CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2015
557.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
2. 6. Di Gioia, Galati, Mongiello.

  Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione;».

  Conseguentemente dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.»;
   b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
4. 9. (Nuova formulazione) Fanucci, Guerra, Parrini, Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Pag. 66Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Fabbri, Castricone, Ghizzoni, Donati, Baruffi.

  Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
  31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
  31-ter. All'onere derivante dal comma 31-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dal comma 369 del presente articolo.
4-quinquies. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   «g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
    1) non hanno fini di lucro;
    2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
    3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.».
4-sexies. 6. (Nuova formulazione) Fanucci, Parrini.

  Al comma 41, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2016» aggiungere le seguenti: e dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 134,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,810 milioni di euro per l'anno 2017, di 138,310 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,410 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,810 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 211,010 milioni Pag. 67di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
6. 77. (Nuova formulazione) Borghi, Mariani, Realacci, Mannino, Matarrese, Baradello, Pastorelli, Castiello, Taglialatela, Zaratti, Misiani, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
0. 7. 39. 65. I Relatori.

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.
*0. 7. 39. 21 Vignali.

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.
*0. 7. 39. 29 Giampaolo Galli

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.
**0. 7. 39. 23 (Nuova formulazione) Vignali, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016.
**0. 7. 39. 31 (Nuova formulazione) Giampaolo Galli

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.
*0. 7. 39. 52 Valeria Valente.

  All'emendamento 7.39 del Governo, al comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,.
*0. 7. 39. 53 Marchi

  Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
  52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Pag. 68Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.
  52-ter. Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
  52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  52-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-ter, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
  52-sexies. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  52-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
  52-octies. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio Pag. 69dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
  52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
  52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema Pag. 70di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-terdecies ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-terdecies, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
   2016:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2017:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2018:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2019:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
7. 39. Il Governo.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio sanitario nazionale.».
9. 77. (Nuova formulazione) Monchiero, Librandi, Rabino, Palladino.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-ter) è aggiunta la seguente:
   «a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che Pag. 71ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».
*9. 74. (Nuova formulazione) Vecchio, Sottanelli, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino, Palese.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-ter) è aggiunta la seguente:
   «a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico ed al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del primo comma dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;».
*50-bis. 38 (Nuova formulazione) Parrini, Fanucci, Donati, Palese.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per un qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti Autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.».
9-bis. 7. (Nuova formulazione) Vecchio, Librandi, Monchiero, Rabino, Palladino.

  Al comma 82, sostituire le parole: alla liberazione del broadcasting con le seguenti: alla razionalizzazione
10-bis. 1. Alberto Giorgetti.

  Sostituire i commi 99 e 100 con i seguenti:
  99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si Pag. 72provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:
   a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 99;
   b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).
13. 3. Ferranti.

  Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
  115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula apposti accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

  Conseguentemente, al comma 370, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.
15. 11. (Nuova formulazione) Marchi, Fiano, Iori, Melilla, Marcon, Schirò, Mongiello.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  123-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di Pag. 73cui al presente comma in data antecedente alla emanazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
16. 102. (Nuova formulazione) Pes, Zanin, Fragomeli, Amato, Bergonzi, Borghi, Castricone, Censore, Crivellari, D'Incecco, De Menech, Giacobbe, Greco, Leva, Nardi, Petrini, Piazzoni, Tentori

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. A decorrere dal 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
16. 4. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Baruffi, Fabbri.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI 4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424, 33.425, 44.61, 49.50, TAB.E.27 DEL GOVERNO

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
   b) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'ISTAT, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste.
  24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
  24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.».

  24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:
   «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa Pag. 75deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».
  24-sexies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.
  24-septies. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.
4. 257. Il Governo.

  Al comma 68 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ai fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta Pag. 76consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
9. 152. Il Governo.

  Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
  70-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
   b) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
     «4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.»;
    3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;
    4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

  70-ter. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 70-bis del presente articolo.
  70-quater. Le disposizioni di cui ai commi 70-bis e 70-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  70-quinquies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della predetta rendicontazione da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 Pag. 77milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
  70-sexies. Agli obblighi di cui al comma 70-quinquies sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è residente in uno dei Paesi che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
  70-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
9-bis. 12. Il Governo.

  Dopo il comma 161, è inserito il seguente:
  161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 140. Il Governo.

  Dopo il comma 261 è inserito il seguente:
  261-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432».
27-sexies. 26. Il Governo.

Pag. 78

  Dopo il comma 387 inserire il seguente:
  387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
33. 424. Il Governo.

  Dopo il comma 334 inserire il seguente:
  334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 425. Il Governo.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis.
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  Conseguentemente, al comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: per l'importo di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2016 e 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017.
44. 61. Il Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 536, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   «d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione Pag. 79dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.»;
   b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: a partire dall'anno d'imposta 2015;
   c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:
  541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.
49. 50. Il Governo.

  Alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale voce: Ministero economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1, comma 170: Banche e fondi – Interventi diversi (3.2 Cap. 7175) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento:
  2016:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2017:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2018:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;

  2019 e successivi:
   CP: + 240.000.000;
   CS: + 240.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.
Tab. E. 27. Il Governo.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO 7. 39 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
  52-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-quater. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quinquies. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in Pag. 81favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.
0. 7. 39. 7. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 15. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

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  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 12. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato Pag. 83sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 14. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, Pag. 84della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  57-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 11. Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Pag. 85europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 13. Alberti, Ruocco, Cariello, Pisano, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la Pag. 86misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
0. 7. 39. 5. Villarosa, Ruocco, Cariello, Pisano, Alberti, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con il seguente:
  52-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:
  246-bis. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
  246-ter. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
0. 7. 39. 1. Cariello, Ruocco, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Pag. 87

  All'emendamento 7. 39, i commi da 52-bis a 52-duodecies sono sostituiti dal seguente:
  52-bis. Per le imprese ubicate zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito per le società per un onere massimo di 617 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità di attuazione del presente comma.
0. 7. 39. 57. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, dopo le parole: Alle imprese aggiungere le seguenti: e agli studi professionali e dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali.

  Conseguentemente,
   a) al medesimo emendamento, comma 52-quinquies, primo periodo, dopo le parole: per le piccole imprese aggiungere le seguenti: e per gli studi professionali;
   b) al medesimo emendamento, comma 52-duodecies, primo periodo, sostituire le parole: 617 milioni di euro con le seguenti: 647 milioni di euro;
   c) al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019.
0. 7. 39. 35. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sopprimere la parola: nuovi.
0. 7. 39. 24. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste Pag. 88dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 64 Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 61 Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste Pag. 89dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 63. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 62. Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.
0. 7. 39. 38. Marcon, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, al comma 52-bis dopo le parole: 15 per cento per le medie imprese aggiungere le seguenti:, del 40 per cento per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo emendamento, comma 52-quinquies dopo le parole: 5 milioni di euro per le medie imprese aggiungere le seguenti: 8 milioni di euro per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma Pag. 902-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;
   b) al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 7. 39. 3. Fantinati, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

  All'emendamento 7. 39, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   2) dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies-1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.»;
   b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
  «2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di Pag. 91quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo “Imprese e Competitività 2014/2020” e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata delo bilancio dello Stato.»;
   3) al comma 52-duodecies, sostituire le parole: commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro con le seguenti: ai commi da 52-bis a 52-undecies-1 sono valutati in 632 milioni di euro e sostituire le parole: per 250 milioni con le seguenti: per 265 milioni.

  Conseguentemente, al capoverso, alla missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», apportare agli importi le seguenti variazioni:
  Riduzione:
   2016:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000;
   2017:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
   2018:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
   2019:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
0. 7. 39. 46. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: alla missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 - Cap. 8000/P) apportare le seguenti riduzioni:
   2016:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2017:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2018:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2019:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
0. 7. 39. 34. Riccardo Gallo.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-bis aggiungere il seguente:
  52-bis.1. L'importo totale delle agevolazioni di cui al comma 52-bis concesso nella misura minima del 50 per cento alle imprese che adottano specifiche misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e che operano nei seguenti settori:
   a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
   b) ricerca, progettazione e sviluppo di impianti di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti per la produzione di compost di qualità;Pag. 92
   c) ricerca e sviluppo di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termodinamico», «solare fotovoltaico» e «mini eolico»;
   d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
   e) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   f) ricerca e sviluppo di sistemi di mobilità «carbon free», ad elevata sostenibilità ambientale.
0. 7. 39. 9. Zolezzi, Terzoni, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
* 0. 7. 39. 19. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: di beni strumentali, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
* 0. 7. 39. 28. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, sostituire le parole: di macchinari, impianti e attrezzature varie con le seguenti: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali, ovvero per lo sfruttamento di brevetti per la produzione di beni che comportino elevati consumi d'energia.
0. 7. 39. 40. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, dopo le parole: strutture produttive già esistenti, aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,.
0. 7. 39. 47. Saltamartini.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani «cervelli in fuga».
0. 7. 39. 49. Saltamartini.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo.
0. 7. 39. 48. Saltamartini.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 53-ter aggiungere il seguente comma:

  52-ter.1. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 52-bis, le imprese stesse non possono delocalizzare la propria attività nei successivi dieci anni a partire da quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Qualora venga accertata la violazione di quanto Pag. 93disposto dal presente comma, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
0. 7 . 39. 45. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-quater con il seguente:

  52-quater. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
   c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.
  In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.
0. 7. 39. 39. Ricciatti, Scotto, Ferrara, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, sopprimere le parole: dei trasporti e delle relative infrastrutture.
0. 7. 39. 42. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, dopo le parole: delle infrastrutture energetiche aggiungere le parole: con esclusione delle energie rinnovabili.
0. 7. 39. 44. Melilla, Zaratti, Marcon, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Scotto, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, primo periodo, dopo la parola: assicurativo aggiungere le seguenti: ad esclusione dei soggetti che operano nel settore agricolo delle regioni di cui al comma 52-bis, Pag. 94nei confronti delle quali è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.
0. 7. 39. 32. Riccardo Gallo.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, primo periodo, dopo la parola: assicurativo aggiungere le seguenti: ad esclusione delle società marittime che operano nei servizi di trasporto della regione Sicilia, nei confronti delle quali è prevista l'agevolazione del credito d'imposta di cui al comma 52-bis.
0. 7. 39. 33. Riccardo Gallo.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 39. 41. Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, inserire i seguenti periodi: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
0. 7. 39. 56. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che, pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
0. 7. 39. 43. Melilla, Ricciatti, Marcon, Scotto, Ferrara.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: pari a 1,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro.
0. 7. 39. 20. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:
  52-sexies. Gli aiuti de minimis e gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili sono cumulabili con il credito di imposta, ma sono da questo detratti. A tal fine i soggetti che Pag. 95intendono avvalersi del credito di imposta, nell'istanza di cui al comma 52-septies, sono tenuti ad evidenziare gli aiuti già ricevuti o richiesti o ai quali si intende rinunciare optando per il credito d'imposta, pena la perdita dell'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-quinquies.
0. 7. 39. 16. Pagano.

  All'emendamento 7. 39, sostituire il comma 52-sexies con il seguente:
  52-sexies. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili nei limiti della disciplina sugli aiuti di minore importanza, de minimis.
0. 7. 39. 17. Pagano.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-sexies, dopo le parole: Il credito d'imposta aggiungere le seguenti: è cumulabile con gli interventi di cui ai commi 46 e 47 e.
0. 7. 39. 36. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-sexies, aggiungere il seguente:
  52-sexies
.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di startup innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 7. 39. 4. Cariello, Della Valle, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.
* 0. 7. 39. 21. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, primo periodo, sostituire la parola: istanza con la seguente: comunicazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'istanza con le seguenti: della comunicazione.
* 0. 7. 39. 29. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-septies, terzo periodo, dopo la parola: comunica aggiungere le seguenti: entro quindici giorni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso il quindicesimo giorno si applica quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
0. 7. 39. 37. Palladino, Antimo Cesaro, Sottanelli, Matarrese, D'Agostino, Librandi, Monchiero.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui Pag. 96redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
* 0. 7. 39. 22. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
* 0. 7. 39. 30. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-decies aggiungere i seguenti:
  52-decies.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed audit ambientale (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.
0. 7. 39. 8. Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Zolezzi, Terzoni.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere Pag. 97dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 59. Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 60. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 Pag. 98per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 7. 39. 55. Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: quanto a 116 milioni per l'anno 2016, a 108 milioni di euro per l'anno 2017, a 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 142 milioni di euro per l'anno 2017, a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
0. 7. 39. 51. Latronico.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: per l'importo di 200 milioni per l'anno 2016, di 141 milioni di euro per l'anno 2017, di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;.

  Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   anno 2016: – 24 mln;
   anno 2017: – 58 mln;
   anno 2018: – 78 mln.

Voce Ministero dello sviluppo economico:
   anno 2016: – 7 mln;
   anno 2017: – 7 mln;
   anno 2018: – 7 mln.

Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   anno 2016: – 2 mln;
   anno 2017: – 7 mln;
   anno 2018: – 7 mln.

Pag. 99

Voce Ministero della giustizia:
   anno 2016: – 8 mln;
   anno 2017: – 8 mln;
   anno 2018: – 8 mln.

Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   anno 2016: – 2 mln;
   anno 2017: – 10 mln;
   anno 2018: – 12 mln.

Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   anno 2016: – 3 mln;
   anno 2017: – 5 mln;
   anno 2018: – 5 mln.

Ministero della salute
   anno 2016: – 4 mln;
   anno 2017: – 14 mln;
   anno 2018: – 14 mln.
0. 7. 39. 50. Latronico.

  All'emendamento 7. 39, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2016.
* 0. 7. 39. 23. Vignali.

  All'emendamento 7. 39, al comma 52-quaterdecies, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2016.
* 0. 7. 39. 31. Giampaolo Galli.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, sostituire le parole: l'estensione alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 con le seguenti: l'aumento, nell'anno 2016,.

  Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: eventualmente rimodulando la durata temporale con la seguente: rimodulando.
0. 7. 39. 25. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: predetti commi aggiungere le seguenti: salvo il riconoscimento di un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.
0. 7. 39. 2. Cominardi, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Castelli, Sorial.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
*0. 7. 39. 52. Simone Valente.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies, dopo le parole: la durata temporale e l'intensità dell'esonero aggiungere le seguenti: e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
*0. 7. 39. 53. Marchi.

Pag. 100

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
0. 7. 39. 58. Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  All'emendamento 7. 39, comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
0. 7. 39. 10. Cariello, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  52-quinquiesdecies. Al fine di ridurre il divario socioeconomico fra le differenti aree geografiche del Paese e promuovere lo sviluppo delle regioni meridionali, sono disposte, a favore delle imprese che abbiano la sede o unità locali nelle regioni Pag. 101Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, le seguenti misure:
   a) una riserva non inferiore al venti per cento idei contributi erogati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature;
   b) una riserva non inferiore al 40 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'accesso al credito;
   c) una riserva non inferiore al quaranta per cento delle risorse a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese assegnate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
   d) in attuazione degli articoli da 25 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative, è stanziata una quota aggiuntiva di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, riservata ad imprese che abbiano sede nelle regioni di cui al presente comma.

  52-sexiesdecies. Le quote riservate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 52-quinquiesdecies eventualmente non utilizzate da imprese destinatarie della riserva sono mantenute a bilancio e svincolate, nel successivo anno, dalla suddetta riserva.
  52-septiesdecies. Sono assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risorse aggiuntive pari a 500 milioni per l'anno 2016.
  52-duodevicies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, ai fondi ed alle agevolazioni di cui al comma 52-quinquiesdecies, le relative misure massime e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, nonché le necessarie attività di controllo e le modalità di raccordo con le altre tipologie di finanziamento.
  52-undevicies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 52-quinquiesdecies del presente articolo è subordinata alle condizioni di cui al comma 52-undecies.
  52-vicies. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 52-quinquiesdecies, lettera d) e 52-septiesdecies, per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.
0. 7. 39. 18 Pagano.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  52-quaterdecies. 1. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, esenzione di cui al precedente comma 52-undecies trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica, ubicati nei territori di cui al precedente comma 52-bis.
  52-quinquiesdecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con Pag. 102obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
0. 7. 39. 6 Gallinella, Benedetti, Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quinquiesdecies, L'esonero di cui al comma 83 si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 52-quaterdecies prevede altresì che l'eventuale estensione dell'esonero per l'annualità 2017, nelle regioni ivi elencate e per le sole assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center sia di importo ridotto del 50 per cento e che sia spettante per un periodo di quarantotto mesi.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181, 510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
0. 7. 39. 27. Fanucci.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
0. 7. 39. 54. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  All'emendamento 7. 39, dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine le parole: comprese le riduzioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative all'autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 7. 39. 26. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
  52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo Pag. 103107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.
  52-ter. Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
  52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  52-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-ter, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
  52-sexies. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  52-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
  52-octies. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in Pag. 104cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
  52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 14, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
  52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato Pag. 105di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-terdecies ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-terdecies, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – CAP. 8000/P) apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
   2016:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2017:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2018:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
   2019:
    CP: – 367.000.000;
    CS: – 367.000.000.
7. 39. Il Governo.