CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015 (S. 2228 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2228, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea»;

  considerato che:
   sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
   tale parere, espresso nella seduta del 17 dicembre 2015, è stato favorevole a condizione che venissero accolte le talune modifiche all'articolo 21 del disegno di legge in esame, riguardante la disciplina relativa alle comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato, di cui all'articolo 45 della legge n. 234 del 2012;
   tali modifiche sono volte a far sì che: la trasmissione della notifica da parte delle amministrazioni intenzionate a concedere aiuti di Stato sia trasmessa al Dipartimento per le politiche europee attraverso il sistema di notificazione elettronica; che il Dipartimento stesso sia tenuto a concludere l'esame in ordine alla completezza della documentazione contenuta nella notifica entro determinati termini stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui saranno disciplinate le modalità di attuazione della normativa; che la Conferenza Stato-Regioni sia chiamata ad esprimersi in sede di adozione del decreto;
   espresso apprezzamento per il recepimento, nel testo del disegno di legge, della condizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda e abbinate, recante «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che il testo unificato in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.);
   rilevato che le singole disposizioni intervengono su una pluralità di ambiti materiali, quali l’«ordinamento civile» e il «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l) ed e), Cost.), l’«alimentazione» e la «tutela della salute», oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), e le «politiche sociali», attribuite alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   rilevato altresì che l'articolo 8 prevede l'istituzione di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze; il tavolo è composto di 25 membri, di cui solo uno in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e solo uno in rappresentanza dell'ANCI,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 8, sia rinforzata la rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome e dell'ANCI nell'ambito del tavolo di coordinamento da esso previsto.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 11 novembre 2015;
   rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le Regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di leasing al riguardo, ferme restando le disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
   considerato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), Cost.), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma Cost.);
   ricordato che secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario» (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., ex plurimis, sentenza n. 417 del 2005);
   rilevato che il 3 marzo 2016 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per le auto di servizio, contenuta nell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alle Regioni; la Corte, ribadendo la propria precedente giurisprudenza, ha in proposito sottolineato che la disposizione censurata non lascia «alla Regione alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto», non potendo pertanto essere qualificata come principio di coordinamento della finanza pubblica;
   sottolineata in ogni caso l'opportunità che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;Pag. 152
   ricordato che, in data 17 dicembre 2015, è stato sancito un accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone;
   rilevato che risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;
   considerato che il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;
   considerato infine che in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o comunque non conveniente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia previsto, in luogo dell'applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, che tale disciplina costituisce per le Regioni normativa di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le Regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata;
   2) sia previsto che per gli enti territoriali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di leasing delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;
   b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o comunque non conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.