CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2015
530.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: al fine di promuovere la massima tutela dell'informazione dei consumatori con le seguenti: al fine di promuovere la massima tutela dell'informazione e gli interessi dei consumatori.
1. 1. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei consumatori ed assicurarne un livello elevato di protezione, anche a garanzia della salute e della sicurezza, reca disposizioni per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, nel rispetto dei regimi europei di qualità dei prodotti con le seguenti: e degli interessi dei consumatori ed assicurarne un livello elevato di protezione, anche a garanzia della salute, della sicurezza e degli interessi economici degli stessi, reca disposizioni per permettere il pieno accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, nel rispetto dei regimi europei di qualità dei prodotti che, in ogni caso, non impediscono ai singoli Stati membri di introdurre misure di protezione più rigorose per la tutela dei consumatori.
1. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche a garanzia della salute e della sicurezza con le seguenti: anche a garanzia della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori.
1. 3. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire le parole: per migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti con le seguenti: per permettere il pieno accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
1. 4. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che in ogni caso non impediscono ai singoli Stati membri di introdurre misure di protezione più rigorose per la tutela dei consumatori.
1. 5. Ricciatti, Ferrara.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici identificativi multidimensionali e non replicabili).

  1. Nei limiti del regolamento (CE) n. 450/2008, e del regolamento (UE) n. 952/2013, è istituito un sistema volontario Pag. 77di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di appositi codici identificativi multidimensionali e non replicabili ovvero di etichette RFID, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere un'adeguata informazione sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi.
   2. I codici di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le applicazioni per smartphone e tablet, da apporre sul singolo prodotto, contengono riferimenti riscontrabili online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
   3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1, sono stabilite, con il parere conforme dell'Agenzia per l'Italia Digitale:
   a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;
   b) le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;
   c) le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;
   d) le modalità di costituzione di un database dei codici rilasciati dai soggetti certificatori liberamente accessibile in consultazione.
2. 1. Quintarelli, Galgano, Bargero, Capua, Bombassei, Catalano, Carrozza, Tinagli, Barbanti, Mucci, Bruno Bossio, Bergamini, Nesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: sistema volontario con le seguenti: regime relativo a sistemi volontari.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti finalizzati alla tutela del consumatore.
2. 2. Galgano, Catania.

  Al comma 1, dopo la parola: volontario inserire le seguenti: di autenticazione e.
2. 3. Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: tracciabilità dei prodotti inserire le seguenti: , riservato allo Stato,.
2. 4. Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, attraverso l'apposizione di appositi codici multidimensionali e non replicabili,.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il sistema di cui al comma 1 utilizza codici non riproducibili, ottimizzati per i dispositivi mobile e le relative applicazioni, da apporre sul singolo prodotto, che contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei codici non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
  3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore Pag. 78della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori delle tecnologie per la generazione dei codici di cui al comma 2, sono stabilite:
   a) le specifiche tecniche del sistema di tracciabilità di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei produttori delle tecnologie per la generazione dei codici utilizzabili nel medesimo sistema;
   b) le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Introduzione di un sistema di tracciabilità attestato da codici non replicabili.

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: Agevolazioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità attestato da codici non replicabili.

  Conseguentemente, all'articolo 4 sono soppresse le parole: multidimensionali e.
2. 5. Da Villa.

  Al comma 1, dopo la parola: codici aggiungere la seguente: identificativi.

  Conseguentemente:
  al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: multidimensionali e non replicabili con le seguenti: identificativi di cui al comma 1;
  alla rubrica, dopo la parola: codici aggiungere la seguente: identificativi.
2. 6. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bombassei, Catalano, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Nesi.

  Al comma 1, dopo le parole: non replicabili inserire le seguenti: ovvero di etichette RFID.
2. 7. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bombassei, Catalano, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Nesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di conoscerne l'effettiva origine con le seguenti: di conoscere le informazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 1169/2011, l'effettiva origine dei prodotti.
2. 8. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'adeguata informazione con le seguenti: una completa informazione.
2. 9. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: sulla qualità inserire le seguenti: e la provenienza.
2. 10. Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi con le seguenti: e delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti finiti e intermedi, nonché sulla relativa catena di distribuzione.
2. 11. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: materie prime, sopprimere la parola: nonché; dopo la parola: intermedi, inserire le parole:, nonché sulla relativa catena di distribuzione.
2. 12. Da Villa.

Pag. 79

  Al comma 1, dopo le parole: nonché sul processo, inserire le seguenti: di ciascuna fase.
2. 13. Allasia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del comma 1, è utilizzato anche il sistema definito «Glifitaly» dell'Agenzia delle Dogane.
2. 14. Fantinati.

  Al comma 2, sostituire le parole: per il sistema mobile e le applicazioni per smartphone e tablet, con le seguenti: per l'attuale sistema mobile e le sue future evoluzioni, e per e attuali applicazioni come smartphone e tablet, multimedia device e i loro futuri sviluppi progressi e mutazioni.
2. 15. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole: contengono i dati con le seguenti: contengono riferimenti riscontrabili online ai dati.
2. 16. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bombassei, Catalano, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Nesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'ente certificatore con le seguenti: dell'eventuale ente certificatore.
2. 17. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle materie prime utilizzate.
2. 18. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: con il parere conforme dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. 19. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Bombassei, Catalano, Nesi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: non replicabili aggiungere le seguenti: , le modalità operative per le certificazioni.
2. 20. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Bombassei, Catalano, Nesi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e le modalità inserire le seguenti: di individuazione di un soggetto terzo che garantisca la sicurezza e a provenienza dei prodotti e.
2. 21. Allasia.

  Al comma 3, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco sia delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità, sia delle tecnologie applicabili potrà essere periodicamente aggiornato.
2. 22. Vignali.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   c) le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;
   d) le modalità di costituzione di un database dei codici rilasciati dai soggetti certificatori liberamente accessibile in consultazione.
2. 23. Quintarelli, Galgano, Bruno Bossio, Bergamini, Barbanti, Mucci, Bargero, Capua, Carrozza, Tinagli, Bombassei, Catalano, Nesi.

  Al comma 4, sostituire le parole: può essere collegato con le seguenti: è collegato.
*2. 24. Ricciatti, Ferrara.

Pag. 80

  Al comma 4, sostituire le parole: può essere collegato con le seguenti: è collegato.
*2. 25. Tidei.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed alla centrale operativa di cui al comma 50 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.
2. 26. Fantinati.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  Ai fini della tutela costituzionale della salute, in materia alimentare i dati relativi alla origine della produzione ovvero dell'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, sono pubblici e sottratti al vincolo di riservatezza aziendale.
  Dal momento della commercializzazione del prodotto, la richiesta di tali dati sull'origine non può essere respinta.
  All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è demandata l'attuazione del presente articolo relativamente ai prodotti in importazione o in cessione intracomunitaria.
2. 01. Da Villa.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: fino a 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: incrementabili fino a 50 milioni di euro, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi.
3. 1. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: fino a 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: incrementabili fino a 40 milioni di euro, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi.
3. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo le parole: fino a 20 milioni di euro aggiungere le seguenti: incrementabili fino a 30 milioni di euro, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi.
3. 3. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, lettera a), inserire la parola: micro, prima della parola: piccole.
*3. 4. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), prima della parola: piccole inserire la seguente: micro.
*3. 5. Fantinati.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
**3. 6. Fantinati.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
**3. 7. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  «d) le imprese responsabili della distribuzione dei prodotti contraddistinti dai codici multidimensionali e non replicabili, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, che collaborano a integrare il sistema di cui Pag. 81all'articolo 2 in forme che consentano la tracciabilità fino al punto di vendita al dettaglio».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e possono contenere, per la finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), i dati relativi alle fasi di distribuzione dei suddetti prodotti.
3. 8. Da Villa.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: paragrafo (3).
*3. 9. Benamati, Cani.

  Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: paragrafo (3).
*3. 10. Vignali.

  Al comma 5, sostituire le parole: Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano.
3. 11. Galgano, Catania.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: false aggiungere le seguenti: o fallaci.
4. 1. Tidei.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Si applicano ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, dell'articolo 3 della presente legge, destinatari delle agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, che abbiano dato informazioni false o fallaci sui prodotti, le disposizioni di cui agli articoli 640-bis, e in quanto compatibili, 322-ter del codice penale.
4. 2. Tidei.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
  «49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito ai sensi dell'articolo 517-quater del codice penale».
4. 01. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alla contraffazione).

   1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 4, comma 49-bis, primo periodo, le parole: «ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto» sono soppresse.
4. 02. Fantinati.

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ALLEGATO 2

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.

TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE

  La X Commissione,
   premesso che:
    le principali associazioni di categoria hanno ripetutamente denunciato l'impatto profondo – in termini di riduzione di fatturato, di provvigioni e di accresciuta incidenza dei costi d'esercizio – di una lunga stagione di crisi e di recessione sul mondo dei circa 240 mila agenti e rappresentanti di commercio operanti nel nostro Paese;
    in particolare, è stata richiamata l'attenzione sul peculiare profilo degli agenti monomandatari e sul rischio di abusi nel ricorso al contratto di agenzia in regime di monomandato laddove l'utilizzo di tale forma contrattuale sia volto a celare la realtà di rapporti di lavoro subordinato, ferma restando, invece, la legittimità degli effettivi contratti di monomandato quale opzione prevista dagli accordi economici collettivi e rispondente ad esigenze di fidelizzazione, di ottimizzazione delle reti di vendita e di organizzazione societaria dell'attività;
    l'attività dell'agente di commercio è infatti regolata, nel rapporto con l'agenzia/impresa preponente, da una serie di disposizioni contenute nel Codice civile (articoli 1742-1752), negli accordi economici collettivi – i più usati e citati nei contratti sono quelli dell'industria/cooperazione (2002/2014) e del commercio (2009) – e dal mandato di agenzia; disposizioni di legge prevedono inoltre requisiti professionali e di onorabilità per ottenere l'idoneità all'esercizio dell'attività;
    nell'articolo 1742 del Codice civile, l'agente di commercio si caratterizza per lo svolgimento di una attività: stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente; in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva; in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi, con l'onere delle spese e quindi con il rischio economico del risultato a suo carico. Non può essere, pertanto, considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (come ad esempio il procacciatore d'affari);
    la distinzione fra agente di commercio monomandatario e plurimandatario non è prevista nel Codice civile, ma è stata istituita con gli accordi economici collettivi degli anni ’60;
    il contratto o mandato d'agenzia dell'agente monomandatario è quindi un istituto costruito in larghissima parte per via di una disciplina contrattuale che prevede che le parti, nell'ambito della loro autonomia, possano arricchire il contratto, di numerose clausole accessorie;
    più in generale, le rappresentanze degli agenti e rappresentanti di commercio hanno poi sottolineato esigenze attinenti: alla deducibilità dei costi di acquisto delle autovetture strumentali allo svolgimento dell'attività; ad adeguati parametri di incassi e di acquisti di beni strumentali per l'applicazione alla categoria del regime dei contribuenti minimi; all'affinamento degli studi di settore; all'assoggettamento IRAP Pag. 83e ai crediti d'imposta; alla modulazione dell'esperienza delle reti d'impresa anche per agenti e rappresentanti,

impegna il Governo:

a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro tra le amministrazioni interessate e le parti sociali dedicato – fermo restando l'autonomo confronto tra le parti sociali medesime in materia di accordi economici collettivi – all'efficientamento del sistema dei controlli, anche sul versante contributivo e previdenziale, ai fini del contrasto di usi distorti dei mandati d'agenzia o di forme di contratto diverse dal mandato d'agenzia, nonché alla verifica della possibilità di mettere in opera strumenti d'intervento che – sul terreno delle politiche fiscali e dell'impulso agli investimenti ed all'innovazione – accompagnino la crescita professionale della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Ricciatti, Taranto, Della Valle, Ferrara, Vico, Franco Bordo, Senaldi, Scotto, Benamati, Fratoianni, Basso, Pannarale, Bargero, Scuvera, Placido, Montroni, Bini, Melilla, Cani, Quaranta, Arlotti, Piras, Camani, Duranti, Becattini, Sannicandro, Folino, Donati, Kronbichler, Impegno, Tidei, Pellegrino, Ginefra, Zaratti, Peluffo, Martella, Nicchi, Abrignani, Galgano.