CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 e abbinata, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, si prevede (al comma 2, lettera a)) l'ammissione al finanziamento, tra gli altri soggetti, di enti senza fini di lucro e, limitatamente a un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, di imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro;
   rilevato che al medesimo articolo si prevede, altresì (al comma 2, lettera b)), il mantenimento del finanziamento per una serie di soggetti tra i quali figurano anche imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti su nastro magnetico, braille e supporti informatici;
   evidenziato che l'articolo 3, commi da 1 a 3, reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2012, in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, tra cui figurano anche le imprese di cui all'articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990 ovvero le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, che possiedano determinati requisiti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 6.1 E 10.10 DEL RELATORE

Subemendamenti all'emendamento 6.1 del relatore

  All'emendamento 6.1 del relatore, alle parole: Il complesso degli enti privati premettere le seguenti: Gli enti pubblici e.
0.6.1.1. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 6.1 del relatore, dopo le parole: Il complesso degli enti aggiungere le seguenti: pubblici e.
0.6.1.3. Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice.

  All'emendamento 6.1 del relatore, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: che non siano imprese sociali e siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano; dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.
0.6.1.2. Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
6. 1. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 10.10 del relatore

  All'emendamento 10.10 del relatore, alle parole: Il complesso degli enti privati premettere le seguenti: Gli enti pubblici e.
0.10.10.1. Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  All'emendamento 10.10 del relatore, dopo le parole: Il complesso degli enti aggiungere le seguenti: pubblici e.
0.10.10.3. Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice.

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  All'emendamento 10.10 del relatore, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: che non siano imprese sociali e siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano; dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.
0.10.10.2. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.».
10. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
6. 1. Il Relatore.

ART. 8.

  Al comma 2, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali.
8. 1. Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
  2-ter. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
8. 2. (Nuova formulazione). Moretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e sulle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.
8. 4. (Nuova formulazione). Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

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  Sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: Promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi.
8. 3.  (Nuova formulazione). D'Incecco, Capone.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.».
10. 10. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
  Art. 10-bis.(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). – 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis: «Con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto si provvede a definire i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti; alle Onlus è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati, direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei prodotti. È vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione».
10. 02. (Nuova formulazione) Lenzi, Carnevali, Marazziti.