CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2016
576.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   «1) valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, nonché ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile».
1. 500. I relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  «Art. 1-bis – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono tratta e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo».
1. 501. I relatori.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

  «Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). – Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, infine, dopo le parole: «per tali scritture» sono aggiunte le seguenti: «nonché la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
1. 502. I relatori.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori di cui ai punti 5) e 6);
    2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
    3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni, salvo il diritto, ove già maturato al momento di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione, con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale con provvedimento di organizzazione tabellare designi il presidente titolare della sezione;
    4-bis) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'emissione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e dettare la disciplina dell'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
    4-ter) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al punto 6);
    5) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al punto 1) in primo grado:
     a) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, Pag. 32rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     b) i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del Regio Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono attribuiti alle sezioni specializzate distrettuali di cui n. 6, salvo nell'ipotesi in cui sia in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
    5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare;
    6) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 1, anche i procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni in materia penale, in materia civile dalla legge 4 maggio 1983,numero 184, dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nei limiti indicati nel punto 5) lettera b), nonché previsti da ogni altra disposizione in materia civile e amministrativa, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale;
    6-bis) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d'appello o con una sezione di Corte d'appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;
    7) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai punti 5) e 6); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;
    8) assicurare alle sezioni specializzate di cui al punto 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;
    9) prevedere che le sezioni specializzate di cui al punto 6 operino nella composizione attualmente prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al punto 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contradditorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:
    10.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio la quale preveda:
     a) introduzione con ricorso con previsione di un termine libero a comparire per la controparte di almeno 20 giorni, riducibile in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
     b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
     c) celebrazione di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori (salvo che gli stessi non siano Pag. 33capaci di discernimento), eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, infine adotta provvedimenti provvisori e fissa udienza per l'assunzione delle prove (richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto di parti e minori) o, se non sia ritenuta necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione (con o senza termini per memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti);
     d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della Corte di Appello;
     e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti;
     f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori e del potere di emanarla in forma monocratica;
     g) della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;
    10.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali/congiunti e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la quale preveda:
     a) introduzione con ricorso congiunto;
     b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al punto 1) o ad altro giudice delegato il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza all'interesse del minore delle condizioni concordate disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
     c) rimessione al collegio per l'omologa delle condizioni di separazione o di disciplina della filiazione fuori dal matrimonio, per la sentenza di divorzio congiunto nel restante caso;
    10.3) dettare una disciplina omogenea, per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare, quanto al processo in materia di responsabilità genitoriale:
     a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
     b) nella fase introduttiva, l'ampliamento della legittimazione attiva anche della persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso e le modalità di istaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
     c) nella fase istruttoria una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
     d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al punto 13), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;
     e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento cautelare uniforme;Pag. 34
     f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando, quelli reclamabili in Corte di Appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     g) una disciplina della fase di attuazione dei provvedimenti, che individui la competenza, indichi il rito e le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
    10.4). assicurare che:
     a) sia assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo ritenga opportuno; salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento;
     b) sia assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;
    11) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai punti 5) e 6) sono esercitate dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
    12) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al punto 6) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto 6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l'individuazione, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;
    14) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al punto 6) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto per ciascuna delle funzioni previste;
    15) prevedere che costituisca titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al punto 13 il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori che siano comunque assegnati alle sezioni specializzate debbano svolgere corsi di formazione presso la scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del consiglio superiore della magistratura;
    16) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obbiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e PM della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore;
    17) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al punto 1) nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite Pag. 35alle sezioni specializzate distrettuali di cui al punto 6) senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;
    18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione, di esecuzione, nonché quelle di coordinamento dello stesso con le leggi che si occupano della tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie».
1. 25. Ferranti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
   «2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo;
   3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
   4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
   5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
   6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado».
1. 100. Ferranti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso numero 2), inserire il seguente:
  «2-bis) Prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di prova, rimette alle parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore, rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio».
1. 116. Marotta.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  «2-bis) estendere la possibilità anche per le cause di competenza del collegio delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa sistematizzazione nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice di procedura civile, insieme ad una diversa sistematizzazione dell'articolo 281-quinquies».
1. 132. Marotta.

Pag. 36

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  «3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da professionisti specializzati e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;»
* 1. 153. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  «3-bis) prevedere la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita possa essere curata da professionisti specializzati e che le parti entro il termine di trenta giorni possano adire il giudice e revocare il proprio consenso;»
* 1. 154. Turco.

  Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 1) con i seguenti:
   «1) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
   2) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente 1'immobile, dispone un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
   3) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché degli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, è rilevabile d'ufficio;
   4) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;».
1. 203. Ferranti.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) inserire i seguenti:
  «2-bis) rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente del- l'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
   a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
   b) previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
   c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o Pag. 37falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa ma con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
   d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
   e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, come quelli del Comune in cui l'immobile si trova, o presso l'U.N.E.P.;

  2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, previsione dell'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione, prescrizione di modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione, previsione della procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo, previsione che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto vendite;
  2-quater) introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
  2-quinquies) anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti».
1. 204. Bazoli.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
  «e) adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, e prevedendo altresì:
   i. l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
   ii. l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
   iii. il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   iv. la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, Pag. 38che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti;
   v. la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: (i) la agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; (ii) la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone diversamente abili; (iii) la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; (iv) l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
   vi. il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche
   vii. individuare i casi in cui il giudice è tenuto ad effettuare il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice
   viii. previsione che la designazione del giudice nei procedimenti civili sia effettuata con sistemi automatici
   ix. individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
   x. disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
   xi. introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;
   xii. prevedere la trasmissione con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
   xiii. emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari
   xiv. disciplinare le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere.

  Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1. 213. Bazoli.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:
  «In particolare prevedere:
    1) che l'Indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga Pag. 39anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del Registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
    2) che, quando il destinatario è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettua obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che allo stesso modo procede il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
    3) che in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificarsi sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'Indice di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; prevedere che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; porre a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
    4) prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    5) prevedere che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 3), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applicano anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
    6) prevedere che quando il destinatario è un soggetto diverso da quelli di cui al numero 2), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuano la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; prevedere che ai fini del presente numero l'avvocato allega all'atto da notificarsi una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
    7) prevedere che l'ufficiale giudiziario procede alla notificazione degli atti esclusivamente: a) quando l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal legislatore delegato, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti; c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
    8) prevedere che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche rispettivamente all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; prevedere che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvale del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi nel Comune ove ha sede l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti».
1. 239. Ferranti.

Pag. 40

  All'articolo 1, comma 2, lettera h), aggiungere il seguente periodo:
  «In particolare prevedere:
   1) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si procede alla redazione del verbale in altra forma;
   2) che il Ministero della giustizia deve mettere a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza».
1. 013. Colletti.