CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di rappresentanza militare (C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio).

PROPOSTA DI TESTO BASE

Art. 1.
(Organi di rappresentanza militare e riconoscimento del ruolo di parte sociale del COCER).

  1. La Repubblica riconosce alla rappresentanza elettiva del personale militare, di cui al comma 3, lettera a), il ruolo di parte sociale.
  2. Sono istituiti organi elettivi di rappresentanza dei militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.
  3. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
   a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, variamente articolato in relazione alle esigenze;
   b) in organi intermedi costituiti presso gli alti comandi secondo gli ordinamenti di ciascuna Forza armata o Corpo armato;
   c) in organi di base costituiti presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.

  4. La composizione e l'articolazione degli organi della rappresentanza di cui al comma 2 è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 16, in maniera da assicurare una equa rappresentanza di ciascuna delle categorie di personale militare, definite dal medesimo regolamento, comunque non inferiore ad almeno due delegati per ciascuna categoria.
  5. Al fine di assicurare il buon funzionamento della rappresentanza militare, vengono previsti specifici stanziamenti nell'ambito dei bilanci dei dicasteri interessati, il cui rendiconto è partecipato agli organi di rappresentanza.

Art. 2.
(Denominazione e competenze degli organi della rappresentanza militare).

  1. L'organo centrale a carattere nazionale e interforze della rappresentanza militare è il consiglio centrale della rappresentanza militare, di seguito denominato «COCER». Esso è titolare dei rapporti con il Governo per le consultazioni e le proposte sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.
  2. Gli organi intermedi della rappresentanza militare sono i consigli intermedi della rappresentanza militare, di seguito denominati «COIR». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'alto comando presso il quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.
  3. Gli organi di base della rappresentanza militare sono i consigli di base della rappresentanza militare di seguito denominati «COBAR». Essi svolgono attività consultiva e propositiva, con riferimento ad aspetti di interesse dell'unità presso la quale sono costituiti, nelle medesime materie di cui al comma 1.Pag. 57
  4. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.
  5. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:
   a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità ed invalidità contratte in servizio e per causa di servizio, anche al fine di agevolare le procedure di accesso ai benefici previsti;
   c) integrazione del personale militare femminile;
   d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
   e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
   f) condizioni igienico-sanitarie;
   g) alloggi;
   h) equipaggiamento e vestiario;
   i) principi generali in punto di impiego ed addestramento.

Art. 3.
(Attribuzioni e competenze speciali del COCER).

  1. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 2, commi 1 e 5, il COCER formula proposte in merito a:
   a) trattamento economico fondamentale e accessorio;
   b) orario di lavoro obbligatorio e criteri generali per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
   c) licenze, aspettativa e permessi;
   d) disciplina generale in materia di formazione e qualificazione professionale;
   e) disciplina generale in materia di alloggi;
   f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;
   g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
   h) trattamento economico di missione e di trasferimento;
   i) trattamenti previdenziali di base e integrativi;
   l) equipaggiamento e vestiario;
   m) principi generali in punto di impiego e addestramento.

  2. Il COCER e le sue articolazioni possono nominare commissioni per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche rientranti nelle loro competenze, con facoltà, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 5, di chiedere l'audizione di personale in servizio e di esperti di chiara fama, anche esterni al mondo militare e inviare propri delegati presso istituzioni, enti, organismi e associazioni, anche esterni.

Art. 4.
(Ruolo negoziale, articolazione e attività del COCER).

  1. Le competenze del COCER in materia negoziale sono definite dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
  2. Il COCER è articolato in:
   a) comparto difesa, costituito dalle sezioni di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare;Pag. 58
   b) comparto sicurezza, costituito dalle sezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

  3. Il COCER e ciascuno dei comparti e delle sezioni hanno autonomia deliberante sulle tematiche di rispettivo interesse.
  4. Il COCER può essere articolato e deliberare, in relazione alle esigenze, anche in commissioni interforze, di comparto o di singola sezione per ogni categoria.
  5. Normalmente il COCER si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
  6. Le riunioni dei comparti e delle sezioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole articolazioni.
  7. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno del COCER sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Art. 5.
(Riconoscimento e valorizzazione della specificità).

  1. La specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è riconosciuta e valorizzata dal Governo nell'ambito dei procedimenti per la definizione dei contenuti normativi ed economici del rapporto di impiego del suddetto personale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, per la parte economica, è istituito, in aggiunta alle risorse ordinariamente stanziate per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, un apposito fondo presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri determinato con la legge di bilancio.
  3. Per la definizione della dotazione del fondo di cui al comma 2, allo scopo di prendere cognizione delle esigenze e delle proposte del personale del comparto difesa-sicurezza, il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, nei tre mesi antecedenti la presentazione del disegno di legge di bilancio, convoca le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Art. 6.
(Rapporti con le Camere e con il Governo).

  1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:
   a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;
   b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di esclusivo interesse del Corpo della guardia di finanza;
   c) il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le questioni di specifico interesse del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

  2. Le autorità di cui al comma 1 partecipano, in rappresentanza della parte pubblica, alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare dei comparti difesa e sicurezza.
  3. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pag. 59

Art. 7.
(Rapporti istituzionali con gli enti locali).

  1. I consigli regionali e comunali riconoscono i COIR e i COBAR presenti nel rispettivo territorio quali interlocutori sulle materie di rispettiva competenza. A tal fine possono essere costituiti, a livello territoriale, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze della rappresentanza militare composte da delegati dei COIR e dei COBAR di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, specificamente competenti anche a interloquire con gli enti locali nelle materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento ai servizi sanitari, ai tributi locali, all'edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale anche ai fini del reinserimento nel mondo del lavoro civile, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.
  2. Nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 16, le articolazioni interforze di cui al comma 1 possono sottoscrivere accordi e protocolli d'intesa con gli enti locali nelle materie di competenza, anche prevedendo la partecipazione del personale militare ad iniziative solidali e di diretto interesse del territorio, ovvero il contributo di detto personale in progetti di riqualificazione di spazi pubblici e in iniziative di volontariato.
  3. I COIR e i COBAR, anche nelle articolazioni interforze di cui al comma 1, concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al comma 2, da intraprendere con gli enti locali.

Art. 8.
(Negoziazione integrativa a livello locale).

  1. La negoziazione di livello nazionale può demandare a livello decentrato la definizione di accordi integrativi in materia di trattamento economico accessorio per l'efficienza dei servizi istituzionali, fissandone parti, criteri e limiti. Sono nulli gli accordi integrativi in contrasto con i vincoli fissati in sede nazionale o che comportino oneri privi di copertura finanziaria.

Art. 9.
(Modalità per l'elezione e la composizione dei consigli).

  1. I candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente. Nella formazione di ciascuna lista deve essere garantita la partecipazione di candidati di tutte le categorie, come definite dal regolamento di cui all'articolo 16, e, a pena di nullità della lista, di almeno un candidato donna.
  2. La composizione dei COBAR, dei COIR e del COCER deve garantire la presenza di delegati di tutte le categorie, in proporzione alla loro consistenza numerica, evitando che i delegati di una sola categoria rappresentino più del 40 per cento dei membri del consiglio di cui fanno parte.
  3. Per l'elezione dei delegati nei diversi organi di rappresentanza si procede con voto diretto, nominativo e segreto. Ogni elettore esprime il voto di preferenza su due candidati della propria categoria.
  4. I delegati dei COBAR sono eletti dal personale militare effettivo alle unità di riferimento di ciascun organismo di base.
  5. I delegati dei COIR sono eletti tra e dai delegati dei COBAR costituiti presso le unità ricomprese nell'alto comando di riferimento.
  6. I delegati del COCER sono eletti tra i delegati dei COIR dai delegati dei COIR e dei COBAR. All'atto dell'elezione i delegati COCER cessano dalla carica di delegato COIR.
  7. In ciascun consiglio siede almeno una rappresentante donna. Se nessuna Pag. 60donna viene eletta, entra a far parte del consiglio, come componente aggiuntivo a pieno titolo, la più votata tra le donne candidate; in caso di parità di voti, componente aggiuntiva è la candidata con più lunga anzianità di servizio.
  8. Gli eletti che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti nella categoria.
  9. I consigli di rappresentanza, in caso di dimissioni contestuali di un numero di delegati pari o superiore al 50 per cento della consistenza, sono dichiarati sciolti dall'autorità competente che provvede immediatamente ad avviare le procedure elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.
  10. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 10.
(Organi dei consigli di rappresentanza).

  1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare l'assemblea, il presidente, il segretario generale e il comitato di presidenza.
  2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. Il presidente ha funzioni di rappresentanza esterna.
  3. In ciascun consiglio è istituita la figura del segretario generale. È eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i delegati del consiglio senza distinzione di grado e categoria. Il mandato del segretario generale può essere revocato su mozione sottoscritta da almeno la metà dei delegati del consiglio di rappresentanza di appartenenza.
  4. Il segretario generale agisce su delega del consiglio che lo ha eletto e si fa carico di dar seguito alle deliberazioni assunte da ciascun consiglio. Il segretario generale può assumere funzioni di rappresentanza, insieme al Presidente, quando a ciò delegato dall'assemblea.
  5. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto almeno un terzo dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno 48 ore prima della riunione, salvo casi di assoluta e motivata urgenza.

Art. 11.
(Rieleggibilità e cause di ineleggibilità e decadenza dal mandato).

  1. I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.
  2. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza i militari che:
   a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
   b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;
   c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;
   d) a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno un anno di servizio, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l'istituto o reparto di formazione almeno due mesi;
   e) subiscano l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;
   f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;
   g) ricoprano cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

  3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità Pag. 61militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:
   a) cessazione dal servizio;
   b) trasferimento ad altra unità di base se delegato del COBAR ovvero ad altro alto comando se delegato del COIR;
   c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
   d) passaggio ad altra categoria;
   e) dimissioni;
   f) aspettativa superiore a quattro mesi;
   g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

Art. 12.
(Diritto di associazione).

  1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare può costituire associazioni professionali, aderirvi liberamente e ricoprirvi cariche. Le attività sociali devono svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza pregiudizio per la funzionalità, il prestigio e l'apoliticità delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere composte esclusivamente da personale militare in servizio, devono avere carattere nazionale ed essere rappresentative di tutte le categorie del personale militare appartenente a tutte le Forze armate ovvero alle Forze di polizia ad ordinamento militare, o almeno a una di esse.
  3. Le associazioni di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere e migliorare la specificità della condizione militare. Esse si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti e non possono svolgere attività economiche e commerciali per dotarsi delle risorse necessarie al conseguimento dello scopo. Alle stesse è consentito prestare assistenza legale ai propri iscritti rimanendo tuttavia esclusa la possibilità di assumere altre funzioni e scopi tipici degli istituti di patronato, nonché promuovere azioni risarcitorie ovvero costituirsi parte civile nei confronti delle amministrazioni di riferimento in luogo degli iscritti o del personale interessato. Dette associazioni, il cui operato si informa al principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, sancito dall'articolo 1483 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono confederarsi tra loro, rimanendo per esse esclusa la possibilità di affiliarsi a partiti, ad organismi di natura sindacale o a imprese, ovvero altre associazioni, fondazioni e diverse formazioni sociali. Esse sono altresì tenute a dotarsi di sistemi organizzativi, di gestione e controllo tali da prevenire iniziative e comportamenti associativi incompatibili con la condizione militare degli associati e con gli obblighi ed i divieti che da essa derivano, il cui verificarsi costituisce motivo di revoca del prestato assenso ministeriale alla costituzione del sodalizio di cui al presente articolo e di quelli.
  4. Gli statuti delle associazioni di cui al comma 1 devono prevedere tra le cause di estinzione dei sodalizi la revoca dell'assenso ministeriale di cui all'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il regolamento di cui all'articolo 16 fissa gli ulteriori contenuti minimi degli statuti in termini di criteri di trasparenza dei finanziamenti e della gestione patrimoniale, di costituzione e funzionamento degli organi nonché di disposizioni per l'assunzione e il mantenimento della qualità di socio.

Art. 12-bis.
(Attività delle associazioni e rapporti con la rappresentanza militare).

  1. Le associazioni professionali, la cui funzione rimane distinta da quella propria ed esclusiva della rappresentanza militare, possono raccordarsi con gli organi della Pag. 62rappresentanza militare ai vari livelli e con le corrispondenti autorità di riferimento. In tale contesto possono formulare al COCER proposte e istanze, anche in fase di predisposizione delle piattaforme negoziali per il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego, agevolare i contatti dei consigli di rappresentanza e delle corrispondenti autorità di riferimento con enti pubblici locali, nonché promuovere lo sviluppo di iniziative culturali e studi finalizzati al miglioramento della condizione militare degli iscritti, nei termini e con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 16, purché rispettino i criteri di rappresentatività individuati dal medesimo regolamento, in relazione alla significatività del complessivo dato associativo e di quello relativo alle singole categorie di personale iscritto.
  2. In occasione delle consultazioni per il rinnovo degli organismi della rappresentanza militare, le associazioni professionali di cui al comma 1, che rispondano ai criteri di rappresentatività individuati dal regolamento di cui all'articolo 16, possono svolgere attività di propaganda in favore di singoli candidati o liste interessati alle predette consultazioni, nel rispetto del richiamato principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche, e secondo modalità tali da salvaguardare, in ogni caso, il prestigio delle istituzioni militari e dei loro singoli appartenenti e, comunque, nel pieno rispetto dell'ordinamento disciplinare militare.
  3. Nelle materie di propria competenza, le associazioni di cui al comma 1 che rispettino i criteri di rappresentatività definiti dal regolamento di cui all'articolo 16, possono chiedere di essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 13.
(Rapporti della rappresentanza con altri organismi).

  1. Ai consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita la partecipazione a incontri o convegni con gli organismi sindacali su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro.

Art. 14.
(Propaganda elettorale).

  1. Per la propaganda elettorale e per la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee, non aperte ad organismi estranei all'amministrazione e riservate alla sola categoria di elettori interessata, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa autorizzazione dei comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono compatibilmente con il prioritario soddisfacimento delle esigenze istituzionali e comunque durante l'orario di servizio.
  2. I candidati possono altresì effettuare propaganda, nel rispetto delle prescrizioni interne che ne regolano l'utilizzo nell'ambito dell'amministrazione militare di appartenenza, attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti internet, posta elettronica, lettere o volantini, nonché attraverso le altre modalità previste dalla presente legge.

Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).

  1. L'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni.
  2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni concernenti le competenze attribuite Pag. 63alla rappresentanza militare, nonché partecipare a convegni o seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale, e non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.
  3. I delegati, all'atto dell'elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso dell'organo di rappresentanza a cui appartengono.

Art. 16.
(Regolamento di attuazione).

  1. Il Ministro della difesa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, sentito il parere dell'organo centrale di rappresentanza militare e delle competenti Commissioni parlamentari.
  2. Il regolamento di cui al comma 1, nel definire i procedimenti elettorali, individua, in particolare, le modalità per la formazione delle liste di cui all'articolo 9, comma 1, nonché i procedimenti relativi all'attuazione delle assemblee di categoria a livello di base, regionale e interregionale per l'elezione rispettivamente dei delegati dei COBAR, dei COIR e del COCER. Per l'Arma dei carabinieri, in ragione della diffusa presenza delle articolazioni territoriali dell'Arma, è fissato il numero minimo significativo di elettori che concorrono all'elezione di ciascun COBAR: con lo stesso regolamento sono definite, su base regionale o interregionale, le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati del COCER.
  3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la composizione numerica dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e «individua altresì le categorie in cui è suddiviso il personale militare, nonché le modalità necessarie ad assicurare la presenza, in seno alla sezione della Marina militare, costituita all'interno del COCER, di una specifica rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.
  4. Il regolamento di cui al comma 1 fissa altresì i criteri di rappresentatività delle associazioni professionali di cui all'articolo 13, nonché i termini e le modalità per lo svolgimento delle attività riconosciute alle predette associazioni dall'articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il COCER approva il proprio regolamento interno, che definisce le norme di organizzazione e funzionamento valide per tutti gli organi della rappresentanza militare.

Art. 17.
(Informazione).

  1. La diffusione degli atti e delle deliberazioni dei consigli della rappresentanza militare è libera e rientra nelle competenze di ciascun consiglio. Per tale attività i consigli possono avvalersi anche di risorse delle amministrazioni di appartenenza. Le deliberazioni o i comunicati possono essere resi pubblici anche da singoli delegati.

Art. 18.
(Norme in materia di procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera B) è sostituita dalla seguente: «B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato delegati e l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri Pag. 64e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati.»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate».

  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2.»;
   b) il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.»;
   d) il comma 7 è sostituito dai seguenti: «7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica Pag. 65militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione. 7-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e contestualmente agli altri Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;
   e) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 1-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa».

  3. Nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni:
   a) la parola «concertazione», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola «negoziazione»;
   b) la parola «concertazioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola «negoziazioni».

  4. Le proposte e richieste di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, prima di essere inviate ai Ministri competenti per il tramite dello Stato maggiore della difesa o del Comando generale corrispondente, sono concertate con queste ultime autorità che, all'atto dell'inoltro, dichiarano se vi è convergenza sui contenuti e, in caso contrario, precisano le ragioni del disaccordo.

Art. 19.
(Disposizioni transitorie).

  1. Il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica è prorogato fino alla nuova elezione dei rispettivi consigli, secondo le disposizioni recate dal regolamento di cui all'articolo 16, e comunque non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.