CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2015
551.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO

  Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
  491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito “le società”) tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
  491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.
  491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.Pag. 78
  491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
  491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
  491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
  491-decies. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
  491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
  491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.
  491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
42. 73. Il Governo.

Pag. 79

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA ALL'EMENDAMENTO 42.73 DEL GOVERNO

Pag. 80

Pag. 81

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO

ART. 17.

  Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
  34-bis. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del successivo comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
17. 1. Il Governo.

TAB. 11.

  Alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, apportare le seguenti variazioni:
   al programma 1.2 – Approntamento e impiego delle forze terrestri:
   2016:
    CP: + 54.789.278;
    CS: + 54.789.278;

   al programma 1.4 – Approntamento e impiego delle forze aeree:
   2016:
    CP: + 730.097;
    CS: + 730.097;

   al programma 1.1 – Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:
   2016:
    CP: + 109.515;
    CS: + 109.515.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 4 – Fondi da ripartire, programma 4.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 55.628.890;
    CS: – 55.628.890.
Tab. 11. 3. Il Governo.

TAB. 14.

  Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 600.000;
    CS: + 600.000;Pag. 82
   2017:
    CP: + 600.000;
    CS: + 600.000;
   2018:
    CP: + 600.000;
    CS: + 600.000.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.4 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 600.000;
    CS: – 600.000;
   2017:
    CP: – 600.000;
    CS: – 600.000;
   2018:
    CP: – 600.000;
    CS: – 600.000.
Tab. 14. 1. I Relatori.

  Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, apportare le seguenti variazioni:
   al programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante:
   2016:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000;
   2017:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000;
   2018:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000;

   al programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano:
   2016:
    CP: + 440.000;
    CS: + 440.000;
   2017:
    CP: + 440.000;
    CS: + 440.000;
   2018:
    CP: + 440.000;
    CS: + 440.000;

   al programma 1.11 – Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie:
   2016:
    CP: + 10.000;
    CS: + 10.000;
   2017:
    CP: + 10.000;
    CS: + 10.000;
   2018:
    CP: + 10.000;
    CS: + 10.000.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartite, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 700.000;
    CS: – 700.000;
   2017:
    CP: – 700.000;
    CS: – 700.000;
   2018:
    CP: – 700.000;
    CS: – 700.000.
Tab. 14. 2. I Relatori.