CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo);
   rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565, che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione;
   preso atto che tale direttiva prevede l'adozione di un codice che identificherà in modo univoco i tessuti e le cellule che circoleranno nell'ambito dell'Unione europea fornendo informazioni sulla donazione, il prodotto e la banca di raccolta,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 2

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La protezione e la promozione dell'allattamento al seno costituiscono una priorità per il Ministero della salute, che è da sempre impegnato in iniziative volte a sostenerle, in accordo con le raccomandazioni e gli indirizzi di Agenzie internazionali come Unicef e Oms.
  In questo contesto, il documento essenziale per le politiche istituzionali, è rappresentato dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», oggetto di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2007.
  Attualmente è attivo il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS), al quale sono attribuite funzioni volte a promuovere e facilitare l'applicazione delle raccomandazioni riportate nelle citate Linee di indirizzo nazionale, nonché ad elaborare proposte tecnico-scientifiche.
  Attraverso il TAS sono state realizzate attività di sensibilizzazione e promozione dell'allattamento al seno, tra cui:
   «Survey» nazionale 2014: poiché l'attività del TAS è finalizzata anche a facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, è stata realizzata una «survey» per consentire una mappatura delle risorse disponibili, a livello ospedaliero e territoriale, sul sostegno all'allattamento al seno.
  La «survey» ha fornito una serie di dati riguardanti l'allattamento al seno, in particolare su:
   formazione universitaria e «in service» specifica sull'allattamento al seno;
   dati epidemiologici;
   interventi di promozione portati avanti a livello regionale e nelle aziende sanitarie italiane relativamente alla promozione dell'allattamento al seno.

  Inoltre, è attualmente allo studio la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio dei tassi di esclusività e durata dell'allattamento al seno dopo la dimissione dall'ospedale.
   Documenti realizzati e pubblicati sul sito del Ministero della salute al fine di promuovere comportamenti corretti a favore dell'allattamento al seno:
    allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino;
    eparine a basso peso molecolare ed allattamento materno;
    l'uso dei mezzi di contrasto nella donna che allatta – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Radiologia Medica, la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Neonatologia;
    allattamento al seno durante la gravidanza – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Perinatale;
    la contraccezione per la donna che allatta;
    farmaci e allattamento.Pag. 120
   Campagna di promozione dell'allattamento al seno:
    il Ministero della salute promuove, dal 2010, in varie regioni, l'allattamento al seno attraverso una Campagna di comunicazione, che scaturisce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione sul valore dell'allattamento al seno, inteso come pratica di primaria importanza per la salute e, allo stesso tempo, come attuale e compatibile con gli impegni della donna moderna.
  Sono stati individuati i seguenti destinatari:
   le donne e le mamme (target primario);
   tutti gli operatori sanitari (target secondario) che interagiscono con 1e donne in occasione del parto e possono essere promotori attivi dell'allattamento al seno sul territorio.

  Nel 2015 la Campagna si è svolta a Roma e Milano.
  Come nelle precedenti edizioni, è stata ideata una manifestazione di piazza fortemente radicata nel territorio, capace di comunicare l'argomento dell'allattamento a livello esperienziale con «emozione, coinvolgimento, partecipazione, incontro, piacevolezza, sorpresa, gratificazione, atmosfera, ricordo».
   Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato:
   Altra importante iniziativa è stata la definizione delle Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, ratificate da un Accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013.
  A livello nazionale, è stata recepita con il d.m. n. 82 del 2009 la normativa europea sulle formule per lattanti e quelle di proseguimento, comprendenti anche i divieti per la loro pubblicità, si precisa, inoltre, che le sanzioni per le violazioni a tali prescrizioni sono state definite con il decreto legislativo n. 84 del 2011.
  Il Ministero della salute ha attuato la normativa europea citata definendo le modalità di controllo dei convegni sull'alimentazione per la prima infanzia, imponendo un divieto alle sponsorizzazioni da parte delle aziende interessate nella produzione di tali alimenti, prevedendo una deroga a tale divieto solo per eventi organizzati da ASL, Aziende ospedaliere o società scientifiche che si sono distinte nelle attività di promozione dell'allattamento al seno.
  Inoltre, è in corso una procedura di modifica a tale norma, che restringerà ulteriormente le possibilità di sponsorizzazione solo ad eventi che rientrano nella formazione continua in medicina, e che abbiano, quindi, una valenza riconosciuta di aggiornamento professionale.
  Il Ministero della salute continuerà la valutazione di questi eventi, per verificarne, in particolare, la loro conformità agli obiettivi di tutela e promozione dell'allattamento al seno, un corretto avvio dell'alimentazione complementare e una adeguata alimentazione del bambino a partire dalla prima infanzia.
  A questo proposito, è stata emanata una circolare in data 21 gennaio 2016 rivolta a tutti i soggetti interessati, nella quale vengono ulteriormente specificati i congressi che possono essere sponsorizzati nonché le procedure da seguire, pubblicate sul sito. Sul sito è stato istituito un nuovo Servizio autorizzazione congressi sull'alimentazione della prima infanzia.

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ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: «Art. 1-bis. – (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento usati sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei predetti soggetti.
  2. I beni che non siano destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 del decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 72, alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, sostituire le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» con le parole: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche.».
10. 5. Fiorio, Cenni.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno tre giorni prima della consegna con le seguenti: entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: secondo modalità telematiche aggiungere la seguente: riepilogative;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della Pag. 122legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.
11. 1. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, D'Incecco.

  Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti».
11. 9. (Nuova formulazione) Ferrari, Patriarca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è qualificata come operazione permutativa esente Iva.
11. 7. Fiorio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
*11. 02. (ex 11. 10) (Nuova formulazione) Marazziti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.
*11. 03. (ex 14. 01) (Nuova formulazione) Dallai, Fiorio.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
  Art. 11-bis. (Riduzione della tariffa sui rifiuti). – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
11. 01. (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso lettera e-bis), sopprimere le parole: delle rimanenze ovvero.
14. 1. Moretto, Patriarca.

  Sopprimere il comma 2.
14. 4. Moretto, Patriarca.