CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un servizio fino alla fine del periodo con le seguenti: un servizio che sia limitato o dedicato all'utilizzo di una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti attraverso la rete internet.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: servizio non internet con le seguenti: servizio basato su rete internet.
2. 1. Caparini, Attaguile.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: In coerenza con la seguente: Compatibilmente.
3. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ridurre con le seguenti: prevenire o mitigare.
3. 3. Il Relatore.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Se vi è il pericolo e un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, fornendo i dati tecnici per determinare il responsabile del fatto illecito.
3. 1. Caparini, Attaguile.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e servizi legali.
4. 1. Caparini, Attaguile.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: siano previsti come obbligatori da norme imperative o.
4. 2. Caparini, Attaguile.

  Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti:, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.
4. 3. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: individuata ai sensi dell'articolo 144-bis con le seguenti: di cui all'articolo 27.
6. 1. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri)

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole da: «come “accesso ad internet”» fino alla fine del periodo con le seguenti: «come “accesso ad interne” o “servizio internet”, un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet.».
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per l'accesso o servizio di connettività di cui al periodo precedente la documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste rispetto ad un accesso o servizio di connettività che consenta la fruizione illimitata di servizi offerti sulla rete internet.».
2. 1. (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Liuzzi.

ART. 3.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «al terminale di un utente finale» con le seguenti: «ai terminali di utenti finali»;
   b) al secondo periodo, sostituire le parole: «e le notifica celermente all'utente.» con le seguenti: «e le notifica al proprio utente.»;
   c) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente ai soli casi di effettivo, significativo e grave pericolo di danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o di serio danno ai terminali di utenti finali, di cui al comma 1, lettera b), il fornitore di connettività provvede a segnalare tale circostanza, entro sei ore dalla scoperta, all'autorità giudiziaria, al Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 dell'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fornendo i dati tecnici strettamente necessari per prevenire il fatto dannoso nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.».
3. 1. (nuova formulazione) Caparini, Oliaro, Catalano.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: legali con la seguente: leciti.
4. 1. (nuova formulazione) Caparini, Attaguile, Oliaro, Catalano.

  Al comma 2, dopo le parole: contenuti o servizi inserire le seguenti:, salvo che gli stessi non rientrino nei casi previsti dal comma precedente.
4. 3. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294).

PARERE APPROVATO

   La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva 2014/53/UE per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e abrogazione della direttiva 1999/5/CE (Atto n. 294);
   premesso che:
    lo schema di decreto è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
    il mercato cui fa riferimento la direttiva, e di conseguenza il decreto legislativo di attuazione, è assai ampio e in continua crescita, comprendendo numerose apparecchiature di ricezione quali modem, apparati bluetooth, apparati wi-fi e apparecchiature di rete, in particolare telefoni cellulari;
    la vigente normativa ha evidenziato numerose criticità soprattutto per la mancanza di disposizioni atte a governare la rapida evoluzione del mercato e per la conseguente difficoltà di applicazione del dettato normativo in fase sia di progettazione, sia di valutazione della conformità che di vigilanza;
    lo schema di decreto reca quindi un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato delle apparecchiature radio che, seppur in linea con il passato, intende superare le criticità evidenziate, attraverso una precisa individuazione delle responsabilità dei soggetti che operano nel settore, un maggiore coinvolgimento e una più attiva partecipazione degli operatori economici nei compiti di vigilanza svolti dall'autorità nazionale di sorveglianza, attraverso la messa a disposizione e la tenuta di tutte le informazioni necessarie, un'azione di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e una maggiore tutela dei consumatori;
    obiettivo dello schema di decreto è quindi quello di garantire l'immissione sul mercato di apparecchiature radio più sicure, che assicurino un uso efficiente dello spettro radio evitando interferenze e che mettano il consumatore italiano in grado di accedere a prodotti con le medesime caratteristiche funzionali e di sicurezza in un mercato unico più ampio e concorrenziale;
    in particolare l'articolo 3, comma 1, dello schema reca i requisiti essenziali per la fabbricazione delle apparecchiature radio, ossia la protezione della salute e della sicurezza di persone e animali e un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica; il comma 3 reca inoltre una serie ulteriore di requisiti essenziali passibili di recare importanti vantaggi collettivi, tra cui, ad esempio l'interazione delle apparecchiature con caricabatterie standardizzati o la possibilità di essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione, che risultano necessari ai fini della dimostrazione di conformità al decreto subordinatamente all'adozione, da parte della Commissione, di appositi atti delegati con cui si individuano le categorie Pag. 100o classi di apparecchiature radio alle quali devono applicarsi i suddetti requisiti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 3, il Governo, nell'esercizio delle proprie prerogative, promuova una definizione della categorie o classi di apparecchiature radio alle quali si applicano i citati requisiti essenziali quanto più ampia possibile, in relazione alle finalità di semplificazione dell'uso delle apparecchiature, di riduzione dei costi a carico del consumatore e di tutela ambientale.

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ALLEGATO 4

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. (Nuovo testo C. 2721 Tullo ed altri).

EMENDAMENTO APPROVATO

  All'articolo 1, comma 2, capoverso «Art. 93», secondo comma, dopo le parole: «dai tipi di sinistri occorsi» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento».
1. 100. Il Relatore.

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ALLEGATO 5

5-07122 De Lorenzis: Modalità e tempi di realizzazione del collegamento ferroviario tra le città di Taranto e Lecce e l'aeroporto di Brindisi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riferiscono gli Uffici della Regione Puglia, il Piano Regionale Trasporti si pone l'obiettivo di definire un sistema integrato aeroportuale regionale che, in particolare, ha individuato come prima azione da intraprendere la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per garantire la piena accessibilità multimodale agli scali di Bari e Brindisi: se Bari svolge il ruolo di scalo primario, Brindisi è destinato a ricoprire quello di Porta del Salento.
  La previsione del collegamento fra lo scalo aeroportuale di Brindisi e la rete ferroviaria italiana, inserito fra gli interventi di rilevanza strategica dell'Intesa Generale sottoscritta nel 2011 tra Stato e regione Puglia, è parte qualificante del programma di interventi approvato con delibera CIPE 62/2011.
  La regione Puglia, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento con il finanziamento nei termini fissati dal CIPE, ha predisposto una ipotesi di fattibilità successivamente sottoposta sia al comune di Brindisi che ad Aeroporti di Puglia con la quale si prevede, per il collegamento tra rete ferroviaria e aeroporto, il ricorso ad un sistema BRT (Bus Rapid Transit alias Metrobus) sulla scorta delle positive esperienze europee. È stato quindi firmato, nel marzo 2012, il Protocollo d'intesa tra regione Puglia, comune di Brindisi e Aeroporti di Puglia; soggetto attuatore dell'intervento è il comune di Brindisi.
  L'intervento dovrà garantire il collegamento dell'aerostazione con la rete ferroviaria nazionale in corrispondenza della confluenza tra la linea Adriatica Lecce/Brindisi e la Taranto/Brindisi, in prossimità della fermata Ospedale Perrino, che verrà opportunamente attrezzata per l'interscambio con risorse provenienti dal previsto stanziamento di 40 milioni di euro.
  In quest'ottica è stata coinvolta RFI per la realizzazione della fermata sulla linea Brindisi-Taranto, affinché l'ampliamento di detta fermata sia anche a servizio della linea Adriatica Brindisi-Lecce.
  In una prima fase, il citato Protocollo non ha previsto la partecipazione di RFI, né di altro soggetto gestore di rete ferroviaria in Puglia, in quanto non coinvolti nel servizio Metrobus; la società RFI è stata invece interessata per l'attività infrastrutturale di ampliamento della fermata Ospedale Penino.
  In proposito, RFI riferisce che nel giugno 2013 la regione Puglia ha chiesto di condividere la scelta progettuale del nodo di scambio in corrispondenza della predetta fermata e che, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria dell'ottobre 2013 e di quella decisoria dell'aprile 2014, RFI ha approvato il progetto preliminare esprimendo il proprio parere di fattibilità, per quanto di competenza.
  Allo stato attuale il comune, soggetto attuatore, ha già provveduto ad esperire una gara con appalto integrato ma il lavoro non è stato ancora aggiudicato.
  RFI informa anche che sulla linea Taranto-Brindisi, in corrispondenza della fermata prevista dal progetto sulla Linea Adriatica, è stata completata la realizzazione della nuova fermata Ospedale Perrino con interventi congiunti della stessa Pag. 103RFI e della provincia di Brindisi e che, con le modifiche d'orario in vigore dal 12 giugno prossimo, tutti i treni della relazione Taranto-Brindisi (14 treni/giorno) avranno fermata a Brindisi Penino.
  Inoltre, con l'Accordo Quadro sottoscritto tra RFI e regione Puglia sono stati già individuati ulteriori servizi ferroviari che rafforzeranno il collegamento con l'aeroporto di Brindisi attraverso il nodo di scambio ferro/gomma in corrispondenza della fermata Brindisi Perrino che interesserà sia la linea Taranto-Brindisi che la linea Bari-Lecce.

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ALLEGATO 6

5-07473 Oliaro: Possibili disagi agli operatori marittimi derivanti dall'entrata in vigore della regola internazionale relativa al documento di massa lorda verificata per le navi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa, riferisco che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto informa di aver provveduto a firmare il decreto dirigenziale afferente Procedure applicative sulla verified gross mass packed container (VGM) in data 5 maggio 2016, poi pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2016. Nel suddetto provvedimento hanno trovato accoglimento talune proposte delle associazioni di categoria (principalmente Assiterminal e Fedespedi) quali, soprattutto, il criterio della tolleranza da adottare in sede di verifiche e controlli fissata al 3 per cento tra la massa del contenitore dichiarata e quella verificata – e la previsione di specifiche disposizioni transitorie. Inoltre, il Comando generale informa di non aver previsto, quale competent authority, a carico dei soggetti coinvolti requisiti od adempimenti ulteriori rispetto al contenuto della circolare dell'IMO MSC.I/Circ 1475 in data 9 giugno 2014.
  Quanto alla nuova regola internazionale, questa promana dal recepimento di una convenzione IMO la cui entrata in vigore è obbligatoria per tutti gli Stati membri IMO, e non solo per quelli appartenenti all'Unione Europea. In tal senso, l'eventuale mancata o procrastinata attuazione di tale normativa, come ipotizzato nell'atto parlamentare in esame, comporterebbe il possibile fermo delle navi battenti bandiera italiana soggette ad ispezione di controllo dello Stato del porto di destinazione, per la non conformità alle disposizioni impartite dalla Convenzione SOLAS 1974 a far data dal 1o luglio 2016.
  Infine, con riferimento all'esigenza di omogeneità all'interno dell'Unione europea, il Ministero dello sviluppo economico fa presente che la normativa sugli strumenti di misura è compiutamente armonizzata fra i vari Stati aderenti e non può che essere omogenea anche quanto ad applicazione.