CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2017
772.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 Capelli e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3772 Capelli e abb., recante «Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   evidenziato che il provvedimento in esame reca diverse misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici;
   segnalato, al riguardo, che il requisito ivi previsto non sembra essere abbastanza determinato né di per sé sufficiente, rilevando l'opportunità di inserire, accanto a quello della non autosufficienza economica, anche la presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del soggetto rimasto orfano;
   rilevato, altresì, che le disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater, pur essendo condivisibili in via di principio, appaiono tuttavia troppo generiche nella presente formulazione e non in grado di consentire concretamente l'attivazione dei servizi sociali in favore degli orfani di crimini domestici, non essendo individuati in maniera chiara i presupposti e le modalità di affidamento a tali servizi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) negli articoli del provvedimento in esame che prevedono misure in favore, oltre che dei figli minori, anche dei figli maggiorenni, economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini domestici, si inserisca, accanto al requisito della non autosufficienza economica, anche quello della presenza di una disabilità che annulli o comprometta la capacità lavorativa del figlio;
   2) si introduca una disposizione volta a prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della salute e del lavoro e politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia predisposto un progetto-obiettivo volto all'individuazione delle modalità per il coinvolgimento dei servizi sociali, di cui agli articolo 5-bis, 5-ter e 5-quater, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti orfani di crimini domestici.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Nuovo testo C. 3500 Bindi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3500 Bindi, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   evidenziato che l'articolo 3, comma 2, della proposta di legge in esame, demanda al regolamento di attuazione, di cui al successivo articolo 23, l'adozione di apposite disposizioni per i minori compresi nelle speciali misure di protezione;
   rilevato che l'articolo 23 prevede che i regolamenti di attuazione siano, in generale, adottati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale;
   segnalata l'esigenza di prevedere, all'articolo 23, che il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 2, sia adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione del fatto che si tratta di misure a tutela dei minori,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 23, si preveda che il regolamento volto a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, nel senso di predisporre apposite disposizioni per i minori compresi nelle speciali misure di protezione, sia adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);
   espresso apprezzamento per il fatto che, con riferimento al capitolo 13: Tutela della salute, il Governo si impegna a: facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca; agire nell'ambito della prevenzione delle malattie non trasmissibili in linea con la politica sociale e sanitaria «Health 2020»; migliorare la raccolta delle informazioni sanitarie per la valutazione della performance del Servizio sanitario e delle politiche sanitarie e per la sorveglianza dello stato di salute; porre in essere azioni mirate alla sorveglianza, alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive di origine umana e animale connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero; promuovere le politiche di controllo sugli alimenti in generale e, in particolare, sui prodotti di origine animale; promuovere lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri e stakeholders nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment);
   segnalato, in particolare, l'impegno dell'Italia, insieme ad altri Paesi membri, a partecipare alla Joint Action per un progetto sulla sorveglianza dei dispositivi medici, soprattutto ai fini dell'implementazione e la gestione della Banca dati europea EUDAMED (European Databank on Medical Devices), contenente informazioni sulla registrazione di fabbricanti e mandatari di dispositivi medici, sui certificati CE, sulla vigilanza degli incidenti, sulle sperimentazioni cliniche;
   evidenziato, per quanto riguarda la sanità digitale, l'azione condotta, sul piano normativo, per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che ha come scopo principale quello di: agevolare l'assistenza al paziente, facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, nonché contribuire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura;
   preso favorevolmente atto del fatto che, con riferimento alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, il Governo continuerà a seguire, in sede di Consiglio dell'UE, l'esame della proposta di Direttiva del Consiglio 2008/0140 e la proposta di Direttiva presentata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, Accessibility Act EEA – Com (2015) 615;
   evidenziata, altresì, la necessità di assicurare che i servizi sociali e sanitari continuino a promuovere il loro adeguamento Pag. 139ai bisogni specifici, rispettivamente, di donne e uomini, attraverso l'accoglimento di un modello di intervento integrato, che dia importanza alle differenze sessuali e di genere nella politica e nella pratica sanitaria, applicando la prospettiva della medicina di genere, recependo i contenuti proposti dall’International Society for Gender Medicine e promuovendo le attività correlate di formazione dei professionisti della salute, nonché di regolamentazione delle procedure che la nuova prospettiva richiede;
   rilevata, inoltre, l'esigenza di predisporre misure e programmi volti a dare concreta attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia nel 2013;
   apprezzato, in merito al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, che tra gli impegni prioritari della Commissione vi è la promozione della convergenza sociale verso l'alto e il rafforzamento della dimensione sociale dell'integrazione europea. È intenzione della Commissione, infatti, proporre un pilastro europeo dei diritti sociali che definisca i principi di un'Unione basata sull'equità sociale, stabilendo un insieme di principi per la promozione della parità di trattamento in un'economia sociale di mercato europea, per la realizzazione di mercati del lavoro equi e dinamici, per far sì che i sistemi di protezione sociali siano efficienti e sostenibili;
   espresso apprezzamento per l'impegno del Governo a seguire il dossier relativo al Pilastro europeo dei diritti sociali, e ricordato il contenuto del documento approvato dalle Commissioni riunite XI e XII il 21 dicembre 2016, sulla Comunicazione della Commissione europea avente ad oggetto l'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo allegato «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali COM(2016)127 final e COM(2016)127 final – Annex 1),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in linea con quanto indicato nella Relazione programmatica, provveda il Governo a recepire pienamente il modello integrato di promozione della salute degli uomini e delle donne e della rilevanza del genere nell'ambito delle politiche sanitarie, anche ai fini dell'inclusione sociale e della promozione delle pari opportunità;
   b) nell'ambito del paragrafo 13.2: Prevenzione e programmazione sanitaria, si rappresenta l'opportunità di inserire uno specifico riferimento all'esigenza di recepire il contenuto dell’EU Strategic Engagement for Gender Equality 2016-19, che sottolinea come le diseguaglianze basate sul genere siano presenti nei percorsi di assistenza sanitaria, sia acuta che cronica, e negli esiti di salute, predisponendo quindi una serie di azioni positive volte a rimuovere tali diseguaglianze;
   c) con riferimento all'attuazione, nel nostro Paese, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia nel 2013, recependo anche quanto previsto dalla Roadmap on a possible EU Accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) (2015), provveda il Governo a predisporre una serie di misure e di programmi volti, in particolare, a realizzare una banca dati a livello nazionale, con le rispettive articolazioni locali, che possa testimoniare le conseguenze effettive delle violenze e tentate violenze di genere, oltre a programmi, soprattutto di prevenzione, specificamente orientati agli uomini violenti.