CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 luglio 2016
679.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 3235 Giachetti.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3235 Giachetti, recante «Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati»;
   preso atto che l'intervento appare riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Nuovo testo C. 2281, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2281, approvata dal Senato, recante «Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali»;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il nuovo testo della proposta di legge riguarda in prevalenza l'ordinamento penale, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   valutato, peraltro, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerare «principi fondamentali» in materia di tutela della salute le norme in materia di illeciti amministrativi relativi alla tutela della salute (sentenza n. 361 del 2003);
   ricordato che l'articolo 443 del codice penale prevede che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103;
   considerato che l'articolo 2 della proposta modifica il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265 del 1934), intervenendo sull'articolo 123 relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando «dalla modesta quantità, dalle particolari modalità di conservazione e dall'ammontare complessivo delle riserve» sia possibile concretamente escludere che i farmaci siano destinati al commercio;
   sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire il contenuto della fattispecie dell'illecito amministrativo con particolare riferimento al criterio dell’«ammontare complessivo delle riserve» anche in rapporto al criterio della «modesta quantità» dei farmaci medesimi;
   valutata l'esigenza di chiarire il rapporto tra la fattispecie di cui al citato articolo 443 del codice penale e il nuovo illecito amministrativo previsto dal medesimo articolo 2 del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il Pag. 215contenuto della fattispecie dell'illecito amministrativo con particolare riferimento al criterio dell’«ammontare complessivo delle riserve» anche in rapporto al criterio della «modesta quantità» dei farmaci medesimi;
   b) al medesimo articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la fattispecie di cui al citato articolo 443 del codice penale e il nuovo illecito amministrativo ivi previsto.

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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e abb.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3862 Ferranti ed abb., recante «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne»;
   rilevato che sotto l'aspetto del riparto delle competenze legislative, il provvedimento in esame interessa le materie «giurisdizione e norme processuali» nonché «ordinamento penale» e costituisce quindi esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 217

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (C. 3940 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3940 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 218

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012 (C. 3943 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3943 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 219

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3944 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012»;
   rilevato che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 2, lettera a), alinea, sopprimere le parole: legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche una maggiore presenza di stranieri residenti
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), n. 3, aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ai temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono iscritti a percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale.
1. 101. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), n. 4, aggiungere in fine le parole: considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi
1. 102. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).
1. 105. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: istituzioni locali con le seguenti: istituzioni territoriali.

  Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera d), sostituire le parole: istituzioni locali con le seguenti: istituzioni territoriali.
1. 103. Il Relatore.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
1. 104. Il Relatore.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale della collaborazione aggiungere le seguenti: delle Regioni,.
5. 100. Il Relatore.