CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 agosto 2016
683.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell'Amministrazione digitale (Atto Governo n. 307);
   valutato che la digitalizzazione della Pubblica amministrazione riveste un'importanza cruciale e strategica al fine del rilancio della competitività del nostro Paese, e che trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina del predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese;
   osservato che già nel cd. Rapporto Giannini del 1979 sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato veniva sottolineato il fondamentale rapporto tra innovazione tecnologica e azione amministrativa per garantire un efficace servizio pubblico alla collettività, aprendo ad una riflessione sul fatto che non può esistere alcuna autentica riforma della Pubblica Amministrazione che non sia accompagnata da un capillare processo di digitalizzazione della stessa, e trascorsi quasi quarant'anni dall'elaborazione di quel rapporto tale circostanza non può che essersi profondamente rafforzata;
   rilevato che, come osservato anche dal Governo nella relazione illustrativa, con la «Carta della Cittadinanza digitale» si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare la cd. Italia login, ossia la piattaforma di accesso che permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, realizzando così quella volontà di porre il cittadino al centro dell'azione amministrativa, e spostando l'attenzione dal processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione ai diritti digitali riconosciuti a cittadini e imprese;
   premesso che:
    il decreto legislativo in esame costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, recante la significativa rubrica «Carta della cittadinanza digitale», che intende fortificare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche;
    nello specifico, si intende garantire a cittadini e imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi;
    alla luce di tali obiettivi, trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'Amministrazione digitale, la riforma riconosce la centralità delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione dell'amministrazione pubblica italiana;Pag. 56
    al fine di superare le criticità attuali, l'ottica si sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche alla cittadinanza digitale e ai diritti di cittadini e imprese;
    di conseguenza, il decreto legislativo, oggetto di esame, intende modificare e integrare in modo profondo il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005, di seguito anche Codice o CAD) e coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti, al fine di assicurare la puntuale attuazione e la piena cogenza del Codice;
    proprio al fine di realizzare questi obiettivi e garantire effettività alla cittadinanza digitale, la legge delega incide in modo profondo sulle diverse dimensioni che caratterizzano l’agere pubblico afferenti alle competenze, alla governance, all'organizzazione e ai procedimenti delle amministrazioni pubbliche, dimensioni che emergono dai principi e criteri direttivi dell'articolo 1 della citata legge delega n. 124 del 2015;
    sotto il profilo delle competenze e della cultura digitale, è indispensabile prevedere strategie di alfabetizzazione digitale, sviluppare le competenze digitali, anche all'interno delle amministrazioni pubbliche, e garantire la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche;
    per quanto attiene all'aspetto della governance è necessario assicurare maggiore omogeneità ed effettività nell'applicazione delle disposizioni del Codice e, pertanto, è indispensabile un forte coordinamento nazionale, che si avvalga di un solido coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali e della partecipazione strutturata della società civile nella definizione delle strategie in materia;
    al profilo di governance si accompagna l'esigenza di porre attenzione all'organizzazione interna delle amministrazioni pubbliche, definendo ruoli specifici, funzioni puntuali e responsabilità definite nei confronti della collettività, ridefinendo le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico e prevedendo all'interno dell'amministrazione un soggetto garante dei diritti digitali;
    per quanto attiene all'aspetto procedimentale, la disciplina deve basarsi sulla digitalizzazione dei procedimenti e sulla piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), ridefinendo e semplificando i procedimenti amministrativi in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, garantendo altresì l'indispensabile certezza del diritto;
    per garantire effettività all'insieme di misure che si intendono realizzare è indispensabile definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale e, altresì, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
    l'effettività della riforma passa anche dalla effettiva capacità della stessa di adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate a livello europeo, garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico e coordinare le discipline speciali con i principi del Codice al fine di garantire al Codice la piena esplicazione;
    il decreto legislativo, in ossequio a quanto indicato nell'articolo 1 della legge delega n. 124 del 2015, introduce modifiche e integrazioni che realizzano una profonda evoluzione della disciplina, idonea a modificare la fisionomia delle amministrazioni pubbliche e i rapporti fra queste e la collettività, al fine di garantire la cittadinanza digitale;
    la completa, efficace ed effettiva affermazione dei diritti di cittadinanza digitale nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ottiene con la piena attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega e delle dimensioni, sopra Pag. 57indicate, sui cui essa si articola da parte del decreto legislativo oggetto di esame;
    l'ampio coinvolgimento di esperti ed esponenti della società civile, sia attraverso le numerose audizioni, sia attraverso una significativa consultazione online e nelle diverse sedi politiche e istituzionali, ha permesso di ampliare i canali di ascolto e di rilevare molti degli aspetti oggetto delle successive condizioni e osservazioni;
    di conseguenza, risulta necessario modificare e integrare alcuni aspetti del decreto legislativo, al fine di renderlo maggiormente aderente ai principi e ai criteri direttivi delineati in sede di delega, finalizzati alla effettiva riorganizzazione e alla profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche e tesi a garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre, all'articolo 1 del decreto legislativo in esame che modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca il «titolare del dato», conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo 1, una lettera aggiuntiva che definisca i «dati territoriali», conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, conseguentemente eliminando il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo in esame che definisce il dato territoriale;
   2) al medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al fine di consentire la effettiva realizzazione di cooperazione applicativa tra amministrazioni, si aggiungano le seguenti definizioni: interoperabilità: i protocolli e servizi informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio, anche a livello di backend, di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata, mediante l'utilizzo di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, del CAD, si sostituiscano le parole «l'integrazione dei processi di servizio» con le seguenti «e la cooperazione applicativa;
   3) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il decreto legislativo n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;
   4) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-bis, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;
   5) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto Pag. 58del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), m) e q) della legge delega, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;
   6) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza e pubblicando gli indicatori di utilizzo dei servizi, all'articolo 8 del decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere a) e h) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, raccolgano e pubblichino le statistiche di utilizzo e consentano la rilevazione online della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio stesso;
   7) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclusione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, e stabilire, altresì, azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo;
   8) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma 1-bis, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;
   9) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;
   10) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma 2-bis, si mantenga in vigore la disposizione volta a garantire un coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali nell'assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie;Pag. 59
   11) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;
   12) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 stabilire che la Conferenza operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;
   13) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate ad avere un adeguato effetto deterrente, anche prevedendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;
   14) all'articolo 62 del decreto legislativo in esame, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;
   15) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;
   16) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola «cittadino» con le seguenti «persona fisica»; e sostituire le parole « chiunque» e «cittadini e imprese», con le seguenti: «soggetti giuridici;
   17) al fine di garantire l'aggiornamento delle regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, si disponga la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 per un tempo congruo all'emanazione di nuove regole tecniche pienamente conformi alle disposizioni del Codice;
   18) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della Performance previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, Pag. 60la realizzazione di una Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo inoltre che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati o documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della Performance e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS, che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche, che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS e basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'Unione europea;
   b) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come anche indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera u-bis) che reca la definizione di «gestore di posta elettronica certificata» con la seguente formulazione: «prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata» nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera v-bis) del CAD sostituendo le parole «posta elettronica certificata» con le seguenti: «servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»;
   c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice «al processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico», si valuti l'opportunità di prevedere, con una formulazione più ampia, l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche ex articolo 71 «al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»;
   d) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo, ad esempio, che all'articolo 3 comma 1-sexies, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;
   e) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere, tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale, gli avvocati ai fini della notificazione ex legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione ex articolo 16-ter del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'interno che definisca le modalità Pag. 61di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;
   f) in riferimento alla qualità dei servizi online di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina applicabile ai dirigenti pubblici, il principio secondo cui le amministrazioni prevedono nei loro piani delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 indicatori di risultato per i servizi online che tengono conto del livello di qualità rilevato ai sensi del CAD. Conseguentemente, si valuti l'opportunità di prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi tenga conto dei risultati rilevati dagli indicatori;
   g) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al comma 4, dopo le parole «in giudizio,» si valuti l'opportunità di aggiungere la parola «anche»;
   h) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i), si valuti l'opportunità di aggiungere, alla fine del capoverso, le parole «o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.»;
   i) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini e le imprese, usando i dati in logica «una tantum». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: «Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi online delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni»;
   l) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, si valuti l'opportunità di ripristinare la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-bis, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole «redatte su» con le seguenti: «se fatte con», poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;
   m) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005, le seguenti parole «Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico», in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;Pag. 62
   n) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;
   o) all'articolo 23 del decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità della soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-bis, delle parole «su richiesta del titolare» – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-ter e l'inserimento, nel comma 2 dell'articolo 24, della previsione, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;
   p) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS; all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «analogo codice identificativo» la seguente «univoco», ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali; all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si valuti l'opportunità di intervenire sul quantum con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole «elenco pubblico di fiducia» con le seguenti «un apposito elenco di fiducia pubblico» e di prevedere «un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008» (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;
   q) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-bis e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;
   r) si valuti l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione di cui all'articolo 40 in cui non appare chiaramente individuata la tipologia di invalidità dei documenti ivi previsti in caso di mancato rispetto del medesimo articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, si valuti, quindi, l'opportunità di fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo si rileva, infatti, che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza Pag. 63è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990;
   s) al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, all'articolo 37, che introduce il comma 1-bis all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che, per motivi di difesa in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire tempestivamente entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nonché di fare riferimento ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice;
   t) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si valuti l'opportunità di prevedere un riferimento al sistema di conservazione e si valuti, altresì, l'opportunità di prevedere al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;
   u) al medesimo articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD si valuti l'opportunità di integrare il medesimo articolo 44, comma 1, del CAD inserendo alla lettera g) le seguenti parole «e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto»;
   v) all'articolo 42 del decreto che interviene sull'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di modificare la rubrica del predetto articolo 51 premettendo alla stessa le parole «Continuità operativa,» nonché di sostituire il comma 1 come segue: «Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture»;
   z) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g) della legge delega, garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica, prevedendo a tal fine che «le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza»;
    aa) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-septies del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo in esame, di armonizzare tale disposizione con la disciplina delle firme (es. firme remote) e di prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti, altresì, l'opportunità al comma 2-ter del medesimo articolo 64, di sostituire le parole «identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni» con le seguenti «gli utenti» in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;
    bb) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, si Pag. 64valuti l'opportunità di modificare il comma 1, lettera c) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 53 del provvedimento in esame, come segue: dopo le parole «ovvero» aggiungere le seguenti : «fino al 31.12.2020.»e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole «fax e».
    cc) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;
    dd) si valuti l'opportunità dell'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, in quanto si elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto e si elimina un riferimento esplicito al repertorio dei formati aperti; si valuti altresì l'opportunità dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali.;
    ee) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di sopprimere le parole «con il Ministro della giustizia»;
    ff) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal sopra citato articolo 57 del provvedimento in esame, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo quanto segue «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: a) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; b) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate»;
    gg) al medesimo articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;
    hh) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma 1, lettera a), della legge delega e la ratio ad esso sottesa – per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria – all'articolo 61 del decreto legislativo recante «sanzioni», si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;
    ii) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, si valuti l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 bis e 6 ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;
    ll) si valuti l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;
    mm) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'art 1 comma 1 lettera h) della legge n. 124 del 2015, si valuti l'opportunità di integrare le disposizioni di coordinamento del decreto prevedendo una modifica al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che preveda l'invio del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto all'INPS esclusivamente Pag. 65per via telematica, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall'INPS; stesse modalità devono essere previste per la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto ed il certificato di interruzione di gravidanza di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013;
    nn) si valuti l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento;
    oo) valuti il Governo l'opportunità di subordinare l'efficacia delle regole tecniche previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alla procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 307).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO QUINTARELLI

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
    1) all'articolo 1 dello schema di decreto, al comma 2, per consentire la effettiva realizzazione della cooperazione applicativa tra amministrazioni è necessario prevedere che i sistemi delle amministrazioni comunichino a livello di backend, per questa ragione andrebbero aggiunte le seguenti definizioni: «1-quater. Interoperabilità: i protocolli ed i servizi informatici idonei a favorire la circolazione e lo scambio, anche a livello di backend, di dati ed informazioni e la loro erogazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini; 1-quinquies. Cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata, mediante l'utilizzo di interfacce applicative, all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.» Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, del CAD, dopo le parole «dei sistemi e», andrebbero sostituite le parole «l'integrazione dei processi di servizio», con le parole «la cooperazione applicativa»;
    2) al fine di evitare il rischio di maggiori oneri per la Pubblica Amministrazione, modificare l'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedendo che per domicilio digitale s'intenda l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche e che sia interoperabile con la posta elettronica certificata nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento eIDAS;
    3) al fine di dare completa attuazione alla legge delega, reintrodurre all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 82 del 2005 la definizione di documento informatico, armonizzandola con le disposizioni adottate a livello europeo, ad esempio prevedendo che il documento informatico è quel documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; introdurre al medesimo articolo, una lettera aggiuntiva che definisca il «titolare del dato», conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 36 del 2006; introdurre al medesimo articolo, una lettera aggiuntiva che definisca i «dati territoriali», conformando tale definizione a quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 32 del 2010, e conseguentemente eliminando il comma 1 dell'articolo 59 che definisce il dato territoriale;
    4) al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, Pag. 67all'articolo 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 che modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, eliminare l'inciso relativo all'inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, al fine di rendere la disposizione coerente con il d.lgs. n. 97 del 2016, e rispettando così il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge delega n. 124 del 2015 sulla necessità di coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti;
    5) al fine di garantire che il servizio di autenticazione dell'identità digitale non sia inteso come un servizio di autenticazione valido per tutti i fini, tra cui ad esempio l'espatrio o per motivi di pubblica sicurezza, circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevedendo ad esempio che all'articolo 3 comma 1-sexies, sia esplicitato che l'identificazione sia da intendersi ai fini dell'autenticazione informatica e della partecipazione al procedimento amministrativo;
    6) al fine di evitare incertezza del diritto e rendere la disposizione maggiormente coerente e conforme al codice civile, in ossequio al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge n. 124 del 2015, all'articolo 4, che modifica l'articolo 3-bis, chiarire che il concetto di domicilio digitale è relativo esclusivamente alle comunicazioni e notifiche e non produce altri effetti giuridici nell'ordinamento;
    7) al fine di rispettare il principio di neutralità e imparzialità, nonché il rispetto del principio di libertà di scelta tra gli strumenti di pagamento elettronico, all'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in ossequio ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), m) e q), prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i gestori dei pubblici servizi nei rapporti con l'utenza, conformemente a quanto previsto dal principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), siano obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico, ferma restando la possibilità di utilizzare anche altre modalità e piattaforme di accettazione di pagamento elettronico, nonché inserire una norma che preveda che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 siano tenuti a non discriminare l'accettazione dei pagamenti elettronici sulla base dello schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico;
    8) al fine di evitare possibile confusione normativa, in quanto all'articolo 7 dello schema di decreto, comma 1, lett. a), che modifica l'articolo 6-bis del CAD, prevedendo che l'indirizzo PEC incluso l'indice nazionale INI-PEC sia mezzo esclusivo di comunicazione, così come peraltro già previsto nelle norme sul domicilio digitale, appare opportuno abrogare all'articolo 7, comma 1, la lettera a);
    9) al fine di garantire che i servizi siano realizzati avendo riguardo alle esigenze dell'utenza, all'articolo 8 del decreto legislativo che sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in conformità all'articolo 1, comma 1, lettere a) e h) della legge delega n. 124 del 2015, mantenere la previsione per cui la riorganizzazione e l'aggiornamento dei servizi resi grazie all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvengono sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, anche prevedendo che tutti i servizi online delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, rendano direttamente accessibile online le statistiche di utilizzo degli utenti dei relativi siti web, così come raccolti e resi disponibili dai più diffusi strumenti gratuiti di analisi del traffico web, e consentano la rilevazione online della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del Pag. 68servizio stesso. Conseguentemente, prevedere che la retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili dei predetti servizi debba obbligatoriamente tenere conto anche dei risultati rilevati dagli indicatori;
    10) al fine di garantire effettività alla cittadinanza digitale e ai diritti di persone fisiche e giuridiche, all'articolo 9, che modifica l'articolo 8 del CAD, prevedere il riferimento non solo allo Stato, ma a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ponendo particolare riguardo ai minori accanto alle categorie a rischio di esclusione, anche alla luce della Dichiarazione dei diritti in Internet, prevedendo altresì azioni specifiche e concrete, nonché la possibilità di avvalersi di un insieme di mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo;
    11) al fine di evitare uno spreco di risorse, è opportuno modificare l'articolo 9 dello schema di decreto, comma 2, che introduce l'articolo 8-bis al CAD, prevedendo che il servizio di autenticazione degli accessi wifi sia eseguito esclusivamente tramite SPID, cosa che risulterebbe limitante per alcune categorie di persone ed in particolar modo per i turisti che possono trarre la maggiore utilità della disponibilità di tali accessi wifi; inoltre, non tutti i soggetti pubblici sono ubicati in locali accessibili al pubblico, per cui una previsione di estendere un accesso wifi gratuito ad uffici non accessibili al pubblico, sarebbe un evidente spreco di risorse. Pertanto, è opportuno circoscrivere la disponibilità del wifi solo agli uffici pubblici effettivamente accessibili al pubblico e, per i siti di interesse turistico, non bisognerebbe escludere la possibilità di funzionamento con i sistemi attuali accanto alla prescritta modalità SPID. Appare opportuno, modificare il comma 2 dell'articolo 9, che introduce l'articolo 8-bis del CAD, come segue: «Gli uffici pubblici mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete internet nei limiti della banda non utilizzata e con le modalità determinate dall'Agid, ivi incluse, laddove opportune, le modalità di autenticazione tramite SPID. Limitatamente ai siti di interesse turistico, ai visitatori il servizio di connettività wifi, con validità temporale limitata, è reso disponibile con le modalità determinate dall'Agid, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;
    12) al fine di creare una diffusa consapevolezza giuridica, parte integrante e indispensabile della cultura digitale, prevedere, accanto alle competenze tecnologiche, lo sviluppo di competenze di informatica giuridica, con particolare riferimento all'articolo 9 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di alfabetizzazione informatica, all'articolo 12, che modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 82 del 2005 inserendo un comma 1-bis, in materia di formazione dei dipendenti pubblici, e all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, in materia di unico ufficio dirigenziale generale;
    13) al fine di migliorare la condizione lavorativa e di conseguenza la produttività, a meno che non vi siano particolari necessità di sicurezza che ne impediscano l'uso, all'articolo 11, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 82 del 2005, prevedere che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, incentivino l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali, o personalizzabili di proprietà aziendale e concessi in comodato d'uso gratuito, sul posto di lavoro;
    14) all'articolo 13, che modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogandone il comma 2-bis, prevedere una disposizione volta a garantire un solido coinvolgimento delle Regioni e dei diversi livelli istituzionali in linea con il modello partecipato, federato e non gerarchico, che caratterizza il Codice, rafforzandola allo scopo di assicurare omogeneità territoriale nell'applicazione delle disposizioni e delle strategie, prevedendo premialità a questo fine;
    15) all'articolo 15, che modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 Pag. 69del 2005, prevedere misure tese a garantire la terzietà, l'autonomia e l'imparzialità del difensore civico digitale, stabilendo in ogni caso tempi certi per la risposta nonché provvedimenti disciplinari in caso di mancato adeguamento;
    16) al fine di definire i criteri di digitalizzazione delle performance della Pubblica Amministrazione, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge delega n. 124 del 2015, prevedere, nell'ambito del Portale della Performance previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016, e nel limite delle risorse finanziarie già previste per la realizzazione di tale Portale, l'istituzione della Banca dati degli obiettivi e degli indicatori delle performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, prevedendo che tutti gli adempimenti relativi a pubblicazioni ovvero comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni, di dati e documenti relativi ai piani delle performance si intendono sostituiti a tutti gli effetti con la trasmissione al Portale della Performance e stabilendo misure sanzionatorie in caso di inadempienza;
    17) al fine di attuare pienamente l'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge delega n. 124 del 2015 e il principio di partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, all'articolo 16, che modifica l'articolo 18, comma 3, stabilire che la Conferenza operi anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi anche prevedendo l'istituzione di una Consulta permanente dell'innovazione, che opera quale struttura aperta di partecipazione, introducendo altresì adeguate procedure informative da parte della Conferenza in merito alla predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice;
    18) all'articolo 20 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 23 del CAD, ove si stabilisce che sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto un contrassegno solo mediante stampa, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole «a stampa», poiché questa previsione risulterebbe limitativa rispetto alle varie possibilità di modalità tecniche di apposizioni di un contrassegno. Nello stesso tempo si stabilisce, in fine, che «i programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità», ciò senza definire il soggetto che deve ottemperare a detta previsione. Pare logico che sia l'amministrazione che ne beneficia, con duplicazioni di sforzi e costi evitabili con un singolo punto di download di tali strumenti; pertanto sarebbe opportuno sostituire detta previsione nel modo seguente: «I soggetti che procedono alla produzione delle copie analogiche assicurano tramite AGID la disponibilità libera e gratuita dei programmi software eventualmente necessari alla verifica;
    19) al fine di non pregiudicare la competitività dei fornitori di servizi nazionali rispetto a fornitori di servizi comunitari, all'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, al fine di garantire coerenza con le disposizioni europee, si ravvisa l'opportunità di intervenire sul quantum con una graduazione del capitale sociale minimo in funzione del livello di servizio offerto e la previsione di adeguate misure assicurative in linea con la media delle analoghe previsioni europee demandando la precisa individuazione dei requisiti richiesti ad un successivo provvedimento da sottoporre alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998., 15);
    20-bis) all'articolo 30 dello schema di decreto, comma 1, lettera c), che modifica Pag. 70l'articolo 32-bis del CAD, introducendo il comma 1-bis, prevedendo una diffida ad adempiere prima dell'applicazione della sanzione che, oltre a produrre l'effetto di abbassare il giusto livello di tensione alla compliance da parte del fornitore, non appare congruente con il quadro di legislazione europeo. Appare opportuno, pertanto, abrogare all'articolo 30, al comma 1, la lettera c);
    21) all'articolo 30, che modifica l'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, disciplinando le sanzioni irrogabili da AGID ai sensi del regolamento eIDAS, rimodulare le predette sanzioni, tenuto conto che gli importi proposti non appaiono congrui con il valore e la rilevanza delle attività prestate ad avere un adeguato effetto deterrente, anche prevedendo il diritto a rivalersi presso l'opportuna sede giudiziaria nei confronti del trasgressore per il risarcimento dei danni sofferti;
    22) all'articolo 37 dello schema di decreto, che introduce all'articolo 43 del CAD il comma 1-bis, al fine di garantire i diritti di cittadini e imprese, è opportuno introdurre una disposizione finalizzata a chiarire che ogni pubblica amministrazione che conserva per legge documenti informatici nell'interesse dei cittadini, soggetti giuridici e utenti, deve predisporre sistemi che consentano al cittadino di accedere e scaricare i suddetti documenti che lo riguardano ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD; coerentemente va previsto che, qualora sussistano esigenze di produrre i suddetti documenti in giudizio, la produzione del documento informatico da parte della pubblica amministrazione deve avvenire entro i tempi richiesti dal giudizio ed indicati dal richiedente accesso nella richiesta di accesso e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancata produzione nei termini, nonostante la richiesta di accesso di cui sopra, prevedere che rimanga possibile per l'interessato, senza preclusioni, fare riferimento, negli atti processuali ai documenti conservati per legge dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice richiedendo contestualmente al giudice di ordinare la produzione e assegnare alla pubblica amministrazione che detiene il documento un termine per produrre il documento in giudizio;
    23) all'articolo 44 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 53 del CAD, alla lettera c), comma 1, si stabilisce la pubblicazione del catalogo dei dati e dei metadati definitivi. Poiché i dati ed i metadati sono molto sovente soggetti a cicli di vita che portano ad una loro modificazione periodica, la previsione che vengano pubblicati solo quelli definitivi invalida in larga misura la volontà del legislatore, salvo che non si elimini la parola «definitivi».
    24) al fine di attuare i principi della delega e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 38 del decreto legislativo che modifica l'articolo 44 del CAD, si preveda un riferimento al sistema di conservazione e si preveda, altresì, al comma 1 del medesimo articolo 44 del CAD di inserire nuovamente la lettera a) contemplata dal previgente comma 1;
    25) all'articolo 62 del decreto legislativo, come evidenziato anche nel parere reso dal Consiglio di Stato, si sopprima il comma 5, che modifica l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in quanto estraneo ai criteri della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 124 del 2015;
    26) all'articolo 64 dello schema di decreto che dispone, tra le abrogazioni, del CAD quello dell'articolo 50-bis relativo alla continuità operativa, poiché trattasi di un tema molto rilevante e parzialmente disciplinato nel successivo articolo 51 del CAD, sostituire quindi il 1 comma dell'articolo 51, come segue: «Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, sono individuate le modalità che garantiscono la protezione, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture»;Pag. 71
    27) al fine di favorire la migrazione nella forma di comunicazione digitale, modificare quindi il comma 1, lettera c) dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005 come segue: dopo le parole «ovvero» aggiungere le seguenti : «fino al 31.12.2020 esclusivamente per i servizi nei quali è consentita l'identificazione attraverso il primo livello di sicurezza previsto dall'articolo 6 del Decreto di cui all'articolo 64 comma 2-sexies.»e si valuti l'opportunità, al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di sopprimere le parole «fax e»;
    28) al fine di assicurare l'utilizzo di formati di dati aperti e porre l'opportuno accento su interoperabilità e cooperazione applicativa, dato che l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 4 dell'articolo 68 del codice, operata dall'articolo 55 del provvedimento, elimina l'accento su alcuni aspetti significativi quali modularità, interoperabilità e cooperazione applicativa e la rappresentazione in formato aperto prevedere un riferimento esplicito ad interoperabilità e cooperazione applicativa ed al repertorio dei formati aperti; abrogare altresì il comma 2 dell'articolo 70 prevista dall'articolo 56 del provvedimento poiché si indebolisce la cogenza del riuso di soluzioni per le amministrazioni centrali;
    29) nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, al fine di garantire le funzioni di coordinamento dei soggetti pubblici operanti, anche in forma societaria, nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, si introduca una norma transitoria che preveda in sede di prima attuazione del decreto, per un periodo non superiore a tre anni, la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, senza attribuzione di alcun compenso o indennità, con poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono adempimenti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, e con attribuzione di potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative di misure necessarie all'attuazione della Agenda medesima;
    30) al fine di garantire chiarezza del testo nonché la più estesa applicazione del medesimo, conformemente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sostituire, ovunque ricorra nel testo, la parola «cittadino» con le seguenti «persona fisica»; e sostituire le parole « chiunque» e «cittadini e imprese», con le seguenti: «soggetti giuridici;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) al fine di rispettare il principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015 e rendere coerente le definizioni con le disposizioni a livello europeo, si valuti l'opportunità – come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali – di modificare l'articolo 1 comma 1, lettera u-bis) che reca la definizione di «gestore di posta elettronica certificata» con la seguente formulazione: «prestatore di servizio elettronico di recapito qualificato certificato mediante la posta elettronica certificata» nonché di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera v-bis) del CAD relativo sostituendo le parole «posta elettronica certificata» con le seguenti: «servizio elettronico di recapito qualificato certificato in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi»;
    b) all'articolo 1, comma 2, del provvedimento che introduce un nuovo comma 1-ter, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di specificare che i servizi di recapito certificato devono essere interoperabili con la posta elettronica certificata;
    c) al fine di garantire il coordinamento delle disposizioni speciali ai principi del Codice in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge delega n. 124 del 2015, all'articolo 2 del decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del CAD, introducendo nel comma 6 l'applicabilità del Codice «al Pag. 72processo civile e penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico», si valuti l'opportunità di prevedere con una formulazione più ampia l'applicazione delle disposizioni del Codice e delle regole tecniche ex articolo 71 «al processo davanti ad un'autorità giurisdizionale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico»;
    d) all'articolo 4 del provvedimento che modifica l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere tra i soggetti che possono accedere al domicilio digitale gli avvocati ai fini della notificazione ex legge n. 53 del 1994 – dal momento che l'ANPR è considerato elenco pubblico ai fini della notificazione ex articolo 16-ter del decreto legge n. 179 del 2012 e, quindi, una limitazione di accesso non risulta giustificata – nonché di prevedere un decreto del Ministro dell'Interno che definisca le modalità di consultazione dell'ANPR da parte degli avvocati ai fini del reperimento del domicilio digitale dei soggetti destinatari di notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994;
    e) all'articolo 8 che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 4 , dopo le parole «in giudizio,» si valuti l'opportunità di aggiungere la parola «anche»;
    f) all'articolo 13, comma 2, che modifica l'articolo 14 bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, al capoverso comma 2, lettera i) si valuti l'opportunità di aggiungere alla fine del capoverso le parole «o sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.»;
    g) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, sostituendo il principio della digitalizzazione di processi esistenti basati su documenti cartacei, con quello di una reingegnerizzazione complessiva, che metta al centro i cittadini / imprese, usando i dati in logica «una tantum». A tal fine, si valuti l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 82 del 2005, i seguenti periodi: «Tale attività di razionalizzazione e semplificazione ha l'obiettivo di garantire la massima fruibilità dei diritti della cittadinanza digitale ed è perseguita facilitando l'aggregazione dei servizi e della loro gestione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice interessati a reingegnerizzare i loro servizi, nei diversi ambiti applicativi, ponendo al centro i cittadini e le imprese. I livelli di sicurezza, disponibilità, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi online delle amministrazioni sono definiti a livello di aggregazione dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei vincoli complessivi di razionalizzazione, al fine di favorire, anche attraverso corrispondenti regimi premiali e sanzionatori di cui all'articolo 61, il processo di razionalizzazione e consolidamento sistemico delle soluzioni»;
    h) al fine di dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. o) della legge delega n. 124 del 2015, secondo quanto rilevato altresì dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata all'articolo 18, che modifica l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, abrogando il comma 1 e recando modifiche al comma 2, sia ripristinata la versione originaria di tali norme al fine di soddisfare ad esigenze di coerenza con le disposizioni del codice civile e di certezza del diritto, oltre che per garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica nonché la compatibilità con le disposizioni adottate a livello europeo. Al comma 2-bis, si valuti altresì l'opportunità di sostituire le parole «redatte su» con le seguenti: «se fatte con», poiché tale formulazione appare maggiormente conforme ai documenti informatici e alle diverse tipologie;
    i) si valuti, in subordine, l'opportunità di sopprimere al medesimo articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, che interviene sul comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 Pag. 73del 2005, le seguenti parole «Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico», in quanto tale previsione non risponde ai criteri della legge delega;
    l) si valuti l'opportunità, come anche rilevato dal Consiglio di Stato, di sopprimere la lettera a) dell'articolo 19 del decreto legislativo, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserendo un periodo al comma 3, nonché l'articolo 21, per evitare problemi interpretativi e applicativi;
    m) all'articolo 21, comma 1, dello schema di decreto, che modifica l'articolo 23-bis del CAD, si stabiliscono le condizioni per il disconoscimento della conformità tra copie ed estratti informatici del documento informatico ed originali. Non viene previsto il caso di malfunzionamento dei sistemi, che sarebbe opportuno prevedere. Pertanto, dopo le parole «corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia», valutare l'opportunità di inserire le seguenti parole «fatta salva l'ipotesi di dedotto malfunzionamento o mancato rispetto dei suddetti processi e tecniche»;
    n) all'articolo 23 del decreto legislativo che interviene sull'articolo 24, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti la soppressione alla lettera b), capoverso comma 4-bis, delle parole «su richiesta del titolare» – dal momento che lo stato di sospensione può essere disposto e annullato non solo dal titolare e, in alcuni casi, il titolare non può annullare la sospensione – nonché la soppressione del comma 4-ter e l'inserimento della previsione nel comma 2 dell'articolo 24, accanto alla firma digitale, anche della firma elettronica qualificata e del sigillo elettronico qualificato;
    o) agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valuti l'opportunità di conformarsi maggiormente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS verificando, a tal fine, l'inserimento di meccanismi alternativi al capitale sociale maggiormente aderenti con quanto richiesto da eIDAS;
    p) all'articolo 26 comma 1, lettera c) che interviene sull'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole «analogo codice identificativo» la seguente «univoco», ovvero, al fine di fugare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità della soppressione della disposizione, dal momento che il regolamento eIDAS già stabilisce i contenuti obbligatori dei certificati e quelli opzionali;
    q) al comma 6, dell'articolo 29 del CAD, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo, si valuti l'opportunità di prevedere di sostituire le parole «elenco pubblico di fiducia» con le seguenti «un apposito elenco di fiducia pubblico» e di prevedere «un organismo ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del Regolamento (CE) n. 765/2008» (definizione n. 18 di eIDAS). Si valuti il riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99 che non appare pertinente in quanto il Regolamento eIDAS richiama il Regolamento (CE) 765/2008 che non limita agli organismi di accreditamento degli Stati dove sono stabiliti i prestatori la competenza; ciò sarebbe contrario alla libera circolazione dei servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità degli altri Stati membri;
    r) per garantire la conformità alle disposizioni di livello europeo, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 35, comma 1-bis e comma 5, del CAD come modificati dall'articolo 32 del decreto legislativo, per quanto applicabile, di un sigillo elettronico, accanto alla firma elettronica qualificata;
    s) si suggerisce di valutare il fatto che nella disposizione non è chiaramente individuata la tipologia di invalidità di tali documenti scaturente dal mancato rispetto dell'articolo 40, che prevede una nuova ipotesi di patologia di atti e provvedimenti amministrativi, rilevabile dinanzi al giudice amministrativo. In ossequio al principio di certezza del diritto, potrebbe essere Pag. 74opportuno fissare tale grado di invalidità (ad es. annullabilità) proprio in seno all'articolo 40, tenendo conto che le conseguenze sulla vita dell'atto invalido sono differenti: al riguardo va rilevato che l'articolo 40 attiene alla forma dell'atto, e dunque ad un suo elemento essenziale, la cui mancanza è sanzionata con la nullità dall'articolo 21-septies della legge n. 241/90 («è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali»);
    t) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 44 comma, 1, del lettera g) con le seguenti parole «e archiviazione sulla base del piano di fascicolazione predisposto»;
    u) si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 47 del Codice con una previsione che tenga conto di possibili limitazioni tecnologiche fornisca fondamento giuridico a soluzioni diverse dalla PEC in conformità al principio di neutralità tecnologica di cui all'articolo 1, comma 1, lett. m) e per attuare compiutamente l'articolo 1, comma 1, a), b) e g), garantendo anche la coerenza con il nuovo articolo 44 e i requisiti del sistema di gestione informatica prevedendo a tal fine che «le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; qualora la dimensione di uno o più documenti da trasmettere in allegato al messaggio di posta elettronica certificata ecceda i vincoli tecnologici caratteristici dello strumento, tali documenti possono essere scambiati attraverso meccanismi tecnici idonei allo scopo e conformi al regolamento eIDAS in materia di sigilli elettronici ed alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71; tali comunicazioni sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza»;
    v) valutare l'opportunità nell'articolo 64, comma 2-septies del decreto legislativo n. 82 del 2005, inserito dall'articolo 52 del decreto legislativo, di armonizzare con la disciplina delle firme (es. firme remote) e prevedere che i documenti informatici contenenti manifestazioni di volontà suscettibili di essere espresse mediante identificazione SPID debbano essere presentati al titolare, prima della conclusione del relativo processo, chiaramente e senza ambiguità, e sia richiesta conferma espressa secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; si valuti altresì, al comma 2-ter del medesimo articolo 64, di sostituire le parole «identificano cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni» con le seguenti «gli utenti» in quanto il sistema SPID identifica le persone e non gli enti o le associazioni;
    z) si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 82 del 2005 in quanto in esso è citato il comma 2 dell'articolo 68, abrogato dall'articolo 55 del decreto legislativo;
    aa) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 si valuti l'opportunità di sopprimere l'abrogazione del comma 2, in quanto utile a garantire certezza del diritto e fugare eventuali dubbi interpretativi;
    bb) valutare l'opportunità di modificare l'articolo 71 comma 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, al fine di stimolare l'uso di norme tecniche ovunque possibile prevedendo «1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate: a) in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; b) con riferimento al Regolamento (UE) n. 1025 del 2012, in conformità alle norme, ai prodotti della normazione europea e alle specifiche tecniche identificate»;
    cc) all'articolo 57 che modifica l'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 si valutati l'opportunità di sopprimere le parole «con il Ministro della giustizia»;
    dd) al fine di rispettare il principio di cui alla legge delega articolo 1, comma Pag. 751, lett. a) e la ratio sottesa; per garantire effettività alle disposizioni si ritiene, infatti, sia necessaria l'integrazione di meccanismi premiali e sanzionatoria, all'articolo 61 del decreto legislativo recante «sanzioni», si valuti l'opportunità di prevedere anche la definizione di meccanismi premiali per le amministrazioni virtuose nell'applicazione del codice e delle disposizioni in materia di innovazione delle pubbliche amministrazioni;
    ee) al fine di poter utilizzare ad ogni effetto di legge gli indirizzi di posta elettronica certificata ivi indicati in difetto di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nonché al fine di evitare possibili sovrapposizioni, valutare l'opportunità all'articolo 62 del decreto legislativo, di prevedere una norma di coordinamento dell'articolo 16, comma 12, del decreto legge n. 179 del 2012 con gli articoli 6 bis e 6 ter del decreto legislativo n. 82 del 2005;
    ff) valutare l'opportunità di riprodurre nel CAD il principio del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti previsto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, abrogato dall'articolo 64, comma 2, del provvedimento;
    gg) valuti il Governo l'opportunità di aggiornare il termine previsto dall'articolo 65 dello schema di decreto legislativo, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

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ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3973, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015;
   preso atto che nella Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, per quanto attiene alla dinamica di bilancio complessiva del Ministero dell'interno, la Corte ha rilevato che l'incremento degli stanziamenti definitivi del Ministero rispetto all'esercizio finanziario 2014 (circa + 4,5 miliardi di euro) sono quasi interamente riconducibili all'aumento degli stanziamenti entro la missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali», che tradizionalmente assorbe la percentuale maggiore delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
   preso atto, altresì, che la Corte dei Conti, nella citata Relazione ha evidenziato che al netto dei trasferimenti agli enti locali, le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel 2015 sono aumentate dell'1 per cento rispetto al 2014 (pari a circa 131 milioni di euro) e del 5,6 rispetto al 2013 (pari a circa 671 milioni di euro) e che l'incremento è stato determinato in particolare dalle maggiori esigenze relative a sicurezza, ordine pubblico e controllo dei flussi migratori;
   evidenziato che dalla Relazione della Corte dei Conti emergono alcune criticità nell'analisi della gestione delle spese che hanno determinato il formarsi di debiti fuori bilancio che al 31 dicembre 2015 ammontano ad oltre 600 milioni di euro e che i capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardano l'accoglienza dei migranti (capitoli 2351/02 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari e 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati), oggetto di una complessa programmazione iniziale, di insufficienti risorse e di assegnazione tardiva delle stesse e rilevato che sul punto la Corte sottolinea l'opportunità di una diversa e più attenta calibrazione delle previsioni di bilancio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 3974 Governo).
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 3974, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016;
   viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 78

ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

NUOVA PROPOSTA DI TESTO BASE

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

  1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

Art. 2.
(Definizione).

  1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 3.
(Divieto di respingimento).

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico» sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente: «1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari»;
   b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato», sono inserite le seguenti: «a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni irreparabili per il minore».

  2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 4.
(Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 142 del Pag. 792015 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;
   b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti «a trenta giorni, alla identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,»;

Art. 5.
(Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).

  1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 è inserito il seguente:
  «Art. 19-bis. – (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). – 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, dalle organizzazioni specializzate, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.
  2. Nei casi di dubbi relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 4 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge.
  3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma.
  4. Nel caso permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.
  5. Lo straniero è informato, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
  6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati, Pag. 80utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.
  7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che comprende, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.
  8. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.
  9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato nel termine di trenta giorni davanti al tribunale per i minorenni. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.
  10. Le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie (EURODAC)».

  2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Indagini familiari).

  1. Al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 dopo le parole: «il Ministero dell'Interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri»;
  2. Dopo il comma 7, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.
  7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'Interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui al comma 1 dell'articolo 19-bis.
  7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

Art. 7.
(Affidamento familiare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Gli enti locali promuovono, la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.».

Art. 8.
(Rimpatrio assistito e volontario).

  1. I provvedimenti di rimpatrio assistito di un minore straniero non accompagnato sono adottati dal tribunale per i minorenni competente.Pag. 81
  2. All'articolo 33 del testo unico, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9.
(Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale).

  1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
  2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila una apposita cartella sociale evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del Comune di destinazione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
  3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.
(Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione).

  1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
   a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
   b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11.
(Elenco dei tutori volontari).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a Pag. 82cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela anche di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni in cui il garante non è ancora stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio del Garante nazionale con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori.
  2. Si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12.
(Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1 in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza».

  2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

Art. 13.
(Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
  2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali non oltre, comunque, il compimento del ventunesimo anno di età.

Art. 14.
(Diritto alla salute e all'istruzione).

  1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del Pag. 83permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

  2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la potestà genitoriale.
  3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
  4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15.
(Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
  2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16.
(Diritto all'assistenza legale).

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17.
(Minori vittime di tratta).

  1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo Pag. 84un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».
  2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015 e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.
(Minori richiedenti protezione internazionale).

  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 «;
   b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
   c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

Art. 19.
(Intervento in giudizio delle associazioni di tutela).

  1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Art. 20.
(Cooperazione internazionale).

  1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 12 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo del decreto- Pag. 85legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».
  3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.
(Disposizioni di adeguamento).

  1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e 9 dicembre 1999, n. 535.

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ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (C. 3917 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3917 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di Pag. 87trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015»;
   rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 7

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Nuovo testo C. 3139, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139 ed abb., approvato dal Senato, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;
   rilevato che l'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali;
   sottolineato che il comma 3 dell'articolo 3 dispone che con il codice di autoregolamentazione ivi previsto sia istituito anche un comitato di monitoraggio, del quale non è specificata la composizione, e a cui è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete;
   rilevato che andrebbe chiarito – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
   osservato che andrebbe specificata la composizione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3;
   considerato che l'articolo 3, comma 1, dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica;
   rilevato che il suddetto tavolo tecnico è chiamato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
   evidenziato che il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il piano d'azione sia integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet);
   osservato che appare opportuno specificare se anche il suddetto codice di autoregolamentazione debba essere adottato – come il piano di azione integrato – entro il termine di 60 giorni dall'insediamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 3;Pag. 89
   evidenziato che con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), mentre altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se anche il codice di autoregolamentazione previsto dal comma 3 dell'articolo 3 debba essere adottato, come il piano di azione integrato di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'insediamento del tavolo tecnico di cui al medesimo articolo 3;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la composizione del comitato di monitoraggio di cui al medesimo articolo 3, comma 3.