CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2016
586.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM (2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminati, per le parti competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2016, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016;
   rilevato l'impegno, in tutti e tre gli atti esaminati, a proseguire le azioni intraprese in tema di lotta alla povertà e all'esclusione sociale che, a livello europeo, ha fatto registrare risultati finora deludenti anche in conseguenza degli effetti della crisi economico-finanziaria avviatasi nel 2008;
   evidenziato che, in questa materia, il Governo italiano ha predisposto strumenti quali: la costituzione di un «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», previsto dalla legge di stabilità per il 2016, cui ha fatto seguito la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali; ulteriori stanziamenti a valere sul Fondo di aiuti europei agli indigenti, destinati in parte anche a contrastare la deprivazione materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico; diverse azioni nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) «Inclusione», in coerenza con quanto stabilito nel disegno di legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato (A.S. 1870);
   rilevata nuovamente l'assenza di interventi aventi come finalità specifica il tema della disabilità, che nei programmi della Commissione europea del Consiglio dell'Unione europea, come nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, è richiamato con riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio UE 2008/0140, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (cosiddetta «direttiva antidiscriminazione»),
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si segnala l'assenza, nei suddetti atti, di specifici piani di intervento sul tema della disabilità.

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ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: 1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:.
1. 1. Donati, Dallai.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: donazione con le seguenti: messa a disposizione.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire la parola: donazione con le seguenti: messa a disposizione.
1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riciclo e il riuso al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.
1. 4. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: rifiuti inserire le seguenti: e imballaggi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la riduzione degli imballaggi).

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera c) della presente legge, nonché per porre le basi per una riduzione del contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 versato dalle imprese consorziate al Conai, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate misure per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo;
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono destinati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
1. 8. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

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  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e degli imballaggi.
1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: riduzione con la seguente: fine.
1. 7. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
avviare campagne informative e percorsi educativi all'interno delle scuole volti a contrastare lo spreco di beni alimentari e promuovere un sano regime alimentare e un consumo critico.
1. 5. Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
incentivare cambiamenti nei modelli di produzione industriale volti a ridurre l'impatto ambientale, favorire l'utilizzo di materie prime locali, disincentivare l'utilizzo di alimenti dannosi per la salute, favorire l'uso di imballi riutilizzabili e facilmente riciclabili, ridurre l'aggressività del marketing dei prodotti alimentari soprattutto rivolti a bambini.
1. 6. Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) alimento o prodotto alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
2. 15. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: produzione aggiungere la seguente: confezionamento,.
2. 21. Fiorio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: degli alimenti con le seguenti: dei prodotti alimentari.
2. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) soggetti cessionari: il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: agli enti del terzo settore con le seguenti: ai soggetti cessionari;
   b) all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: agli enti del terzo settore, agli enti locali e alle altre istituzioni pubbliche, non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali con le seguenti: ai soggetti cessionari;Pag. 140
   c) all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte dei soggetti cessionari;
   d) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: agli enti del terzo settore con le seguenti: ai soggetti cessionari.
2. 2. Donati, Dallai.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono: invenduti, non somministrati o ritirati dalla vendita per qualsiasi motivo; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza o con il termine minimo di conservazione superato; rimanenze di test e lanci di nuovi prodotti; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione e di sicurezza;.
2. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari che, pur mantenendo i requisiti di igiene e sicurezza, restano invenduti o non somministrati, o vengono ritirati dalla vendita perché danneggiati o prossimi alla data di scadenza o con alterazioni dell'imballaggio secondario che non ne inficiano le condizioni di conservazione;.
2. 13. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) eccedenze alimentari: il cibo e i prodotti che, pur rispondendo agli standard qualitativi di sicurezza alimentare, non sono acquistati o consumati dal cliente e dalle persone per cui sono stati prodotti, trasformati, distribuiti, serviti o acquistati;.
2. 16. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: ad esempio.
2. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non somministrati e aggiungere, in fine, le seguenti parole: pasti non somministrati nell'ambito della ristorazione collettiva.
2. 4. Moretto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai requisiti aziendali aggiungere le seguenti: di vendita.
2. 19. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: data di scadenza aggiungere le seguenti: o con il termine minimo di conservazione superato.
2. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: data di scadenza aggiungere le seguenti: o indicazione di preferenza nella data di consumo.
2. 20. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

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  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di sicurezza.
2. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'insieme dei con le seguenti: il fenomeno per cui; sopprimere le parole: e che.
2. 14. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: destinabili al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
* 2. 3. Moretto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: destinabili al consumo umano aggiungere le seguenti: o animale.
* 2. 17. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: eliminati e.
2. 1. Carrescia.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.
2. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) data di scadenza: la data dopo la quale un prodotto alimentare molto deperibile dal punto di vista microbiologico è considerato a rischio e non può essere trasferito né consumato.
2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: data di scadenza aggiungere le seguenti: comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità e.
2. 18. Di Vita, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) tempo utile di consumo: data entro la quale il prodotto alimentare, pur perdendo alcune caratteristiche organolettiche e sensoriali, è comunque edibile e conserva la sua sicurezza alimentare. Oltre tale termine, non è consentita la cessione di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. 22. Marazziti.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono cedere gratuitamente con le seguenti: cedono gratuitamente.
3. 10. Vignaroli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, agli enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole:, agli enti locali.
3. 15. Fiorio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali possono effettuare il ritiro di alimenti anche in accordo con altre associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità civiche e solidaristiche, che provvedono poi alla consegna diretta agli Pag. 142indigenti, al fine di contenere i costi e coinvolgere le piccole realtà locali del mondo del volontariato.
3. 1. Carrescia.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'uso umano con le seguenti: all'alimentazione umana.
3. 3. Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis: Le eccedenze alimentari donate agli enti di cui all'articolo 2, lettera b), devono essere utilizzate direttamente a favore di persone indigenti.
3. 2. Lenzi.

  Al comma 3, dopo le parole: non idonee al consumo umano aggiungere le seguenti:, nonché il rifiuto o scarto alimentare relativo a tutte le fasi di produzione non destinabile al consumo umano.
3. 5. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, dopo le parole: possono essere cedute, aggiungere le seguenti: purché idonee.
3. 4. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, sopprimere la parola: vitale.
3. 8. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, dopo le parole: per il sostegno vitale di animali aggiungere le seguenti: purché non comportino pericoli per la salute di quest'ultimi.
3. 9. Vignaroli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, sostituire le parole da: a compostaggio fino a: comunità con le seguenti: a produzione individuale o di comunità di compost con metodo aerobico.
3. 11. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, sostituire le parole: a compostaggio individuale, con le seguenti: ad autocompostaggio.
3. 6. Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le regioni favoriscono accordi di collaborazione, anche attraverso l'adozione di proprie linee guida settoriali: a) per incentivare, riguardo i prodotti ortofrutticoli, accordi di conferimento tra le organizzazioni agricole e gli enti del terzo settore; b) per favorire la riduzione degli scarti alimentari con particolare riguardo all'industria e alla grande distribuzione; c) per la raccolta e la distribuzione gratuite di beni e di generi alimentari non commerciabili, ma ancora commestibili, nonché di altri beni non alimentari agli enti del terzo settore, per le finalità di cui al presente articolo.
3. 7. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Gli operatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) che somministrano alimenti devono, in caso di richiesta, confezionare per consumo umano o per il sostegno vitale di animali, quanto non consumato all'interno dell'esercizio di Pag. 143somministrazione. In caso di mancato confezionamento e consegna è prevista una sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro.
3. 19. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, sono legittimati al ritiro, trasporto, distribuzione ed uso delle eccedenze alimentari previa registrazione annuale di tale attività presso l'amministrazione comunale competente ove ha la propria sede legale o ove svolge la propria attività principale. All'atto del rinnovo annuale gli enti devono dichiarare l'utilizzo delle eccedenze alimentari. Nel caso di falsa comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro.
3. 18. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Al comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «rifiuti pericolosi,» sono inserite le seguenti: «ovvero rifiuti alimentari e di cucina prodotti da ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, con superficie superiore a 400 metri quadrati, ancora destinabili all'alimentazione umana».
3. 17. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei all'alimentazione umana ed animale dal punto di vista igienico-sanitario, a soggetti indigenti o agli enti ed alle istituzioni di cui al comma 1. Le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti indicati dal presente comma o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime e non sono soggette alle disposizioni in materia di tutela del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. 16. Fiorio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per esercizi commerciati del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale.
3. 12. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento.
3. 13. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito internet comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici.
3. 14. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

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ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: sono consentite aggiungere la seguente: anche.
4. 6. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 2, dopo le parole: eccedenze alimentari aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza.
4. 11. Fiorio.

  Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
4. 8. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sopprimere la parola: vitale.
4. 7. Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, sostituire le parole da: all'alimentazione fino a: animali con le seguenti: all'alimentazione umana, al sostegno vitale di animali e secondariamente alla realizzazione di compost prodotto con metodo aerobico.
4. 9. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, dopo le parole: I prodotti finiti della panificazione aggiungere le seguenti: e/o derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione e sostituire la parola: fabbricazione con la seguente: produzione.
4. 4. Marco Di Maio.

  Al comma 3, dopo le parole: non venduti aggiungere le seguenti: o non somministrati nell'ambito della ristorazione collettiva.
4. 1. Marco Di Maio.

  Al comma 3, dopo la parola: produttori aggiungere la seguente: agricoli.
4. 10. Fiorio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Alle donazioni dei prodotti ortofrutticoli, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, non si applicano requisiti minimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) 543/2011, qualora le caratteristiche igienico sanitarie e di sicurezza dei prodotti stessi non siano alterate.
4. 5. Marco Di Maio.

ART. 5.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla legge 23 giugno 2003, n. 155 con le seguenti: dalla normativa vigente in materia.
5. 2. Dallai.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualitativi.
5. 1. Donati, Dallai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di favorire il recupero di alimenti invenduti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, Pag. 145n. 281, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana linee guida di corretta prassi operativa per il recupero, la conservazione e la distribuzione gratuita per fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari invenduti o non commerciabili, ma ancora commestibili, destinati all'alimentazione umana e animale provenienti da imprese della filiera agro-alimentare e della ristorazione, nonché per la gestione degli stessi prodotti da parte delle ONLUS.
5. 3. Marazziti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 29 luglio 1982, n. 571).

  1. All'articolo 15 della legge 29 luglio 1982, n. 571, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano e animale dal punto di vista igienico sanitario, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, a enti o associazioni non riconosciuti».
5. 01. Fiorio.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 6. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Tavolo aggiungere le seguenti: permanente di coordinamento per la promozione di iniziative volte a potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia istituito in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
*7. 2. Donati.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Il Tavolo aggiungere le seguenti: permanente di coordinamento per la promozione di iniziative volte a potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia istituito in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
*7. 12. Fiorio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Tavolo permanente di coordinamento istituito con l'articolo 7 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, in attuazione dell'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, di seguito denominato «Tavolo», ha l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per favorire la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
7. 4. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Tavolo permanente di coordinamento, di seguito denominato Pag. 146«Tavolo», con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'elaborazione ed attuazione del Piano di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7. 1. Carrescia.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in tema di erogazioni liberali.
7. 10. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e nella donazione di denaro, beni e servizi.
7. 11. Zolezzi, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Tavolo si avvale del contributo del Comitato Tecnico Scientifico per l'implementazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 8. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) attività di monitoraggio dei beni alimentari invenduti e donati, e sull'attuazione della presente legge, da svolgere in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico per l'implementazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. 7. Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) promuovere progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.
7. 15. Fiorio.

  Al comma 3, sopprimere le parole: permanente di coordinamento.
7. 5. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera h), sostituire le parole: un rappresentante designato dall'industria agroalimentare, con le seguenti: con tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dell'industria agroalimentare;
   2) sostituire la lettera i) con la seguente: i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva;
   3) sostituire la lettera f) con la seguente: f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
   4) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti: o) un rappresentante designato dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei centri agroalimentari e dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso; p) un rappresentante della cooperazione agricola.
7. 16. Fiorio.

Pag. 147

  Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: un rappresentante designato dall'industria agroalimentare, con le seguenti: con tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare.
7. 14. Donati.

  Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) due rappresentanti designati dalle associazioni del settore della somministrazione di alimenti e bevande.
7. 3. D'Incecco, Carnevali, Capone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o) un rappresentante dell'ordine dei tecnologi alimentari.
7. 9. Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o) un rappresentante della cooperazione agricola.
7. 13. Ferrari, Fiorio.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Monitoraggio degli sprechi alimentari).

  1. Al fine di contribuire a una maggiore conoscenza di dati sullo spreco alimentare nella filiera agro-alimentare e in particolare nella grande distribuzione organizzata, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua a livello nazionale modalità uniformi di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti, al fine della loro acquisizione, nonché i soggetti della filiera tenuti a fornire le informazioni necessarie.
7. 01. Nicchi, Gregori, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti e le fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.
  1-ter. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie».
  1-quater. È vietata ogni forma di pubblicità o di promozione per la grande distribuzione che possa indurre all'acquisto di cibo in eccedenza, quali il secondo o il terzo prodotto dato in omaggio. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di monitoraggio dei divieti di cui al presente articolo e le relative sanzioni.
8. 13. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a Pag. 148carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma. È vietata ogni forma di pubblicità o di promozione per la grande distribuzione che possa indurre all'acquisto di cibo in eccedenza, quali il secondo o il terzo prodotto dato in omaggio. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di monitoraggio dei divieti di cui al presente articolo e le relative sanzioni.
8. 9. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie
8. 10. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti e le fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.
8. 5. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.
8. 8. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.
8. 12. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie».
8. 6. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Pag. 149

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. È vietata ogni forma di pubblicità o di promozione per la grande distribuzione che possa indurre all'acquisto di cibo in eccedenza, quali il secondo o il terzo prodotto dato in omaggio.
8. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice.

  Al comma 2, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali,.
8. 1. Moretto.

  Al comma 2, dopo le parole: promuove campagne nazionali di inserire le seguenti: diffusione di buone pratiche per limitare gli sprechi nei luoghi di consumo degli alimenti e.
8. 2. Moretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative dello spreco alimentare, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo a livello locale e internazionale, degli impatti sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali, e sulle possibili misure per il contrasto allo spreco alimentare.
8. 4. Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, dopo le parole: all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile inserire le seguenti: anche con riferimento alle diete alimentari caratterizzate da un minore impatto ambientale.
8. 15. Busto, Zolezzi, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  4. Al fine di favorire la limitazione degli sprechi alimentari in via preventiva, nonché l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, alla lettera f) del comma 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 51, le parole: «o somministrati» sono soppresse.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: (Promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi).
8. 3. D'Incecco, Capone.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla riduzione dei rifiuti, alla limitazione degli sprechi, nonché all'impiego delle eccedenze dei beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti. I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico scientifico per l'implementazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
  2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 150comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Fondo di cui al comma 1, è altresì alimentato da un prelievo dalla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, da stabilire in sede di Conferenza unificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 3. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. 2. Gregori, Nicchi, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza.
9. 5. Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo le parole: finanziamento di progetti innovativi inserire le seguenti: anche con riferimento alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo dell'innovazione del packaging alimentare,.
9. 1. Moretto.

  Al comma 1, dopo parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni,.
9. 4. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuova definizione degli scarti organici provenienti dall'industria alimentare impiegati per la produzione di Biogas/Biometano).

  1. Gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea, al fine di favorire il loro recupero possono essere impiegati nella ricetta per la produzione di Biometano.
9. 02. Stella Bianchi.

ART. 10.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo le parole: Gli enti pubblici aggiungere le seguenti:, le altre istituzioni, pubbliche e Pag. 151non territoriali, aventi finalità socio-assistenziali.
10. 2. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire le parole: agli indigenti con le seguenti: ai fini di solidarietà sociale.
10. 3. Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, capoverso Art. 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi enti si applicano comunque gli obblighi di ritiro e richiamo dei prodotti alimentari non conformi previsti dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
10. 4. Fiorio.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.
(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento a fini di solidarietà sociale).

  1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, i comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e i comuni che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti di cui sopra e siano stati controllati da personale esperto al fine di individuare i beni idonei ad un successivo utilizzo da parte degli indigenti.
  2. Nel caso in cui i beni di cui al comma 1 vengano conferiti in quantitativi eccedenti le reali necessità di fabbisogno degli indigenti, essi possono essere destinati a commercializzazione allo scopo di finanziare progetti aventi finalità sociale o umanitaria realizzati dagli stessi soggetti di cui al medesimo comma approvati dal Comune ove avviene il conferimento.
  3. I beni che non siano destinati a donazione o commercializzazione in conformità ai commi 1 e 2 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo e di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

  1-ter. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1-bis, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a) del sub-allegato 1 dell'allegato 1 del decreto 5 febbraio 1998, sostituire le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» con le parole: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».
10. 5. Fiorio, Cenni.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Raccolta e distribuzione di medicinali donati).

  1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Con lo stesso decreto sono individuate le modalità che Pag. 152rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, che li utilizzano in confezioni integre, correttamente conservati ed ancora nel periodo di validità, al fine di assicurare che sia salvaguardata la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria, nonché prive del bollino ottico. Sono escluse dalla donazione i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, le sostanze stupefacenti e psicotrope e quelle dispensabili solo in ambito ospedaliero;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per la tracciabilità dei lotti di medicinali donati, per l'eventuale riconfezionamento ed ogni altra misura diretta alla buona gestione della distribuzione dei medicinali donati. Sono altresì dettate norme riguardanti le modalità per la distribuzione dei medicinali soggetti a prescrizione medica».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 5, lettera a) sopprimere le parole: e i prodotti farmaceutici.
10. 01. Miotto.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).

  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis: «Con decreto del Ministro della Salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto si provvede a definire i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e delle procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti; alle Onlus è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di assistenza, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei prodotti. È vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione».
10. 02. Lenzi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Centri di recupero).

  1. Al fine di favorire una filiera locale del riuso e di migliorare la logistica distributiva dei beni oggetto di recupero e Pag. 153donazione, i comuni, anche in forma associata, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei medesimi beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e destinati alla loro cessione gratuita. Riguardo ai prodotti alimentari, detti centri di recupero devono, in particolare, garantire il processo speciale di congelamento per gli alimenti, con specifico riferimento a quelli ad alta deperibilità, nonché prevedere idonee aree separate per la gestione delle derrate destinate all'alimentazione umana e di quelle destinate all'alimentazione animale.
  2. I centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 180-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 03. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 11.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 10, comma 1, numero 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «Le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di cui al n. 4) dell'articolo 2 fatte ad enti pubblici, ONLUS, associazioni riconosciute e non riconosciute».
11. 8. Ferrari.

  Al comma 1, dopo le parole: secondo modalità telematiche inserire la seguente: riepilogative.
   Conseguentemente, al comma 1, le parole: almeno tre giorni prima della consegna sono sostituite dalle seguenti: entro la fine del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate;
   dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni».
11. 1. Marco Di Maio.

  Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
  3). sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente l'indicazione della Pag. 154data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità e del peso dei beni ceduti».
11. 9. Ferrari.

  Al comma 4, lettera a), numero 3) inserire, in fine, il seguente periodo: Per ogni singola cessione di derrate alimentari d'importo corrispondente al loro costo specifico di produzione o d'acquisto complessivamente non superiore a 100 euro, nel documento di trasporto, l'indicazione della qualità e quantità dei beni ceduti si intende anche effettuata riportando la dicitura «derrate alimentari» e la quantità complessiva delle derrate stesse.
11. 6. D'Incecco, Capone.

  Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: i prodotti alimentari con le seguenti: data di scadenza.
11. 4. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è qualificata come operazione permutativa esente Iva.
11. 7. Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Il Ministero della salute, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'ambiente, la Conferenza Stato-regioni e l'ANCI, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche e comunitarie, ed altre mense pubbliche e sociali per l'adozione di modalità personalizzate nella somministrazione degli alimenti, al fine di prevenirne e ridurne lo spreco connesso al confezionamento e alla standardizzazione dell'offerta.
11. 10. Marazziti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti).

  1. Al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».
  2. Le modalità di certificazione dei beni alimentari effettivamente donati dai soggetti di cui al comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal presente articolo, e sottratti al circuito della raccolta dei rifiuti sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 01. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Detto contributo è altresì riconosciuto alle piccole e medie impresse per l'acquisto, debitamente certificato, di Pag. 155beni strumentali finalizzati alla corretta gestione delle eccedenze ai fini della donazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i beni strumentali che possono beneficiare del contributo di cui al presente comma.
12. 1. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
13. 1. Fiorio.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso lettera e-bis), sopprimere le parole: delle rimanenze ovvero.
14. 1. Moretto.

  Sopprimere il comma 2.
14. 4. Moretto.

  Al comma 2, sostituire la parola: rimanenze con le seguenti: eccedenze alimentari.
14. 2. Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 2-bis. Con il medesimo decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede altresì a introdurre modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.
14. 5. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini dei perseguimento dell'obiettivo della riduzione degli sprechi alimentari, per la stesura dei capitolati di appalto di servizi di ristorazione collettiva si può tener conto dei requisiti indicati nella norma UNI 11584 :2015 Servizi di ristorazione collettiva – Requisiti minimi per la progettazione di menù.
14. 3. Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del Pag. 156territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati.
14. 6. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Educazione alimentare nelle scuole e ristorazione scolastica).

  1. All'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015 n. 107, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) sviluppo delle competenze in materia di educazione alimentare con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione, di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione e di buone pratiche rispetto alle limitazioni degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale;

  2. Il Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, individua le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica recependo le indicazioni e le raccomandazioni degli organismi internazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, croniche e degenerative, al fine di assicurare agli studenti un cibo gradevole, ricco di nutrienti essenziali, in grado di evitare l'insorgenza delle patologie legate ad una scorretta alimentazione;
  3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2013 n. 131, provvede all'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, coerentemente con le indicazioni di cui ai commi 1 e 2.
14. 01. Dallai.

  Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi fiscali alle imprese distributive che cedono eccedenze a fini civici e solidaristici).

  1. Le imprese distributive con superficie di vendita superiore ai 200 mq., che cedono eccedenze a fini civici e solidaristici, hanno diritto ad un credito d'imposta, per ogni anno, immediatamente applicabile sulle imposte dirette relative allo stesso anno, pari al numero di chilogrammi di tali eccedenze ceduti gratuitamente moltiplicato per euro 0,25.
  2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle Entrate emana le disposizioni applicative del presente articolo.
14. 02. Ferrari.

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ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari.
1. 1. Donati, Dallai, Patriarca.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.
1. 4. (Nuova formulazione) Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.