CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2015
533.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 6.50 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) e 7.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

Subemendamenti all'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 34.   Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 33.   Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, dopo la parola: imperizia aggiungere le seguenti:, negligenza o imprudenza.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 32.   Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, sostituire le parole: risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 25.   Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 31.   Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presentava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

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  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le rilevanti specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 30.   Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», sopprimere il secondo comma.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 26.   Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso «Art. 590-ter», secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 29.   Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 3.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 27.   Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.
0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 28. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

ART. 6.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali».
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.
6. 50. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, sostituire le parole: La struttura sanitaria, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e la parola: risponde con la seguente: rispondono.

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  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 15. Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti:, privata accreditata;
   b) al comma 4, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti:, privata accreditata.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 27. Fucci, Ciracì.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: o in regime convenzionale.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 10. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:, delle loro condotte dolose o colpose.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 11. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 25. Monchiero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prestazioni diagnostiche complesse, la struttura sanitaria può proporre al paziente o a chi sia abilitato ad agire in sua vece, di sottoscrivere un contratto con il quale viene disciplinata l'erogazione di tali prestazioni. Il contratto è stipulato in forma scritta e contiene la dichiarazione espressa di consenso informato del paziente.
  2-ter. All'articolo 1350 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  13-bis) i contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 26. Monchiero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 9. Calabrò.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 4.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 12. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: L'esercente la professione sanitaria, che svolge la propria attività all'interno delle strutture di cui al primo comma, ovvero in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 18. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

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  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto la prestazione all'interno delle strutture di cui al comma 1.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 17. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno di una struttura sanitaria pubblica, privata o in regime convenzionale.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno delle strutture di cui al comma 1.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 16. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole da: che svolge la fino a: Servizio sanitario nazionale.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire le parole da: che svolge fino a: risponde con le seguenti: risponde, nei casi di cui ai commi 1 e 2,.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 22. Amato.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: nell'ambito di con le seguenti: all'interno di;
   b) sostituire le parole: o in rapporto convenzionale con le seguenti: ovvero in rapporto convenzionale.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 20. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire la parola: rapporto con la seguente: regime.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 14. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, dopo le parole: risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile aggiungere le seguenti:, fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la Pag. 112condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 19. Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente: «Art. 2947 – (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale».
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 23. Nicchi, Fratoianni.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'azione risarcitoria si prescrive in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 28. Fucci, Ciracì.

ART. 7

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria). 1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina.
  3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
  4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
7. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Emendamento 6.50 del Relatore (ulteriore nuova formulazione) risultante dai subemendamenti approvati

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 6. – (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.
  2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali».
  3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

ART. 7.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 25. Monchiero.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 9. Calabrò, Fucci.

  All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,.
0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.