CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2015
542.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e C. 1751 Businarolo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse pubblico aggiungere le seguenti: ovvero privato.
1. 2. Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: illeciti o altri atti o fatti pregiudizievoli con le seguenti: reati o illeciti di cui all'articolo 2.
1. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
   b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
   c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
   d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
   e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.
* 1. 4. Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
   b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
   c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
   d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
   e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.
* 1. 5. Matarrese, Galgano, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: o privato,
   b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: o privato.
   c) all'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole: o privati.
   d) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
   e) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati.
* 1. 6. Chiarelli.

Pag. 9

  Al comma 1, sopprimere le parole o privato.
** 1. 7. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole o privato.
** 1. 8. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge si applica agli enti di diritto pubblico e agli enti di diritto privato controllati o partecipati, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 2, lettera f) sostituire la parola: azienda con la seguente: ente;
   b) all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b);
   c) all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è individuato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ufficio competente a ricevere le segnalazioni.
1. 9. Rizzetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis). Nel settore privato, la presente legge si applica esclusivamente alle società che fanno ricorso al capitale di rischio e alle loro società controllanti.
1. 10. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

«Art. 54-bis
(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

  1. Il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico Pag. 10ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
  3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, fatti salvi i casi in cui esigenze investigative o difensive siano ritenute prevalenti dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
  4. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
  5. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi a quelle di cui al comma 4 l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
  6. La tutela di cui al presente articolo non è garantita nel caso di responsabilità penale del segnalante, accertata anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione ovvero di responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo e colpa grave.
  7. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.
  8. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.
  9. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 7, 8, 9 e 15.
1. 01. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

  1. All'articolo 6, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:
   a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), Pag. 11nonché di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del presente decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni;
   b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
   c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
   d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero, per lo stesso titolo, di responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione;
   e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
  2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
  2-quater. Il licenziamento del soggetto segnalante, ove avvenuto sulla base delle misure discriminatorie di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è nullo ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché qualsiasi altra misura discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi spetta al datore di lavoro l'onere della prova della insussistenza della natura discriminatoria delle suddette misure».

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 10 e 11.
1. 02. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

ART. 2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.
2. 7. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Al comma 1, dopo le parole alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti aggiungere le parole: all'interesse dell'ente pubblico o privato di appartenenza e delle persone che operano in tale ente.
2. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.

  Conseguentemente al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: o privato.
2. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o privato.
2. 2. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

Pag. 12

  Al comma 2, alinea sopprimere le parole: a titolo esemplificativo.
2. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 2, sopprimere le lettere: d), e) ed f).
2. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: o privato.
2. 6. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

ART. 3.

  Al comma 1 dopo le parole: o in occasione di un rapporto di lavoro, aggiungere le seguenti: posti in essere o dal superiore gerarchico, o dal lavoratore di pari livello.
3. 1. Agostinelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.
*3. 2. Chiarelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.
*3. 3. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

ART. 4.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.
*4. 1. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o privati,.
*4. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) in ambito privato la segnalazione può essere fatta, ove ricorra, all'ufficio designato alla ricezione delle segnalazioni, o al soggetto atto alla ricezione delle segnalazioni, che può essere designato o individuato dall'ente di appartenenza o, in mancanza, secondo autonome procedure interne individuabili dall'ente stesso, secondo le proprie esigenze.
4. 3. Agostinelli.

  Sopprimere il comma 3.
4. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempistiche, nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
*4. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, Vargiu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempistiche, Pag. 13nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
*4. 6. Pizzolante, Vignali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Gli enti privati, nel rispetto dell'articolo 8 della presente legge, disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni e di accertamento della rispettiva fondatezza, definendone ruoli, fasi e tempistiche, nonché le sanzioni anche disciplinari applicabili nei casi di violazione della procedura.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
*4. 7. Chiarelli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e resa con dovizia di particolari, ove cioè sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
* 5. 1. Chiarelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e resa con dovizia di particolari, ove cioè sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
* 5. 2. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 2, sostituire le parole: documentata con le seguenti: circostanziata e dettagliata in modo idoneo a far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
5. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 2, sostituire, le parole: ove sia adeguatamente documentata con le seguenti: ove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
5. 4. Agostinelli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
* 6. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, Vargiu.

  Sopprimerlo.
* 6. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati e.
** 6. 2. Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: gli enti privati e.
** 6. 3. Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Palladino, Vargiu.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.
* 8. 1. Chiarelli.

Pag. 14

  Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.
* 8. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 1, sostituire le parole: al dibattimento con le seguenti: all'udienza preliminare.
* 8. 3. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: salvo quanto preso dall'articolo 13, comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
8. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Nei casi di calunnia o diffamazione, o di responsabilità per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, e nel caso in cui sia provata la mala fede del segnalante, la segnalazione costituisce illecito disciplinare e giustificato motivo di recesso del datore di lavoro.
8. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

  1. Nel caso in cui il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, eventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
  2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, ovvero in caso di mala fede del segnalante.
10. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

  1. Ove il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
  2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie Pag. 15di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.
* 10. 2. Pizzolante, Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante)

  1. Ove il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
  2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.
* 10. 3. Chiarelli.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
* 11. 1. Rizzetto.

  Sopprimerlo.
* 11. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Inversione dell'onere della prova)

  1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
** 11. 3. Pizzolante, Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Inversione dell'onere della prova).

  1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
** 11. 4. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Inversione dell'onere della prova)

  1. Quando il segnalante fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti di cui all'articolo 10, spetta al datore di lavoro l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.
** 11. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
* 12. 1. Chiarelli.

  Sopprimerlo.
* 12. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

Pag. 16

  Sopprimerlo.
* 12. 3. Pizzolante, Vignali.

  Sopprimerlo.
* 12. 5. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Premio).

  1. Ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 ed il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti.
  2. La segnalazione deve essere ricompensata soltanto se l'informazione:
   a) deriva da una conoscenza o analisi indipendente;
   b) non è conosciuta dalle autorità competente tramite altra fonte, a meno che il segnalante sia la fonte originaria di tale informazione;
   c) non deriva esclusivamente da una segnalazione effettuata nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo o dalle notizie diffuse attraverso i media, a meno che il segnalante sia la fonte dell'informazione stessa;
  3. Il premio di cui al presente articolo è escluso:
   a) per i dipendenti pubblici a cui è attribuito il compito di controllare le eventuali segnalazioni relative a condotte illecite oggetto della ricompensa;
   b) agli avvocati che detengono informazioni sensibili in virtù del rapporto di fiducia con il cliente;
   c) per coloro che consapevolmente forniscano informazione false;
   d) per i soggetti che risultino condannati quali complici nell'attuazione degli illeciti;
   e) per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso la realizzazione di controlli e verifiche previsti dalla legge;
   f) per coloro che vengano a conoscenza di un illecito attraverso altri soggetti o sistemi interni di compliance, come previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

  4. Nei casi di cui alle lettere e) e f) del comma 3 i segnalanti hanno diritto al premio di cui al presente articolo qualora dimostrino che la segnalazione alle autorità sia stata necessaria per prevenire un significativo danno alla collettività o qualora la società abbia realizzato condotte idonee ad impedire la scoperta dell'illecito.
  5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e il Ministro dello Sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per Fatturazione di quanto disposto dal presente articolo.

  Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni Pag. 17interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. 4. Businarolo.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.

  Al comma 2, dopo le parole: settore comparto di appartenenza, aggiungere le seguenti: ovvero nei codici disciplinari applicabili.
*13. 2. Agostinelli.

  Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le se-guenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.
* 13. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Galgano, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le seguenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.
* 13. 4. Chiarelli.

  Al comma 2, dopo le parole: settore o comparto di appartenenza apporre le seguenti: ovvero dei codici disciplinari applicabili.
* 13. 5. Pizzolante, Vignali.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Verini, Gnecchi, Ermini, Rossomando, Mattiello.