CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 agosto 2015
496.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 16.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al momento della sottoscrizione del contratto con le seguenti: al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto;
   b) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque l'eventuale penale deve essere equa e proporzionata con le seguenti: e comunque gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati;
   c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato del contratto»;
16. 14. (Nuova formulazione) Benamati, Causi, Taranto, Tidei, Scuvera, Senaldi, Cani, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudo, De Maria, Bargero.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.
16. 03. Boccadutri, Bonaccorsi.
(Approvato)

ART. 17.

  Al comma 1, dopo le parole: procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, aggiungere le seguenti: e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) e dopo le parole: in modo da consentire che la richiesta di migrazione aggiungere le seguenti: e di integrazione di SIM.
17. 1. Boccadutri, Losacco.
(Approvato)

Pag. 9

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per favorire i pagamenti digitali).

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*17. 01. Boccadutri, Losacco, Scuvera.
(Approvato)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per favorire i pagamenti digitali).

  1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento, in deroga alle normative di settore, sono consentite le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
*17. 05. Pagano.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aggiornamento del Registro delle opposizioni).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
17. 07. Pagano.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche).

  1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
17. 09. Vico, Vignali.
(Approvato)