CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 ottobre 2016
709.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09422 Cimbro: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.
5-09482 Mongiello: Sui contenziosi relativi al concorso per dirigente scolastico del 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti, con riferimento al contenzioso ancora in corso relativo alle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, chiedono al Ministro se non intenda valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere iniziative tese a dare risposte risolutive a tale contenzioso.
  Con riferimento, in particolare, al contenzioso relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con Decreto direttoriale del 13 luglio 2011, si rappresenta preliminarmente che, a legislazione vigente, tali soggetti non possono essere ammessi a partecipare alla procedura di cui all'articolo 1, commi 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal comma 88.
  In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al predetto decreto che, pur non avendo ancora avuto una sentenza definitiva all'esito del contenzioso relativo al mancato superamento delle prove concorsuali, non sono individuati dalla legge n. 107 del 2015 quali destinatari della procedura di cui al suddetto comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i decreti 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi da 87 a 91 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali, tuttora irrisolte.
  Le suddette disposizioni si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta «al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88» e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.
  A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che gli orientamenti parlamentari ed amministrativi in tal senso si protraevano già da diverso tempo e così anche le iniziative intese a sanare e porre fine all'ingente numero di posizioni di contenzioso pendente, scaturite dalle molteplici circostanze che hanno determinato l'annullamento delle procedure concorsuali in numerose regioni e il moltiplicarsi di motivi per l'instaurarsi di ulteriore contenzioso, nonché la crescente difficoltà, Pag. 58per l'Amministrazione, di identificare soluzioni idonee e definitive per concludere le medesime procedure concorsuali.
  Le stesse categorie di destinatari della previsione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 107, infatti, erano già state individuate dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87), quali beneficiarie di una riserva di posti nell'ambito della prima tornata del nuovo corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici da bandire ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Nello specifico, la previsione di cui al succitato comma 88, lettera a), è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.
  Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.
  A ciò si aggiunga che, a seguito dell'annullamento delle procedure concorsuali di Lombardia e Toscana, i soggetti coinvolti, vantando una legittima aspettativa in forza della precedente inclusione nelle graduatorie di merito nonché, in molti casi, della già avvenuta immissione in ruolo, hanno dato adito ad un cospicuo contenzioso, il cui esito avrebbe senza dubbio creato pesanti ripercussioni sul sistema scolastico delle rispettive regioni.
  La previsione di cui al comma 88, lettera b), è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.
  Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni, non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso.
  In relazione al contenzioso del 2011, pertanto, non sussistono le stesse peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico evidenziate dal comma 87 della legge n. 107, quali l'economicità dell'azione amministrativa e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente, trattandosi perlopiù di contenziosi seriali (in gran parte relativi alla composizione della commissione esaminatrice, alla carenza di requisiti di ammissione o, più in generale, al mancato superamento di prove concorsuali) analoghi ad altri già decisi con sentenza definitiva favorevole all'amministrazione.
  Si precisa, infine, che con numerose e recenti pronunce il Giudice amministrativo ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 87-91, della legge n. 107.

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ALLEGATO 2

5-09016 Marzana: Sulle dotazioni organiche del personale ATA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti, in ordine alle riduzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) riscontrate negli ultimi anni, chiedono di sapere quali misure il Ministro intenda adottare per porre rimedio alle carenze di organico di tale categoria di personale scolastico considerando anche la possibilità di rivedere i criteri ed i parametri per la definizione delle relative dotazioni organiche.
  In relazione al blocco delle assunzioni del personale ATA occorre ricordare che l'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha previsto che, nelle more del ricollocamento del personale delle Province nelle amministrazioni pubbliche, tra le quali le Istituzioni scolastiche, ci fosse il divieto di assunzione a pena di nullità, anche del personale amministrativo del comparto scuola.
  Inoltre, la medesima legge n. 190 del 2014, al comma 334, ha previsto, in materia di determinazione dell'organico e dei relativi criteri e parametri, una riduzione di 2020 posti, riduzione che ha colpito i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, e ha stabilito che tale riduzione fosse realizzata attraverso la revisione dei parametri di determinazione dell'organico.
  Il citato schema di regolamento di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA è giunto alla conclusione dell'iter di perfezionamento ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre scorso.
  Pertanto, qualsiasi modifica dell'attuale quadro normativo richiede degli interventi legislativi ad hoc.
  Posto ciò, si evidenzia che attualmente, dopo un anno di blocco, sono ormai concluse le operazioni di immissione in ruolo del personale amministrativo tecnico e ausiliario. Sono state, altresì, recuperate anche le nomine in ruolo relative all'anno scolastico 2015/2016 non autorizzate. Quest'anno è stato assunto pertanto un numero considerevole di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, pari a ben 10.294 unità.
  Sono state, pure, accantonate 507 unità appartenenti ai profili di DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province di cui alla legge n. 190 del 2014.
  Pertanto, in definitiva, il contingente autorizzato è pari a 10.801 di cui 507 accantonato per le esigenze di cui sopra. Il contingente corrisponde al numero di cessazioni relative agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
  Le immissioni in ruolo effettuate entro il 31 agosto scorso hanno avuto decorrenza giuridica dal 1o settembre 2016 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.
  Le nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sono effettuate utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l'anno scolastico 2016/2017, aggiornate con nota (prot. n. 6408) del 7 marzo 2016 della Direzione generale per il personale scolastico.
  Il personale nominato ha una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018. Pag. 60
  Si precisa, infine, che la sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 21 e dall'articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104 del 1992 e che la precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico.
  Per le assunzioni non solo su turn over ma su tutti i posti vacanti e disponibili occorre uno specifico intervento normativo che autorizzi un piano straordinario di assunzioni, questo Ministero si sta impegnando in tal senso.
  Comunque, l'Amministrazione sta predisponendo gli adempimenti preliminari per bandire il concorso ordinario a DSGA.

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ALLEGATO 3

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Nuovo testo unificato C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbrollini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti, C. 3933 Giammanco e C. 4048 Chimienti.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   visto il nuovo testo unificato delle proposte di legge 261 e abbinate, come risultante dall'approvazione degli emendamenti;
   preso atto del recepimento delle condizioni poste nel parere espresso nella seduta dell'11 ottobre 2016;
   ribadite le considerazioni ivi svolte e la necessità che il patto educativo sia alla base di qualunque scelta interna agli asili nido e alle scuole dell'infanzia e alla sua conduzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.