CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 marzo 2017
784.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, di difesa della biodiversità.
9. 1. (nuova formulazione) Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.
9. 12. (nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti:, la salute.
9. 2. Parentela, Benedetti, Lupo, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate.

  Al comma 3, lettera c) sopprimere le parole: agevolare e.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle «migliori pratiche» messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.
   al comma 7, sostituire le parole: associate e con le seguenti: associate o.
9. 15. La Relatrice

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Intese di filiera per i prodotti biologici).

  1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi e con le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo Pag. 120oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:
   a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;
   b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;
   c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;
   d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;
   e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo della agricoltura biologica;
   f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

  3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.
  4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi degli articoli di cui al capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.
10. 5. La Relatrice.

ART. 11.

  All'emendamento 11.10, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sancita.
0. 11. 10. 1. Castiello.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.
  2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere Pag. 121definite le modalità di riconoscimento per il caso di mancata adozione da parte della regione competente, entro i termini indicati nel medesimo decreto, di una specifica comunicazione di diniego.
  3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:
   a) la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute; o
   b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:
    i. programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
    ii. gestire le crisi di mercato;
    iii. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
    iv. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;
    v. assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

  4. Le organizzazioni dei produttori per essere riconosciute devono prevedere nel loro statuto:
   a. l'obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
   b. l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;
   c. la possibilità di aderire, per quanto riguarda il prodotto o il gruppo di prodotti oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;
   d. la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;
   e. la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;
   f. le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;
   g. le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;
   h. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
   i. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;
   j. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

  5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a Pag. 122quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
11. 10. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 12.

  All'emendamento 12.10, comma 1, lettera c), paragrafo iii, sostituire le parole: regolamento n. 1308 del 2013, con le seguenti: Regolamento (UE) n. 1308/2013.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, medesima lettera, medesimo paragrafo, dopo le parole: decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni;
   al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: sancita.
0. 12. 10. 1. (nuova formulazione) Castiello.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, di seguito «prodotti», che:
   a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;
   b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;
   c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:
    i. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;
    ii. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;
    iii. nel rispetto delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
    iv. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
    v. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente Pag. 123attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;
    vi. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente;
    vii. promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

  2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di estensione cui ai commi 8 e seguenti.
  3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.
  4. Il Ministero svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole approvate ai sensi dei commi 8 e seguenti.
  5. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative alla medesima circoscrizione, sia essa nazionali o territorialmente delimitata, al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.
  6. È riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c) e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;
   c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, definita come una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

  7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le Pag. 124imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigente norme dell'unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.
  8. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti può richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola e’ suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.
  9. La richiesta di estensione delle regole di cui al comma precedente è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.
  10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti e termini di cui ai paragrafi 4,5 e 6 dell'articolo 164 e dell'articolo 165 del Regolamento (UE) 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo comma, comunicata al medesimo Ministero.
  11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.
  12. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al Pag. 125presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
12. 10. La Relatrice.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Inoltre agli agricoltori che producono sementi non iscritte al registro italiano varietà vegetali, sementi di varietà da conservazione o riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativo a tali varietà e tali materiali prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e quanto altro previsto dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, così come previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 – «Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001».
13. 1. Zaccagnini.

ART. 14.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e disposizioni transitorie.

  Conseguentemente, al titolo V, sopprimere le parole: transitorie e.
14. 1. (nuova formulazione) La Relatrice

ART. 15.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  Art. 15 – (Norma di salvaguardia). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.