ALLEGATO
Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 3.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). al medesimo comma 4 dell'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
3. 5. (Nuova formulazione) Sisto, Centemero, Ravetto, Rondini.
ART. 5.
Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.
*5. 39. (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.
Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.
*5. 3. (Nuova formulazione) Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.
Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.
5. 16. Giorgis, Fabbri.
ART. 12.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Dopo le parole: il minore si trova, sono aggiunte le seguenti: fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune,; 2. aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.
12. 5. (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.