ALLEGATO
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.
EMENDAMENTI DELLA RELATRICE
TIT.
Sostituirlo con il seguente: Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Tit. 2. La Relatrice.
ART. 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente: La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale con le seguenti: educatore professionale socio-pedagogico.
1. 100. La Relatrice.
ART. 2.
Sostituire la rubrica con la seguente: Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.
2. 100. La Relatrice.
Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
2. 101. La Relatrice.
Al comma 4, sopprimere le parole: e di pedagogista.
Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.
2. 102. La Relatrice.
ART. 3.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
3. 100. La Relatrice.
Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario con le seguenti: educatore professionale socio-sanitario.
3. 101. La Relatrice.
Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
3. 102. La Relatrice.
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
b) servizi educativi da 0 a 3 anni;
c) servizi extrascolastici per l'infanzia.
4. 100. La Relatrice.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla salute aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti educativi.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: la disabilità fino alla fine della lettera con le seguenti: il recupero e l'integrazione.
4. 101. La Relatrice.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario.
4. 102. La Relatrice.
ART. 6.
Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.
6. 100. La Relatrice.
ART. 7.
Al comma 4, sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: favoriscono in via prioritaria l'attivazione di.
7. 100. La Relatrice.
ART. 15.
Sopprimere il comma 4.
15. 100. La Relatrice.