CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 novembre 2016
729.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 25.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
  al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
  dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
*25. 6. La XI Commissione.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
  al comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;
  dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

  1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
*25. 44. Damiano, Incerti, Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi, Antezza, Vico.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera H., con la seguente:
   H.
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera d), Allegato E, sostituire la lettera H., con la seguente:
   H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
**25. 53. (Nuova formulazione) Ventricelli, Coscia, Damiano, Gnecchi, Blazina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

Pag. 46

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera H., con la seguente:
   H.
Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

  Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera d), Allegato E, sostituire la lettera H., con la seguente:
   H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.
**25. 34. (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 31

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   «b-bis) entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
   b-ter) entro il 1o maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1o gennaio 2018.».
31. 6. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fabbri, Arlotti.

ART. 35

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà).

  1. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  2. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
35. 06. (Nuova formulazione) Covello, Marchi, Tartaglione, Raciti, Magorno, Pinna, Greco, Fusilli, Famiglietti, Vico, Pes, Antezza, Venittelli, D'Incecco, Ginefra, Pag. 47Cardinale, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Aiello, Barbanti, Sgambato, Tino Iannuzzi, Manfredi, Capozzolo, Cuomo, Palma, Mariano, Capone, Amoddio, Burtone, Iacono, Culotta, Albanella, Schirò, Giovanna Sanna, Mura, Francesco Sanna, Amato.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).

  1. A carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, per i seguenti interventi:
   a) restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   b) incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, per cui è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2014, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;
   d) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.
35. 053. (Nuova formulazione) Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Gnecchi.

ART. 36

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del Pag. 48decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
  al comma 4, lettera b), sostituire le parole: laurea o laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti: studio, aumentata di uno;
  dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   4-bis. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 4, lettera a).;

  al comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro e le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento;
  al comma 6, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
  al comma 9, sostituire le parole: commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: commi 4, 5 e 6;
  dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
   9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
  9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, gli articoli 2 e 3 sono abrogati;

  al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 55 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 105 milioni di euro;
  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 285 milioni di euro per il 2017 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2018.
36. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Gribaudo, Palese, Alberto Giorgetti.

ART. 37.

  Al comma 1, dopo le parole: borse di studio aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

  Conseguentemente:
  al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
dell'accesso alle con le seguenti: della gestione delle;
  al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,.
37. 1. La VII Commissione.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.
37. 2. La VII Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: articolo 18, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: e comma 3,.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma 4, sostituire le parole:
venti giorni con le seguenti: sessanta giorni;
  al comma 5, dopo le parole: Le risorse, aggiungere le seguenti: del Fondo;
  al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al comma 2, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione Pag. 49da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.
37. 5. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,.
37. 4. La VII Commissione.

ART. 41

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
41. 10. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Giampaolo Galli, Dell'Aringa.

ART. 42.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
*42. 7. Binetti, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».
*42. 40. Latronico.

ART. 45.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, Pag. 50per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
*45. 1. La VII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: «ruoli universitari» sono aggiunte le seguenti: «ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.».
*45. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Arlotti.

ART. 64.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».
64. 90. Antezza, Latronico.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
*64. 20. Gasparini, Peluffo, Alli, Cinzia Maria Fontana, Arlotti, Mauri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
*64. 218. (Nuova formulazione) Piccone, Pizzolante, Tancredi.

Pag. 51

ART. 65.

  Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.
*65. 5. La VIII Commissione.

  Al comma 30, lettera c), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), dopo le parole: rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario.
*65. 39. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Pastorelli, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 66.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. In virtù dell'articolo 51, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino ad approvazione di detta disciplina regionale continua a trovare applicazione la vigente normativa in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.
66. 3. Brandolin.

Pag. 52

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 3.09, 9.82, 17.10, 21.092, 35.059, 35.060, 59.165, 65.151, 74.482, 74.483, 74.484, 74.485, 79.09, 86.07, TAB A.27, TAB. 2.7 DEL GOVERNO

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termine di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83).

  All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».
3. 09. Il Governo.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis
. All'articolo 3, comma 1, punto 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti»;
   b) nella rubrica, dopo le parole: alle radioaudizioni, aggiungere le seguenti: nonché soppressione del canone del sale dai giacimenti».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.520.000;
   2018: – 1.520.000;
   2019: – 1.520.000.
9. 82. Il Governo.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina 100 milioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione, per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di Pag. 53riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Recepite le dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
17. 10. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere il programma di cui trattasi più aderente alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera individua le risorse annuali effettivamente disponibili, al netto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti, di cui alle Delibere n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, provvede alla loro revoca e, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti, anche di variante, assegna fino al 50 per cento di tali risorse, in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A. Un importo non superiore a 100 mila euro a valere sulle somme a disposizione nell'ambito del quadro economico complessivo del Programma è destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione di apposite verifiche presso i cantieri delle opere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
21. 092. Il Governo.
(Inammissibile)

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. In fase di avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, i loro dipendenti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la speciale forma della gestione per conto di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985. Al momento del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti delle predette Agenzie indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati dall'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto o, in alternativa, mediante trasferimento dei relativi importi, anche in modalità rateizzata, secondo apposite convenzioni da stipularsi tra l'INAIL e le Agenzie.
35. 059. Il Governo.
(Inammissibile)

Pag. 54

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1o gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
35. 060. Il Governo.

ART. 59.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui all'articolo 52, comma 4, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 52, comma 2, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 58, comma 10.
59. 165. Il Governo.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) ai commi 33 e 34 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   2) al comma 37 sopprimere le parole: e provincia autonoma;
   3) dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. Le disposizioni recate dai commi 39-ter e 39-quater sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  39-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.
  39-quater. Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto o decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
  39-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma Pag. 5539-ter, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2013, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
65. 151. Il Governo.

ART. 74.

  Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalisti che, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi può essere istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 34, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
  10-ter. L'Agenzia è promossa e partecipata, nei periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni e secondo le norme recate nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
  10-quater. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  10-quinquies. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 34, quest'ultimo qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
  10-sexies. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate e/o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nei relativo titolo abilitativo. Stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati dovranno Pag. 56accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
  10-septies. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.
  10-octies. L'Agenzia provvede al pagamento al personale di cui al comma 1 delle indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, corrisposte con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.
  10-novies. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  10-decies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies, pari a 18.144.000 di euro per l'anno 2017, a 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e a 8.064.000 di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 18.144.000 di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) a quanto a 14.112.000 di euro per l'anno 2018 e 8.064.000 di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 18.144.000 per l'anno 2017, per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.
74. 482. Il Governo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Le somme di cui sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Ilva e delle persone giuridiche che, prima dei commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
74. 483. Il Governo.

Pag. 57

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini dell'attuazione della Direttiva 2016/6S1/UE del parlamento europeo e dei consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a lini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria, e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, missione «Ordine e sicurezza pubblica».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 4.500.000.

  Conseguentemente alla tabella 8, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.500.000;
   2018: 16.000.000;
74. 484. Il Governo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».

  36-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, decimo periodo, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria,» sono inserite le seguenti: «previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata.».
74. 485. Il Governo.

ART. 79.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. 79-bis.
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 8:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.»;Pag. 58
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili.»;
   b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.».
79. 09. Il Governo.

ART. 86.

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di citi all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile» e le parole «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti «dai rispettivi principi contabili»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;
   b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole «conto economico dell'esercizio» sono aggiunte le seguenti «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
   c) all'articolo 108:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;
    2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
  «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
   d) al comma 4 dell'articolo 109 la parola «internazionali» è sostituita dalle seguenti «adottati dall'impresa»;
   e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.»;
   f) all'articolo 112:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Strumenti finanziari derivati»;Pag. 59
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) al comma 2 le parole «delle operazioni fuori bilancio in corso» sono sostituite dalle seguenti «degli strumenti finanziari derivati»;
    4) al comma 3-bis: dopo le parole «19 luglio 2002,» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile»;
    5) al comma 4 le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
    6) al comma 5 le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
    7) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa».

  2. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole «conto economico dell'esercizio» sono aggiunte le seguenti nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
  3. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
   a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
   b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
   a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte Pag. 60sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
   b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere a) e b) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
   c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
   d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
   e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
  8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
  9. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente:
  «7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
  11. All'onere derivante dal comma 1, lettera c) pari a 18 milioni di euro per l'anno 2017, a 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si Pag. 61provvede mediante corrispondenti riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.
86. 07. Il Governo.
(Ritirato)

TAB. A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 8.520.000;
   2018: + 2.800.000;

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 45.300.000;
   2018: + 50.300.000;
   2019: + 45.300.000.
Tab. A. 27. Il Governo.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:
   2017: 
    CP: + 200.423.143;
    CS: + 200.423.143.

   2018:
    CP: + 196.437.719;
    CS: + 196.437.719.

   2019:
    CP: + 197.937.171;
    CS: + 197.937.171.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 132.552.126;
    CS: – 132.552.126.

   2018:
    CP: – 130.090.509;
    CS: – 130.090.509.

   2019:
    CP: – 131.624.993;
    CS: – 131.624.993.

  allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione 5 Comunicazioni, programma 5.2 Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 67.871.017;
    CS: – 67.871.017.

   2018:
    CP: – 66.347.210;
    CS: – 66.347.210.

   2019:
    CP: – 66.312.178;
    CS: – 66.312.178.
Tab. 2. 7. Il Governo.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE NEL CORSO DELLA SEDUTA NON POSTE IN VOTAZIONE

ART. 63.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE.».
  1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Gli enti di cui al periodo precedente presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE.
  1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    « b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per Pag. 63cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) al servizio di pubblica illuminazione;
    5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitti.
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative ai trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, Agenzie e/o Fondazioni lirico-sinfoniche;»;
   2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
    « c-bis) Ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto, e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.».
63. 5. (Nuova formulazione) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fregolent, De Menech, Gasparini, Fabbri, Arlotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  4-ter. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  4-quater. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2016 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
63. 19. (Nuova formulazione) Fragomeli, Misiani, Melilli, Tabacci, Alberto Giorgetti, Librandi.

ART. 66.

  Al comma 16, dopo le parole: e successivi rifinanziamenti aggiungere le seguenti: , nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e sostituire le parole: dalle medesime regioni con le seguenti: dai medesimi beneficiari.
66. 12. (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Borghi, Fregolent, Bonomo, Giorgis.