CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»;
   apprezzate le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo approvato dal Senato;
   sottolineata la gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza;
   considerato che all'articolo 1-bis, comma 3, laddove si prevede che i lavori di demolizione delle opere abusive possano essere affidati anche a trattativa privata, andrebbe chiarito che la trattativa privata si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;
   ritenuto che sarebbe opportuno prevedere annualmente una relazione del Governo alle Camere sullo stato dell'abusivismo edilizio e delle conseguenti demolizioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo che il Governo, entro il mese di aprile di ciascun anno, presenti alle Camere una relazione sullo stato dell'abusivismo edilizio e sulle demolizioni attuate.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (C. 1994, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  Premesso che,
   la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, originariamente recava disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, attraverso un articolo unico che interveniva sul testo unico dell'edilizia (d.P.R. 380/2001) inserendovi il nuovo articolo 44-bis. Quest'ultima disposizione individuava 11 criteri di priorità, in relazione all'esecuzione di sentenze penali disposte ai sensi dell'articolo 44 testo unico edilizia, cui doveva attenersi il pubblico ministero negli ordini di demolizione delle opere abusive disposti sulla base dell'articolo 31, comma 9, del d.P.R. 380/2001;
   dalla relazione si apprende che tali criteri sono ispirati al modello degli standard operativi adottati da alcune procure della Repubblica della regione Campania. In particolare, in caso di pluralità di demolizioni, il comma 1, nella sua prima formulazione, prevedeva un ordine di priorità nell'esecuzione delle demolizione, che aveva ha inizio dagli immobili che costituivano pericolo già accertato per la pubblica o privata incolumità, per finire con il generico riferimento agli «immobili non compresi nelle categorie espressamente elencate» e agli immobili nella titolarità di soggetti che non disponessero di altra soluzione abitativa;
   l'articolo 44-bis prevedeva, inoltre, che, in caso di pluralità di procedure di demolizione aventi ad oggetto una medesima categoria di immobili, la priorità deve essere valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato (comma 2). L'ordine dei criteri di priorità era è peraltro derogabile dal pubblico ministero, ad eccezione degli ultimi tre, con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni (comma 3);
   in base alla nuova formulazione dell'articolo 1, divenuto non più l'articolo unico costituente la proposta di legge in esame, si è disposta in primis una nuova collocazione normativa dei criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione che deve osservare il Pubblico Ministero, in caso di pluralità di procedure da attivare. I predetti criteri che peraltro vengono modificati e ridotti nel numero, sono stati collocati nel decreto legislativo di 106/2006 in tema di separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici di cui alla legge Castelli (legge 25 luglio 2005, n. 150) e non più nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

  Premesso, inoltre, che
   la nuova formulazione dell'articolo 1 presenta una enumerazione dei criteri che può apparire preferibile nella misura in cui pone al vertice della lista gli immobili «di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico Pag. 179o a vincolo archeologico» tra quelli considerati sostanzialmente prioritari rispetto alla demolizione e vengano, altresì, considerati gli «ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi» prima non previsti. La formulazione dell'articolo appare, tuttavia, più blanda e meno cogente, attraverso la previsione del concetto di «adeguata considerazione» della casistica riportata nell'articolo 1, lasciando, dunque, maggiore libertà d'azione alle direttive del Procuratore della repubblica su tale tema. Più generalmente, inoltre, la collocazione non sembra ancora soddisfacente in quanto si aggiunge l'osservanza dei criteri per la demolizione dei manufatti abusivi tra i poteri strutturali del Procuratore (Capo) della Repubblica, previsti dall'articolo 1, comma 6 del citato dlgs 106/2006, dopo la previsione di poteri eminentemente organizzativi e strutturali affidati al procuratore capo tra cui i criteri di «organizzazione dell'ufficio» e «i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti». Si inserisce, dunque, una nuova disposizione non generale nè organizzativa ma puntuale e orientata sulla specifica attività di demolizione dei manufatti abusivi. La disposizione come quella de qua vertente sui criteri da osservare per i magistrati nelle demolizioni appare, dunque, anche nella collocazione risultante dal testo dopo le modifiche intervenute in commissione, almeno irrituale rispetto agli ordinari compiti della magistratura. Sul merito, va inoltre posto in evidenza che anche con il presente provvedimento non viene chiarita l'annosa questione se la demolizione di un manufatto abusivo sia posta obbligatoriamente in capo alla figura del Pubblico ministero, essendo riscontrabile nella prassi che il PM stesso si limiti a notificare al Comune l'ordine di demolizione scaturente dalla sentenza di condanna di cui all'articolo 44 del dpr 380/2001 e non curi egli stesso la demolizione. A tale considerazione si lega la problematica sottesa agli ingenti oneri richiesti per procedere alla demolizione quando la demolizione è curata dalla procura ai sensi dell'articolo 61 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115). Tale articolo, come noto, consente al magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi di chiedere, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o di affidare l'incarico ad imprese private;

  Valutato che:
   vanno considerate favorevolmente le disposizioni approvate nella commissione di merito, rispettivamente per l'istituzione di un apposito Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, nonché della costituzione di Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Nel primo caso si tratta di un primo significativo passo nella direzione di provvedere alla carenza di risorse finanziarie e strutturali che consentano di provvedere alla concreta esecuzione degli ordini di demolizione. Nel secondo caso grazie ad una Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio», costituita presso il Ministero delle infrastrutture si vuole garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, al fine di quantificare gli interventi necessari, nonché l'efficienza dell'azione giudiziaria chiamata a determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni.

  Considerato, infine, che,
   la soluzione formalizzata nel provvedimento in esame appare eccessivamente riduttiva rispetto alla complessità del fenomeno connesso all'abusivismo edilizio, senza neanche prendere in considerazione i procedimenti di demolizione in corso

  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

5-08649 Matarrese: Iniziative urgenti volte a promuovere accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti nella zona «Valle dei fuochi» in Umbria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla presunta presenza di ceneri e rifiuti nell'area della ex miniera di lignite di Pietrafitta, ricadente nei Comuni di Panicale e Piegato, facente parte del bacino idrografico del fiume Nestore, nei primi giorni dello scorso aprile, il personale del Corpo Forestale di Città della Pieve ha partecipato al sopralluogo effettuato da ARPA Umbria e dai Vigili del Fuoco di Piegaro, volto alla individuazione di quanto esposto dai media, con lo scopo di effettuare una campagna di prelievi per analizzare le varie matrici ambientali quali suolo e acqua.
  Il sopralluogo ha interessato tre siti ricadenti nell'area della ex miniera.
  Il primo sito è un terreno collinare situato nelle immediate vicinanze della centrale elettrica e nei terreni della ex miniera di Pietrafitta.
  Il secondo sito è un terreno sopraelevato attualmente coltivato a grano nella cui scarpata sono visibili buste di plastica e rifiuti e, in alcune parti di esso, cenere di colore grigio. In tale contesto è stato esteso il sopralluogo anche a un laghetto artificiale delle vicinanze poiché sulla sponda dello stesso sono ben visibili ceneri di colore grigio intervallate da strati di terreno vegetale e rifiuti urbani.
  Infine, il terzo sito individuato, è un terreno seminativo nel quale è presente un fosso di scolo delle acque provenienti dai terreni circostanti che ha una colorazione tendente al rosso.
  Occorre precisare che negli anni 70, prima dell'entrata in vigore del DPR 915/1982, in mancanza di norme specifiche, i comuni provvedevano autonomamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) presso aree individuate all'interno del territorio comunale stesso, senza autorizzazioni o atti particolari, pertanto, i siti sopra citati, sembrano essere riconducibili a tale pratica. Inoltre, in alcune zone della Valnestore negli anni ‘80 sono stati interrati ingenti quantità di ceneri provenienti dalle centrali elettriche di La Spezia e Savona che furono depositate sulla zona ed utilizzate come materiale da rilevato per zone industriali e strutture sportive dei Comuni limitrofi.
  Per quanto concerne l'interramento nel territorio comunale di Panicale di «cenere di carbone» proveniente dalle centrali ENEL di Pietrafitta e di La Spezia, il suddetto Comune ha rappresentato che sono state individuate principalmente 2 aree interessate dalla vicenda.
  Una prima area riguarda il «Centro Sportivo Intercomunale», situato in località La Colonnetta, facente parte anche del Comune di Piegaro, per la cui realizzazione dei lavori era stato previsto l'utilizzo di uno strato di cenere proveniente dalla sopra citata centrale di Pietrafitta.
  La seconda area riguarda, la zona industriale «La Potassa», situata in località Capanne, per la quale venne rilasciata in data 16 agosto 1986 la concessione per la «Costruzione di Capannone Industriale, di tratto di strada di accesso al Lotto, formazione di rilevato in cenere ricoperto da terreno vegetale».
  Tanto premesso, secondo le informazioni acquisite, ARPA Umbria ha ricevuto delega alle indagini dalle Procure di Perugia e Terni, sulle quale vige, allo stato, il segreto investigativo. Per la vicenda dell'inquinamento ambientale nella Valnestore Pag. 181e, in particolare, nella zona intorno alla vecchia centrale di Pietrafitta, risulta pendente presso la Procura di Perugia il Procedimento n. 4541/2016, con delega ad articolati accertamenti sulle matrici ambientali, nonché approfondite verifiche epidemiologiche, oltre ad accertamenti inerenti eventuali traffici illeciti di rifiuti, all'ARPA Umbria, alla ASL competente, al Noe CC di Perugia ed al Corpo Forestale dello Stato di Città della Pieve.
  Il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

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ALLEGATO 4

5-08650 Pellegrino: Intendimenti del Governo in merito alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale Dolomiti bellunesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge n. 394 del 1991 prevede che i Presidenti dei Parchi nazionali siano nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. La giurisprudenza costituzionale ha inequivocabilmente chiarito come la menzionata previsione legislativa integri un caso di cosiddetta «intesa forte», nel cui ambito non è in alcun modo possibile prescindere dal consenso regionale. Lo «stallo» derivante dalla mancanza di un accordo non è dunque mai superabile in via unilaterale dal Ministro.
  Il sopra richiamato quadro normativo, evidentemente, impone di attivarsi con solerzia, e animati da spirito di leale collaborazione, perché si possa tempestivamente giungere alla designazione dei Presidenti degli Enti Parco.
  Al riguardo è necessario sottolineare come il Ministro dell'ambiente si sia senz'altro mosso in tal senso. Già in data 19 aprile 2015, infatti, ricordando al Presidente della Regione Veneto che il successivo 30 maggio sarebbe scaduto l'incarico di Presidente del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, faceva presente l'opportunità di incontrarsi per addivenire celermente alla individuazione di un nominativo idoneo. 
  L'importanza di procedere alla definizione dell'intesa istituzionale per la nomina del Presidente dell'Ente parco Nazionale è stata segnalata al Presidente della Regione ancora nel gennaio 2016 Si è successivamente proceduto a sviluppare una fattiva interlocuzione, che consente di confidare nel rapido raggiungimento dell'intesa.
  Ad ogni modo, si evidenzia come le funzioni dell'Ente, successivamente alla cessazione del periodo di prorogatio del Presidente, ossia dal mese di luglio 2015, sono efficacemente assicurate dal Vicepresidente Franco Zaetta.
  Merita infine di essere sottolineato come si condivida senz'altro l'auspicio fatto proprio dall'onorevole interrogante di addivenire a modifiche legislative che consentano di evitare situazioni di stallo di tal genere. Si segnala al riguardo come il disegno di legge di modifica della legge n. 394 del 1994, attualmente pendente in Senato, si muova precisamente in questa direzione, pur continuando a garantire il necessario rispetto del principio di leale collaborazione con le istituzioni regionali in particolare e territoriali in generale, sia nel procedimento di designazione del Presidente, sia nell'articolazione della governance degli Enti Parco.

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ALLEGATO 5

5-08651 De Rosa: Iniziative urgenti finalizzate a verificare la correttezza dell’iter procedimentale di autorizzazione del progetto di acquisizione aree e di realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel porto commerciale di Augusta in Sicilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In ordine alle questioni sollevate dagli Onorevoli Interroganti si rappresenta quanto segue.
  Con decreto VIA del 27 marzo 2007 è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto di «Realizzazione banchina containers nel Porto Commerciale di Augusta» Si rammenta, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 «i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale», e che tuttavia tali termini «si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4», ossia successivamente al 13 febbraio 2008.
  Ne consegue che il decreto VIA in questione non è caratterizzato dalla sopra menzionata scadenza temporale.
  Attualmente sono in corso presso la Direzione competente alcuni procedimenti di valutazione ambientale riguardanti il Porto di Augusta.
  Tali procedimenti riguardano: a) la verifica di assoggettabilità a procedura di VIA del progetto «Terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto Commerciale di Augusta – Progetto unificato di primo e secondo stralcio»; b) la verifica di ottemperanza delle prescrizioni del decreto VIA del 27 marzo 2007; c) la richiesta di parere in merito alla necessità di sottoporre a procedura di assoggettabilità a VIA del progetto «Lavori di rifiorimento e ripristino della diga foranea del porto di Augusta».
  Le relative istruttorie tecniche, avviate rispettivamente in data 19 febbraio 2016, in data 2 febbraio 2015 e in data 8 aprile 2016, sono al momento in corso presso la Commissione Tecnica VIA/VAS, la quale terrà in opportuna considerazione quanto rappresentato con l'atto in oggetto. In particolare, sarà il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a stabilire la necessità o meno di sottoporre a VIA il progetto in questione, tenuto conto che, come già accennato, la validità del decreto VIA del 27 marzo 2007, non ha termine temporale.
  Nel medesimo procedimento, inoltre, saranno senz'altro tenute in considerazione le questioni della eventuale interferenza del progetto a carico delle aree sottoposte a tutela (Salina di Augusta), e della possibile incidenza del medesimo sul rischio idrogeologico, al fine di determinare se il progetto relativo alla «Terza fase Realizzazione banchine containers» dovrà essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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ALLEGATO 6

5-08652 Borghi: Intendimenti del Governo in merito alla richiesta di incontro, avanzata dal sindaco del comune di Pieve Vergone in provincia di Verbania, sulle problematiche inerenti allo stabilimento Hydrochem Italia Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta proveniente dal Sindaco del comune di Pieve Vergonte e volta ad ottenere un incontro con il Ministero dell'ambiente al fine garantire l'attività produttiva dello stabilimento Hydrochem Italia spa presente all'interno dell'omonimo sito di interesse nazionale, pur comprendendo le ragioni che giustificano l'interesse manifestato dal primo cittadino in ordine alla prosecuzione dello svolgimento delle menzionate attività produttive, si osserva che tale richiesta debba essere avanzata quanto meno anche al Ministero dello Sviluppo Economico, visto che la problematica attiene alle concessioni idroelettriche e la produttività.
  In ogni caso, le norme vigenti e le relative procedure applicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli atti di propria competenza garantiscono pienamente che la definizione delle condizioni ambientali di esercizio delle installazioni soggette ad AIA statale avvenga con la qualificata partecipazione delle amministrazioni competenti in materia di sviluppo, sia a livello istruttorio, sia nell'ambito delle previste conferenze di servizi, alle quali partecipa peraltro anche il Ministero dello sviluppo economico. Tale sede è quindi quella nell'ambito della quale, con procedure trasparenti, tutte le amministrazioni – comprese, in primo luogo, quelle territoriali interessate – sono chiamate a fornire i propri contributi per comporre eventuali divergenze in relazione alle condizioni autorizzative, sempre al fine di salvaguardare i più elevati livelli di tutela ambientale.
  Alla luce del quadro sopra richiamato, qualora la richiesta di incontro da parte del Sindaco del Comune di Pieve Vergonte dovesse intendersi rivolta direttamente alle strutture amministrative del Ministero (nello specifico, alla Direzione Generale competente), tale richiesta non potrebbe considerarsi accoglibile, non assistita dalle necessarie formalità garantite invece dalla disciplina che regola le sedi e i procedimenti amministrativi sopra accennati. Ovviamente ciò non vale ad escludere la consueta disponibilità del Ministro e dei Sottosegretari a conoscere le istanze del Sindaco interessato, anche mediante l'organizzazione di un apposito incontro.