CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

EMENDAMENTO APPROVATO

  Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguenti:
   h-bis
) all'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
   h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.
1. 700. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge C. 3119, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato, per le parti di propria competenza, che:
    l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, in ragione del principio di tipicità delle servitù coattive, secondo cui le servitù sono riconducibili unicamente alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro «necessarietà» per raggiungere un fine meritevole di tutela individuato ex lege;
    l'articolo 29 è diretto a modificare il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura effettuate in mare, confermando la distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo;
    l'articolo 29-bis è stato opportunamente introdotto dalla Commissione di merito al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale (cd. bracconaggio ittico) effettuata in acque interne dello Stato italiano, prevedendo divieti la cui violazione costituisce contravvenzione od illecito amministrativo;
    sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione una disciplina sanzionatoria che punisca in maniera diversa condotte di bracconaggio ittico sostanzialmente identiche tra loro, ma che si differenziano a seconda che siano commesse in mare o in acque interne;
    dal confronto delle discipline sanzionatorie di cui agli articoli 29 e 29-bis emergono alcune differenze della disciplina sanzionatoria sulle quali appare opportuna una riflessione della Commissione di merito al fine di verificare se tali differenze siano giustificate, considerando comunque che il bracconaggio ittico in acque interne presenta un alto grado di offensività all'ambiente, considerato che in alcuni casi è in grado di provocare danni anche irreparabili agli ecosistemi di fiumi e laghi;
    dal confronto delle due discipline sanzionatorie emergono alcune differenze che non sembrerebbero essere giustificate dalla circostanza che l'attività illecita riguardi acque interne o marine, come, ad esempio: a) l'articolo 29-bis non punisce, al contrario di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato dall'articolo 29 del provvedimento in esame, il pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) l'articolo 29-bis al comma 4 punisce la condotta di colui che raccoglie, detiene, trasporta, commercia gli animali storditi od uccisi in violazione Pag. 65ai divieti di cui al comma 2 in maniera meno grave rispetto a colui che ha commesso la predetta violazione, mentre l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012 (come modificato dall'articolo 29 del provvedimento) punisce la condotta di raccolta, trasporto o messa in commercio di pesci o di altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con modalità vietate con la medesima pena prevista per colui che ha commesso queste ultime condotte;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-bis) siano giustificabili o se invece siano irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali;
   b) nel caso in cui dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che le differenze sono ingiustificate, siano apportate le seguenti modificazioni all'articolo 29-bis:
    1) al comma 2 sia premessa la seguente lettera: «0a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;» e conseguentemente al comma 3-bis le parole: «al comma 2, lettere a) e b)» siano sostituite con le seguenti: «al comma 2, lettere 0a), a) e b)» e al comma 5 le parole «lettere a)» siano sostituite con le seguenti «lettere 0a), a)»;
   2) al comma 3-bis dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a) e b)» siano aggiunte le seguenti «e al comma 3», conseguentemente al medesimo comma 3-bis sia aggiunto il seguente periodo «Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni» e conseguentemente al comma 4 sia soppressa la lettera a).

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il disegno di legge C. 3119, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato, per le parti di propria competenza, che:
    l'articolo 3 introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, in ragione del principio di tipicità delle servitù coattive, secondo cui le servitù sono riconducibili unicamente alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro «necessarietà» per raggiungere un fine meritevole di tutela individuato ex lege;
    l'articolo 29 è diretto a modificare il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura effettuate in mare, confermando la distinzione tra comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale e comportamenti che configurano illecito amministrativo;
   l'articolo 29-bis è stato opportunamente introdotto dalla Commissione di merito al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale (cd. bracconaggio ittico) effettuata in acque interne dello Stato italiano, prevedendo divieti la cui violazione costituisce contravvenzione od illecito amministrativo;
    sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione una disciplina sanzionatoria che punisca in maniera diversa condotte di bracconaggio ittico sostanzialmente identiche tra loro, ma che si differenziano a seconda che siano commesse in mare o in acque interne;
    dal confronto delle discipline sanzionatorie di cui agli articoli 29 e 29-bis emergono alcune differenze della disciplina sanzionatoria sulle quali appare opportuna una riflessione della Commissione di merito al fine di verificare se tali differenze siano giustificate, considerando comunque che il bracconaggio ittico in acque interne presenta un alto grado di offensività all'ambiente, considerato che in alcuni casi è in grado di provocare danni anche irreparabili agli ecosistemi di fiumi e laghi;
    dal confronto delle due discipline sanzionatorie emergono alcune differenze che non sembrerebbero essere giustificate dalla circostanza che l'attività illecita riguardi acque interne o marine, come, ad esempio: a) l'articolo 29-bis non punisce, al contrario di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 4 del 2012, così come modificato dall'articolo 29 del provvedimento in esame, il pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b) l'articolo 29-bis al comma 4 punisce la condotta di colui che raccoglie, detiene, trasporta, commercia gli animali storditi od uccisi in violazione Pag. 67ai divieti di cui al comma 2 in maniera meno grave rispetto a colui che ha commesso la predetta violazione, mentre l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4 del 2012 (come modificato dall'articolo 29 del provvedimento) punisce la condotta di raccolta, trasporto o messa in commercio di pesci o di altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con modalità vietate con la medesima pena prevista per colui che ha commesso queste ultime condotte;
    l'articolo 29-bis punisce come illeciti amministrativi gravi condotte relative alle modalità di pesca in acque interne che potrebbero configurare anche irreparabili danni all'ambiente, per cui appare opportuno trasformare tali condotte in illeciti di natura penale, quali quelli previsti dal comma 3;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) la Commissione di merito valuti se le differenze degli apparati sanzionatori relativi al bracconaggio ittico in acque marine (articolo 29) e in acque interne (articolo 29-bis) siano giustificabili o se invece siano irragionevoli, determinando una disparità di trattamento in violazione dei principi costituzionali;
   b) nel caso in cui dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che le differenze sono ingiustificate, siano apportate le seguenti modificazioni all'articolo 29-bis:
   1) al comma 2 sia premessa la seguente lettera: «0a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;» e conseguentemente al comma 3-bis le parole: «al comma 2, lettere a) e b)» siano sostituite con le seguenti: «al comma 2, lettere 0a), a) e b)» e al comma 5 le parole «lettere a)» siano sostituite con le seguenti «lettere 0a), a)»;
   2) al comma 3-bis dopo le parole «di cui al comma 2, lettere a) e b)» siano aggiunte le seguenti «e al comma 3», conseguentemente al medesimo comma 3-bis sia aggiunto il seguente periodo «Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni» e conseguentemente al comma 4 sia soppressa la lettera a);
  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 29-bis, comma 3-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «di cui al comma 2, lettere a) e b)» con le seguenti: «di cui al comma 2» e conseguentemente di sopprimere la lettera b) del comma 4.