CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Emendamenti C. 3594-A Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti Pesco 1.1 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Ciprini 1.14 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies, Simonetti 1.17, 1.19 e 1.39, Chimienti 1.24 limitatamente alla parte consequenziale, commi da 6-bis a 6-undecies,
   e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Pag. 28

ALLEGATO 2

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3303-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015»;
   richiamato il parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione lo scorso 15 dicembre 2015;
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nonché «ordinamento penale», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. Nuovo testo C. 2664 Lauricella.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2664 Lauricella, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici»;
   evidenziato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione («giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale»), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 30

ALLEGATO 4

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci ed abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 72 Realacci ed abbinate, recante «Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate»;
   evidenziato che le norme da esso recate appaiono riconducibili in primo luogo, alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato e in cui è ricompresa la tutela del paesaggio;
   rilevato, altresì, che il nuovo testo interviene su ambiti riconducibili, per alcuni profili, alle materie «governo del territorio» e «grandi reti di trasporto», attribuite alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, per altri profili, alle materie «reti di trasporto regionale» e «turismo», attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   richiamata in proposito la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003 e successive) orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (in particolare, nella forma dell'intesa);
   osservato che il provvedimento reca inoltre misure relative alla fruizione dei beni culturali – in particolare all'articolo 6 che dispone la pubblicazione dell'Atlante dei cammini e la valorizzazione dei percorsi – che in base all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione sono ascrivibili alla tutela dei beni culturali che rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre la valorizzazione dei beni culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;
   ricordato che, con la sentenza n. 9 del 2004 la Corte Costituzionale ha evidenziato, in via preliminare, che «la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili» ed ha quindi reso una definizione delle due funzioni: la tutela «è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»; la valorizzazione «è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa»;Pag. 31
   ricordato, altresì, che successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte costituzionale, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3);
   preso atto che l'articolo 3 prevede l'elaborazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, della rete nazionale della mobilità dolce (ReMoDo) e delle linee guida della mobilità dolce (comma 1);
   rilevato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento più stringenti, in particolare nella forma dell'intesa, della Conferenza Stato-Regioni alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra ricordata;
   rilevato, altresì, che il medesimo articolo 3, comma 1, non definisce il provvedimento con il quale verranno adottate le linee guida con cui vengono individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate;
   evidenziato che l'articolo 3, comma 2, prevede l'elaborazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte delle regioni, sulla base della ReMoDo e delle linee guida della mobilità dolce, di un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale;
   sottolineato, al riguardo, che poiché i programmi regionali devono basarsi su ReMoDo e linee guida ministeriali, appare opportuno prevedere che il termine per la loro elaborazione non decorra dalla data di entrata in vigore della legge, ma alla pubblicazione delle linee guida e della ReMoDo;
   rilevato che l'articolo 5 stabilisce che dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse si avvalgano il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e le regioni per quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 senza prevedere che di tale elenco possa avvalersi anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunque coinvolto nelle previsioni dell'articolo 3, commi 1 e 2, a tal fine richiamate nel testo;
   evidenziato che l'articolo 9 prevede l'istituzione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Osservatorio sulla mobilità dolce con un decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplinerà il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio;
   evidenziato, altresì, che il medesimo articolo 9 prevede che l'Osservatorio è presieduto dal Ministro dei beni culturali ed è composto dai rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e di altre associazioni la cui attività si svolge negli ambiti della proposta di legge senza un coinvolgimento anche degli enti locali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1, si prevedano, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, forme Pag. 32di coinvolgimento più stringenti, in particolare nella forma dell'intesa, della Conferenza Stato-Regioni, nell'elaborazione della rete nazionale della mobilità dolce (ReMoDo) e delle linee guida della mobilità dolce;
   2) al medesimo articolo 3, comma 1, si definisca espressamente il provvedimento con il quale verranno adottate le linee guida con cui vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate;
   3) all'articolo 3, comma 2, si preveda che il termine per l'elaborazione da parte delle regioni del programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale decorra dalla pubblicazione delle linee guida e della ReMoDo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che dell'elenco delle linee ferroviarie dismesse possa avvalersi anche il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità, alla luce degli ambiti di intervento della mobilità dolce previsti dal testo (con particolare riferimento agli interventi di valorizzazione previsti dall'articolo 8) di prevedere un coinvolgimento anche degli enti locali, facendo riferimento alla presenza nell'Osservatorio di rappresentanti della Conferenza unificata anziché della Conferenza Stato-regioni.