CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.
(Ambito di applicazione).

  1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni e ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

ART. 2.
(Marchio italiano di qualità ecologica).

  1. È assegnato il marchio italiano di qualità ecologica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio. Il marchio è disciplinato dall'articolo 2570 del Codice Civile e dall'articolo 11 del codice di proprietà industriale, la cui registrazione viene richiesta dall'ente di controllo di cui all'articolo 4.

ART. 3.
(Parametri ecologici).

  1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in ordine ai seguenti parametri:
   a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici;
   b) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
   c) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
   d) sostanze bioaccumulabili disturbatori endocrini;
   e) presenza di sostanze espressamente vietate;
   f) incidenza ecologica dell'imballaggio;
   g) dermocompatibilità;

  2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, di cui alla lettera a) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
   a) per i prodotti tossici per l'ambiente o nocivi per gli elementi acquatici nonché per le tinture o sostanze coloranti e per i biocidi, sono indicati i dati relativi al bioaccumulo potenziale;
   b) per la valutazione sulla nocività per l'ambiente e sulla biodegradabilità aerobica e anaerobica, è considerato qualsiasi ingrediente presente nel prodotto finale, fatta eccezione per gli agenti abrasivi presenti nei detergenti per le mani;Pag. 16
   c) le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto sono rapidamente biodegradabili, intendendosi tali le sostanze soggette a mineralizzazione, in condizioni aerobiche e anaerobiche, in misura almeno pari al 60 per cento del volume entro ventotto giorni;
   d) il prodotto contiene solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo, non considerandosi a tale effetto le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide; i biocidi utilizzati per conservare il prodotto non tendono al bioaccumulo;
   e) il prodotto non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

  3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, di cui alla lettera f) del comma 1, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) il rapporto tra peso e contenuto, deve essere inferiore a 0,28 grammi di imballaggio per grammo di prodotto, salvo limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato;
   b) il contenitore del prodotto deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto;
   c) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, sono contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
   d) l'imballaggio non contiene additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi.

  4. I parametri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di calcolo hanno validità di tre anni dall'adozione del regolamento di cui al comma 1.
  5. Il produttore, all'atto della richiesta del marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori. Il Comitato di certificazione di cui all'articolo 4 può chiedere integrazioni della documentazione presentata e chiedere verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.
  6. I dati relativi ai parametri di cui al comma 1 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il «dossier ecologico» del prodotto cosmetico.
  7. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

ART. 4.
(Comitato di certificazione).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Comitato di certificazione, composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra persone di comprovata esperienza provenienti dal mondo scientifico, dei consumatori e dei produttori. Il Comitato nomina il Presidente tra i propri componenti. Il Presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei «dossier ecologici», della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni Pag. 17relative ai parametri ecologici ad un ente terzo in possesso delle necessarie esperienza e competenza.

ART. 5.
(Finalità dei controlli).

  1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:
   a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
   b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
   c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose.

ART. 6.
(Sanzioni).

  1. Chiunque adotta il marchio di certificazione in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet del Comitato di certificazione di cui all'articolo 5.