CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679 Palmizio).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 679 Palmizio, recante «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento»;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate» attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
   preso atto che, quanto all'ambito soggettivo della proposta di legge e ai presupposti per il riconoscimento del beneficio, l'articolo 1 della medesima proposta di legge C. 679 prevede che la promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, venga conferita agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza i quali: provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione all'albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati previsto dall'articolo 937 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010; non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti;
   ricordata la giurisprudenza costituzionale che, nel declinare il principio in base al quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera diversa situazioni diverse, sulla base dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ha affermato come «si ha violazione dell'articolo 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non sostanzialmente identiche» (sentenza n. 340 del 2004);
   rilevato che la Corte ha affermato, inoltre, che il giudizio relativo al principio di ragionevolezza «lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti»;
   sottolineato che la Corte costituzionale ha dichiarato, invece, l'incostituzionalità delle disposizioni che «in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in danaro, hanno posto in essere una prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, Pag. 20parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, e a scapito, quindi, dell'interesse generale» (sentenza n. 137 del 2009), ritenendo che la disposizione impugnata fosse qualificabile come legge-provvedimento, poiché incideva su un numero determinato di destinatari ed aveva un contenuto particolare e concreto, richiedendo, pertanto, uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto il profilo della sua non arbitrarietà ed evidenziando che né dal testo né dai lavori preparatori emergeva la ratio giustificatrice del caso concreto, non risultando l'utilizzo di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi;
   considerato che, dalla formulazione letterale dell'articolo 1, sembra evincersi che ai fini del riconoscimento del beneficio in esame debbano ricorrere tutti e cinque i requisiti previsti dall'articolo 2 della proposta di legge;
   ricordato che l'articolo 3 detta norma sul procedimento per il conferimento della promozione, non richiamando espressamente gli articoli del Codice dell'ordinamento militare concernenti i giudizi di avanzamento ed escludendo, quindi, qualsiasi valutazione di idoneità in vista del conferimento del nuovo grado;
   rilevato che l'articolo 4, che interviene in materia di costi che attengono alla procedura volta a conferire il beneficio in esame della proposta di legge, attribuisce ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della difesa, il compito di stabilire il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato;
   rilevato, altresì, che la medesima disposizione precisa che, ai fini del calcolo del costo medio amministrativo della pratica di avanzamento dovranno essere considerati i costi relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva ai quali dovrà essere sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche prevedendo l'istituzione di un apposito fondo incentivante le cui modalità di utilizzo dovranno essere definite mediante contrattazione decentrata;
   evidenziato, al riguardo, che il predetto articolo 4 non indica espressamente gli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di avanzamento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'espressione di una valutazione di idoneità al fine del conferimento del nuovo grado;
   b) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare gli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di avanzamento.