CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2015
543.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali, e disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere le seguenti: agroalimentare, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.
1. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.
1. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei servizi territoriali con le seguenti: dei servizi pubblici locali del territorio.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le previsioni della presente legge, anche in deroga ad altre normative nazionali, sono motivate dalla tutela dell'interesse a favorire gli insediamenti umani in questi Comuni e nei relativi territori, in quanto rappresentano una risorsa a presidio delle attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni del territorio.;
   all'articolo 1, comma 4, dopo la parola: popolazione, inserire la seguente: residente.
1. 2. De Mita.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sistema dei servizi territoriali, inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.
1. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in modo da contrastare lo spopolamento, inserire le seguenti: a favorirne il progressivo ripopolamento.
1. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, i comuni istituiti a seguito di fusione tra Pag. 33comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e i comuni, escluso il comune capoluogo, delle aree montane speciali di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 7 aprile 2014 n. 56.
1. 1. De Menech.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8, comma 3 con le seguenti: 7, 8, 9, 11, comma 4.
2. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: 8, comma 3, aggiungere le seguenti: 16, comma 2, e 20, comma 2.
2. 4. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione residente pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 4.
2. 2. Guerra, Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, aggiungere le seguenti: nonché i comuni inferiori a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F,.
2. 14. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: livello di benessere, aggiungere le seguenti:, sulla base degli indicatori dell'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
2. 15. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) comuni nei quali si è verificato un decremento della popolazione residente, rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, pari ad almeno il 30 per cento;.
2. 12. Segoni.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sociali con la seguente: pubblici.

  Conseguentemente,
   al comma 1, lettera
f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai centri di produzione dei servizi, ai sensi delle disposizioni sulle aree interne;
   al comma 1, lettera g), sostituire la parola: industriali con la seguente: produttivi;
   al comma 2, sostituire le parole: che rientrano in più di una con le seguenti: che rientrano nel maggior numero delle.
2. 3. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. La presente legge si applica altresì ai comuni che pur avendo una popolazione superiore ai 5000 abitanti presentano frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g) del comma 1 limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.
2. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: e le Convenzioni Polifunzionali tra comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. 10. Locatelli.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: per abitante aggiungere le seguenti: riferita all'IMU ad aliquota base.
2. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
   m) comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti;
   n) comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti appartenenti ad unioni di comuni che gestiscono in forma associata tutte le funzioni fondamentali.
2. 1. Guerra, Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) comuni ricadenti in zone connotate da digital divide in base alla mappatura predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da aggiornarsi con cadenza biennale.
2. 11. Locatelli.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).
* 2. 5. Fauttilli.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Le Regioni aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI).
* 2. 6. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 3, dopo le parole: è definito inserire le seguenti: e reso pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo le parole: L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato inserire le seguenti: e reso pubblico.
2. 13. Segoni.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni di cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata Pag. 35in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3.
*3. 10. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni di cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'esterno della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3.
*3. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) il ciclo della performance previsto dalla legge 27 ottobre 2009, n. 150.
3. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) articolo 31, comma 1, legge 12 novembre 2011, n. 183, per le spese relative agli interventi contro il dissesto idrogeologico, all'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici pubblici e agli investimenti per le politiche sociali;.
3. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano Pag. 36alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane.
3. 18. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20 mila euro.
3. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni situati nelle zone montane possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
3. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I comuni di cui al comma 1 hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. 13. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione è delegato ad emanare sentita la Banca d'Italia e l'Agenzia per l'Italia Digitale, uno o più decreti legislativi nel rispetto della disciplina relativa ai servizi di pagamento, ivi compresa quella relativa ai pagamenti verso la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.
3. 1. Boccadutri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Agenzie fiscali promuovono la razionale organizzazione degli uffici, anche allo scopo di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani.
3. 14. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Gli investimenti dei comuni di cui al comma 1 in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3,.
3. 15. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

Pag. 37

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I comuni di cui all'articolo 2 possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa per un valore inferiore a 10 mila euro annui.
3. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.
*3. 2. Tancredi.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.
*3. 12. Squeri.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.
*3. 17. Carrescia.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: attività comunali aggiungere le seguenti: prevalentemente di interesse sociale.
3. 3. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 9, dopo la parola: sostenibilità aggiungere la seguente: ambientale.
3. 4. Zaratti, Marcon, Melilla, Pellegrino.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Ai comuni di cui al comma 1 sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui.

  Conseguentemente:
   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «11-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

   all'articolo 30, dopo le parole: Salvo quanto previsto dagli articoli inserire la seguente: 3,.
3. 16. Guidesi, Grimoldi, Caparini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente;

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per gli acquisti fino a 5.000 euro dei comuni).

  1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di Pag. 38importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture per il funzionamento degli uffici e di servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente decreto legislativo e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94».
3. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazioni per i piccoli acquisti dei comuni).

  1. Alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2012, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2005 n. 4/L: le spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi».
3. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: le province, aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni e.

  Conseguentemente:
   all'articolo 18 secondo periodo, dopo le parole:
i progetti presentati da inserire le seguenti: convenzioni di comuni o;
   all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: comuni facente parte di inserire le seguenti convenzioni o e dopo le parole: unioni dei comuni inserire le seguenti: le convenzioni o;
   all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti e delle inserire le seguenti: convenzioni di comuni o;
   all'articolo 26, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;
   all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i comuni, inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;
   all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: nei comuni inserire le seguenti: nelle convenzioni di comuni;
   all'articolo 27, comma 2, dopo le parole: tra i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le;
   all'articolo 27, comma 3, lettera a), dopo le parole: ogni anno i comuni inserire le seguenti: le convenzioni di comuni e le.
4. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni, le città metropolitane, le province, aggiungere le seguenti: i comuni, le convenzioni di comuni,.
4. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane con le seguenti: le unioni di comuni montani.
4. 2. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: gli enti parco, aggiungere le seguenti: le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici territoriali.
4. 1. De Mita.

Pag. 39

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei comuni di cui all'articolo 2 caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
4. 6. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2 sostituire la parola: istituiscono con le seguenti: possono istituire, nell'ambito di apposite convenzioni con i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1,.
4. 7. Tancredi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali, con le seguenti: sportelli unici multidisciplinari intercomunali.
4. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sicurezza).

  Nell'ambito delle misure di sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5000 abitanti è previsto un piano triennale per l'installazione di sistemi di video sorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.
4. 01. Burtone.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.
*5. 2. Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.
*5. 7. Squeri.

  Al comma 1, sopprimere la seguente parola: produttive.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire la parola: privilegiando, con le seguenti: anche attraverso.
*5. 9. Carrescia.

  Al comma 1, dopo le parole: produttive interessate inserire le seguenti: con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
5. 8. Grimoldi, Caparini, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.
*5. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Pag. 40

  Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.
*5. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,.
**5. 3. Tancredi.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,.
**5. 6. Squeri.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,.
**5. 10. Carrescia.

  Al comma 4, sostituire le parole: sostegno finanziario per lo sviluppo dell'e-commerce relativamente con le seguenti: di sostegno finanziario logistico e di consulenza tecnica per lo sviluppo dell’e-commerce eventualmente anche mediante la creazione di un apposito portale telematico che raccolga le iniziative relative.
5. 1. Librandi, Matarrese.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: dei territori montani.
5. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: e affidando in comodato d'uso gratuito i terreni appartenenti al demanio pubblico utilizzabili a pascolo.
5. 11. Segoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  2. Sulla base del «principio dell'uso a cascata del legno», i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
  3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
  4. I comuni di cui al comma I dell'articolo 3 possono indicare nella cartelloni-Pag. 41stica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato pagina 20a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.
  6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la rubrica «Credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento» viene eliminata dall'allegato 2 della Legge di Stabilità 2014.
  7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
  8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il «Fondo nazionale per la gestione forestale» presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.
  9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.
5. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.
*6. 1. Tancredi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.
*6. 8. Squeri.

  Al comma 1, sostituire le parole: sull'origine e le specificità con le seguenti: sulle specificità.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le indicazioni relative all'origine, la natura con le seguenti: le indicazioni relative alla natura.
*6. 13. Carrescia.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.
**6. 2. Tancredi.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato Pag. 42di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.
**6. 9. Squeri.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.
**6. 14. Carrescia.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.
*6. 3. Tancredi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.
*6. 15. Carrescia.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo, le seguenti parole: a chilometro utile.
*6. 10. Squeri.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.
**6. 4. Tancredi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.
**6. 11. Squeri.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.
**6. 16. Carrescia.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.
6. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 5. Tancredi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 12. Squeri.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*6. 17. Carrescia.

Pag. 43

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   e) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.
6. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7. 1. Tancredi.

  Sopprimerlo.
*7. 4. Carrescia.

  Sopprimerlo.
*7. 8. Squeri.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.
**7. 2. Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.
**7. 5. Carrescia.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.
**7. 6. Squeri.

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
7. 10. Pastorelli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
*7. 3. Tancredi.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
*7. 7. Squeri.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti una quota percentuale della superficie totale allestendo appositi spazi in modo da rendere immediatamente Pag. 44visibili gli elementi distintivi di qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.
*7. 9. Carrescia.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9. 1. Tancredi.

  Sopprimerlo.
*9. 2. Squeri.

  Sopprimerlo.
*9. 3. Carrescia.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con priorità per quelli relativi a inserire le seguenti: comuni istituiti a seguito di fusione e.
10. 1. Guerra, Fabbri.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili con le seguenti: anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione satellitari, a banda larga o senza fili.
10. 2. Segoni.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la parola: universale inserire le seguenti: e ferme restando le competenze dell'Autorità regolatoria di settore.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente e ferma restando la normativa regolatoria di settore.
11. 3. Tancredi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. La società Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani e frazioni non serviti dal servizio postale lo svolgimento delle funzioni principali ed essenziali degli uffici postali. Per lo svolgimento di tali funzioni il comune montano può avvalersi degli esercizi commerciali di facile accesso e dell'Azienda di Soggiorno.
11. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 3.
11. 1. Boccadutri.

  Dopo articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Piccoli comuni e cinema).

  Ogni anno il MIBACT, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con And, Regioni e le Film Commission predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche valorizzandoli quali location per produzioni di film, fiction e lavori cinematografici.
11. 01. Burtone.

  Dopo articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Vendita quotidiani).

  Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge è adottata una intesa Pag. 45tra Governo, Anci, Fieg, rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani.
11. 02. Burtone.

ART. 12.

  Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. 4. D'Agostino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Piano per i servizi sanitari aggiungere la seguente parola: pubblici.
12. 2. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: tenuto conto, ove presenti, dei progetti sperimentali delle aree pilota individuate ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: e, dove costituite, con le associazioni dei Comuni per la gestione dei progetti pilota della Strategia Nazionale Aree Interne;
   al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: specifici interventi finalizzati le seguenti parole: alla garanzia della rete urgenza/emergenza;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: situate nelle aree montane e rurali con le seguenti: cui ambito territoriale ricadono aree montane e rurali.
12. 1. De Mita.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei casi di particolari esigenze, dettate da una significativa estensione territoriale dell'area rurale o montana e una insufficiente presenza di presìdi ospedalieri, il Piano per i servizi sanitari prevede la riapertura dei presìdi chiusi a seguito ai programmi di riordino e all'attuazione dei piani di rientro della spesa sanitaria.
12. 5. D'Agostino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1, il Ministro della salute, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni e con le province autonome un tavolo tecnico per la ricognizione, lo sviluppo e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e di teleconsulto, quali:
   a) la possibilità di effettuare alcune visite a distanza, durante le quali un professionista del settore può essere presente presso il paziente e, in caso, assistere il medico;
   b) i teleconsulti, che consentono al medico di sollecitare a distanza il parere di uno o più specialisti nei diversi rami della medicina sulla base delle informazioni mediche;
   c) la telesorveglianza, che permette di interpretare a distanza i dati necessari al controllo medico del paziente e di assumere le opportune decisioni;
   d) la teleassistenza sanitaria, che permette ad un medico di assistere a distanza un altro professionista nella realizzazione di un atto medico;
  Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi di spese.
12. 3. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

Pag. 46

ART. 13.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riguardo al inserire le seguenti: ripristino e.
13. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
*13. 2. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
*13. 3. Zaratti, Marcon, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.
*13. 1. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, inserire il seguente: È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
13. 5. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: di specializzazione aggiungere le seguenti: di dottorato di ricerca.
14. 3. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo le parole: scienze agrarie, inserire le seguenti: scienze geologiche.
14. 1. Segoni.

  Al comma 1, sostituire le parole: ad effettuare tali studi con le seguenti: ad effettuare tali studi, periodi di tirocinio o di stage, o esercizio della professione.
14. 2. Segoni.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiori a 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 551 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, i comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.
14. 01. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

Pag. 47

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Relazione delle società partecipate dai comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  6-ter. Per i comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione.
14. 02. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 551, 552 e 553 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non si applicano alle società delle stazioni sciistiche partecipate dai comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, svolgendo un servizio pubblico, gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.
14. 03. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

ART. 15.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.
  Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
*15. 1. Fauttilli.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.
  Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Pag. 48
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
*15. 3. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: le regioni o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.
  Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
*15. 8. Pastorelli.

  Al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.

  Conseguentemente:
   al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
   al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.
15. 2. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate con le seguenti: d'intesa con gli enti locali interessati.
15. 4. Pellegrino, Melilla, Zaratti, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
*15. 5. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Pag. 49

  Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.
  Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
*15. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
15. 6. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, sostituire le parole: tempi di viaggio molto rilevanti con le seguenti: tempi di viaggio superiori ad un'ora.
15. 9. Segoni.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale».
  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, Pag. 50n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
15. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 16.

  Sopprimere il comma 1.
16. 4. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7-bis. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, qualora aderiscano al servizio idrico integrato, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;
   c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.
16. 12. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.
  2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».
16. 10. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2, dopo le parole: servizio idrico integrato aggiungere le seguenti: nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
16. 5. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino a 3.000 abitanti con le seguenti: fino a 1.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti.
16. 11. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti: delle unioni di comuni montani.
*16. 1. Matarrese, Librandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane con le seguenti: delle unioni di comuni montani.
*16. 2. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

Pag. 51

  Al comma 3, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
16. 6. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche inserire le seguenti:, ivi compreso l'acquisto di terreni dove sono ubicate sorgenti perenni,.
16. 16. Segoni.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le derivazioni e captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo dell'ambito, di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06, costituiti da almeno uno dei Comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altri enti di governo d'ambito interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Contestualmente all'emanazione del provvedimento concessorio, le Regioni definiscono la relativa convenzione che regolerà i diversi usi assentiti, l'uso comune di infrastrutture e i trasferimenti di acqua da un ambito all'altro, dando immediata attuazione all'articolo 163, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e al pagamento dei corrispettivi per il trasferimento della risorsa da un ambito all'altro, determinati secondo le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e comprensivi delle somme non ancora versate dalle Autorità di governo d'ambito e dai gestori in base alle disposizioni previgenti.
16. 7. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, aggiungere infine, i seguenti periodi: Gli enti di area vasta di cui al presente comma succedono allo Stato e alle Regioni nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. Ai medesimi enti si applicano i disposti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
16. 8. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5, con il seguente: Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria:
   a) per impianti di produzione che vengono installati in corrispondenza di preesistenti edifici atti allo sfruttamento dell'energia idraulica, e per la cui realizzazione ed esercizio siano previsti il recupero, la ristrutturazione o la manutenzione di detti edifici;
   b) per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
16. 17. Segoni.

  Al comma 5, dopo le parole: 200 kw di potenza, inserire le seguenti: comuni e.
16. 14. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 5, sostituire le parole: alle unioni dei comuni esistenti sul territorio con le seguenti: ai comuni.
16. 13. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Pag. 52

  Sopprimere il comma 6.
16. 15. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
16. 9. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire la rubrica, con la seguente: Servizio e demanio idrico nei piccoli comuni.
16. 3. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 20 milioni, con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede per 40 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché per 10 milioni mediante la riduzione.
17. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

  Al comma 2, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: con priorità a qui comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del medesimo articolo 2,.
17. 6. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, lettere c), aggiungere, infine, le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.
17. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado aggiungere le seguenti: con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedono interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.
*17. 7. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado aggiungere le seguenti: con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedono interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.
*17. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con valenza storico-culturale.

  Conseguentemente, al medesimo comma lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale Pag. 53alle persone. Aggiungere infine la seguente lettera:
   o)
incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.
17. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per l'incentivazione della residenza imprenditoriale nei piccoli comuni).

  1. Al fine di incoraggiare la residenza imprenditoriale nei piccoli comuni, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito altresì un fondo destinato al sostegno dell'attività imprenditoriale svolta sul territorio. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
  2. Le risorse di cui al fondo del comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:
   a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
   b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;
   c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di così di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1 sopprimere le seguenti parole: alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.
17. 3. Librandi, Matarrese.

  Al comma 2, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: e particolare riguardo allo sviluppo di professionalità legate ai campi indicati dalla strategia nazionale Green community di cui all'articolo 25 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Strategia nazionale Green Community).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.
  2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto Pag. 54sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
   a) gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
   b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
   d) sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   e) costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   f) efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   h) integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.
17. 9. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  h-bis) contributi e incentivi agli enti gestori delle proprietà collettive, quali Comunanze e Università Agrarie, destinati a garantire la generale tutela del territorio medesimo e la possibilità di affiancare l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi pubblici nella risposta ai bisogni della comunità locale.
17. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera m), dopo la parola: forestale aggiungere le seguenti: e agricolo.
17. 1. De Mita.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
  o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.
*17. 2. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
  o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.
*17. 4. Fauttilli.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.
*17. 8. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:
   o) incentivi per miglioramenti tecnologici, energetici e/o sistemi di cablaggio di reti elettriche ed elettroniche.
*17. 14. Pastorelli.

Pag. 55

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   o) detrazioni fiscali per l'acquisto di pellet per il riscaldamento di abitazioni principali, laddove il comune certifichi che l'abitazione non sia allacciato alla rete di distribuzione di gas metano.
17. 15. Segoni.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Agevolazioni fiscali).

  1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
   a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
   b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;
   c) la riduzione al 25 percento dell'imposta unica comunale.
17. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: 3, comma 1.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo dopo i progetti presentati aggiungere le seguenti: comuni di cui all'articolo 2 e.
18. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: In particolare per i beni culturali di interesse architettonico e per gli edifici scolastici la messa in sicurezza deve riguardare anche interventi di miglioramento sismico.
18. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi di cui al precedente comma 1 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
18. 5. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.
18. 2. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da convenzioni di comuni o unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti o 3.000 abitanti se montani.
18. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei contributi aggiungere le seguenti: Pag. 56, dando priorità a quegli interventi che realizzino gli obiettivi della Strategia nazionale Green Community di cui all'articolo 25 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Strategia nazionale Green Community).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.
  2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
   a) gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
   b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione eccetera);
   d) sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   e) costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   f) efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   h) integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo,.
18. 3. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

  Al comma 3, dopo le parole: i progetti presentati da inserire le seguenti: comuni istituiti a seguito di fusione di cui all'articolo 1, comma 4, e.
18. 1. Guerra, Fabbri.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1 del medesimo articolo.
18. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori Pag. 57agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori di cui al presente articolo nonché nei territori di cui all'articolo 16.
  4-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 80 milioni di euro per l'anno 2015, e 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
18. 6. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

  1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
  2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
  3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.
  4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche.
  5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.
  6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.
  7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.
  8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

Art. 18-ter.
(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

  1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.
  2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.Pag. 58
  3. I fondi agricoli acquisiti in proprietà o in uso per effetto del riordino agrario che non siano assegnati ad imprese agricole di cui al comma 8 dell'articolo 13-bis, devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o cooperative operanti nel territorio o nei territori dei comuni limitrofi.

Art. 18-quater.
(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.
  2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.
  3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.
18. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono concessi contributi in conto capitale di entità non superiore a 150.000 euro, elevabili a 200.000 euro in caso di cofinanziamento eccedente tale importo, a fronte di progetti preliminari regolarmente approvati e inseriti negli atti di programmazione, facendo salve le graduatorie degli anni precedenti.
19. 3. Locatelli.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
19. 2. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 3, sostituire le parole: possibilità di presentare con le seguenti: possibilità di finanziare.
19. 1. Guerra, Fabbri.

ART. 20.

  Al comma 1, dopo le parole: con decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. 4. Pellegrino, Melilla, Marcon, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: autonomamente o.
20. 6. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.
*20. 3. Fauttilli.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.
*20. 2. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.
*20. 5. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Pag. 59

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire la seguente parola: anche.
*20. 7. Pastorelli.

  Al comma 3, lettera c), dopo la parola: locale aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali che esercitano la vendita diretta di prodotti agroalimentari a filiera corta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e nel rispetto del contenimento della spesa per i consumatori.
20. 1. Librandi, Matarrese.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

  1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei comuni montani.
  2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.
20. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 21.

  Al comma 3, dopo le parole: le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate aggiungere le seguenti: gli enti quali comunanze agrarie e università agrarie conduttori di proprietà collettive e/o di usi civici.
21. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3 dopo le parole: le associazioni dei proprietari delle aree forestali aggiungere le seguenti: gli enti gestori delle proprietà collettive.
21. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
  2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

Art. 21-ter.
(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici)

  1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.Pag. 60
  2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.
  3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

Art. 21-quater.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici)

  1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione dei sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
  3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dai comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.
21. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I comuni il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di regimazione delle acque e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.
22. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la parola: i comuni montani con le seguenti: i comuni di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   sopprimere la parola: montane;
   sopprimere, ovunque ricorrano nel medesimo articolo, la parola: montani.
22. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
22. 1. Matarrese, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: I comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
22. 3. Pellegrino, Zaratti, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: e assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque con le seguenti: e la perdita di biodiversità e di assicurare le operazioni di gestione Pag. 61sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
22. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.
22. 2. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di valutare eventuali proposte di terzi interessati.
22. 12. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. I terreni di cui al comma 1 devono essere assegnati dai Comuni prioritariamente per un utilizzo di conversione al biologico, per colture tipiche e tradizionali o a rischio di erosione genetica.
22. 10. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale aggiungere le seguenti: derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune.
22. 13. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale, aggiungere le seguenti: da calcolare comunque in base al prezzo di mercato,.
22. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 6, inserire in fine, il seguente periodo: Il regolamento assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla quanta naturalistica di siti della Rete Natura2000, tenga conto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni e, se vigenti, dei Piani di cui all'articolo 4 del decreto medesimo.
22. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'utilizzo dei terreni ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione.
22. 14. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
22. 15. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 7, dopo le parole: I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: al comune capo convenzione o.
22. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 elenco 2, è Pag. 62soppressa la voce Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 - Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1.
22. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
  2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 14 per cento».
22. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ripristino agevolazioni settore agricolo).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis.
  2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 16 per cento».
22. 03. Ottobre, Dellai, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ricomposizione fondiaria).

  1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
  2. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
22. 04. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Soppressione aumento aliquota IVA sui pellet).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 711 è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
22. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).

  1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: Art. 16. – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
23. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» aggiungere le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.»
23. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

  1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.
23. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo le parole: di subentrare inserire le seguenti: previa gara pubblica diretta a verificare eventuali proposte di terzi interessati.
24. 2. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: avuto esito due tentativi inserire le seguenti: resi pubblici.
24. 3. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiarie destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
   a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;
   b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.
24. 1. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. All'utilizzo degli immobili ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione.
24. 4. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza.
24. 5. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Sopprimerlo.
25. 1. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali, fatta salva l'autonomia dei comuni, si ispira alle forme associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 Pag. 65del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua, sulla base dei costi standard, nelle libere convenzioni o unioni dei comuni e nelle libere convenzioni o unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.
25. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I comuni facenti parti di convenzioni o unioni dei comuni e convenzioni o unioni di comuni montani esercitano in forma associata attraverso tali forme associative le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea.
25. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: allo strumento della convenzione con le seguenti: il ricorso ad altre forme associative.
25. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Strategia nazionale Green Community).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.
  2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
   a) gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
   b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
   d) sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   e) costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   f) efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   h) integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione Pag. 66della strategia nazionale di cui al presente articolo.
25. 01. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

Art. 25-bis.
(Piani comunali di efficienza energetica).

  1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.
  2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione delle produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.
  3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera d) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire a fornitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.
  4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.
  5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).
  6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:
   a) potenza inferiore a 100 kW;
   b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento;
   c) il dimensionamento della potenza dell'impianto venga quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio della biomassa disponibile in loco e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;
   d) venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua precedente e successivo alla realizzazione degli impianti.

  7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:
   a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;
   b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

  8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

Art. 25-ter.
(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.Pag. 67
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di eccesso al fondo di cui al comma 1.
  3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
25. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle frazioni dei comuni con popolazione anche superiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
26. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 25000 abitanti.
26. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1 dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni o.
26. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: a 5.000 abitanti inserire le seguenti: o istituiti a seguito della loro fusione.
26. 1. Guerra, Fabbri.

  Al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: garantendo in ogni caso, per i comuni ricadenti in zona sismica, interventi di miglioramento sismico.
26. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: I comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti:, le convenzioni di comuni.
26. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e culturali con le seguenti:, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.
26. 10. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole; nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione Pag. 68energetica e la messa in sicurezza sismica.
*26. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole; nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, inserire le seguenti: attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.
*26. 2. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e al miglioramento sismico degli edifici storici o comunque esistenti; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, con tecnologie a basso consumo, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura, la conservazione, la manutenzione e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
26. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; inserire le seguenti: il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.
26. 11. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 5, sostituire le parole: e culturale del territorio con le seguenti:, culturale, economica e sociale del territorio e alla promozione delle attività di animazione culturale e sociale.
26. 12. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

ART. 27.

  Al comma 1, dopo le parole: recupero e riqualificazione nei comuni, aggiungere le seguenti: nelle convenzioni di comuni.
27. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 2 dopo le parole: Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni e le.
27. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni e le.
27. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Recupero e valorizzazione degli itinerari storici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale degli itinerari storici integrati nel territorio e nel Pag. 69paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.
  2. L'individuazione dei percorsi viari e sentieristici di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale piano paesaggistico.
  3. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  4. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
  5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista dal PTCP.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale degli itinerari storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
27. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
28. 1. Daga, Terzoni, Zolezzi, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: compresa la determinazione dei requisiti, parametri e termini concernenti le procedure di gara.
28. 2. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono concesse in via prioritaria:
   c) per impianti di produzione che vengono installati in corrispondenza di preesistenti edifici atti allo sfruttamento dell'energia idraulica, la cui realizzazione ed il cui esercizio prevedano il recupero, la ristrutturazione o la manutenzione di detti edifici.
   d) per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
28. 6. Segoni.

  Al comma 3, dopo le parole: non superiori ai 200 kw di potenza inserire le seguenti: ai comuni e.
28. 3. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 4, dopo le parole: per l'attribuzione a titolo oneroso inserire le seguenti: anche attraverso la costituzione di un partenariato pubblico-privato.
28. 4. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis
. Nel caso della costituzione di una società a partecipazione mista, pubblico-privata, la gara di cui al comma 4 ha per oggetto sia la concessione da aggiudicare alla società sia il contributo operativo del Pag. 70socio privato. In tale caso, gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, attribuiscono al socio privato una parte delle quote societarie e dei conseguenti risultati economici non inferiore al 40 per cento, assicurando, nell'ambito della restante parte, il soddisfacimento delle misure delle compensazioni territoriali e ambientali di cui al comma 4.
28. 5. Caparini, Grimoldi, Guidesi.

ART. 29.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e gestiti da personale residente nel comune.
29. 1. Segoni.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Cammini storici e promozione del turismo sostenibile).

  1. Per la valorizzazione dei cammini storici anche nell'ambito della promozione del turismo sostenibile, il ministero dei beni culturali coordina la mappatura dei cammini storici presenti nel nostro paese, ne individua il tracciato, garantisce la fruibilità e la messa in sicurezza dei percorsi, promuove la realizzazione dell'opportuna segnaletica, garantisce la loro manutenzione e la realizzazione di strutture ricettive adeguate.
29. 01. Stella Bianchi, Cenni, Mariani, Pellegrino, Venittelli, Prina, Albini, Marguerettaz, Guidesi, Cova, Manzi, Dallai, Lacquaniti, Ascani, Capone, Fanucci, Terrosi, Maestri, Donati, Zaccagnini, Romanini, Beni, Nardi.