CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 luglio 2015
485.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI PRESENTATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 7.
(Risarcimento del danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 138.
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

  1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:
   a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
   b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

  2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:
   a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
   b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che Pag. 7proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell'articolo 139.

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive dei danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT».

  2. Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.
  2-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.
  3. L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 139.
(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro Pag. 8trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di, produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
7. 97. I Relatori.

ART. 19.

  Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 19.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 19-bis.
(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a Pag. 9decorrere dal 1o gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è abrogato.

Art. 19-ter.
(Comparabilità delle offerte).

  1. Al fine di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato retail di energia elettrica e gas, con particolar riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Al Comitato tecnico partecipa un rappresentate dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
  2. A decorrere dal 1o marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e contestualmente pubblicate sul sito degli operatori.
  3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, i requisiti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

Art. 19-quater.
(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail).

  1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
   a) l'operatività del sito di cui all'articolo 19-ter;
   b) il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;
   d) l'operatività del Sistema Informativo Integrato;
   e) l'implementazione del brand unbundling tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

Pag. 10

  2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato retail del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-ter sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.
  3. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro verifica il raggiungimento integrale degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 19-quinquies.
(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).

  1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-quater fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato retail dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 19-sexies.
(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).

  1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi di Acquirente unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

Art. 19-septies.
(Riforma del bonus elettrico e gas).

  1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 19-octies.
(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).

  1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1o gennaio 2016 è operativo presso il Pag. 11Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali»; a decorrere da tale data l'inclusione nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e reputazionali per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1.
  3. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  4. All'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  b-bis) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;.

  5. Dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.
19. 22. I Relatori.

ART. 22.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: “, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo” sono aggiunte le seguenti: “, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE”».
22. 28. I Relatori.

ART. 24.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).

  1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.
  2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice.
24. 011. I Relatori.

Pag. 12

ART. 26.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 aggiungere, infine, le parole:, presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nelle società di cui al comma 1:
   a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
   b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.»;

   c) al comma 2, aggiungere, infine, le parole:, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute.
   d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
26. 38. I Relatori.

ART. 27.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
  “63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
   a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
   b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934;
   c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito.”;

   b) il comma 64 è abrogato;
   c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
  “65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono Pag. 13escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.”;

   d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
  “66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 66, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.”;

   e) dopo in comma 66 è aggiunto il seguente:
  “66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al comma 63.”;

   f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
  “67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati ad individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dalla presente legge. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.”;

  02. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, e in seguito di triennio in triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
    «c-bis) l'articolo 28, terzo comma, è sostituito dal seguente:
  “Il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.”;

Pag. 14

    c-ter) all'articolo 93-bis dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  “Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno ad un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
   a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
   c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati come alla precedente lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.”».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato.
27. 5. I Relatori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    «a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1 Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.”»;

   b) sostituire la lettera b), con la seguente:
    «all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.”».
27. 6. I Relatori.

ART. 29.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis, Gli adempimenti di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativi agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata sono effettuati dal conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.».
29. 19. I Relatori.

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ART. 32.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8».
32. 75. I Relatori.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure di tutela della libertà di mercato nell'editoria).

  1. Al fine di garantire il pluralismo dell'offerta culturale e la concorrenzialità nel mercato dell'editoria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, affinché i soggetti titolari di attività di distribuzione e di rivendita al dettaglio di prodotti editoriali o di stampa periodica di cui al comma 2 offrano adeguati servizi di vendita e distribuzione a tutti i produttori di contenuti editoriali o di stampa periodica, a condizioni eque e non discriminatorie e secondo tariffe orientate ai costi, e applica nei caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la disciplina interdittiva e sanzionatoria secondo le vigenti competenze e procedure.
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai soggetti titolari di più di dieci rivendite al dettaglio di prodotti editoriali non periodici sul territorio nazionale (librerie anche integrate con altre attività) e ai soggetti titolari di attività di distribuzione editoriale o di stampa periodica, svolta mediante offerta al pubblico via internet oppure estesa, anche mediante operatori comunque collegati, a più di dieci rivendite al dettaglio poste sul territorio nazionale.
32. 0135. I Relatori.