CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2015
491.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 7.97, 19.22, 22.28, 24.011, 26.38, 27.6, 32.75 e 32.0135 DEI RELATORI

Subemendamenti all'emendamento 7.97 dei relatori

  Sopprimere i commi 1, 2 e 2-bis.
0. 7. 97. 1. Colletti.

  Sopprimere il comma 1.
0. 7. 97. 2. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.
  2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono Pag. 23devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
   b) al comma 2 sopprimere le parole: Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: è adottato inserire le seguenti: in ogni caso;
   c) sopprimere i commi 2-bis e 3.
0. 7. 97. 3. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 2-bis.
0. 7. 97. 4. Colletti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.
  2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
  3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli Pag. 24scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
0. 7. 97. 5. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 138 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
0. 7. 97. 6. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
** 0. 7. 97. 7. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
** 0. 7. 97. 8. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
** 0. 7. 97. 9. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
** 0. 7. 97. 10. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al;
   b) al comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri, sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità, con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
   c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: punti di invalidità;
   d) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno biologico, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, Pag. 25può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
0. 7. 97. 11. Carella.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.
* 0. 7. 97. 12. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.
* 0. 7. 97. 13. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.
* 0. 7. 97. 14. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: effettivamente subito inserire le seguenti: anche in relazione al danno subito dai veicoli muniti di «scatola nera» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, lettera b).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, lettera b), inserire, in fine, le parole: I requisiti funzionali minimi previsti dal succitato decreto devono garantire almeno:
   l'interoperabilità tra provider dei servizi informatici assicurativi;
   la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dei dati;
   la possibilità della ricostruzione automatica del sinistro ai fini probatori di cui all'articolo 8, comma 1, con standard di resistenza meccanica, elettrica ed ambientale atti alla conservazione dei dati memorizzati.
0. 7. 97. 15. Allasia.
(Inammissibile limitatamente alla
parte consequenziale relativa al
capoverso art. 132-ter)

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 1, dopo le parole: per tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione.
0. 7. 97. 16. Gebhard.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire le parole: La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri e aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011.
0. 7. 97. 17. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri, sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità, con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;
   b) al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera
c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di Pag. 26invalidità; e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   c) sopprimere il comma 2.
0. 7. 97. 18. Causi.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 19. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 20. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: princìpi e criteri sostituire le parole da:, tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:
   0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 21. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.
0. 7. 97. 22. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, dopo le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità inserire le seguenti: nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.
0. 7. 97. 23. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.
0. 7. 97. 24. Vargiu, Galgano, Sottanelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
* 0. 7. 97. 25. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
* 0. 7. 97. 26. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
* 0. 7. 97. 27. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sopprimere la lettera c).
0. 7. 97. 28. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

Pag. 27

  Al comma 1, al capoverso Art. 138 sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: il valore economico del punto è funzione crescenti della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; con le seguenti: il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 e sostituirle con: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.

  Al comma 1, al capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nelle rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole: accertamento clinico strumentale obiettivo con le seguenti: esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo le parole: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 7. 97. 29. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
** 0. 7. 97. 30. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia Pag. 28civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
** 0. 7. 97. 31. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
** 0. 7. 97. 32. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
** 0. 7. 97. 33. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
** 0. 7. 97. 34. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: funzione crescente della con le seguenti: funzione crescente in misura più che proporzionale in riferimento alla.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
0. 7. 97. 35. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.
* 0. 7. 97. 36. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.
* 0. 7. 97. 37. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.
* 0. 7. 97. 38. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti con le seguenti: venti punti.
0. 7. 97. 39. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti con le seguenti: trenta punti.
0. 7. 97. 40. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti di invalidità con le seguenti: cinquanta punti di invalidità.
0. 7. 97. 41. Gebhard.

Pag. 29

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti di invalidità con le seguenti: settanta punti di invalidità.
0. 7. 97. 42. Schullian.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.
0. 7. 97. 43. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) il valore del decimo punto è pari ad euro 2.760,00.
0. 7. 97. 44. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.
0. 7. 97. 45. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 46. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 47. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 48. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
* 0. 7. 97. 49. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo dell'intero danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
0. 7. 97. 50. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.
0. 7. 97. 51. Colletti.

Pag. 30

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 52. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 53. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 54. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 55. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;
   b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;
   c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
** 0. 7. 97. 56. Pagano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;
   b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;
   c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
** 0. 7. 97. 57. Sottanelli, Galgano.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;
   b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;
   c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
** 0. 7. 97. 58. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 59. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 60. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Pag. 31

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 61. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 62. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 63. Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.
* 0. 7. 97. 184. Gebhard.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sostituire la parola: quaranta, con la seguente: cinquanta.
0. 7. 97. 64. Schullian.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 65. Schullian.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 66. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 67. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 68. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 69. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 70. Molteni, Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
* 0. 7. 97. 71. Russo.

  Sopprimere il comma 2.
** 0. 7. 97. 72. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 2.
** 0. 7. 97. 73. Colletti.

  Al comma 2 sopprimere le parole: Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: è adottato inserire le seguenti: in ogni caso.
0. 7. 97. 74. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 4, capoverso 132-ter, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti funzionali Pag. 32minimi previsti dal succitato decreto devono garantire almeno:
   a) interoperabilità tra provider dei servizi informatici assicurativi;
   b) riservatezza autenticità e integrità dei dati;
   c) possibilità della ricostruzione automatica del sinistro ai fini probatori di cui all'articolo 8, comma 1, con standard di resistenza meccanica, elettrica e ambientale atti alla conservazione dei dati memorizzati.
0. 7. 97. 75. Vignali.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 2-bis.
*0. 7. 97. 76. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 2-bis.
*0. 7. 97. 77. Gebhard, Schullian.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
0. 7. 97. 78. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza. La disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno cinque anni.
0. 7. 97. 79. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 7. 97. 80. Schullian.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente: 2-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano a tutti i sinistri occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.
0. 7. 97. 81. Colletti.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: si applicano alle richieste di risarcimento del danno effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
0. 7. 97. 82. Gebhard, Schullian.

Pag. 33

  Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
0. 7. 97. 83. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  2-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza. La disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno cinque anni.
0. 7. 97. 84. Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 3.
0. 7. 97. 85. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.
* 0. 7. 97. 86. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.
* 0. 7. 97. 87. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.
* 0. 7. 97. 88. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.
* 0. 7. 97. 89. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.
* 0. 7. 97. 90. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi con le seguenti: millequattrocentosessanta.
0. 7. 97. 91. Colletti.

Pag. 34

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi con le seguenti: milleduecento.
0. 7. 97. 92. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi con le seguenti: mille.
0. 7. 97. 93. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di euro trentanove virgola trentasette con le seguenti: variabile tra euro novantuno ed euro centotrenta.
0. 7. 97. 94. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole: di euro trentanove virgola trentasette con le seguenti: variabile tra euro settanta ed euro cento.
0. 7. 97. 95. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.
* 0. 7. 97. 96. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.
* 0. 7. 97. 97. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.
* 0. 7. 97. 98. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.
* 0. 7. 97. 99. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista.
0. 7. 97. 100. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art.139, comma 2, primo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.
0. 7. 97. 101. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sostituire le parole medico legale con le seguenti: esclusivamente ad opera di specialista medico legale.
0. 7. 97. 102. Vignali.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 7. 97. 103. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.
* 0. 7. 97. 104. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

Pag. 35

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.
* 0. 7. 97. 105. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.
* 0. 7. 97. 106. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 0. 7. 97. 107. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 0. 7. 97. 108. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
** 0. 7. 97. 109. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
* 0. 7. 97. 110. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
* 0. 7. 97. 111. Vignali.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.
* 0. 7. 97. 112. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.
** 0. 7. 97. 113. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.
** 0. 7. 97. 114. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.
** 0. 7. 97. 115. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

Pag. 36

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.
** 0. 7. 97. 116. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole personali documentati e obiettivamente accertati.
0. 7. 97. 117. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 118. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 119. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 120. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.
* 0. 7. 97. 121. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.
** 0. 7. 97. 122. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.
** 0. 7. 97. 123. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.
** 0. 7. 97. 124. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.
** 0. 7. 97. 125. Colletti.

  Al comma 3 articolo 7, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
** 0. 7. 97. 126. Russo.

  Al comma 3 articolo 7, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.
** 0. 7. 97. 127. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento.
* 0. 7. 97. 128. Moretto.

Pag. 37

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento.
* 0. 7. 97. 129. Schullian.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 130. Molteni, Allasia, Busin.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 131. Schullian.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 132. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 133. Colletti.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 134. Russo.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 135. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 136. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
** 0. 7. 97. 137. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.Pag. 38
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 138. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 139. Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto Pag. 39legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 140. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui Pag. 40la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 141. Locatelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 142. Vignali, Pizzolante.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto Pag. 41legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 143. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).

  1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.
  2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.
  3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.
  4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui Pag. 42la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.
  5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,
  6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.
* 0. 7. 97. 144. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 145. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 146. Locatelli.
(Inammissibile)

Pag. 43

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 147. Pizzolante, Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 148. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 149. Carrescia.
(Inammissibile)

Pag. 44

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 150. Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
** 0. 7. 97. 151. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Pag. 45

  Dopo il comma 3 inerire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 152. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 153. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 154. Allasia, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 155. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 156. Locatelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 157. Pizzolante, Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di Pag. 46cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.
* 0. 7. 97. 158. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
0. 7. 97. 159. Colletti.

  All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 0. 7. 97. 160. Laffranco, Marti, Capezzone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

  All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 0. 7. 97. 161. Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.
* 0. 7. 97. 162. Russo.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.Pag. 47
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 163. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le Pag. 48stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 164. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 165. Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

Pag. 49

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 166. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza Pag. 50o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 167. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici Pag. 51che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 168. Locatelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

Art. 132-bis.
(Sconti obbligatori).

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
   a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati «scatola nera» o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, Pag. 52meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
   d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.
** 0. 7. 97. 169. Vignali, Pizzolante.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto Pag. 53a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 170. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione Pag. 54all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 171. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte Pag. 55dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 172. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre Pag. 562005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

Pag. 57

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 173. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider” scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le Pag. 58condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 174. Locatelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider” scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.Pag. 59
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
* 0. 7. 97. 175. Pizzolante, Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

  1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

«Art. 145-bis.
(Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici).

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità del dati durante la loro trasmissione al provider di cui al successivo comma 2 e salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider» scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 Pag. 60gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità. In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per a durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.
0. 7. 97. 176. Allasia, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 177. Laffranco, Marti, Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo Pag. 617 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 178. Carrescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 179. Vignali, Pizzolante.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 180. Allasia, Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo Pag. 627 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 181. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).

  1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.
* 0. 7. 97. 182. Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Il comma 3-quinquies dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
  «3-quinquies. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale».
0. 7. 97. 183. Russo.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 138.
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Pag. 63Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:
   a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
   b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

  2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:
   a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
   b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 139.

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive dei danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT».

  2. Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.
  2-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, Pag. 64alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.
  3. L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 139.
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di, produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità Pag. 65pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
7. 97. I Relatori.

ART. 19.

Subemendamenti all'emendamento 19.22 dei Relatori

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.
* 0. 19. 22. 1. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.
* 0. 19. 22. 2. Villarosa.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.
* 0. 19. 22. 4. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies.
0. 19. 22. 5. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies.
0. 19. 22. 6. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater.
0. 19. 22. 7. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19, 19-bis e 19-ter.
0. 19. 22. 8. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere i capoversi Art. 19 e 19-bis.
0. 19. 22. 9. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Sopprimere il capoverso Art. 19.
0. 19. 22. 10. Allasia, Busin.

  Sostituire i capoversi Art. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies, 19-octies, con il seguente:

Art. 19.

  1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dai 1o gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per Pag. 66l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.
0. 19. 22. 3. Villarosa.

  Ai capoversi Artt. 19 e 19-bis, al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, al capoverso, Art. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.
0. 19. 22. 11. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, al capoverso, articolo 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.
0. 19. 22. 13. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19, comma 1, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.
0. 19. 22. 14. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

  Ai capoversi Artt. 19 e 19-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data stabilita al comma 1 dell'articolo 19-quater.
0. 19. 22. 12. Vignali.

  Al capoverso Art. 19, dopo le parole: è soppresso inserire le seguenti: L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
* 0. 19. 22. 15. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19, dopo le parole: è soppresso inserire le seguenti: L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
* 0. 19. 22. 16. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Dal 1o gennaio 2016 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico.
0. 19. 22. 17. Polidori, Sandra Savino.

  Al capoverso Art. 19, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni concernenti eventuali adempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, viene data piena operatività alla banca dati di cui all'articolo 1-bis comma 2 della legge 13 agosto 2010, n. 129.
0. 19. 22. 18. Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere il capoverso Art. 19-bis.
0. 19. 22. 19. Allasia, Busin.

Pag. 67

  Al capoverso Art. 19-bis, al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018, con le seguente: a decorrere dal 1o gennaio 2020.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.
0. 19. 22. 20. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19-bis, dopo le parole: è abrogato inserire le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
* 0. 19. 22. 21. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-bis, dopo le parole: è abrogato inserire le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
* 0. 19. 22. 22. Abrignani.

  Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Disciplina per l'accesso al mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali).

  1. Dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali». A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  2. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, allorché il richiedente produca la documentazione di cui ai commi 5 e seguenti.
  3. A tal fine, a decorrere dal 1o settembre 2015, le società interessate all'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano apposita richiesta al Ministero dello sviluppo economico. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, riscontrata l'idoneità della documentazione di cui ai commi 5 e seguenti, il Ministero dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 e provvede a iscrivere la società interessata nell'elenco.
  4. Qualora il Ministero dello sviluppo economico verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti del presente articolo può richiedere alla società interessata elementi integrativi ovvero negare il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
  5. La documentazione richiesta per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dello sviluppo economico e necessaria ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:
   a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni ovvero società a responsabilità limitata;
   b) certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
   c) disponibilità di un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro;
   d) titolarità di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Pag. 68Ratings), ovvero, qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, disponibilità di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto richiedente;
   e) insussistenza di stati di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero insussistenza di alcuna procedura avviata per la dichiarazione di una di tali situazioni.

  6. Il rispetto del requisito di cui al comma 5, lettera e), deve essere attestato anche in relazione ad eventuali imprese partecipate in misura superiore al 10 per cento dal soggetto richiedente l'autorizzazione di cui al medesimo comma 2.
  7. Qualora il soggetto richiedente si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposto alla relativa procedura di ammissione, lo stesso è tenuto a produrre la relazione di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo attestante, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali.
  8. Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione comunque superiore al 10 per cento sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza di una delle situazioni di seguito elencate:
   i) stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi e comunque tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
   ii) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
   iii) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
    a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari;
    alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

  9. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora venga meno anche solo uno dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti.
  10. La revoca di una autorizzazione per la vendita di energia elettrica costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di energia elettrica alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
  11. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di 12 mesi.
0. 19. 22. 23. Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Dopo l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il Pag. 69punto 2-bis: «Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento di valore non inferiore ai venticinque milioni di euro e non superiore ai cento milioni di euro, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.
0. 19. 22. 24. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.
* 0. 19. 22. 25. Peluffo, Senaldi.

  Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.
* 0. 19. 22. 26. Abrignani.

  Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.
* 0. 19. 22. 27. Vignali.

  Dopo il capoverso Art. 19-bis, inserire il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).

  1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso Pag. 70non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.
0. 19. 22. 28. Polidori, Sandra Savino.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1 dopo le parole: garantire la inserire la seguente: piena.
0. 19. 22. 29. Alberti.

  Al capoverso Art. 19-ter, primo periodo, dopo le parole: e pubblicazione inserire le seguenti: in modalità open data.
0. 19. 22. 30. Quintarelli, Sottanelli, Galgano, Basso.

  Al capoverso Art. 19-ter, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tutte le offerte di cui al precedente periodo, sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.
0. 19. 22. 31. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19-ter, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le utenze elettriche relative alla prima casa d'abitazione, con potenza impegnata non superiore a 4,5 kwh, le proposte devono prevedere che gli oneri relativi ai servizi di rete non possano essere superiori ai costi dell'energia consumata.
0. 19. 22. 32. Vignali.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 19. 22. 33. Allasia, Busin.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, dopo le parole: rappresentante dell'Autorità inserire le seguenti: con funzioni di coordinamento e dopo la parola: utenti inserire le seguenti: Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno o su richiesta di un suo membro. I verbali del comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.
0. 19. 22. 34. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, dopo le parole: organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici inserire le seguenti: un rappresentante designato d'intesa dagli operatori di mercato.
0. 19. 22. 35. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, sostituire le parole: e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: e due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
0. 19. 22. 36. Peluffo, Senaldi.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti designati d'intesa dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle aziende che forniscono energia elettrica e gas alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione.
0. 19. 22. 37. Bargero.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie Pag. 71e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 19. 22. 38. Allasia, Busin.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del Comitato, durante il loro mandato e per i due anni successivi alla scadenza non possono assumere incarichi e consulenze presso tutte le società pubbliche e private operanti nel settore energetico.
0. 19. 22. 39. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.
0. 19. 22. 40. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal 1o marzo 2016,.

  Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: definisce le modalità inserire le seguenti: e le tempistiche, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli obblighi di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1o gennaio 2018 salvo che tale termine non venga prorogato ai sensi dell'articolo 19-quater comma 2.
0. 19. 22. 41. Arlotti.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: una proposta con le seguenti: due proposte;
   b) sostituire le parole: una a prezzo fisso con le seguenti: due a prezzo fisso.
0. 19. 22. 42. Peluffo, Senaldi.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.
0. 19. 22. 43. Allasia, Busin.

  Al capoverso Art. 19-ter, comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 2.
0. 19. 22. 44. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-ter, in fine, inserire i seguenti commi:
  5. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui all'articolo 19, i consumatori finali che scelgono un fornitore sul mercato libero, per un periodo non inferiore ai 6 mesi, dovranno ricevere comunicazione dal nuovo fornitore dell'importo che avrebbero pagato rifornendosi di energia elettrica e/o di gas nell'ambito del regime di tutela.
  6. Nel caso in cui lo scostamento degli importi, a parità di consumi, sia superiore al 10 per cento il cliente potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale, anche se prevista.
0. 19. 22. 45. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo il capoverso Art. 19-ter, inserire il seguente:

Art. 19-ter.1.

  1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data del presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
   a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;Pag. 72
   b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
   c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.
0. 19. 22. 46. Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

  Al capoverso Art. 19-quater, al comma 1 premettere il seguente:
  01. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le associazioni di rappresentanza dei consumatori iscritte al CNCU con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero al fine di favorire l'accesso a tutti gli operatori di settore e limitare in modo effettivo le concentrazioni di mercato.

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail.
0. 19. 22. 73. Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016 e successivamente ogni sei mesi e dopo le parole: sviluppo economico inserire le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: dodici mesi.
0. 19. 22. 47. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 novembre 2016.
0. 19. 22. 48. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di switching inserire le seguenti: Il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per;
   b) alla lettera c), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.
0. 19. 22. 49. Senaldi, Peluffo.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, lettera b), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di switching inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.
0. 19. 22. 50. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, lettera c), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.
0. 19. 22. 51. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole: come gestore della banca dati di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129.
* 0. 19. 22. 52. Polidori, Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole: Pag. 73come gestore della banca dati di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129.
* 0. 19. 22. 53. Allasia.

  Al capoverso Art. 19-quater, lettera e) sostituire le parole: dall'articolo 29, paragrafo 3, con le seguenti: dall'articolo 17, paragrafo 4.
0. 19. 22. 54. Taranto.

  Al capoverso Art. 19-quater, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.
0. 19. 22. 55. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19-quater, dal comma 2, dopo le parole: dei prezzi dell'energia elettrica, inserire le seguenti: che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura del mercato.
0. 19. 22. 56. Allasia, Busin.

  Al capoverso Art. 19-quater, al comma 2, dopo le parole: sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento, inserire le seguenti: e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi.
0. 19. 22. 57. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Al capoverso Art. 19-quater, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis avvenga assicurando, in ogni caso, la fornitura del servizio universale e secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato».
0. 19. 22. 58. Benamati, Taranto, Peluffo, Senaldi.

  Al capoverso Art. 19-quater, al comma 3, sostituire le parole: verifica il raggiungimento integrale, con le seguenti parole: da atto del raggiungimento.
0. 19. 22. 59. Abrignani.

  Sostituire il capoverso Art. 19-sexies, con il seguente:

Art. 19-sexies.

  Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori, anche avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A..
0. 19. 22. 60. Abrignani.

  Al capoverso articolo 19-sexies al comma 1, sostituire le parole: alla piena, con le seguenti: alle tempistiche riguardanti la graduale, e dopo le parole: del mercato, inserire: e, di concerto con l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, vigila sulla presenza di eventuali messaggi e informazioni rivolte a generare confusione circa le scadenze del processo di apertura del mercato.
0. 19. 22. 61. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso articolo 19-sexies, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti Pag. 74periodi: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.
0. 19. 22. 62. Allasia.

  Al capoverso Art. 19-sexies al comma 1, inserire in fine, le parole: nonché per rendere più agevole e trasparente la lettura delle bollette elettriche e del gas.
0. 19. 22. 63. Allasia, Busin.

  Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»
0. 19. 22. 64. Allasia.

  Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.»
0. 19. 22. 65. Allasia.

  Al capoverso Art. 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».
0. 19. 22. 66. Allasia.

  Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».
0. 19. 22. 67. Allasia.

  Al capoverso Art. 19-septies, al comma 1, prima della parola: Al fine di, inserire le seguenti: in attuazione dell'articolo 3 della Direttiva 2009/73/CE e.
0. 19. 22. 68. Alberti.

  Al capoverso Art. 19-septies al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2017, con le seguenti: 1o gennaio 2016.
0. 19. 22. 69. Abrignani.

  Al capoverso Art. 19-septies, al comma 1, aggiungere in fine le parole: previo parere delle commissioni parlamentari.
0. 19. 22. 70. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Pag. 75

  Al capoverso Art. 19-septies, al comma 2, sostituire le parole: in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente, con le seguenti: che tenga conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
0. 19. 22. 71. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

  Al capoverso Art. 19-octies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: vendita di energia elettrica, inserire ovunque ricorrano, le seguenti: e di gas naturale;
   b) al comma 1, dopo le parole: a decorrere da tale data l'inclusione, inserire le seguenti: e la permanenza;
   c)al comma 2, sostituire le parole: sentita la, con le seguenti: su proposta della;
   d) al comma 3, dopo le parole: vendita di energia elettrica, inserire le seguenti: e di gas naturale.
0. 19. 22. 72. Taranto.

  Al capoverso Art. 19-octies, al comma 2, sostituire le parole: sentita dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con le seguenti: su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
0. 19. 22. 74. Abrignani.

  Dopo il capoverso Art. 19-octies, inserire il seguente:

Art. 19-novies.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.
* 0. 19. 22. 75. Polidori, Squeri.

  Dopo il capoverso Art. 19-octies, inserire il seguente:

Art. 19-novies.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.
* 0. 19. 22. 76. Vignali.

  Dopo il capoverso Art. 19-octies, inserire il seguente:

Art. 19-novies.
(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità Pag. 76nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.
* 0. 19. 22. 77. Ricciatti, Paglia, Ferrara.

  Dopo il capoverso Art. 19-octies, inserire il seguente:

Art. 19-novies.
(Adeguamento della normativa in materia di concessioni idroelettriche al diritto comunitario).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso di una nuova concessione per un periodo di trenta anni. La nuova concessione è assentita avendo riguardo alla qualità tecnico-ambientale delle domande presentate, in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e, prevalentemente, aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, e offerta economica per l'acquisizione in concessione dell'uso della risorsa idrica e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  Le risorse provenienti da tale offerta economica sono da destinare, secondo modalità da definire in sede di rilascio della concessione, alle misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno dell'agricoltura di montagna.»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Per le concessioni di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro i cinque anni successivi a tale data, per le quali non è tecnicamente applicabile il termine di cinque anni di cui al primo periodo del comma 1, tale termine è ridotto a due anni. Al fine di consentire che la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica sia indetta nel rispetto del termine ridotto, di cui al primo periodo del presente comma, le concessioni di cui al comma 1, che scadono prima del 31 dicembre 2017 sono prorogate a tale data. Nel bando della procedura concorrenziale sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica.»;
   c) il comma 2 è abrogato.

  2. All'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è abrogato;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la procedura concorrenziale pubblica per Pag. 77l'attribuzione della nuova concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità di quei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultino necessari all'esercizio della nuova concessione.»;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Al concessionario uscente spetta altresì un importo determinato a norma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del citato decreto, non ammortizzabili nell'ultimo quinquennio di concessione.».
0. 19. 22. 78. Pagano.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.

Art. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).

  1. Al fine di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas, con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Al Comitato tecnico partecipa un rappresentate dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
  2. A decorrere dal 1o marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e contestualmente pubblicate sul sito degli operatori.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, i requisiti Pag. 78che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

Art. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail).

  1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
   a) l'operatività del sito di cui all'articolo 19-ter;
   b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   d) l'operatività del Sistema Informativo Integrato;
   e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

  2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato retail del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-ter sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.
  3. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro verifica il raggiungimento integrale degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 19-quinquies.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).

  1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-quater fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato retail dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi Pag. 79di Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

Art. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).

  1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali»; a decorrere da tale data l'inclusione nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e reputazionali per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1.
  3. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  4. All'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;.

  5. Dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 22. I Relatori.

ART. 22.

Subemendamenti all'emendamento 22.28 dei relatori

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, Pag. 80sono aggiunte infine le seguenti parole: «o essere subordinati alla presenza di altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato e d'intesa con le Regioni, applicabili in modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti e oggetto di ristrutturazione».
0. 22. 28. 1. Vignali.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine entro il 30 giugno 2016 le regioni assoggettano gli impianti esistenti oggetto di ristrutturazione totale all'obbligo di erogazione del prodotto GPL o metano se già previsto sui nuovi impianti e se tecnicamente possibile in considerazione della dimensione dell'area su cui insiste l'impianto».
0. 22. 28. 2. Vignali.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: «A tal fine e in attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 201 4/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura.».
0. 22. 28. 3. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto del Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione o Provincia autonoma interessata,.
0. 22. 28. 4. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
0. 22. 28. 5. Bargero.

  Al comma 1, dopo le parole: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
* 0. 22. 28. 6. Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
* 0. 22. 28. 7. Senaldi.

  Al comma 1, dopo le parole: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inserire le seguenti: e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
* 0. 22. 28. 8. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: combustibili alternativi, inserire le seguenti: e dell'esigenza di completare un'adeguata infrastruttura nazionale di ricarica elettrica Pag. 81veloce, ovvero di punti di ricarica, che consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico con potenza superiore a 22 kW ed inserire, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto.
0. 22. 28. 9. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo le parole: Direttiva 2014/94/UE, aggiungere le seguenti: e degli interessi delle autorità regionali e locali, nonché di quelli delle parti interessate.
0. 22. 28. 10. Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».
  1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.».
0. 22. 28. 11. Vignali.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE».
22. 28. I Relatori.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 24.011 dei relatori

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
0. 24. 011. 1. Taranto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, è soppresso il seguente periodo: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi». All'articolo 1, comma 1, n. 4, del decreto ministeriale 1o dicembre 1992 è soppresso il seguente periodo «e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizi».
0. 24. 011. 2. Prodani, Artini, Baldassarre, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 82

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri».
0. 24. 011. 3. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

  1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice».
24. 011. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 26.38 dei relatori

  Sostituirlo con il seguente:
  L'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente: «Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria».
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
  Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
  Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia Pag. 83consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 1) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 26. 38. 1. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:
   a) al comma 1, lettera b) è soppressa;
   b)
al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: «l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247», è sostituito con il seguente: «Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.
  Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
  Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la Pag. 84scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense informa societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;
   b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
   c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

  3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
0. 26. 38. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
(Inammissibile limitatamente alla lettera b)

  Prima delle parole: lettera b), capoverso Art. 4-bis aggiungere le seguenti: nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, della medesima legge n. 247.

  Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: Conseguentemente al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Pag. 85presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   2) al comma 2, è soppressa la lettera b).
0. 26. 38. 3. Venittelli, Rubinato.
(Inammissibile limitatamente alla lettera c)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;
   b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);
   c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati», eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;
   d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
   e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
   g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
   h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
   i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
   l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pag. 86Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
   m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
   n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio».
    b) alla lettera b) sostituire le parole: «dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1-bis” con le seguenti: «dopo il comma 2, aggiungere il seguente “1-bis”»;
    c) Sopprimere la lettera c);
    d) Alla lettera d) sostituire le parole «dopo il comma 3, aggiungere il seguente “3-bis”» con il seguente «dopo il comma “2-bis”, aggiungere il seguente “2-ter”»;
0. 26. 38. 4. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.
(Inammissibile limitatamente alla lettera a)

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari;.
0. 26. 38. 5. Colletti.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a) sostituire le parole da: il numero dei soci professionisti fino a: decisioni dei soci con le seguenti: alla società possono partecipare avvocati iscritti all'albo, professionisti iscritti agli albi con la medesima previsione per la costituzione di associazioni multidisciplinari di cui all'articolo 4 e soci di capitale. I soci di capitale non possono essere titolari di più di un terzo dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La quota di diritti economici dei soci di capitale deve essere comunque inferiore alla metà. Lo statuto della società riserva ai soci professionisti le decisioni riguardanti le modalità di esercizio dell'attività professionale.
0. 26. 38. 6. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Alla lettera b) comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci con le seguenti: corrispondere almeno a due terzi del numero complessivo dei soci e del capitale sociale.
0. 26. 38. 7. Schullian.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: di nove decimi.
0. 26. 38. 8. Villarosa.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: di quattro quinti.
0. 26. 38. 9. Villarosa.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: decisioni dei soci inserire le seguenti: le dichiarazioni di cui alla lettera c).
0. 26. 38. 10. Alberti.

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere professionisti facenti parte della compagine sociale.
0. 26. 38. 11. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Pag. 87

  Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e almeno due terzi devono essere soci professionisti.
0. 26. 38. 12. Schullian.

  Alla lettera b) capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.
0. 26. 38. 13. Colletti.

  Alla lettera c), dopo le parole: la piena indipendenza e imparzialità aggiungere le seguenti: così come stabilito nella delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.
0. 26. 38. 14. Villarosa.

  Sopprimere la lettera d).
0. 26. 38. 15. Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

  Alla lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: In nessun caso è ammesso l'esercizio della professione forense in forma associata per le società di persone, società di capitali e società cooperative, partecipate o controllate anche indirettamente da avvocati sospesi, cancellati o radiati.
0. 26. 38. 17. Villarosa.

  Dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, lettera b), infine, è aggiunto il seguente periodo:
  «Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili differenti rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta».
   2) al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti.
   3) il comma 6 è abrogato;
   4) al comma 9, infine, è aggiunto il seguente periodo:
  «La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ad eccezione della professione notarile».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 26 con la seguente: Misure per la concorrenza nel settore forense e norme in materia di Società tra Professionisti.
0. 26. 38. 16. Abrignani.
(Inammissibile)

Pag. 88

  Aggiungere, in fine, le parole:
  al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) all'articolo 5:
   1) al comma 1 sostituire le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   2) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «o avvocati iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali»;.
0. 26. 38. 18. Vignali, Rubinato.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere, infine, le parole:, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
    a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
    b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.;
   c) al comma 2, aggiungere, infine, le parole:, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
26. 38. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 27.6 dei relatori

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una popolazione con le seguenti: un comune.
0. 27. 6. 1. Vignali.

  Al comma 1, lettera a) sostituire la parola 5000 con la seguente: 3.500.
0. 27. 6. 2. Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa con le seguenti: ed aprire uffici secondari, in non più di un Comune sede notarile, nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa.
0. 27. 6. 3. Taricco.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1 Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che Pag. 89di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.»;

   b) sostituire la lettera b), con la seguente:
   all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.».
27. 6. I Relatori.

ART. 32.

Subemendamenti all'emendamento 32.75 dei relatori

  Dopo le parole: è sostituito dal seguente inserire le seguenti: Nelle società di cui al comma 1 il numero dei soci farmacisti e la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti nel termine perentorio di sei mesi.
0. 32. 75. 1. Vignali, Bernardo, Calabrò.
(Inammissibile)

  Dopo le parole: è sostituito dal seguente inserire le seguenti: Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni; le quote devono essere nominative.
* 0. 32. 75. 2. Donati, Galperti.

  Dopo le parole: è sostituito dal seguente inserire le seguenti: Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni; le quote devono essere nominative.
* 0. 32. 75. 3. Vignali, Bernardo, Calabrò.

  Dopo le parole: altra attività svolta inserire le seguenti: direttamente o indirettamente.
0. 32. 75. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Dopo le parole: di produzione inserire la seguente:, distribuzione.
0. 32. 75. 6. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

  Sopprimere la parola: intermediazione.
0. 32. 75. 5. Laffranco.

  Dopo la parola: intermediazione inserire la seguente:, distribuzione.
0. 32. 75. 7. Senaldi.

  Sostituire le parole: della professione medica con le seguenti: delle professioni mediche.
0. 32. 75. 8. Polidori, Sandra Savino.

Pag. 90

  Dopo le parole: l'esercizio della professione medica. aggiungere il seguente periodo: In relazione alle incompatibilità di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui al Regolamento in materia di operazioni di parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.
0. 32. 75. 9. Villarosa, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Dopo le parole: professione medica, inserire il seguente periodo: La maggioranza del capitale delle società di cui al comma 1 è detenuto da farmacisti iscritti all'albo.
0. 32. 75. 10. Calabrò.

  Sopprimere le parole:, per quanto compatibili,.
0. 32. 75. 11. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che esse possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale e che esse sono sottoposte ai controlli antiriciclaggio in vigore.
0. 32. 75. 12. Castiello.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale va comunicata entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale.
0. 32. 75. 13. Taranto.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo.

  Alla lettera c) sostituire le parole: in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni con le seguenti: iscritto all'albo.
0. 32. 75. 14. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo.
0. 32. 75. 15. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dai comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni.».

  dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2. Le società di cui al comma 1, ai fini della potestà disciplinare, devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità, delle stesse società.
0. 32. 75. 16. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole Pag. 91“di ruolo” aggiungere le parole “a tempo pieno” e al comma 2 dopo la parola “dipendente” aggiungere le parole “a tempo pieno”.
  3. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo le parole “rapporto di lavoro” aggiungere le seguenti “a tempo pieno”.
0. 32. 75. 17. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    d)
con l'esercizio delle professioni mediche, nonché con la partecipazione di società nella cui compagine sociale sono presenti soci che svolgono le suddette professioni;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.
  4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci concorre quella della società, che comporta l'applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell'ultimo esercizio economico al netto delle imposte.
  6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
0. 32. 75. 18. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell'atto.
0. 32. 75. 19. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un Pag. 92anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
0. 32. 75. 20. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2191 dopo la parola: «dipendono», sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
0. 32. 75. 21. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.
0. 32. 75. 22. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2-bis). Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
0. 32. 75. 23. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Aggiungere in fine, il seguente periodo:
  dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2-bis). Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.
  Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.
0. 32. 75. 24. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis) Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.
0. 32. 75. 25. Polidori, Sandra Savino.
(Inammissibile)

Pag. 93

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Alla lettera c) sostituire le parole: «in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» con le seguenti: «iscritto all'albo».
0. 32. 75. 26. Polidori, Sandra Savino.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) al comma 9 le parole: «qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
0. 32. 75. 27. Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8».
32. 75. I Relatori.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 32.0135 dei Relatori

  Al capoverso Art. 32-bis, comma 1, dopo le parole: di stampa periodica inserire le seguenti:, senza alcuna pratica selettiva o censoria.
0. 32. 0135. 1. Quintarelli, Sottanelli, Galgano, Basso.

  Al capoverso Art. 32-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.
  2-ter. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.
  2-quater. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2-bis sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.

  Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: nell'editoria.
0. 32. 0135. 2. Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di tutela della libertà di mercato nell'editoria).

  1. Al fine di garantire il pluralismo dell'offerta culturale e la concorrenzialità nel mercato dell'editoria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, affinché i Pag. 94soggetti titolari di attività di distribuzione e di rivendita al dettaglio di prodotti editoriali o di stampa periodica di cui al comma 2 offrano adeguati servizi di vendita e distribuzione a tutti i produttori di contenuti editoriali o di stampa periodica, a condizioni eque e non discriminatorie e secondo tariffe orientate ai costi, e applica nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la disciplina interdittiva e sanzionatoria secondo le vigenti competenze e procedure.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai soggetti titolari di più di dieci rivendite al dettaglio di prodotti editoriali non periodici sul territorio nazionale (librerie anche integrate con altre attività) e ai soggetti titolari di attività di distribuzione editoriale o di stampa periodica, svolta mediante offerta al pubblico via internet oppure estesa, anche mediante operatori comunque collegati, a più di dieci rivendite al dettaglio poste sul territorio nazionale.
32. 0135. I Relatori.