CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 3594 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Premettere il seguente comma:
  01. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, nonché garantire il diritto al lavoro, alla formazione, all'educazione e al reinserimento sociale di soggetti a rischio di esclusione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per il contrasto della povertà e il riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ampliando le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni.

  Conseguentemente al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Al fine di fino a: universalismo selettivo, con le seguenti: Per le finalità di cui al comma 01.
1. 172. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introduzione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo Pag. 97attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura;
    b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;
    c) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;
    d) previsione dell'istituzione di strumenti di natura normativa utili a stimolare la partecipazione, da parte dei beneficiari, a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività dei beneficiari di misure universali di sostegno al reddito, comunque non superiore al numero di otto ore settimanali;
    e) promozione del riconoscimento da parte dello Stato, le regioni e i comuni ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione;
    f) introduzione di disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al Capo I del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, con espressa previsione di fissazione di un valore SMO tendente a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto, con adeguamento tramite un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1o gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi Pag. 98al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT;
   b) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.Pag. 99
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno Pag. 100del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna Pag. 101concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.Pag. 102
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, Pag. 103secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a Pag. 104disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al comma 6-undequadragies comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.Pag. 105
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 217. Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per quanto di loro competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti.
1. 188. Carnevali, Patriarca, Piccione.

Pag. 106

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Al fine di fino a: selettivo, con le seguenti: Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, garantire il diritto al lavoro e all'educazione, ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso universalistico alle prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione,.
1. 173. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di ampliare, aggiungere le seguenti: e rafforzare.
1. 64. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di ampliare aggiungere le seguenti: e garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.
1. 65. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nell'accesso aggiungere la seguente: universalistico.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere le parole: secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.
1. 209. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e introducendo in via generale i princìpi di universalismo selettivo.
1. 256. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Pesco.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i princìpi dell'universalismo selettivo,.
*1. 14. Polverini.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: secondo i princìpi dell'universalismo selettivo,.
*1. 70. Airaudo, Gregori, Martelli, Nicchi, Placido.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: secondo i princìpi dell'universalismo selettivo, con le seguenti: e fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.
1. 68. Placido, Gregori, Airaudo, Martelli, Nicchi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: princìpi dell'universalismo selettivo, con le seguenti: principi delle pari opportunità, sussidiarietà circolare, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
1. 125. Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: universalismo selettivo aggiungere le seguenti:, dell'inclusione attiva e della promozione dell'occupazione.
1. 53. Moretto.

Pag. 107

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti:, previo confronto con le parti sociali.
1. 69. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare aggiungere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 126. Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
1. 71. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali, i soggetti istituzionali interessati e i rappresentanti del Terzo settore quanto alle disposizioni di cui al comma 4, lettera a).
1. 67. Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali.
1. 66. Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero di cui alla lettera b) del presente comma, nonché con la seguente: sentito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario.
1. 27. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero di cui alla lettera b) del presente comma, nonché con la seguente: sentito.
1. 187. Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro eliminando ogni forma di precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma sopprimere le lettere b) e c);
   b) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti Pag. 108delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con Pag. 109conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e delle Pag. 110attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 111
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di Pag. 112presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche Pag. 113elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di Pag. 114acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione Pag. 115della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 160. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
  a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;Pag. 116
   b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
   d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
   e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;
  b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
  c) al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente: in attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-septies;
  d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento;
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione Pag. 117a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  6-quater. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
  6-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 74. Nicchi, Martelli, Placido, Airaudo, Gregori, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
  a) al comma 2, sostituire le lettere da a) ad e) con le seguenti:
   a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
   b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente Pag. 118occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
   d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
   e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;

  b) al comma 3, sopprimere la lettera c);
  c) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-sexies.;
  d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le risorse di cui ai successivi commi, e nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione dei medesimi commi, contribuiscono al finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 1, comma 2.
  6-ter. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

  6-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 73. Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Scotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a contrastare il lavoro nero, promuovere attraverso convenzioni ad hoc la produzione e il consumo di beni e servizi ispirati a princìpi di sostenibilità ambientale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovere altresì l'occupazione delle categorie particolarmente svantaggiate.
1. 239. Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Pag. 119

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente;
   a) nell'ambito dell'introduzione di una misura unica a carattere universale per tutti i cittadini italiani, europei e gli stranieri provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di reciprocità sulla previdenza sociale, finalizzata a contrastare la povertà, prevedere specifiche misure normative di natura sanzionatoria a carico di tutti i soggetti percettori o responsabili dei processi amministrativi di erogazione che compiano atti illeciti o forniscano false dichiarazioni al fine dell'illegittimo ottenimento dei benefici di cui alla misura di contrasto alla povertà.
1. 241. Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale, definendo gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
1. 193. Carnevali, Patriarca, Piccione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una misura.
1. 28. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una misura regionalizzata.
1. 29. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una o più misure.
1. 30. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una misura nazionale con le seguenti: una o più misure regionali.
1. 31. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della povertà aggiungere le seguenti: e dell'esclusione sociale.
1. 190. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: livello essenziale con le seguenti: livello minimo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.
1. 127. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle prestazioni aggiungere le seguenti: nonché come livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328,
1. 198. Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da garantire aggiungere la seguente: uniformemente.
1. 72. Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

Pag. 120

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
  a-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano i requisiti di cui alla lettera b) del presente comma, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
   a-ter) previsione che le modalità attuative, i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali, nonché l'eventuale contributo finanziario dei medesimi enti ai fini dell'attuazione del presente articolo, siano individuate previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

  Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 2-bis, si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi;
  6-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
  6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
1. 78. Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli, Gregori, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione e programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A iniziale integrazione della delega di cui al comma 1, lettera a), e delle misure di cui al comma 2, e al fine di un loro rapido superamento, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) istituzione di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta;
   b) previsione che i beneficiari delle misure siano i cittadini residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani, cittadini stranieri residenti in Italia, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché tutti gli stranieri residenti in Pag. 121Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40 del 2014, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;
   c) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del programma;
   d) necessità di rispettare i seguenti principi:
    1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;
    2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;
    3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro;
    4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
   5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;

   b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al finanziamento della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai successivi commi.
  6-ter. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea Pag. 122retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-quater. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  6-quinquies. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-sexies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
  6-octies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 77. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Scotto, Martelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione del reddito minimo garantito;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A iniziale integrazione della delega di cui al comma 1, lettera a), e delle misure di cui al comma 2, e al fine di un Pag. 123loro rapido superamento, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) istituzione del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;
    b) previsione che il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve comportare una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
    c) previsione che il reddito minimo garantito sia diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000 euro, iscritte ai centri per l'impiego;
    d) previsione che il reddito minimo venga ricalcolato secondo opportuni coefficienti in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;
    e) emanazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, con cui si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del citato reddito minimo garantito;
    f) previsione dell'entrata a regime del reddito minimo garantito, entro l'anno 2017. Ad esso saranno conseguentemente assegnate anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.;
   b) al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: In attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a-bis), oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad essa finalizzate dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede altresì nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-septies.
   c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.Pag. 124
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  6-quater. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 61, 62, 64 dell'articolo 1, sono abrogati.
  6-quinquies. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  6-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
  6-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 76. Nicchi, Placido, Martelli, Airaudo, Gregori, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 3;
   b) al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  g) promozione del riconoscimento, da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni, ad ogni cittadino del diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti Pag. 125economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione;
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento Pag. 126e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste Pag. 127nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone Pag. 128da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto Pag. 129con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano Pag. 130dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre Pag. 1312009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura Pag. 132non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 208. Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 3;
   b) al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) previsione dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, cui attribuire il compito di analizzare l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro, offrendo un Pag. 133sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali con l'obiettivo di rendere funzionale un dispositivo per l'attuazione di una misura di carattere universale per il sostegno al reddito, in grado altresì di incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso l'informazione, la formazione e lo sviluppo delle proprie attitudini e della cultura nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale;
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.»;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pag. 134regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste Pag. 135nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone Pag. 136da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto Pag. 137con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano Pag. 138dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 6-tricies-ter, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre Pag. 1392009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura Pag. 140non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 212. Pesco, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 255. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 80. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

Pag. 141

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) previsione di un rafforzamento dei centri per l'impiego con relativa attribuzione a questi ultimi del ruolo di regia dei procedimenti funzionali alla gestione delle medesime misure. A tale scopo, dovrà altresì essere prevista una struttura informativa centralizzata, per la condivisione di un unico e comune archivio informatico realizzato mediante l'unione di specifiche banche dati utilizzate dagli enti e dalle istituzioni, con l'obiettivo di ottimizzare, grazie alla interconnessione delle banche dati, compresa la banca dati prevista dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i procedimenti finalizzati all'ampliamento delle protezioni sociali. La struttura informativa centralizzata dovrà comprendere i dati contenuti nel fascicolo personale elettronico del cittadino e nel libretto formativo elettronico del cittadino, due strumenti informatici utili per raccogliere e rendere disponibili le informazioni del cittadino riferite ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione ed alla sua formazione;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sopprimere la lettera c);
   b) sopprimere i commi 3 e 4;
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  «6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.»;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture Pag. 142e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Pag. 143Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, Pag. 144nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.Pag. 145
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;Pag. 146
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 6-tricies-ter, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate Pag. 147antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto Pag. 148finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 149comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 202. Chimienti, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Pesco, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) esclusione di ogni intervento sulle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi.
1. 15. Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il riordino, lo sviluppo e la ottimizzazione delle prestazioni di natura assistenziale nonché di altre prestazioni al fine del progressivo superamento della situazione di povertà da parte dei soggetti coinvolti.
1. 83. Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riordino e coordinamento delle seguenti prestazioni assistenziali sottoposte alla prova dei mezzi: ASDI e social card.
1. 210. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario, per le prestazioni di sostegno alla natalità e per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione non più in età di attivazione lavorativa.
1. 195. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riordino delle prestazioni volte al contrasto delle povertà e al sostegno del reddito, sottoposte alla prova dei mezzi.
1. 197. Carnevali, Patriarca, Piccione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ottimizzazione.
1. 82. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.
*1. 260. Il Governo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.
*1. 8. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi,.
*1. 150. Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: , compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.
1. 16. Polverini.

Pag. 150

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale,.
*1. 17. Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale,.
*1. 32. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.
1. 128. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche di natura previdenziale.
1. 75. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche di natura previdenziale, aggiungere le seguenti: escluse le pensioni di reversibilità in favore del coniuge superstite.
1. 177. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche di natura previdenziale, aggiungere le seguenti: con esclusione delle pensioni di reversibilità.
1. 79. Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sottoposte alla prova dei mezzi aggiungere le seguenti: secondo l'indicatore della situazione reddituale (ISR).
1. 33. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero.
1. 151. Garavini, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: compresi gli interventi aggiungere le seguenti: di natura esclusivamente socio-assistenziale.
1. 34. Simonetti, Rondini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fatta eccezione con le seguenti: individuando specifiche modalità di verifica che non gravino sugli aventi diritto.
1. 174. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per le pensioni ai superstiti e.
1. 18. Polverini.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: fatta eccezione aggiungere le seguenti: per le pensioni di reversibilità.
1. 59. Labriola.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché tutte le prestazioni atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione Pag. 151sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
1. 243. Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e dei familiari o conviventi che assistono il beneficiario medesimo.
1. 81. Gregori, Nicchi, Airaudo, Placido, Martelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) rafforzamento del welfare familiare, mediante introduzione, sulla base delle esperienze già maturate in altri Paesi dell'Unione europea, dell'obbligo per i figli di assicurare ai genitori una vecchiaia onorevole se questi ne sono impossibilitati, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, anche mediante modifiche alle specifiche norme del codice civile.
1. 189. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'introduzione di una misura volta al riconoscimento dell'esenzione da imposizione fiscale delle rendite erogate per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b-bis), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: a) riconoscimento del carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante al fine dell'esclusione della rendita erogata dall'INAIL dalla formazione del reddito del percipiente.
1. 51. Fregolent.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1. 254. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) introduzione di disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario (SMO) applicabili a tutti lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, con espressa previsione di fissazione di un valore SMO tendente a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto, con adeguamento tramite un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1o gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sopprimere la lettera
b);
   b) sopprimere i commi 3 e 4;Pag. 152
   c) sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 6-bis al comma 6-quadragies quinquies del presente articolo.
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  6-ter. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 6-bis, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  6-quater. Nel termine di cui al comma 6-bis le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  6-quinquies. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  6-sexies. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 6-quinquies.
  6-septies. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  6-octies. Ai fini di cui al punto 6-quinquies, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore Pag. 153della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  6-novies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  6-decies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  6-undecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 6-ter a 6-decies devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  6-duodecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  6-terdecies. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti contribuiscono integralmente alla promozione di misure per il contrasto della povertà.»;

  6-quaterdecies. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo fino a 2.500 milioni di euro annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  6-quinquiesdecies. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, Pag. 154per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  6-sexiesdecies. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
   b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

  6-septiesdecies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  6-duodevicies. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  6-undevicies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.Pag. 155
  6-vicies. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  6-vicies semel. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  6-vicies bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6-vicies ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6-vicies quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6-vicies quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  6-vicies sexies. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  6-vicies septies. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  6-duodetricies. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle finalità di cui al comma 1; le suddette destinazioni Pag. 156sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  6-undetricies. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1 deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6-tricies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari del presente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ente che eroga il trattamento pensionistico le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per concorrere all'attuazione dei principi del comma 1.
  6-tricies semel. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi al fine di concorrere all'attuazione dei principi di cui al comma 1.
  6-tricies bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486, è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

Pag. 157

  6-tricies ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici. I trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  6-tricies quater. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 6-tricies-ter, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  6-tricies quinquies. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  6-tricies sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata al 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concorrono all'attuazione del comma 1.
  6-tricies septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  6-duodequadragies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  6-undequadragies. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui Pag. 158alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro, il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quadragies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quadragies semel. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
  6-quadragies bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 22,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, Pag. 159a decorrere dalla data di approvazione della presente legge. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  6-quadragies ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari all'8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dalla data di approvazione della presente legge.
  6-quadragies quater. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 6 milioni di euro per l'anno 2016, 34 milioni di euro per l'anno 2017 e 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:
   a) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) per l'anno 2016 per un ammontare pari a 1 milione di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   c) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) per l'anno 2017 per un ammontare pari a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
   e) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   f) a decorrere dall'anno 2018 per un ammontare pari a 18 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

  6-quadragies quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 204. Cominardi, Pesco, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) riordino delle modalità di programmazione e gestione del sistema degli interventi e dei servizi sociali.
1. 199. Carnevali, Patriarca, Piccione.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) norme generali e comuni in materia di programmazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali.
1. 211. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 129. Martelli, Nicchi, Airaudo, Placido, Gregori.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ai fini della stesura di un testo unico.
1. 84. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

Pag. 160

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'innalzamento della soglia del reddito complessivo in base alla quale un familiare viene riconosciuto fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1. 11. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   d) la configurazione di un raccordo tra le imprese e gli strumenti delle politiche attive del lavoro, attraverso percorsi specifici e forme d'incentivazione, al fine di favorire la formazione, l'inserimento lavorativo e l'impiego in attività di pubblica utilità volte alla salvaguardia del patrimonio pubblico e dell'ambiente;
   e) l'elaborazione, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di un piano per definire specifici strumenti per l'inserimento lavorativo dei soggetti destinatari di misure di sostegno, anche con il concorso delle agenzie per il lavoro accreditate, nonché di enti locali, società pubbliche partecipate, soggetti del terzo settore.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere d) ed e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) potenziamento del sistema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tramite un più efficace utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego;
   b) affidamento all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) del ruolo di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti e i diversi livelli territoriali per le politiche attive del lavoro;
   c) promozione di accordi territoriali tra enti e organismi competenti pubblici e accreditati per il sostegno alle politiche attive del lavoro per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi per l'inserimento lavorativo.
1. 7. Santerini, Dellai, Gigli, Marazziti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) l'adeguamento all'inflazione degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, nel senso di aumentare la soglia del reddito complessivo per considerare un familiare fiscalmente a carico del contribuente e tutti gli importi massimi detraibili delle spese che concorrono a formare il reddito complessivo sostenute dai genitori per la cura dei figli.
1. 12. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai beneficiari, nei limiti delle risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 206. Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

Pag. 161

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere, sulla base di una complessiva ricognizione di tutti gli istituti di sostegno diretto e indiretto al reddito, a vario titolo riconosciuti ai nuclei familiari, la progressiva sostituzione degli stessi con forme di sostegno diretto e universalistico al reddito delle famiglie, attivabili sulla base di nuovi e omogenei criteri di assegnazione, che tengano conto sia della condizione reddituale, sia dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, sia dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare.
1. 236. Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un'unica misura nazionale con le seguenti: una o più misure regionali.
1. 36. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un'unica misura nazionale con le seguenti: una o più misure.
1. 35. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionalizzata.
1. 37. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: condizionato con le seguenti: finalizzato prioritariamente.
1. 88. Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: progetto personalizzato aggiungere le seguenti: , coerente con il percorso formativo, scolastico e professionale del beneficiario.
1. 19. Polverini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: attivazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: finalizzato all'emancipazione dalla vulnerabilità secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 130. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e di inclusione sociale e lavorativa aggiungere le seguenti: coerente con le attitudini, il percorso formativo, scolastico e professionale del soggetto beneficiario.
1. 87. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: comprendente con le seguenti: nonché da.
1. 89. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione che il sostegno economico, di cui alla lettera a), sia comunque riconosciuto laddove la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato non dipenda dalla persona che dovrebbe beneficiare del medesimo sostegno;.
1. 85. Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio, aggiungere le seguenti: d'intesa con le regioni Pag. 162e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Anci,.
1. 92. Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari aggiungere le seguenti: tra le persone in età di attivazione lavorativa al di sotto della soglia di povertà assoluta.
1. 200. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: definizione dei beneficiari e del beneficio, aggiungere le seguenti: d'intesa con le parti sociali,.
1. 90. Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: determinazione aggiungere la seguente: annuale.
1. 213. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:, nei limiti delle risorse con le seguenti: al fine della quantificazione delle risorse necessarie tenuto conto delle risorse disponibili del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 93. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e delle risorse di cui ai commi 6-bis e 6-ter.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera c), sostituire le parole: per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3, con le seguenti: e delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter;
   b) al comma 3:
    1) sostituire la lettera a), con la seguente: «a) riordino, ai fini di una loro implementazione, delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), garantendo un livello di prestazioni non inferiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;»;
    2) sopprimere la lettera c);
   c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dalle eventuali economie fino alla fine del comma, con le seguenti: dalle risorse rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter;
   d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro Pag. 163sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1, dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 86. Nicchi, Airaudo, Martelli, Gregori, Placido, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in cui confluiscono il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 387 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 60. Labriola.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, individuando una percentuale dell'incremento delle risorse fiscali a legislazione vigente derivanti dall'incremento del prodotto interno lordo nella misura dello 0,05 per cento annuo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo le parole: valutazione multidimensionale del bisogno; aggiungere le seguenti: una valutazione, nell'ambito del nucleo familiare, dei bisogni di inserimento lavorativo o di qualificazione professionale, di educazione dei minori, di cura e di sostegno alla disabilità, di definizione di una situazione abitativa stabile;.
1. 6. Santerini, Dellai, Gigli, Marazziti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione che future prestazioni finalizzate al contrasto della povertà siano uniformate alle disposizioni introdotte dalla presente legge;.
1. 143. Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) previsione mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dell'estensione dei beneficiari e dell'incremento del beneficio prioritariamente per i nuclei familiari con uno o più figli minori, o con persone disabili gravi, Pag. 164ovvero con soggetti con difficoltà oggettive e soggettive di inserimento lavorativo, individuando al contempo le risorse necessarie da far affluire al fondo di cui alla lettera b) del presente comma.
1. 94. Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: previsione mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio per i nuclei familiari con uno o più minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo, sulla base delle risorse destinate al Fondo di cui alla lettera b).
1. 97. Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente:
   a) alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti:, articolato in una o più misure regionali;
   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 41. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente:
   a) alla medesima lettera, dopo le parole: 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti:, articolato in una o più misure;
   b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 40. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 38. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: nazionale con la seguente: regionalizzato.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, comma 386, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «nazionale» è sostituita dalla seguente: «regionalizzato».
1. 39. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: iniziando prioritariamente fino alla fine della lettera con le seguenti: iniziando prioritariamente dai nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, e tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, e successivamente dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione nel mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo Pag. 165di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3.
1. 4. Gigli, Dellai, Santerini, Marazziti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: prioritariamente fino a: mercato del lavoro con le seguenti: dalle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché dai soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 131. Martelli, Nicchi, Placido, Gregori, Airaudo.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: dai nuclei familiari con figli disabili a carico.
1. 1. Minardo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: nuclei familiari con figli minorenni con le seguenti: nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata.
1. 95. Nicchi, Airaudo, Martelli, Gregori, Placido.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. All'articolo 1, al comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» sono aggiunte le seguenti: «da almeno dieci anni e, se di cittadinanza extracomunitaria, che abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 167. Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
1. 42. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: di nazionalità italiana o comunitaria.
1. 170. Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: nei quali sono presenti uno o più figli disabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 60 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, a cui si provvede:
   a) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; Pag. 166
   b) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 222. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere la seguente: numerosi;

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 227. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: numerosi, con più di due figli, anche di maggiore età inoccupati;

  Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 224. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: minorenni aggiungere le seguenti: e persona fisica, il cui reddito annuo netto, calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, è pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare;

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il citato Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 230. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri Pag. 167residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 391, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano» sono aggiunte le seguenti: «da almeno dieci anni e che, se di cittadinanza extracomunitaria abbiano accumulato, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione».
1. 163. Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni, aggiungere le seguenti: cittadini italiani o comunitari, ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno cinque anni, che, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno trenta punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 165. Rondini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni, aggiungere le seguenti: cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero se cittadini extracomunitari di genitori stranieri residenti in maniera stabile e continuativa sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
1. 44. Simonetti, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: e dai nuclei familiari monoreddito con a carico persone di oltre settanta anni d'età o persone con handicap grave.
1. 61. Labriola.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: figli minorenni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali.
1. 96. Nicchi, Martelli, Airaudo, Placido, Gregori.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: e successivamente dai soggetti fino a: mercato del lavoro.
1. 201. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: nonché delle persone o nuclei familiari in condizione di povertà assoluta.
1. 215. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: del mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo a persone di più di cinquanta anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
1. 154. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo per coloro a cui manca un periodo non superiore ai dieci anni per il perfezionamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico.
1. 207. Preziosi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: per effetto aggiungere la seguente: anche.
1. 214. Miotto, D'Incecco, Piccione.

Pag. 168

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché attraverso ulteriori risorse da definire attraverso specifici provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità.
1. 152. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché i soggetti ex percettori di mobilità in deroga ed esclusi da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale.
1. 258. Burtone.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o dello stanziamento in futuro di ulteriori risorse da destinare al medesimo Fondo nella legge di stabilità.
1. 175. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; le risorse saranno devolute alle Regioni, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete dei servizi pubblici locali.
1. 132. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione di un periodo transitorio per le categorie che oggi percepiscono prestazioni che non sarebbero più destinatarie delle stesse.
1. 155. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: dei progetti fino a: lettera a) con le seguenti: e allo sviluppo o implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del «long life learning» promossa dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei centri antiviolenza e case rifugio.
1. 133. Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: concorrano con le seguenti: si aggiungano.
1. 98. Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della promozione dell'inclusione sociale aggiungere le seguenti: nonché del sostegno alla disabilità.
1. 196. Binetti, Calabrò.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: le risorse con le seguenti: parte delle risorse.
1. 203. Carnevali, Patriarca, Piccione.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno e ai comprensori con tassi di indigenza superiori alla media.
1. 259. Burtone.

Pag. 169

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:; è previsto l'utilizzo di tali risorse anche ai fini del potenziamento e della qualificazione della presa in carico dei beneficiari.
1. 216. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) definizione di principi generalizzati di presa in carico dei beneficiari da parte della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dell'inserimento lavorativo, delle politiche abitative, dei servizi educativi e della formazione attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno e una progettazione personalizzata volta alla promozione delle capacità e all'inserimento attivo nel lavoro e nella società.
1. 205. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, lettera e), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti:, nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328,.
1. 247. Grillo, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: delle persone in condizione di fragilità, compresi i con la seguente: dei.
1. 218. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.
*1. 99. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

   Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.
*1. 153. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: di fragilità, compresi i beneficiari con le seguenti: di povertà, beneficiarie.
*1. 176. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da:, sulla base fino alla fine della lettera.
1. 20. Polverini.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: in particolare.
1. 100. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) previsione di controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura di cui alla lettera a) del presente comma, da parte dell'INPS anche avvalendosi dei collegamenti con l'anagrafe tributaria. Da tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 102. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) previsione di specifiche risorse economiche necessarie a consentire agli enti locali e agli ambiti territoriali la possibilità di assicurare un sistema di servizi volti a Pag. 170garantire l'inclusione sociale e lavorativa, anche nel rispetto delle finalità di cui alle lettere a) ed e) del presente comma.

  Conseguentemente al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: al finanziamento delle previsioni di cui al comma 2 lettera e-bis), si provvede per ciascuno degli anni 2017-2019 nei limiti di 100 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 101. Airaudo, Nicchi, Martelli, Gregori, Placido.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: partecipazione dei beneficiari, aggiungere le seguenti: secondo le disponibilità e le esigenze degli enti coinvolti, seguendo primariamente gli indirizzi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001.
1. 57. Moretto.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) innalzamento degli importi dei massimali e dei limiti previsti, a legislazione vigente, per le detrazioni per oneri dei figli a carico per le spese relative alla frequenza di scuole per l'infanzia, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, nonché previsione di detrazioni per oneri anche per la frequenza dei centri estivi per i bambini fino al compimento del sesto anno di età.
1. 13. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) previsione del riconoscimento per i pensionati con reddito complessivo pari o inferiore a 7.500 euro annui, nonché per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con reddito complessivo pari o inferiore a 4.800 euro annui, di un importo di 80 euro netti al mese, che non rilevano ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a valere sul Fondo istituito dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incrementato di una somma pari a 3 mila milioni di euro a decorrere dal 2017;.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante le disposizioni contenute nei commi da 6-ter a 6-quinquies.
  6-ter. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento Pag. 171di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
  6-quater. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente comma, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente comma, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  6-quinquies. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al comma precedente sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma.
1. 232. Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

Pag. 172

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) con riferimento alla base imponibile delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), introduzione a decorrere dall'anno 2017 di soglie di esenzione da applicare ai contribuenti in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali, e alla dimensione e natura del nucleo familiare, con priorità per i nuclei familiari con due o più figli.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, lettera f) si provvede:
   a) per la quota parte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) per la quota parte di 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 234. Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, con uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 6 aggiungere il seguente periodo: Agli oneri di cui al comma 2, lettera f), si provvede a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 233. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Grillo, Baroni, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita, Colonnese.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) previsione di strumenti atti a garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'impiego delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo un'adeguata pubblicità riguardo la platea dei beneficiari, i progetti approvati e i risultati raggiunti.
1. 249. Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) previsione nell'ambito del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, d'intesa con le regioni, di misure di sostegno specifiche per gli ex beneficiari degli ammortizzatori in deroga Pag. 173al fine di assicurare una copertura assistenziale in presenza di programmi di reinserimento occupazionale.
1. 229. Burtone, Piccione.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) coordinamento di ulteriori interventi ed azioni finalizzati al contrasto della povertà con il sistema di interventi delineato dalla presente legge;.
1. 144. Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 21. Polverini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*1. 103. Placido, Airaudo, Gregori, Martelli, Nicchi.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) revisione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), introducendo in via generale principi di universalismo nell'accesso alle prestazioni medesime, prevedendo l'adozione di un nuovo regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente che recepisca le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, 842 e 838 del 2016 e preveda altresì la totale esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, da emanare secondo le modalità di cui al medesimo articolo 5.
1. 253. Di Vita, Grillo, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riordino e coordinamento delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), in previsione del superamento delle differenze categoriali con la finalità di introdurre gradualmente una misura unica di contrasto alla povertà in attuazione del principio dell'universalismo selettivo, prevedendo per l'accesso alle specifiche prestazioni di cui alla presente legge l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dando luogo ad attività di monitoraggio e verifica sulla platea dei beneficiari destinatari di misure di sostegno al reddito;.
1. 185. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) riordino delle prestazioni secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 134. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: riordino.
1. 182. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: di cui al comma 1, lettera b) con le seguenti: assistenziali;Pag. 174
   b) alla lettera a), sostituire le parole: economica equivalente (ISEE) con le seguenti: reddituale (ISR);
   c) alla lettera b), sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: delle prestazioni assistenziali;
   d) alla lettera c), sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: delle prestazioni assistenziali.
1. 46. Simonetti, Rondini.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: superando fino a: medesime.
1. 178. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e introducendo in via generale princìpi di universalismo selettivo nell'accesso.
1. 104. Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: economica equivalente (ISEE) con le seguenti: reddituale (ISR).
1. 47. Simonetti, Rondini.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: economica equivalente (ISEE) aggiungere le seguenti: fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e successive modificazioni.
1. 105. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: economica equivalente (ISEE) aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
1. 156. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: eventualmente.
1. 62. Labriola.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016.
1. 245. Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dando luogo ad attività di monitoraggio e verifica sulla platea dei beneficiari destinatari di misure di sostegno al reddito.
1. 184. Beni, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: lasciando in ogni caso invariati i requisiti per l'accesso alla pensione di reversibilità.
1. 9. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) introduzione di uno specifico moltiplicatore ISEE familiare, in favore delle famiglie conviventi, con valori proporzionalmente Pag. 175crescenti, commisurati in base ai minori redditi percepiti, con particolari tutele per le famiglie monoreddito, al numero dei figli e degli altri familiari conviventi, anche utilizzando le risorse rinvenienti dall'applicazione delle lettere a-ter), a-quater) e a-quinquies);
   a-ter) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori al fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione degli abusi accertati al Casellario di cui alla lettera f) del comma 4, anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;
   a-quater) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;
   a-quinquies) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dell'applicazione della lettera a-bis) del comma 3, fatto salvo quanto previsto nella lettera medesima, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 162. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma. 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione di specifici strumenti di contrasto e sanzionatori del fenomeno di indebita percezione delle prestazioni assistenziali e di welfare, con obblighi di comunicazione al Casellario di cui alla lettera f) del comma 4, anche valutando l'estensione del principio dell'abuso di diritto, con particolare riferimento alle separazioni matrimoniali simulate ai fini della percezione dei benefici fiscali, di welfare e ISEE;.
1. 192. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) modifica alle disposizioni in materia di reversibilità in favore dei figli, con applicazione anche alle situazioni in essere, prevedendo la fruibilità del beneficio in misura ridotta dal compimento della maggiore età e fino al completamento di un corso regolare di studi universitari e in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore dei figli portatori di handicap;.
1. 194. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) ampliamento delle cause di riduzione dell'assegno di reversibilità di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che esse si applichino, con le percentuali ivi previste, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a sessanta anni e la Pag. 176differenza di età tra i coniugi sia superiore a quindici anni, salvo quanto previsto in favore dei figli minori o portatori di handicap;.
1. 191. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in favore dei pensionati con una pensione non superiore a due volte il minimo, del reddito derivante dalla prima casa di abitazione, se di valore inferiore a 200.000 euro, nonché adozione di un sistema di franchigie decrescenti per i redditi da pensione, anche cumulati e per i valori immobiliari superiori ai suddetti valori;.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera a-bis) del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 181. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 delle borse di studio, dei premi di studio, dei premi di laurea, delle borse per la mobilità internazionale e delle altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;

  Conseguentemente, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della lettera a-bis) del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196.
1. 179. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione e correzione del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di rimuovere le rigidità e le distorsioni che si sono determinate nella fase applicativa della nuova disciplina;
1. 10. Gebhard, Schullian, Plangger, Marguerettaz.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla razionalizzazione con le seguenti: al riordino.
1. 219. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1. 106. Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: di cui al presente comma, aggiungere le seguenti:, nonché le eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non impiegate nell'anno 2016.
1. 107. Nicchi, Martelli, Airaudo, Gregori, Placido.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: all'incremento fino alla fine della lettera, con le seguenti: allo sviluppo o all'implementazione: 1) degli interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328; 2) dell'offerta formativa secondo il metodo del long life learning promossa dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e l'educazione in età adulta; 3) di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di soggetti vulnerabili e Pag. 177finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili; 4) dell'offerta dei Centri antiviolenza e Case rifugio;
1. 135. Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale sulla base di una tabella di parametri definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 1991, n. 281;
   b) compilazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, di un report riepilogativo dei livelli essenziali delle prestazioni forniti nel semestre precedente da ogni singola Regione, prevedendo il commissariamento delle Regioni che non rispettano i parametri minimi stabiliti ai sensi della lettera a) del presente comma;
1. 50. Simonetti, Rondini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 48. Simonetti, Rondini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 63. Labriola.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 242. Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: previsione di un organismo nazionale di coordinamento con le seguenti: previsione della costituzione di un Osservatorio permanente.
1. 136. Martelli, Gregori, Airaudo, Nicchi, Placido.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: organismo nazionale con la seguente: organismo.
1. 220. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiungere le seguenti: nonché di almeno otto componenti scelti pariteticamente fra le Organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;.
1. 22. Polverini.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili – Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori.
1. 137. Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore.
1. 108. Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle forze sociali e dei soggetti del terzo settore.
1. 161. Patrizia Maestri, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

Pag. 178

  Al comma 4, lettera a), dopo la parola: (INPS), aggiungere le seguenti: del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 244. Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: al fine di favorire fino a: tipologie di intervento con le seguenti: con la funzione di:
   1) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni e delle risorse nell'ambito delle vulnerabilità;
   2) assicurare alle città metropolitane programmazione e pianificazione di azione di sicurezza urbana tenendo conto anche dei seguenti elementi:
    2.1) valorizzazione dei tradizionali codici di condotta civica;
    2.2) cura del territorio, degli spazi e parchi pubblici;
    2.3) sviluppo dei servizi pubblici nelle aree degradate;
    2.4) rimozione dei fattori ambientali di rischio quali: squallore dello spazio urbano, la non chiarezza dei percorsi, scarsa illuminazione;
   3) assicurare attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di dati funzionali a quanto stabilito in attuazione della presente legge;
   4) assicurare la lettura ed analisi del bisogno e ricognizione e mappatura delle risorse territoriali;
   5) assicurare attività di formazione ed informazione agli enti territoriali;
   6) assicurare attività di coordinamento degli osservatori regionali e altri osservatori costituiti da soggetti pubblici e privati;
   7) assicurare la valutazione e il monitoraggio di quanto previsto in attuazione della presente legge.
1. 138. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: una maggiore omogeneità con le seguenti: l'omogeneità.
1. 109. Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: per le singole tipologie di intervento.
1. 221. Miotto, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) istituzione di una Commissione consultiva permanente composta da almeno quindici componenti, di cui cinque in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, cinque in rappresentanza delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative e cinque in rappresentanza degli organismi del terzo settore che si occupano di contrasto alla povertà;.
1. 24. Polverini.

  Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) istituzione di una Commissione consultiva permanente composta da almeno dieci componenti scelti pariteticamente fra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative;.
1. 23. Polverini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
1. 139. Martelli.

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  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: previsione di verifiche periodiche, che con rapporti trimestrali, pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riportino l'effettivo impatto economico e sociale conseguito sia riguardo alla misura prevista dalla presente legge sia ad ogni altra misura già in vigore con particolare riguardo alla misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e all'assegno di disoccupazione (ASDI);.
1. 250. Grillo, Lorefice, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale (LEPS) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da garantire in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dell'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 252. Di Vita, Grillo, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e come individuati all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 251. Di Vita, Grillo, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; le funzioni di verifica e controllo sono svolte in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza;.
1. 248. Di Vita, Lorefice, Grillo, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: ridefinizione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: mediante l'utilizzo aggiungere la seguente: razionale.
1. 110. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: riordino.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: allo scopo fino alla fine della lettera con le seguenti: tenuto conto di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 140. Martelli, Nicchi, Gregori, Airaudo, Placido.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti territoriali e rafforzamento della gestione associata nella programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con il ricorso alla forma del consorzio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 52. Capone, Mariano, Grassi, Miotto, D'Incecco, Patriarca, Piccione, Carnevali.

Pag. 180

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) definizione dei princìpi generali per l'individuazione degli ambiti territoriali e rafforzamento della gestione associata della programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche con il ricorso alla forma del consorzio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dall'articolo 1, comma 562, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 2. Fucci.

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 aggiungere le seguenti: chiarendo il quadro normativo inerente i consorzi socio-assistenziali e le aziende speciali di servizi alla persona, ridefinendo in modo chiaro le condizioni entro cui gli enti locali possono aderire e dar vita a tali forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali.
1. 145. Carnevali, Patriarca, Piccione.

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, aggiungere le seguenti: mediante il concorso, ove compatibile, di parte delle risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nonché di ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità.
1. 146. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328 aggiungere le seguenti: mediante il concorso, ove compatibile, di parte delle risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, con assegnazione prioritaria delle risorse in questione agli ambiti territoriali che implementino forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali che consentano un governo unitario e omogeneo dei servizi, stabilità del personale e maggiore capillarità e parità di accesso al servizio sociale professionale.
1. 147. Zampa, Patriarca.

  Al comma 4, lettera d), dopo le parole: legge 8 novembre 2000, n. 328, aggiungere le seguenti: prevedendo allo scopo specifici incentivi.
1. 157. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.
*1. 166. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.
*1. 180. Beni, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 4, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi.
*1. 246. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

Pag. 181

  Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovere l'integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie e le politiche attive del lavoro.
1. 223. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*1. 111. Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e).
*1. 235. Mantero, Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti o organismi pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario ma non sostitutivo delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali.
1. 113. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 4, lettera e), premettere le seguenti parole: previsione di maggiori risorse finanziarie al fine di implementare la.
1. 112. Gregori, Airaudo, Placido, Nicchi, Martelli.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: promozione di accordi territoriali con le seguenti: valorizzazione degli accordi di programma di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 141. Martelli, Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: organismi competenti aggiungere le seguenti: pubblici e accreditati per il sostegno alle politiche attive del lavoro e.
1. 5. Santerini, Dellai, Gigli.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: l'istruzione e la formazione aggiungere le seguenti:, le politiche abitative.
1. 148. Giuditta Pini, Patriarca, Piccione, Carnevali.

  Al comma 4, lettera e), dopo le parole: risorse delle comunità aggiungere le seguenti: la realizzazione di piattaforme informatiche dedicate specificatamente al sostegno di oggetti vulnerabili e finalizzate alla capacitazione dei soggetti e alla messa in rete delle risorse territoriali pubbliche e private disponibili.
1. 142. Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Gregori.

  Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: e del privato sociale fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. 237. Lorefice, Grillo, Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo sedi territoriali di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, con le forze sociali e i soggetti del terzo settore.
1. 164. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Pag. 182Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promozione di progetti sperimentali per l'inclusione lavorativa, territorialmente circoscritti, che possano includere anche soggetti privati la cui partecipazione sia incentivata con meccanismi premiali convenzionali o innovativi.
1. 58. Moretto.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) promozione in via prioritaria di accordi territoriali nell'ambito dei comprensori interessati da situazioni di crisi industriale al fine di tutelare le persone espulse dai cicli produttivi e prive di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale ordinario e in deroga avviando d'intesa con regioni ed enti locali programmi di reinserimento.
1. 257. Burtone, Piccione.

  Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali con le seguenti: rafforzamento e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali omogeneo su tutto il territorio nazionale al fine di rendere accessibili, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati e garantire un adeguato sistema di monitoraggio degli interventi e della loro efficacia.
1. 116. Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli, Placido.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal Sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni a supporto della gestione della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.
1. 115. Airaudo, Gregori, Placido, Nicchi, Martelli.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei comuni, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.
1. 225. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo tra l'altro: 1) una sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati; 2) l'acquisizione al Casellario anche delle prestazioni erogate dal terzo settore; 3) un termine massimo dall'erogazione della prestazione, entro il quale gli enti devono fornire i dati informativi.
1. 114. Placido, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già Pag. 183nella disponibilità dei Comuni; potenziamento delle informazioni in uscita dal sistema informativo dei servizi sociali in direzione dei Comuni, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori.
1. 158. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: mantenimento a fini informativi presso il medesimo Casellario, della registrazione nominale e cumulata col reddito familiare, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, in ragione della condizione di disabilità, invalidità o non autosufficienza ai fini della razionalizzazione delle prestazioni ricevute da più enti erogatori.
1. 183. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: rafforzamento degli obblighi di trasmissione dei dati al Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative all'individuazione dei trattamenti indebitamente percepiti e introduzione dell'obbligo di consultazione preventiva all'erogazione delle prestazioni del Casellario da parte degli enti, le amministrazioni e i soggetti obbligati, anche prevedendo l'adozione di un regime sanzionatorio per i soggetti inadempienti.
1. 186. Pizzolante, Binetti, Calabrò.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) previsione, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti per garantire gli interventi da attuare nell'ambito delle previsioni introdotte dalla presente legge tale da mettere in pericolo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti delle persone in condizione di povertà, di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
1. 149. Miotto, Patriarca, D'Incecco, Piccione.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) definizione di scadenze e sanzioni rispetto agli obblighi di informazione reciproca e di alimentazione delle banche dati da parte delle istituzioni che sono tenute a farlo.
1. 159. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) previsione presso ogni Prefettura di un Osservatorio territoriale di monitoraggio delle povertà finalizzato a supportare e coadiuvare gli organismi responsabili nell'azione di contrasto dell'indigenza anche con poteri sostitutivi in presenza di situazioni emergenziali.
1. 231. Burtone, Piccione.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione Pag. 184dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
    2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;
   c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
    4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
   d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

  4-ter. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.Pag. 185
  4-quater. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.
  4-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a un 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) quanto a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie « money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola INPS e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
   4-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 171. Simonetti, Rondini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti:, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative.
1. 25. Polverini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: corredati di relazione tecnica con le seguenti: corredati di dettagliata relazione tecnica ed economica nonché delle previsioni sulle ricadute economiche e delle risorse pluriennali necessarie,.
1. 118. Airaudo, Gregori, Placido, Martelli, Nicchi.

  Al comma 5, sostituire le parole: trenta giorni ovunque ricorrano, con le seguenti: sessanta giorni.
1. 119. Placido, Nicchi, Airaudo, Gregori, Martelli.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni Pag. 186competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione.
1. 168. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*1. 117. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*1. 120. Nicchi, Gregori.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*1. 238. Grillo, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
1. 240. Di Vita, Baroni, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a) si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle risorse derivanti dai successivi commi 6-bis e 6-ter.
  6-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;Pag. 187
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  6-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre n. 346 e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 122. Nicchi, Airaudo, Gregori, Placido, Martelli.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché dalle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non impiegate nell'anno 2016.
1. 121. Airaudo, Nicchi, Gregori, Placido, Martelli.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le eventuali risorse di cui al primo periodo non impiegate nel 2016 dovranno essere utilizzate nel 2017.
1. 26. Polverini.

  Al comma 6, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo il ricorso a risorse aggiuntive derivanti dall'utilizzo dei fondi strutturali europei.
1. 226. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.
*1. 124. Gregori, Nicchi, Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.
*1. 169. Gnecchi, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.

  Al comma 7, dopo le parole: il Governo può adottare aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*1. 228. Miotto, D'Incecco, Piccione, Carnevali.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, ai sensi del comma 7 del presente articolo.
1. 123. Airaudo, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido.