CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 ottobre 2016
710.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2016

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  La I Commissione Affari Costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
   premesso che:
    la legge n.124 del 2015 all'articolo 19 ha delegato il Governo ad individuare una disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e, coerentemente con le definizioni comunitarie, il decreto in esame ha stabilito che tali servizi siano da considerarsi quelli che senza un intervento pubblico non sarebbero svolti, o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
    l'articolo 3 dello schema in esame precisa l'ambito di applicazione del decreto che risulta, tuttavia, poco chiaro e rischia di ingenerare future divergenti interpretazioni. Si ritiene pertanto, che occorrerebbe chiarire quali siano le norme che «integrano e prevalgono sulle normative di settore», anche in relazione al tema degli indennizzi;
    in relazione al servizio idrico integrato, poi, la medesima legge delega ha previsto esplicitamente che la disciplina relativa alle modalità di affidamento si conformi all'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012;
    va altresì ricordato che, per quanto concerne il servizio idrico integrato – la cui disciplina delle modalità di affidamento e gestione è contenuta in una specifica normativa di settore (decreto legislativo n. 152 del 2006, anche oggetto di recente intervento del legislatore) – è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque» (S. 2343), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati;
    pertanto potrebbe ipotizzarsi per il servizio idrico integrato uno specifico rinvio alla disciplina di settore, anche per quanto riguarda le modalità di affidamento e gestione, al pari di quanto il decreto in esame prevede in materia di gas ed energia elettrica all'articolo 3, comma 3; anche se occorre evidenziare come il servizio idrico integrato presenti caratteri di essenzialità e di complessità nella gestione ed organizzazione non dissimili da altri servizi pubblici locali – ad esempio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
    la legge delega ha poi previsto che l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi debba avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. L'obiettivo di una più efficace garanzia dei diritti dei cittadini e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche si persegue, dunque, anche attraverso una Pag. 51adeguata scelta delle modalità di affidamento dei servizi, che deve essere rimessa anche agli enti locali;
    il principio direttivo contenuto nella delega prevede quindi, in via generale, la produzione in house come uno dei possibili modelli di gestione dei servizi, senza altri vincoli se non quelli esplicitati dalla consolidata giurisprudenza (Corte Costituzionale sentenza n. 199 del 2012 e, da ultime, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI n. 762 del 2013);
    su questo aspetto, il decreto in esame ha invece posto ulteriori vincoli e condizioni rispetto alle norme europee e ai principi contenuti nella legge delega laddove ha riconosciuto la possibilità di non ricorrere al mercato solo come ipotesi residuale ed eccezionale: l'ente potrebbe infatti ricorrere alle modalità di affidamento in house solo se riuscisse a dimostrare l'impossibilità del mercato di offrire quel servizio. Come è evidente, tale condizione renderebbe estremamente difficoltoso ed improbabile per l'ente locale optare per l'affidamento in house del servizio;
    risulta, inoltre, del tutto irragionevole e con esclusiva funzione penalizzante, in materia di durata dell'affidamento, il termine massimo di 5 anni previsto per le ipotesi di affidamento in house: la previsione di un termine così breve renderebbe molto difficile ammortizzare gli eventuali investimenti che sarebbero, di conseguenza, disincentivati;
    il decreto in esame prevede, inoltre, norme specifiche per il settore del trasporto pubblico locale, in conformità con l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni e le sue successive integrazioni e modificazioni;
    su tale parte del decreto occorre, tra l'altro, chiarire l'ambito di applicazione del decreto medesimo, anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento CE n. 1370 del 2007 in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali nonché definire la normativa in materia di costi standard;
    in tale ambito emerge come risulti penalizzante e, di fatto, non attuabile, la disciplina di scelta del contraente per i servizi di trasporto pubblico locale laddove, per il trasporto su gomma, prevede che in caso di un'unica offerta e di lotti con utenza inferiore a 350.000 abitanti, l'aggiudicazione avvenga solo per motivi di necessità e urgenza con un limite temporale di 3 anni: se l'offerta è stata elaborata su un periodo superiore, la riduzione al triennio potrebbe creare dei problemi di sostenibilità e squilibrio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in merito all'ambito di applicazione del decreto di cui all'articolo 3 dello schema in esame, onde evitare incertezze interpretative, individuare puntualmente quali siano le norme relative alle modalità di affidamento che «integrano e prevalgono sulle normative di settore» comprendendo anche le misure relative all'organizzazione dei servizi a rete (come ad esempio gli articoli 6, 7 e 13); al fine di evitare incertezze interpretative con le norme del decreto in esame, esplicitare che è fatto salvo quanto previsto in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali dal regolamento CE n. 1370 del 2007;
   2) in ottemperanza ai principi di delega e, coerentemente, con le scelte che la Camera ha da poco compiuto e che trovano conferma anche nell'ordinamento europeo, prevedere che il servizio idrico integrato sia disciplinato dalla normativa di settore, analogamente a quanto il decreto in esame prevede per il settore del gas e per quello dell'energia (articolo 3, comma 3). Di conseguenza, circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel decreto che presentano una portata generale, comprese quelle aventi Pag. 52contenuto meramente abrogativo, in modo da non alterare il quadro normativo attualmente vigente nel settore;
   3) in conformità con quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 2015, articolo 19, comma 1, lettera e) e alla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez VI, n. 762 del 2013 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012), escludere ogni forma di gerarchia tra i diversi modelli di affidamento dei servizi, assicurando agli enti locali la possibilità di scegliere la modalità di affidamento che risulti più efficiente e vantaggiosa per l'utente e la collettività, fermo restando il rispetto dei principi comunitari e l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scelta. Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7 e prevedere per tutte le forme di affidamento, compresi gli affidamenti diretti ai sensi del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 o gli affidamenti ad azienda speciale, che l'ente locale dia conto, nelle motivazioni del provvedimento di scelta, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità, tenendo altresì conto dei costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15; estendere ad ogni forma di gestione la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7 relativa all'obbligo di inserimento del Piano economico finanziario – PEF – nel provvedimento motivato di scelta della modalità di affidamento;
   4) nella medesima prospettiva occorre escludere anche per le ipotesi di affidamento in house la previsione di termini massimi di durata dell'affidamento irragionevoli e penalizzanti. Eliminare quindi il riferimento al termine massimo di cinque anni di cui all'articolo 8, comma 3;
   5) modificare il comma 5 dell'articolo 7 prevedendo che il parere preventivo (obbligatorio ma non vincolante) sullo schema di atto deliberativo sia reso dall'Autorità di regolazione, ove istituita, mantenendo il parere dell'Antitrust solo nei servizi in cui non opera un'Autorità di regolazione;
   6) all'articolo 13, comma 3, riaffermare la validità delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive e successive, da parte dei singoli enti locali partecipanti, già prevista dall'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire l'ordinario ed efficace svolgimento delle funzioni e dei servizi a questi attribuiti;
   7) nell'ambito della disciplina del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata di cui all'articolo 11, e conformemente a quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato, prevedere espressamente, in relazione al diritto di indennizzo spettante al gestore uscente, che eventuali ritardi nella corresponsione del suddetto indennizzo non facciano sorgere alcun diritto di ritenzione dell'impianto;
   8) in materia di procedure di scelta del contraente, all'articolo 17, comma 2, lettera a), al fine di consentire un maggior margine di flessibilità alle stazioni appaltanti, prevedere che nello svolgimento delle procedure la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario sia una scelta e non un obbligo;
   9) con riguardo al regime delle inconferibilità degli incarichi di cui all'articolo 19, in tema di efficacia temporale, estendere l'operatività della norma anche agli incarichi in essere che, conseguentemente, sarebbero destinati a cessare se in contrasto con la disciplina stessa; precisare, inoltre, cosa si intende, all'articolo 19, comma 1 lettere a) e b), per «direttamente preposti»;
   10) all'articolo 21 in materia di contratto di servizio, occorre coordinare la previsione che il contratto di servizio viene Pag. 53stipulato contestualmente all'atto di affidamento con le norme contenute nel Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 6, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), b) e c) relative alle modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sopprimendo la lettera b) e, conseguentemente, aggiungendo alla fine del punto a) la previsione del riconoscimento, ove necessario, di benefici tariffari o titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;
   b) alla luce delle nuove competenze attribuite in materia di rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico si valuti l'opportunità che vengano chiariti la natura e i limiti delle nuove funzioni di regolazione e controllo e che venga assicurato all'Authority medesima un contingente adeguato di personale stabile e con idonee professionalità; si valuti, inoltre, l'opportunità di ricomprendere tra le competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16, la regolazione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di attuazione della responsabilità estesa del produttore del prodotto e della responsabilità condivisa, in particolare con riferimento ai sistemi collettivi, al fine di verificare i requisiti degli stessi, definire i criteri e le modalità per l'applicazione dei relativi contributi ambientali e delle altre forme di finanziamento, nonché verificare, avvalendosi del Sistema delle Agenzie ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per ciascuna filiera;
   c) all'articolo 9, comma 8, per uniformità di definizioni, si valuti l'opportunità di specificare che i concessionari hanno l'obbligo di fornire i dati tecnici ed economici relativi a reti, impianti e altre dotazioni ed ogni altra informazione necessaria per definire i bandi agli enti competenti all'organizzazione del servizio, e non solo a quelli competenti a bandire la gara;
   d) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire a comuni e città metropolitane la funzione relativa alla stipula del contratto di servizio, il quale costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del soggetto affidante per disciplinare i rapporti con il soggetto affidatario;
   e) si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di operatività del decreto in relazione al Codice degli appalti, anche in tema di indennità che spettano al concessionario nei casi di cessazione anticipata, considerando le diverse ipotesi/cause che possono dar luogo alla cessazione stessa.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BIANCONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI E TURCO

  I Commissione,
   considerato che il parere del Consiglio di Stato evidenzia come il provvedimento facilita accordi sparatori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio di trasporto locale e regionale e consente il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo nel settore dei servizi a conviventi e amici di politici e amministratori locali;
   considerato che le criticità più evidenti sono contenute negli articoli 14, 19, 20 e 33 del provvedimento in esame e, in particolare, ritenuto che, come prevede l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, se gli operatori interessati alla gestione del servizio si mettono d'accordo e viene presentata una sola offerta, la gara non si tiene e l'appalto viene aggiudicato «per motivi di necessità e urgenza» a chi ha presentato l'offerta e comporta l'affidamento per una durata non superiore a tre anni;
   ritenuto che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento in oggetto, dichiara che il periodo dei tre anni di cui al punto precedente faciliterebbe la realizzazione di accordi spartitori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio perché, testualmente, «la disposizione si presta ad un uso strumentale ed a possibili abusi da parte degli operatori del settore che potrebbero partimentare di fatto il proprio accesso ai singoli bacini di mobilità, accordandosi per presentare una sola offerta in ciascuna gara diretta a soddisfare i singoli bacini di mobilità»;
   considerato che l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in oggetto, stabilendo che incarichi professionali, di amministrazione o di controllo non possono essere conferiti ai coniugi, ai parenti e agli affini fino al quarto grado di politici e dirigenti di enti locali, non impedisce tuttavia a chi con questi ultimi intrattiene rapporti diversi ma ugualmente stretti (conviventi, amanti e commensali abituali) di ottenere i suddetti incarichi;
   ritenuto che, secondo il parere del Consiglio di Stato, «L'utilizzo di un riferimento formale quale è il coniugio, la parentela o l'affinità non sembra però adeguato» a evitare una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo del servizio pubblico, visto che «non colpisce situazioni sostanziali» di vicinanza tra chi dovrebbe gestire il servizio e chi ha invece il compito di controllarne il funzionamento (politici o dirigenti di enti) e dunque sarebbe più appropriato «fare rinvio alle ipotesi contenute nei comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c.p.c., quanto al convivente o commensale abituale» utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'astensione del giudice per stabilire le inconferibilità, laddove è previsto che il giudice ha l'obbligo di astenersi «se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, Pag. 55o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori»;
   considerato che la norma riguardante il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente verrebbe applicata solo a nomine e incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore, consentendo però a soggetti da oggi passibili di inconferibilità di continuare a ricoprire incarichi precedentemente assegnatigli mentre, secondo il Consiglio di Stato sarebbe il caso di «prevedere che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nei presente decreto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente.»;
   ritenuto che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo è diretto ad impedire ai vecchi commissari, che hanno concorso con dolo o colpa grave (accertate in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa) all'approvazione di un atto illegittimo, di far parte di altre commissioni, prevedendo una disciplina più restrittiva ma, secondo il Consiglio di Stato, scritta in modo da risultare inapplicabile poiché «opera un accostamento tra condotta illecita dei commissario e atto illegittimo, che risulta di dubbio abbinamento, dal momento che, ad eccezione dell'accertamento operato dalla Corte dei Conti, non si verifica tendenzialmente l'accertamento della condotta illecita del singolo amministratore. Infatti, anche quando il giudice amministrativo dispone il risarcimento del danno a seguito di atto illegittimo, che integri una condotta illecita lesiva di un interesse legittimo, accerta la responsabilità dell'amministrazione e non del singolo.»;
   considerato quindi che sarebbe necessario «agganciare il divieto de quo espressamente alla circostanza di essere stati riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave di danno erariale in veste di componente di commissario di gara», predisponendo una certificazione mediante verbale scritto e segreto, del commissario di gara che non è colpevole avendo espresso opinione dissenziente dal resto della commissione e imputando la responsabilità al resto della commissione, al fine di evitare che soggetti passibili di inconferibilità possano ugualmente ricoprire incarichi vietati (comma 7 dell'articolo 19);
   considerato che l'articolo 33 del provvedimento in esame consente la proroga di concessioni in violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica, dal momento che secondo il parere espresso dai Consiglio di Stato «in caso di subentro in seguito a operazioni societarie, consente la rideterminazione dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, persino tramite l'aggiornamento del termine di scadenza degli affidamenti in corso, atteso il connesso pericolo di un'alterazione postuma delle condizioni essenziali stabilite nella fase di evidenza pubblica, in violazione dei principi della par condicio, della trasparenza e della non discriminazione, con la precisazione che l'aggiornamento del termine di scadenza si risolverebbe in una vera e propria elusione della procedura di evidenza pubblica.»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) sia prevista la durata per un periodo non superiore a un anno per l'aggiudicazione in caso di un'unica offerta nelle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale e che si preveda il bando di una nuova gara in seguito all'aggiudicazione;
   b) sia prevista una disciplina dell'inconferibilità degli incarichi professionali, di amministrazione o di controllo facendo riferimento alle ipotesi contenute nel comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c. p. c., quanto al convivente o commensale abituale dei politici e dei dirigenti degli enti locali, utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'obbligo di astensione del giudice;Pag. 56
   c) si disponga che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nel provvedimento in oggetto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente;
   d) sia predisposta una certificazione mediante verbale scritto e segreto dell'opinione dissenziente dal resto della commissione del commissario di gara, imputando la responsabilità agli altri componenti, al fine di evitare che soggetti passibili di inconferibilità ricoprano ugualmente incarichi vietati;
   e) venga espunta dall'articolo 33 del provvedimento la previsione della possibilità di una proroga della scadenza dei rapporti in corso e siano puntualizzati i limiti delle modifiche apportabili agli elementi non essenziali di tali rapporti;
   f) nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientri il sistema idrico;
   g) che nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientrino le concessioni autostradali.

«Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco».

Pag. 57

ALLEGATO 3

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari (Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
* 1. 17. Gigli.

  Sopprimerlo.
* 1. 20. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. L'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione garantisce al membro del Parlamento che la riceve di poter svolgere liberamente il mandato. Essa è determinata di modo che la sua corresponsione non modifichi le precedenti condizioni economiche del cittadino chiamato alla funzione parlamentare.
  2. A tal fine l'indennità è pari, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, al reddito dichiarato al fisco dal membro del Parlamento nell'anno precedente alla assunzione della carica di deputato o senatore, di componente del Governo, di membro di consigli o giunte regionali. L'indennità è erogata mensilmente, in quote pari ad un dodicesimo del totale annuo; è assoggettata al regime fiscale ordinario ed equiparata, ai fini previdenziali, alla retribuzione del dipendente della pubblica amministrazione.
  3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 2.500 mensili per dodici mensilità.
  4. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  5. L'indennità aggiuntiva riconosciuta al membro del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza, eventualmente deliberate dagli Uffici di Presidenza, è calcolata in rapporto alla indennità determinata ai sensi del comma 1, e non può consistere in una somma superiore alla sua metà.
1. 22. Francesco Sanna.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, allo scopo di razionalizzare e contenere i costi dell'esercizio del mandato parlamentare, l'indennità per garantirne il libero svolgimento è disciplinata Pag. 58dalla presente legge e si applica ai membri della Camera dei deputati. Essa è pari al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità. Ai membri del Senato è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di euro 1.500 mensili.
  2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  3. In ogni caso l'indennità dei deputati non può essere inferiore a quella stabilita per il primo Presidente della Corte di cassazione.
1. 11. Lauricella.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.
  L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.
1. 1. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è di importo pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione.
  Tale indennità può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni caso superare l'importo attualmente stabilito alla data del 1o settembre 2016.
1. 2. Piccione.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.
1. 16. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

Pag. 59

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. In armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, essa è parametrata al reddito pregresso e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
1. 21. Sisto, Brunetta.

  L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Indennità).

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo di professore universitario ordinario a tempo pieno, seconda progressione di carriera, comprensiva di un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, stabiliscono le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in ogni caso essere superiori al 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
  3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.
1. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

  Sostituire il comma 1, capoverso Art. 1, con il seguente:
  1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.
1. 10. Piccione.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è commisurata in misura tale da garantire il pieno e libero svolgimento del mandato.
  L'indennità è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, sulla base delle esigenze e tenuto conto dei limiti dei propri bilanci. L'indennità è erogata per dodici mensilità.
1. 3. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Pag. 60Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge e viene determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 15. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
1. 7. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro con le seguenti: al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento non può essere di misura inferiore a quella riconosciuta al primo presidente della Corte di cassazione.
1. 13. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro con le seguenti: al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.
1. 12. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole: al lordo con le seguenti: al netto.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 5, primo comma, sostituire le parole: I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 con le seguenti: Le indennità previste dall'articolo 1 e i rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2.
1. 9. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non è dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari. Qualora la predetta assenza, priva di giustificazione, è superiore a sei giorni, il deputato o senatore decade dal mandato parlamentare.
1. 18. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai senatori di nomina del Presidente della Repubblica non è riconosciuta alcuna indennità tranne un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio nella misura di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese non è riconosciuto ai senatori di nomina presidenziale che risiedono nel comune di Roma.
1. 14. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3.
1. 8. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 20 per cento dell'indennità di base.
  3-bis. Le indennità aggiuntive per lo svolgimento di altri incarichi interni alle Pag. 61Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 10 per cento dell'indennità di base.
1. 6. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, al comma 3 aggiungere le parole: quando tali membri, durante il periodo del mandato parlamentare, esercitano in modo non occasionale, attività libero-professionale.
1. 5. Ferro.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  I membri del Parlamento, durante il periodo del mandato parlamentare, non possono percepire redditi derivanti da attività libero-professionale.
1. 4. Ferro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Vitalizi).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
  2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere il seguente comma:
  3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dall'articolo 1-bis della presente legge.
1. 01. Caparini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
* 2. 18. Gigli.

  Sopprimerlo.
* 2. 20. Sisto, Brunetta.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

  1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2 – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso spese forfettario, comprensivo delle spese telefoniche e di collegamento e assistenza informatica, pari a euro 2.000 mensili. Al parlamentare sono fornite tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea e il rimborso delle spese, adeguatamente comprovate, per l'utilizzo di auto propria, taxi o servizi analoghi o per il servizio di car sharing per i trasferimenti sul territorio nazionale giustificati dall'esercizio della propria attività politica e con Pag. 62esclusione di qualunque ulteriore rimborso. Il parlamentare ha altresì diritto al rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un parlamentare subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.
  2. Il parlamentare titolare di cariche o che svolge incarichi interni alla Camera di appartenenza, ha diritto alla somma di 1.000 euro netti in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1.
  3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza diverso dalle missioni istituzionali del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni.
  4. La Camera di appartenenza copre per ciascun parlamentare spese per collaboratori, consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad un massimo di 3.500 euro mensili. Nel caso in cui ciò comporti la stipula di contratti ciò avviene direttamente con la Camera di appartenenza del parlamentare».

  Conseguentemente l'articolo 3 è soppresso.
2. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
(Inammissibile limitatamente all'ultimo periodo del comma 4)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Al membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.
  2. Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  3. L'ammontare massimo di cui al comma 1 è aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente».
2. 6. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista Pag. 63per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
2. 15. Piccione.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso mensile delle spese documentate di soggiorno per un massimo di euro 2.000 e delle spese di vitto non documentate per euro 500. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione del rimborso per le sole spese di soggiorno di cui al comma 1, per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione.
2. 12. Mucci, Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio pari a 3.500 euro mensili.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione al rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione».
2. 17. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.
2. 9. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno determinato nell'ammontare dagli Uffici di Presidenza delle due Camere. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.
2. 14. Piccione.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: documentate;
   b) sopprimere le parole: e di viaggio entro il limite massimo.

  Conseguentemente al medesimo capoverso articolo 2, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle Pag. 64spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.
2. 8. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 2 comma 1, sostituire le parole: e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili con le seguenti: per un massimo di euro 2.000 e vitto per euro 700.
2. 11. Mucci, Catalano.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.
2. 3. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimborso delle spese di alloggio è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune o nell'area metropolitana di Roma nella misura del 50 per cento.
2. 4. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.
2. 10. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  Art. 1-bis.– Ai membri del Parlamento che non risiedono nella provincia di Roma, le rispettive Camere di appartenenza provvedono a mettere a disposizione locali destinati all'alloggio.
2. 16. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, sopprimere il comma 2.
2. 13. Gigli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, sostituire le parole: per ogni giorno di con le seguenti: per l’.
2. 2. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, tali da garantire il pieno svolgimento dell'attività di parlamentare.
2. 1. Misuraca.

  Al comma 1, capoverso Art. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori tali da garantire il corretto svolgimento delle proprie funzioni determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
2. 5. Misuraca.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – Gli uffici di Presidenza delle due Camere agevolano il parlamentare nello svolgimento della propria attività tramite agevolazioni economiche al parlamentare per i collaboratori, che lo supportano nell'esercizio della sua attività.
2. 7. Misuraca.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
* 3. 17. Sisto, Brunetta.

Pag. 65

  Sopprimerlo.
* 3. 15. Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per le spese generali e Fondo per i collaboratori parlamentari).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 2.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente. Gli importi del fondo di cui al presente comma sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
  2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, nel limite di importo di 3500 euro mensili. Incrementi triennali successivi del predetto importo sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  3. Il rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e i suoi collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo. Salvo diverso accordo tra le parti, il rapporto di lavoro ha durata commisurata a quella della legislatura.
  4. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  5. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.
  6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, la quale provvede anche all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del curriculum del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione. La responsabilità dell'amministrazione della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare e il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori.
3. 4. Famiglietti.
(Inammissibile limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e fondo per i collaboratori del parlamentare).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di Pag. 66importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo.
  2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per i collaboratori di entità pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. In seguito alla presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro, e ferma restando la loro natura privatistica e fiduciaria, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori.
  3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. 3. Famiglietti.
(Inammissibile limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.1. Per garantire il libero e pieno svolgimento del proprio mandato, ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo, commisurato alla media degli importi assegnati al medesimo scopo dai Parlamenti dei principali Paesi dell'Unione europea. Tale importo è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere».
3. 6. Misuraca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 mila euro mensili per le spese sostenute dai propri collaboratori che lo aiutano nella sua attività».
3. 8. Misuraca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 6.000 euro mensili da ripartire tra i collaboratori che lo aiutano nella sua attività. Tale rimborso spese può variare ed essere ulteriormente incrementato dall'Ufficio di Presidenza delle due Camere in ragione della grandezza e del numero di abitanti della Regione di elezione dello stesso parlamentare».
3. 9. Misuraca.

Pag. 67

  Sostituirlo il seguente:

Art. 3.
(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo – Spese di viaggio).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.
  2. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.
  3. Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.
  4. Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichiarando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.
  5. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare».
3. 7. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 3.690 mensili con le seguenti: determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.
3. 14. Piccione.

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, sostituire la parola: 3.690 con la seguente: 7380.

  Conseguentemente aggiungere, in fine, alla rubrica dell'articolo 3 le seguenti parole: e per la retribuzione dei collaboratori parlamentari.
3. 2. Famiglietti.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.

  Conseguentemente al capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. La dotazione di cui al precedente comma può essere destinata, in tutto o in parte, alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, la Camera di riferimento stipula, su indicazione del deputato, apposito contratto di lavoro subordinato o d'opera con il collaboratore, con durata commisurata a quella della legislatura o inferiore. Il collaboratore accreditato, pur mantenendo un legame fiduciario con il Pag. 68proprio deputato, dipende direttamente dall'amministrazione della Camera di riferimento del parlamentare, cui compete il pagamento del compenso e degli eventuali oneri fiscali e contributivi gravanti sul datore di lavoro o committente. La medesima amministrazione provvede a trattenere tali somme dalla dotazione di cui al comma 1.
3. 16. Catalano, Mucci, Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo)

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.
3. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e la retribuzione di collaboratori.
3. 10. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante.
3. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre riconosciuto, previa presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese sostenute per l'attività politica sul territorio nazionale.
3. 1. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis La dotazione di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.
3. 11. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile limitatamente al secondo periodo)

  Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ad ogni membro del Parlamento viene assegnato un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, i cui oneri sono a carico delle due Camere.
3. 5. Misuraca.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i collaboratori parlamentari).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle somme di cui all'articolo 3. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei Pag. 69limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.
  2. Fermo restando che tali rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. 01. Quaranta, Costantino, D'Attorre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
  1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, né da altra attività lavorativa anche libero-professionale».
3. 03. Caparini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
  1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I liberi professionisti che siano eletti deputati o senatori sospendono l'esercizio della propria attività per tutta la durata del mandato parlamentare».
3. 02. Caparini.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Sopprimerlo.
* 4. 1. Piccione.

  Sopprimerlo.
* 4. 2. Gigli.

  Sopprimerlo.
* 4. 5. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime tributario).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto»;
4. 4. La Relatrice.

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

  1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere Pag. 70computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti»;
   b) Il secondo e il terzo comma sono abrogati.
   c) Il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge».
4. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6 – 1. Il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, è rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e acquista efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della citata data di entrata in vigore. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto dalla presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emolumenti e le utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali sono ridotti entro il limite massimo di 30.000 euro annui».
4. 01. Caparini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 4. Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1».
5. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Indennità per la cessazione dal mandato).

  1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità Pag. 71il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1».
5. 6. Sisto, Brunetta.

  Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e con le seguenti determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e commisurato;
   b) sopprimere le parole: ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 3. Piccione.

  Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, sostituire le parole: calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile con le seguenti: pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo, o frazione non inferiore a sei mesi.
5. 2. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale indennità non spetta ai membri che, durante il periodo del mandato parlamentare, abbiano esercitato in modo non occasionale attività libero-professionale.
5. 1. Ferro.

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

Art. 5-bis.
(Assistenza sanitaria e assicurativa).

  1. L'intero costo sostenuto dalla Camera dei deputati per le spese per assistenza sanitaria e assicurativa dei deputati è ripartito tra i beneficiari.

Art. 5-ter.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

  1. Gli eventuali assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, percepiti in qualunque forma, erogati ai parlamentari, superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Gli enti previdenziali, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono tenuti a fornire all'ente erogante i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali Pag. 72ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici e di sviluppo della scienza e della cultura e in particolare al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di rilancio dell'Università e della ricerca, anche assicurando una piena attuazione al diritto allo studio universitario.

Art. 5-quater.
(Contributi previdenziali).

  1. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  2.  I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

Art. 5-quinquies.
(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

  1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 250 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

Art. 5-sexies.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

  1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
  2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 8, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salvo rinunzia all'indennità o comunque al trattamento economico previsto per le suddette cariche.
  4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
  5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.
  6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi.

Art. 5-septies.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

  1. Le Camere determinano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale sarebbe l'importo del trattamento previdenziale, calcolato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 6, percepito dai parlamentari che Pag. 73già godono di un trattamento previdenziale comunque denominato.
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 5-octies.
(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

Art. 5-novies.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

  1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 5-decies.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

  1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 7, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.
  3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
5. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 12. Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Trasparenza, controlli e sanzioni).

  1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano specifiche disposizioni per garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare, e quindi definire l'eventuale pubblicazione e l'aggiornamento dei dati riguardanti il complesso delle indennità riconosciute, nonché la rendicontazione delle spese rimborsate.
6. 14. Sisto, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. I siti di Camera e Senato pubblicano annualmente il complesso delle indennità, della diaria e dei rimborsi spese sostenute dei parlamentari.
6. 1. Gigli.

Pag. 74

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'attività e con le seguenti: dell'esercizio.
6. 2. Misuraca.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: adeguamento.
6. 3. Misuraca.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: il complesso con le seguenti: la totalità.
6. 4. Misuraca.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione delle spese rimborsate con le seguenti: la rendicontazione, dettagliata di ogni singolo parlamentare, delle spese rimborsate, per categoria di rimborso,.
6. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione, con le seguenti: il totale.
6. 5. Misuraca.

  Al comma 2, sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: calcolo.
6. 7. Misuraca.

  Al comma 2, sostituire la parola: rimborsabili con le seguenti: da rimborsare.
6. 6. Misuraca.

  Al comma 3, sostituire le parole: qualora sia accettata l'irregolare imputazione di spese, con le seguenti: qualora siano accertate le continue imputazioni di spese.
6. 8. Misuraca.

  Al comma 4, sostituire la parola: reiterate con la seguente: continua.
6. 9. Misuraca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Per i membri del Parlamento, che siano altresì membri del Governo, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi al complesso delle indennità riconosciute a ciascuno e la rendicontazione delle spese di soggiorno e viaggio eventualmente riconosciute avviene in una apposita sezione del sito internet del Governo, a cura di un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Del Comitato, operante in piena autonomia, fanno parte tre esperti selezionati, assicurandone l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato, di cui al presente comma, non sono riconosciute indennità, ad eccezione dei gettoni di presenza, per i giorni in cui si è effettivamente riunito il Comitato ed il rimborso delle spese sostenute».
6. 13. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La società di revisione legale selezionata dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, controlla che le spese rimborsate siano conformi alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti.
6. 10. Cristian Iannuzzi.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Gigli.

Pag. 75

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni finali).

  1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
7. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Entrata in vigore ed applicazione).

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
7. 02. Lauricella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Entrata in vigore ed applicazione).

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.
7. 03. Lauricella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Entrata in vigore ed applicazione).

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.
7. 04. Lauricella.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Entrata in vigore ed applicazione).

  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla XVIII legislatura.
7. 01. Lauricella.

Pag. 76

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb.

PARERE

  Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento De Lorenzis 6.4,

  e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 77

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3880 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 78

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3941 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 79

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 80

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.