CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 settembre 2015
510.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE

Subemendamento all'emendamento 1.3 Bindi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 3. 100. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.4 Bindi.

  Al comma 4, dopo le parole: di godimento inserire le seguenti: nonché diritti reali di garanzia.
0.1. 4. 100. 1 Il relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.5 Bindi.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile».
0. 1. 5. 101. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 4.1 Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «2-bis. L'amministratore giudiziario incaricato dell'amministrazione di beni immobili sequestrati è scelto secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo.
  2-ter. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate»;
0. 4. 1. 100. 1 Il Relatore.

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  Al comma 4, capoverso Art. 38, apportare le seguenti modifiche:
   a)
Al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali con le seguenti Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione e fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti penali;
   b) Al comma 2 sostituire le parole Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile con le seguenti Dopo il giudizio di appello.
0. 4. 1. 101. Il Relatore.

  Al comma 6, capoverso Art. 40, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 2:
    dopo le parole:
nell'articolo 47 sono inserite le seguenti: , primo comma,;
    il secondo periodo è soppresso;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267, il tribunale, con decreto 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
  3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.
  3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.».
0. 4. 1. 102. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:
  «1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.
   1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
   1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
   1-sexies. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.»

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il Pag. 60tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.
   6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro».
5. 1. (Nuova formulazione) Bindi.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.
7. 5. (Nuova formulazione) Il Relatore.