CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 45 ed abb./B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE DELLA RELATRICE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto,
   rilevato che il Senato ha modificato l'articolo 19, recante la disciplina penalistica relativa alle missioni internazionali, estendendo l'applicabilità delle cause di non punibilità previste dal comma 3, che il testo approvato dalla Camera limitava al solo personale militare, a tutto il personale di cui al comma 1 che partecipa alle missioni, compreso, quindi, il personale inviato in supporto alle medesime missioni;
   osservato che secondo l'articolo 19, comma 1, non modificato dal Senato, si applica il Codice penale militare di pace al personale impegnato nelle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime;
   ritenuto che la modifica di cui al comma 3 sia stata dettata dall'esigenza di prevedere che le cause di non punibilità previste da tale comma si applichino a tutti i soggetti per i quali il comma 1 dello stesso articolo prevede l'applicazione del Codice penale militare di pace;
   rilevato che le condotte scriminate dal comma 3 sembrano poter essere tenute unicamente dal personale militare, come previsto dal testo della Camera, e non anche dal personale di supporto alle missioni, consistendo queste nell'usare ovvero ordinare di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti;
   espresse perplessità sulla scelta del Senato di estendere le cause di non punibilità di cui all'articolo 19, comma 3, al personale inviato in supporto al personale militare;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
   all'articolo 19, comma 3, le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sostituire le parole «il personale di cui al comma 1» con le seguenti: «il militare».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. C. 2664 Lauricella.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, capoverso articolo 624-ter, primo comma, sostituire le parole: appartenente a con le seguenti: sottraendole dalle.
1. 10. (nuova formulazione) Ferraresi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) All'articolo 51, comma 3-quinquies, c.p.p., dopo le parole: 640 quinquies sono inserite le seguenti: 416, comma ottavo.
1. 1. (nuova formulazione) Il relatore.