CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2015
544.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 24 NOVEMBRE 2015

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

PROPOSTA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo e abbinate, recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico», come risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che nel nuovo testo non compare l'unica disposizione afferente alle competenze della XII Commissione – recata dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della proposta originaria – che, nel definire la nozione di «segnalazione», elencava, a titolo esemplificativo, alcuni dei casi rientranti in tali segnalazioni, tra cui i fatti o le condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti,

  esprime,

NULLA OSTA

  all'ulteriore corso del provvedimento.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212);
   fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
   condiviso l'intento dissuasivo delle misure introdotte per limitare il consumo del tabacco e, di conseguenza, le patologie fumo correlate e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare attenzione ai minori;
   sottolineata la preoccupazione per i rischi potenziali derivanti dall'autoapprovvigionamento dal web delle componenti da fumo per i contenitori di liquido ricaricabili;
   auspicata la più ampia compatibilità del decreto legislativo in esame con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, la cui conclusione a nome dell'Unione europea è oggetto della proposta di decisione del Consiglio COM(2015) 194 final del 4 maggio 2015, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidata ad un soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione;

  e con la seguente osservazione:
   prevedere precauzionalmente che sui prodotti del tabacco di nuova generazione, ancorché senza combustione, non sia autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di minore rischio e che il loro utilizzo sia limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo, fino all'esito delle valutazioni del Ministero della salute previste dall'articolo 20.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212);
   fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);
   condiviso l'intento dissuasivo delle misure introdotte per limitare il consumo del tabacco e, di conseguenza, le patologie fumo correlate e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare attenzione ai minori;
   sottolineata la preoccupazione per i rischi potenziali derivanti dall'autoapprovvigionamento dal web delle componenti da fumo per i contenitori di liquido ricaricabili;
   auspicata la più ampia compatibilità del decreto legislativo in esame con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, la cui conclusione a nome dell'Unione europea è oggetto della proposta di decisione del Consiglio COM(2015) 194 final del 4 maggio 2015, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidata ad un soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione;
  e con la seguente osservazione:
   prevedere precauzionalmente che sui prodotti del tabacco di nuova generazione, ancorché senza combustione, non sia autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di minore rischio, né nella pubblicità né nel prodotto, e che il loro utilizzo sia limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo, fino all'esito delle valutazioni del Ministero della salute previste dall'articolo 20.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI A PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

Emendamento 9.50 del Relatore e Subemendamenti presentati

  All'emendamento 9.50 del relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: da responsabilità sanitaria: aggiungere le seguenti: e sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di finanziare i danni di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo viene alimentato dal contributo delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo stesso»;
   c) al comma 4, sostituire le parole: da determinarsi fino a: predette assicurazioni con le seguenti: nel limite massimo del due per cento del premio imponibile delle predette assicurazioni al fine di finanziare i danni di cui alla lettera b) del comma 2.;
   d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 3, comma 2, lettera a) le parole: «quattro per cento» sono sostituite dalle seguenti: «due per cento»;
  7-ter. Il fondo di cui al comma 1 si applica ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.
0. 9. 50. 1. Fucci, Ciracì.

Emendamento 10.50 del Relatore e Subemendamenti presentati

  All'emendamento 10.50 del relatore, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei procedimenti civili, penali e contabili aventi ad oggetto la responsabilità medico-sanitaria, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni richiedenti specifiche competenze medico-legali e tecnico scientifiche, l'autorità giudiziaria che proceda a consulenza tecnica o perizia, nomina un medico legale e uno o più specialisti con riferimento alle discipline oggetto del processo.
0. 10. 50. 15. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sopprimere le parole: implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; dopo la parola: specialista aggiungere le seguenti: che abbia specifica e pratica conoscenza.
0. 10. 50. 6. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sostituire le parole: soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con le seguenti: valutazione di problemi tecnici complessi.
0. 10. 50. 13. Lenzi.

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  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: con adeguata motivazione,.
0. 10. 50. 1. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: del giudizio aggiungere le seguenti: e della perizia.
0. 10. 50. 2. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: oggetto del giudizio inserire le seguenti: senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 10. 50. 3. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere indicate aggiungere le seguenti: e documentate.
0. 10. 50. 9. Sisto.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: professionale con la seguente: clinica.
0. 10. 50. 7. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere le seguenti: e gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,.
0. 10. 50. 8. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: anche con il coinvolgimento fino alla fine del comma.
*0. 10. 50. 4. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: anche con il coinvolgimento fino alla fine del comma.
 *0. 10. 50. 12. Sisto.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole: anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
0. 10. 50. 10. Sisto.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: tra i quali fino alla fine del comma.
0. 10. 50. 11. Sisto.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che l'autorità giudiziaria può avvalersi della perizia di uno specialista non iscritto all'albo, la cui consulenza si ritenga necessaria per la particolarità della materia interessata.
0. 10. 50. 14. Calabrò.

  All'emendamento 10.50 del relatore, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione Pag. 180o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
  5. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».
0. 10. 50. 5. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria). – 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio.
  2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 devono essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
  3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
10. 50. Il Relatore.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletata in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
*2. 21. (Nuova formulazione) Lenzi, Amato, Carnevali, Patriarca.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletata in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
*2. 11. (Nuova formulazione) Fucci, Ciracì.

ART. 9.

Subemendamento approvato all'emendamento 9.50 del Relatore.

  All'emendamento 9.50 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.
0. 9. 50. 1. (Nuova formulazione) Fucci, Ciracì.

Emendamento 9.50 del Relatore risultante dal subemendamento approvato.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9 (Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria). – 1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, è istituito il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.
  2. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
  3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso.
  4. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite dal decreto di cui al Pag. 182comma 1, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.
  5. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale, con regolamento da adottare secondo la procedura di cui al comma 1.
  6. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma la CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, è tenuta a trasmettere ogni anno al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1.
  7. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.
9. 50. Il Relatore.

ART. 10.

Subemendamenti approvati all'emendamento 10.50 del Relatore.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sostituire le parole: soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con le seguenti: valutazione di problemi tecnici complessi.
0. 10. 50. 13. Lenzi.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo la parola: specialista aggiungere le seguenti: che abbia specifica e pratica conoscenza.
0. 10. 50. 6. (Nuova formulazione) Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere indicate aggiungere le seguenti: e documentate.
0. 10. 50. 9. Sisto.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere le seguenti: e gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,.
0. 10. 50. 8. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole: anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.
0. 10. 50. 10. Sisto.

Emendamento 10.50 del Relatore risultante dai subemendamenti approvati.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 10. (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria). – 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio.
  2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e gli albi dei Pag. 183consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
  3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.
10. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
10. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.