CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 14 dicembre 2015
561.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera d), comma 36, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2018 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2018.
0. 1. 1. 121. I Relatori.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera e), sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017;.

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) dopo il comma 139 aggiungere il seguente:

  139-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui.
0. 1. 1. 118. Simoni.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera f), dopo il comma 196-ter, aggiungere il seguente:
  196-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

  Conseguentemente:
   alla tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Istruzione, Università e Ricerca, sopprimere la seguente voce: legge n. 46 del 1991 – articolo 1: Contributo PRORA (3.4 – cap. 1678).
0. 1. 1. 71. Sgambato, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Pilozzi, Migliore, Manfredi, Impegno, Palma, Rostan, Cuomo, Paris, Capozzolo, Bossa, Valeria Valente, Valiante, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) aggiungere le seguenti: sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
0. 1. 1. 40. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'interno.
0. 1. 1. 112. Gasparini.

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  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.
*0. 1. 1. 76. (Nuova formulazione) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.
*0. 1. 1. 38. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater, primo periodo, sopprimere le parole: alle forze armate.
*0. 1. 1. 73. Fiano.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quater sostituire le parole da: e la sicurezza pubblica fino a: di contrasto al terrorismo con le seguenti: e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera h), comma 548-
sexies, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare le capacità controllo del territorio e dello spazio aereo con le seguenti: a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo;
   alla medesima lettera h), comma 548-septies, primo periodo, sostituire le parole: Per il con le seguenti: Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e per il;
   alla medesima lettera h), comma 548-undevicies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La polizia di Stato è altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
0. 1. 1. 31. (Nuova formulazione) Fiano.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-sexies, aggiungere il seguente:
  548-sexies.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di euro 15 milioni per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

  Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: –;
   2018: –.
0. 1. 1. 116. Garavini.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

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  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 93. (Nuova formulazione) Nesci, Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 5. (Nuova formulazione) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 10. (Nuova formulazione) Librandi, Palladino, Monchiero.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 33. (Nuova formulazione) Latronico, Palese.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

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  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 43. (Nuova formulazione) Arlotti.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 51. (Nuova formulazione) Alfreider.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 57. (Nuova formulazione) Sammarco.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole:
, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla medesima lettera h), comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro.
*0. 1. 1. 105. (Nuova formulazione) Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:
  548-septies.1. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di euro 973.892 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dal 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni.». In ogni caso restano Pag. 144ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 944.958;
   2017: – 973.892;
   2018 – 1.576.400.
0. 1. 1. 4. (Nuova formulazione) Berretta, Marchi, Misiani.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: allo sviluppo di pratiche inserire le seguenti:, come quelle del terzo settore e del Servizio civile,.
0. 1. 1. 42. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Rubinato.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: sociali aggiungere le seguenti: e culturali,.
0. 1. 1. 68. Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-octies, dopo le parole: attività culturali aggiungere le seguenti: ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
0. 1. 1. 55. Vignali, Rubinato.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
   b) dopo le parole: mostre ed eventi culturali aggiungere le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
0. 1. 1. 84. (Nuova formulazione) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-quindecies, primo periodo, dopo le parole: videosorveglianza digitale aggiungere le seguenti: o allarme.
0. 1. 1. 6. (Nuova formulazione) Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), comma 548-septiesdecies, sostituire l'ultimo periodo col seguente: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire dei credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
0. 1. 1. 56. (Nuova formulazione) Vignali, Cinzia Maria Fontana.

  All'emendamento 1.1 del Governo, lettera h), dopo il comma 548-terdecies, aggiungere il seguente:
  548-terdecies.1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei Pag. 145soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
0. 1. 1. 1. (Nuova formulazione) Ferro.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire l'allegato n. 1 con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

  All'articolo 1, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere la lettera
a);
   b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
   c) sopprimere il comma 35;
   d) sostituire il comma 36, con il seguente:

  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

  Borse di studio.
   e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.
   f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di Pag. 146un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

  Edilizia scolastica.
   g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
   h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

  Cyber security.

  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Strumentazione delle forze dell'ordine.

  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette Pag. 147somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Investimenti difesa e sicurezza.

  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Bonus 80 euro forze dell'ordine.

  548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

Pag. 148

  Fondo periferie.

  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, da trasferire al bilancio Pag. 149autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Card cultura giovani.

  548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Credito imposta sistemi sicurezza.

  548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.

  548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

  Credito di imposta strumenti musicali.

  548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino Pag. 150cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  2 per mille associazioni culturali.
  548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

  Assunzioni FFP.

  548-novies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

  Conseguentemente,
   al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 9.000.000;
   anno 2017: – 50.000.000;
   anno 2018: – 30.000.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 1.370.000.

Pag. 151

  Conseguentemente,
   alla Tabella E, missione:
Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:
  2017
   CP: – 15.000.000;
   CP: – 15.000.000.

  2018
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.
1. 1. Il Governo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
3. 46. I Relatori.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) eliminare le parole da: e dopo la lettera d) fino a: il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
   2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:
  «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

  Conseguentemente:
   al comma 15, lettere a) ed e) le parole: 3.746,75 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 3.767,45 milioni di euro;
   al comma 16, le parole: 85,478 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 85.978 milioni di euro;

  Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*4. 119. (Nuova formulazione) Librandi.

  Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) eliminare le parole da: e dopo la lettera d) fino a: il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
   2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:
  «0a) per le unità immobiliari. fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti Pag. 152in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

  Conseguentemente:
   al comma 15, lettere a) ed e) le parole: 3.746,75 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 3.767,45 milioni di euro;
   al comma 16, le parole: 85,478 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 85.978 milioni di euro;

  Il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 21,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
*4. 110. (Nuova formulazione) Sammarco.

  Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.746,75 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale. La quota di 80 milioni di euro è ripartita in modo da garantire a ciascuno di tali comuni l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
4. 101. (Nuova formulazione) Guidesi.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
  24-ter. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli Pag. 153iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.
  24-quater. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». All'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.
  24-quinquies. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti all'albo di cui al comma 24-quater del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 24-ter e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 24-quater quando gli stessi operano in forma societaria.
  24-sexies. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-bis e del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
  24-septies. L'organismo di cui al comma 24-ter si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale: resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1, del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta Pag. 154giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  24-octies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 24-ter, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 24-ter e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:
   a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
   b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

  24-novies. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 24-bis affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.
  24-decies. All'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti».

  24-undecies. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a Pag. 155consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
  2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo».

  24-undecies.1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;
   b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;

  24-duodecies. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 24-undecies del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
  24-terdecies. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB previsto dal citato comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.
  24-quaterdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 24-bis a Pag. 15624-terdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 118. (Nuova formulazione) Sottanelli, Librandi, Pelillo, Monchiero, Rabino, Palladino.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.
4. 259. I Relatori.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016. di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.
*4-quater. 10. (Nuova formulazione) Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016. di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.
*4-quater. 9. (Nuova formulazione) Vignali.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016. di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente Pag. 157periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 18,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni di euro per l'anno 2027.
*4-quater. 12. (Nuova formulazione) Marchi, Benamati, Mariani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 32, capoverso Art. 13, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
4-sexies. 7. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 46,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*5. 7. (Nuova formulazione) Pagano, Sammarco.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi di imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 46,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
*5. 14. (Nuova formulazione) Arlotti, Benamati, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.

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  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 42-bis:
   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

  42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quater. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
  42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
   «i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a Pag. 1598.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
   i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;

  42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
   b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

«Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;

   c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
   «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
   d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento
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1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;

   e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».

  42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 161,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 161,310 milioni di euro per l'anno 2017, di 155,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 196,810 milioni di euro per l'anno 2019, di 191,210 milioni di euro per l'anno 2020, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2021, di 189,310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 218,310 milioni di euro per l'anno 2027, di 206,900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, di 219,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036, di 232,400 milioni di euro per l'anno 2037, di 240 milioni di euro per l'anno 2038, di 247,600 milioni di euro per l'anno 2039, di 255,200 milioni di euro per l'anno 2040, di 262,800 milioni di euro per l'anno 2041, di 257,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2042.
*6. 56. (Nuova formulazione) Abrignani, Vignali.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo, 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
  42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria, si applica l'articolo 67, comma 3, lettera a), del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario Pag. 161finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 42-bis:
   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

  42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al comma 42-quater. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, Titolo I, Capo II del codice di procedura civile.
  42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:
   «i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
   i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.»;

  42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da

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costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)», sono sostituite dalle seguenti «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
   b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:

«Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;

   c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
   «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
   d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento »;

   e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1,1-bis e 1-ter».

  42-decies. Le disposizioni dei commi da 42-octies a 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, Pag. 163comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 161,640 milioni di euro per l'anno 2016, di 161,310 milioni di euro per l'anno 2017, di 155,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 196,810 milioni di euro per l'anno 2019, di 191,210 milioni di euro per l'anno 2020, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2021, di 189,310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di 218,310 milioni di euro per l'anno 2027, di 206,900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, di 219,100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2035 e 2036, di 232,400 milioni di euro per l'anno 2037, di 240 milioni di euro per l'anno 2038, di 247,600 milioni di euro per l'anno 2039, di 255,200 milioni di euro per l'anno 2040, di 262,800 milioni di euro per l'anno 2041, di 257,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2042.
*6. 57. (Nuova formulazione) Petrini, Cenni, Rubinato.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è concesso un contributo di euro 8.000 per veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese quelle per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  42-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre nell'anno 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro nell'anno 2016.
6. 111. (Nuova formulazione) De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti; tali dispositivi devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: essere in grado di mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, forniti mediante dati periodici; essere in grado di mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti sopra indicati; consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto degli impianti sopra indicati.

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  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
6. 97. (Nuova formulazione) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Palese, Marcon, Melilla, Abrignani, Saltamartini, Alberto Giorgetti, Pastorino, Librandi, Palladino.

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*8. 3. (Nuova formulazione) Laffranco.

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*8. 45. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Galperti, Quartapelle Procopio, Ascani.

  Sostituire il comma 60 con il seguente:
  60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
9. 44. (Nuova formulazione) Sanga, Palese, Latronico Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 103. (Nuova formulazione) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cancelleri, Vallascas.

  Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:
  67-bis. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso d accertamento dell'imposta a norma del primo Pag. 165comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle Entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

  67-ter. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

Art. 43.

  1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla t'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle Entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.

  67-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, come risultanti dai commi precedenti del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data dei 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo, Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
9. 70. (Nuova formulazione) Rabino, Librandi, Monchiero, Palladino.

Pag. 166

  Dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
  68-ter. Ai fini di cui al comma 68-bis, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
   a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
   b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

  68-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma precedente.
  68-quinquies. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 68-bis in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
  68-sexies. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
9. 47. (Nuova formulazione) Sanna, Rubinato, Sanga.

  Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:
  70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 39 le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».
9-bis. 13. Il Governo.

  Dopo il comma 73 aggiungere i seguenti:
  73-bis. Per assicurarne il contributo agli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1o gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, è concesso il diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo sull'energia Pag. 167prodotta, con le modalità e condizioni di cui ai successivi commi 73-ter e 73-quater.
  73-ter. L'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal GSE, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1o gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1o gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al comma 73-quater.
  73-quater. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 73-bis e 73-ter forniscono al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di tecnico attestante il buon stato di uso e di producibilità dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla comunicazione 2014/C200/01.
10. 98. (Nuova formulazione) Castricone, Palese.

  All'emendamento dei Relatori 10.100, comma 79-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce esistenti;
0. 10. 100. 1. (Nuova formulazione) Boccadutri, Losacco, Borghi.

  All'emendamento dei Relatori 10.100, comma 79-ter, sostituire le parole: è determinata con le seguenti: sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché.
0. 10. 100. 6. Marchi.

  Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
  79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
   b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
   c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
   d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

  79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo Pag. 168comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.
10. 100. I Relatori.

  All'articolo 1, dopo il comma 82 aggiungere il seguente:
  82-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvedente mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. 22. I Relatori.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-bis a 82-quinquies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 6. (Nuova formulazione) Pagano, Sammarco, Palese.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in Pag. 169tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-bis a 82-quinquies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 17. (Nuova formulazione) Meta.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, Pag. 170n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-bis a 82-quinquies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 18. (Nuova formulazione) Peluffo.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente legge, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-ter. Il regime contributivo di cui al comma 82-bis si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-quater. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-bis e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'Allegato n. 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-bis, 82-ter e 82-quater, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alla data del 9 dicembre 2015, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 82-bis a 82-quinquies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
*10-bis. 19. (Nuova formulazione) Boccadutri, Losacco.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità
**12. 19. (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi, Palese, Abrignani.

Pag. 171

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità
**12. 57. (Nuova formulazione) Di Salvo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Stella Bianchi, Boccuzzi, Carnevali, Casellato, Cuomo, Damiano, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Iacono, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Agostini, Locatelli, Galgano, Milanato, Polverini, Dorina Bianchi, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Scuvera, Palese, Abrignani.

  Sostituire i commi da 110 a 114 con i seguenti:
  110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 113, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  111. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fondo di cui al comma 110 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, così come da ultimo modificato dal comma 111-bis della presente legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura, comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 110.
  111-bis. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 111 della presente legge, all'articolo 1 comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono aggiunte, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e, alla fine del quarto periodo le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
  112. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:
   a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;Pag. 172
   b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 111;
   c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
   d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del fondo di cui al comma 110;
   e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
   f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 110 e a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 110;

  113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 111 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul fondo di cui al comma 110, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.
15. 10. (Nuova formulazione) Ghizzoni.

  Dopo il comma 111 aggiungere il seguente:
  111-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il venti per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
15. 38. (Nuova formulazione) Laforgia, Parolo, Capone, Cassano, Antezza, Ventricelli, Mariano, Pelillo, Mongiello, Grassi, Losacco, Massa, Palese, Latronico, Cariello, Abrignani, Dell'Aringa, Ginato.

Pag. 173

  Al comma 116, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 4, comma 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, al quarto periodo le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e al quinto periodo le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016»;

  Conseguentemente, dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) n. 2) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2016»;
   2) alla lettera b) le parole: « 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle parole: « 30 giugno 2016».
22. 9. (nuova formulazione) Pagano.

  Dopo il comma 117, inserire i seguenti:
  117-bis. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

  117-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Pag. 174Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
16. 117. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Ghizzoni, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Mongiello.

  Al comma 118 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli incarichi conferiti sui medesimi posti dirigenziali dopo la stessa data e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge, o da espletare a norma del comma 117, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 123, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16. 99. (Nuova formulazione) Ferrari.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è formalmente reso noto sul portale mobilità, a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.
16. 2. (Nuova formulazione) Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Carlo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Gribaudo, Fabbri, Valeria Valente.

  Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere Pag. 175le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.
16. 294. I Relatori.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»;
  129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

  129-quater. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.
  129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti «al comma».
16. 293. Il Governo.

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis
. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 3 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
17. 123. (Nuova formulazione) Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera, Palese.

  Al comma 140 sostituire la parola: 225.000.000 con la seguente: 228.000.000.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di Pag. 176euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2027 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 per l'anno 2017 e 196,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
17. 43. Lupi, Sammarco, Pagano, Binetti, Dorina Bianchi, Buttiglione.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*17. 118. (Nuova formulazione) Boccadutri.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*17. 119. (Nuova formulazione) Palese, Dorina Bianchi.

  Sostituire il comma 142 con il seguente:
  142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
**17. 60. (Nuova formulazione) Pagano, Latronico, Palese.

  Sostituire il comma 142 con il seguente:
  142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Pag. 177Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
**17. 19. (Nuova formulazione) Vaccaro, Bueno, Garavini, Latronico, Palese.

  Sostituire il comma 142 con il seguente:
  142. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
**17. 40. (Nuova formulazione) Sanga, Rubinato, Latronico, Palese.

  Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
  144-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa viciniori è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilirà è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agii studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
17. 216. I Relatori.

  Dopo comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo Pag. 17816 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
18. 107. I Relatori.

  Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1o gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
18. 106. Il Governo.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate Pag. 179per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.
*18. 47. (Nuova formulazione) Fanucci, Palese, Latronico, Abrignani.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni Pag. 180di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.
*18. 95. (Nuova formulazione) Famiglietti, Palese, Latronico, Abrignani.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione Pag. 181adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.
*19-bis. 15. (Nuova formulazione) Placido, Palese, Latronico, Abrignani.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento Pag. 182alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.
*19-bis. 17. (Nuova formulazione) D'Agostino, Palese, Latronico, Abrignani.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».Pag. 183
  154-ter. Per i lavoratori indicati dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le disposizioni ivi previste si applicano anche a quei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono approdati in una gestione di previdenza diversa da quella INPS derogando il disposto dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza entro l'anno 2018 dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che siano deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali abbiano trovato applicazione la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. Il Fondo concorre al pagamento in favore dei superstiti di coloro che siano deceduti per le patologie asbesto-correlate di quanto agli stessi superstiti dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al precedente periodo è ridotto di un importo pari a 20 milioni di Pag. 184euro per l'anno 2016, 26 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 22 milioni di euro per l'anno 2019, 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021, 10,5 milioni di euro per l'anno 2022.
*20. 29. (Nuova formulazione) Tullo, Palese, Latronico, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 3. Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 6. Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 8. Laffranco, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo Pag. 185sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 11. Squeri, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 12. Centemero, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 15. Allasia, Simonetti, Invernizzi, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 36. Galgano, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice Pag. 186autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 37. Vignali, Pagano, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 40. Ginato, Borghi, Falcone, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 41. De Mita, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 54. Patrizia Maestri, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per Pag. 187l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 56. Rigoni, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 60. Giovanna Sanna, Casellato, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 63. Gnecchi, Damiano, Incerti, Albanella, Giacobbe, Gribaudo, Paris, Di Salvo, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 69. Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti, Palese, Abrignani.

Pag. 188

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 97. Paola Bragantini, Brandolin, Bargero, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 103. Dellai, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 104. Romanini, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 108. Carrescia, Palese, Abrignani.

Pag. 189

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 110. Coppola, Boccadutri, Basso, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 111. Cani, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 114. Dell'Aringa, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 117. Gebhard, Alfreider, Ottobre, Schullian, Plangger, Marguerettaz, Palese, Abrignani.

Pag. 190

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 128. Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 130. Locatelli, Pastorelli, Milanato, Dorina Bianchi, Galgano, Rossomando, Polverini, Gribaudo, Fabbri, Cominelli, Manzi, Carocci, Cimbro, Albanella, Maestri, Scuvera, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 134. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 156 aggiungere il seguente:
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2016, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pag. 191

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
**19. 138. Pastorelli, Palese, Abrignani.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del presente decreto, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciuti i benefici contributivi di cui commi che precedono.».
*19. 5. Ginato, Misiani.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 41 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi che precedono, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del presente decreto, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciuti i benefici contributivi di cui commi che precedono.».
*19. 116. Dell'Aringa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 158 aggiungere i seguenti:
  158-bis. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero.
  158-ter. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1o gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.
   b) sostituire il comma 161 è con il seguente:
  161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 164 della presente legge, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.Pag. 192
   c) dopo il comma 164 aggiungere il seguente:
  164-bis. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   d) dopo il comma 165 aggiungere i seguenti:
  165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
  165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947 n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3»;
  165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

Pag. 193

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 211 con il seguente:
  211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   b) dopo il comma 161 aggiungere seguenti:
  161-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.
  161-ter. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 141. Il Governo.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattenenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 161-quater.
  161-ter. Per le finalità di cui al comma 161-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016, 3 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  161-quater. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 161-bis sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 161-ter, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accorcio di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 161-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data di cui al comma 161-bis. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di un al comma 161-ter, l'ente previdenziale non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 161-bis”.

  Consegnentemente, alla tabella C, Missione: Comunicazione, programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia Pag. 194e delle finanze, legge n. 67 del 198: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11,2 – Cap. 2183) apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: – 3,000.000;
   CS: – 3.000.000;

  2017:
   CP: – 3.000.000;
   CS: – 3.000.00;

  2018:
   CP: – 3 .000.000;
   CS: – 3.000.000.
19. 39. (Nuova formulazione) Famiglietti.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato e la relativa conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
  161-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  161-quater. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 161-bis a 161-ter il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.
*19. 64. (Nuova formulazione) Bolognesi, Gnecchi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato e la relativa conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
  161-ter. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  161-quater. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 161-bis a 161-ter il Fondo di cui Pag. 195all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.
*19. 14. (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 155 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Sulla base dei dati di consuntivo e di monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti dal primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.
19. 142. I Relatori.

  Dopo il comma 163, inserire il seguente:
  163-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi dei danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di coi ai primi due periodi del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro nell'anno 2016, di 5 milioni di euro nell'anno 2017 e di 15 milioni di euro nell'anno 2018. A decorrere dal 2019, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma trovano copertura nell'ambito della revisione, di cui all'articolo 1 comma 128 legge 27 dicembre 2013, n. 147, delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. A decorrere Pag. 196dal 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
19-bis. 25. (Nuova formulazione) Damiano, Boccuzzi, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Cinzia Maria Fontana, Amato, Capone, Coccia, Cominelli, Montroni, Basso, Antezza, Minnucci, Manzi, Peluffo, Ventricelli, Gribaudo, Rizzetto, Venittelli, Mazzoli, Crivellari, Campana, Bini, Donati, Lavagno, Pes, Carra, Castricone, Zanin, Galati.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 150 2015, n., è sostituito dal seguente:
  «1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».
20. 10. (Nuova formulazione) D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 173 aggiungere il seguente:
  173-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 106 sono aggiunti i seguenti commi:
  «2-bis. Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   2-ter) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 197disposizione legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
21. 21. Sammarco, Pagano, Dorina Bianchi, Antezza.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, dei medesimo Ministero.
21. 82. I Relatori.

  Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
  181-bis. A fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvati gli interventi da finanziare ai sensi del primo periodo e le modalità attuative anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Le risorse da destinare agli interventi previsti dal presente comma sono individuate con decreto del ministro delle infrastrutture di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni.
  181-ter. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002. n. 289 i commi 4 e 4-bis sono abrogati.
21. 45. (Nuova formulazione). Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  All'articolo 1, sostituire il comma 183 con il seguente:
  183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto Pag. 198titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21-ter. 8. I Relatori.

  Dopo il comma 187 inserire il seguente:
  187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196. e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 0.5 milioni di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 0.5 milioni di euro per ogni anno del quadriennio 2016- 2019.
22. 21. (Nuova formulazione). Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019).

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016. 2017, 2018 e 2019.
22. 39. (Nuova formulazione). Antezza, Covello, Speranza, Vico.

  Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
  188-bis. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92 è autorizzato un finanziamento di 70.000 euro annui per il 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22. 49. (Nuova formulazione). Rampelli.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Per la 72, è prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni n. 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:
   2016: – 5.800.000.Pag. 199
   2017: – 5.800.000.
   2018: – 5.800.000.
22. 15. Malpezzi, Garavini, Blazina.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
*22. 7. (nuova formulazione). Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
*22-quater. 7. (Nuova formulazione). Carocci, Sereni, Ascani, Giulietti.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016. 2017 e 2018.
**22. 70. (Nuova formulazione). Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**22. 8. (Nuova formulazione). Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
  192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016. 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi Pag. 200due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22. 47. (Nuova formulazione). Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carra, Bossa.

  Dopo il comma 192, inserire il seguente:
  192-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente: «524. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena a decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui.».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 650.420 euro per l'anno 2016 e 4.015.237 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Alla Tabella C, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Regolazioni contabili ed altri, trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, voce: Ministero dell'economia e delle finanze. Legge n. 38 del 2001 : Norme a tutela, della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia – articolo 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia) (2.3 – cap. 7513/p), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: – 5.104.167;
   CS: – 5.104.167;

  2017:
   CP: – 5.104.167;
   CS: – 5.104.167;

  2018:
   CP: – 5.104.167;
   CS: – 5.104.167;”.
22. 13. (Nuova formulazione) Blazina.

  Dopo il comma 193 aggiungere il seguente:
  193-bis. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 novembre 2015 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Frani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
22-bis. 2. (Nuova formulazione). Vico, Castricone, Cassano, Capone, Michele Pag. 201Bordo, Grassi, Losacco, Mariano, Massa, Mongiello, Pelillo, Ventricelli, Ginefra, Tino Iannuzzi, Antezza.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
22-ter. 3. (Nuova formulazione). Arlotti.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.
*22-ter. 9. (Nuova formulazione). Benamati, Arlotti, Taranto, Bonaccorsi, Bargero, Basso, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Ragosta, Scuvera, Senaldi, Tidei, Vico, Fanucci, Moretto.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.
*22-ter. 6. (Nuova formulazione) Giulietti.

  Dopo il comma 194, inserire il seguente:
  194-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è inserito il seguente:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'ottanta per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate Pag. 202in traffici internazionali che scalano i porti medesimi può essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette Autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro annui.
  2-ter. Per i medesimi porti di cui al comma 2-bis, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali ai trasbordo merci all'interno del porto, sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro.».

  Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
   2016: – 4.8 milioni;
   2017: – 4.8 milioni;
   2018: – 4.8 milioni.
22-ter. 14. I Relatori.

  Al comma 196, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 51 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro da assegnare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2016.
23. 36. (Nuova formulazione) Mongiello, Di Gioia, Oliverio, Vico, Ginefra, Porta, Montroni, Tentori, Mazzoli, Ginefra, Massa, Mariano, Capone, Venittelli, Dal Moro, Antezza.

  Al comma 207, lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 150.000.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 132,840 milioni.
23-ter. 2. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 207, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
23-ter. 4. (Nuova formulazione) Garavini, Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Tacconi.

  Al comma 207, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della società Dante Alighieri per garantire la continuità delle loro iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei.

Pag. 203

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura totale di 350.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
23-ter. 12. (Nuova formulazione). Fedi, Cimbro, Porta, Garavani.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: figli minori aggiungere le seguenti: o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata.
24. 32. (Nuova formulazione) Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 217, aggiungere i seguenti:
  217-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»;
   b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nel ruolo di cui al comma 3» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con CRI ovvero con l'Ente»;
   c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3», sono soppresse e dopo le parole: «e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi» sono aggiunte le seguenti: «e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;
   d) all'articolo 6, i commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
  «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8 comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis della legge n. 192 del 2014, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
  7. Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a 5 anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio Sanitario Nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge n. 191 del 2009. Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale Pag. 204assorbimento del personale di CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
  7-bis. I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»;
   e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6»;
   f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:
    1) dopo le parole: «gestione liquidatoria» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale di CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1o gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero»;
    2) le parole: «; il predetto personale» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso,»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo».

  217-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428».
24. 19. Lenzi, Prodani, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.

  Sostituire il comma 213 con il seguente:
  213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambita della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

  Conseguentemente, al comma 215:
   sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale Pag. 205mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.
   dopo il quinto periodo inserire il seguente: La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.
24. 82. I Relatori.

  Al comma 218, sostituire le parole da: presso il Ministero dell'economia e delle finanze fino alla fine del periodo con le seguenti: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.
25. 43. Lenzi, Carnevali.

  Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:
  218-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 138, è istituito, presso il Ministero della Salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  218-ter. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 218-bis.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo comma è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
25. 77. (Nuova formulazione) Silvia Giordano.

  Al comma, 219, è aggiunto il seguente:
  219-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milioni di euro per l'anno 2016.
25. 50. (Nuova formulazione) Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:
  220-bis. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave così come previsto dalla legge n. 162 del 1998 è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
25. 79. (Nuova formulazione) Argentin, Fossati, Albini, Carnevali.

  Sostituire il comma 223 con il seguente:
  223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013. n. 24, convertito, con modificazioni, Pag. 206dalla legge 23 maggio 2013. n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

  1. Per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il miglior standard scientifico, la selezione delle sperimentazioni da finanziare ai sensi del comma 1 avviene tramite procedura a evidenza pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni».

  223-bis. Il Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 134.340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141.610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
25. 26. (Nuova formulazione) Carnevali, Cenni, Lenzi, Giorgis.

  Dopo il comma 226, inserire i seguenti:
  226-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
  226-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei successivi Pag. 207trenta giorni valuta l'ammissibilità dell'istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate. Quando il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, non ritiene i sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui ai periodi precedenti non è soggetto al contributo unificato.
  226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del comma 226-ter.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 134,090 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017.
25. 55. (Nuova formulazione) Schirò.

  Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti commi:
  226-bis. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25. 45. (Nuova formulazione) Gribaudo, Di Salvo, Rotta, Pollastrini, Rostellato, Marroni, Mongiello, Santerini, Iacono, Carnevali, Rubinato, Stella Bianchi, Mariano, Mucci, Labriola, Locatelli, Carloni, Mognato, Gregori, Miccoli, Iori, Mattiello, Giuliani, Piazzoni, Paris, Ghizzoni.

  Dopo il comma 227 aggiungere il seguente:
  227-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 133,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 141,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal Pag. 2082020 al 2026, di 209,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
25. 51. Parisi, Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
  245-bis. Al capo Dipartimento della Protezione Civile è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
  245-ter. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo dipartimento della Protezione Civile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245-bis, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.
  245-quater. Le elargizioni di cui comma 548-bis spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza dei coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
   e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  245-quinquies. Qualora sia intervenuto il decesso delle parti di cui al 245-quater, gli eredi avranno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la propria quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
  245-sexies. Il capo dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 245-ter, adotta i provvedimenti di elargizione.
  245-septies. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
  245-octies. Le elargizioni di cui al 245-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  245-novies. Al Comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro Pag. 209per l'anno 2017 con le seguenti: di 125,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2017.
26-quater. 14. (Nuova formulazione) Fanucci, Agostini, Bossa, Capozzolo, Carloni, Famiglietti, Iannuzzi, Manfredi, Palma, Piccolo, Piccolo, Rostan, Sgambato, Tartaglione, Valente, Valiante.

  Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
  247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2».
   b) all'articolo 41, comma 2 secondo periodo, sono soppresse le parole: «per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2».
   c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti comuni a più comparti», sono aggiunte le seguenti: «o che si applichino ad un comparto per il quale operano più Comitati di settore».
27. 188. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 253, è inserito il seguente:
  253-bis. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e massa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica dei sito di interesse nazionale Valle del Sacco, ed i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
27. 192. (Nuova formulazione). Pilozzi.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296».
27. 94. Gasparini.

  Dopo il comma 254, inserire il seguente:
  254-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2016.
27. 101. (Nuova formulazione). De Menech.

Pag. 210

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.
*27. 46. (Nuova formulazione). Pizzolante, Arlotti.

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.
*27. 8. (Nuova formulazione). Bergamini.

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Sino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.
*27. 25. (Nuova formulazione). Gianluca Pini.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.
27. 185. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Pag. 211

  Al comma 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 234. I Relatori.

  Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:
  258-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016.
27-ter. 3. (Nuova formulazione). Minardo, Pagano, Misuraca, Garofalo, Bosco.

  Al comma 259, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico cui provvede il Commissario straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*27-quater. 1. (Nuova formulazione). Busin, Guidesi.

  Al comma 259, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico cui provvede il Commissario straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*27-quater. 3. (Nuova formulazione). Sbrollini, Zan, Martella, Miotto, Murer, Dal Moro, Zoggia, Rotta, Crivellari, Crimi, Casellato, Narduolo, Mognato, Camani, D'Arienzo, Rubinato, De Menech, Ginato, Moretto, Camani.

  Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
  260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari Pag. 212e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 1991 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
  2016: – 3.000.000.
27-quinquies. 5. I Relatori.

  Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
  278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione ed adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, così come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'Autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.
28. 47. (Nuova formulazione). Simoni.

  All'emendamento dei Relatori 28.93, alla parte consequenziale sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) inserire, in fine, i seguenti periodi: Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
0. 28. 93. 1. Mazziotti, Librandi, Palladino, Monchiero.

Pag. 213

  Al comma 267 apportare le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, sopprimere le parole: comma 3;
    2) premettere alla lettera a) la seguente: 0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3».
    3) alla lettera a), anteporre le parole: al comma 3;
    4) alla lettera b), anteporre le parole: al comma 3;
    5) alla lettera c), anteporre le parole: al comma 3;
    6) alla lettera d) anteporre le parole: al comma 3.

  Conseguentemente al comma 273:
    1) al primo periodo, dopo le parole: di importo, inserire la seguente: unitario;
    2) sopprimere l'ultimo periodo;
    3) inserire, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
28. 93. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 268, capoverso 4-bis le parole: Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine sono sostituite dalle seguenti: Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
28. 92. Il Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 262, dopo le parole: 10 per cento, aggiungere le seguenti: per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile, e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento;
   b) al comma 279, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
29. 1. (Nuova formulazione). Fregolent, Pelillo, Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 282 con il seguente:
  282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, Pag. 214nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

  Conseguentemente è soppresso il comma 288.
29. 15. (Nuova formulazione). Causi.

  Al comma 305 dopo le parole: nelle regioni aggiungere le seguenti: a statuto speciale.
30. 43. Lenzi, Paola Bragantini, Miotto, Campana, Paola Boldrini, Patriarca, Amato, Argentin, Beni, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Sbrollini.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.200.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 800.000.
30. 59. I Relatori.

  Al comma 316, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA;.
*32. 15. Binetti.

  Al comma 316, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.
*32. 52. La XII Commissione.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di Pag. 215pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 10. (Nuova formulazione) Milanato, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 11. (Nuova formulazione) Sammarco.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 14. (Nuova formulazione) Camani.

Pag. 216

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 19. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 21. (Nuova formulazione) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati Pag. 217dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 22. (Nuova formulazione) Abrignani, Fauttilli, Di Lello.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 46. (Nuova formulazione) Cenni.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

Pag. 218

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 47. (Nuova formulazione) Fauttilli, Di Lello, Di Gioia.

  Dopo il comma 324, inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  325-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, numero 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 28 maggio 1999, numero 329, e successive modificazioni, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, numero 289.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
**32. 50. (Nuova formulazione) Di Lello, Di Gioia.

  All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-bis, lettera b), primo periodo, dopo le parole: l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità aggiungere le seguenti:, nonché di prestazioni erogate da parte di IRCSS a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 330-ter e 330-quater.
0. 32-ter. 3. 5. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

  All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-bis, lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: sono definite con le seguenti: e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti.
0. 32-ter. 3. 3. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

  All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-quater, sostituire le parole: sono obbligatori con le seguenti: devono essere obbligatoriamente conclusi.
0. 32-ter. 3. 4. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

  All'emendamento 32-ter.3 dei Relatori, comma 330-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni.
0. 32-ter. 3. 14. Marchi.

Pag. 219

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
  330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi», e le parole: «percentuale fissa», sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

  330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  330-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.
  330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.
  330-sexies. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti «livelli di remunerazione complessivi diversi».
  330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale Pag. 220per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.
32-ter. 3. I Relatori.

  Dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:
  332-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

  Conseguentemente:
   il fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
   alla Tabella A, voce
Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
32-quater. 18. (Nuova formulazione) Tullo.

  Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
  332-bis. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.
32-quater. 31. (Nuova formulazione) Miotto, Rubinato, Carnevali, Amato, Capone, Mariano, Burtone, Sbrollini, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
33. 430. Il Governo.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Pag. 221Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*33. 73. (Nuova formulazione) Busin, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
*33. 301. (Nuova formulazione) Guerra, Braga, Marantelli, Gadda, Senaldi.

  Dopo il comma 338 aggiungere il seguente:
  338-bis. All'articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;».
33. 76. Boccadutri.

  Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:
  339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».
33. 433. I Relatori.

  Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:
  339-bis. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.
16. 65. (Nuova formulazione) Campana, Abrignani.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».
33. 55. Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 347 sostituire le parole: i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 con le seguenti: i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016.
33. 98. Verini, Marchi.

Pag. 222

  Al comma 346 sopprimere le parole: e alla riduzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
  347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
  347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –193.515,35;
   2017: –193.515,35;
   2018: –193.515.35.
33. 332. La II Commissione.

  All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga BRESCE – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

  Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

  Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 0;
   2017: – 100.000;
   2018: – 100.000.
33. 432. I Relatori.

  Al comma 353, allegato 6, sopprimere la voce: ICRANET, legge 10 febbraio 2005, n. 31.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma sostituire le parole: 2.700.528 con le seguenti: 1.300.198.
   al comma 369 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto nella misura di 1.400.330 euro annui a decorrere dal 2017.
33. 113. (Nuova formulazione) Sammarco.

  Dopo il comma 353, aggiungere il seguente:
  353-bis. In deroga a quanto previsto dall'allegato 8 di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dal 2016 è autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
33. 123. Nicoletti.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto Pag. 223nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
*33. 17. (Nuova formulazione) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Conseguentemente, al comma 369 aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
*33. 305. (Nuova formulazione) Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Dopo il comma 367 inserire il seguente:
  367-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.
33. 286. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, Nesci, Sorial, Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto nella misura di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;

  2017:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000;

  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.
33. 348. (Nuova formulazione) Fauttilli.

  Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2,5 milioni di euro nell'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma: promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Decreto legislativo n. 223 del 2006-articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4-cap.2108/P):

  2016:
   CP: + 2.500.000;
   CS: + 2.500.000;
33. 434. I Relatori.

Pag. 224

  Dopo il comma 371, inserire i seguenti:
  371-bis. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: «composte da almeno quindici individui che si uniscono» con le seguenti: «che si uniscono in numero almeno pari a cinque».
  371-ter. Al comma 57, sostituire le parole da: «Le risorse del fondo» fino a: «i seguenti principi e contenuti:» con le seguenti: «Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati, di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti principi e contenuti».
  371-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 371-bis e 371-ter alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015.
33. 243. (Nuova formulazione) Crippa.

  Al comma 377 sostituire le parole: la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari con le seguenti: la promozione, la competitività e l'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità dei prodotti, delle filiere agricole e agroalimentari.
33. 169. Falcone, Lavagno.

  All'emendamento 33.431 dei Relatori, sostituire il comma 380-ter con il seguente:
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Il Ministro approva il piano di cui al presente comma con proprio decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
0. 33. 431. 2. Oliverio, Sani, Cenni, Mongiello, Antezza.

  All'emendamento 33.431 dei Relatori, al comma 380-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, sentita la Conferenza Stato-regioni, procede all'approvazione dello stesso.
0. 33. 431. 3. (Nuova formulazione) Guidesi.

  All'emendamento 33.431 dei Relatori, dopo il comma 380-quater, aggiungere il seguente:
  380-quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al decimo periodo le parole «lo statuto del Consiglio» sono soppresse;
   b) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, Pag. 225comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga a disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato.».
0. 33. 431. 1. Oliverio, Sani.

  Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:
  380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.
  380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000.
33. 431. I Relatori.

  Dopo il comma 382, inserire il seguente:
  382-bis. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell'articolo 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: «e dallo Stato» ovunque ricorrano sono soppresse. Ai fini di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a tal fine a predisporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
33. 141. (Nuova formulazione) Benamati, Bargero, Borghi.

  Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387-bis. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione Pag. 226aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:
   a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;
    3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
   b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;
   c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implichino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 429. Il Governo.

  Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridotto nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella E, Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge 148 del 1993, apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione
  2016:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.
33. 435. I Relatori.

Pag. 227

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e autorizzata va spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2017 e il 2022 destinati, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

  Conseguentemente, alla tabella 8, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
33. 128. (Nuova formulazione) Martella, Brunetta, Mognato, Zoggia, Prataviera.

  All'emendamento 37-bis.9 dei Relatori, comma 438-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 37-bis. 9. 1. Marchi.

  Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:
  438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.
  438-quater. Sono abrogati o soppressi:
   a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
37-bis. 9. I Relatori.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis, Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 Pag. 228gennaio 1994, n. 97 è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139 610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137 610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134.610 milioni di euro per l'anno 2018.
38. 67. (Nuova formulazione) Borghi.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.
38. 134. Il Governo.

  Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:
  447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, all'articolo 21-quater, comma 1, al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».
*38. 110. (Nuova formulazione) Berretta.

  Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:
  447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, all'articolo 21-quater, comma 1, al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».
*38. 55. (Nuova formulazione) Verini.

  Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «del personale interessato» sono aggiunte le seguenti: «già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».
38. 34. (Nuova formulazione) Marchi, Palese.

  Al comma 449, lettera a), capoverso «Art. 1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
*39. 14. Verini.

Pag. 229

  Al comma 449, lettera a), capoverso «Art. 1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
*39. 33. La II Commissione.

  Al comma 449, lettera a), capoverso «Art. 1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
*39. 39. Berretta.

  Dopo il comma 451, inserire i seguenti:
  451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Il decreto di pagamento e emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

  451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unita di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili è giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.
  451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia Pag. 230per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
  451-sexies. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 451-ter e 451-quater, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**39. 41. (Nuova formulazione) Berretta.

  Dopo il comma 451, inserire i seguenti:
  451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Il decreto di pagamento e emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

  451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unita di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili è giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.
  451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
  451-sexies. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 451-ter e 451-quater, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero Pag. 231della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**39. 17. (Nuova formulazione) Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.

  Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
  449-bis. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
  449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028
39. 47. (Nuova formulazione) Rossomando, Marchi, Vazio, Marantelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa.

  Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
  451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione della legge 15 ottobre 2013, n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza Pag. 232e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, e istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato Percorso tutela vittime di violenza, con la finalità di tutelare le persone vittime vulnerabili o vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking».
  451-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tenuto conto delle esperienze a livello locale già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo Percorso tutela vittime di violenza, di cui al comma 451-bis, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 451-bis, garantendo contestualmente la rapida attivazione del cosiddetto Percorso tutela vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza.
39. 15. (Nuova formulazione) Giuliani.

  All'articolo 1 dopo il comma 352 inerire il seguente:
  352-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Alle parti clic corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo li del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.»;
   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
   c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;
   d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
   e) al comma 5 sostituire le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016.» con le seguenti: «per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
  2017: –5.000.000;
  2018: –5.000.000.
*39. 40. (Nuova formulazione) Berretta.

Pag. 233

  All'articolo 1 dopo il comma 352 inerire il seguente:
  352-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Alle parti clic corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo li del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.»;
   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
   c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;
   d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
   e) al comma 5 sostituire le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016.» con le seguenti: «per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
  2017: –5.000.000;
  2018: –5.000.000.
*39. 16. (Nuova formulazione) Verini, Ermini, Ferranti, Morani, Rossomando, Amoddio, Bazoli, Vazio, Giuseppe Guerini, Mattiello, Giuliani, Marzano, Rostan, Zan, Giuditta Pini, Leva, Tartaglione, Iori, Greco, Magorno, Campana.

  Al comma 412 secondo periodo sostituire la parola: 500 con la seguente: 480.

  Conseguentemente, dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Per l'anno 2016 nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
35. 174. (Nuova formulazione) Cenni, Dallai.

Pag. 234

  Dopo il comma 451, aggiungere il seguente:
  451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.».
39. 48. I Relatori.

  All'emendamento 40.80 del Governo, capoverso 465-bis apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.
*0. 40. 80. 2. Arlotti.

  All'emendamento 40.80 del Governo, capoverso 465-bis apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.
*0. 40. 80. 3. Alfreider.

  Dopo il comma 465, aggiungere i seguenti:
  465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono Pag. 235iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
   c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;
   d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

  465-ter. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:
   a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
   c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;
   d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.
40. 80. Il Governo.

  Dopo il comma 469, inserire i seguenti:
  469-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n.190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
  469-ter. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018.
40. 34. Borghi, Mariani, Bratti, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 471 inserire il seguente:
  471-bis. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede Pag. 236entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
40. 33. (Nuova formulazione). Braga, Castricone, Bratti, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  471-bis. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, con validità in corso, banditi dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F nel rispetto della propria dotazione organica.
  471-ter. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area seconda, posizione economica F1.
  471-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui all'articolo 471-bis e 471-ter senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.830.000,00;
   2017: – 1.530.000,00;
   2018: – 1.530.000,00.
*40. 28. Castricone.

Pag. 237

  Dopo il comma 471, inserire i seguenti:
  471-bis. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, con validità in corso, banditi dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F nel rispetto della propria dotazione organica.
  471-ter. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425 della citata legge n. 190 del 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area seconda, posizione economica F1.
  471-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui all'articolo 471-bis e 471-ter senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.830.000,00;
   2017: – 1.530.000,00;
   2018: – 1.530.000,00.
*40. 36. Palese.

  Al comma 482, sostituire le parole: Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati con le seguenti: La Cassa depositi e prestiti S.p.A o le società da essa controllate possono esercitare.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma sostituire le parole: mediante affidamenti da parte con le seguenti: su richiesta;
   dopo il comma 482, aggiungere il seguente:
  482-bis. Le attività di cui al comma 482 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse comunitarie. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
41. 12. Ferro.

  All'articolo 1, comma 484, dopo le parole: di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 inserire le parole: e successive modificazioni.
41-bis. 12. I Relatori.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio Pag. 238e del mare con il decreto interministeriale del 26 settembre 2014 n. 231, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono destinate nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi, ad operare gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione ad investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge.
42. 24. (Nuova formulazione) Benamati, Taranto, Bargero.

  Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
  491-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.
  491-ter. All'onere derivante dal comma 491-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
42. 46. (Nuova formulazione) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo.

  Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: società specializzate, inserire le seguenti: nonché alla riqualificazione elettrica.
*43. 36. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: società specializzate, inserire le seguenti: nonché alla riqualificazione elettrica.
*43. 68. Catalano, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

  All'emendamento 43.70 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 496-quater:
    a) al primo periodo sostituire le parole: in gestione diretta di ANAS Spa con le seguenti: in gestione diretta e in convenzione con ANAS Spa;
    b) al terzo periodo dopo le parole: gli standard qualitativi aggiungere le seguenti: e le priorità;
   2) al comma 496-quinquies, aggiungere, in fine, le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari;
0. 43. 70. 19. (Nuova formulazione) Borghi, Tino Iannuzzi, Mariani.

  All'emendamento 43.70 del Governo, dopo il comma 496-octies, aggiungere il seguente:
  496-novies. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 Pag. 239febbraio 1992, n. 225, ANAS S.p.A. è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
0. 43. 70. 20. Ginato.

  Dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti:
  496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.
  496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
  496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata Pag. 240la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.
  496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
  496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.
43. 70. Il Governo.

  Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:
   a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
   b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
    1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
    2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;
    3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
   d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

  499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499- bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.
*44. 21. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

Pag. 241

  Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:
   a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
   b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
    1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
    2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;
    3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
   d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

  499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499- bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.
*44. 8. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:
   a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
   b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale s.p.a., di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
    1. all'articolo 6, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
    2. all'articolo 6, della legge 22 febbraio 1987, 49;
    3. all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
   d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

  499-ter. Qualora, all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499- bis, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata, è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-bis.
*44. 14. (Nuova formulazione) Giampaolo Galli, Causi, Dell'Aringa.

Pag. 242

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.».
*44. 28. (Nuova formulazione) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:
  512-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: «carte di debito» sono aggiunte le parole: «e carte di credito; detto obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica». Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti d'importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a cinque euro, entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, prevede mediante decreto ad assicurare la corretta ed integrale applicazione del Regolamento UE n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 dello stesso. Tale decreto prevede altresì:
   a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del Regolamento UE n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del Regolamento UE n. 751/2015 con ogni altra disposizione vigente in materia;
   b) la designazione della Banca d'Italia quale Autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal citato Regolamento e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale Autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo Regolamento in materia di pratiche commerciali.

  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis del presente articolo, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nei rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.
  512-ter. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «gli eventuali importi minimi» sono soppresse e le parole: «le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»; infine dopo le parole: «attuazione della disposizione di cui al comma precedente» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».
  512-quater. Dal 1o luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 Pag. 243del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si applicano altresì al dispositivi di cui alla lettera f) comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
46. 28. (Nuova formulazione) Boccadutri.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*46. 10. Sammarco, Pagano.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*46. 36. Tinagli, Dell'Aringa.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*46. 37. Mongiello.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
*46. 38. Di Gioia.

  Al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
  515-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui alla norme citata.
47. 19. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Pag. 244

  Conseguentemente, dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
  515-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito legge n. 25 del 26 febbraio 2010, dopo le parole: «1 per cento», sono aggiunte le seguenti: «Le agevolazioni del periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
47. 20. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 516, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,70 per cento ed all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016.
*47. 24. (nuova formulazione) Guidesi, Caparini.

  Al comma 516, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,70 per cento ed all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 114,340 milioni di euro per l'anno 2016.
*47. 37. (nuova formulazione) Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 369, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di un importo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 518 aggiungere il seguente:
  518-bis. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, comma 1, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
47. 73. (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
  3. Tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolati relativi alle Pag. 245controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
47. 14. (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».

  Conseguentemente, al comma 538, premettere la seguente lettera:
   0a) Agli articoli 6 e 22 è aggiunto, rispettivamente, il seguente comma: «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.»;.

  Conseguentemente, dopo il comma 542 aggiungere il seguente:
  542-bis. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata», sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.».
49. 35. Gribaudo, Fragomeli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Sanga, Zoggia.

  Al comma 541 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 3-bis dell'articolo 24 le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 500 mila euro per l'anno 2016 e di 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
49. 34. (Nuova formulazione) Garavini.

  Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
*50-bis. 4. Misiani, Fragomeli.

  Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
*50-bis. 12. Laffranco.

  Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
*50-bis. 18. De Mita.

Pag. 246

  Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
*50-bis. 23. Marco Di Maio, Donati, Gadda, Moretto, Vazio, Fregolent, Parrini, Fanucci, Patriarca, Piccoli Nardelli, Iori, Dallai, Lodolini, Fragomeli, Crimì, Morani, Quartapelle Procopio, Ascani, Coppola.

  Al comma 545, lettera c), numero 1, sopprimere le seguenti parole: in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
*50-bis. 36. Baruffi.

  Dopo il comma 548 aggiungere i seguenti:
  548-bis. È assegnato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato Promotore per le Olimpiadi Roma 2024, un contributo pari a euro 2 milioni per l'anno 2016 e di 8 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al periodo precedente è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016 e 8 milioni per l'anno 2017.
50-ter. 27. (Nuova formulazione) Sbrollini.

  Al comma 7, dopo le parole: quadriennio 1998-2001, inserire le seguenti: o quadriennio 2002-2005.

  Conseguentemente dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016».
50-ter. 5. (Nuova formulazione) Nicoletti.

  Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 500.000;
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione made in Italy del Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1005: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:

  2016:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2017:
   CP: + 3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
*33. 307. (Nuova formulazione) Garavini, Porta, Marco Di Maio, Fedi, Boccadutri, Gianni Farina, La Marca, Tacconi.

  Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 500.000;
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle Pag. 247imprese e promozione made in Italy del Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1005: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:

  2016:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2017:
   CP: + 3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
*33. 101. (Nuova formulazione) Pagano.

Pag. 248

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 E 43.70 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 1.1 del Governo

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)
alla lettera e) sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017»;
   b) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
    e-bis) dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  139-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250,000 euro annui.
0. 1. 1. 118. Simoni.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e) sostituire le parole: «55.000.000» con le seguenti: «155.000.000»;
   b) alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, primo periodo sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «sedici»;
   c) alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, primo periodo dopo le parole: «nell'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro»;

  Conseguentemente alla lettera h), capoverso 548-quaterdecies sostituire le parole: «290 mila» con le seguenti: «190 mila».
0. 1. 1. 85. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera e) sostituire le parole: 55.000.000 di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies.
0. 1. 1. 67. Marcon, Melilla, Pannarale, Gianfranco Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

  Alla lettera f), sopprimere il capoverso comma 196-ter.
0. 1. 1. 28. Simonetti, Saltamartini.

  Alla lettera f), dopo il comma 196-ter, aggiungere il seguente:
  196-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 Pag. 249giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

  Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, alla voce Istruzione, Università e Ricerca, sopprimere la seguente voce: legge n. 46 del 1991 – articolo 1: Contributo PRORA (3.4 – cap. 1678)
0. 1. 1. 71. Sgambato, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Pilozzi, Migliore, Manfredi, Impegno, Palma, Rostan, Cuomo, Paris, Capozzolo, Bossa, Valente, Valiante, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo.

  Dopo la lettera g) inserire la seguente:
   f-bis)
Al comma 246, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro» e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».
   f-ter) dopo il comma 246 aggiungere il seguente: «246-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 1. 1. 110. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

  Dopo la lettera g) inserire la seguente:
   f-bis)
Al comma 246, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro» e le parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».
   f-ter) dopo il comma 246 aggiungere il seguente: «246-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1,500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»
0. 1. 1. 109. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

  Alla lettera h) capoverso «comma 548-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Pag. 250«Un quinto dell'importo della suddetta dotazione finanziaria è destinato al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.».

  Conseguentemente, al comma 548-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria.
0. 1. 1. 75. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla lettera h), comma 584-ter, primo periodo, dopo le parole: Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) aggiungere le seguenti: , acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
0. 1. 1. 40. Marcon, Melilla.

  Alla lettera h), capoverso 548-ter, primo periodo, dopo le parole: per la sicurezza della Repubblica (CISR), aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'interno.
0. 1. 1. 112. Gasparini.

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-ter, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto.
0. 1. 1. 91. Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), del Governo al capoverso comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: è data comunicazione aggiungere la seguente: preventiva.
0. 1. 1. 90. Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), sostituire il capoverso: comma 548-quater con il seguente:
  548-quater, All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 150 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a):
    1) le parole: «e a 44 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 138 milioni»;
    2) dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «nella misura del 20 per cento di detta somma»;
   e) al comma 1, lettera b), le parole: «e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente» sono sostituite dalle seguenti: «e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente nonché per l'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti».

  Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  i)
al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.
0. 1. 1. 74. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla lettera h), capoverso comma 548-quater, apportare le seguenti modificazioni seguenti:
   a)
al primo periodo sopprimere le parole: «alle forze armate»;Pag. 251
   b) sopprimere le parole: «e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
   c) sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'Interno»;
   d) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, di 30 milioni di euro per l'anno 2016, a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco.»;
   e) sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 1. 1. 77. Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla lettera h), capoverso comma 548-quater, primo periodo, apportare le modificazioni seguenti:
   a) sopprimere le parole: «alle forze armate»;
   b) dopo le parole: «in uso» aggiungere le seguenti: «nel territorio nazionale»;
   c) sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 1. 1. 76. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla lettera h), comma 584-quater sopprimere le parole: alle forze armate.
*0. 1. 1. 38. Marcon, Melilla.

  Alla lettera h), comma 584-quater sopprimere le parole: alle forze armate.
*0. 1. 1. 73. Fiano.

  Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) al capoverso 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
**0. 1. 1. 9. Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) al capoverso 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
**0. 1. 1. 32. Latronico, Palese.

  Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) al capoverso 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
**0. 1. 1. 46. Arlotti.

Pag. 252

  Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) al capoverso 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
**0. 1. 1. 50. Alfreider.

  Alla lettera h) apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) al capoverso 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
**0. 1. 1. 60. Sammarco.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) capoverso 548-quater, secondo periodo, dopo le parole: «della difesa», aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
   b) capoverso 548-sexies, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
0. 1. 1. 111. Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Alla lettera h), sopprimere i commi 548-quinquies e 548-sexies.
0. 1. 1. 36. Marcon, Melilla.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 548-quinquies, sostituire le parole da: «e la sicurezza pubblica» fino a: «di contrasto al terrorismo» con le seguenti: «e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica»;
   b) al comma 548-sexies, sostituire le parole: «a potenziare le capacità controllo del territorio e dello spazio aereo» con le seguenti: «a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo»;
   c) al comma 548-septies, sostituire le parole: «Per il» con le seguenti: «Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate e per il»;
   d) al comma 548-noviesdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Polizia di Stato è altresì autorizzata per gli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010”».
0. 1. 1. 31. Fiano.
(Riformulazione)

  Alla lettera h), dopo il capoverso 548-quinquies, aggiungere il seguente:
  548-quinquies.1. Per le medesime finalità di contrasto al terrorismo di cui al comma 548-quinquies, con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia e anche al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, Roma Capitale ha facoltà di costituire il fondo per la retribuzione accessoria del personale appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, Pag. 253comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
0. 1. 1. 115. Causi.

  Alla lettera h), dopo il comma 548-quinquies aggiungere i seguenti:
  548-quinquies.1. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati in 1.000 milioni di euro.
  548-quinquies.2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, inserire il seguente capoverso: al comma 246, sopprimere le parole: «di cui 74 milioni di euro per personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».
0. 1. 1. 108. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

  Alla lettera h), comma 548-sexies, primo periodo, dopo le parole: e gli organismi aggiungere le seguenti:, ivi incluso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,.
0. 1. 1. 49. Labriola, Pastorino.

  Alla lettera h), comma 548-sexies, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede alla compilazione dell'elenco delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica.
0. 1. 1. 54. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-sexies, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; le forze speciali di cui al presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 1. 92. Tofalo, Frusone, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 548-sexies, aggiungere i seguenti:
  548-sexies.1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relativa all'accresciuto fenomeno dei fiuti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le Pag. 254attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.
  548-sexies.2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 550-bis, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa sentito il Comitato nazionale per l'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  548-sexies.3. Le finalità di cui ai commi 550-bis e 550-ter e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) per un importo pari a 10 milioni di euro.
0. 1. 1. 47. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Alla lettera h), dopo il capoverso comma 548-sexies aggiungere il seguente:
  548-sexies.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di euro 15 milioni per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017:  –;
   2018:  –.
0. 1. 1. 116. Garavini.

  Alla lettera h), comma 548-septies, primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;
   b) al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fino a: stati di previsione diversi;
   c) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i)
ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
0. 1. 1. 15. Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Alla lettera h), al comma 548-septies, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, al personale, aggiungere le seguenti: anche civile,.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 579,5 milioni.
0. 1. 1. 102. Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.

  Conseguentemente, alla lettera h), comma 548-septies, quarto periodo, sostituire Pag. 255le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
0. 1. 1. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 11. Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 34. Latronico, Palese.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 43. Arlotti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 53. Alfreider.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 59. Sammarco.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e, al quarto periodo, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   anno 2016: – 8.000.000.
* 0. 1. 1. 106. Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Pag. 256

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 12. Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 45. Arlotti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 51. Alfreider.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 35. Latronico, Palese.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 58. Sammarco.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, al primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 126,340.
**0. 1. 1. 105. Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 10. Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 107. Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

Pag. 257

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 57. Sammarco.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 44. Arlotti.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 52. Alfreider.

  Alla lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e sostituire la cifra: 500 con la seguente: 508.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 624,5.
*0. 1. 1. 33. Latronico, Palese.

  Al comma 2, lettera h), capoverso 548-septies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.
0. 1. 1. 14. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-septies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quella appartenente.
0. 1. 1. 93. Nesci, Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:
  548-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la determinazione dei profili di corrispondenza delle qualifiche del personale direttivo del Corpo della Polizia penitenziaria con le qualifiche del personale direttivo della Polizia di Stato. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 944,958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 944.958,00;
   2017: – 973.892,00;
   2018 – 1.576.400,00.
0. 1. 1. 4. Berretta, Misiani.

Pag. 258

  Dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:
  548-septies. 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 18.000.000;
   2017: – 35.000.000;
   2018: – 35.000.000.
0. 1. 1. 48. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Alla lettera h), dopo il capoverso 548-septies, aggiungere i seguenti:
  548-septies. 1. Per fronteggiare le iniziali straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia, il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato all'impiego dei risparmi di spesa conseguiti sugli stanziamenti di bilancio destinati per l'anno 2015 alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  548-septies. 2. Le disposizioni di cui al comma 548-septies, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
0. 1. 1. 114. Marchetti.

  Alla lettera h), dopo il capoverso 548-septies, aggiungere il seguente:
  548-septies. 1. Il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dai seguenti:
  «2. Nei concorsi di cui al comma 1 le riserve di posti sono così determinate:
   a) 45 per cento per i volontari delle Forze armate dello Stato inferma prefissata;
   b) 25 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
   c) 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2-bis. I posti riservati ai sensi del comma 2 e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».
0. 1. 1. 113. Marchetti.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere le seguenti:, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie e, al comma 548-decies, sostituire il punto 1 con il seguente: 1. La costituzione di un Unità di missione per le periferie composta da un rappresentante del Governo, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell'ANCI che sono affiancati da un numero ristretto di esperti di architettura e pianificazione urbana, di finanza di progetto e di sociologia, per la valutazione e la scelta dei progetti di riqualificazione, e, al punto 3 sostituire le parole: del Nucleo con le seguenti: dell'Unità Pag. 259di missione per le periferie, e, al comma 548-decies, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Unità di missione per le periferie seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, seguendo le seguenti indicazioni di priorità:
   a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
   b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
   c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;
   d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge n. 493 del 1993. Sulla base di tale prima selezione l'Unità di missione per le periferie individua con proprie deliberazioni i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

  e, al medesimo comma 548-undecies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie, e, al comma 548-duodecies, le parole: da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppresse.
0. 1. 1. 65. Pellegrino, Costantino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere le seguenti:, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e, al comma 548-undecies, sostituire le parole: con le correlative indicazioni di priorità con le seguenti: seguendo le seguenti indicazioni di priorità:
   a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
   b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
   c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;
   d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993.
0. 1. 1. 66. Costantino, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attore, Palazzotto, Fassina

  Alla lettera h), comma 548-octies, sostituire le parole da: di miglioramento fino alla fine del comma con le seguenti: rivolti air incremento di strutture da dedicare all'istituzione di nidi per i bambini da zero a tre anni, anche attraverso il riuso di strutture edilizie esistenti, o all'incremento dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale al fine di miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana connessa con il fenomeno del pendolarismo.
0. 1. 1. 78. Nesci, De Lorenzis, Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla settima riga, dopo le parole: residenza urbana, e dopo la virgola, aggiungere: alle attività di valorizzazione delle Pag. 260filiere locali, di nuove forme di consumo etico e collettiva di forme ed attività di share economy.
0. 1. 1. 69. Cenni, Laforgia.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: allo sviluppo di pratiche inserire le seguenti:, come quelle del terzo settore e del Servizio civile,.
0. 1. 1. 42. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

  Al comma 548-octies aggiungere, dopo le parole: sociali aggiungere le seguenti: e culturali,.
0. 1. 1. 68. Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: attività culturali, aggiungere le seguenti: ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
0. 1. 1. 55. Vignali.

  Al comma 548-octies, aggiungere in fine, il seguente periodo: Concorrono alla realizzazione dei percorsi aventi finalità di inclusione sociale e di integrazione culturale anche specifici progetti di servizio civile nazionale, con il coinvolgimento fino a 10.000 volontari.
0. 1. 1. 63. Narduolo, Miotto, Lenzi.

  Dopo il comma 548-octies, aggiungere il seguente:
  548-octies. 1. Al fine di favorire lo sviluppo delle pratiche e di inclusione sociale e di realizzazione di nuovi modelli di welfare di cui al comma 548-octies si prevede un incremento di 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998.

  Conseguentemente nella parte consequenziale, premettere il seguente capoverso:
   al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le seguenti: 34,340, 42,610, 39,610.
0. 1. 1. 72. Marcon, Narduolo, Melilla, Fassina.

  Al comma 548-novies, dopo le parole: gli enti interessati, aggiungere le seguenti: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche.
0. 1. 1. 13. Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 548-novies sostituire le parole: presidenza del consiglio dei Ministri con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 1. 1. 24. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata.
0. 1. 1. 25. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari.
0. 1. 1. 19. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

Pag. 261

  Alla lettera h) comma 548-novies, sostituire le parole:, sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
0. 1. 1. 79. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-decies numero 1, dopo le parole: di funzionamento aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 1. 1. 22. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies numero 1 sostituire le parole: presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 1. 1. 20. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies numero 1, dopo le parole: di un nucleo aggiungere le seguenti: composto da due rappresentanti delle competenti commissioni parlamentari di ciascun ramo del Parlamento, da due rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti delle Regioni e da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;.
0. 1. 1. 21. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Alla lettera h) comma 548-decies, numero 1), sopprimere le parole da: e privati fino alla fine del numero.
0. 1. 1. 80. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-decies numero 1, sopprimere le parole: o privati.
0. 1. 1. 23. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies, numero 3, dopo le parole: la tempestiva esecutività degli interventi aggiungere le seguenti parole:, l'utilizzo di volontari del servizio civile.
0. 1. 1. 64. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attore, Palazzotto.

  Al comma 548-undecies, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
0. 1. 1. 18. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-duodecies sopprimere le parole da:, da trasferire fino a: ministri;.
0. 1. 1. 26. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Alla lettera h), capoverso 548-duodecies, secondo periodo sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 460 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera h), dopo il capoverso 548-duodecies, aggiungere il seguente:
  548-duodecies
.1. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 1. 1. 119. Antezza.

Pag. 262

  Alla lettera h), comma 548-duodecies, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere i commi 548-quinquies e 548-sexies.
0. 1. 1. 37. Marcon, Melilla.

  Alla lettera h), capoverso 548-duodecies, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 548-duodecies, aggiungere il seguente:
  548-duodecies
.1. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, per gli enti locali in presenza di avanzo di amministrazione disponibile positivo, l'avanzo di amministrazione disponibile e destinato agli investimenti, risultante dal rendiconto dell'anno 2015, se di importo complessivo pari o inferiore al fondo di cassa al 31 dicembre 2015, ed eccedente i fondi stanziati in bilancio 2016 destinati a confluire nel risultato di amministrazione. L'utilizzo dell'avanzo opera nel limite massimo di 200 milioni di euro purché finalizzato al finanziamento degli investimenti. A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 31 maggio, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», gli importi di cui ai periodi precedenti. L'ammontare attribuito a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione alle richieste pervenute. Qualora le richieste complessive risultino superiori al limite massimo disponibile, si procede alla riduzione proporzionale delle singole richieste.
0. 1. 1. 117. Rubinato, Ginato, Rotta, Dal Moro, Narduolo, Zardini, Naccarato, Mognato, Zoggia, Miotto, Rostellato, Zan, De Menech, Crimì, Sbrollini, Casellato, Murer, Moretto, Crivellari.

  Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 101. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Pag. 263

  Alla lettera h), il comma 548-terdecies è sostituito dal seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: – individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; – predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; – divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; – ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 100. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1 gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 99. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla lettera h), sostituire il capoverso comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere Pag. 264il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 96. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola/lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, alla medesima lettera al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 97. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla lettera h), sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 98. Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 548-terdecies primo periodo dopo le parole: la conoscenza del patrimonio culturale, aggiungere le seguenti: anche attraverso attività di terzo settore e di servizio civile.
0. 1. 1. 41. Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

Pag. 265

  Alla lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.

  Conseguentemente, apportare seguenti modificazioni:
   a) alla lettera
h), comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni;
   b) alla medesima lettera, dopo il comma 548-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  548-quaterdecies. 1. Per provvedere al rilancio della specialità della Polizia postale, alle esigenze manutentive ordinarie e straordinarie dei commissariati di polizia e delle caserme in cui alloggiano i distaccamenti delle forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare è creato un fondo la cui dotazione per l'anno 2016 è determinata in 230 milioni di euro.
0. 1. 1. 16. Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Alla lettera h), comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera h), comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni.
   b) alla medesima lettera, al comma 548-quater, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 280 milioni.
0. 1. 1. 17. Simonetti, Molteni.

  Al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 500 euro, con le seguenti parole: 200 euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   a) al comma 548-
quaterdecies sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti parole: 116 milioni;
   b) al comma 548-quinquies, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 424 milioni.
0. 1. 1. 27. Simonetti, Saltamartini.

  Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 548-terdecies, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni.
   b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
   c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: essere utilizzata aggiungere le seguenti: per il pagamento delle tasse universitarie,;
   d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
   e) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
   f) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione Pag. 266delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 89. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;
   b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
   c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche inserire le seguenti:, per l'acquisto di libri;
   d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
   e) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo per il funzionamento ordinario delle università per la riduzione della contribuzione studentesca.
0. 1. 1. 88. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;
   b) al capoverso comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 aggiungere le seguenti: e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
   c) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
   d) al capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
   e) al capoverso 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 86. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri; Pag. 267
   b) sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie ed aree archeologiche;.
0. 1. 1. 84. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), capoverso comma 548-terdecies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che l'attribuzione della Carta avviene su espressa richiesta dell'avente diritto, mediante presentazione di apposita istanza contenente anche l'assunzione dell'impegno di svolgimento nel corso del 2016 di almeno una giornata intera di servizio volontario e non retribuito presso una Onlus o un ente territoriale.
0. 1. 1. 8. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  Al comma 548-terdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse eventualmente non spese sono destinate al fondo per il diritto allo studio.
0. 1. 1. 70. Ascani, Ghizzoni.

  Dopo il comma 548-terdecies, inserire i seguenti:
  548-terdecies.1. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura»;
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013» sono inserite le seguenti: «e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2016».

  548-terdecies.2. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano al MAXXI le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere il seguente capoverso:
   alla Tabella C, Missione:
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.
0. 1. 1. 1. Ferro.

  Alla lettera h), il comma 548-quaterdecies è sostituito dal seguente:
  Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito Pag. 268delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 532,5.
0. 1. 1. 103. Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

  Alla lettera h), il comma 548-quaterdecies è sostituito dal seguente:
  Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra: 632,5 con la seguente: 557,5.
0. 1. 1. 104. Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

  Alla lettera h), capoverso 548-quaterdecies inserire, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
0. 1. 1. 87. Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h) dopo il comma 448-quaterdecies inserire il seguente:
  448-quaterdecies. 1. A decorrere dal lo gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato «Fondo», per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, V accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.
0. 1. 1. 120. Verini.

Pag. 269

  Alla lettera h) comma 548-quindecies, sostituirlo con il seguente: Per la prevenzione delle attività criminali, nonché ai fini di un maggior controllo del territorio nei quartieri cittadini, sono assegnati 27 milioni di euro per Vanno 2016, da ripartire tra le forze di polizia e dell'arma dei carabinieri.

  Conseguentemente, al comma 548-sexdecies, sostituire le parole: «17 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
0. 1. 1. 81. Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Alla lettera h), sostituire il capoverso comma 548-quindecies con il seguente:
  548-quindecies. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis, comma 1, con esclusivo riferimento alle spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di furti, rapine, sequestri di persona e comunque di violazione del domicilio, la detrazione di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento.
0. 1. 1. 7. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  All'articolo 1, capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sopprimere le parole: non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018.».
0. 1. 1. 30. Simonetti, Saltamartini.

  Alla lettera h), capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sostituire le parole: videosorveglianza digitale con la seguente: allarme.
0. 1. 1. 6. Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-quindecies, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: vigilanza.
0. 1. 1. 94. Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-quindecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì confermate fino al 31 dicembre 2016, nella misura del 50 per cento, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 47, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: « di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
0. 1. 1. 2. Rostan, Rubinato.

Pag. 270

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-septiesdecies, dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e i licei musicali e coreutici nonché.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 548-septiesdecies sopprimere le parole: «rilasciato dal Conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati».
0. 1. 1. 83. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-septiesdecies, sostituire l'ultimo periodo col seguente: Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire dei credito di imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
0. 1. 1. 56. Vignali, Cinzia Maria Fontana.

  Alla lettera h), al capoverso comma 548-octiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da: una associazione fino a: di revoca o decadenza con le seguenti: istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 548-octiesdecies, quarto periodo, sostituire le parole: «alle associazioni culturali» con le seguenti: «ai beneficiari di cui al primo periodo».
0. 1. 1. 82. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera h), comma 584-octiesdecies secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.
0. 1. 1. 39. Marcon, Melilla.

  Al comma 548-octiesdecies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono escluse da tale elenco le associazioni iscritti all'elenco per il 5 per mille di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2010.
0. 1. 1. 62. Lenzi.

  Al comma 548-octiesdecies, quarto periodo abrogare le parole: il riparto e.
0. 1. 1. 61. Vignali.

  Alla lettera h), dopo il comma 548-noviesdecies, inserire il seguente:
  548-noviesdecies. 1. – A decorrere dal 1o gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di camera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dei Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la determinazione dei profili di corrispondenza delle qualifiche del personale direttivo del Corpo della Polizia penitenziaria con le qualifiche del personale direttivo della Polizia di Stato. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

Pag. 271

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 944.958,00 euro;
   2017 - 973.892.00 euro;
   2018 - 1.576.400,00 euro.
0. 1. 1. 3. Berretta, Marchi.

  All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

  All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere la lettera
a);
   b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
   c) sopprimere il comma 35;
   d) sostituire il comma 36, con il seguente:

  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

  Borse di studio.
   e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.
   f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di Pag. 272un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

  Edilizia scolastica.
   g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
   h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

  Cyber security.
  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Strumentazione delle forze dell'ordine.
  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 273

  Investimenti difesa e sicurezza.
  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Bonus 80 euro forze dell'ordine.
  548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

  Fondo periferie.
  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, Pag. 274di seguito denominato “Programma”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Card cultura giovani.
  548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del Pag. 275patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Credito imposta sistemi sicurezza.

  548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.
  548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

  Credito di imposta strumenti musicali.
  548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle Pag. 276finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  2 per mille associazioni culturali.
  548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

  Assunzioni FFP.
  548-novies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

  Conseguentemente,
   al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 9.000.000;
   anno 2017: – 50.000.000;
   anno 2018: – 30.000.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 1.370.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella E, missione:
Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 Pag. 277(sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:

  2017
   CP: – 15.000.000;
   CP: – 15.000.000.

  2018
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.
1. 1. Il Governo.

  Al comma 70-bis, lettera b), sostituire le parole: o di una famiglia di prodotti con le altre: o di una o più famiglie di prodotti.
0. 9-bis. 13. 1. Rubinato.

  Dopo il comma 70 inserire il seguente:
  70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 39 le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».
9-bis. 13. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 16. 293.

  Sostituire i commi 129-bis e 129-ter con i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 eseguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 278del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».

  129-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
  129-ter.1 Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette.
0. 16. 293. 26. Da Villa, Crippa, Mannino, Liuzzi, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole: dalle linee di costa, con le seguenti: dalle linee di base delle acque territoriali.
0. 16. 293. 10. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dal perimetro fino alla fine del comma con le seguenti: dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri, anche per nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 16. 293. 12. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: I titoli abilitativi già rilasciati, fino alla fine del comma.
0. 16. 293. 11. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: I titoli abilitativi con le seguenti: I titoli concessori per la coltivazione.
0. 16. 293. 20. Crippa, Liuzzi, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sostituire le parole: I titoli abilitativi già rilasciati con le seguenti: I titoli abilitativi rilasciati prima del 12 settembre 2014.
0. 16. 293. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-bis apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo dopo la parola: rilasciati aggiungere la seguente: non;
   b) sostituire le parole: ambientale. Sono con le seguenti: ambientale, ma sono.
0. 16. 293. 24. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: i titoli abilitativi già rilasciati, aggiungere le seguenti: ovvero i procedimenti Pag. 279autorizzativi che abbiano concluso la procedura VIA/AIA e la Conferenza dei servizi.
0. 16. 293. 2. Sammarco.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: I titoli abilitativi già rilasciati, aggiungere le seguenti: alla data del 1o gennaio 1986.
0. 16. 293. 13. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.
0. 16. 293. 15. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, sostituire le parole: per la durata di vita utile del giacimento, con le seguenti: per la durata autorizzata dai titoli medesimi.
0. 16. 293. 37. Stella Bianchi.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza inserire le seguenti:, dell'espletamento di procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
0. 16. 293. 9. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: necessario alla sicurezza, con le seguenti: necessario a garantire i più elevati livelli di sicurezza.
0. 16. 293. 16. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, terzo periodo, dopo le parole: degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, inserire le seguenti: le attività di monitoraggio di eventuali effetti sulla subsidenza,.
0. 16. 293. 8. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.
0. 16. 293. 17. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui ai precedenti periodi.
0. 16. 293. 14. Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Pag. 280

  Dopo il comma 129-bis, aggiungere il seguente:
  129-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa».
0. 16. 293. 1. Sammarco.

  Sostituire il comma 129-ter, con il seguente:
  129-ter. L'articolo 38 del decreto legge 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014, è abrogato.
0. 16. 293. 18. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

  Al comma 129-ter, sopprimere la lettera a).
*0. 16. 293. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-ter sopprimere la lettera a).
*0. 16. 293. 21. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-ter, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, aggiungere le seguenti: individuate in un apposito programma da sottoporre a valutazione ambientale strategica, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,
0. 16. 293. 19. Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

  Al comma 129-ter, lettera a), primo periodo dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, inserire le seguenti: in giacimenti esauriti o in via di esaurimento.
0. 16. 293. 7. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-ter alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.
0. 16. 293. 22. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-ter sopprimere la lettera b).
0. 16. 293. 36. Stella Bianchi.

  Al comma 129-ter sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.
0. 16. 293. 25. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

Pag. 281

  Al comma 129-ter sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) al comma 1-bis dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono aggiunte le seguenti: «previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni».
0. 16. 293. 34. Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) al comma 1-bis, sono soppresse le parole: «per le attività sulla terraferma,»;
  e sono soppresse le parole: In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
0. 16. 293. 35. Braga, Stella Bianchi, Borghi.

  Al comma 129-ter, sopprimere la lettera c).
*0. 16. 293. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-ter, sopprimere la lettera c).
*0. 16. 293. 23. Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni, a cui seguono con le seguenti: di un anno, a cui segue.
0. 16. 293. 29. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di tre anni.
0. 16. 293. 28. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di cinque anni.
0. 16. 293. 27. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole: di trent'anni con le seguenti: di quindici anni.
0. 16. 293. 32. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di vent'anni.
0. 16. 293. 31. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di venticinque anni.
0. 16. 293. 30. Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-ter, lettera c), dopo le parole di trent'anni aggiungere le seguenti: , senza possibilità di proroga,.
0. 16. 293. 33. Liuzzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 129-quinquies aggiungere il seguente:
  129-sexies. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 il comma 3 è soppresso.
0. 16. 293. 3. Sammarco.

Pag. 282

  Dopo il comma 129, sono inseriti i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»;
  129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

  129-quater. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.
  129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti «al comma».
16. 293. Il Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole Art. 1, aggiungere la seguente alinea: apportare le seguenti modificazioni:;
   b) sostituire le parole dopo il comma 154 è aggiunto il seguente, con le seguenti: a) dopo il comma 154 aggiungere il seguente:;
   e) aggiungere in fine il seguente capoverso: b) al comma 157, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».
0. 18. 106. 6. Ferro.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti:;
   b) dopo il capoverso 154-bis aggiungere in fine i seguenti:
  154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1 989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente Pag. 283partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

  154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 18. 106. 7. Ferro.

  All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Dopo il comma 154-bis aggiungere il seguente:
  154-ter. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente.».

  Conseguentemente:
   alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra 632,5 con la seguente: 469,9 e la cifra 854,53 con la seguente: 660,93;
   dopo il comma 154-ter, inserire il seguente:
  154-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 154-ter, pari a 174 milioni di euro per il 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 174 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 gennaio 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo;
   al comma 369, sostituire le parole: 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 10,11 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 7,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 36,51 milioni di euro per l'anno 2027, le parole e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
0. 18. 106. 4. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo.

  All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Dopo il comma 154-bis aggiungere il seguente:
  154-ter. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le quote del trattamento di reversibilità spettanti ai Pag. 284figli minori non concorrono al computo del reddito complessivo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente:
   alla lettera d), capoverso comma 36, sostituire la cifra 632,5 con la seguente: 469,9 e la cifra 854,53 con la seguente: 660,93;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 30.000.000;
   al comma 369, sostituire le parole: 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 10,11 milioni di euro per l'anno 2019, le parole: 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 7,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole: 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 36,51 milioni di euro per l'anno 2027, le parole e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 25,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
0. 18. 106. 5. Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo.

  All'alinea sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Dopo il comma 154-bis aggiungere i seguenti:
  154-ter. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

  154-quater. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 18. 106. 1. Sammarco.

  Dopo il comma 154 aggiungere le parole: Conseguentemente, al comma 157, dopo la parola: sostitutive inserire le seguenti: ed esclusive.
* 0. 18. 106. 2. Sammarco.

  Dopo il comma 154 aggiungere le parole: Conseguentemente, al comma 157, dopo la parola: sostitutive inserire le seguenti: ed esclusive.
* 0. 18. 106. 3. Sammarco.

  Dopo il comma 154 è aggiunto il seguente:
  154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi precedentemente al 1o gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
18. 106. Il Governo.

Pag. 285

  Al comma 268, apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso 4-bis le parole: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
28. 92. Il Governo.

  Al comma 387-bis sopprimere la lettera a).
0. 33. 429. 7. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: uno schema sono sostituite da: lo schema.
0. 33. 429. 3. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: 31 dicembre. Aggiungere le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
0. 33. 429. 1. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 33. 429. 2. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al nuovo comma 387-bis, lettera a) sostituire il punto 3) con il seguente:
   3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati.
0. 33. 429. 10. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al nuovo comma 387-bis sopprimere la lettera b).
0. 33. 429. 8. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, lettera b) numero 1) aggiungere infine le parole: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
0. 33. 429. 4. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, sopprimere la lettera c).
* 0. 33. 429. 5. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli

  Al comma 387-bis sopprimere la lettera c).
* 0. 33. 429. 9. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, alla lettera c) dopo le parole: dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:, nonché del parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari, dei gestori aeroportuali interessati.
0. 33. 429. 6. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Dopo il comma 387, inserire il seguente:
  387-bis. Al fine di valorizzare Enav S.p.A., assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo Pag. 286di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:
   a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: Il Contratto di Programma tra lo Stato ed ENAV S.p.A. ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 3 maggio 2013 n. 390 ed è stipulato tra ENAV S.p.A. ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette uno schema di Contratto di Programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il Contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo Contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente;
  2) al comma 2, lettera a), le parole: anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi sono sostituite dalle seguenti: nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Lo stato garantisce ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 30 maggio 2015, n. 391;
  3) i commi 3, 4, 5, 6;
   b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, così come sostituito dalla lettere a) del presente comma, il Contratto di Programma tra lo Stato e ENAV S.p.A. ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV S.p.A., trasmette lo schema di Contratto di Programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui alla lettera a), del presente comma entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;
   c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV S.p.A. implichino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale. ENAV S.p.A., previo parere favorevole dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati* da comunicarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 429. Il Governo.

  Dopo il comma 334 inserire il seguente:
  334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività afferenti l'allettamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dal presente articolo, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continuano a produrre effetti, le disposizioni in materia di integrazione al trattamento economico accessorio di cui al comma 7, dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 4014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti dei bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33. 430. Il Governo.

Pag. 287

  All'articolo 1, dopo il comma 439 è inserito il seguente:
  439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2016, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.
38. 134. Il Governo.

  Al comma 465-bis sopprimere le lettere a), b) e c).
0. 40. 80. 4. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al capoverso 465-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.
*0. 40. 80. 2. Arlotti.

  Al capoverso 465-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   alla lettera a) comma 1 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti e alla lettera b) capoverso comma 1-ter dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'infrastrutture e dei Trasporti.
*0. 40. 80. 3. Alfreider.

  Al comma 465-bis lettera b) il capoverso 1-ter è soppresso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 40. 80. 6. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 465-bis lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.
0. 40. 80. 7. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 2.
0. 40. 80. 81. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*0. 40. 80. 1. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*0. 40. 80. 5. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:
  465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, Pag. 288dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
   c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;
   d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

  2. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:
   a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
   c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;
   d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.
40. 80. Il Governo.

  Al comma 496-ter, secondo periodo, dopo le parole: Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
0. 43. 70. 11. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Pag. 289

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 496-ter, sostituire da: e dalla relazione fino alla fine del comma con il seguente periodo:, dalla relazione di cui al comma 496-quinquies, e resi pubblici mediante pubblicazione on-line. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e di controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.;
   2) al comma 496-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: in gestione diretta di ANAS Spa con le altre: in gestione diretta e in convenzione con ANAS Spa;
   b) dopo: gli standard qualitativi aggiungere: e le priorità sostituire le parole: le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con le altre: le modalità di monitoraggio e di controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti circa l'integrale e corretto adempimento degli impegni e delle obbligazioni derivati dal contratto, nonché le sanzioni comminate ad ANAS per inadempimento.;
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali il contratto di programma può essere comunque approvato.;
   3) al comma 496-quinquies, aggiungere, in fine il seguente periodo: e alle competenti Commissioni parlamentari;
   4) sostituire il comma 496-octies con il seguente:
  496-octies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020, in attuazione dei commi da 496-bis a 496-septies, le disposizioni di cui ai commi 496-bis e 496-ter si applicano alle opere approvate e finanziate dal CIPE entro la data di entrata in vigore della presente legge.
0. 43. 70. 19. Borghi, Tino Iannuzzi, Mariani.

  Al comma 469-quater, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. inserire le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.
0. 43. 70. 5. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-quater, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. inserire le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
0. 43. 70. 4. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 43. 70. 15. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 43. 70. 14. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

Pag. 290

  Al comma 496-quater aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
0. 43. 70. 12. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quater aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
0. 43. 70. 13. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 469-quinquies le parole: di cui al comma 3 sono soppresse.
0. 43. 70. 2. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 496-quinquies sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.
0. 43. 70. 16. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 469-quinquies, dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: e alle competenti commissioni parlamentari.
0. 43. 70. 3. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-septies, le parole: ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza. sono soppresse.
0. 43. 70. 9. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-septies, dopo le parole: carattere di emergenza. inserire le parole: Tali opere non possono essere comunque avviate senza l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
0. 43. 70. 8. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 496-septies dopo la parola: comunicazione aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 43. 70. 17. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-septies sopprimere il terzo e il quarto periodo.
0. 43. 70. 18. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al capoverso 496-septies sopprimere il penultimo periodo.
0. 43. 70. 10. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 469-septies, sopprimere le parole da: Decorso infruttuosamente fino alle parole: al predetto Ministero.
0. 43. 70. 6. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-septies, dopo le parole: predetto Ministero inserire le seguenti: Le variazioni vengono comunicate con apposita relazione trimestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
0. 43. 70. 7. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

Pag. 291

  Al comma 469-octies sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: ai commi 496-bis, 496-ter e 496-quinquies.
0. 43. 70. 1. De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Dopo il capoverso 496-octies, aggiungere il seguente:
  496-novies. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ANAS S.p.A. è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
0. 43. 70. 20. Ginato.

  All'articolo 1, dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti commi:
  496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.
  496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato Pag. 292dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
  496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.
  496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
  496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.
43. 70. Il Governo.

Pag. 293

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 3.46, 4.259, 10.100, 16.294, 16.295, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-quinquies.5, 28.93, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 40.82, 41-bis.12 E 43.71 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 3.46.

  Sostituire il comma 6-bis con il seguente:
  6-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
  «8-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati di interesse storico o artistico che, indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e paesaggistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come disciplinato dal predetto Codice».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
0. 3. 46. 1. Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
3. 46. I Relatori.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.
4. 259. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 10.100.

  All'emendamento 10.100, al capoverso comma 79-septies sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) per gli anni 2016 e 2017 nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, incentivare abbonamenti ai contenuti editoriali digitali;
0. 10. 100. 3. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

Pag. 294

  Al comma 79-septies, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) favorire la capillarità sul territorio degli uffici postali e la loro permanenza nei comuni rurali, montani e svantaggiati, nonché a promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali, incentivando, negli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale.
0. 10. 100. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al capoverso comma 79-septies, alla lettera a), dopo le parole: abbonamenti ai quotidiani aggiungere le seguenti: e ai periodici.
0. 10. 100. 7. Ferro.

  Al capoverso comma 79-septies sopprimere la lettera c).
0. 10. 100. 4. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al capoverso comma 79-septies sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) Compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra larga esistenti.
0. 10. 100. 1. Boccadutri, Losacco.

  Al capoverso comma 79-septies alla lettera d) sostituire le parole: e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi su reti a banda larga ultraveloci con le seguenti: nelle aree a fallimento di mercato.
0. 10. 100. 5. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 79-octies, capoverso sostituire le parole: determinata con le seguenti: sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché.
0. 10. 100. 6. Marchi.

  Dopo il comma 79, inserire i seguenti:
  79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
   b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
   c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
   d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

  79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico Pag. 295sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.
10. 100. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 16. 294.

  Sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.
0. 16. 294. 1. Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nesci, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.
16. 294. I Relatori.

  Dopo il comma 128 inserire il seguente:
  128-bis. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del 10 per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino a un massimo del 20 cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga alle disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.
16. 295. I Relatori.

  Dopo comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
18. 107. I Relatori.

Pag. 296

Subemendamento all'emendamento 21. 82.

  Al comma 174-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.
0. 21. 82. 1. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, dei medesimo Ministero.
21. 82. I Relatori.

  All'articolo 1, il comma 213 è sostituito con il seguente:
  213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambita della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

  Il terzo periodo del comma 215 è sostituito con i seguenti:
  Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

  Al comma 215, dopo le parole: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sono aggiunte le seguenti: La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.
24. 82. I Relatori.

  All'articolo 1, comma 255, aggiungere alla fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 234. I Relatori.

  Dopo il capoverso comma 260-bis, inserire il seguente:
  260-ter. Al fine assicurare la continuità dell'attività di vigilanza ittico-venatoria su Pag. 297tutto il territorio nazionale, tutte le Regioni, ad eccezione di quelle a statuto speciale, dovranno creare un Servizio di Vigilanza Regionale ittico-venatorio assumendo, per mobilità volontaria, tutto il personale delle Polizie Provinciali interessato a partecipare alla procedura di mobilità, in maniera che siano le regioni stesse, per tramite di proprio personale, a svolgere, garantire e gestire l'attività vigilanza sulle materie di competenza (Caccia e Pesca). Entro il 28 febbraio 2016 le Regioni dovranno provvedere a rendere operativo il proprio Servizio di Vigilanza Regionale ittico-venatorio, assumendo il personale delle Polizie Provinciali che ha manifestato l'interesse alla mobilità e decentrando, sul territorio di ogni provincia, il medesimo personale che dapprima apparteneva alla Polizia Provinciale di stanza in quella specifica area. Le Regioni avranno cura di operare una ricognizione del personale interessato alla procedura di mobilità. Il personale oggetto della ricollocazione nei ruoli del Servizio Regionale di Vigilanza ittico-venatoria sarà esclusivamente quello che, alla data di approvazione del presente testo di legge, risulta appartenente al Corpi o Servizi di Polizia Provinciale (sia coloro inquadrati con profilo di vigilanza, sia quelli con profilo amministrativo). Al personale con profilo di vigilanza viene conferita, a norma degli articoli 55 e 57 del c.p.p. la funzione di Agenti di Polizia Giudiziaria per quanto attiene la materia ittica e quella venatoria, in maniera da permettere agli stessi anche la regolare attività di accertamento in ambito penale.
0. 27-quinquies. 5. 1. Caon.

  Dopo il capoverso comma 260-bis, aggiungere il seguente:
  260-ter. L'entrata in vigore della Direttiva del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2015 è prorogata al 1o gennaio 2017.
0. 27-quinquies. 5. 2. Rubinato.

  Dopo il comma 260, inserire il seguente:
  260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
  2016: – 3.000.000.
27-quinquies. 5. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 28.93 dei Relatori.

  Sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) al comma 273, inserire, infine, i seguenti periodi: «Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà Pag. 298del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione che precede si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro».
0. 28. 93. 1. Mazziotti Di Celso, Librandi, Palladino, Monchiero.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 282, dopo le parole «uffici giudiziari» inserire le seguenti: «Le disposizioni previste per i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, fermi gli effetti statistico-economici in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, non sono applicabili a Consip S.p.a. e a Sogei S.p.A.».
0. 28. 93. 2. Minnucci.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 267:
    1) all'alinea, le parole: «comma 3» sono soppresse;
    2) alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”».
    3) alla lettera a), anteporre le parole: «al comma 3»;
    4) alla lettera b), anteporre le parole: «al comma 3»;
    5) alla lettera c), anteporre le parole: «al comma 3»;
    6) alla lettera d) anteporre le parole: «al comma 3».
   b) al comma 273:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «di importo», è inserita la seguente: «unitario»;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
    3) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro».
   c) al comma 278, la parola: pubbliche è sostituita dalle seguenti: centrali e periferiche dello Stato e le parole: ovvero dalle centrali di committenza regionali, sono soppresse.
28. 93. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 30.59 dei Relatori.

  Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente non può essere utilizzata per fini diversi né per la costituzione di nuovi Comitati e Commissioni.
0. 30. 59. 1. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Pag. 299

  Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi stanziati sono destinati a dare piena realizzazione al Sistema Tessera Sanitaria istituito ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e realizzare l'integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, interconnettendo, a livello nazionale, tutti i flussi informativi su base individuale ai sensi del comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.
0. 30. 59. 2. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  All'articolo 1, dopo il comma 304, sono inseriti i seguenti:
  304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: - 1.200.000;
   2017: - 1.000.000;
   2018: - 800.000.
30. 59. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 32-ter.3. dei Relatori.

  Sopprimere il comma 330-bis.
0. 32-ter. 3. 8. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al capoverso comma 330-bis sopprimere la lettera a).
0. 32-ter. 3. 7. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, alla lettera a), sopprimere le parole da: , e le parole sino alla fine della lettera.
0. 32-ter. 3. 10. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: Per il solo anno 2016.
0. 32-ter. 3. 12. Grillo, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 330-bis, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: in deroga ai limiti previsti dal primo periodo., aggiungere le seguenti: Le prestazioni rese dagli IRCCS e dalle Aziende ospedaliere universitarie a favore dei cittadini residenti in altre regioni non sono soggette a restrizioni.;
   b) al secondo periodo sopprimere le parole da: erogate in regime ambulatoriale sino a: a valere su altre aree della spesa sanitaria.
0. 32-ter. 3. 5. Dorina Bianchi.

Pag. 300

  Al comma 330-bis, alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
0. 32-ter. 3. 6. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 330-bis, lettera b), sopprimere le parole: possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche in misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
0. 32-ter. 3. 9. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, la lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: sono definite, con le seguenti: i relativi criteri di appropriatezza sono definiti.
0. 32-ter. 3. 3. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

  Al comma 330-bis, lettera b), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dalle aziende ospedaliere universitarie (AOU) a favore di pazienti residenti in regioni diverse da quelle in cui insistono tali strutture non sono soggette a restrizioni.
0. 32-ter. 3. 2. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 330-quater, sostituire le parole: sono obbligatori, con le seguenti: devono essere obbligatoriamente conclusi.
0. 32-ter. 3. 4. Lenzi, Gelli, Miotto, Venittelli, Carnevali.

  Al comma 330-septies, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del periodo.
0. 32-ter. 3. 11. Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-septies, aggiungere, infine, il seguente periodo: Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni.
0. 32-ter. 3. 14. Marchi.

  Dopo il comma 330-septies, aggiungere il seguente:
  330-septies.1. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
0. 32-ter. 3. 1. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

Pag. 301

  All'articolo 1 dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
  330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi sono sostituite dalle seguenti: Ai contratti e agli accordi, e le parole: percentuale fissa, sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come «ad alta complessità» nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  330-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.
  330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.
  330-sexies. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti «livelli di remunerazione complessivi diversi».
  330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale Pag. 302per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.
32-ter. 3. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 33.431 dei Relatori

  Sostituire il comma 380-ter con il seguente:
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Il Ministro approva il piano di cui al presente comma con proprio decreto di natura non regolamentare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
0. 33. 431. 2. Oliverio, Sani, Cenni, Mongiello, Antezza.

  Al capoverso 380-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: un Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Qualora le Regioni rilevassero delle osservazioni in merito al suddetto progetto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riferisce al il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) le opportune modifiche da apportare allo stesso.
0. 33. 431. 4. Guidesi.

  Al capoverso 380-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
0. 33. 431. 3. Guidesi.

  Dopo il comma 380-quater, aggiungere il seguente:
  380-quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al decimo periodo, le parole: «, lo statuto del Consiglio» sono soppresse;
   2) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga a disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato.».
0. 33. 431. 1. Oliverio, Sani.

Pag. 303

  Dopo il comma 380, inserire i seguenti:
  380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.
  380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000.
33. 431. I Relatori.

  All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga Bresce – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

  Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

  Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 0;
   2017: – 100.000;
   2018: – 100.000.
33. 432. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 33.433 dei Relatori

  Sostituire le parole: 15 dicembre 2016 con le seguenti: 15 giugno 2016.
0. 33. 433. 2. Guidesi.

  Aggiungere infine il seguente periodo:
  La disposizione si applica, per il 2016, anche alle zone colpite dal tornado dell'8 luglio 2015.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 33. 433. 1. Busin.

  Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:
  339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».
33. 433. I Relatori.

Pag. 304

Subemendamenti all'emendamento 36.11 dei Relatori

  Sopprimere i commi da 434-bis a 434-quinquies.
0. 36. 11. 3. Quaranta, Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 434-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 10.000 con le seguenti: euro 1.000 e le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 3.000.
0. 36. 11. 2. Librandi, Palladino, Monchiero.

  Al comma 434-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso, la delibera del Garante può prevedere un ammontare complessivo annuale dei contributi superiore, per l'anno 2017 all'ammontare delle somme ricevute dal Garante per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli anni successivi, all'ammontare delle somme ricevute nel corso dell'anno precedente.
0. 36. 11. 1. Mazziotti Di Celso, Librandi, Palladino, Monchiero.

  Sopprimere il comma 434-sexies.
0. 36. 11. 4. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:
  434-bis. Agli oneri di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede mediante un contributo annuale a carico delle società titolari di trattamenti di dati personali con un numero di addetti non inferiore a 250 unità. Le modalità di versamento e la misura annuale del contributo sono determinate, con delibera del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, secondo criteri di progressività, per un importo non eccedente, rispettivamente, euro 10.000 annui a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a 1.000 unità ed euro 30.000 annui per le rimanenti imprese. Nessun contributo è dovuto dalle imprese aventi un numero di addetti inferiore a 250 unità. Ai fini dell'individuazione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal presente comma, il Garante per la protezione dei dati personali si avvale dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'INPS, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
  434-ter. Le società tenute al versamento del contributo di cui al comma 434-bis sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria relativi a richieste di autorizzazione, notificazioni, ricorsi e altri procedimenti di cui all'articolo 18 del regolamento del Garante n. 1 del 2000, approvato con deliberazione del 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162, del 13 luglio 2000.
  434-quater. In sede di prima applicazione, la delibera di cui al comma 434-bis è adottata entro il 30 giugno 2016 e i relativi effetti decorrono dal 1o gennaio 2017.
  434-quinquies. Restano acquisite dal Garante per la protezione dei dati personali, senza obbligo di restituzione, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  434-sexies. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «dei servizi regolati» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese operanti nel Pag. 305settore di competenza dell'Autorità come definito al comma 1, quarto periodo, o comunque da essa regolate o vigilate,».
36. 11. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 37-bis. 9 dei relatori

  Al comma 438-bis sopprimere l'ultimo periodo.
0. 37-bis. 9. Marchi.

  Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:
  438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.
  438-quater. Sono abrogati o soppressi:
   a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
37-bis. 9. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 39.48.

  Sostituire le parole: il primo periodo è modificato come segue con le seguenti: il primo periodo è sostituito dai seguenti.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica altresì alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui alla Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e dei relativi Protocolli addizionali, che comportino oneri finanziari.
0. 39. 48. 1. Causi.

Pag. 306

  Dopo il comma 451, inserire il seguente:
  451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.».
39. 48. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 40. 82 dei relatori.

  Al comma 471-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   b) sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: Fermo restando quanto previsto in particolare in materia di obbligo di iscrizione e di sistema sanzionatorio,;
   c) dopo le parole: costi di produzione aggiungere le seguenti: degli anni 2015 e 2016;
   d) sostituire le parole da: a seguito della procedura fino alla fine del comma con le seguenti: a seguito della predetta procedura di valutazione che dovrà essere resa entro il 31 marzo 2016, la somma di 20 milioni di euro da erogarsi, entro il 31 gennaio 2016, cui provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le risorse allo scopo finalizzate.
0. 40. 82. 8. Marchi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016 e le parole: di dieci milioni per il 2016 con le seguenti: di cinque milioni per il 2016;
   b) dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, mediante la riscossione del contributo annuo posto a carico degli operatori iscritti,;
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora, entro la medesima data del 30 giugno 2016, sia stato accertato il mancato avvio del servizio SISTRI da parte della concessionaria, i contributi versati dagli operatori iscritti, e affluiti al Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, sono riaccreditati ai medesimi entro il termine di 30 giorni.
0. 40. 82. 6. Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Terzoni.

  Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, al comma 3-bis, le parole: «1o aprile 2015», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
0. 40. 82. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le parole «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
0. 40. 82. 2. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Conseguentemente all'articolo 11, comma 3-bis, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017» e all'articolo 11, comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, alla attuale concessionaria dei SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare Pag. 307per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di dieci milioni di euro per l'anno 2015 e di dieci milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».
  All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369.».
0. 40. 82. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo le parole: costi di produzione aggiungere le seguenti: di tutti gli apparati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
0. 40. 82. 1. Boccadutri.

  Aggiungere, in fine, le parole: Il contributo annuale di iscrizione al SISTRI di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modifiche e integrazioni, dal 1o gennaio 2016 è ridotto del 30 per cento rispetto al contributo dovuto per l'anno 2015.
  471-ter. All'articolo 190, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1o gennaio 2016 le imprese con meno di dieci dipendenti possono adempiere, previa comunicazione, all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche per i rifiuti pericolosi presso le associazioni di categoria o loro società di servizi assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti stessi.
0. 40. 82. 7. Carrescia.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi.
0. 40. 82. 3. Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo il comma 471, è aggiunto il seguente:
  471-bis. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti, nonché di evitare il rischio di apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   2) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale società concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».
40. 82. I Relatori.

Pag. 308

  Al comma 484, dopo le parole: di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 inserire le seguenti: e successive modificazioni.
41-bis. 12. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 43. 71 dei relatori

  Sopprimere il comma 495-bis.
0. 43. 71. 3. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 495-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono redatti anche con le seguenti: non sono validi.
0. 43. 71. 17. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 495-bis sopprimere i periodi dal secondo alla fine del comma.

  Conseguentemente sopprimere i commi 495-ter, 495-quater e 495-quinquies.
0. 43. 71. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 495-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: al di fuori del procedimento di Valutazione di impatto ambientale;
   b) al comma 495-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: i piani di sviluppo comprendono fino alla fine del comma;
   c) sopprimere i commi 495-ter, 495-quater, 495-quinquies.
0. 43. 71. 10. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 495-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da: i piani di sviluppo comprendono fino alla fine del comma.
0. 43. 71. 18. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere i commi 495-bis e 495-ter.
*0. 43. 71. 6. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Sopprimere i commi 495-bis e 495-ter.
*0. 43. 71. 16. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 495-bis.
0. 43. 71. 11. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere i commi 495-ter e 495-quater.
0. 43. 71. 5. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Sopprimere il comma 495-ter.
*0. 43. 71. 12. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 495-ter.
*0. 43. 71. 9. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 495-ter, sostituire le parole da: comprende sino a:, e con le seguenti: non comprende e non sostituisce la verifica di Pag. 309conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e non;.
0. 43. 71. 19. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere i commi 495-quater e 495-quinquies.
*0. 43. 71. 4. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Sopprimere i commi 495-quater e 495-quinquies.
*0. 43. 71. 15. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 495-quater.
**0. 43. 71. 8. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Sopprimere il comma 495-quater.
**0. 43. 71. 13. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 495-quater, dopo le parole: Consiglio dei ministri inserire la seguente: non. 
0. 43. 71. 20. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 495-quinquies.
*0. 43. 71. 7. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Sopprimere il comma 495-quinquies.
*0. 43. 71. 14. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 495-quinquies, dopo le parole: 495-quater inserire la seguente: non. 
0. 43. 71. 21. De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 495-quinquies sostituire le parole da: anche alle fino alla fine del comma con le seguenti: previo esito favorevole di consultazione dei cittadini dei comuni interessati.
0. 43. 71. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:
  495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale degli aeroporti, sono redatti, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di valutazione di impatto ambientale non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità Pag. 310e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
  495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.
  495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
  495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 495-bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.
43. 71. I Relatori.

Pag. 311

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 2.1, 3.1 E TAB.2.8 DEL GOVERNO

  All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: 50.000 milioni di euro con le seguenti: 53.400 milioni di euro.
2. 1. Il Governo.

  All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi», di modifica della direttiva 2004/35/CE.
3. 1. Il Governo.

  Alla tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 21 – (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), programma 1 – (Organi costituzionali), apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: + 180.000;
   CS: + 180.000.

  2018:
   CP: + 180.000;
   CS: + 180.000.

  Conseguentemente al medesimo stato di previsione, Missione 25 – (Fondi da ripartire), programma 25.2 – (Fondi di riserva e speciali), apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: – 180.000;
   CS: – 180.000.

  2018:
   CP: – 180.000;
   CS: – 180.000.
Tab. 2. 8. Il Governo.

Pag. 312

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 19.141 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 19.141.

  All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:
  00a) al comma 87, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «3.500 euro»;
  0a) 93, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti: «4.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.
0. 19. 141. 19. Sammarco.

  All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:
  0a) al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
0. 19. 141. 13. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:
  0a) dopo il comma 155 sono inseriti i seguenti:
  «155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo Pag. 313comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022».
0. 19. 141. 14. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  All'emendamento 19.141, alla lettera a) premettere le seguenti:
  0a) dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
  «155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento ed all'eventuale proroga della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo esclusivamente per la medesima finalità. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'INPS istituisce un contatore che memorizza il numero delle lavoratrici che per ciascun anno accedono al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, invia alle Camere una relazione, elaborata sulla base dei dati desunti dal contatore e della relativa spesa a consuntivo. L'accertamento delle somme non impegnate, sono utilizzate per la proroga della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, oltre l'anno 2016, con apposito decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali».
0. 19. 141. 10. Simonetti, Saltamartini.

  All'emendamento 19.141, dopo il comma 158-bis, inserire i seguenti:
  158-bis.1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  158-bis.2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».
*0. 19. 141. 8. Ferro.

Pag. 314

  All'emendamento 19.141, dopo il comma 158-bis, inserire i seguenti:
  158-bis.1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del processo di alienazione, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
  158-bis.2. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».
*0. 19. 141. 18. Sammarco.

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, sopprimere le parole: limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: «di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016»;
   b) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016».
0. 19. 141. 12. Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere il seguente periodo: . In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, è riconosciuto, con decorrenza dalla data del i settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti, il beneficio per i soggetti che hanno maturato il diritto all'indennità pensionistica. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere Pag. 315dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 120 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 19. 141. 5. Polverini, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti: 158-quater. Al comma 1-bis, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),» inserire le seguenti: «compresi i redditi da pensione».
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
0. 19. 141. 3. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:
  «158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi.
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 16.500 milioni di euro per l'anno 2016, e di 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
0. 19. 141. 4. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  All'emendamento 19.141, al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:
  «158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta Pag. 316e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
0. 19. 141. 1. Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  All'emendamento 19.141, comma 161, dopo la parola: rifinanziato aggiungere la seguente: ad esclusione dell'onere di 150 milioni di euro derivante dalla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  Conseguentemente:
   c) al comma 369, sostituire le parole: «di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.», con le seguenti: «di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»;
   d) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
0. 19. 141. 11. Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  All'emendamento 19.141, dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161-bis. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

  «1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
   a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
   b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  2. I medesimi benefici di cui al comma i in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
  3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma i è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere Pag. 317dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma i è concesso in base alle seguenti condizioni:
   a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
   c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».
  161-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 161-bis, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 19. 141. 2. Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  All'emendamento 19.141, dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  «161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
  «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014»».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro Pag. 318per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
0. 19. 141. 15. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Per l'anno 2016, al fine di favorire la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale ed incentivare uno sviluppo integrato della previdenza complementare, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cura la predisposizione di una campagna informativa su scala nazionale diretta alla sensibilizzazione dei lavoratori sull'opportunità e convenienza di aderire volontariamente a forme di previdenza integrativa di terzo pilastro.
0. 19. 141. 6. Galati.

  Al capoverso comma 164-bis, sostituire le parole: siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede, con le parole: siano stipulati entro il 31 dicembre 2015. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, entro un limite di 300 milioni annui, si provvede.

  Conseguentemente, alla lettera c) dopo il comma 164-bis, aggiungere i seguenti:
  164-ter. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato anche dal comma 164 e dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 164-quater e 164-quinquies, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni per l'anno 2017.
  164-quater. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  164-quinquies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
0. 19. 141. 21. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al capoverso comma 165-quater, primo periodo, dopo le parole è riconosciuta aggiungere le seguenti: anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
0. 19. 141. 9. Gribaudo, Ghizzoni.

  Al capoverso comma 165-quater, sopprimere il quinto periodo.
0. 19. 141. 16. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al capoverso comma 165-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 54 milioni e 24 milioni, rispettivamente con le seguenti: 100 milioni e 50 milioni e, dopo il comma 165-quater, aggiungere i seguenti:
  165-quinquies. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Pag. 319modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementate dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 165-sexies e 165-septies.
  165-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  165-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere la parte sostitutiva del comma 211.
0. 19. 141. 20. Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 165-quater aggiungere il seguente:
  165-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016» e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: «Nel» aggiungere la seguente: «solo»;
   e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e 200 milioni nel 2016»sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017».

  Conseguentemente:
   1) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;
   2) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7 per cento.
0. 19. 141. 22. Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il capoverso comma 165-quater, inserire il seguente:
  165-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
0. 19. 141. 17. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il capoverso comma 165-quater aggiungere le seguenti parole: dopo il comma 166 inserire il seguente:
  «166-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato “Fondo”, per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali. Il Fondo è esclusivamente alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati e accertati a consuntivo dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma Pag. 3201, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1, senza gravare sulle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni obbligatorie. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate».
0. 19. 141. 23. Verini, Boccadutri.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: al comma 157, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».
0. 19. 141. 7. Ferro.

  Dopo il comma 165-quater, aggiungere il seguente:

  165-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché i titolari di dottorati di ricerca con borsa di studio. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 19. 141. 24. Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 158 sono inseriti i seguenti:
  158-bis. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può risultare inferiore a zero.
  158-ter. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1o gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.
   b) il comma 161 è sostituito dal seguente:
  161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 164 della presente legge, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.
   c) dopo il comma 164 è inserito il seguente:
  164-bis. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto- Pag. 321legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
   d) dopo il comma 165 sono inseriti i seguenti:
  165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
  165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947 n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3»;
  165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

  Conseguentemente:
   a) il comma 211 è sostituito dal seguente:
  211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 Pag. 322novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   b) dopo il comma 161 sono inseriti i seguenti:
  161-bis. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.
  161-ter. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.
19. 141. Il Governo.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 19.142 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 19.142.

  Al secondo periodo, sopprimere le parole: con successivo provvedimento legislativo.
0. 19. 142. 1. Polverini.

  Al secondo periodo, sostituire le parole: con successivo provvedimento fino alla fine del comma con le seguenti: si effettua l'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
0. 19. 142. 2. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 155 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Sulla base dei dati di consuntivo e di monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine all'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti dal primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo dovesse risultare un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.
19. 142. I Relatori.