CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2015
483.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis
(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

  1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 percento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0600. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 21.0200 E SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 21.04.

Subemendamento all'emendamento 21.0200

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministero della giustizia è autorizzato fino alle parole: ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 con le seguenti: nonché al fine di sanare la grave disparità di trattamento tra il personale del Ministero della giustizia dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed unep con i colleghi degli altri dipartimenti dello stesso Ministero nonché con il personale delle altre amministrazioni che hanno ottenuto la riqualificazione già da diversi anni e, soprattutto, per assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari ed unep ed in deroga ad ogni qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, professionalità tecniche ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1o gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto Ministeri con le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali;
   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dalla completa definizione delle relative procedure selettive con le seguenti: dal 1o gennaio 2016;
   c) al comma 2, sostituire e parole da: del CCNL, fino alle parole: nella percentuale gli con le seguenti: della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999 essendo il Ministero della giustizia in fase di riorganizzazione e rimodulazione complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015 dopo la riqualificazione del personale interno si procede agli;
   d) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici nep verranno assegnati nei nuovi ruoli alla definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.
0. 21. 0200. 1. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli Pag. 5214 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
21. 0200. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 21. 04.

  I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, in caso di provvedimento di sequestro riferito ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è subordinato alla predisposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, di un piano recante misure e attività aggiuntive finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio riferiti all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
  2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, per la prosecuzione dell'attività, senza soluzione di continuità, degli stabilimenti oggetto del medesimo piano, devono essere adottate immediate misure, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta adozione delle misure provvisorie Pag. 53e la predisposizione del piano sono comunicate all'autorità giudiziaria procedente.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Il piano è trasmesso con: Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi.
0. 21. 04. 17. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Baruffi.

  Al comma 1, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente, le parole da: come già previsto alle parole: n. 231 sono soppresse.
  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
0. 21. 04. 9. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola: non è soppressa;
   2) le parole da: come già previsto alle parole n. 231 sono soppresse;
   3) aggiungere in fine le seguenti parole: sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3».
0. 21. 04. 8. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alfa sicurezza dei lavoratori.
0. 21. 04. 33. Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: tranne nei casi di dolo e colpa del datore di lavoro».
0. 21. 04. 19. Da Villa, Crippa.

  All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole:, fatto i casi di dolo o colpa grave.
0. 21. 04. 50. Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: inerenti alla sicurezza dei lavoratori inserire il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte anche di un solo lavoratore.
0. 21. 04. 23. Petraroli.

  Sopprimere il comma 2.
0. 21. 04. 24. Petraroli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi: con: 2 mesi.
0. 21. 04. 31. Da Villa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi con: 3 mesi.
0. 21. 04. 30. Da Villa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi con: 6 mesi.
0. 21. 04. 29. Da Villa.

  Sopprimere il comma 3.
0. 21. 04. 32. De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della prosecuzione Pag. 54dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip procedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto.
0. 21. 04. 22. De Rosa, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Bonafede.

  Al comma 3, dopo le parole: deve predisporre, sono aggiunte le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.
0. 21. 04. 6. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: senza soluzione di continuità e: nel termine perentorio di 30 giorni.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente: I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria procedente.
0. 21. 04. 18. Da Villa, Crippa, Bonafede.

  Al comma 3, dopo le parole: soluzione di continuità, sono aggiunte le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.
0. 21. 04. 12. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, dopo le parole: l'impresa deve predisporre inserire le seguenti: di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, Inail e Comando provinciale dei vigili del fuoco.
0. 21. 04. 20. Crippa, Da Villa, Bonafede.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 20 giorni.
0. 21. 04. 14. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche di tipo provvisorio.
0. 21. 04. 13. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è contestualmente trasmessa.
0. 21. 04. 2. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è trasmessa.
0. 21. 04. 1. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, cui viene integralmente trasmesso il piano medesimo.

  Al comma 4, in fine al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:, previo asseveramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: L'asseveramento del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a garantirne la idoneità.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione del piano medesimo Pag. 55l'impresa è comunque tenuta a porre immediatamente in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto.
0. 21. 04. 16. Massa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).
0. 21. 04. 5. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario.
0. 21. 04. 25. Petraroli.

  Al comma 4, dopo le parole: Il piano è trasmesso aggiungere le parole: alte Commissioni parlamentari competenti nonché.
0. 21. 04. 10. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 4, dopo le parole: agli uffici della ASL sono aggiunte le seguenti:, agli uffici dell'ARPA competente per territorio.
0. 21. 04. 51. Labriola.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: oggetto di sequestro, aggiungere le seguenti: nonché assicurare l'idoneità delle misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto.
0. 21. 04. 3. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, dopo le parole: mediante lo svolgimento di è aggiunta la seguente: frequenti.
0. 21. 04. 7. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.
0. 21. 04. 4. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire e seguenti parole: e a valutare l'idoneità del piano stesso affinché raggiunga l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.
0. 21. 04. 21. De Rosa, Zolezzi, Crippa, Da Villa, Bonafede.

  Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'impresa di cui al comma 1 versa alle amministrazioni del presente comma una somma a titolo di indennizzo da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro determinato dalle medesime e da ripartire in parti uguali per i costi di sostentamento delle attività di monitoraggio.
0. 21. 04. 27. Crippa.

Pag. 56

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
0. 21. 04. 11. Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al capoverso articolo 21-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente comma:
  4-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al comma 3, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.
0. 21. 04. 15. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa.
0. 21. 04. 26. Petraroli.

  Sopprimere il comma 5.
0. 21. 04. 28. De Rosa, Zolezzi.

  Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo inserire la seguente: non.
0. 21. 04. 34. Da Villa, Crippa, Bonafede.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
  4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a Pag. 57verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con e risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.
21. 04. Il Governo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
  «Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1o settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia».
21. 0120. Il Relatore.

  All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 54. comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».
20. 500. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:
    01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;
   b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
     1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dal comma 9-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 16-decies»;
   2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) al comma 9-bis, dopo la parola: «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente»; dopo le parole: «presenti nei fascicoli informatici» sono aggiunte le parole: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche»; dopo le parole: «firma digitale del cancelliere» sono aggiunte le seguenti: «di attestazione di conformità all'originale»;
   3) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
    2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;
    2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:
     «9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.».;
    «2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e Pag. 59conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente».
   c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:
     a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;
     b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
     c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;
     d) il terzo periodo è soppresso;
  2) al capoverso Art. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;
   b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis) Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni.
   a) all'articolo 58, dopo le parole «comunicazioni telematiche,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso il Ministero della giustizia,»;
   b) all'articolo 71, dopo le parole «di concerto con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro della giustizia e con».
19. 100. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), il capoverso 1-bis) è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico d ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.».
19. 2. (Nuova formulazione) Bazoli.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Alla legge n. 53 del 21 gennaio 1994, all'articolo 3-bis le parole «attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono Pag. 60sostituite dalle seguenti: «attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
19. 7. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 20.

  All'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole «Le parti» sono inserite le seguenti: «, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,»;
   b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
    «2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente, e gli ausiliari del giudice, depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2.»;
   c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
   d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
   e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria.»;
   f) all'articolo 13 dell'Allegato 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. Le disposizioni degli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematica.».
20. 100. (Nuova formulazione) Relatore.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

  1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
20. 0101. Il Relatore.

  All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 16 comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, le Pag. 61parole “15 settembre” sono sostituite con le parole “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014».
20. 500. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 21.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

  1. 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia».
21. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.Pag. 62
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
*21. 0200. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
*21. 05. (Nuova formulazione) Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla n. sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
  4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore 92,e i termini di cui ai commi 2 e 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. decorrono dalla medesima data.
21. 04. Il Governo.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.
(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

  1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo dei credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno Pag. 64dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del tondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
21. 0105. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
   «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili, Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
   1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
   1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il Pag. 65completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis.
   1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 0104. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
   «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili, Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
   1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
   1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis.
   1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-Pag. 66legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 03. (Nuova formulazione) Di Lello.

ART. 23.

  Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
23. 2. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 6, sopprimere le parole: comma 1, lettera b),.
23. 100. Il Relatore.

  Al comma 9, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche dopo la parola: il giudice inserire la parola: o il professionista delegato.

  Al comma 10 apportare le seguenti modifiche dopo le parole: vendite disposte inserire le parole: dal giudice o dal professionista delegato.
23. 1. Bazoli.

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 21-bis.

  1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 526 e ss della legge 23 dicembre 2014, n.190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il ministero della giustizia e l'Associazione nazionale comuni italiani.
  Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.
  Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al comma 2 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21-ter
(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli Uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 99 è inserito il seguente:
   99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la Pag. 67durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati sino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*21. 0120. (Nuova formulazione) Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo comma.
*5. 6. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
5. 2. Il Relatore.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   «3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 T.U.B. assoggettati a controllo della Banca d'Italia. Le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovra-indebitamento così come definito e disciplinato dalla legge 3/2012 e successive modifiche. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore.».
11. 03. (Nuova formulazione) Causi.

ART. 18.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.».
18. 1. (Nuova formulazione) Beretta.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

  1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore Pag. 68incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 percento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 0600. Il Relatore.