. 49. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  All'articolo 3, alinea dopo il comma 5 aggiungere, al capoverso sopprimere le parole:, con le seguenti modificazioni territoriali: i comuni di Casteldelci; Maiolo, Novafeltria; Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio 11 (Urbino) della circoscrizione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 (Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia-Romagna.
0. 3. 500. 34. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  «Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge un decreto legislativo attraverso il quale venga garantita la possibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo ai cittadini che, per motivi di studio, si trovano per un determinato periodo in un comune del territorio nazionale diverso da quello in cui sono residenti.
  Con tale decreto viene prevista, per i soggetti di cui al comma precedente, l'ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza.
  Il presente decreto deve altresì stabilire le modalità tecniche e organizzative con cui viene svolta questa procedura speciale di votazione. Vengono stabiliti i limiti temporali e le condizioni di legittimazione. Pag. 507
  Dall'attuazione della delega conferita dal presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
0. 3. 500. 50. Mucci.

  Sopprimere la Tabella 1.
0. 3. 500. 46. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Alla Tabella 1, capoverso «Piemonte 1 – Collegio n. 1», sostituire la parola: Torino 6 con la parola: Torino 8.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, capoverso «Piemonte 1 – Collegio n. 4», sostituire la parola: Torino 8 con la parola: Torino 6.
0. 3. 500. 124. Fregolent.

  Alla tabella 1, circoscrizione Piemonte 1, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 5 sopprimere la parola: Chiesanuova;
   b) al collegio n. 6 aggiungere la parola: Chiesanuova.
0. 3. 500. 20. Misuraca.

  Alla tabella 1, apportare le seguenti modificazioni: alla circoscrizione Piemonte 1 – collegio n. 5, dopo la parola: Samone aggiungere le seguenti: San Carlo Canavese e dopo le parole: Rivarolo Canavese aggiungere la seguente: Rivarossa.

  Conseguentemente, alla circoscrizione Piemonte 1:
   al collegio n. 6:
    sopprimere le parole: San Carlo Canavese
    dopo la parola: Lemie aggiungere la seguente: Mappano;
    sopprimere la parola: Caselette;
   al collegio n. 8, dopo la parola: Caprie aggiungere la seguente: Caselette;
   al collegio n. 9, dopo la parola: Cavour aggiungere la seguente: Cercenasco e dopo la parola: Usseaux aggiungere la seguente: Vigone;
   al collegio n. 10, sopprimere le parole: Cercenasco e Vigono;
   al collegio 12, sopprimere la parola: Rivarossa.
0. 3. 500. 102. Taricco.

  All'emendamento 3.500 alla tabella 1, circoscrizione Piemonte 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 5 sopprimere le parole: Vische, Maglione;
   b) al collegio n. 12 aggiungere le parole: Vische, Maglione.
0. 3. 500. 30. Misuraca.

  All'emendamento 3.500 alla tabella 1, circoscrizione Piemonte 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 9 sopprimere la parola: Piossasco;
   b) al collegio n. 8 aggiungere la parola: Piossasco.
0. 3. 500. 31. Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Piemonte 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) il collegio n. 8 è interamente sostituito dal seguente:
    Piemonte 2 – Collegio n. 8. Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Bra, Canale, Castagnito, Castiglione Falletto, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Pag. 508Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Roddi, Roddino, Rodello, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Belvedere Langhe, Bonvicino, Camerana, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Gottasecca, Igliano, Marsaglia, Mombarcaro, Bergolo, Bosia, Camo, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Levice, Mango, Neive, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Priocca, Prunetto, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida, Monchiero, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Torresina;
   b) il collegio n. 9 è interamente sostituito dal seguente:
    Piemonte 2 – Collegio n. 9. Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Chiusa di Pesio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Lesegno, Lisio, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Priola, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola, Aisone, Argentera, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Caraglio, Castelletto Stura, Castelmagno, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pietraporzio, Pradleves, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villafalletto, Vinadio, Vottignasco;
   c) il collegio n. 10 è interamente sostituito dal seguente:
    Piemonte 2 – Collegio n. 10 – Acceglio, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Canosio, Caramagna Piemonte, Cardè, Cartignano, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Celle di Macra, Crissolo, Dronero, Elva, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Macra, Manta, Marene, Marmora, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Prazzo, Racconigi, Revello, Rifreddo, Roccabruna, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Stroppo, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Solare, Villar San Costanzo, Bene Vagienna, Carrù, Fossano, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Margarita, Morozzo, Piozzo, Rocca de’ Baldi, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità, Busca.
0. 3. 500. 100. Taricco.

  Alla Tabella 1, il Collegio Piemonte 2 n. 8 è sostituito da seguente:
  Piemonte 2 – Collegio n. 8
   Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Camerana, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri Mango, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montà, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saliceto, Pag. 509Sanfrè, San Benedetto Belbo, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

  Conseguentemente, il Collegio Piemonte 2 n. 10 è sostituito dal seguente:
  Piemonte 2 – Collegio n. 10
   Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Caramagna Piemonte, Carrù, Casalgrasso, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Faule, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Genola, Igliano, Lagnasco, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marene, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piozzo, Polonghera, Priero, Priola, Racconigi, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Viola.
0. 3. 500. 35. Taricco.

  Alla tabella 1, Circoscrizione Piemonte 2, al collegio n. 8, sopprimere le seguenti parole: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Genola, Lagnasco, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro, e aggiungere, in ordine alfabetico le seguenti: Bergolo, Bonvicino, Bosia, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida.

  Conseguentemente, al collegio n. 10, sopprimere le parole: Bergolo, Bonvicino, Bosia, Camerana, Camo, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida, e aggiungere in ordine alfabetico le seguenti: Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Genola, Lagnasco, Marene, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villanova Solaro.
0. 3. 500. 101. Taricco.

  All'emendamento 3.500 alla tabella 1, circoscrizione Piemonte 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 8 sopprimere la parola: «Ceresole d'Alba»;
   b) al collegio n. 9 aggiungere la parola: «Ceresole Alba».
0. 3. 500. 27. Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Piemonte n. 2, collegio n. 9, sopprimere le seguenti parole: Centallo, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco e aggiungere le seguenti parole: Beinette, Peveragno, Pianfei.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Piemonte n. 10, aggiungere le seguenti parole: Centallo, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco e sopprimere le seguenti parole: Beinette, Peveragno, Pianfei.
0. 3. 500. 99. Gribaudo.

Pag. 510

  Alla tabella 1, dal collegio Piemonte 2 n. 9 sono spostati al collegio Piemonte 2 n. 10 i seguenti comuni: Centallo, Tarantasca, Villafalletto, Vottignasco.

  Conseguentemente, dal collegio Piemonte 2 n. 10 sono spostati al collegio Piemonte 2 n. 9 i seguenti comuni: Beinette, Peveragno, Pianfei.
0. 3. 500. 118. Gribaudo.

  Alla tabella 1, Circoscrizione Lombardia 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Collegio n. 7 sopprimere le parole: «Cusano Milanino» e inserire in ordine alfabetico le parole: «Paderno Dugnano»;
   b) al Collegio n. 15 sopprimere le parole: «Paderno Dugnano» e inserire in ordine alfabetico le parole: «Cusano Milanino» e «Settimo Milanese»;
   c) al Collegio n. 16 sopprimere le parole: Settimo Milanese.
0. 3. 500. 96. Peluffo, Casati.

  Alla tabella 1 «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», circoscrizione Lombardia 1, i capoversi: «Lombardia 1 –Collegio n. 10», «Lombardia 1 – Collegio n. 11», «Lombardia 1 – Collegio n. 12», « Lombardia 1 – Collegio n. 13», «Lombardia 1 – Collegio n. 14» e «Lombardia 1 – Collegio n. 15» sono sostituiti dai seguenti:
  Lombardia 1 – Collegio n. 10
   Agrate Brianza, Aicurzio, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Brigherio, Burago di Molgora, Busnago, Caponago, Camparada, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Mezzago, Muggio, Nova Milanese, Omago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate-Velate, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate;

  Lombardia 1 – Collegio n. 11
   Albiate, Arcore, Besana in Brianza, Bovissio Mascigo, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Desio, Giussano, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

  Lombardia 1 – Collegio n. 12
   Arese, Baranzate, Barlassina, Bollate, Cerano Laghetto, Cesate, Cesano Maderno, Cogliate, Cormano, Garbagnate, Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago Seveso, Solaro.

  Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso «Art. 1» comma 3, sostituire le parole: 303 collegi uninominali con le seguenti: 300 collegi uninominali, e all'articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), le parole: 303 seggi sono sostituite dalle seguenti: 306 seggi.
0. 3. 500. 8. Centemero, Sisto.

  Alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Lombardia 1», capoverso «Lombardia 1-Collegio n. 10», la parola: Arcore, è soppressa.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Lombardia 1«, capoverso «Lombardia 1-Collegio n. 12», dopo la parola: Albiate inserire la seguente: Arcore,.
0. 3. 500. 5. Centemero, Sisto.

  Alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Lombardia 1», capoverso «Lombardia 1-Collegio n. 14», le parole: Garbagnate Milanese sono soppresse, e, dopo la parola: Misinto sono inserite le seguenti: Paderno Dugnano.

Pag. 511

  Conseguentemente, alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Lombardia 1», capoverso «Lombardia 1-Collegio n. 15», dopo la parola: Cormano sono inserite le seguenti: Garbagnate Milanese, e le parole: Paderno Dugnano, sono soppresse.
0. 3. 500. 6. Centemero, Sisto.

  Alla tabella 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 16 le parole: Canegrate, sono soppresse;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 17 le parole: Arluno, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino sono soppresse;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 18 le parole: Cusago e Trezzano sul Naviglio sono soppresse;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 19 le parole: Bubbiano, e Calvignasco, sono soppresse;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 17 dopo le parole: Busto Garolfo, aggiungere le seguenti: Canegrate;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 18 dopo le parole: Albairate, aggiungere le seguenti: Arluno; dopo le parole: Besate, aggiungere le seguenti: Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Calvignasco, dopo le parole: Magenta, aggiungere le seguenti: Marcallo con Casone, Mesero, dopo le parole Motta Visconti, aggiungere le seguenti: Ossona, e dopo le parole: Rosate aggiungere le seguenti: Santo Stefano Ticino;
   al capoverso Lombardia 1 – Collegio n. 19 dopo le parole: Corsico aggiungere le seguenti: Cusago, e dopo le parole: Rozzano, aggiungere le seguenti: Trezzano sul Naviglio;
0. 3. 500. 126. Prina.

  Alla tabella 1, circoscrizione Lombardia n. 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 17, sopprimere le seguenti parole: «Arluno, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Marcallo con Casone Mesero, Ossona, Santo Stefano Ticino»;
   b) al collegio n. 18 dopo le parole: «Alboirate,» aggiungere le seguenti: «Arluna», dopo le parole: «Besate», aggiungere le seguenti: «Boffalora sopra Ticino, Bubbiano, Calvignasco, Casorezzo», dopo le parole: «Magenta, aggiungere le seguenti: «Marcallo con Casone, Mesero», dopo le parole: «Motta Visconti», aggiungere le seguenti: «Ossona», e dopo le parole: «Rosate» aggiungere le seguenti: «Santo Stefano Ticino» e sopprimere le parole: «Cusago e Trezzano sul Naviglio»;
   c) al collegio n. 19 sopprimere le parole: «Bubbiano e Calvignasco» e aggiungere dopo le parole: «Corsico» le seguenti: «Cusago,» e dopo le parole: «Rozzano», le seguenti: «Trezzano sul Naviglio».
0. 3. 500. 125. Prina.

  Alla tabella 1, circoscrizione Lombardia, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 1, sopprimere le parole: «Rovello Porro, Turate» e aggiungere le seguenti, in ordine alfabetico: «Cairate, Carnago, Castelseprio, Lonate Ceppino, Caronno Varesino»;
   b) al collegio n. 4 sopprimere la parola: «Casciago»;
   c) al collegio n. 5, sopprimere le seguenti parole: «Cairate, Carnago, Castelseprio, Lonate Ceppino, Caronno Varesino» e aggiungere, in ordine alfabetico, la parola: «Casciago»;
   d) al collegio n. 6 sopprimere le seguenti parole: «Casnate con Bernate, Cucciago, Fino Mornasco, Grandate, Senna Comasco» e aggiungere, in ordine alfabetico le seguenti: «Rovello Porro, Turate»;Pag. 512
   e) al collegio n. 7 aggiungere le seguenti parole, in ordine alfabetico: «Casnate con Bernate, Colonno, Cucciago, Fino Mornasco, Grandate, Griante, Menaggio, Sala Comacina, Senna Comasco, Tremezzina»;
   f) al collegio n. 8 sopprimere le seguenti parole: «Colonno, Griante, Menaggio, Sala Comacina, Tremezzina».
0. 3. 500. 95. Braga, Guerra.

  Alla tabella 1, circoscrizione Lombardia, n. 2, sostituire i collegi n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 con i seguenti:

  Lombardia 2 – Collegio n. 12
   Algua; Almenno San Bartolomeo; Almenno San Salvatore; Ambivere; Averara; Barzana; Bedulita; Berbenno; Blello; Bonate Sopra; Bonate Sotto; Bottanuco; Bracca; Branzi; Brembate; Brembate di Sopra; Brumano; Calusco d'Adda; Camerata Cornello; Capizzone; Capriate San Gervasio; Caprino Bergamasco; Carona; Carvico; Cassiglio; Chignolo d'Isola; Cisano Bergamasco; Corna Imagna; Cornalba; Costa Serina; Costa Valle Imagna; Cusio; Dossena; Filago; Foppolo; Fuipiano Valle Imagna; Isola di Fondra; Lenna; Locatello; Madone; Mapello; Medolago; Mezzoldo; Moio de’ Calvi; Olmo al Brembo; Oltre il Colle; Ornica; Palazzago; Piazza Brembana; Piazzatorre; Piazzolo; Ponte San Pietro; Pontida; Presezzo: Roncobello; Roncola; Rota d'Imagna; San Giovanni Bianco; San Pellegrino Terme; Sant'Omobono Terme; Santa Brigida; Sedrina; Serina; Solza; Sotto il Monte Giovanni XXIII; Strozza; Suisio; Taleggio; Temo d'Isola; Ubiale Clanezzo; Val Brembilla; Valleve; Valnegra; Valtorta; Vedeseta; Villa d'Adda; Zogno.

  Lombardia 2 – Collegio 13
   Albano Sant'Alessandro; Azzano San Paolo; Bagnatica; Berzo San Fermo; Borgo di Terzo; Brusaporto; Carobbio degli Angeli; Casazza; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Comun Nuovo; Costa di Mezzate; Dalmine; Entratico; Gaverina Terme; Gorlago; Gorle; Grassobbio; Grone; Levate; Luzzana; Monasterolo del Castello; Montello; Orio al Serio; Osio Sopra; Osio Sotto; Pedrengo; Ranica; San Paolo d'Argon; Scanzorosciate; Seriate; Stezzano; Torre Boldone; Torre de’ Roveri; Trescore Balneario; Verdellino; Verdello; Vigano San Martino; Zandobbio; Zanica.

  Lombardia 2 – Collegio 14
   Antegnate; Arcene; Arzago d'Adda; Barbata; Bariano; Bolgare; Boltiere; Brignano Gera d'Adda; Calcinate; Calcio; Calvenzano; Canonica d'Adda; Caravaggio; Casirate d'Adda; Castel Rozzone; Cavernago; Ciserano; Cividate al Piano; Cologno al Serio; Cortenuova; Covo; Fara Gera d'Adda; Fara Olivana con Sola; Fontanella; Fornovo San Giovanni; Ghisalba; Isso; Lurano; Martinengo; Misano di Gera d'Adda; Morengo; Mornico al Serio; Mozzanica; Pagazzano; Palosco; Pognano; Pontirolo Nuovo; Pumenengo; Romano di Lombardia; Spirano; Torre Pallavicina; Treviglio; Urgnano.

  Lombardia 2 – Collegio 15
   Almè; Bergamo; Curno; Lallio; Mozzo; Paladina; Ponteranica; Sorisole; Treviolo; Valbrembo; Villa d'Almè.

  Lombardia 2 – Collegio 16
   Adrara San Martino; Adrara San Rocco; Albino; Alzano Lombardo; Ardesio; Aviatico; Azzone; Bianzano; Bossico; Casnigo; Castelli Calepio; Castione della Presolana; Castro; Cazzano Sant'Andrea; Cene; Cerete; Chiuduno; Clusone; Colere; Colzate; Costa Volpino; Credaro; Endine Gaiano; Fino del Monte; Fiorano al Serio; Fonteno; Foresto Sparso; Gandellino; Gandino; Gandosso; Gazzaniga; Gomo; Gromo; Grumello del Monte; Leffe; Lovere; Nembro; Oltressenda Alta; Oneta; Onore; Parre; Parzanica; Peia; Pianico; Piario; Ponte Nossa; Pradalunga; Predore; Premolo; Ranzanico; Riva di Solto; Rogno; Rovetta; Sarnico; Schilpario; Selvino; Solto Collina; Songavazzo; Sovere: Spinone al Pag. 513Lago; Tavernola Bergamasca; Telgate; Valbondione; Valgoglio; Vertova; Viadanica; Vigolo; Villa d'Ogna; Villa di Serio; Villongo; Vilminore di Scalve.
0. 3. 500. 94. Gasparini, Sanga, Carnevali.

  Alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Lombardia 2», i capoversi: Lombardia 2 – Collegio n. 13, Lombardia 2 – Collegio n. 14 e Lombardia 2 – Collegio n. 15 sono sostituiti dai seguenti:
  Lombardia 2 – Collegio n. 13
   Arcene, Boltiere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Chignolo d'Isola, Ciserano, Curno, Dalmine, Fara Gera d'Adda, Filago, Lallio, Levate, Lurano, Madone, Medolago, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Ponte San Pietro, Pontirolo Nuovo, Presezzo, Solza, Spirano, Suisio, Terno d'Isola, Treviolo, Verdellino, Verdello.

  Lombardia 2 – Collegio n. 14
   Antegnate, Arzago d'Adda, Barbata, Barino, Bolgare, Brignano Gera d'Adda, Calcinate, Calcio, Calvenzano, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cavernago, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Martinego, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mornico al Serio, Mozzanica, Pagazzano, Palosco, Pumenengo, Romano di Lombardia, Telgate, Torre Pallavicina, Treviglio, Urgnano.

  Lombardia 2 – Collegio n. 15
   Albano Sant'Alessandro, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Brusaporto, Comun Nuovo, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Orio al Serio, Pedrengo, San Paolo d'Argon, Seriate, Stezzano, Zanica.
0. 3. 500. 1. Sisto.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto 1, collegio n. 2, sopprimere le parole: Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa e Melara.

  Conseguentemente, al collegio n. 15, aggiungere, in ordine alfabetico le seguenti: Bergantino, Castelnovo Bariano, Castelmassa e Melara,.
0. 3. 500. 9. Crivellari.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto 1, sostituire i Collegi n. 6, n. 7, n. 8 e n. 9 con i seguenti:
  Veneto 1 – Collegio n. 6
   Agugliaro, Albettone, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Camisano Vicentino, Campiglia Dei Berici, Castegnero, Grisignano Di Zocco, Grumolo Delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Mossano, Nanto, Noventa, Orgiano, Pojana Maggiore, Quinto Vicentino, Sossano, Torri Di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo.

  Veneto 1 – Collegio n. 7
   Arsiero, Breganze, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carré, Chiuppano, Cogollo Del Cengio, Costabissara, Dueville, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo Di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte Di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito Di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli Del Pasubio, Velo D'astico, Villaverla, Zané, Zugliano.

  Veneto 1 – Collegio n. 8
   Asiago, Bassano Del Grappa, Bressanvido, Campolongo, Cartigliano, Cassola, Cismon Del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove Del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano D'Ezzelino, Rosà, Rossano Seneto, Rotzo, San Nazario, Sandrigo, Schiavon, Solagna, Tezze Sul Brenta, Valstagna.

Pag. 514

  Veneto 1 – Collegio n. 9
   Alonte, Altavilla, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Lonigo, Montebello, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole, Recoaro, San Pietro Mussoline, Sarego, Sovizzo, Trissino, Val Liona, Valdagno, Zermeghedo.
0. 3. 500. 90. Crimì, Ginato.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 6, sopprimere le parole: Caldogno e Dueville;
   b) al collegio n. 7, sopprimere le parole: Altissimo, Crespadoro, San Pietro Mussolino e Rotzo, e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: Montecchio Precalcino, Sarcedo e Villaverla;
   c) al collegio n. 8, aggiungere la parola: Rotzo;
   d) al collegio n. 9, sopprimere le parole: Montecchio Precalcino, Sarcedo e Villaverla e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: Altissimo, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Caldogno e Dueville.
0. 3. 500. 37. Ginato, Crimì.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 10, sopprimere le seguenti parole: Rubano, Selvazzano Dentro;
   b) al collegio n. 11, aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti parole: Ponte S. Nicolò, Saonara;
   c) al collegio n. 13, sopprimere le seguenti parole: Baone, Este, Eegliadino S. Fidenzio, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: Rubano, Selvazzano Dentro;
   d) al collegio n. 14, sopprimere le seguenti parole: Ponte S. Nicolò, Saonara e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: Baone, Este, Eegliadino S. Fidenzio, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Saletto.
0. 3. 500. 93. Narduolo.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 4, dopo la parola: Vigonovo, aggiungere le seguenti: Dolo, Mira.

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Veneto, n. 2, collegio n. 2, sopprimere le seguenti parole: Dolo e Mira.
0. 3. 500. 39.  Mognato, Murer, Zoggia.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 2, dopo la parola: Spinea, aggiungere le seguenti: Cavarzere, Chioggia.

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 4, sopprimere le seguenti parale: Cavarzere, Chioggia.
0. 3. 500. 38.  Mognato, Murer, Zoggia.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 3, sostituire le parole: Cimadolmo, Codognè, San Pietro di Feletto, Susegana, Vazzola con le seguenti: Cison di Valmarino, Follina, Miane, Pieve di Soligo.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 5, sostituire le parole: Cison di Valmarino, Follina, Miane, Pieve di Soligo, con le seguenti: Cimadolmo, Codognè, San Pietro di Feletto, Susegana, Vazzola.
0. 3. 500. 88.  De Menech.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 4, dopo la parola: Vigonovo, aggiungere le seguenti: Giudecca-Saccafisola (Venezia).

Pag. 515

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 3, sopprimere le seguenti parole: Giudecca-Saccafisola (Venezia).
0. 3. 500. 40.  Mognato, Murer, Zoggia.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 3, dopo le parole: Terraglio (Venezia), aggiungere le seguenti: Marcon, Quarto d'Altino.

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 8, sopprimere le seguenti parole: Marcon e Quarto d'Altino.
0. 3. 500. 41.  Mognato, Murer, Zoggia.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 4, dopo la parola: Vigonovo, aggiungere le seguenti: Meolo, Annone Veneto, Pramaggiore, Teglio Veneto, Gruaro.

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Veneto n. 2, collegio n. 5, sopprimere le seguenti parole: Meolo, Annone Veneto, Pramaggiore, Teglio Veneto e Gruaro.
0. 3. 500. 42.  Mognato, Murer, Zoggia.

  All'emendamento 3.500 nella tabella 1, circoscrizione Veneto 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 5 sopprimere le parole: Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini e aggiungere la parola: Villorba;
   b) al collegio n. 7 sopprimere la parola: Villorba e aggiungere le parole: Asolo, Fonte, San Zenone degli Ezzelini.
0. 3. 500. 24.  Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Veneto 2 apportare le seguenti modificazioni:
   al collegio Oderzo sopprimere le parole: Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Povegliano, Spresiano e aggiungere, in ordine alfabetico: Ormelle (mancante), Quarto d'Altino e Roncade (dal Collegio n. 8) e Villorba (dal n. 7);
   al collegio Montebelluna sopprimere le parole: Ponzano Veneto e aggiungere le seguenti: Arcade, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Spresiano (dal collegio 7);
   al collegio Treviso sopprimere le parole: Roncade e Quarto d'Altino e aggiungere la seguente: Preganziol;
   al collegio Castelfranco sopprimere la parola: Preganziol e aggiungere le seguenti: Ponzano Veneto e Povegliano.
0. 3. 500. 89.  De Menech.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Veneto 2, i capoversi: Veneto 2 – Collegio n. 9 e Veneto 2 – Collegio, n. 10 sono sostituiti dai seguenti:
  Veneto 2 – Collegio n. 9
   Carpenedo-Bissuola (Venezia), Chirignano-Gazzera (Venezia), Cipressina-Zelarino-Trivignano (Venezia), Favaro Veneto-Campalto (Venezia), Malcontenta (Venezia), Marghera-Catene (Venezia), Piave-1866 (Venezia), San Lorenzo-XXV Aprile (Venezia), Terraglio (Venezia), Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Stra, Vignovo.

  Veneto 2 – Collegio n, 10
   Burano (Venezia), Cannaregio (Venezia), Dorsoduro-S. Croce-S. Polo (Venezia), Giudecca-Scaffissola (Venezia), Lido-Malamocco-Alberoni (Venezia), Murano (Venezia), Pellestrina-San Pietro in Volta (Venezia), San Marco-Castello S. Elena (Venezia).
0. 3. 500. 2. Sisto.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Capoverso Friuli-Venezia Giulia – Collegio n. 2 inserire, in fine, la parola: Codroipo;Pag. 516
   b) al Capoverso Friuli-Venezia Giulia – Collegio n. 6 inserire, in fine, la parola: Sedegliano.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Capoverso Friuli-Venezia Giulia – Collegio n. 4, sopprimere la parola: Codroipo e la parola: Scedegliano.
0. 3. 500. 97. Coppola.

  Alla Tabella 1, circoscrizione Emilia Romagna, collegio n. 14, aggiungere la parola: Rubiera e sopprimere le seguenti parole: Zocca, Montese, Lama Mocogno, Polinago.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, circoscrizione Emilia Romagna, collegio n. 15, aggiungere in ordine alfabetico le seguenti parole: Zocca, Montese, Lama Mocogno, Polinago e al collegio n. 18, sopprimere la parola: Rubiera.
0. 3. 500. 84. Ferro.

  Alla Tabella 1, alla circoscrizione Emilia Romagna, al collegio n. 16 sopprimere la parola: Campogalliano.

  Conseguentemente, al collegio n. 17, aggiungere, in ordine alfabetico la medesima parola.
0. 3. 500. 86. Baruffi.

  Alla Tabella 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 20, le parole: Collecchio, Montechiarugolo sono soppresse;
   al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 21, le parole: Fidenza, sono soppresse;
   al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 21, dopo le parole: Calestano, aggiungere le seguenti: Collecchio, e dopo le parole: Monchio delle Corti, aggiungere le seguenti: Montechiarugolo,;
   al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 22, dopo la parola: Ferriere, aggiungere la seguente: Fidenza.
0. 3. 500. 119. Romanini, Patrizia Maestri.

  Alla Tabella 1, al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 20, le parole: Collecchio, Montechiarugolo sono soppresse.

  Conseguentemente, al capoverso Emilia-Romagna – Collegio n. 21, dopo le parole: Calestano, aggiungere le seguenti: Collecchio, e dopo le parole Monchio delle Corti, aggiungere la seguente: Montechiarugolo.
0. 3. 500. 122. Lattuca.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, Capoverso «Toscana – Collegio n. 2», sopprimere le parole: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romana in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, Capoverso «Toscana – Collegio n. 3» aggiungere, in fine, le parole: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina.
0. 3. 500. 80. Mariani.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, Capoverso «Toscana-Collegio n. 8», inserire, in fine, le parole: e il territorio del comune di Firenze già facente parte del Pag. 517collegio uninominale 1993 Firenze-Pontassieve.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, Capoverso «Toscana-Collegio n. 9», sopprimere le seguenti parole: il territorio del comune di Firenze già facente parte del collegio uninominale 1993 Firenze-Pontassieve.
0. 3. 500. 82. Parrini.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, capoverso «Toscana-Collegio n. 15», inserire, in fine, le parole: Castelnuovo Berardenga e Radicondoli;.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Circoscrizione Toscana, Capoverso «Toscana-Collegio n. 18», sopprimere le seguenti parole: Castelnuovo Berardenga e Radicondoli.
0. 3. 500. 81. Cenni.

  Alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Marche», i capoversi; «Marche-Collegio n. 2», «Marche-Collegio n. 3», «Marche-Collegio n. 4», «Marche-Collegio n. 5», «Marche-Collegio n. 7» e «Marche-Collegio n. 8», sono sostituiti dai seguenti:
  Marche – Collegio n. 2
   Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli Sul Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola Del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Orciano di Pesaro, Pergola, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Valle del Metauro, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche, Urbania.

  Marche – Collegio n. 3
   Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto D'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Carotto, Monte Roberto, Morro D'Alba, Monsano, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello» San Paolo Di Jesi, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo Trecastelli.

  Marche – Collegio n. 4
   Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito, Offagna, Polverigi, Santa Maria Nuova.

  Marche – Collegio n. 5
   Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo.

  Marche – Collegio n. 7
   Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

  Marche – Collegio n. 8
   Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Montefiore Dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Pag. 518Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», i Capoversi «Marche 1» «Marche 2» «Marche 3» e «Marche 4» sono sostituiti dai seguenti:
   Marche 1 – Collegio Marche 1 e Collegio Marche 2 della Tabella 1;
   Marche 2 – Collegio Marche 3 e Collegio Marche 4 della Tabella 1;
   Marche 3 – Collegio Marche 5 e Collegio Marche 6 della Tabella 1;
   Marche 4 – Collegio Marche 7 e Collegio Marche 8 della Tabella 1.
0. 3. 500. 16. Sisto.

  Alla Tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati», «Circoscrizione Marche», i capoversi: «Marche-Collegio n. 2», «Marche-Collegio n. 3», «Marche-Collegio n. 4», «Marche-Collegio n. 5», «Marche-Collegio n. 7» e «Marche-Collegio n. 8», sono sostituiti dai seguenti:
  Marche – Collegio n. 2
   Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli Sul Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola Del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Orciano di Pesaro, Pergola, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Valle del Metauro, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche, Urbania.

  Marche – Collegio n. 3
   Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castellianio, Cerreto D'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Carotto, Monte Roberto, Morro D'Alba, Monsano, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo Di Jesi, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo Trecastelli.

  Marche – Collegio n. 4
   Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito, Offagna, Polverigi, Santa Maria Nuova.

  Marche – Collegio n. 5
   Civitanova Marche, Monte San Giusto, Montecosaro, Montelupone, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Castelfidardo, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo.

  Marche – Collegio n. 7
   Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

  Marche – Collegio n. 8
   Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Montefiore Dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta.
0. 3. 500. 14. Sisto.

Pag. 519

  Alla tabella 1, circoscrizione Marche, appartore le seguenti modificazioni:
   a) Al collegio n. 3 sopprimere le parole: «Fabriano» e «Staffalo» e, conseguentemente, inserire, al collegio n. 5 le medesime parole: «Fabriano» e Staffolo»;
   b) Al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Civitanova Marche», Montecosara, Morrovalle e Potenza Picena» e, conseguentemente, inserire, al collegio n. 6 le medesime parole: «Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle e Potenza Picena»;
   c) Al collegio n. 4 sopprimere la parola: «Osimo» e, conseguentemente, inserire al collegio n. 5 la medesima parola: «Osimo»;
   d) Al collegio n. 4 inserire le parole: «Sirolo e Numana» e conseguentemente sopprimere le medesime parole: «Sirolo e Numana» al collegio n. 5;
   e) Al collegio n. 5 inserire le seguenti parole: «Apiro», Appignano, Castelraimondo, Cingoli, Fiuminata, Gagliole, Esanatoglia, Matelica, Montecassiano, Montefano, Pollenza, Pioraco, Poggio San Vicino, Sefro, San Severino, Treia» e, conseguentemente, al collegio n. 6 sopprimere le medesime parole: «Apiro, Appignano, Castelraimondo, Cingoli, Fiuminata, Gagliole, Esanatoglia, Matetica, Montecassiano, Montefano, Pollenza, Pioraco, Poggio San Vicino, Sefro, San Severino, Treia»;
   f) Al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Torre San Patrizio, Fracanvilla d'ete, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montegranaro, Sant'Elpidio a Mare e, conseguentemente, al collegio n. 7 inserire le medesime parole: «Torre San Patrizio, Fracanvilla d'ete, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montegranaro, Sant'Elpidio a Mare»;
   g) Al collegio n. 6 sopprimere le parole: «Monte San Martino, Penna San Giovanni» e, conseguentemente, al collegio n. 7 inserire le medesime parole: «Monte San Martino, Penna San Giovanni»;
   h) Al collegio n. 7 inserire le parole: «Amandola, Montefalcone appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Belmonte Piceno, Falerone, Monsanpietro Morico, Monte Rinaldo, Montelparo, Monteleone di Fermo, Montottone, Ortezzano e Servigliano» e conseguentemente, al collegio n. 8 sopprimere le medesime parole: «Amandola, Montefalcone appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Belmonte Piceno, Falerone, Monsanpietro Morico, Monte Rinaldo, Montelparo, Monteleone di Fermo, Montottone, Ortezzano e Servigliano»;
   i) Al collegio n. 7 sopprimere le parole: «Grottammare e San Benedetto» e conseguentemente, al collegio n. 8 inserire le medesime parole: «Grottammare e San Benedetto».
0. 3. 500. 77. Luciano Agostini, Manzi, Petrini.

  Alla Tabella 1 al Collegio Marche n. 7 aggiungere in ordine alfabetico le seguenti parole: Falerone e Servigliano.

  Conseguentemente, al Collegio Marche n.8 sopprimere le parole: Falerone e Servigliano.
0. 3. 500. 79. Gribaudo.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Marche, collegio n. 8 sopprimere le parole: Acquaviva Picena, Belmonte Piceno, Cossignano, Falerone, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montedinove, Monteleone di Fermo, Montelparo.

  Conseguentemente, al collegio n. 7 inserire le seguenti: Acquaviva Picena, Belmonte Piceno, Cossignano, Falerone, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montedinove Monteleone di Fermo, Montelparo.
0. 3. 500. 78. Boccadutri.

Pag. 520

  Alla Tabella 1 dal collegio Marche n. 8 sono spostati al collegio Marche n. 7 i seguenti comuni: Falerone, Servigliano.
0. 3. 500. 117. Gribaudo.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1 – Collegio n. 10, sostituire le parole: – Portuense e Roma-Gianicolense. con le seguenti: – Portuense, Roma-Gianicolense e Zona Sub-Gianicolense.

  Conseguentemente:
   alla medesima Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1 – Collegio n. 11 sostituire le parole: – Zona Sub-Gianicolense e Roma-Trionfale. con le seguenti: Roma-Della Vittoria e Roma-Trionfale;
   alla medesima Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1-Collegio n. 14 sopprimere le parole: e Roma-Della Vittoria.
0. 3. 500. 44. Zaccagnini.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1-Collegio n. 10, sostituire le parole: – Portuense e Roma-Gianicolense. con le seguenti: Portuense, Roma-Gianicolense e Zona Sub-Gianicolense.

  Conseguentemente:
   alla medesima Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1 –Collegio n. 11 sostituire le parole: Zona Sub-Gianicolense e Roma-Trionfale con le seguenti: – Roma-Trionfale e Roma-Primavalle;
   alla medesima Tabella 1, Circoscrizione Lazio 1 – Collegio n. 14 sopprimere le parole: Roma Primavalle e.
0. 3. 500. 45. Zaccagnini.

  Alla tabella 1, alla circoscrizione Lazio 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 17, sopprimere le parole: «Licenza, Percile, Roccagiovine, San Polo dei cavalieri, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro romano»;
   b) al collegio n. 18, sopprimere le parole: «Artena, Carpineto romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone, Zagarolo, Lariano», e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: «Licenza, Percile, Roccagiovine, San, Polo dei cavalieri, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro romano»;
   c) al collegio n. 19, sopprimere le parole: «Castel Gandolfo», e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: «Artena, Carpineto romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone, Zagarolo»;
   d) al collegio n. 20, aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti parole: «Castel Gandolfo e Lariano».
0. 3. 500. 75. Ferro.

  Alla tabella 1, circoscrizione Lazio 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Collegio n. 4 inserire le seguenti parole: «Amaseno, Arce, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Giuliano di Roma, Pastena, Pico, San Giovanni incarico, Vallecorsa e Villa Santo Stefano» e conseguentemente al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Arce, Coprano, Falvaterra, Pastena, Pico, San Giovanni incarico» e conseguentemente al collegio n. 6 sopprimere le parole: «Giuliano di Roma e Ceccano» e conseguentemente al collegio n. 8 sopprimere le parole: «Amaseno, Vallecorsa e Villa Santo Stefano»;
   b) al collegio n. 5 inserire le parole: «Frosinone, Torrice, e Veroli» e conseguentemente al collegio n. 4 sopprimere le parole: «Frosinone, Torrice, e Veroli»;
   c) al collegio n. 6 inserire la parola: «Terracina» e conseguentemente al collegio n. 8 sopprimere la parola: «Terracina»;
   d) al collegio n. 8 inserire le parole: «Cassino, Cervaro, Pignataro Intermna, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano e Sant'Apollinare» e conseguentemente al collegio n. 5 sopprimere le Pag. 521parole: «Cassino, Cervaro» Pignataro Intermna, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano e Sant'Apollinare».
0. 3. 500. 73. Nardi.

  Alla tabella 1, circoscrizione Lazio 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al collegio n. 4 inserire le parole: «Ceccano e Giuliano di Roma» e conseguentemente al collegio n. 6 sopprimere le parole: «Ceccano e Giuliano di Roma»;
   b) Al collegio n. 4 sopprimere la parola: «Veroli» e conseguentemente al collegio n. 5 inserire la parola: «Veroli»;
   c) Al collegio n. 6 inserire le parole: «Amaseno, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Vallecorosa e Villa Santo Stefano» e conseguentemente al collegio n. 8 sopprimere le parole: «Amaseno, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Vallecorosa e Villa Santo Stefano»;
   d) Al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Pignataro Interamna, Pontecorvo, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare» e conseguentemente al collegio n. 8 inserire le parole: «Pignataro Interamna, Pontecorvo, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare»;
0. 3. 500. 74. Nardi.

  Alla tabella 1, circoscrizione Abruzzo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al collegio n. 1 sopprimere le parole: «Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Campo di Giove, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia»;
   b) Al collegio n. 2 sopprimere le parole: «Magliano de’ Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Sante Marie»;
   c) Al collegio n. 1 aggiungere le parole: «Magliano de’ Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli, Sante Marie»;
   d) Al collegio n. 2 aggiungete le parole: «Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Campo di Giove, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia».
0. 3. 500. 25. Misuraca.

  Nella Tabella 1, Circoscrizione Abruzzo, i collegi denominati Abruzzo – Collegio n. 3 e Abruzzo – Collegio n. 4» sono sostituiti dai seguenti:
  Abruzzo – Collegio n. 3
   Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Torano Nuovo, Tortoreto, Valle Castellana.

  Abruzzo – Collegio n. 4
   Abbateggio, Alanno, Arsita, Basciano, Bisenti, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castel Castagna, Castelli, Castiglione a Casauria, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Catignano, Cepagatti, Cermignano, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Colledara, Cortino, Corvara, Crognaleto, Cugnoli, Elice, Fano Adriano, Farandola, Isola del Gran Sasso d'Italia, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montefino, Montorio al Vomano, Moscufo, Nocciano, Penna Sant'Andrea, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietracamela, Pietranico, Popoli, Rocca Santa Maria, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Teramo, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Torricella Sicura, Tossicia, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.
0. 3. 500. 33. Sottanelli, Parisi, Zanetti.

  Alla tabella 1, circoscrizione Abruzzo, collegio n. 3 aggiungere le seguenti parole: Pag. 522Roseto degli Abruzzi, Giulianova e sopprimere le seguenti parole: Arsita, Bisenti, Castiglione, Messer Raimondo, Castilenti, Montefino.

  Conseguentemente alla tabella 1, circoscrizione Abruzzo, collegio n. 4, sopprimere le seguenti parole: Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Città Sant'Angelo e aggiungere le seguenti parole: Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Spoltore.

  Conseguentemente alla tabella 1, circoscrizione Abruzzo, collegio n. 5, aggiungere la seguente parola: Città Sant'Angelo e sopprimere la seguente parola: Spoltore.
0. 3. 500. 71. Castricone, Ginoble.

  Alla tabella 1, circoscrizione Abruzzo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al collegio n. 4 sopprimere le parole: «Atri, Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi»;
   b) Al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Spoltore, Cappelle sul Tavo»;
   c) Al collegio n. 3 aggiungere le parole: «Atri, Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi»;
   d)  Al collegio n. 4 aggiungere le parole: «Spoltore, Cappelle sul Tavo».
0. 3. 500. 26. Misuraca.

  Alla Tabella 1, alla Circoscrizione Abruzzo, collegio n. 5, dopo la parola: Spoltore, aggiungere le seguenti: Città Sant'Angelo.

  Conseguentemente, alla Circoscrizione Abruzzo, collegio n. 4, sopprimere le seguenti parole: Città Sant'Angelo.
0. 3. 500. 43. Melilla, Fusilli.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Abruzzo, apportare le seguenti modificazioni, al Collegio n. 4, sopprimere le parole: Città Sant'Angelo ed inserire la parola: Spoltore;

  Conseguentemente al collegio n. 5 sopprimere la parola: Spoltore ed inserire le parole: Città Sant'Angelo.
0. 3. 500. 72. Fusilli, D'Incecco, Melilla.

  Alla tabella 1, circoscrizione Molise, collegio n. 1, aggiungere le seguenti parole: Lucito, Civitacampomarano.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Molise, collegio n. 2 sopprimere le seguenti parole: Lucito, Civitacampomarano.
0. 3. 500. 70. Venittelli.

  Alla tabella 1, sostituire i collegi della Circoscrizione Campania 1, con i seguenti:

  Campania 1 – collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Avvocata, Montecalvario, S. Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino e il territorio dell'isola d'Ischia comprendendo i comuni di Barano D'Ischia, Casamicciola, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

  Campania 1 – collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Vomero, Arenella, Chiaia, Posillipo e San Ferdinando.

  Campania 1 – collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, e i comuni di Monte Di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Procida.

Pag. 523

  Campania 1 – collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Pianura, Soccavo, Chiaiano, Piscinola-Marianella e Scampia.

  Campania 1 – collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Stella e San Carlo All'Arena.

  Campania 1 – collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli dei quartieri di Barra, San Giovanni, Ponticelli, San Lorenzo, Vicaria e Poggioreale.

  Campania 1 – collegio n. 7
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Giugliano in Campania, Quarto, Villaricca.

  Campania 1 – collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Qualiano, Calvizzano.

  Campania 1 – collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Caivano, Cardito, Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e Sant'Antimo.

  Campania 1 – collegio n. 10
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria.

  Campania 1 – collegio n. 11
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Acerra, Casalnuovo, Cercola, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma e Volla.

  Campania 1 – collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Pomigliano D'Arco, Sant'Anastasia, Saviano, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano e Somma Vesuviana.

  Campania 1 – collegio n. 13
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Scisciano, San Vitaliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Roccarainola, San Paolo Belsito, Striano, Terzigno, Tufino e Visciano.

  Campania 1 – collegio n. 14
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Ercolano, Portici e Torre del Greco.

  Campania 1 – collegio n. 15
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Castellammare di Stabia, Trecase e Torre Annunziata.

  Campania 1 – collegio n. 16
   Il collegio comprende il territorio dei comuni di Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense, Santa Maria la Carità e Sant'Antonio Abate.
0. 3. 500. 67. Tartaglione.

  Alla tabella 1, collegio Campania 1, n. 6, sostituire le parole: nel quartiere Poggioreale con le seguenti: nei quartieri Poggioreale, San Lorenzo e Vicaria.
0. 3. 500. 69. Impegno.

Pag. 524

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al collegio n. 7 inserire la seguente parola: «Calvizzano» e sopprimere la parola: «Quarto», e, conseguentemente, al collegio n. 8 sopprimere la parola: «Calvizzano» e inserire la seguente: «Quarto»;
   b)  Al collegio n. 12 inserire le seguenti parole: «Ottaviano», «San Gennaro Vesuviano», «San Giuseppe Vesuviano» e sopprimere le seguenti: «Marignianella», «Marigliano», «Sant'Anastasia», «Saviano», «Scisciano»;
   c)  e, conseguentemente, al collegio n. 13 sopprimere le seguenti parole «Ottaviano», «San Gennaro Vesuviano», «San Giuseppe Vesuviano» ed inserire le seguenti: «Marignianella», «Marigliano», «Sant'Anastasia», «Saviano», «Scisciano»;
   d)  al collegio n. 15 inserire le seguenti parole: «Castellamare di Stabia» e sopprimere le seguenti: «Santa Maria della Carità», «Sant'Antonio Abate», e, conseguentemente, al collegio n. 16, sopprimere le parole «Castellamare di Stabia» ed inserire le seguenti «Santa Maria della Carità», «Sant'Antonio Abate».
0. 3. 500. 64. Tartaglione.

  Alla Tabella 1 Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Campania 1, i capoversi Campania 1-Collegio n. 9, Campania 1 – Collegio n. 10 Campania 1 – Collegio n. 11, Campania 1-Collegio n. 12, Campania 1 Collegio n. 13 e Campania 1 – Collegio n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

  Campania 1 – Collegio n. 9
   Caivano, Cardite, Casandrino, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo.

  Campania 1 – Collegio n. 10
   Afragola, Arzano, Casavatore, Casoria.

  Campania 1 – Collegio n. 11
   Acerra, Casalnuovo, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.

  Campania 1 – Collegio n. 12
   Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano.

  Campania 1 – Collegio n. 13
   Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Palma Campania, Sam Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Terzigno, Tufino, Visciano.

  Campania 1 – Collegio n. 15
   Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Striano, Torre Annunziata.
0. 3. 500. 11. Sisto, Russo.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per reiezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Campania 1, capoverso Campania 1 – Collegio n. 12, prima della parola: Castello di Cisterna inserire la seguente: Brusciano.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Collegi, uninominali per l'elezione della Camera dei deputati Circoscrizione Campania 1, capoverso Campania 1 – Collegio n. 10, la parola: Brusciano è soppressa.
0. 3. 500. 13. Sisto, Russo.

  Nella tabella 1 dell'emendamento 3.500 (Fiano) che indica i Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, i collegi della Circoscrizione Campania 2, sono cosi modificati ed integralmente sostitutivi:

  Collegio di Avellino 1
   Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Nella, Avellino, Baiano, Capriglia Irpina, Pag. 525Cervinara, Cesinali, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Mola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Sirignano, Sperone, Summonte, Taurano, Tufo.

  Collegio Avellino 2
   Andretta, Aquilonia, Atripalda, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Capasele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castel Vetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Gonza della Campania, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Santo Stefano del Sole, Solofra, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lioni, Luogo Sano, Montoro, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Montefalcione, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Parolise, Paternopoli, San Potito, Ultra, Pratola Serra, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Sant'Andrea di Gonza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Serino, Sorbo Serpico, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Villa Maina, Volturare Irpina.

  Collegio Ariano Irpino
   Apice, Baselice, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, San Bartolomeo in Galdo, Buonalbergo, Castelpagano, Colle Sannita, Molinara, Sant'Arcangelo Trimonte, Pago Veiano, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Pesco Sannita, Pietrelcina, Circello, Reino, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Campolo Vattaro, Morcone, Sassinoro, Ponte Landolfo, Casalduni, Paduli, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Giorgio del Sannio, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Ponte, San Nicola Manfredi, Cerreto Sannita, Pietraroia, Cusano Mutri, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, Mirabella Edano, Carife, Casalbore, Bonito, Ariano Irpino, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montefusco, Montaguto, Monte Calvo Irpino, Pietra dei Fusi, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Batista, Zungoli.

  Collegio Benevento
   Airola, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Benevento, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castel Poto, Castel Venere, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Forchia, Frasso Teresina, Guardia Sanframondi, Monte Sarchio, Paolisi, Paupisi, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, Sant'Angelo a Cupole, Solopaca, Tocco Calvio, Torrecuso, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Limatola, Melizzano, Moiano, Telese Terme, Amorosi, Dugenta, Pannarano, Durazzano, Vitulano.

  Collegio Caserta
   Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, Sari Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Marta Capua Vetere.

  Collegio Casal di Principe
   Aversa, Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Frignano, Lusciano, Mondragone, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

  Collegio Maddaloni
   Arienzo, Carinaro, Casaluce, Cervino, Cesa, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orla di Atella, San Felice a Pag. 526Cancello, San Marco Evangelista, Santa Marta a Vico, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Valle di Maddaloni.

  Collegio Sessa Aurunca
   Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati al Volturno, Carinola, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Cellole, Ciorlano, Conca della Campania, Dragone, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piedimonte Matese, Piana di Monte Verna Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pretella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d'Evandro, Rocchetta e Croce, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.
0. 3. 500. 98. Nardi.

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 2, sostituire i Collegi da 1 a 8, con i seguenti:

  Collegio n. 1
   Capodrise, Capua, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere.

  Collegio n. 2
   Arienzo, Carinaro, Casaluce, Cervino, Cesa, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Valle di Maddaloni.

  Collegio n. 3
   Aversa, Cancello ed Arnone, Casal di Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Frignano, Lasciano, Mondragone, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

  Collegio n. 4
   Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Carinola, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Cellole, Ciorlano, Conca della Campania, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca d'Evandro, Rocchetta e Croce, Roccamonfina, Roccaromana, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo d'Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio.

  Collegio n. 5
   Andretta, Aquilonia, Atripalda, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Santo Stefano del Sole, Solofra, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lioni, Luogosano, Montoro, San Michele di Serino, Santa Lucia di Scrino, Montefalcione, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Parolise, Paternopoli, San Potito Ultra, Pratola Serra, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Scrino, Sorbo Serpico, Sturno, Taurasi, Teora, Torcila dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Villamaina, Volturare Irpina.

Pag. 527

  Collegio n. 6
   Airola, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Benevento, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, CastelPoto, Castelvenere, Cautano, Ceppaloni, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Tocco Gaudio, Torrecuso, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de’ Goti, Limatola, Melizzano, Moiano, Telese Terme, Amorosi, Dugenta, Pannarano, Durazzano, Vitulano.

  Collegio n. 7
   Apice, Baselice, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Schiavoni, San Giorgio La Molara, San Bartolomeo in Galdo, Buonalbergo, Castelpagano, Colle Sannita, Molinara, Sant'Arcangelo Trimonte, Pago Veiano, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Pesco Sannita, Pietrelcina, Circello, Reino, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Campolattaro, Morcone, Sassinoro, PonteLandolfo, Casalduni, Paduli, Calvi, San Nazzaro, San Martino Sannita, San Giorgio del Sannio, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Ponte, San Nicola Manfredi, Cerreto Sannita, Pietraroja, Cusano Mutri, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, Mirabella Eclano, Carife, Casalbore, Bonito, Ariano Irpino, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montefusco, Montaguto, MonteCalvo Irpino, PietradeFusi, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villanova del Battista, Zungoli.

  Collegio n. 8
   Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Sirignano, Sperone, Summonte. Taurano, Tufo.
0. 3. 500. 66. Bruno Bossio.

  Alla tabella 1, Circoscrizione Campania 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il collegio n. 2 con il seguente:
  Campania 2 – collegio n. 2
   Aversa, Carinaro, Cesa, Gricignano d'Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, San Marco Evangelista, Sant'Arpino, Succivo, Teverola.
   b) sostituire il collegio n. 3 con il seguente:
  Campania 2 – collegio n. 3
   Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Frignano, Lasciano, Parete, San Cipriano di Aversa, San Marcellino, San Tammaro, Santa Maria la Fossa, Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.
   c) sostituire il collegio n. 5 con il seguente:
  Campania 2 – collegio n. 5
   Ailano, Alife, Alvignano, Amorosi, Arienzo, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati al Volturno, Capua, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Cervino, Gorlano, Cusano Mutri, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Liberi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Puglianello, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, Santa Maria a Vico, Pag. 528Sant'Agata de’ Goti, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Telese Terme, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Vitulazio.
   d) al collegio n. 11, sostituire le parole: Giffoni Sei Casali con le seguenti: Giffoni Valle Piana, conseguentemente al collegio n. 12, sostituire le parole: Giffoni Valle Piana, con le seguenti: Giffoni Sei Casali.
0. 3. 500. 68. Tartaglione.

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 5 sopprimere le parole: Amorosi, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Limatola, Melizzano, Moiano, Puglianello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de’ Goti, Telese Terme;
   b) al collegio n. 6 aggiungere le parole: Amorosi, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Limatola, Melizzano, Moiano, Puglianello, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de’ Goti, Telese Terme;
0. 3. 500. 23. Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 14 sopprimere la parola: Castellabbate;
   b) al collegio n. 13 aggiungere la parola: Castellabbate.
0. 3. 500. 28. Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 14 sopprimere le parole: Perdifumo, Montecorice;
   b) al collegio n. 13 aggiungere le parole: Perdifumo, Montecorice.
0. 3. 500. 29. Misuraca.

  Alla tabella 1, circoscrizione Campania 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 14 sopprimere le parole: Perito, Monteforte Cilento;
   b) al collegio n. 13 aggiungere le parole: Perito, Monteforte Cilento.
0. 3. 500. 21. Misuraca.

  Alla Tabella 1, Circoscrizione Puglia, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Collegio n. 4, sopprimere le parole: Barletta, e Cerignola e conseguentemente, inserire al Collegio n. 1 la medesima parola: Cerignola, e inserire al Collegio n. 5 la medesima parola: Barletta;
   b) al Collegio n.5 sopprimere le parole: Andria, Minervino Murge e Spinazzola e conseguentemente, inserire al Collegio n. 4 le medesime parole: Andria, Minervino Murge e Spinazzola;
   c) al Collegio n. 6, sopprimere la parola: Bisceglie e conseguentemente, inserire al Collegio n. 5 la medesima parola: Bisceglie;
   d) al Collegio n. 7, sopprimere le parole: Bitonto e Giovinazzo e conseguentemente, inserire al Collegio n. 6 le parole: Bitonto e inserire al collegio n. 9 le medesime parole: Giovinazzo;
   e) al Collegio n. 8 sopprimere le parole: Santeramo del Colle e conseguentemente, inserire al Collegio n. 7 le parole: Santeramo del Colle;
   f) al Collegio n. 10 sopprimere le parole: Cellamare e Valenzano e conseguentemente, inserire al Collegio n. 8 le parole: Cellamare e Valenzano;
   g) al Collegio n. 21 sopprimere le parole: Palese e conseguentemente, inserire al Collegio n. 9 le parole: Palese;
   h) al Collegio n. 11 sopprimere le parole: Mola di Bari e conseguentemente, inserire al Collegio n. 10 le parole: Mola di Bari;Pag. 529
   i) al Collegio n. 12 sopprimere le parole: Gioia del Colle e Noci e conseguentemente, inserire al Collegio n. 11 le parole: Gioia del Colle e Noci.
0. 3. 500. 62. Castricone.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo Puglia, i Collegi n. 11, 13, 14, 15, 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:
  Collegio n. 11 – Puglia
   Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.

  Collegio n. 13 – Puglia
   Carosino, Leporano, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Faggiano, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella, Statte.

  Collegio n. 14 – Puglia
   Lizzano, Pulsano, Taranto.

  Collegio n. 15 – Puglia
   Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Lattano, Fasano, Erchie, Oria, San Michele Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

  Collegio n. 16 – Puglia
   Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

  Collegio n. 17 – Puglia
   Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Manduria, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.
0. 3. 500. 105. Chiarelli, Distaso.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo Puglia, i Collegi n. 11, 13, 14, 15, 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti:
  Collegio n. 11 – Puglia
   Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.

  Collegio n. 13 – Puglia
   Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, Statte.

  Collegio n. 14- Puglia
   Lizzano, Pulsano, Taranto.

  Collegio n. 15 – Puglia
   Ceglie Messapica, Cisternino, Francavilla Fontana, Latiano, Fasano, Erchie, San Marzano di San Giuseppe, Oria, San Michele Salentino, Torricella, Villa Castelli.

  Collegio n. 16 – Puglia
   Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

  Collegio n. 17 — Puglia
   Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.
0. 3. 500. 104. Chiarelli, Distaso.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Puglia, capoverso Puglia-Collegio n. 11, dopo la parola: Conversano, inserire la seguente: Locorotondo.

Pag. 530

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Puglia, capoverso Puglia-Collegio n. 13, la parola: Locorotondo, è soppressa.
0. 3. 500. 15. Sisto.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Puglia, capoverso Puglia-Collegio n. 11, dopo la parola: Monopoli, inserire la seguente: Noci.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Puglia, capoverso Puglia-Collegio n. 12, la parola: Noci, è soppressa.
0. 3. 500. 4. Sisto.

  Alla Tabella 1 Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo: Puglia – Collegio n. 12 è così riformulato: Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Laterza, Locorotondo, Massafra, Mottola, Noci.

  Conseguentemente, il paragrafo: «Puglia – Collegio n. 13» è così riformulato: Carosino, Cisternino, Crispiano, Fasano, Grottaglie, Martina Franca, Monteiasi Montemesola, Monteparano, Palagiano, Palagianello, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte.
0. 3. 500. 111. Ciracì.

  Alla Tabella 1 Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo: Puglia – Collegio n. 13 è così riformulato: Carosino, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Lizzano, Locorotondo, Manduria, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella.

  Conseguentemente, il paragrafo: Puglia – Collegio n. 15 è cosi riformulato: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Maruggio, Oria, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, Sava, Villa Castelli.
0. 3. 500. 112. Ciracì.

  Alla Tabella 1 Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo: Puglia – Collegio n. 15 è così riformulato: Ceglie Messapica, Erchie, Fragagnano, Francavilla Fontana, Latiano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli.

  Conseguentemente, il paragrafo: Puglia – Collegio n. 17 è così riformulato: Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Marzano di San Giuseppe, San Pietro in Lama, Sava, Squinzano, Trepuzzi, Veglie.
0. 3. 500. 113. Ciracì.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, paragrafo Puglia, il Collegio n. 16 è sostituito dal seguente:
  Puglia – Collegio n. 16
   Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

  Conseguentemente, il Collegio n. 15 è cosi riformulato:
  Puglia – Collegio n. 15
   Fragagnano Francavilla Fontana, Latiano, Lizzano, Manduria, Meruggio, Oria, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, Sava, Torricella, Villa Castelli.
0. 3. 500. 106. Disatso, Ciracì.

Pag. 531

  Alla tabella 1, circoscrizione Puglia, apportare le seguenti modificazioni, al collegio n. 16, inserire le parole: San Pancrazio Salentino e San Donaci e conseguentemente al collegio n. 17 sopprimere le medesime parole: San Pancrazio Salentino e San Donaci.
0. 3. 500. 61. Mariano.

  Alla Tabella 1, Collegi uninominali per reiezione della Camera dei deputati, Circoscrizione Puglia, i capoversi: Puglia – Collegio n. 17, Puglia – Collegio n. 18 e Puglia – Collegio n. 19 sono sostituiti dai seguenti:
  Puglia – Collegio n. 17
   Avetrana, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Erchie, Guagnano, Mesagne, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Donato, San Pancrazio Salentino, Squinzano, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.
  Puglia – Collegio n. 18
   Arnesano, Calimera, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Martano, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo, Vernole.
  Puglia – Collegio n. 19
   Bagnolo del Salente, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Castro, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Uggiano la chiesa, Zollino.
0. 3. 500. 3. Sisto.

  Alla Tabella 1 Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, circoscrizione Calabria, i capoversi: Calabria-Collegio n. 1, Calabria-Collegio n. 2, Calabria-Collegio n. 3 e Calabria-Collegio n. 4, sono sostituiti dai seguenti:
  Calabria – Collegio n. 1
   Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Diamante, Fagnano Castello, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Reggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Cosmo Albanese, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Sosti, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, San Demetrio Corone, Santa Maria del Cedro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scalea, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Tortora, Verbicaro, Vaccarizzo Albanese.
  Calabria – Collegio n. 2
   Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Casole Bruzio, Cassano all'Ionio, Castroregio, Celico, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Pedace, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Giovanni in Fiore, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terravecchia, Trebisacce, Trenta, Villapiana.
  Calabria – Collegio n. 3
   Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belmonte, Calabro, Belsito, Castello, Castrolibero, Cleto, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Lago, Lattarico, Longobardi, Malito, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Paola, Paterno Calabro, Rende, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lucido, Pag. 532San Pietro in Amantea, San Vincenzo La Costa, Serra d'Aiello, Tarsia, Torano.
  Calabria – Collegio n. 4
   Acri, Aprigliano, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Castiglione, Cerisano, Cosentino, Cellara, Colosimi, Cosenza, Figline Vegliaturo, Lappano, Luzzi, Mangone, Marzi, Mendicino, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rogliano, Rose, Rovito, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Zumpano.
0. 3. 500. 9. Sisto.

  Alla tabella 1, circoscrizione Calabria, al collegio n. 3 sopprimere le parole: Montalto di Uffugo ed inserire le seguenti: Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Figline Vegliaturo, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane, Crati, Rogliano, Santo Stefano Di Rogliano, Scigliano.

  Conseguentemente, al collegio 4 inserire le seguenti: Montalto di Uffugo e sopprimere le seguenti: Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Figline Vegliaturo, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane, Crati, Rogliano, Santo Stefano Di Rogliano, Scigliano.
0. 3. 500. 58. Aiello.

  Alla tabella 1, circoscrizione Calabria, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 5 sopprimere le parole: «Petronà, Taverna»;
   b) al collegio n, 6 sopprimere le parole: «San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Settingiano, Tiriolo»;
   c) al collegio n. 7 aggiungere le parole: «Petronà, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Settingiano, Taverna, Tiriolo»;
   d) al collegio n. 7 sopprimere le parole: «Bivongi, Camini, Caulonia, Marina di Gioiosa Ionica, Riace, Roccella Ionica, Stignano, Stilo»;
   e) al collegio n. 9 aggiungere le parole: «Bivongi, Camini, Caulonia, Marina di Gioiosa Ionica, Riace, Roccella Ionica, Stignano, Stilo».
0. 3. 500. 22. Misuraca.

  Alla Tabella 1, Capoverso Calabria-Collegio n. 5, inserire in fine le seguenti parole: Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa.

  Conseguentemente, alla Tabella 1, Capoverso Calabria-Collegio n. 7, sopprimere le seguenti parole: Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa.
0. 3. 500. 57. Losacco.

  Alla tabella 1, alla circoscrizione Sicilia 1, apportare te seguenti modificazioni:
   a) al collegio n. 4, sopprimere le seguenti parole: «Altavilla», «Trabia», «Santaflavia» e aggiungere, in ordine alfabetico le seguenti parole: «Altofonte», «Sangiuseppe», «Sancipirrello»;
   b) al collegio n. 5, sopprimere le seguenti parole: «Altofonte», «Sangiuseppe», «Sancipirrello» e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti parole: «Bolognetta», «Mezzoiuso», «Campofelice di fitalia», «Lercara friddi», «Castronovo», «Vicari», «Roccapalumba», «Villafrati»;
   c) al collegio n. 8 sopprimere le seguenti parole: «Bolognetta», «Mezzoiuso», «Campofelice di fitalia», «Lercara friddi», «Castronovo», «Vicari», «Roccapalumba», «Villafrati» e aggiungere, in ordine alfabetico le seguenti parole: «Altavilla», «Trabia», «Santaflavia».
0. 3. 500. 52. Ribaudo.

  Alla tabella 1, collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati, dal collegio Sicilia 1 n. 8 i comuni di Bolognetta, Mezzoiuso e Campofelice d'Italia sono spostati al collegio Sicilia 1 n. 5.

Pag. 533

  Conseguentemente, dal collegio Sicilia 1 n. 5 il comune di Altofonte è spostato al collegio Sicilia 1 n. 4.

  Conseguentemente, dal collegio Sicilia 1 n. 4 il comune di Altavilla è spostato al collegio Sicilia 1 n. 5.
0. 3. 500. 116. Ribaudo.

  Alla tabella 1, «Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati», alla «Circoscrizione Sicilia 2» alla voce: «Sicilia 2 – Collegio n. 2» sostituire la parola: Paternò con le parole: Giarre, Riposto Sant'Alfio e, conseguentemente alla voce: «Sicilia 2 - Collegio n. 5» sostituire le parole: Sant'Alfio, Giarre, Riposto con la parola: Paternò.
0. 3. 500. 110. La Russa.

  Alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 1, sostituire le parole da: Alghero a Villanova Monteleone con le parole: Alghero, Cargeghe, Codrongianos, Fiorinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Putifigari, Sassari, Stintino, Tissi, Uri, Usini.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 2, sostituire le parole da: Aggius a Viddalba, con le parole: Aggius, Aglientu, Anela, Arzachena, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnannaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bortigiadas, Bottida, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Cossoine, Erula, Esporlatu, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi Olbia, Oschire, Ozieri, Padria, Palau, Pattada, Perfugas, Pozzomaggiore, Romana, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa di Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Telti, Thiesi, Tempio Pausania, Tergu, Torralba, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.

  Conseguentemente, alta tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 3, sostituire le parole da: Abbasanta a Zerfaliu, con le parole: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Alà dei Sardi, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Buddusò, Busachi, Cabras, Cuglieri, Gurcuris, Dualchi, Flussio, Fordongianus, Gavoi, Cenoni, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Lei, Macomer, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Ollolai, Olzai, Oniferi, Pag. 534Orani, Oristano, Orotelli, Ottana, Padru, Palmas Arborea, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolo d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sarule, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simala, Simaxis, Sindia, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 4, sostituire le parole da: Arzana a Villagrande Strisaili, con le parole: Aritzo, Arzana, Atzana, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Bitti, Budoni, Cardedu, Desulo, Dorgali, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Mamoiada, Meana Sardo, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, San Teodoro, Seui, Siniscola, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 5, sostituire le parole da: Albagiara a Villanovafranca, con le parole: Arbus, Barumini, Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Collinas, Domusnovas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesturi, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Samassi, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, Sanluri, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tratalias, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio.

Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 6, sostituire le parole da: Armungia a Villaspeciosa, con le parole: Armungia, Ballao, Barrali, Burcei, Capoterra, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, PimenteI, Pula, Sadali, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Seulo, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villanova Tuta, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

  Conseguentemente, alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, Collegio n. 7 sostituire le parole da: Assemini a Villa San Pietro, con le parole: Assemini, Decimomannu, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Settimo San Pietro, Sestu, Sinnai.

  Conseguentemente, alla tabella 2 (collegi Uninominali per il Senato della Repubblica) circoscrizione Sardegna, Collegio n. 1, sostituire le parole da: Cagliari Centro a Quartu Sant'Elena con le parole: Collegio Camera 7 e Collegio Camera 8 della Tabella 1.

  Conseguentemente, alla tabella 2 (collegi Uninominali per il Senato della Repubblica) circoscrizione Sardegna, Collegio n. 2, sostituire le parole da: Carbonia a Tortolì con le parole: Collegio Camera 5 e Collegio Camera 6 della Tabella 1.

  Conseguentemente, alla tabella 2 (collegi Uninominali per il Senato della Repubblica), circoscrizione Sardegna, Collegio n. 2, sostituire le parole da: Oristano ad Alghero con le parole: Collegio Camera 3 e Collegio Camera 4 della Tabella 1.

  Conseguentemente, alla tabella 2 (collegi Uninominali per il Senato della Repubblica) circoscrizione Sardegna, Collegio n. 3, sostituire le parole da: Sassari ad Pag. 535Olbia con le parole: Collegio Camera 1 e Collegio Camera 2 della Tabella 1.
0. 3. 500. 127. Francesco Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Pes, Giovanna Sanna, Scanu.

  Alla tabella 1, circoscrizione Sardegna, al collegio n. 3, sopprimere le parole: Aritzo, Atzara, Austis, Sorgono, Tiana, Tonara.

  Conseguentemente al collegio n. 4 aggiungere, in ordine alfabetico le medesime parole.
0. 3. 500. 51. Pes.

  Sopprimere la Tabella 2.
0. 3. 500. 47. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta.

  Alla Tabella 2 «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», capoverso: «Lombardia 7, la parola: Desio è sostituita dalla seguente: Seregno.

  Conseguentemente, alla Tabella 2 «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, capoverso «Lombardia 9», la parola: Seregno è sostituita dalla seguente: Desio.
0. 3. 500. 7. Centemero, Sisto.

  Alla Tabella 2 «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», sostituire il collegio Lombardia 19 con il seguente: 19. Albino, Treviglio, Costa Volpino.

  Conseguentemente, sostituire il collegio Lombardia 22 con il seguente: 22 Orzinuovi, Chiari, Darfo Boario Terme.
0. 3. 500. 121. Giuseppe Guerini, Cominelli.

  Alla tabella 2, Capoverso «Veneto 8», sostituire le parole: San Martino Buon Albergo con le seguenti: San Giovanni Lupatoto.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, Capoverso «Veneto 9», sostituire le parole: San Giovanni Lupatoto con le seguenti: San Martino Buon Albergo,.
0. 3. 500. 87. Dal Moro.

  Alla tabella 2, «collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», sostituire il collegio Emilia Romagna 2 con il seguente: 2. Parma centro, Parma-Collecchio, Guastalla.

  Conseguentemente, sostituire il collegio Emilia-Romagna 3 con il seguente: 3. Reggia-Emilia, Scandiano.
0. 3. 500. 120. Marchi, Incerti, Gandolfi, Iori.

  Alla tabella 2, Circoscrizione Emilia Romagna, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Capoverso Emilia Romagna 4, aggiungere la parola: Mirandola;
   b) al Capoverso Emilia Romagna 5, sopprimere la parola: Mirandola e aggiungere la parola: Bologna pianoro;
   c) al Capoverso Emilia Romagna 6 sopprimere la parola: Bologna pianoro.
0. 3. 500. 85. De Menech.

  Alla Tabella 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al Capoverso «Toscana 2» sostituire le parole: Bagno a Ripoli con le seguenti: Sesto Fiorentino;
   b) al Capoverso «Toscana 3» sostituire la parola: Cascina con le seguenti: Bagno a Ripoli;Pag. 536
   c) al Capoverso «Toscana 4» sostituire le parole: Sesto Fiorentino con la seguente: Pistoia;
   d) al Capoverso «Toscana 5» sostituire la parola: Pistoia con la seguente: Lucca;
   e) al Capoverso «Toscana 7» sostituire le parole: Lucca con la seguente: Cascina e Livorno-Collesalvetti con la seguente: Pontedera;
   f) al Capoverso «Toscana 8» sostituire la parola: Pontedera con le seguenti: Livorno-Collesalvetti.
0. 3. 500. 83. Parrini.

  Alla Tabella 2, Capoverso «Umbria 1» sostituire la parola: Foligno con le seguenti: Gubbio, Città di Castello;

  Conseguentemente, alla Tabella 2, Capoverso «Umbria 2» sostituire le parole: Gubbio, Città di Castello con la seguente: Foligno.
0. 3. 500. 76. Sereni, Giulietti, Ascani.

  Nella tabella 2 riportante i Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica i collegi Abruzzo sono modificati come segue:
  Abruzzo 1
   Teramo, Giulianova, L'Aquila, Avezzano.
  Abruzzo 2
   Ortona, Chieti, Lanciano, Vasto.
  Abruzzo 3
   Montesilvano, Pescara, Sulmona.
0. 3. 500. 17. Sottanelli, Parisi, Zanetti.

  Alla tabella 2, sostituire i collegi della Circoscrizione Campania con i seguenti:
  Campania 1
   Napoli-Fuorigrotta, Pozzuoli, Giugliano in Campania.
  Campania 2
   Afragola, Acerra, Aversa.
  Campania 3
   Pomigliano d'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano.
  Campania 4
   Arzano, Marano di Napoli, Casoria.
  Campania 5
   Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Gragnano.
  Campania 6
   San Giorgio a Cremano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo, Portici.
  Campania 7
   Napoli-Pianura, Napoli-Secondigliano, Napoli-San Carlo Arena.
  Campania 8
   Napoli-Ischia, Napoli-Vomero, Napoli-Arenella.
  Campania 9
   Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua.
  Campania 10
   Caserta, Maddaloni, Casal di Principe.
  Campania 11
   Benevento, Sant’ Agata dei Goti, Ariano Irpino.
  Campania 12
   Avellino, Atripalda, Mirabella Eclano.
  Campania 13
   Scafati, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore.
  Campania 14
   Salerno-centro, Salerno-Mercato San Severino, Battipaglia.

Pag. 537

  Campania 15
   Eboli, Saia Consilina, Vallo della Lucania.
0. 3. 500. 63. Tartaglione.

  Alla Tabella 2 «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», sostituire 1 capoversi: Campania 1, Campania 2, Campania 3, Campania 6, Campania 7 e Campania 10 con i seguenti:
  Campania 1
   Pozzuoli, Giugliano in Campania, Marano.
  Campania 2
   Arzano, Casoria, Acerra.
  Campania 3
   Pomigliano D'Arco, Nola, San Giuseppe Vesuviano.
  Campania 6
   Napoli-Ponticelli, Afragola, San Giorgio a Cremano.
  Campania 7
   Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici.
  Campania 10
   Maddaloni, Aversa, Casal di Principe.
0. 3. 500. 12. Sisto, Russo.

  Alla tabella 2, alla circoscrizione Campania apportare le seguenti modificazioni:
   a) al collegio 9, aggiungere, in ordine alfabetico, la seguente parola: Capua;
   b) al collegio 11, sopprimere la parola: Capua e aggiungere, in ordine alfabetico, le seguenti: Ariano Irpino;
   c) al collegio 12, sopprimere le parole: Ariano Irpino e aggiungere, in ordine alfabetico, la seguente: Atripalda;
   c) al collegio 13, sopprimere la parola: Atripalda.
0. 3. 500. 65. Bruno Bossio.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Puglia 7 è così riformulato:
   Martina Franca, Massafra, Taranto-Solito Corvisea, Taranto-Italia-Montegranaro, Manduria.

  Conseguentemente, Puglia 8 è così riformulato: Francavilla Fontana, Mesagne.
0. 3. 500. 114. Ciracì.

  Alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 7, sostituire la parola: Manduria con la seguente: Martina Franca.

  Conseguentemente:
   alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 8, sostituire la parola: Martina Franca con la seguente: Brindisi;
   alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 9, sostituire la parola: Brindisi con la seguente: Manduria.
*0. 3. 500. 60. Mariano.

  Alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 7, sostituire la parola: Manduria con la seguente: Martina Franca.

  Conseguentemente:
   alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 8, sostituire la parola: Martina Franca con la seguente: Brindisi;
   alla tabella 2, Circoscrizione Puglia, collegio n. 9, sostituire la parola: Brindisi con la seguente: Manduria.
*0. 3. 500. 59. Lauricella.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire i collegi: Pag. 538
   Puglia 8 – Martina Franca, Francavilla Fontana, Mesagne.
   Puglia 9 – Brindisi, Lecce, Squinzano, Nardò.
  con i seguenti:
   Puglia 8 – Martina Franca.
   Puglia 9 – Brindisi, Francavilla Fontana, Lecce, Mesagne, Squinzano, Nardò.
0. 3. 500. 108. Chiarelli, Distaso.

  Alla Tabella 2 Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, Puglia 8 è così riformulato: Brindisi, Martina Franca, Francavilla Fontana, Mesagne.

  Conseguentemente, Puglia 9 è così riformulato: Lecce, Squinzano, Nardò.
0. 3. 500. 115. Ciracì.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire i capoversi Calabria 1 e Calabria 2, con i seguenti:
  Calabria 1
   Cosenza, Rende, Paola.

  Calabria 2
   Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano.
*0. 3. 500. 19. Gigli, Dellai, Menorello.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire i capoversi Calabria 1 e Calabria 2, con i seguenti:
  Calabria 1
   Cosenza, Rende, Paola.

  Calabria 2
   Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano.
*0. 3. 500. 10. Occhiuto, Sisto.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire i capoversi Calabria 1 e Calabria 2, con i seguenti:
  Calabria 1
   Cosenza, Rende, Paola.

  Calabria 2
   Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano.
*0. 3. 500. 107. Latronico, Distaso.

  Alla Tabella 2, «Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica», sostituire la voce: Calabria 1 con la seguente: Calabria 1 – Rossano, Corigliano, Castrovillari.

  Conseguentemente, sostituire la voce: Calabria 2 con la seguente: Calabria 2 – Paola, Rende, Cosenza.
0. 3. 500. 109. La Russa.

  Alla Tabella 2 sostituire i collegi Sicilia 4, 5, 6, 7 con i seguenti:
  Sicilia 4
   Bagheria, Termini, Cefalù.

  Sicilia 5
   Sciacca, Agrigento, Mazara del Vallo.

  Sicilia 6
   Caltanissetta, Licata, Canicattì

  Sicilia 7
   Enna, Nicosia, Gela.
0. 3. 500. 36. Piccione.

Pag. 539

  Alla Tabella 2, capoverso Sicilia 7, sostituire la parola: Cefalù con la seguente: Caltanissetta.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, capoverso Sicilia 6, sostituire la parola: Caltanissetta con la seguente: Cefalù.
0. 3. 500. 53. Greco.

  Alla Tabella 2, Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, sostituire la voce: Sicilia 8 con la seguente: Sicilia 8 – Taormina, Giarre, Acireale.

  Conseguentemente, sostituire la voce: Sicilia 7 con la seguente: Sicilia 7 – Cefalù, Nicosia, Barcellona Pozzo di Gotto, sostituire la voce: Sicilia 12 con la seguente: Sicilia 12 – Caltagirone, Vittoria, Ragusa, Enna, sostituire la voce: Sicilia 10 con la seguente: Sicilia 10 – Paternò, Gravina di Catania, Augusta.
0. 3. 500. 128. La Russa.

ART. 3.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  In via transitoria, in caso di scioglimento delle Camere prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono determinati rispettivamente nella tabella n. 1 e 2 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo modificati dagli articoli 1 e 2, anche in deroga ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 3 della presente legge. I collegi uninominali della Camera sono determinati tenendo conto dei collegi uninominali determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i territori dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, con le seguenti modificazioni territoriali: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 11 (Urbino) della circoscrizione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 1 (Rimini-Sant'Arcangelo di Romagna) della circoscrizione Emilia-Romagna.

Tabella 1

Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

I nomi dei collegi uninominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

Circoscrizione Piemonte 1

  Piemonte 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 1 e Torino 6.

  Piemonte 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 2 e Torino 3.

  Piemonte 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 4 e Torino 5.

Pag. 540

  Piemonte 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Torino 7 e Torino 8.

  Piemonte 1 – Collegio n. 5
   Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassineto, Front, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Levone, Locarna, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mercenasco, Meugliano, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Trausella, Traversella, Valperga, Valprato Soana, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Vische, Vistrorio.

  Piemonte 1 – Collegio n. 6
   Ala di Stura, Balangero, Balme, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselette, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, Venaria Reale, Villanova Canavese, Viù.

  Piemonte 1 – Collegio n. 7
   Alpignano, Collegno, Grugliasco, Pianezza, Rivoli.

  Piemonte 1 – Collegio n. 8
   Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravare, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorgio di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo.

  Piemonte 1 – Collegio n. 9
   Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Cavour, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Volvera.

  Piemonte 1 – Collegio n. 10
   Candiolo, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Santena, Vigone, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte.

Pag. 541

  Piemonte 1 – Collegio n. 11
   Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Castiglione Torinese, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Mauro Torinese, Sciolze, Trofarello.

  Piemonte 1 – Collegio n. 12
   Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Foglizzo, Lauriano, Leinì, Lombardore, Mazzè, Montanaro, Monteu da Po, Rivarossa, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Settimo Torinese, Terrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Volpiano.

Circoscrizione Piemonte 2

  Piemonte 2 – Collegio n. 1
   Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Curro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

  Piemonte 2 – Collegio n. 2
   Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Asigliano Vercellese, Balmuccia, Balocco, Bianzè, Boccioleto, Borgo d'Ale, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Campertogno, Carcoforo, Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Cellio, Cervatto, Cigliano, Civiasco, Collobiano, Costanzana, Cravagliana, Crescentino, Crova, Desana, Fobello, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Lozzolo, Mollia, Moncrivello, Motta de’ Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Pila, Piode, Postua, Prarolo, Quarona, Quinto Vercellese, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rive, Roasio, Ronsecco, Rossa, Rovasenda, Sabbia, Salasco, Sali Vercellese, Saluggia, San Germano Vercellese, San Giacomo Vercellese, Santhia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Tronzano Vercellese, Valduggia, Varallo, Vercelli, Villarboit, Villata, Vocca.

  Piemonte 2 – Collegio n. 3
   Agrate Conturbia, Ameno, Armeno, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Bargomanero, Briga Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Miasino, Momo, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Orta San Giulio, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Pisana, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno.

  Piemonte 2 – Collegio n. 4
   Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Pag. 542Camandona, Camburzano, Campigiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerreto Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Doriano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

  Piemonte 2 – Collegio n. 5
   Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Casalino, Casalvolone, Castellazzo Novarese, Cerano, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Novara, Recetto, Romentino, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Trecate, Vespolate, Vicolungo, Vinzaglio.

  Piemonte 2 – Collegio n. 6
   Alessandria, Alfano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelspina, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Felizzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fubine Monferrato, Gabiano, Giarole, Lu, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solero, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

  Piemonte 2 – Collegio n. 7
   Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Pag. 543

  Piemonte 2 – Collegio n. 8
   Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Basissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Borgomale, Bossolasco, Bra, Canale, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castiglione Falletto, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Ceresole Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Cherasco, Cissone, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Diano d'Alba, Faule, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Marene, Monasterolo di Savigliano, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Montà, Moretta, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Polonghera, Priocca, Racconigi, Roddi, Roddino, Rodello, Ruffia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre San Giorgio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Villanova Solaro.

  Piemonte 2 – Collegio n. 9
   Acceglio, Aisone, Argentera, Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazio, Boves, Brondello, Brossasco, Busca, Canosio, Caraglio, Cardè, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Frassino, Gaiola, Gambasca, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Manta, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Montanara, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Saluzzo, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppo, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio, Vottignasco.

  Piemonte 2 – Collegio n. 10
   Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bergolo, Bonvicino, Bosia, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Camo, Caprauna, Carrù, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Tinella, Castino, Ceva, Chiusa di Pesio, Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Morozzo, Murazzano, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Razzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santo Stefana Belbo, Scagnello, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Trinità, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

  Piemonte 2 – Collegio n. 11
   Acqui Terme, Albera Ligure, Alice Bel Colle, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cavatore, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Cremolino, Denice, Dernice, Fabbrica Curano, Fraconalto, Francavilla Pag. 544Bisio, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Molino dei Torti, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ovada, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pontecurone, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Tortona, Trisobbio, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Circoscrizione Lombardia 1

  Lombardia 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 1 e Milano 3.

  Lombardia 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 6 e Milano 11.

  Lombardia 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 9 e Milano 10.

  Lombardia 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 4 e Milano 5.

  Lombardia 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Milano 8 e il territorio dei comuni Opera e San Donato Milanese.

  Lombardia 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Milano 2 e Milano 7.

  Lombardia 1 – Collegio n. 7
   Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni.

  Lombardia 1 – Collegio n. 8
   Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Pioltello, Rodano, Sagrate, Vimodrone.

  Lombardia 1 – Collegio n. 9
   Basiano, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de’ Pecchi, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate.

  Lombardia 1 – Collegio n. 10
   Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.

  Lombardia 1 – Collegio n. 11
   Brugherio, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

  Lombardia 1 – Collegio n. 12
   Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lesmo, Pag. 545Macherio, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

  Lombardia 1 – Collegio n. 13
   Bovisio-Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lissone, Seveso.

  Lombardia 1 – Collegio n. 14
   Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese, Lazzate, Leniate sul Seveso, Limbiate, Meda, Misinto, Senago, Solaro.

  Lombardia 1 – Collegio n. 15
   Arese, Baranzate, Bollate, Cormano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho.

  Lombardia 1 – Collegio n. 16
   Canegrate, Cerro Maggiore, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Settimo Milanese, Vanzago.

  Lombardia 1 – Collegio n. 17
   Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Robecchetto con Induno, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese.

  Lombardia 1 – Collegio n. 18
   Abbiategrasso, Albairate, Bareggio, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Rosate, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone.

  Lombardia 1 – Collegio n. 19
   Assago, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco, Casarile, Cesano Boscone, Corsico, Lacchiarella, Noviglio, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo.

  Lombardia 1 – Collegio n. 20
   Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, San Colombano al Lambro, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano, Vizzolo Predabissi.

Circoscrizione Lombardia 2

  Lombardia 2 – Collegio n. 1
   Carbonate, Caronno Pertusella, Cislago, Fagnano Olona, Gerenzano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Limido Comasco, Locate Varesino, Marnate, Mozzate, Olgiate Olona, Origgio, Rovello Porro, Saronno, Solbiate Olona, Turate, Uboldo.

  Lombardia 2 – Collegio n. 2
   Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castellanza, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino.

  Lombardia 2 – Collegio n. 3
   Albirate, Angera, Azzate, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Cadrezzate, Casale Litta, Cassano Magnago, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Gallarate, Galliate Lombardo, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Osmate, Ranco, Solbiate Arno, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona-Monate, Varano Borghi, Vergiate.

  Lombardia 2 – Collegio n. 4
   Agra, Arcisate, Azzio, Barasso, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Pag. 546Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Casalzuigno, Caravate, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Clivio, Cocquio-Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate-Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Saltrio, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Viggiù.

  Lombardia 2 – Collegio n. 5
   Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castelseprio, Castiglione Olona, Lozza, Gazzada Schianno, Gornate-Olona, Induno Olona, Lonate Ceppino, Malnate, Morazzone, Tradate, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

  Lombardia 2 – Collegio n. 6
   Appiano Gentile, Bregnano, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cermenate, Cirimido, Cucciago, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Mariano Comense, Novedrate, Rovellasca, Senna Comasco, Veniano, Vertemate con Minoprio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 7
   Albiolo, Alta Valle Intelvi, Argegno, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Cagno, Campione d'Italia, Carate Urio, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castelnuovo Bozzente, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colverde, Como, Corrido, Cusino, Dizzasco, Faloppio, Garzeno, Laglio, Laino, Lipomo, Lurate Caccivio, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Pigra, Ponna, Porlezza, Rodero, Ronago, San Bartolomeo Vai Cavargna, San Fedele Intelvi, San Fermo della Battaglia, San Nazzaro Val Cavargna, Schignano, Solbiate, Tavernerio, Uggiate-Trevano, Val Rezzo, Valmorea, Valsolda, Villa Guardia.

  Lombardia 2 – Collegio n. 8
   Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Brenna, Caglio, Canzo, Carugo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Colonno, Costa Masnaga, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Gera Lario, Grandola ed Uniti, Gravedona ed Uniti, Griante, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Lezzeno, Livo, Longone al Sagrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Menaggio, Merone, Monguzzo, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Nibionno, Oliveto Lario, Orsenigo, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sala Comacina, San Siro, Sorico, Sormano, Stazzona, Torno, Tremezzina, Trezzone, Valbrona, Veleso, Vercana, Zelbio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 9
   Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Cordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Pag. 547Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

  Lombardia 2 – Collegio n. 10
   Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Cassina Valsassina, Givate, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Galbiate, Carlate, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Monte Marenza, Morterone, Olginate, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de’ Busi, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Vestreno.

  Lombardia 2 – Collegio n. 11
   Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colle Brianza, Cremella, Dolzago, Elio, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Rebbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio, Viganò.

  Lombardia 2 – Collegio n. 12
   Algua, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Averara, Aviatico, Barzana, Bedulita, Berbenno, Blello, Bracca, Branzi, Brembate di Sopra, Brumano, Camerata Cornello, Capizzone, Caprino Bergamasco, Carona, Carvico, Casnigo, Cassiglio, Cazzano Sant'Andrea, Cisano Bergamasco, Colzate, Corna Imagna, Cornalba, Costa Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Dossena, Fiorano al Serio, Foppolo, Fuipiano Valle Imagna, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Isola di Fondra, Lenna, Locatello, Mapello, Mezzoldo, Moio de’ Calvi, Nembro, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Oltressenda Alta, Oneta, Ornica, Paladina, Palazzago, Parre, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Ponte Nossa, Ponteranica, Pontida, Premolo, Roncobello, Roncola, Rota d'Imagna, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sant'Omobono Terme, Sedrina, Selvino, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Strozza, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valbondione, Valbrembo, Valgoglio, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villa d'Ogna, Zogno.

  Lombardia 2 – Collegio n. 13
   Azzano San Paolo, Sonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Chignolo d'Isola, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Filago, Lallio, Levate, Madone, Medolago, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Stezzano, Suisio, Terno d'Isola, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica.

  Lombardia 2 – Collegio n. 14
   Antegnate, Arcene, Arzago d'Adda, Barbata, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calcio, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Gera d'Adda, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Fornovo San Giovanni, Isso, Lurano, Martinengo, Misano di Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Pumenengo, Romano di Lombardia, Spirano, Torre Pallavicina, Treviglio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 15
   Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Bergamo, Bolgare, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Costa di Mezzate, Ghisalba, Grassobbio, Montello, Mornico al Serio, Orio al Serio, Palosco, Pedrengo, San Paolo d'Argon, Seriate, Telgate.

Pag. 548

  Lombardia 2 – Collegio n. 16
   Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albino, Azzone, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Castro, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cene, Cerete, Chiuduno, Clusone, Colere, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fino del Monte, Fonteno, Foresto Sparso, Gandino, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Gorle, Grone, Grumello del Monte, Leffe, Lovere, Luzzana, Monasterolo del Castello, Onore, Parzanica, Peia, Pianico, Piario, Pradalunga, Predore, Ranica, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Sarnico, Scanzorosciate, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Severe, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Torre Boldone, Torre de’ Roveri, Trescore Balneario, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Vilminore di Scalve, Zandobbio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 17
   Adro, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capriolo, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Erbusco, Esine, Gianico, Incudine, Iseo, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marone, Monno, Monte Isola, Monticelli Brusati, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paratico, Paspardo, Passirano, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Sale Marasino, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Sulzano, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Zone.

  Lombardia 2 – Collegio n. 18
   Barbariga, Berlingo, Borgo San Giacomo, Brandito, Castegnato, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corzano, Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Pompiano, Pontoglio, Quinzano d'Oglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, San Paolo, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Urago d'Oglio, Villachiara.

  Lombardia 2 – Collegio n. 19
   Acquafredda, Alfianello, Azzano Mella, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Calvisano, Capriano del Colle, Castel Mella, Cigole, Dello, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Mairano, Manerbio, Milzano, Montirone, Offlaga, Pavone del Mella, Poncarale, Pontevico, Pralboino, Remedello, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia, Visano.

  Lombardia 2 – Collegio n. 20
   Borgosatollo, Brescia, Cellatica, Collebeato, Fiero, Roncadelle, San Zeno Naviglio.

  Lombardia 2 – Collegio n. 21
   Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Castenedolo, Casto, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Gussago, Idro, Irma, Lavenone, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Mazzano, Mura, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Sabbio Chiese, Sarezzo, Serle, Tavernole sul Mella, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villa Carcina.

  Lombardia 2 – Collegio n. 22
   Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Capovalle, Carpenedolo, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Montichiari, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Solano del Lago, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Pag. 549

Circoscrizione Lombardia 3

  Lombardia 3 – Collegio n. 1
   Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Badia Pavese, Bagnarla, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Costa de’ Nobili, Ferrera Erbognone, Fortunago, Galliavola, Gambarana, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de’ Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve Porto Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano Terme, Robecco Pavese, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, San Zenone al Po, Sannazzaro de’ Burgondi, Santa Giuletta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Sommo, Spessa, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Verretto, Verrua Po, Villa Biscossi, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Zerbo, Zinasco,

  Lombardia 3 – Collegio n. 2
   Alagna, Albonese, Battuda, Bereguardo, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cassolnovo, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Dorno, Frascarolo, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Gropello Cairoli, Langosco, Lomello, Marcignago, Mede, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Robbio, Rognano, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Torre Beretti e Castellare, Torre d'Isola, Trivolzio, Tromello, Trovo, Valleggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zeme, Zerbolò.

  Lombardia 3 – Collegio n. 3
   Albuzzano, Bascapè, Belgioioso, Borgarello, Bornasco, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Magherno, Marzano, Miradolo Terme, Pavia, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Santa Cristina e Bissone, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torre d'Arese, Torre de’ Negri, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone.

  Lombardia 3 – Collegio n. 4
   Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignane, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Pag. 550

  Lombardia 3 – Collegio n. 5
   Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmorano, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, San Bassano, Sergnano, Soncino, Soresina, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.

  Lombardia 3 – Collegio n. 6
   Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Bordolano, Ca’ d'Andrea, Calvatone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, Castelverde, Castelvisconti, Cella Dati, Cicognolo, Cingia de’ Botti, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Grotta d'Adda, Derovere, Drizzona, Gabbioneta-Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana di Po, Motta Baluffi, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Stagno Lombardo, Tornata, Torre de’ Picenardi, Torricella del Pizzo, Vescovato, Volongo, Voltido.

  Lombardia 3 – Collegio n. 7
   Acquanegra sul Chiese, Asola, Bigarello, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mantova, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Solferino, Volta Mantovana.

  Lombardia 3 – Collegio n. 8
   Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Carbonara di Po, Castellucchio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazzualo, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, Rivarolo Mantovano, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Villa Poma, Villimpenta.

Circoscrizione Veneto 1

  Veneto 1 – Collegio n. 1
   Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Villafranca dì Verona.

  Veneto 1 – Collegio n. 2
   Angiari, Bergantino, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago, Melara, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Roverchiara, Salizzole, Pag. 551San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Villa Bartolomea.

  Veneto 1 – Collegio n. 3
   Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Veronella, Vigasio, Zevio, Zimella.

  Veneto 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Verona Ovest e il territorio dei comuni Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

  Veneto 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Verona Est e il territorio dei comuni Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Soave, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova.

  Veneto 1 – Collegio n. 6
   Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Isola Vicentina, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Sovizzo, Vicenza.

  Veneto 1 – Collegio n. 7
   Altissimo, Arsiero, Brogliano, Caltrano, Carré, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Rotzo, San Vito di Leguzzano, San Pietro Mussolino, Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Zanè, Zugliano.

  Veneto 1 – Collegio n. 8
   Asiago, Bassano del Grappa, Breganze, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.

  Veneto 1 – Collegio n. 9
   Arzignano, Agugliaro, Albettone, Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Brendola, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Gambellara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sarcedo, Sarego, Sossano, Torri di Quartesolo, Val Liona, Villaga, Villaverla, Zermeghedo, Zovencedo.

  Veneto 1 – Collegio n. 10
   Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Mestrino, Piazzola sul Brenta, Rubano, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Selvazzano Dentro, Tombolo, Veggiano, Villafranca Padovana.

  Veneto 1 – Collegio n. 11
   Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Noventa Padovana, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina Pag. 552in Colle, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero.

  Veneto 1 – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Padova - Selvazzano Dentro e Padova Centro Storico.

  Veneto 1 – Collegio n. 13
   Abano Terme, Albignasego, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Masera di Padova, Megliadino San Fidenzio, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Rovolon, Saccalongo, Saletto, Teolo, Torreglia, Vo’.

  Veneto 1 – Collegio n. 14
   Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Granze, Legnare, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

  Veneto 1 – Collegio n. 15
   Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Circoscrizione Veneto n. 2

  Veneto 2 – Collegio n.  10
   Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borea di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo dei Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Segusino, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoppe di Cadore.

  Veneto 2 – Collegio n. 7
   Altivole, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago, Villorba, Zero Branco.

  Veneto 2 – Collegio n. 3
   Cappella Maggiore, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vittorio Veneto.

Pag. 553

  Veneto 2 – Collegio n. 2
   Dolo, Martellago, Mirano, Noale, Mira, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea.

  Veneto 2 – Collegio n. 5
   Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.

  Veneto 2 – Collegio n. 5
   Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Fossalta di Piave, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Dona di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglie Veneto, Torre di Mosto.

  Veneto 2 – Collegio n. ?
   Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ponte di Piave, Portobuffolè, Povegliano, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Spresiano, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

  Veneto 2 – Collegio n. 8
   Casale sul Sile, Casier, Marcon, Mogliano Veneto, Roncade, Silea, Treviso, Quarto d'Altino.

  Veneto 2 – Collegio n. 3
   Carpenedo-Bissuola (Venezia), Chirignano-Gazzera (Venezia), Cipressina-Zelarino-Trivignano (Venezia), Favaro Veneto-Campalto (Venezia), Giudecca-Saccafisola (Venezia), Malcontenta (Venezia), Marghera-Catene (Venezia), Piave-1866 (Venezia), San Lorenzo-XXV Aprile (Venezia), Terraglio (Venezia).

  Veneto 2 – Collegio n. 4
   Burano (Venezia), Cannaregio (Venezia), Dorsoduro-S. Croce-S. Polo (Venezia), Lido-Malamocco-Alberoni (Venezia), Murano (Venezia), Pellestrina-San Pietro In Volta (Venezia), San Marco-Castello-S. Elena (Venezia), Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Stra, Vigonovo.

Circoscrizione Friuli – Venezia Giulia

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 1
   Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico, Trieste.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 2
   Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Talmassons, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 3
   Attimis, Capriva del Friuli, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Farra d'Isonzo, Fogliano Pag. 554Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Mariano del Friuli, Medea, Moimacco, Monfalcone, Moraro, Mossa, Nimis, Pontebba, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, San Pietro al Natisone, Savogna, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano, Turriaco, Villesse.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 4
   Basiliano, Buttrio, Campoformido, Cassacco, Codroipo, Magnano in Riviera, Martignacco, Mereto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Sedegliano, Tarcento, Tavagnacco, Tricesimo, Udine.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 5
   Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene, Zoppola.

  Friuli – Venezia Giulia – Collegio n. 6
   Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Buja, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Gamico, Cercivento, Cimolais, Claut, Clauzetto, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Erto e Casso, Fagagna, Fanna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Majano, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Montereale Valcellina, Moruzzo, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prato Carnico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Roveredo in Piano, San Daniele del Friuli, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, San Vito di Fagagna, Sauris, Sequals, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zuglio.

Circoscrizione Liguria

  Liguria – Collegio n. 1
   Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellare, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Cosio d'Arroscia, Costarainera, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Stellanello, Taggia, Terzorio, Testico, Triora, Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico.

  Liguria – Collegio n. 2
   Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cervo, Cisano sul Neva, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Erli, Garlenda, Giustenice, Imperia, Laigueglia, Loano, Magliolo, Massimino, Millesimo, Murialdo, Nasino, Onzo, Ortovero, Pietra Ligure, Roccavignale, San Bartolomeo al Mare, Toirano, Tovo San Giacomo, Vendone, Villa Faraldi, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

Pag. 555

  Liguria – Collegio n. 3
   Albisola Superiore, Albissola Marina, Altare, Bergeggi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giusvalla, Mallare, Mioglia, Noli, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Rialto, Sassello, Savona, Spotorno, Stella, Urbe, Vado Ligure, Vezzi Portio.

  Liguria – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova – Sestri e Genova – Varazze e il territorio dei comuni Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto, Varazze.

  Liguria – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova – Nervi e Genova – San Fruttuoso.

  Liguria – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio del comune di Genova compreso nei collegi uninominali 1993 Genova - Parenzo e Genova - Campomorone e il territorio dei comuni Campomorone, Ceranesi.

  Liguria – Collegio n. 7
   Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano d'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.

  Liguria – Collegio n. 8
   Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Circoscrizione Emilia-Romagna

  Emilia-Romagna – Collegio n. 1
   Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo – Monte Colombo, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 2
   Bellaria-Igea Marina, Borghi, Casteldelci, Gambettola, Longiano, Maiolo, Montiano, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Roncofreddo, San Leo, San Mauro Pascoli, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Sogiiano al Rubicone, Talamello, Verucchio.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 3
   Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Cesenatico, Gatteo, Meldola, Mercato Saraceno, Sarsina, Verghereto.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 4
   Cervia, Ravenna.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 5
   Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Galeata, Modigliana, Portico e Pag. 556San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio,

  Emilia-Romagna – Collegio n. 6
   Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 7
   Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 8
   Argenta, Baricella, Berrà, Budrio, Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Molinella, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 9
   Bondeno, Copparo, Ferrara, Poggio Renatico, Ro, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 10
   Argelato, Bentivoglio, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Cento, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 11
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Bologna-San Donato e Bologna-Borgo Panigale.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Bologna-Mazzini, il territorio delle aree sub-urbane del comune di Bologna-Colli, Costa-Saragozza e San Ruffillo come già parte del territorio del collegio uninominale 1993 Bologna-Pianoro e il comune di Casalecchio di Reno.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 13
   Alto Reno Terme, Anzola dell'Emilia, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 14
   Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo ne’ Monti, Cavriago, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecchio Emilia, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Quattro Castella, Riolunato, San Polo d'Enza, Scandiano, Serramazzoni, Sestola, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo, Zocca.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 15
   Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 16
   Campogalliano, Modena.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 17
   Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Nonantola, Soliera, San Felice sul Panaro, Pag. 557Novi di Modena, Bomporto, Concordia sulla Secchia, Cavezzo, Medolla, Ravarino, San Prospero, Bastiglia, San Possidonio, Camposanto.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 18
   Bagnolo in Piano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Castelnovo di Sotto, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 19
   Reggio nell'Emilia.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  20
   Collecchio, Montechiarugolo, Parma.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  21
   Berceto, Busseto, Calestano, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Torrile, Traversetolo, Valmozzola, Varano de’ Melegari.

  Emilia-Romagna – Collegio n. 22
   Agazzano, Albareto, Alseno, Bardi, Bedonia, Besenzone, Bettola, Bobbio, Bore, Borgo Val di Taro, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castel San Giovanni, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Compiano, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Pellegrino Parmense, Pianello Val Tidone, Piozzano, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, San Pietro in Cerro, Tornolo, Travo, Varsi, Vernasca, Villanova sull'Arda, Zerba, Ziano Piacentino.

  Emilia-Romagna – Collegio n.  23
   Calendasco, Caorso, Gossolengo, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Vigolzone.

Circoscrizione Toscana

  Toscana – Collegio n. 1
   Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

  Toscana – Collegio n. 2
   Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Forte dei Marmi, Massarosa, Minucciano, Piazza al Sarchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Collemandina.

  Toscana – Collegio n. 3
   Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

  Toscana – Collegio n. 4
   Abetone Cutigliano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Pag. 558

  Toscana – Collegio n. 5
   Agliana, Carmignano, Poggio a Caiano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Quarrata, Sambuca Pistoiese.

  Toscana – Collegio n. 6
   Cantagallo, Prato, Vaiano, Vernio.

  Toscana – Collegio n. 7
   Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio.

  Toscana – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Firenze 1 e Firenze 3.

  Toscana – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Firenze 2, il territorio del comune di Firenze già facente parte del collegio uninominale 1993 Firenze-Pontassieve, e il territorio dei comuni Lastra a Signa, Scandicci, Signa.

  Toscana – Collegio n. 10
   Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

  Toscana – Collegio n. 11
   Buti, Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano.

  Toscana – Collegio n. 12
   Livorno, Collesalvetti.

  Toscana – Collegio n. 13
   Bibbona, Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto.

  Toscana – Collegio n. 14
   Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Lari, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Volterra.

  Toscana – Collegio n. 15
   Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Colle di Val d'Elsa, Figline e Incisa Valdarno, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Impruneta, Poggibonsi, Radda in Chianti, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, Tavarnelle Val di Pesa.

  Toscana – Collegio n. 16
   Anghiari, Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini.

  Toscana – Collegio n. 17
   Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno.

  Toscana – Collegio n. 18
   Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Castiglione Pag. 559d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

  Toscana – Collegio n. 19
   Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

Circoscrizione Umbria

  Umbria – Collegio n. 1
   Bettona, Deruta, Perugia, Torgiano.

  Umbria – Collegio n. 2
   Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Paciano, Panicale, Parrano, Passignano sul Trasimeno, Penna in Teverina, Piegaro, Porano, San Venanzo, Todi, Tuoro sul Trasimeno.

  Umbria – Collegio n. 3
   Assisi, Bastia Umbra, Cisterna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide, Valfabbrica.

  Umbria – Collegio n.  4
   Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

  Umbria – Collegio n. 5
   Acquasparta, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

Circoscrizione Marche

  Marche – Collegio n. 1
   Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Carpegna, Frontino, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Peglio, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Tavullia, Urbino, Vallefoglia.

  Marche – Collegio n. 2
   Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montefelcino, Pergola, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Terre Roveresche, Urbania.

  Marche – Collegio n. 3
   Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelpianio, Cerreto d'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Morro d'Alba, Ostra, Pag. 560Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli.

  Marche – Collegio n. 4
   Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Filottrano, Offagna, Osimo, Polverigi.

  Marche – Collegio n. 5
   Civitanova Marche, Francavilla d'Ete, Loreto, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Montecosaro, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Sant'Elpidio a Mare, Sirolo, Torre San Patrizio.

  Marche – Collegio n.  6
   Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Montefano, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace, Visso.

  Marche – Collegio n. 7
   Altidona, Campofilone, Carassai, Cupra Marittima, Fermo, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano, Montappone, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto.

  Marche – Collegio n. 8
   Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Falerone, Folignano, Force, Maltignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monteprandone, Montottone, Offida, Ortezzano, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.

Circoscrizione Lazio 1

  Lazio 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Centro e Roma – Trieste.

  Lazio 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Monte Sacro e Roma – Val Melaina.

  Lazio 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Pietralata e Roma – Collatino.

  Lazio 1 – Collegio n. 4
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Torre Angela.

  Lazio 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Prenestino-Labicano e Roma Prenestino-Centocelle.

Pag. 561

  Lazio 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Don Bosco e Roma – Ciampino.

  Lazio 1 – Collegio n. 7
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Tuscolano e Roma – Appio-Latino.

  Lazio 1 – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Ardeatino e Roma – Ostiense.

  Lazio 1 – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Lido di Ostia.

  Lazio 1 – Collegio n. 10
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Portuense e Roma – Gianicolense.

  Lazio 1 – Collegio n. 11
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Zona Sub Gianicolense e Roma – Trionfale.

  Lazio 1 – Collegio n. 12
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Fiumicino.

  Lazio 1 – Collegio n. 13
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale 1993 Roma – Tomba di Nerone.

  Lazio 1 – Collegio n. 14
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali 1993 Roma – Primavalle e Roma – Della Vittoria.

  Lazio 1 – Collegio n. 15
   Allumiere, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa.

  Lazio 1 – Collegio n. 16
   Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano.

  Lazio 1 – Collegio n. 17
   Fonte Nuova, Guidonia Montecelio, Licenza, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

  Lazio 1 – Collegio n. 18
   Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreta Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Colleferro, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Gorga, Jenne, Labico, Lariano, Mandela, Marano Equo, Montelanico, Olevano Romano, Palestrina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Rolate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Vallepietra, Valmontone, Zagarolo.

  Lazio 1 – Collegio n. 19
   Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Grottaferrata, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo.

Pag. 562

  Lazio 1 – Collegio n. 20
   Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Velletri.

  Lazio 1 – Collegio n. 21
   Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia.

Circoscrizione Lazio 2

  Lazio 2 – Collegio n. 1
   Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Canino, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Monte Romano, Montefiascone, Monterosi, Onano, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia.

  Lazio 2 – Collegio n. 2
   Bassano in Teverina, Bomarzo, Calcata, Canepina, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vasanello, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

  Lazio 2 – Collegio n. 3
   Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

  Lazio 2 – Collegio n. 4
   Acuto, Alatri, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Collepardo, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio.

  Lazio 2 – Collegio n. 5
   Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Falvaterra, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso.

  Lazio 2 – Collegio n. 6
   Aprilia, Bassiano, Ceccano, Cisterna di Latina, Cori, Giuliano di Roma, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Rocca Massima, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sezze, Sonnino.

Pag. 563

  Lazio 2 – Collegio n. 7
   Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta.

  Lazio 2 – Collegio n. 8
   Amaseno, Ausonia, Campodimele, Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, San Giorgio a Liri, Sant'Andrea del Garigliano, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina, Vallecorsa, Vallemaio, Ventotene, Villa Santo Stefano.

Circoscrizione Abruzzo

  Abruzzo – Collegio n. 1
   Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Introdacqua, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Morino, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.

  Abruzzo – Collegio n. 2
   Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Magliano de’ Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccacasale, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Sulmona, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo, Vittorito.

  Abruzzo – Collegio n. 3
   Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.

  Abruzzo – Collegio n. 4
   Abbateggio, Alanno, Atri, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Giulianova, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Pineto, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Silvi, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

  Abruzzo – Collegio n. 5
   Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara, Spoltore.

Pag. 564

  Abruzzo – Collegio n. 6
   Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

  Abruzzo – Collegio n. 7
   Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villalfonsina.

Circoscrizione Molise

  Molise – Collegio n. 1
   Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Cercemaggiore, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

  Molise – Collegio n. 2
   Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Busso, Campochiaro, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Casalciprano, Castel del Giudice, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colli a Volturno, Conca Casale, Duronia, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Guardiaregia, Isernia, Limosano, Longano, Lucito, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Molise, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracupa, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Salcito, San Biase, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Pietro Avellana, San Polo Matese, Santa Maria del Molise, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sepino, Sessano del Molise, Sesto Campano, Spinete, Torella del Sannio, Trivento, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.

Circoscrizione Campania 1

  Campania 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già Pag. 565ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Ischia, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Avvocata, come già parte del collegio uninominale Napoli – Arenella, ed i comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

  Campania 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Arenella, come già parte del collegio uninominale Napoli – Arenella, ed il territorio del comune di Napoli compreso nei quartieri Chiaia, Posillipo e Vomero, come già parti del collegio uninominale Napoli – Vomero.

  Campania 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Fuorigrotta ed i comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Procida.

  Campania 1 – Collegio n. 4

  Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Pianura ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Piscinola, come già parte del collegio uninominale Napoli – Secondigliano.

  Campania 1 – Collegio n. 5
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – San Carlo Arena, il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Stella, come già parte del collegio uninominale Napoli – San Lorenzo ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Secondigliano, come già parte del collegio uninominale Napoli – Secondigliano.

  Campania 1 – Collegio n. 6
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Napoli già ricompresa nel collegio uninominale Napoli – Ponticelli ed il territorio del comune di Napoli compreso nel quartiere Poggioreale, come già parte del collegio uninominale Napoli – San Lorenzo.

  Campania 1 – Collegio n. 7
   Giugliano in Campania, Quarto, Villaricca.

  Campania 1 – Collegio n. 8
   Calvizzano, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Magnano di Napoli, Qualiano.

  Campania 1 – Collegio n. 9
   Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Grumo Nevano, Sant'Antimo.

  Campania 1 – Collegio n. 10
   Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore.

  Campania 1 – Collegio n. 11
   Afragola, Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla.

  Campania 1 – Collegio n. 12
   Castello di Cisterna, Mariglianella, Marigliano, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana.

  Campania 1 – Collegio n. 13
   Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, Striano, Terzigno, Tufino, Visciano.

  Campania 1 – Collegio n. 14
   Ercolano, Portici, Torre del Greco, Trecase.

Pag. 566

  Campania 1 – Collegio n. 15
   Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Pompei, Santa Maria la Carità, Sant'Antonio Abate, Torre Annunziata.

  Campania 1 – Collegio n. 16
   Agerola, Anacapri, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense.

Circoscrizione Campania 2

  Campania 2 – Collegio n. 1
   Capodrise, Casagiove, Casapulla, Caserta, Castel Morrone, Curti, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco.

  Campania 2 – Collegio n. 2
   Arienzo, Carinaro, Cervino, Cesa, Gricignano di Aversa, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, San Felice a Cancello, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Sant'Arpino, Succivo, Valle di Maddaloni.

  Campania 2 – Collegio n. 3
   Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Frignano, Lasciano, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno.

  Campania 2 – Collegio n. 4
   Caianello, Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Grazzanise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Pietramelara, Pietravairano, Presenzano, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.

  Campania 2 – Collegio n. 5
   Ailano, Alife, Alvignano, Amorosi, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Capua, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Cusano Mutri, Dragoni, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Puglianello, Raviscanina, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, San Salvatore Telesino, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sant'Agata de’ Goti, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Telese Terme, Valle Agricola, Vitulazio.

  Campania 2 – Collegio n. 6
   Airola, Apice, Apollosa, Arpaia, Arpaise, Baselice, Benevento, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Santa Croce del Sannio, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Tocco Gaudio, Torrecuso, Vitulano.

  Campania 2 – Collegio n. 7
   Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Carife, Pag. 567Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Parolise, Paternopoli, Pietradefusi, Pratola Serra, Rocca San Felice, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Santa Paolina, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sorbo Serpico, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

  Campania 2 – Collegio n. 8
   Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Chianche, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Pannarano, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Sant'Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra, Sperone, Summonte, Taurano, Torrioni, Tufo.

  Campania 2 – Collegio n. 9
   Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati.

  Campania 2 – Collegio n. 10
   Amalfi, Atrani, Castel San Giorgio, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Sarno, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

  Campania 2 – Collegio n. 11
   Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Giffoni Sei Casali, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

  Campania 2 – Collegio n. 12
   Acerno, Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano.

  Campania 2 – Collegio n. 13
   Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Caggiano, Campagna, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Giungano, Laureana Cilento, Laviano, Lustra, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Pertosa, Petina, Polla, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Salvitelle, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Serre, Sicignano degli Alburni, Torchiara, Trentinara, Valva.

  Campania 2 – Collegio n. 14
   Alfano, Ascea, Buonabitacolo, Camerota, Campora, Cannalonga, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Ispani, Laurino, Laurito, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Monteforte Cilento, Pag. 568Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Padula, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Roccagloriosa, Rofrano, Sala Consilina, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati.

Circoscrizione Puglia

  Puglia – Collegio n. 1
   Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella.

  Puglia – Collegio n. 2
   Alberona, Apricena, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Faeto, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino.

  Puglia – Collegio n. 3
   Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta.

  Puglia – Collegio n. 4
   Barletta, Canosa di Puglia, Cerignola, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

  Puglia – Collegio n. 5
   Andria, Minervino Murge, Spinazzola, Trani.

  Puglia – Collegio n. 6
   Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi.

  Puglia – Collegio n. 7
   Adelfia, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari, Toritto.

  Puglia – Collegio n. 8
   Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle.

  Puglia – Collegio n. 9
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Bari – S. Paolo – Stanic e Bari – Libertà Marconi.

  Puglia – Collegio n. 10
   Il collegio comprende la parte del territorio del comune di Bari già ricompresa nel collegio uninominale Bari – Mola di Bari, e i comuni di Capurso, Cellamare, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Valenzano.

  Puglia – Collegio n. 11
   Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi.

  Puglia – Collegio n. 12
   Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Laterza, Massafra, Mottola, Noci, Palagianello, Palagiano.

  Puglia – Collegio n. 13
   Carosino, Cisternino, Crispiano, Fasano, Grottaglie, Locorotondo, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte.

Pag. 569

  Puglia – Collegio n. 14
   Faggiano, Leporano, Pulsano, Taranto.

  Puglia – Collegio n. 15
   Ceglie Messapica, Fragagnano, Francavilla Fontana, Latiano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Oria, San Marzano di San Giuseppe, San Michele Salentino, Sava, Torricella, Villa Castelli.

  Puglia – Collegio n. 16
   Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

  Puglia – Collegio n. 17
   Arnesano, Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Erchie, Guagnano, Mesagne, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, Squinzano, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie.

  Puglia – Collegio n. 18
   Calimera, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Cavallino, Lecce, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Surbo, Vernole.

  Puglia – Collegio n. 19
   Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano de’ Greci, Castro, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Lequile, Maglie, Martano, Martignano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, San Cassiano, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Uggiano la Chiesa, Zollino.

  Puglia – Collegio n. 20
   Alezio, Aradeo, Collepasso, Copertino, Galatone, Gallipoli, Leverano, Matino, Nardò, Neviano, Parabita, Porto Cesareo, Sannicola, Seclì, Tuglie.

  Puglia – Collegio n. 21
   Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Andrano, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento.

Circoscrizione Basilicata

  Basilicata – Collegio n. 1
   Acerenza, Albano di Lucania, Atella, Avigliano, Banzi, Baragiano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Muro Lucano, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve, Vaglio Basilicata, Venosa.

  Basilicata – Collegio n. 2
   Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

  Basilicata – Collegio n. 3
   Abriola, Anzi, Armento, Balvano, Brienza, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla in Pag. 570Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Circoscrizione Calabria

  Calabria – Collegio n. 1
   Acquaformosa, Acquappesa, Aieta, Altomonte, Belvedere Marittimo, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Civita, Diamante, Fagnano Castello, Firmo, Frascineto, Grisolia, Guardia Piemontese, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Nicola Arcella, San Sosti, Sangineto, Santa Caterina Albanese, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Sant'Agata di Esaro, Saracena, Scalea, Tarsia, Torano Castello, Tortora, Verbicaro.

  Calabria – Collegio n. 2
   Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano all'Ionio, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo Bellizzi, Santa Sofia d'Epiro, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

  Calabria – Collegio n. 3
   Aiello Calabro, Altilia, Amantea, Belmonte Calabro, Belsito, Carolei, Castrolibero, Cerisano, Cleto, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grimaldi, Lago, Lattarico, Longobardi, Malito, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Paola, Paterno Calabro, Rende, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Lucido, San Pietro in Amantea, San Vincenzo La Costa, Serra d'Aiello.

  Calabria – Collegio n. 4
   Aprigliano, Bianchi, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Celico, Cellara, Colosimi, Cosenza, Figline Vegliaturo, Lappano, Luzzi, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rogliano, Rose, Rovito, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.

  Calabria – Collegio n. 5
   Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsillano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Taverna, Umbriatico, Verzino.

  Calabria – Collegio n. 6
   Amaroni, Amato, Argusto, Cardinale, Carlopoli, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cicala, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pag. 571Olivadi, Palermiti, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Vito sullo Ionio, Serrastretta, Settingiano, Soveria Mannelli, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Vallefiorita.

  Calabria – Collegio n. 7
   Albi, Andali, Badolato, Belcastro, Bivongi, Borgia, Botricello, Camini, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Caulonia, Cerva, Cropani, Davoli, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Magisano, Marcedusa, Marina di Gioiosa Ionica, Monasterace, Montauro, Montepaone, Pazzano, Pentone, Petrizzi, Placanica, Riace, Roccella Ionica, San Floro, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Stignano, Stilo, Zagarise.

  Calabria – Collegio n. 8
   Acquaro, Anoia, Arena, Briatico, Brognaturo, Candidoni, Capistrano, Cessaniti, Cinquefrondi, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, Feroleto della Chiesa, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Galatro, Gerocarne, Giffone, Ionadi, Joppolo, Laureana di Borrello, Limbadi, Maierato, Maropati, Melicucco, Mileto, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Polistena, Ricadi, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Costantino Calabro, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Gregorio d'Ippona, San Nicola da Crissa, San Pietro di Caridà, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, Serrata, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri.

  Calabria – Collegio n. 9
   Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bovalino, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Campo Calabro, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Ferruzzano, Fiumara, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melicuccà, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Platì, Portigliola, Rizziconi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Siderno, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.

  Calabria – Collegio n. 10
   Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti.

Circoscrizione Sicilia 1

  Sicilia 1 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Palermo – Settecannoli e Palermo – Villagrazia.

  Sicilia 1 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali Palermo – Zisa e Palermo – Libertà.

  Sicilia 1 – Collegio n. 3
   Il collegio comprende il territorio del collegio uninominale Palermo – Resuttana, il territorio della parte del comune di Palermo già ricompreso nel collegio uninominale Palermo – Capaci e i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.

Pag. 572

  Sicilia 1 – Collegio n. 4
   Altavilla Milicia, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Ficarazzi, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Villabate.

  Sicilia 1 – Collegio n. 5
   Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Campofiorito, Camporeale, Carini, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina, Corleone, Giardinello, Giuliana, Godrano, Marineo, Monreale, Montelepre, Palazzo Adriano, Partinico, Piana degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Terrasini, Trappeto.

  Sicilia 1 – Collegio n. 6
   Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Paceco, Poggioreale, Salaparuta, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Trapani, Valderice.

  Sicilia 1 – Collegio n. 7
   Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, Petrosino, Salemi, Vita.

  Sicilia 1 – Collegio n. 8
   Alia, Alimena, Aliminusa, Baucina, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, Mezzojuso, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

  Sicilia 1 – Collegio n. 9
   Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

  Sicilia 1 – Collegio n. 10
   Agrigento, Aragona, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana.

  Sicilia 1 – Collegio n. 11
   Butera, Camastra, Campobello di Licata, Delia, Gela, Licata, Mazzarino, Naro, Niscemi, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Riesi, Sommatino.

  Sicilia 1 – Collegio n. 12
   Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Cammarata, Campofranco, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Grotte, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Racalmuto, San Cataldo, San Giovanni Gemini, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba.

Circoscrizione Sicilia 2

  Sicilia 2 – Collegio n. 1
   Il collegio comprende il territorio dei collegi uninominali di Catania – Picanello e Catania – Cardinale.

  Sicilia 2 – Collegio n. 2
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Catania già ricompreso nel collegio uninominale Catania – Misterbianco e i comuni di Belpasso, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia e Paternò.

  Sicilia 2 – Collegio n. 3
   Aci Castello, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, San Giovanni Pag. 573la Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde.

  Sicilia 2 – Collegio n. 4
   Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Nicolosi, Pedara, Santa Venerine, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

  Sicilia 2 – Collegio n. 5
   Adrano, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Riposto, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio.

  Sicilia 2 – Collegio n. 6
   Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Molo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pagliara, Raccuja, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Rodì Milici, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Sant'Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina, Terme Vigliatore, Tripi, Ucria.

  Sicilia 2 – Collegio n. 7
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio uninominale Messina – Mata e Grifone ed i comuni di Castroreale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina.

  Sicilia 2 – Collegio n. 8
   Il collegio comprende il territorio della parte del comune di Messina già ricompreso nel collegio uninominale Messina – Centro storico ed i comuni di Roccavaldina, Rometta, Saponara, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

  Sicilia 2 – Collegio n. 9
   Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, Capizzi, Capo d'Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cerami, Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Montagnareale, Motta d'Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Reitano, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant'Agata di Militello, Sant'Angelo di Brolo, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Troina, Tusa.

  Sicilia 2 – Collegio n. 10
   Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

  Sicilia 2 – Collegio n. 11
   Acate, Caltagirone, Castel di Iudica, Chiaramonte Gulfi, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vittoria, Vizzini.

  Sicilia 2 – Collegio n. 12
   Comiso, Modica, Pozzallo, Ragusa, Rosolini, Santa Croce Camerina, Scicli.

  Sicilia 2 – Collegio n. 13
   Avola, Canicattini Bagni, Ispica, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Siracusa.

Pag. 574

  Sicilia 2 – Collegio n. 14
   Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Giarratana, Lentini, Melilli, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Solarino, Sortino.

Circoscrizione Sardegna

  Sardegna – Collegio n. 1
   Alghero, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Monteleone Rocca Doria, Muros, Olmedo, Ossi, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sassari, Sorso, Stintino, Tissi, Uri, Usini, Villanova Monteleone.

  Sardegna – Collegio n. 2
   Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Cossoine, Erula, Esporlatu, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monti, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Oschiri, Osilo, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria, Viddalba.

  Sardegna – Collegio n. 3
   Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, Aritzo, Asuni, Atzara, Austis, Baratili San Pietro, Bauladu, Belvì, Bidoni, Birori, Bolotana, Bonarcado, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Desulo, Dualchi, Escolca, Flussio, Fonni, Fordongianus, Gadoni, Gavoi, Genoni, Gergei, Gesico, Ghilarza, Isili, Laconi, Lei, Lodine, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Mandas, Meana Sardo, Milis, Modolo, Mogorella, Montresta, Narbolia, Neoneli, Noragugume, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nuragus, Nurallao, Nureci, Nurri, Ollastra, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ortueri, Ottana, Ovodda, Paulilatino, Riola Sardo, Ruinas, Sadali, Sagama, Samugheo, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Sarule, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Serri, Seulo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Silanus, Simaxis, Sindia, Soddì, Solarussa, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Villa Sant'Antonio, Villanova Truschedu, Villanova Tulo, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.

  Sardegna – Collegio n. 4
   Arzana, Ballao, Bari Sardo, Baunei, Bitti, Cardedu, Dorgali, Elini, Escalaplano, Esterzili, Gairo, Galtellì, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Orroli, Orune, Osidda, Osini, Perdasdefogu, Posada, Seui, Siniscola, Talana, Tertenia, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

  Sardegna – Collegio n. 5
   Albagiara, Ales, Arborea, Arbus, Assolo, Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guasila, Guspini, Las Plassas, Lunamatrona, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Samassi, Samatzai, San Gavino Monreale, San Nicolò d'Arcidano, Sanluri, Santa Giusta, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Simala, Sini, Siris, Terralba, Tuili, Turri, Uras, Usellus, Ussaramanna, Villa Verde, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

Pag. 575

  Sardegna – Collegio n. 6
   Armungia, Barrali, Buggerru, Burcei, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Fluminimaggiore, Giba, Goni, Gonnesa, Guamaggiore, Iglesias, Masainas, Monastir, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, San Basilio, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Santadi, Sant'Andrea Frius, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Selegas, Senorbì, Serdiana, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Ussana, Vallermosa, Villamassargia, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

  Sardegna – Collegio n. 7
   Assemini, Capoterra, Decimomannu, Maracalagonis, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro.

  Sardegna – Collegio n. 8
   Cagliari, Elmas, Monserrato, Selargius.

Tabella 2

Collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

  I nomi dei collegi uninominali riportati nella tabella corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536.

PIEMONTE 1. – TORINO 1, TORINO 2, TORINO 7, TORINO 8
PIEMONTE 2. – TORINO 3, TORINO 4, TORINO 5, TORINO 6
PIEMONTE 3. – IVREA, CHIVASSO, SETTIMO TORINESE
PIEMONTE 4. – RIVAROLO CANAVESE, GIAVENO, PINEROLO
PIEMONTE 5. – RIVOLI, COLLEGNO, VINARIA REALE
PIEMONTE 6. – MONCALIERI, NICHELINO, SAVIGLIANO
PIEMONTE 7. – CUNEO, FOSSANO, ALBA
PIEMONTE 8. – CANELLI, ASTI, CASALE MONFERRATO, VERCELLI
PIEMONTE 9. – ALESSANDRIA, NOVI LIGURE, ACQUI TERME
PIEMONTE 10. – BIELLA, COSSATO, VERBANIA
PIEMONTE 11. – NOVARA, TRECATE, BORGOMANERO
LOMBARDIA 1. – MILANO 1, MILANO 3, MILANO 4, MILANO 5
LOMBARDIA 2. – MILANO 2, MILANO 6, MILANO 7
LOMBARDIA 3. – MILANO 9, MILANO 10, MILANO 11
LOMBARDIA 4. – MILANO 8, ROZZANO, SAN GIULIANO MILANESE
LOMBARDIA 5. – CORSICO, ABBIATEGRASSO, BUSTO GAROLFO
LOMBARDIA 6. – LEGNANO, RHO, BOLLATE
LOMBARDIA 7. – LIMBIATE, PADERNO DUGNANO, DESIO
LOMBARDIA 8. – CINISELLO BALSAMO, SESTO SAN GIOVANNI, COLOGNO MONZESE
LOMBARDIA 9. – MONZA, VIMERCATE, SEREGNO
LOMBARDIA 10. – AGRATE BRIANZA, MELZO, PIOLTELLO
LOMBARDIA 11. – PAVIA, LODI
LOMBARDIA 12. – LUINO, SESTO CALENDE, VARESE
LOMBARDIA 13. – TRADATE, GALLARATE, BUSTO ARSIZIO
LOMBARDIA 14. – SARONNO, OLGIATE COMASCO, COMO
LOMBARDIA 15. – CANTÙ, ERBA, MERATE
LOMBARDIA 16. – LECCO, MORBEGNO, SONDRIOPag. 576
LOMBARDIA 17. – ZOGNO, BERGAMO, PONTE SAN PIETRO
LOMBARDIA 18. – DALMINE, SERIATE
LOMBARDIA 19. – ALBINO, DARFO BOARIO TERME, COSTA VOLPINO
LOMBARDIA 20. – LUMEZZANE, BRESCIA-RONCADELLE, BRESCIA-FLERO
LOMBARDIA 21. – REZZATO, DESENZANO DEL GARDA, GHEDI
LOMBARDIA 22. – ORZINUOVI, CHIARI, TREVIGLIO
LOMBARDIA 23. – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MANTOVA, SUZZARA
LOMBARDIA 24. – CREMONA, SORESINA, CREMA
LOMBARDIA 25. – VIGEVANO, MORTARA, VOGHERA
VENETO 1. – BELLUNO, FELTRE, VITTORIO VENETO
VENETO 2. – CONEGLIANO, MONTEBELLUNA
VENETO 3. – ODERZO, PORTOGRUARO, VENEZIA-SAN DONÀ DI PIAVE
VENETO 4. – TREVISO, MIRANO, CASTELFRANCO VENETO
VENETO 5. – VENEZIA-SAN MARCO, VENEZIA-MESTRE, VENEZIA-MIRA
VENETO 6. – CHIOGGIA, PIOVE DI SACCO, ADRIA
VENETO 7. – ROVIGO, ESTE, LEGNAGO
VENETO 8. – VILLAFRANCA DI VERONA, BUSSOLENGO, SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENETO 9. – VERONA EST, VERONA OVEST, SAN GIOVANNI LUPATOTO
VENETO 10. – ARZIGNANO, SCHIO, THIENE
VENETO 11. – BASSANO DEL GRAPPA, VICENZA, DUEVILLE
VENETO 12. – ALBIGNASEGO, PADOVA-SELVAZZANO DENTRO, PADOVA-CENTRO STORICO
VENETO 13. – CITTADELLA, VIGONZA
FRIULI-VENEZIA GIULIA 1. – TRIESTE-CENTRO, TRIESTE-MUGGIA, GORIZIA
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2. – CERVIGNANO DEL FRIULI, CODROIPO, UDINE, CIVIDALE DEL FRIULI
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3. – GEMONA DEL FRIULI, SACILE, PORDENONE
LIGURIA 1. – SAN REMO, IMPERIA, ALBENGA
LIGURIA 2. – SAVONA, GENOVA-VARAZZE, GENOVA-CAMPOMORONE
LIGURIA 3. – GEN0VA-SESTRI, GENOVA-SAN FRUTTUOSO, GENOVA-PARENZO, GENOVA-NERVI
LIGURIA 4. – RAPALLO, CHIAVARI, SARZANA, LA SPEZIA
EMILIA ROMAGNA 1. – FIORENZUOLA D'ARDA, PIACENZA, FIDENZA
EMILIA ROMAGNA 2. – PARMA CENTRO, PARMA-COLLECCHIO, SCANDIANO
EMILIA ROMAGNA 3. – GUASTALLA, REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA 4. – CARPI, MODENA CENTRO, MODENA-SASSUOLO
EMILIA ROMAGNA 5. – MIRANDOLA, VIGNOLA, CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA 6. – BOLOGNA-MAZZINI, BOLOGNA-S. DONATO, BOLOGNA-BORGO PANIGALE, BOLOGNA-PIANORO
EMILIA ROMAGNA 7. – SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN LAZZARO DI SAVENA, IMOLA
EMILIA ROMAGNA 8. – FERRARA-CENTO, FERRARA-VIA BOLOGNA, COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA 9. – RAVENNA-LUGO, RAVENNA-CERVIA, FAENZA
EMILIA ROMAGNA 10. – FORLÌ, SAVIGNANO SUL RUBICONE, CESENA
EMILIA ROMAGNA 11. – RIMINI-SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA, RIMINI-RICCIONE
TOSCANA 1. – FIRENZE 1, FIRENZE 2, FIRENZE 3
TOSCANA 2. – FIRENZE-PONTASSIEVE, BAGNO A RIPOLI, SCANDICCI
TOSCANA 3. – EMPOLI, CASCINA
TOSCANA 4. – SESTO FIORENTINO, PRATO-MONTEMURLO, PRATO-CARMIGNANO
TOSCANA 5. – PISTOIA, MONTECATINI TERME, CAPANNORI
TOSCANA 6. – CARRARA, MASSA, VIAREGGIO
TOSCANA 7. – LUCCA, PISA, LIVORNO-COLLESALVETTIPag. 577
TOSCANA 8. – LIVORNO-ROSIGNANO, MARITTIMO, PONTEDERA, PIOMBINO
TOSCANA 9. – MASSA MARITTIMA, CORTONA, GROSSETO
TOSCANA 10. – AREZZO, MONTEVARCHI, SIENA
UMBRIA 1. – PERUGIA CENTRO, PERUGIA-TODI, FOLIGNO
UMBRIA 2. – GUBBIO, CITTÀ DI CASTELLO, ORVIETO, TERNI
MARCHE 1. – PESARO, URBINO, FANO
MARCHE 2. – SENIGALLIA, ANCONA, JESI
MARCHE 3. – OSIMO, MACERATA, CIVITANOVA MARCHE
MARCHE 4. – FERMO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, ASCOLI PICENO
LAZIO 1. – ROMA-CENTRO, ROMA-TRIESTE, ROMA-MONTESACRO, ROMA-PRENESTINO LABICANO
LAZIO 2. – ROMA-PIETRALATA, ROMA-VAL MELAINA, ROMA-TOMBA DI NERONE
LAZIO 3. – ROMA-PRENESTINO CENTOCELLE, ROMA-COLLATINO, ROMA-TORRE ANGELA
LAZIO 4. – ROMA-TUSCOLANO, ROMA-DON BOSCO, ROMA-CIAMPINO
LAZIO 5. – ROMA-APPIO LATINO, ROMA-ARDEATINO, ROMA-LIDO DI OSTIA
LAZIO 6. – ROMA-OSTIENSE, ROMA-PORTUENSE, ROMA-GIANICOLENSE, ROMA-ZONA SUB GIANICOLENSE
LAZIO 7. – ROMA-TRIONFALE, ROMA-PRIMAVALLE, ROMA-DELLA VITTORIA
LAZIO 8. – ROMA-FIUMICINO, CIVITAVECCHIA
LAZIO 9. – MONTEROTONDO, GUIDONIA MONTECELIO
LAZIO 10. – TARQUINIA, VITERBO, RIETI
LAZIO 11. – TIVOLI, COLLEFERRO, MARINO
LAZIO 12. – VELLETRI, APRILIA, POMEZIA
LAZIO 13. – ALATRI, FROSINONE, SORA, CASSINO
LAZIO 14. – LATINA, TERRACINA, FORMIA
ABRUZZO 1. – TERAMO, L'AQUILA, AVEZZANO, SULMONA
ABRUZZO 2. – ORTONA, CHIETI, LANCIANO, VASTO
ABRUZZO 3. – GIULIANOVA, MONTESILVANO, PESCARA
MOLISE 1. – ISERNIA, CAMPOBASSO, TERMOLI
CAMPANIA 1. – POZZUOLI, GIUGLIANO IN CAMPANIA, CASAL DI PRINCIPE
CAMPANIA 2. – MARANO DI NAPOLI, ARZANO, CASORIA
CAMPANIA 3. – AFRAGOLA, POMIGLIANO D'ARCO, NOLA
CAMPANIA 4. – NAPOLI-ISCHIA, NAPOLI-VOMERO, NAPOLI-ARENELLA, NAPOLI-FUORIGROTTA
CAMPANIA 5. – NAPOLI-PIANURA, NAPOLI-SECONDIGLIANO, NAPOLI-SAN CARLO ARENA, NAPOLI-SAN LORENZO
CAMPANIA 6. – NAPOLI-PONTICELLI, SAN GIORGIO A CREMANO, PORTICI
CAMPANIA 7. – SAN GIUSEPPE VESUVIANO, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO
CAMPANIA 8. – CASTELLAMMARE DI STABIA, GRAGNANO, SCAFATI
CAMPANIA 9. – SESSA AURUNCA, SANTA MARIA CAPUA VETERE, CASERTA
CAMPANIA 10. – ACERRA, MADDALONI, AVERSA
CAMPANIA 11. – CAPUA, SANT'AGATA DEI GOTI, BENEVENTO
CAMPANIA 12. – ARIANO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, AVELLINO
CAMPANIA 13. – ATRIPALDA, NOCERA INFERIORE, CAVA DE’ TIRRENI
CAMPANIA 14. – SALERNO-CENTRO, SALERNO-MERCATO SAN SEVERINO, BATTIPAGLIA
CAMPANIA 15. – EBOLI, SALA CONSILINA, VALLO DELLA LUCANIA
PUGLIA 1. – SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN SEVERO, FOGGIA CENTRO, FOGGIA-LUCERA
PUGLIA 2. – CERIGNOLA, MANFREDONIA, BARLETTA
PUGLIA 3. – ANDRIA, TRANI, MOLFETTA
PUGLIA 4. – BITONTO, ALTAMURA, MODUGNOPag. 578
PUGLIA 5. – BARI-SAN PAOLO-STANIC, BARI-LIBERTÀ MARCONI, BARI-MOLA DI BARI
PUGLIA 6. – TRIGGIANO, PUTIGNANO, MONOPOLI
PUGLIA 7. – MASSAFRA, TARANTO-SOLITO CORVISEA, TARANTO-ITALIA-MONTE GRANARO, MANDURIA
PUGLIA 8. – MARTINA FRANCA, FRANCAVILIA FONTANA, MESAGNE
PUGLIA 9. – BRINDISI, LECCE, SQUINZANO, NARDÒ
PUGLIA 10. – GALATINA, MAGLIE, TRICASE, CASARANO
BASILICATA 1. – POTENZA, MELFI
BASILICATA 2. – MATERA, PISTICCI, LAURIA
CALABRIA 1. – PAOLA, CASTROVILLARI, CORIGLIANO CALABRO
CALABRIA 2. – ROSSANO, RENDE, COSENZA
CALABRIA 3. – CROTONE, ISOLA DI CAPO RIZZUTO, LAMEZIA TERME
CALABRIA 4. – CATANZARO, SOVERATO, SIDERNO, VIBO VALENTIA
CALABRIA 5. – REGGIO DI CALABRIA-SBARRE, REGGIO DI CALABRIA-VILLA SAN GIOVANNI, PALMI, LOCRI
SICILIA 1. – PALERMO-SETTECANNOLI, PALERMO-VILLAGRAZIA, PALERMO-LIBERTÀ, PALERMO-ZISA
SICILIA 2. – PALERMO-RESUTTANA, PALERMO-CAPACI, PARTINICO
SICILIA 3. – ALCAMO, TRAPANI, MARSALA
SICILIA 4. – MAZARA DEL VALLO, TERMINI IMERESE, BAGHERIA
SICILIA 5. – SCIACCA, AGRIGENTO, CANICATTÌ
SICILIA 6. – CALTANISSETTA, GELA, LICATA
SICILIA 7. – CEFALÙ, NICOSIA, ENNA
SICILIA 8. – BARCELLONA POZZO DI GOTTO, TAORMINA, GIARRE
SICILIA 9. – MESSINA-CENTRO STORICO, MESSINA-MATA E GRIFONE, MILAZZO
SICILIA 10. – PATERNÒ, ACIREALE, GRAVINA DI CATANIA
SICILIA 11. – CATANIA-PICANELLO, CATANIA-CARDINALE, CATANIA-MISTERBIANCO
SICILIA 12. – AUGUSTA, CALTAGIRONE, VITTORIA, RAGUSA
SICILIA 13. – SIRACUSA, AVOLA, MODICA
SARDEGNA 1. – CAGLIARI CENTRO, CAGLIARI-ASSEMINI, QUARTU SANT'ELENA
SARDEGNA 2. – CARBONIA, IGLESIAS, SERRAMANNA, TORTOLÌ
SARDEGNA 3. – ORISTANO, MACOMER, NUORO, ALGHERO
SARDEGNA 4. – SASSARI, PORTO TORRES, OLBIA

3. 500. Il Relatore.

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