CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma.
1. 50. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prodotti alimentari aggiungere le seguenti:, agricoli e agro-alimentari.
2. 50. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) donazione: cessione di beni a titolo gratuito.
2. 51. Il Relatore.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, sono integrate ai sensi dei commi successivi.
8. 50. Il Relatore.

  Al comma 3, sostituire le lettere m) e n) con le seguenti:
   m) due rappresentati designati delle Regioni e province autonome;
   n) due rappresentanti dell'ANCI.
8. 51. Il Relatore.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radio Televisione Italiana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre sprechi alimentari, energetici o di altro genere.
9. 50. Il Relatore.

Pag. 241

ART. 12.

  Sopprimere il comma 1-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale). – 1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti cessionari.
  2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».
12. 50. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole da: 15.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
14. 50. Il Relatore.

ART. 15.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
15. 50. Il Relatore.