CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Nuovo testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: affidano con le seguenti: possono affidare.
3. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 6. – (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). – 1. Gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della Salute secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono periodicamente aggiornate.
  2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1, e per quei settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.

  Art. 6-bis. — (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – 1. L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida così come definite e pubblicate ai sensi di legge.».

Pag. 112

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7.
6. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'azione tesa ad ottenere il risarcimento con le seguenti: un'azione relativa a una controversia di risarcimento.
8. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. — (Azione di rivalsa). — 1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
  2. Se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale, ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno:
   a) dal passaggio in giudicato del titolo sulla base del quale è avvenuto il pagamento;
   b) dal pagamento in caso di risarcimento avvenuto sulla base di un titolo stragiudiziale

  3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o contro la compagnia assicuratrice non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.
  4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.
  5. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria pubblica, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario, e la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di rivalsa, il professionista, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
  6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria privata, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua.
  7. Nel giudizio di rivalsa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria.
9. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 10.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali Pag. 113maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.
10. 100. Il relatore.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato e, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1, è litisconsorte necessario anche l'esercente la professione sanitaria.
11. 100. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.
11. 101. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. — (Obbligo di comunicazione al professionista del giudizio basato sulla sua responsabilità). – 1. Le strutture sanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.
11. 0100. Il relatore.
(Approvato)