CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole da: per qualsiasi causa a altrimenti con le seguenti: nel territorio dello Stato e che non avendo presentato domanda di protezione internazionale è.
2. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Rondini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari.
*3. 2. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari.
*3. 3. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, lettera b) sostituire la parola: irreparabili con la seguente: gravi.
3. 4. Lorefice, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole «dal Tribunale per i minorenni» sono inserite le seguenti «in Camera di consiglio senza formalità e necessità di contraddittorio entro il termine perentorio di 10 giorni decorso il quale può riprendere il procedimento di espulsione».
3. 5. Sisto, Centemero, Ravetto.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Rondini, Invernizzi.

Pag. 14

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di colloquio previsto dal comma 1, con le seguenti: di apposito colloquio.
*5. 33. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di colloquio previsto dal comma 1, con le seguenti: di apposito colloquio.
*5. 13. Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 1

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di colloquio previsto dal comma 1, con le seguenti: di apposito colloquio.
*5. 2. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma l.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: a seguito del colloquio di cui al comma 1 con le seguenti: a seguito di colloquio.
5. 8. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: organizzazioni specializzate con le seguenti: organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela di minori stranieri non accompagnati.
5. 5. Lorefice, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.
*5. 9. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.
*5. 36. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.
*5. 14. Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.
*5. 20. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: per minori.
5. 21. Santerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano per quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
*5. 10. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Pag. 15

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano per quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
*5. 22. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano per quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
*5. 37. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano per quanto compatibili le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
*5. 34. Fabbri.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, dopo le parole: coadiuvate da mediatori culturali aggiungere le seguenti: alla presenza del tutore, o, in attesa della sua nomina, del tutore provvisorio o dei servizi sociali.
5. 6. Lorefice, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: tribunale per i minorenni con le seguenti: tribunale ordinario territorialmente competente.

  Conseguentemente, sostituire le parole ovunque ricorrano nel testo: tribunale per i minorenni con le seguenti: tribunale ordinario competente.
5. 32. Andrea Maestri, Bechis.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato aggiungere le seguenti: con l'ausilio di un mediatore interculturale.
*5. 38. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato aggiungere le seguenti: con l'ausilio di un mediatore interculturale.
*5. 12. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato aggiungere le seguenti: con l'ausilio di un mediatore interculturale.
*5. 25. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: in ogni caso il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti socio-sanitari non pregiudica la domanda di protezione internazionale e la decisione sulla stessa non può essere motivata esclusivamente sulla base di tale rifiuto.
5. 17. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Un mediatore interculturale deve essere sempre presente in tutte le fasi della procedura.
*5. 39. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Pag. 16

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Un mediatore interculturale deve essere sempre presente in tutte le fasi della procedura.
*5. 3. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Un mediatore interculturale deve essere sempre presente in tutte le fasi della procedura.
*5. 26. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'accertamento può presenziare una persona di fiducia indicata dal minore.
5. 29. Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, al comma 8, dopo le parole: questa è presunta aggiungere le seguenti: a favore della minore età.
5. 27. Santerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, sostituire le parole da: nel termine fino a: minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile.
5. 19. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, sostituire le parole: nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni con le seguenti: in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e successivi del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni, e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione.
5. 16. Giorgis, Fabbri.

  Al comma 9 sostituire la parola: trenta con la parola: sessanta.
5. 30. Andrea Maestri, Bechis.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo le parole: per i minorenni, aggiungere le seguenti: in sede di reclamo. In caso di impugnazione, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, che procede in via d'urgenza, la persona si presume minore e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.
*5. 40. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo le parole: per i minorenni, aggiungere le seguenti: in sede di reclamo. In caso di impugnazione, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, che procede in via d'urgenza, la persona si presume minore e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.
*5. 4. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Pag. 17

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo le parole: davanti al tribunale per i minorenni aggiungere le seguenti: in sede di reclamo. In caso di impugnazione, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, che procede in via d'urgenza, e comunque non oltre i 30 giorni, la persona si presume minore e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.
5. 28. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, inserire il seguente: In caso di impugnazione, fino alla decisione dell'autorità giudiziaria, che procede in via d'urgenza, la persona si presume minore e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.
5. 41. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di impugnazione da parte del minore, la minore età va presunta fino alla decisione dell'autorità giudiziaria.
5. 7. Lorefice, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il minore è rimesso in termini per la presentazione del ricorso ove l'autorità giudiziaria ravvisi che il ritardo non è imputabile a fatto o colpa del ricorrente, valutate tutte le circostanze del caso concreto.
5. 31. Andrea Maestri, Bechis.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Rondini, Invernizzi.

  Premettere il seguente comma:
  01. Dopo il comma 5, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, l'esercente la responsabilità genitoriale, in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale»;

  Conseguentemente al comma 2:
   1) al capoverso 7-bis, sostituire le parole: all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti comma 5-bis;
   2) al capoverso 7-ter, sostituire le parole: che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis con le seguenti della struttura di prima accoglienza; Pag. 18
   3) al capoverso 7-quater, dopo le parole siano individuati aggiungere le seguenti sul territorio nazionale, e dopo la parola familiari aggiungere le seguenti entro il quarto grado.
6. 4. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Premettere il seguente comma:
  01. Dopo il comma 5, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, l'esercente la responsabilità genitoriale, in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela di minori stranieri non accompagnati, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale».

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 7-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: di cui al comma 5-bis;
6. 3. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Premettere il seguente comma:
  01. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, l'esercente la responsabilità genitoriale, in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale».

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 7-bis sostituire le parole: all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: al comma 5-bis.
*6. 5. Centemero, Ravetto.

  Premettere il seguente comma:
  01. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, l'esercente la responsabilità genitoriale, Pag. 19in coordinamento con i servizi dell'ente locale e coadiuvato dal personale qualificato della struttura di accoglienza e, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, svolge un primo colloquio con il minore volto a conoscere la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, per l'avvio della procedura di determinazione del superiore interesse stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Durante il colloquio è necessario informare il minore circa il diritto e le modalità dell'accesso alla protezione internazionale, nonché della possibilità ma anche delle conseguenze dei contatti con il consolato del suo paese. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale».

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso comma 7-bis sostituire le parole: all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: al comma 5-bis.
*6. 2. Giorgis, Fabbri.

  Al comma 2, capoverso comma 7-bis dopo le parole: dello stesso minore aggiungere le seguenti: che non abbia esplicitato la volontà di chiedere protezione internazionale.
6. 6. Santerini.

  Al comma 2, capoverso 7-ter, sostituire le parole: che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis con le seguenti: della struttura di prima accoglienza.
*6. 8. Fabbri.

  Al comma 2, capoverso 7-ter, sostituire le parole: che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis con le seguenti: della struttura di prima accoglienza.
*6. 10. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 2, capoverso 7-ter, sostituire le parole: che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis con le seguenti: della struttura di prima accoglienza.
*6. 13. Centemero, Ravetto.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sostituire le parole: qualora siano individuati familiari con le seguenti: qualora siano individuati, sul territorio nazionale, familiari entro il quarto grado.
**6. 9. Fabbri.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sostituire le parole: qualora siano individuati familiari con le seguenti: qualora siano individuati, sul territorio nazionale, familiari entro il quarto grado.
**6. 11. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sostituire le parole: qualora siano individuati familiari con le seguenti: qualora siano individuati, sul territorio nazionale, familiari entro il quarto grado.
**6. 18. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale, possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
6. 14. Santerini.

Pag. 20

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Rondini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare).

  1. All'articolo 29 del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «11. In caso di arrivo di un figlio minore in Italia a seguito di ricongiungimento familiare, i genitori stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato hanno diritto ad usufruire di congedi parentali per accompagnare il processo di inserimento e di integrazione del figlio minore nella società italiana.
  12. La madre o il padre, o entrambi, in caso di ricongiungimento di un figlio minore, hanno diritto di fruire di un congedo parentale che consente di astenersi dal lavoro per i cinque mesi successivi all'ingresso del figlio in Italia, oltre al giorno dell'ingresso. Il padre e la madre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente. Il congedo spetta per l'intera durata indicata al primo periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore compia la maggiore età.
  13. Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, e garantisce un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione giornaliera per le giornate comprese nel periodo di astensione dal lavoro.
  14. L'indennità di cui al comma 10-quater è anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS ovvero pagata direttamente dall'INPS a seconda della tipologia di lavoro dell'interessato».
9. 01. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Andrea Maestri.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Rondini, Invernizzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le questure devono istituire modalità specifiche e dedicate al rilascio dei permessi di soggiorno per i minori, finalizzate alla velocizzazione delle pratiche e alla salvaguardia dell'interesse del minore.
10. 2. Santerini.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Rondini, Invernizzi.

Pag. 21

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dall'apposito colloquio individuale di cui all'articolo 19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa e i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi dalla normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema;
   c) al comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, dopo le parole: “si trova” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in un altro comune individuato”;
   d) il comma 3-bis dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è abrogato».
12. 4. Dadone, Lorefice, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: da apposito colloquio individuale.
*12. 3. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: da apposito colloquio individuale.
* 12. 12. Fabbri.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 con le seguenti: da apposito colloquio individuale.
* 12. 7. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificatamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa, i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa Pag. 22e i progetti di apprendistato, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
**12. 13. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificatamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa, i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa e i progetti di apprendistato, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.
**12. 8. Centemero, Ravetto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificatamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa, i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa e i progetti di apprendistato, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono, in ogni caso, rispettare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, senza discriminazioni rispetto ai minorenni italiani. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un Pag. 23sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza del sistema.
** 12. 11. Fabbri, Giorgis.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, è definito l'elenco dei servizi che devono essere assicurati dai progetti specificatamente destinati ai minorenni stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema, tra i quali la mediazione culturale, l'assistenza legale, sanitaria e psico-ricreativa, i servizi a sostegno dell'inserimento scolastico e formativo e dell'inclusione sociale e lavorativa e i progetti di apprendistato, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui tali minorenni sono titolari secondo la normativa vigente e il loro avvio graduale verso l'autonomia. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con i comuni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di associazioni operanti nel settore. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza del sistema.
12. 10. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo;
   d) il comma 3-bis è abrogato».
12. 5. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c)
al comma 3, dopo le parole: «si trova» sono inserite le seguenti: «ovvero in un altro Comune individuato»;
   d) il comma 3-bis è abrogato.
*12. 3. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
   c) al comma 3, dopo le parole: «si trova» sono inserite le seguenti «ovvero in un altro Comune individuato»;
   d) il comma 3-bis è abrogato.
*12. 9. Centemero, Ravetto.

Pag. 24

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al comma 3, dopo le parole: «si trova» aggiungere le seguenti: «ovvero in un altro Comune individuato».
12. 6. Fabbri, Giorgis.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Rondini, Invernizzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
14. 2. Santerini.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Rondini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater dopo la parola: procedimento aggiungere le seguenti: amministrativo e/o.
16. 2. Andrea Maestri, Bechis.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19. 1. Rondini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Minorenni coinvolti in attività illecite).

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6, è sostituito dai seguenti:
  «6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo è altresì rilasciato, anche su proposta dell'autorità giudiziaria, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, nonché allo straniero ammesso alla misura della messa alla prova o a una misura alternativa o sostitutiva della detenzione per reati commessi durante la minore età, al fine di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale».
  6-bis. Il permesso di soggiorno di cui al precedente comma può essere altresì rilasciato, alle medesime condizioni, allo straniero che ha commesso un reato durante Pag. 25la minore età ogni volta che l'autorità giudiziaria ne ritenga il rilascio opportuno al fine del suo migliore inserimento sociale.
19. 01. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 1. Rondini, Invernizzi.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 1. Rondini, Invernizzi.

Pag. 26

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia (C. 1950 Sberna).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: della famiglia con le seguenti: delle famiglie.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e, in particolare, sulle diverse tipologie di famiglia.»;
   b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nonché il ruolo nella società e i diritti che vanno riconosciuti a tutte le tipologie di famiglie»;
   c) al titolo, sostituire le parole: «della famiglia», con le seguenti: «delle famiglie».
1. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 1, sostituire le parole: della famiglia con le seguenti: delle famiglie.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: la famiglia con le seguenti: le famiglie.
1. 2. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, sostituire le parole da: quale momento per celebrare la famiglia in quanto nucleo fondamentale della società ed essenziale per il suo equilibrato sviluppo con le seguenti: quale momento fondamentale per valorizzare le famiglie, nelle loro multiformi accezioni sociali e culturali, in quanto nucleo fondamentale della società, ed elemento essenziale per uno sviluppo corretto della società e delle sue dinamiche.
1. 3. Roberta Agostini, Fabbri.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Sopprimerlo.
*2. 2. Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, eventualmente sino alla fine del comma, con le seguenti: volte ad approfondire l'evoluzione sociale e culturale delle famiglie fondate sull'affetto, la cura, il rispetto, l'assistenza e la solidarietà tra tutti i suoi componenti, e che vedono nella piena condivisione dei compiti e delle responsabilità familiari un elemento imprescindibile per un adeguato sviluppo dei figli nel rispetto dei loro diritti e delle loro attitudini.
2. 3. Fabbri, Roberta Agostini.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, eventualmente sino alla fine del comma, con le seguenti: volte a sensibilizzare gli alunni sull'importanza dell'eguaglianza di genere e dei diritti dei minori quali valori fondanti delle famiglie, nelle loro multiformi accezioni sociali e culturali.
2. 4. Roberta Agostini, Fabbri.

Pag. 27

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. Anche al fine di sensibilizzare i datori di lavoro sull'esigenza di conciliare i tempi lavorativi con quelli delle famiglie, nella settimana che precede la giornata, in tutti i luoghi di lavoro possono essere riservati adeguati spazi per lo svolgimento di un open day di almeno due ore nell'arco di una giornata, anche al fine di far conoscere ai membri delle famiglie il contesto lavorativo, quale presupposto per la cura e il mantenimento delle famiglie stesse, e per il pieno sviluppo e indipendenza di ciascun individuo.
2. 01. Fabbri, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove il diffondersi di una cultura delle pari opportunità e dell'uguaglianza tra i sessi, nonché dei diritti dei bambini, che si fonda su un'idea di condivisione della responsabilità genitoriale.
2. 02. Roberta Agostini.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: al fine di diffondere i valori a fondamento di questa ricorrenza con le seguenti: al fine di diffondere una cultura che veda nel rispetto dei diritti dei bambini, nella parità dei diritti e delle opportunità tra i sessi e nella necessaria condivisione della cura e delle responsabilità familiari i valori fondanti delle famiglie,.
3. 1. Fabbri, Roberta Agostini.