CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 ottobre 2016
707.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). al medesimo comma 4 dell'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.
3. 5. (Nuova formulazione) Sisto, Centemero, Ravetto, Rondini.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.
*5. 39. (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo le parole: adeguatamente formati, aggiungere le seguenti: e ove necessario in presenza di un mediatore culturale,.
*5. 3. (Nuova formulazione) Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 9, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.
5. 16. Giorgis, Fabbri.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Dopo le parole: il minore si trova, sono aggiunte le seguenti: fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune,; 2. aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore.
12. 5. (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre.