CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2015
562.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (Nuovo testo C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3303 Governo, recante «Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015»;
   rilevato che l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, alla lettera c), interviene sul capo del codice penale relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, per inserire la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-ter), punendo chiunque con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies) procura materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso o utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare nonché chiunque utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva;
   ricordato che la legge 28 aprile 2015, n. 58, di ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, nonché la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, hanno già introdotto fattispecie penali relative all'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari o all'abbandono di materiale radioattivo;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 4, comma 1, lettera c), considerino le Commissioni di merito l'opportunità Pag. 32di valutare se il nuovo articolo 280-ter del codice penale – da tale articolo introdotto – si sovrapponga alle fattispecie penali recentemente introdotte dall'articolo 8 della legge n. 58 del 2015 (che ha introdotto nel codice penale l'articolo 433-bis, punendo con la reclusione da 4 a 8 anni l'attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari), nonché dall'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 (che ha introdotto nel codice penale l'articolo 452-sexies, punendo con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività).

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 (C. 3300 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3300 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, il 4 luglio 2005»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (C. 2093-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
   sottolineato che l'articolo 4, disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e la gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    rilevato, al riguardo, che il comma 6 del citato articolo 4 non indica la data entro la quale deve essere adottato il decreto ministeriale di nomina del Consiglio di amministrazione di ENEA;
    evidenziato che il comma 7 del medesimo articolo 4 stabilisce che il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e osservato, altresì, che il comma 8 prevede che il Ministro svolge il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili, sentiti, per le parti di competenza, i Ministri interessati;
    sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;
    evidenziato che il contenuto del disegno di legge è prevalentemente riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente» attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in quanto reca misure quali la disciplina delle aree marine protette, degli impianti termici civili e della gestione dei rifiuti;
    osservato che, relativamente a singole disposizioni o a specifici ambiti del disegno di legge rilevano, inoltre, le materie «ordinamento civile» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» attribuite alla competenza legislativa esclusiva ai sensi delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché le materie concernenti il Pag. 35governo del territorio e l'istruzione di competenza concorrente Stato – regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    ricordata, altresì, relativamente agli articoli che modificano la disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, la sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007 che ha ricondotto i vari ambiti di legislazione in tema di contratti pubblici a un novero di materie di competenza legislativa esclusiva statale – tra cui la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile attribuite alla competenza statale rispettivamente dalle lettere e) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione –, evidenziandone, in particolare, la trasversalità degli interventi;
    sottolineato che alcuni articoli del disegno di legge, infine, investono ambiti che coinvolgono la competenza legislativa delle regioni e rilevato, in particolare, che all'articolo 5, comma 6, introdotto dal Senato, è prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per favorire l'adozione nelle scuole di un mobility manager, con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa e di valorizzare l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, coordinandosi con le strutture e le aziende di trasporto locali;
    evidenziato, al riguardo, che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata, considerato che la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 6, investe anche la materia del trasporto locale, di competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 4, commi 7 e 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il combinato disposto delle due norme citate dalle quali sembrerebbe discendere che il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti, svolge il controllo di legittimità e di merito sui medesimi atti – schema di statuto e regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale – la cui adozione rientra nella sua titolarità;
   b) all'articolo 5, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Unificata per le ragioni evidenziate in premessa.