CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

RIFORMULAZIONI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo la parola: riparato inserire la seguente: interamente.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, aggiungere il seguente periodo: Si applica l'articolo 240, comma 2.
1. 6. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 624-
bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1,549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549»;
   c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
1. 02. Santelli.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

  1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito Pag. 20con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065»;
   b) al terzo comma, le parole:«La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
   c) dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui ai numeri che precedono, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».
1. 07. Santelli.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 14 sopprimere il comma 4.
3. 2. Santelli.

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente al Titolo del Capo II sopprimere le parole: Modifica della disciplina della prescrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
    sostituire le parole da: in relazione alla fine del comma con le seguenti: dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 18 della presente legge;
   sopprimere il comma 2.
5. 2. Santelli.

ART. 6.

  Aggiungere il seguente:
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 610 (Violenza privata):
    1) al primo comma le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d'ufficio,»;
   3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
    b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.
6. 3. Ermini, Morani, Vazio, Amoddio, Rossomando, Marzano, Bazoli, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 610 (Violenza privata):
    1) al primo comma le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»; Pag. 21
    2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «, e si procede d'ufficio,»;
    3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso di ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
   b) all'articolo 612 (Minaccia) al secondo comma le parole: «Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere il seguente periodo Modifiche al codice penale.
6. 5. Sarti.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3-bis, dell'articolo 355 codice di procedura penale, inserire il seguente:
  «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».
10. 14. Pagano, Buttiglione.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. All'articolo 408, sono apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, le parole: «nel termine di dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni».
10. 30. Colletti.

  Al comma 5, capoverso «Art. 410-bis», comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 1 e 2.
10. 40. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 415 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
  «2-bis. Termine di cui al comma 2, decorre dal provvedimento del giudice».
10. 47. Pagano, Buttiglione.

ART. 11.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  All'articolo 422, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo 421-bis» sono soppresse.
11. 1. Il relatore.

ART. 12.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: il fatto è stato compiuto fino alla fine della lettera.
12. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 13.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 458 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il giudice fissa con decreto udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico Pag. 22ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata ad una integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.
13. 10. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: la rilevanza, inserire le seguenti:, secondo quanto previsto dall'articolo 190,.
15. 3. Mazziotti Di Celso.

ART. 18.

  Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: alle valutazioni di attendibilità con le seguenti: alla valutazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole:, quando non ritiene manifestamente infondata l'impugnazione,.
18. 20. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

ART. 19.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. All'articolo 608, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere: a), b) e c) dell'articolo 606.

  Conseguentemente all'articolo 25 la lettera d) è sostituita dalla seguente: prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazioni di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.
19. 18. Bazoli.

ART. 20.

  L'articolo è sostituito dal seguente:
  1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 629-bis cpp.
(Rescissione del giudicato).

  1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640».
20. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Pag. 23

ART. 25.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria o siano utilizzate nell'ambito di esercizio del diritto di difesa.
25. 100. Pagano.

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) prevedere una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrare le previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   b-bis) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative secondo i seguenti criteri direttivi: prevedere che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni; prevedere che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.
26. 11. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: revisione inserire le seguenti: delle modalità e.
*26. 50. (Nuova formulazione) Il relatore.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: eliminazione inserire le seguenti:, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le più gravi condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale,.
26. 17. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:, nel rispetto del diritto di difesa con le seguenti: con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
26. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce dell'avvenuto riordino della medicina penitenziaria, avvenuto con decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;.
26. 33. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

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ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 01.

  1. All'articolo 160, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole «La proposta può prevedere» sono inserite le seguenti «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al secondo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.
1. 01. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   i) le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti;
   ii) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente comma: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro 30 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti di cui al presente articolo e all'articolo 182-quater.
* 1. 1. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   i) le parole: è aggiunto il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono aggiunti i seguenti;
   ii) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente comma: Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare entro 30 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti di cui al presente articolo e all'articolo 182-quater.
* 1. 2. Nastri.

  Al comma 1, lettera b) prima delle parole: ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, aggiungere la parola: anche.
1. 3. Mazziotti Di Celso.

Pag. 25

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: in via d'urgenza a contrarre finanziamenti inserire le seguenti: o a stipulare contratti di fornitura, specificamente individuati nella richiesta come necessari ad assicurare la continuità aziendale,;

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: destinazione dei finanziamenti inserire le seguenti: e delle forniture.

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: tali finanziamenti inserire le seguenti: e forniture.

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), dopo le parole: in assenza di tali finanziamenti inserire le seguenti: e forniture.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del medesimo articolo 1 con al seguente: Finanza interinale e forniture necessarie ad assicurare la continuità aziendale.
1. 50. Boccia.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prededucibili sono aggiunte le seguenti: nei limiti dell'attivo,.
1. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: se del caso,.
1. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), le parole:, sentiti senza formalità i principali creditori sono sostituite dalle seguenti: acquisito il consenso della maggioranza dei creditori,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, le seguenti parole sono soppresse: se del caso,.
1. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la rubrica con la seguente: Nuova finanza;
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. All'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma».
  1-ter. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lett. g) è introdotta la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
* 1. 8. Abrignani, Santelli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la rubrica con la seguente: Nuova finanza;
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. All'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma».
  1-ter. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lett. g) è introdotta la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo Pag. 26182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
* 1. 5. Petrini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 87, primo comma, del Regio decreto 267 del 16 marzo 1942, dopo la parola: «cancelliere» aggiungere le parole: «o dell'ufficiale giudiziario o del funzionano dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente».
1. 6. Amoddio.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Articolo 1-bis.
(Concordato di gruppo).

  Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
  «160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario Pag. 27giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».
* 1. 012. Chiarelli.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Articolo 1-bis.
(Concordato di gruppo).

  Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
  «160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.Pag. 28
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».
* 1. 02. Piepoli.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Articolo 1-bis.
(Concordato di gruppo).

  Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
  160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.Pag. 29
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».
1. 06. Mazziotti Di Celso.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Art. 1-bis.
(Concordato di gruppo).

  Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
  160-bis. (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 166-bis I fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di Pag. 30cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili,».
*1. 090. Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni).

  All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e) del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui durata non può superare due anni.»;
   b) il terzo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il medesimo decreto il tribunale può altresì nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia.»;
   d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo le parole: «deve acquisire», sono aggiunte le seguenti: «la valutazione di economicità e di utilità da parte dell'attestatore»;Pag. 31
    2. dopo le parole: «ordinaria amministrazione», sono inserite le seguenti: «a condizione che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria.».
1. 05. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Articolo 1-ter.
(Concordato con continuità aziendale).

  All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: «d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta».
* 1. 011. Chiarelli.

  Al Titolo I, dopo il Capo I-bis è aggiunto il seguente:

Capo I-ter.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO
CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Art. 1-ter.
(Concordato con continuità aziendale)
.

  All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: « d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta».
1. 091. Dorina Bianchi.

  Dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
(Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi).

«Art. 1-bis.
(Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).

  1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
  2. L'amministrazione straordinaria è realizzata in via alternativa:
   a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi aziendali»;
   b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di ristrutturazione»;
   c) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e di contratti sulla base di un programma di prosecuzione di esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi di beni e di contratti».

Pag. 32

Art. 1-ter.
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).

  1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e in stato di insolvenza che, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
   b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

  2. Le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 1-quater.
(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

  1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 e, nel caso di società, i suoi organi di amministrazione e di controllo possono richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, mediante istanza motivata e corredata della seguente documentazione:
   a) le scritture contabili;
   b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata minore;
   c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione dell'istanza;
   d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
   e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'impresa e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

  2. L'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria deve contenere l'esposizione delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 1 e 2.
  3. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico provvede, valutati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 12.
  4. Il decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura e determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al medesimo commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina, altresì, gli effetti di cui agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  5. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
  6. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.
  7. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per la gestione Pag. 33del patrimonio del debitore dopo il decreto di cui al comma 3 del presente articolo sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
  8. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art. 1-quinquies.
(Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).

  1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 deve presentare, contestualmente all'istanza di cui all'articolo 3, il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede legale.
  2. Al ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è allegata copia integrale dell'istanza di cui all'articolo 3.

Art. 1-sexies
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

  1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 50, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e:
   a) nomina il giudice delegato per la procedura;
   b) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero di centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
   c) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa insolvente, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui alla lettera b) per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
   d) adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

  2. La sentenza di cui al comma 1 produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.
  3. La sentenza è comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 della presente legge. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dello sviluppo economico.
  4. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio sentiti il reclamante e l'imprenditore. La corte d'appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 1-septies.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).

  1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della Pag. 34comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
  2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario straordinario e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente se l'opponente è un soggetto diverso da quest'ultimo.
  3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 1-octies.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

  1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 1-novies.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili).

  1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono a tali soci.
  2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono diventati opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
  3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 5, comma 1.
  4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 6 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 1-decies.
(Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).

  1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di un'impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  2. Il tribunale provvede su ricorso di un altro socio, del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
  3. Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il ricorso può essere proposto anche dal commissario straordinario.
  4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituendo alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

Art. 1-undecies.
(Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).

  1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dalla presente legge, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

Pag. 35

Art. 1-duodecies.
(Società cooperative).

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative.

Art.1-terdecies.
(Nomina del commissario straordinario).

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario straordinario.
  2. Il commissario straordinario è incaricato di pubblico servizio solo nello svolgimento delle mansioni di natura pubblicistica.
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale, non può essere nominato commissario straordinario, e, se nominato, decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato dichiarato fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio amministratore o dipendente di un'altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti di collaborazione o di consulenza professionale ha preso parte o si è comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.
  4. Costituiscono requisito essenziale per la nomina a commissario straordinario:
   a) l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
   b) l'aver svolto in precedenza l'attività di commissario straordinario o di suo coadiutore con attribuzione di responsabilità di funzione.

  5. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisce l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora l'impresa cedente e l'impresa cessionaria siano state ammesse all'amministrazione straordinaria e sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, anche in tempi diversi, entro un anno dall'avvenuta cessione, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.
  6. Il commissario straordinario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri sotto la propria responsabilità le funzioni relative alla gestione corrente dell'impresa o di singole operazioni. Il commissario può inoltre farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità. Il commissario informa della nomina di coadiutori il Ministero dello sviluppo economico, che ne tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del medesimo commissario.

Art. 1-quaterdecies.
(Funzioni del commissario straordinario).

  1. Il commissario straordinario provvede alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Il commissario straordinario, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.Pag. 36
  3. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò è necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività dell'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.
  4. Fino all'autorizzazione del programma, il commissario straordinario, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza se nominato ai sensi dell'articolo 18, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

Art. 1-quinquiesdecies.
(Revoca del commissario straordinario).

  1. Il Ministro dello sviluppo economico può, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o di contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni entro i successivi trenta giorni.

Art. 1-sexiesdecies.
(Rendiconto del commissario straordinario).

  1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1 septiesdecies.
(Tribunale e giudice delegato).

  1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le disposizioni vigenti.
  2. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

Art. 1-octiesdecies.
(Vigilanza sulla procedura).

  1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie a essi affidate.

Art. 1-noviesdecies.
(Comitato di sorveglianza).

  1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre membri. Uno di essi è scelto tra i creditori chirografari; gli altri membri sono scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico nomina, altresì, tra i membri del comitato di sorveglianza, il presidente.
  3. Il decreto di nomina del comitato di sorveglianza è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Nel caso di società a partecipazione pubblica e di imprese operanti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il decreto è comunicato, altresì, alla regione e al comune in cui queste hanno la sede legale.
  4. I membri del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti hanno diritto a un compenso; gli altri Pag. 37membri hanno diritto solo al rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere sugli atti del commissario straordinario nei casi previsti dalla presente legge.
  6. Le deliberazioni del comitato di sorveglianza sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
  7. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta: qualora il parere non sia reso entro tale termine, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.

Art. 1-Viginties.
(Compenso del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza).

  1. L'ammontare del compenso spettante al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza e i relativi criteri di liquidazione sono determinati tenuto conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.
  2. Per la liquidazione del compenso al commissario straordinario trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1.Viginti unus.
(Azioni revocatorie).

  1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 manzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono proposte dal commissario straordinario.
  2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Art. 1-Viginti duo.
(Contratti in corso).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
  2. Fino a quando la facoltà di scioglimento di cui al comma 1 non è esercitata il contratto continua ad avere esecuzione.
  3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma l'altro contraente può intimare per scritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
   a) ai contratti di lavoro subordinato, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti;
   b) se il locatore è sottoposto ad amministrazione straordinaria, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

Art. 1-Viginti trium.
(Diritti dell'altro contraente).

  1. I diritti dell'altro contraente nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione Pag. 38straordinaria sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione dell'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
  3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  4. L'esecuzione del contratto o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario.

Art. 1-exvigintiquattor.
(Programma del commissario straordinario).

  1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), lettera b), o lettera c).
  2. Su richiesta motivata dal commissario straordinario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico per non più di centottanta giorni.
  3. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario straordinario.
  4. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e in conformità agli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
  5. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve uniformarsi alle disposizioni e agli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dello sviluppo economico un nuovo programma che non prevede il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
  6. Il commissario straordinario provvede ai sensi del comma 5 entro trenta giorni a pena di revoca dell'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

Art. 1-Vigintiquinque.
(Contenuto del programma).

  1. Il programma deve indicare:
   a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
   b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
   c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;Pag. 39
   d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
   e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;
   f) la previsione della durata del piano non superiore a ventiquattro mesi.

  2. Se è prevista la cessione dei complessi aziendali o la cessione dei complessi di beni e di contratti il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
  3. Se è prevista la ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta da quanto stabilito dal comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
  4. Le operazioni effettuate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), ai fini della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.

Art. 1-Vigintisex.
(Autorizzazione all'esecuzione del programma).

  1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
  2. Il programma si intende comunque autorizzato se il Ministro dello sviluppo economico non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
  3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministro dello sviluppo economico chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; a essi il commissario straordinario provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
  4. I termini di durata del programma stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
  5. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro dello sviluppo economico non autorizzi il programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
  6. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma.

Art. 1-Vigintiseptem.
(Esecuzione del programma).

  1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato.
  2. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza:
   a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
   b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione Pag. 40di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 2.000.000 di euro.

  3. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dello sviluppo economico una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma.
  4. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario straordinario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se le finalità indicate all'articolo 1 sono state o no conseguite.
  5. Le relazioni di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario straordinario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 1-Vigintiocto.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).

  1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta un altro degli indirizzi alternativi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2.
  2. La modifica o la sostituzione del programma autorizzato è autorizzata ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 5, 24 e 26. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato.
  3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

Art. 1-Vigintinovem.
(Relazione sulle cause di insolvenza).

  1. Contestualmente alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il commissario può richiedere una proroga di ulteriori centottanta giorni per il deposito della relazione.
  2. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a una rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato.
  3. Il giudice delegato può autorizzare la secretazione di parti del programma e della relazione sulle cause di insolvenza al fine di evitare la divulgazione di notizie o di informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare il buon esito del programma stesso.

Art. 1-Triginta.
(Alienazione dei beni).

  1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità alle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.
  2. La vendita di beni immobili di aziende e di rami di azienda, di valore superiore a 50.000 euro, è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.Pag. 41
  3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.
  4. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione per ogni operazione disciplinata dalla presente legge, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  5. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo le operazioni di concentrazione connesse o contestuali, o comunque previste nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 25, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono comunque tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni alla stessa Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali ingiustamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità garante dalla concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
  6. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e delle imprese del relativo gruppo alla procedura di amministrazione e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alla procedura, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura. In caso di cessione di aziende e di rami di azienda ai sensi della presente legge, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

Art. 1-Trigintaunus.
(Vendita di azienda in esercizio).

  1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
  2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
  3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle Pag. 42attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
  4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle disposizioni vigenti in materia.
  5. Fatta salva una diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento.

Art. 1-Trigintadue.
(Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni).

  1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

Art. 1-Trigintatres.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).

  1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale nei confronti del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
  2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
  3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 31, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.

Art. 1-Trigintaquattuor.
(Accertamento del passivo).

  1. Il commissario straordinario comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
  3. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al curatore il commissario straordinario.
  4. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 148, commi terzo, quarto e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1-Trigintaquique.
(Ripartizione dell'attivo).

  1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se successiva, il commissario straordinario presenta Pag. 43al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, corredato del parere del comitato di sorveglianza.
  2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, commi secondo, terzo e quarto, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 114, 115 e 117, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1-Trigintasex.
(Acconti ai creditori).

  1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
  2. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate in favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato tra quelli alternativamente previsti dall'articolo 1, comma 2.

Art. 1-Trigintaseptem.
(Conversione in corso di procedura).

  1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
  2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dello sviluppo economico.

Art. 1-Triginta octo.
(Conversione al termine della procedura).

  1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
   a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o di cessione dei complessi di beni e di contratti, tale cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo che in ipotesi di proroga dello stesso;
   b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Art. 1.-Triginta novem.
(Decreto di conversione).

  1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli articoli 36 e 37, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
  2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.Pag. 44
  3. Il decreto è comunicato e affisso ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  4. Contro il decreto che dispone la conversione o che rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente e per il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
  5. La corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore e il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso ai sensi del comma 3.

Art. 1.-Quadraginta.
(Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura).

  1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1-Quadraginta unum.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).

  1. Nel casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta l'integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è affisso e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
  3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
  4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 26, comma 2, 29, 30 e 32.

Art. 1.-Quadraginta duo.
(Chiusura della procedura).

  1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
   a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
   b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
   c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

  2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
   a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
   b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Pag. 45

Art. 1.-Quadraginta tribus.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).

  1. Prima della chiusura della procedura il commissario straordinario sottopone al Ministero dello sviluppo economico il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero dello sviluppo economico ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario straordinario.
  2. Un avviso dell'avvenuto deposito è comunicato, a cura del cancelliere, all'imprenditore insolvente ed è affisso entro tre giorni.
  3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, terzo comma, secondo, terzo e quarto periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  4. Decorso il termine indicato al comma 3 senza che siano poste osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

Art. 1-Quadraginta quatuor.
(Decreto di chiusura).

  1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5.

Art. 1-Quadraginta quinque.
(Riapertura della procedura).

  1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.
  2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
   a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
   b) nomina il curatore;
   c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;
   d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà.

  3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 1-Quadraginta quinque.
(Riapertura della procedura).

  1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre Pag. 46garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.
  2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
   a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
   b) nomina il curatore;
   c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;
   d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà.

  3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 1-Quadraginta sex.
(Concordato).

  1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:
   a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei;
   b) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;
   c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e
presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o di quote, ovvero di obbligazioni, anche convertibili in azioni o in altri strumenti finanziari e titoli di debito;
   d) l'attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

  2. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o le società da questi partecipate o le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni sono destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato possono essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.
  3. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di dispone la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi sono concrete possibilità di propone il concordato.
  4. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, anche all'interno della stessa classe di creditori, a seconda dalle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.
  5. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 25, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.
  6. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla proposta di concordato Pag. 47deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dei documenti giustificativi.
  7. Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 6, il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con l'indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentono l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, sono ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi di creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero mediante altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 8. 1 creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi del citato articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. I termini per propone l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando 1'accantonamento delle somme ovvero anche 1’ intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale è stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.
  8. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 7, il giudice delegato stabilisce le modalità e il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al citato comma 7. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.
  9. 11 concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza Pag. 48dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avviene per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 7, non influisce sul calcolo della maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 7, e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 12, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.
  10. Se la maggioranza di cui al comma 9 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al citato comma 9, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
  11. La sentenza che approva o che respinge il concordato è pubblicata, oltre che ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero un'altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza e il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro dello sviluppo economico. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione davanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità indicate dal presente comma.
  12. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
  13. Ferma restando la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) o c). Se tale programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del medesimo. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro dello sviluppo economico, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Pag. 49

Art. 1-Quadraginta septem.
(Concordato liquidatorio).

  1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 40, comma 1, della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a propone al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se si tratta di società.
  2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato per i creditori, in ragione del fine liquidatorio assunto dalla procedura.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

Art. 1-Quadraginta octo.
(Concordato particolare del socio).

  1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura può propone ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio un concordato liquidatorio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 46.

Art. 1-Quadraginta novem.
(Definizioni).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 49 a 55, si intendono:
   a) per «procedura madre», la procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, facente parte di un gruppo;
   b) per «imprese del gruppo»:
    1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;
    2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
    3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre;
    4) le società partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

  2. Agli effetti del presente articolo, il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Art. 1-Quadraginta quinquaginta.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).

  1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
  2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria quando presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, ovvero quando risulta comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza Pag. 50nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare; per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Art. 1-Quadraginta septem.
(Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese del gruppo).

  1. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 49 alla procedura di amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico su istanza del commissario straordinario della procedura madre.
  2. L'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese di cui all'articolo 49 è effettuato, su ricorso del commissario straordinario della procedura madre, dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale con l'osservanza delle disposizioni del capo II.

Art. 1-Quinquaginta duo.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).

1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministro dello sviluppo economico e il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro ufficio pubblico. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 1-Quinquaginta tres.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).

  1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di un'impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 49 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.
  2. Il tribunale provvede su ricorso, autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario della procedura madre, recante in allegato una relazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.

Art. 1-Quinquaginta quattuor.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).

  1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, fatta salva l'eventuale sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della procedura madre scelto tra i creditori chirografi.
  2. Le spese generali della procedura di cui al comma 1 sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive.

Art. 1-Quinquaginta quinque.
(Programma delle imprese del gruppo).

  1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto presenta concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
  2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza Pag. 51nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario propone un programma integrativo di quello autorizzato ai sensi dell'articolo 25.
  3. Il commissario straordinario provvede ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo nei termini stabiliti dall'articolo 23, ridotti della metà.

Art. 1-Quinquaginta sex.
(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).

  1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre ai sensi degli articoli 36,37 e 41, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo.

Art. 1-Quinquaginta septem.
(Definizioni).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 57 a 59, si intendono:
   a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata insolvente ai sensi dell'articolo 5 o dichiarata fallita;
   b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
   c) per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

Art. 1-Quinquaginta octo.
(Denuncia al tribunale).

  1. Il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
  2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario straordinario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 1-Quinquaginta novem.
(Responsabilità nei casi di direzione unitaria).

  1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori dell'impresa dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite.

Art. 1-Quinquaginta sexaginta.
(Azioni revocatorie).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 della presente legge, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono propone l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) del citato primo comma e nel secondo comma del medesimo articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei tre anni anteriori.Pag. 52
  2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario e il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 51.

Art. 1-Sexaginta unus.
(Composizione collegiale del tribunale).

  1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge in composizione collegiale.

Art. 1-Sexaginta duo.
(Sospensione dei termini processuali).

  1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
   a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
   b) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

Art. 1-Sexaginta trium.
(Affissione con mezzi informatici).

  1. In tutti i casi in cui la presente legge prevede, anche mediante rinvio a disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

Art. 1-Sexaginta quattuor.
(Applicabilità delle disposizioni penali del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

  1. La dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli articoli 5 e 50 della presente legge è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1-Sexaginta quinque.
(Reati del commissario straordinario).

  1. Si applicano al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura di cui alla presente legge.

Art. 1-Sexaginta sex.
(Costituzione di parte civile).

  1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è esercitata dal commissario straordinario.

Art. 1-Sexaginta septem.
(Impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza).

  1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza sull'attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente di personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del medesimo Corpo.

Pag. 53

Art. 1-Sexaginta octo.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).

  1. Le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinate dalle leggi in vigore al tempo della loro apertura.
1. 010. Abrignani, Santelli.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il primo comma con il seguente:
  Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni;
   b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
  1) il primo periodo è soppresso;
  2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere.
2. 1. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 1, dopo le parole: e verso un corrispettivo in denaro aggiungere le parole: o comunque a titolo oneroso.
2. 4. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, in fondo al primo periodo aggiungere le seguenti parole: e che la stessa, oltre a preservare le strutture produttive ed aziendali, garantisca la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 2, dopo le parole: sentito il commissario aggiungere le parole: con decreto motivato.
2. 5. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero quando non apportano un'entità migliorativa almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell'offerta di cui al primo comma.
2. 2. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, comma 3, sostituire le parole: anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'aggiudicazione. In ogni caso con la vendita o con l'omologazione, se precedente con le parole: anche quando il piano prevede che il trasferimento abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso con il perfezionamento del trasferimento.
2. 6. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, la lettera c), è soppressa.
2. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

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ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 160, comma 2, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: «La proposta può prevedere» sono inserite le seguenti: «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»:

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al primo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.
3. 6. Nastri.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   i) prima delle parole: «Uno o più creditori» sono inserite le seguenti: «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore»;
   ii) dopo le parole: «il relativo piano» e prima delle parole: «non oltre» sono inserite le seguenti «accompagnati da idonea cauzione stabilita dal giudice delegato»;
   iii) l'ultimo periodo è soppresso.
*3. 1. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   i) prima delle parole: «Uno o più creditori» sono inserite le seguenti: «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore;
   ii) dopo le parole: «il relativo piano» e prima delle parole: «non oltre» sono inserite le seguenti: «accompagnati da idonea cauzione stabilita dal giudice delegato»;
   iii) l'ultimo periodo è soppresso.
*3. 7. Nastri.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sostituire le parole: dieci per cento con le parole: venti per cento.
*3. 20. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso, dopo le parole: secondo comma lettera a), aggiungere le seguenti: o qualunque soggetto terzo.
*3. 11. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), primo capoverso dopo le parole: e il relativo piano aggiungere le parole: corredato da documentazione idonea a dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie che i proponenti indicano di voler mettere a disposizione ai sensi del piano e da un'indicazione specifica e dettagliata di tutti i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di una partecipazione nel soggetto proponente.
*3. 22. Mazziotti Di Celso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo Pag. 55comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma, lettera a), le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto.
3. 9. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), secondo comma, sostituire le parole: se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura con le parole: se la proposta di concordato del debitore non contiene garanzie sufficienti idonee ad assicurare.
3. 25. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), secondo comma, sostituire le parole: se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura con le parole: se la proposta di concordato del debitore non contiene garanzie sufficienti idonee ad assicurare.
3. 21. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso la parola: assicura è sostituita dalle seguenti: si impegna a.
3. 13. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli,

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: il pagamento inserire le seguenti: in denaro.
3. 12. Losacco.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   i) al primo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
   ii) al primo periodo, dopo le parole: «dell'ammontare dei crediti chirografari» sono aggiunte le seguenti: «e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: tra tutte le proposte depositate sono aggiunte le seguenti:, motivando i criteri di ammissibilità delle stesse;
   iii) al secondo periodo, dopo le parole: «un aumento di capitale della società» sono aggiunte le seguenti: «, mediante nuovi conferimenti,».
*3. 5. Nastri.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, apportare le seguenti modifiche:
   i) al primo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;
   ii) al primo periodo, dopo le parole: «dell'ammontare dei crediti chirografari» sono aggiunte le seguenti: «e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori».

Pag. 56

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, lettera b), al secondo periodo, dopo le parole: tra tutte le proposte depositate sono aggiunte le seguenti:, motivando i criteri di ammissibilità delle stesse;
   iii) al secondo periodo, dopo le parole: «un aumento di capitale della società» sono aggiunte le seguenti: «, mediante nuovi conferimenti,».
*3. 2. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, la parola: quaranta è sostituita dalla parola: venticinque, e dopo le parole: dei crediti chirografari sono inserite le seguenti: nonché ove tale percentuale sia considerata non ragionevolmente raggiungibile dal commissario nella sua relazione ex articolo 172.
3. 8. Bazoli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso: Le proposte, la parola: quaranta è sostituita dalla seguente: trenta.
3. 16. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le proposte di cui al precedente periodo devono, ai fini della loro ammissibilità ed in caso di coinvolgimento di lavoratori, anche garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.
3. 10. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Le proposte concorrenti sono irrevocabili. La presentazione di proposte concorrenti preclude la rinuncia del debitore alla proposta di concordato.
3. 23. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: Gli oneri dovuti al commissario e ad eventuali ausiliari nominati dal tribunale per l'esame delle proposte concorrenti nonché di ogni altro professionista coinvolto nella loro redazione ed asseverazione rimangono a carico del creditore o dei creditori che hanno formulato la proposta, qualora la stessa non sia ammissibile o la stessa non raggiunga le maggioranze per l'approvazione dei creditori.
3. 17. Rubinato.

  Al comma 2, dopo le parole: ogni altra informazione rilevante in suo possesso aggiungere le parole: inclusa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse o altre cointeressenze in capo al soggetto che ha presentato la proposta concorrente.
3. 24. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera b), le parole: ivi compresa quella presentata dal debitore, sono soppresse.
3. 14. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
3. 19. Rubinato.

  Al comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissensi inserire le seguenti: assenso o.

  Conseguentemente, all'articolo 178, comma 4, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:
   i) al primo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissenso sono inserite le seguenti: assenso o;
   ii) il secondo periodo è soppresso;Pag. 57
   iii) il terzo periodo è sostituito dal seguente:
Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.
*3. 4. Nastri.

  Al comma 5, lettera a), secondo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissensi inserire le seguenti: assenso o.

  Conseguentemente, all'articolo 178, comma 4, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modifiche:
   i) al primo periodo, dopo la parola: proprio e prima della parola: dissenso sono inserite le seguenti: assenso o;
   ii) il secondo periodo è soppresso;
   iii) il terzo periodo è sostituito dal seguente:
Gli assensi o i dissensi sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.
*3. 3. Vignali, Pagano.

  Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  6-bis. La disposizione di cui al comma 3, articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica al presente articolo.
3. 15. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 236 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni il creditore o i creditori che abbiano presentato una o più offerte concorrenti di concordato preventivo, simulate, inammissibili o per le quali non venga prestata la garanzia prevista dal decreto del Tribunale di cui all'articolo 163-bis.
3. 18. Rubinato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 181, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole: «nove mesi».
3. 26. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Approvazione del concordato).

  Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è soppresso.
3. 01. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sopprimerlo.
*4. 5. Rubinato.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
  «In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il Pag. 58venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis»;
   b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: «adempimento della proposta» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;
    2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;
    3) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì inammissibili la domanda di concordato preventivo, la domanda di omologazione dell'accorcio di ristrutturazione dei debiti, anche ai sensi dell'articolo 182-septies, e la domanda di cui all'articolo 182-bis, sesto comma, quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda del medesimo tipo alla quale non abbia fatto seguito, rispettivamente, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti»;
   c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
   d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;
   e) all'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.».
4. 2. Il relatore.

  Dopo le parole: in ogni caso inserire le parole: laddove possibile,.
4. 1. Bazoli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 160, primo comma, lettera a), del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «o altri strumenti finanziari e titoli di debito» sono inserite le seguenti: «Nel caso in cui il concordato preveda la cessione di beni ai creditori, è necessario il consenso espresso dei singoli creditori cessionari.».
4. 3. Moretto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 161 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sopprimere i commi da 6 a 10.
4. 02. Ottobre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 186-bis del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «al miglior soddisfacimento dei Pag. 59creditori» con le seguenti: «al soddisfacimento almeno del venti per cento dei crediti chirografari»;
   b) dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. E in ogni caso preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo alle procedure di affidamento a mezzo di invito diretto da parte della stazione appaltante.
4. 03. Ottobre.

  Dopo l'articolo 4,aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale).

  1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «La proposta» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,».
  2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «ritenute operate e non versate, la proposta» sono inserite le seguenti: «contenente la transazione fiscale».
  3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;
   b) all'articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.

  4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione»;
   b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « 111»;
   c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  Art. 69-ter. – (Continuità aziendale). – 1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie Pag. 60di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
  2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
   d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: «la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione», sono soppresse.

  5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento»;
   b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
  Art. 161-bis. – (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione). – 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
  2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
  3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi.
4. 04. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al concordato «in bianco»).

  All'articolo 161, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma sesto, sostituire le parole: «entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni, prorogabile, dal giudice in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
   2) al comma decimo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni».
*4. 04. Abrignani, Santelli.

Pag. 61

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al concordato «in bianco»).

  All'articolo 161, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma sesto, sostituire le parole: «entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni, prorogabile, dal giudice in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni»;
   2) al comma decimo, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni».
*4. 03. Moretto.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante ai chirografari).

  Al secondo comma dell'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai creditori chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento.».
4. 05. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dei termini per l'inefficacia delle ipoteche giudiziali).

  1. All'articolo 168, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: «nei novanta giorni» con le seguenti: «nei sessanta giorni».
* 4. 01. Carella.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dei termini per l'inefficacia delle ipoteche giudiziali).

  1. All'articolo 168, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire le parole: «nei novanta giorni» con le seguenti: «nei sessanta giorni».
* 4. 04. Abrignani.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:
  «Art. 1-bis. — (Modifiche al calcolo delle adesioni alla proposta di concordata). All'articolo 178, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la parola «consenzienti» è sostituita dalla parola «dissenzienti».
4. 01. Bazoli.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Deroghe).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-quinquies è aggiunto il seguente comma:
  L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi Pag. 62del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.
* 4. 05. Abrignani.

  Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Deroghe).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla fine dell'articolo 182-quinquies è aggiunto il seguente comma:
  L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi del primo o secondo comma (o del comma 2-bis) o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma.
* 4. 02. Gitti.

ART. 5.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma è inserito il seguente: ”La nomina del curatore avviene secondo criteri predeterminati di rotazione e di trasparenza, tenendo conto in particolare sia delle procedure già assegnate a ciascun curatore e non ancora concluse sia dell'efficienza e dell'efficacia dimostrate nella gestione delle procedure già chiuse. Il tribunale stabilisce i criteri di nomina e li pubblica nel registro nazionale di cui all'articolo 28.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: nomina a curatore.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. In sede di prima applicazione, i tribunali stabiliscono e pubblicano i criteri di cui all'articolo 5, comma 01, entro trenta giorni dall'avvio del registro nazionale di cui all'articolo 5, comma 1. I tribunali applicano i criteri alle nomine disposte dopo la loro pubblicazione.
5. 10. Fabbri.

  Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»,.
5. 1. Bazoli.

  Al primo comma, lettera a) le parole: la parola «dite» è sostituita con la seguente «cinque», sono sostituite con le seguenti: le parole «durante i cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono soppresse.
5. 5. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: al terzo comma, le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono eliminate.
5. 11. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso.
5. 4. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), il secondo periodo è così sostituito: sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la definizione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.Pag. 63
  Le nomine a curatore devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale.
  Non possono essere nominati curatori i’ professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.
5. 4. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), è soppressa.
5. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.
* 5. 9. Rubinato.

  Al comma 1, lettera b).
* 5. 6. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b)capoverso «La sentenza» è soppresso l'intero periodo.
5. 8. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
5. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «La sentenza», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: Qualora l'ammontare dell'attivo e del passivo, la dislocazione geografica dei beni, nonché il numero dei creditori coinvolti desumibili in sede di istruttoria prefallimentare risultino rilevanti,;
   b) la parola «terzo» è sostituita dalla seguente «quarto».
5. 7. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), secondo comma, eliminare le parole: anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.
5. 12. Mazziotti Di Celso.

ART. 6.

  Al comma 1, ovunque ricorrano le parole: giusta causa di revoca del curatore sono sostituite con le seguenti: valutato dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
6. 5. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, la lettera d), è soppressa.
6. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti «o società specializzate».
6. 4. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis) al primo comma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la riduzione del compenso in proporzione alla durata della procedura».
6. 6. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Pag. 64

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 107, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2929-bis del codice civile, sostituendo al pignoramento la sentenza dichiarativa di fallimento.
6. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione delle crisi di impresa).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 104-ter inserito il seguente:

Art. 104-quater.

  1. L'imprenditore che documenti il rischio di non reversibilità dello stato di crisi dell'impresa, può chiedere al Tribunale del luogo di cui all'articolo 9 di nominare un professionista esperto nella gestione della crisi d'impresa ed avente i requisiti di cui all'articolo 28 affinché lo assista nella valutazione della convenienza della prosecuzione dell'attività di impresa, anche limitatamente a singoli rami di essa, nell'interesse di creditori. L'istanza può essere presentata anche dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o dal Collegio Sindacale previa apposita delibera del Collegio medesimo.
  2. Nel ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento di cui all'articolo 14 l'imprenditore che abbia presentato l'istanza di cui al comma 1 ed ottenuto la nomina del professionista, può chiedere che venga autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, ai sensi del precedente articolo 104, allegando una dettagliata relazione del professionista nominato ai sensi del precedente comma 1 attestante:
   a) la tempestività dell'istanza presentata ai sensi del comma 1 rispetto al momento in cui si è venuto a determinare la non reversibilità dello stato di crisi;
   b) la fattibilità economica e finanziaria della prosecuzione dell'attività di impresa o di uno o più rami dell'azienda;
   c) la convenienza della prosecuzione stessa tenuto conto: – dell'interesse al migliore valorizzazione dell'impresa e al conseguente soddisfacimento dei creditori – della necessità di evitare danno grave al patrimonio aziendale – della natura e del valore dei beni mobili o immobili o del denaro che l'imprenditore o suoi garanti dichiarano di voler conferire all'impresa anche mediante apporto di terzi al fine di consentire la prosecuzione della relativa attività;
   d) la congruità dei tempi della prosecuzione;
   e) l'assenza di uno o più atti previsti dall'articolo 216 comma 1 e 2 nei tre anni precedenti la presentazione del ricorso di cui al comma 1.

  3. Le ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell'imprenditore e sui beni di terzi, che abbiano prestato garanzie personali o reali nell'interesse dell'impresa, nei sei mesi precedenti al deposito del ricorso di cui al comma 2, i provvedimenti di aggiudicazione in sede esecutiva, i pignoramenti mobiliari ed immobiliari e i sequestri aventi ad oggetto i medesimi bene sono inefficaci nei confronti dei creditori concorrenti dell'impresa, ove il ricorso di cui al precedente articolo 14 preveda il conferimento dei relativi beni all'impresa e il Tribunale autorizzi la prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 104.
6. 01. Rubinato.

Pag. 65

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Priorità nella trattazione dei giudizi in cui è parte una procedura concorsuale).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia»;
   b) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo».
7. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono trattenute dal curatore sono aggiunte le seguenti: e devono essere depositate.
7. 1. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7.
(Diritti informativi del fallito).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 41, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Alle sedute e ai lavori del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il difensore del fallito o un suo delegato. Il giudice delegato, avuto riguardo alle circostanze del caso, può fissare motivati limiti e condizioni per la partecipazione del difensore o del delegato. L'assenza del difensore regolarmente convocato non comporta invalidità della seduta»;
   b) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:
  «Art. 49-bis. (Informazione del fallito). Al fallito è garantita l'informazione sull'andamento della procedura.
  Il curatore fornisce al fallito una relazione trimestrale secondo le direttive del giudice delegato.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le disposizioni introdotte dall'articolo 7-bis si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 01. Fabbri.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: contratti in corso di esecuzione aggiungere le seguenti parole: in essere tra le medesime parti contraenti.
8. 2. Losacco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 8. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 8. 8. Rubinato.

Pag. 66

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o agli usi negoziali.
8. 1. Rubinato.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria è inserita la seguente: autorizzato ai sensi del presente articolo.
* 8. 3. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, è inserita la seguente: autorizzato ai sensi del presente articolo.
*8. 90. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   e) è aggiunto infine il seguente comma:
  Alle somme dovute e non ancora pagate dal committente, dalla stazione appaltante o dall'affidatario all'appaltatore o al sub appaltatore che sia stato ammesso al concordato preventivo, o nei confronti del quale sia stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, sia stato dichiarato il fallimento ovvero sia stato dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 195 della presente legge, non si applicano l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e l'articolo 118, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
8. 7. Rubinato.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 4. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, primo comma, dopo le parole: alla metà dell'indebitamento complessivo aggiungere le seguenti: alla data di presentazione del ricorso.
9. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1 secondo capoverso le parole: crediti delle banche e degli intermediari finanziari sono sostituite dalla seguente: creditori, e le parole da: I creditori ai quali fino a: dell'articolo 182-bis sono soppresse.
9. 2. Bazoli.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;
   b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, aggiungere le seguenti:, avvalendosi ove occorra di un ausiliario;
   c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.
9. 3. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, quarto comma, dopo le parole: previo accertamento aggiungere le seguenti:, sulla base della relazione del professionista di cui all'articolo 182-bis, primo comma.
9. 9. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, quarto capoverso, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole: Il tribunale, al fine di compiere tali accertamenti, quando ritenuto opportuno o necessario può nominare un consulente.
9. 1. Bazoli.

Pag. 67

ART. 10.

  1. Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1, le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria» sono sostituite dalle seguenti: «, e accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
   b) al numero 2, dopo la parola: «ristrutturazione», sono inserite le seguenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione»;
   c) al numero 3, dopo la parola: «ristrutturazione», sono inserite le seguenti: «dei debiti o di un accordo di ristrutturazione».
10. 1. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 574, primo comma sopprimere le seguenti parole: secondo periodo.
11. 1. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 7 (Presupposti di ammissibilità) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  1-ter. Avuto riguardo alla possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di chi all'articolo 7 comma 1, il valore della prima casa di abitazione non deve essere computato ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria di cui all'articolo 12 comma 2, almeno per quella parte di quel valore che corrisponde ad esigenze minime di carattere sociale.
11. 02. Raciti.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal Decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovra indebitato persona fisica di cui alla presente legge.
  Da parte degli Istituti, pubblici o privati, operanti nel settore del Micro credito, possono essere inoltre previsti interventi di sostegno alla famiglie ed alle piccole e medie imprese in stato di sovraindebitamento.
11. 03. Causi.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) Pag. 68della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «Verificata la fattibilità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa».
11. 04. Berretta.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. All'interno del percorso di recupero delle famiglie e delle piccole e medie imprese di cui alla presente legge, il Giudice, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 124-bis del Decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché della direttiva della Comunità Europea n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, può irrogare una sanzione agli Istituti eroganti il credito pari alla concorrenza del credito stesso o con l'annullamento del relativo contratto.
11. 01. Raciti.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 15 (Organismo di composizione della crisi) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. L'Organismo di Composizione della Crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, ha caratteristiche di terzietà ed imparzialità, ha funzioni di controllo della proposta avanzata dal debitore in stato di sovraindebitamento, non può predisporre il Piano ma può essere di ausilio proponendo modifiche finalizzate alla ricerca del migliore equilibrio possibile tra il diritto ad un dignitose tenore di vita del debitore e l'interesse dei creditori. Il debitore può farsi rappresentare da un tecnico di parte.
11. 05. Berretta.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 settembre 2014, n. 202).

  1. Il Comma 4 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202) è sostituito dal seguente:
  4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 non possono superare la misura massima del 40 per cento di quanto previsto.
11. 06. Raciti.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il Comma 5 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202 è sostituito dal seguente:
  5. L'ammontare complessivo dei compensi non può comunque essere superiore al 1 per cento dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 2 per cento sul Pag. 69medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.
11. 07. Berretta.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
* 12. 3. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sopprimerlo.
* 12. 1. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, modificare la rubrica della sezione 1-bis aggiungendo dopo le parole: a titolo gratuito le parole: ovvero a prezzo non congruo e dopo le parole: in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito inserire le seguenti parole: ovvero a prezzo inferiore di oltre la metà a quanto determinabile ai sensi dell'articolo 568 c.p.c.
12. 2. Losacco.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Al fine di fornire un'adeguata tutela a favore delle imprese utilizzatrici, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico sono autorizzati a redigere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito Codice di Comportamento con l'Associazione italiana leasing volto a regolamentare, anche per le attività di vendita e ricollocazione del bene di cui al comma precedente, comportamenti basati su principi di lealtà, pubblicità e trasparenza nei confronti della clientela.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
12. 04. Causi, Marco Di Maio, Vazio.

  Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:
  Capo I-bis: modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali.

Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali).

  1. Dopo l'articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:
  Art. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). – Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
  Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni Pag. 70caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti.
  2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole «in violazione del precedente comma» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494-ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2484, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.
  3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente:
  3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2394-ter e 2395.

  4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma:
  9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter in quanto compatibili.

  5. All'articolo 2439 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
  3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.

  6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.
12. 05. Chiarelli.

  Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:
  Capo I-bis: Modifiche al codice civile in materia di privilegi.

Art. 12-ter.
(Nuove disposizioni in materia di privilegi).

  Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:
  2783-quater (Ambito di applicazione). – Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano.
12. 010. Chiarelli.

  Dopo il Capo I-bis del Titolo II, è aggiunto il seguente:

Capo I-ter.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI

Art. 12-ter.
(Nuove disposizioni in materia di privilegi).

  Dopo l'articolo 2783 bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo: « 2783-quater (Ambito di applicazione). – Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano».
*12. 090. Dorina Bianchi.

Pag. 71

  Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali)
.

  1. Dopo l'articolo 2394 bis del codice civile” è aggiunto il seguente:
   «Art. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). – Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
  Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti».
  2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole «in violazione del precedente comma» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494 ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2464, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.
  3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente: « 3, All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2394 ter e 2,395».
  4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma: 9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter in quanto compatibili».
  5. All'articolo 2489 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: « 3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter, in quanto compatibili».
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: «4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394 ter, in quanto compatibili».
12. 091. Dorina Bianchi.

ART. 13.

  Al comma I, la lettera a) è soppressa.
13. 14. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.
13. 2. Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   aa) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono Pag. 72all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario;
   aa) all'articolo 126 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  L'ufficiale giudiziario per la redazione dei processi verbali e delle relate di notificazione e di qualsiasi altra attività che la legge ed i regolamenti gli attribuiscono, può avvalersi dei sistemi informatici ivi compresa la sottoscrizione in forma digitale degli stessi e, ove occorre, anche la sottoscrizione digitale delle parti che intervengono negli atti dello stesso ufficiale giudiziario;
   aaa) dopo l'articolo 479 è inserito il seguente:
  Art. 479-bis. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose finalizzate all'esecuzione). Al fine di acquisire elementi di fatto utili per porre in esecuzione il titolo esecutivo, ovvero la prova dei presupposti ai quali è eventualmente subordinata, compresi quelli previsti dall'articolo 614-bis, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario presso l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione e previa esibizione del titolo notificato al debitore di compiere attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose. Nel caso in cui, nell'espletamento delle attività previste al primo comma, insorgano difficoltà che non ammettono dilazioni, l'ufficiale giudiziario rimette ogni decisione al giudice competente per la successiva esecuzione, il quale decide con ordinanza, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
  Le operazioni previste dal primo comma, previa anticipazione delle spese ad opera del creditore istante; sono verbalizzate anche mediante idonei strumenti di rappresentazione audiovisiva, adeguatamente documentata su supporti allegati al verbale, con modalità tali da garantire l'inalterabilità dei dati.
  Del verbale delle operazioni, una volta completato; è rilasciata copia autentica al creditore istante e, a richiesta, al soggetto nei cui confronti sono state espletate le operazioni.
  Le contestazioni delle parti vanno proposte, nelle forme e nei termini stabiliti dall'articolo 617, al giudice competente per la successiva esecuzione.
13. 20. Amoddio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 13. 12. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 13. 22. Verini.

  Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 490, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale dei Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata ”portale delle vendite pubbliche”»;
13. 5. D'Alia.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 2), primo capoverso, le parole «Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Sentito il creditore procedente,»;
   b) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:
    1) cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Pag. 73Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- terdecies;
    2) cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:

”Titolo IV-bis.

  Delle Misure di coercizione indiretta
  Art. 614-bis Misure di coercizione indiretta.
  Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
   c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche»;
   d) alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole «dal giudice» sono aggiunte le
seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   e) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «o alle quali le stesse possono accedere» sono soppresse;
   b) le parole «, nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse;
   c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento».
13. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, le parole: Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo sono sostituite dalle seguenti: Sentito il creditore procedente.
13. 22. Bazoli.

  Al comma 1, lettera b), n. 2, capoverso, sostituire le parole da: su istanza fino a può disporre con le seguenti: giudice dispone.
13. 4. Berretta.

  Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  2-bis) al secondo comma le parole: «è altresì inserito», sono sostituite dalle seguenti: «può essere altresì inserito».
13. 15. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Pag. 74

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 495:
    1) Il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.
    2) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».
13. 1. Bazoli.

  Al comma 1, lettera c), cpv. articolo 495, sostituire le parole: può disporre, con le seguenti: dispone.
13. 8. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), cpv. articolo 495, sostituire le parole: entro il termine massimo di trentasei mesi.
13. 11. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: la parola trentasei è sostituita dalle parola ventiquattro.
13. 23. Bazoli.

  Al comma 1, lettera d) la parola quarantacinque è sostituita dalla seguente: sessanta.
13. 16. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
  1) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
   dd) all'articolo 518, primo comma, dopo le parole: «nonché il loro stato» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità rilevabile d'ufficio»;
   ddd) l'articolo 521-bis.– (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) è sostituito dal seguente: «Art. 521-bis. – (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si può eseguire anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e, l'ufficiale giudiziario gli fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492 e gli attribuisce il valore sulla scorta dei soli documenti identificativi in possesso. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede e l'avvertimento che se non consegna il bene entro lo stesso periodo è punito con la sanzione prevista dall'articolo 388 bis del codice penale.
   Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
   Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del Pag. 75bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
   Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
   Eseguita l'ultima notificazione, o eseguito il pignoramento diretto con le disposizioni del presente capo, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
   Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
   Se, nei dieci giorni di cui al primo comma, vie è pericolo di perdere la garanzia del bene sottoposto a pignoramento o decorso inutilmente detto termine il creditore richiedere all'ufficiale giudiziario, di ricercare i beni in applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del presente capo, facendone consegna del bene rinvenuto all'istituto vendite giudiziario.» e, dopo la lettera m) è inserita la seguente: mm) all'articolo 560, quarto comma, dopo la parola: «custode» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e prestiti».

  2. dopo la lettera n) è inserita la seguente: nn) All'articolo 609 c.p.c (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione) è sostituito dal seguente: «Art. 609. – (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.
  In sede di primo accesso quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario o il funzionario unep, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559 e può essere nominata anche la parte istante o un suo delegato che accettino la custodia senza diritto al compenso. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte Pag. 76di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.
  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
  In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
  Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
13. 21. Amoddio.

  Al comma 1, lettera e), numero 2) sono soppresse le parole: ratealmente ed nonché le parole «; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo».
13. 24. Bazoli.

  Al comma 1, lettera e), n. 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a trentasei mesi.
13. 10. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera e), n. 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a ventiquattro mesi.
13. 9. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera i), numero 3), apportare le seguenti modifiche: le parole Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies sono sostituite dalle seguenti: Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.
13. 25. Bazoli.

  Al comma 1, lettera l) sostituire il terzo periodo con il seguente:
  Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende prò quota dei singoli cointestatari Pag. 77ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

  Conseguentemente sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza; gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
*13. 19. Lodolini.

  Al comma 1, lettera l) sostituire il terzo periodo con il seguente:
  Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende prò quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

  Conseguentemente sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza; gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.
*13. 36. Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
   m-bis) all'articolo 548, comma 1, dopo le parole: «di assegnazione» è inserito il seguente inciso «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
   m-ter) l'articolo 548, comma 3, è soppresso;
   m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione delle somme o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, Pag. 78su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo».
13. 30. Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis)
dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:

Art. 558-bis.
(Diritto di prelazione su beni immobili pignorati).

  1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
   3. Ai fini di cui alla precedente lettera m-bis) del comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.
   4. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.
13. 7. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:

Art. 558-bis.
(Diritto di abitazione nell'immobile pignorato).

  1. Qualora il pignoramento immobiliare abbia ad oggetto un immobile adibito ad abitazione principale sia dal debitore che da terzi, questi ultimi potranno continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita esecutiva.
13. 6. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera n), numero 1), apportare le seguenti modifiche:
   i) la parola «sessanta» è sostituita dalla parola: «novanta».

  Al comma 1, lettera n), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
   ii) la parola «sessanta» è sostituita dalla parola «novanta».

  Al comma 1, lettera p), ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   iii) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «centoventi».
13. 26. Bazoli.

Pag. 79

  Dopo la lettera n) è aggiunta la lettera n-bis):

  Dopo l'articolo 567, è inserito il seguente:
  567-bis – (Istanza di vendita cumulativa) 1. Ove il creditore pignoratizio sia una banca o un intermediario finanziario, l'istanza di cui all'articolo 567 c.p.c. può essere presentata in forma cumulativa per più beni immobili pignorati anche in procedimenti separati e relativi a crediti e/o debitori diversi fra loro.
  2. La domanda è presentata innanzi al giudice dell'esecuzione, competente a ricevere il ricorso di cui all'articolo 567 c.p.c., nella cui circoscrizione si trovano gli immobili aventi il maggior valore economico determinato ai sensi dell'articolo 568 c.p.c..
  3. In tal caso, il creditore pignoratizio include nel ricorso l'indicazione dei motivi economico-finanziari che rendono la vendita cumulativa idonea a ottenere il realizzo spedito e a termini di mercato degli immobili pignorati oggetto della richiesta di vendita cumulativa. Ove il giudice dell'esecuzione adito non ritenga manifestamente infondati i motivi indicati dal creditore, dispone con ordinanza la vendita cumulativa, riunendo a sé tutti i procedimenti d'esecuzione individuali oggetto della domanda.
  4. Al procedimento di vendita cumulativa si applicano si applicano gli articoli 567 e ss del c.p.c.
  5. Ove le modalità della vendita cumulativa stabilite ai sensi dell'articolo 569 c.p.c. prevedano l'indicazione di un prezzo aggregato e unitario anche per una sola parte degli immobili pignorati oggetto di vendita cumulativa, tale prezzo è diviso fra i singoli immobili oggetto del prezzo aggregato e cumulativo in base ai valori indicati nell'offerta di acquisto.
  6. Qualora una parte si opponga alla vendita di un determinato bene immobile nell'ambito di una procedura di vendita cumulativa, il giudice dispone con ordinanza l'esclusione di tale bene dalla procedura.
13. 41. D'Alia.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
   dopo le parole il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, e prima delle parole il termine inserire le parole: l'offerta minima,.

  Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modifiche:
   al numero 2), dopo le parole quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita inserire le parole e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588;
   aggiungere il numero 4): è aggiunto un ultimo comma: «Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588».
13. 27. Bazoli.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere le parole ratealmente ed;
   al comma 1, lettera t), è soppresso;
   al comma 1, lettera
u), è soppresso.
13. 28. Bazoli.

  Al comma 1, lettera r) dopo le parole: superiore ad un quarto, inserire le parole: salvo dissenso, manifestato in udienza ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione del prezzo offerto, fatta dai creditori ipotecari intervenuti per crediti assistiti da ipoteca volontaria,.
* 13. 13. Carella.

Pag. 80

  Al comma 1, lettera r) dopo le parole: superiore ad un quarto, inserire le parole: salvo dissenso, manifestato in udienza ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione del prezzo offerto, fatta dai creditori ipotecari intervenuti per crediti assistiti da ipoteca volontaria,.
* 13. 40. D'Alia.

  Al comma 1, lettera cc), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente decimo comma:
  «È fatta salva la facoltà di delegare dette operazioni in via frazionata a un avvocato, ad un notaio e ad un commercialista, determinandosi con l'ordinanza di delega e funzioni rispettivamente attribuite»;
    1-ter) all'articolo 179-bis delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto il seguente terzo comma:
  «In caso di delega frazionata a più professionisti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c., il compenso è liquidato proporzionalmente alle attività svolte dal singolo professionista, secondo e determinazioni di cui al primo comma»;
    1-quater) all'articolo 179-quater delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto al primo comma nella parte finale il seguente inciso: «anche in ragione delle deleghe frazionate di cui al decimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c.»;
    1-quinquies) il Ministero della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare il decreto di cui all'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiornato con la previsione della ripartizione dei compensi tra i vari professionisti in caso di delega frazionata.
13. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al primo comma, lettera ee), capoverso, dopo le parole nel termine stabilito dal giudice, il giudice inserire le seguenti: assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la pubblicazione sul portale delle vendite giudiziarie, in difetto della quale.
13. 13. Sanga.

  Al comma 1, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:
   al numero 1), lettera b), le parole sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.» sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: «Contro il decreto di rigetto dell'istanza si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio.»;
   al numero 1), dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   c) dopo le parole «la dimora o la sede» aggiungere «o un giudice da lui delegato»;
   d) nel secondo periodo le parole «ed il» sono sostituite da «del»;
   e) nel secondo periodo le parole «del difensore nonché, ai finì dell'articolo 547,» sono sostituite da «e»;
   f) nel secondo periodo, dopo le parole «posta elettronica certificata» aggiungere «del difensore»;
   al numero 2), le parole al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.» sono sostituite da al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto Pag. 81il seguente: «Non si può avanzare la richiesta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 482, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che proceda al pignoramento.»;
   dopo il numero 2) inserire i seguenti:
   3) al secondo comma, primo periodo, le parole «l'autorizzazione» sono sostituite da «il decreto»;
   4) al secondo comma, primo periodo, le parole «dispone che l'ufficiale giudiziario» sono sostituite da «dispone che, previa richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario»;
   5) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole «mediante collegamento telematico diretto» aggiungere «o richiesta al titolare»;
   6) al secondo comma, primo periodo, e parole «nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse.
13. 29. Bazoli.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo la lettera ff) inserire le seguenti:
   gg)
all'articolo 521-bis:
    1) al primo comma:
   a) aggiungere all'inizio le parole «Oltre che con e forme previste dagli articoli 518 e seguenti,»;
   b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
    2) al quarto comma:
   a) dopo le parole «accertano la circolazione dei beni pignorati» aggiungere «o comunque li rinvengono»;
   b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
    3) al quinto comma, dopo le parole «alla trascrizione nei pubblici registri» aggiungere «e alla sua comunicazione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per l'inserimento nel sistemo informativo interforze e nelle altre banche dati in uso agli organi di polizia»;
    4) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-bis: «Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua trascrizione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.»;
   hh) all'articolo 609:
    1) al primo comma:
   a) aggiungere all'inizio le parole «Salva l'applicazione dell'articolo 923 del codice civile,»;
   b) le parole «primo comma» sono soppresse;
    2) al secondo comma:
   a) il periodo «Il custode è nominato a norma dell'articolo 559.» è soppresso;
   b) le parole «i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.» sono sostituite da «i beni mobili non sono rimossi dall'immobile. Quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, essi sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o a distruzione, salva diversa richiesta della parte istante.»;
    3) al terzo comma:
   a) le parole «si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo Pag. 82comma, ultimo periodo.» sono sostituite da «i documenti non sono rimossi dall'immobile.»;
   b) l'ultimo periodo «Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.» è sostituito da «Alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario ne autorizza lo smaltimento o a distruzione, salva diversa richiesta della parte istante.»;
    4) al quarto comma:
   a) le parole «colui al quale i beni appartengono» sono sostituite da «colui al quale i beni o i documenti appartengono»;
   b) le parole «dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo» sono soppresse;
   c) le parole «previa corresponsione delle spese e compensi» sono sostituite da «previo rimborso delle spese e dei compensi»;
    5) al quinto comma, le parole «il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia» sono sostituite da «il rimborso delle spese e dei compensi per la custodia»;
    6) al sesto comma, le parole «si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.» sono sostituite da «i beni sono considerati abbandonati e il custode è autorizzato allo smaltimento o alla distruzione.».
13. 21. Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
   ff-bis) all'articolo 648, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice».
* 13. 35. Abrignani, Santelli.

  Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
   ff-bis) all'articolo 648, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice».
* 13. 18. Sanga.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia emana un decreto ministeriale al fine di modificare gli articoli 13 e seguenti del decreto ministeriale n. 182 del 30 maggio 2002 nel senso di sostituire le parole: «rispetto all'importo stimato» con le parole: «rispetto all'importo realizzato dalla vendita», nonché di conferire al giudice la decisione, anche avvalendosi di apposite tabelle, in merito alla quantificazione del dovuto a titolo di anticipo».
13. 17. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Pag. 83

  Dopo il capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO

  «Art. 656-bis. – (Mandato di esecuzione per credito non contestato). – Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.
  La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.
  Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione del termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.
  L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore a integrarla entro un termine perentorio fissato allo scopo.
  Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.
  Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

  Art. 656-ter. – (Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e con il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis, mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.
  Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultima e il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio come prevista dal medesimo.
  In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

  Art. 656-quater. – (Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.
  Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo. In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.
  Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.
  Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.Pag. 84
  Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.
  Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-bis e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492 e 492-bis senza la preventiva autorizzazione del presidente del Tribunale».
   nn) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:
  «Art. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.
  Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì; essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118»;
   oo) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: «nataio» sono aggiunte le seguenti: «dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale».
13. 07. Amoddio.

ART. 14.

  Al comma 1, è premesso il seguente:
  «01. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 introdurre il seguente: «Art. 11-bis. – L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore, il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazione eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio Pag. 85dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

  Conseguentemente al comma 1, lettera a) il numero 2 è soppresso.
14. 2. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 introdurre il seguente: «Art. 11-bis. – Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che vi eseguono mediante notificazione di un atto. L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Tale autorizzazione, distinta da quella per le notificazioni di cui all'articolo 7, potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati iscritti nell'albo da almeno cinque anni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive o quello previsto da accordo scritto fra le parti.
14. 3. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) prima della lettera a) inserire la seguente:
  «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia. Pag. 86Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.»;
   2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
  2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-quater, primo comma.
   3) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 159-bis, inserire il seguente:

Art. 159-ter.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

  Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
   4) alla lettera c), capoverso 161-quater, primo periodo, sostituire le parole «del creditore procedente» con le seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».
14. 100. Il relatore.

Pag. 87

  Al primo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) l'articolo 155-quater è sostituito dal seguente: 135-quater. – (Modalità di accesso alle banche dati). – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice ivi compreso il sistema Serpico, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito.

  e, dopo la lettera a) è inserita la seguente: aa) l'articolo 155-quinquies è sostituito dal seguente: (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario o il funzionario UNEP, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
   3) Al comma 3 lettera «a» dopo la parola esecutivo è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il creditore non iscrive il pignoramento a ruolo entro i termini fissati dalla legge il giudice dell'esecuzione liquida, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, il compenso con le stesse modalità di cui innanzi».
14. 8. Amoddio.

  Al comma 1, lettera a), il numero 2) è così sostituito:
  2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 192-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui Pag. 88all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore».
14. 1. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
   i) dopo il numero 2) inserire il seguente:
   3) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla richiesta avanzata ai gestori deve essere allegata la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario che attesta il mancato funzionamento delle strutture, nonché la notifica dell'atto di precetto; i gestori delle banche dati sono tenuti a fornire le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
14. 9. Bazoli.

  Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.

  Conseguentemente, al comma 3 le lettere b) e c) sono soppresse.
14. 5. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo realizzato dalla vendita.
14. 6. Causi.

  Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.
  L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Tale autorizzazione, distinta da quella per le notificazioni di cui all'articolo 7, potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati Pag. 89iscritti nell'albo da almeno cinque anni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima, dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive o quello previsto da accordo scritto fra le parti.

Art. 11-bis.

  L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso Pag. 90titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore ed eventualmente un compenso al procuratore del creditore previsto da accordo scritto fra le parti.
14. 4. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.
*14. 7. Pelillo.

  All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo Pag. 91delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.
*14. 10. Abrignani.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis» la parola: cento è sostituita dalla seguente: dieci.
15. 1. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
*15. 01. Nicoletti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
*15. 01. Piepoli, Dellai.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 10. Pesco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sopprimerlo.
*16. 16. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano Pag. 92a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore delle risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
  2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo vanno computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.
16. 15. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 158 e 159 sono soppressi;
   b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse; i commi da 161 a 163 sono soppressi;
   c) i commi da 161 a 163 sono soppressi;
   d) il comma 167 è soppressi.
16. 11. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,;
   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.
16. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: e le perdite su crediti aggiungere le seguenti: coperti da garanzia reale;
   b) al comma 1, sostituire le parole: integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio con le seguenti: in 18 rate annuali a partire dall'esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
   c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 917 del 1986 le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono soppresse.
16. 14. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Pag. 93

  Al comma 1, dopo le parole: e le perdite su crediti aggiungere le seguenti: coperti da garanzia reale.
16. 12. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 917 del 1986 le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono soppresse.
16. 13. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0.50 percento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalla seguenti: «10 per cento».

  Conseguentemente:
   1) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 93 per cento;
   2) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    3) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
16. 60. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, terzo capoverso, le parole: non superiore a 5.000 euro sono sostituite dalle seguenti: non superiore a 10.000 euro e le parole: non superiore a 2500 euro sono sostituite dalle seguenti: non superiore a 7500 euro.

  Conseguentemente:
   1) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 93 per cento:
   2) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento:Pag. 94
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 93 per cento;
16. 71. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0.50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalla parole: «10 per cento».

  Conseguentemente all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
    a) i commi 158 e 159 sono soppressi;
    b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse;
    c) i commi da 161 a 163 sono soppressi;
    d) il comma 167 è soppresso.
16. 70. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.
   b) sopprimere i commi 3, 4 e 5.
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 /CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.
   d) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   e) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 60 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
16. 21. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Ruocco, Fico, Pisano.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate Pag. 95mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis;
   b) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.;
   d) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   e) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento dei volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
16. 22. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro. piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
   b) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
   d) sopprimere i commi 8, 9 e 10.
16. 20. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per la durata di un quinquennio Pag. 96a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, al comma 11, del medesimo articolo le parole: in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, sono soppresse.
16. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura parti al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia parti al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 17. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura parti al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia parti al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Pag. 97Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo inferiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 18. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura parti al valore della deducibilità prevista.
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia parti al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 19. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  12-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.»
16. 23. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. L'articolo 26 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 633 1972 si interpreta nel senso che, nel caso di dichiarazione di fallimento del cessionario o di sua ammissione ad altra procedura concorsuale, il momento di emissione della nota di variazione ai fini IVA da parte del cedente coincide con il momento di rilevazione della perdita da parte del soggetto cedente ai fini delle imposte dirette.
16. 1. Rubinato.

Pag. 98

  Aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione di accordi di ristrutturazione del debito).

  1. Alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, è inserito in fine il seguente comma:
  1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per glia anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1o gennaio 2016.
16. 01. Boccia.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17. 1. Rubinato.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi.
  2. In deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.
*17. 01. Vignali, Pagano.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi.
  2. In deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.
*17. 02. Nastri.

Pag. 99

ART. 18.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per i magistrati ordinari fino alla fine del comma.
18. 3. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, le parole da: per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che debbano essere collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016.
18. 4. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  All'articolo 18, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari, inserire le seguenti: e i magistrati contabili e al secondo periodo, dopo le parole: Per gli altri magistrati ordinari inserire le seguenti: e contabili.
18. 02. Petrenga, Antonio Martino.

  Al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016.
18. 2. Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati contabili e amministrativi.
18. 1. Berretta.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro;
   b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro.

  2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1o dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «Giudice di pace di Città della Pieve, Padano e Piegaro»;
   b) nel circondario di Terni:
    1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;
    2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'atta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.Pag. 100
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18. 01. Verini.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

  1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.
18. 0100. Il Relatore.

ART. 19.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:
    01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;
   b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al numero 1), capoverso 1-bis, le parole: nel rispetto della sono sostituite dalle seguenti: con le modalità previste dalla;
    2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
    1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dal comma 9-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 16-decies»;
    3) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) al comma 9-bis, dopo la parola: «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente»; dopo le parole: «presenti nei fascicoli informatici» sono aggiunte le parole: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche»; dopo le parole: «firma digitale del cancelliere» sono aggiunte le seguenti: «di attestazione di conformità all'originale»; Pag. 101
    4) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
    2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;
    2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:
  «9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.».
   c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:
     a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;
     b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
     c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;
     d) il terzo periodo è soppresso;
    2) al capoverso Art. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;
     b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;
     c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
19. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), le parole: è sempre ammesso sono sostituite dalle seguenti: è obbligatorio.
19. 10. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), n. 1, le parole: 30 giugno 2015 sono sostituite dalle seguenti: 1o luglio 2015.
19. 9. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito Pag. 102telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
19. 2. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso, anche in assenza del decreto autorizzativo previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44, il deposito telematico degli atti con i quali avviene la costituzione delle parti e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
19. 8. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso, anche in assenza del decreto autorizzativo previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44, il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
19. 4. Bazoli.

  Al comma 1, lettera a) il n. 2) è sostituito dal seguente:
    2) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre copie analogiche ed informatiche dei documenti di parte presenti nei fascicoli informatici ed Pag. 103attestarne la conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico. Il difensore può estrarre copie informatiche, anche per immagine, ovvero copie analogiche di qualsiasi provvedimento del giudice, atto processuale da chiunque formato, documento, atto o elaborato degli ausiliari del giudice, attestandone la conformità ai relativi originali esistenti nel fascicolo d'ufficio o nei fascicoli di parte, anche una volta che questi ultimi siano stati ritirati. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che procede all'attestazione è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».
19. 1. Bazoli.

  Il comma 1, lettera b), secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  Art. 16-undecies. – (Modalità dell'attestazione di conformità). – 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, o dal codice di procedura civile, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
  2. Quando l'attestazione di conformità, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia informatica, è apposta mediante sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata del documento informatico.
  3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può essere apposta anche su un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; il predetto documento è depositato telematicamente unitamente agli atti o ai documenti ai quali l'attestazione di conformità si riferisce.
19. 6. Bazoli.

  Il comma 1, lettera b), secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  Art. 16-undecies. – (Modalità di attestazione di conformità). – 1. L'avvocato, anche quale difensore di una parte, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando è autorizzato ad autenticare ovvero ad attestare la conformità di copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti, analogici o informatici, ai rispettivi originali, ovvero la loro conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico:
   a) appone l'attestazione in calce o a margine della copia analogica da lui formata o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima;
   b) attesta la conformità apponendo la firma digitale o la firma elettronica qualificata al documento informatico contenente la copia;
   c) inserisce l'attestazione, anche di più copie, in un documento informatico separato sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

  2. Quando l'attestazione è contenuta in un documento informatico separato, questo è depositato telematicamente unitamente agli atti o ai documenti ai quali l'attestazione di conformità si riferisce.
19. 5. Bazoli.

Pag. 104

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto ministeriale 21 aprile 2011 n. 44 è abrogato.
19. 3. Bazoli.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Alla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 9 comma 1-bis dopo le parole: «allegati e» sono inserite le seguenti: «, se è il mittente della notifica, anche»;
   b) all'articolo 3-bis comma 2 sono eliminate le parole: «, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
19. 7. Bazoli.

  Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-bis.
(Temporaneo ripristino di sezioni Distaccate insulari).

  1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, le parole: «fino al 31.12.2016» sono soppresse;
  2. il comma 13 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 è abrogato.
19. 01. Amoddio.

ART. 20.

  All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, nonché degli articoli 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche alla giustizia amministrativa a decorrere dal 1o gennaio 2016.
20. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità degli uffici notificazione, esecuzione e protesti).

  1. Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4;
   b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto.

  2. Ogni disposizione del presente decreto-legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa riferimento all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP. Le attività Pag. 105di indagini patrimoniali, notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente:
  Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento, dei precedenti di carriera;
   b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
  L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni.
   c) l'articolo 104, terzo comma, è sostituito dal seguente:

  Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960.
   d) l'articolo 105. primo comma è sostituito dal seguente:
  Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio, nonché all'assegnazione del personale occorrente all'assistenza alle udienze degli uffici giudiziari della sede.
   e) all'articolo 122 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Per ogni immissione in possesso regolato dal codice di procedura civile, ad esclusione dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 608 del medesimo codice senza l'ausilio della forza pubblica: per la ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose è dovuto all'ufficiale giudiziario o funzionario unep procedente, a carico delle parti richiedenti e dalle stesse anticipato, un compenso forfettario di euro 100,00 da aggiornare ogni anno, in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del Ministro della Giustizia.
   f) il secondo comma dell'articolo 146 è sostituito dal seguente:
  2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 ad esclusione delle somme di cui all'articolo 122, secondo comma dello stesso decreto. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
   g) al l'articolo 185 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Ogni disposizione del presente ordinamento e di altre leggi o regolamenti, la quale fa espresso richiamo alle competenze dell'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

  4. (Modifiche della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia).
   a) In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, di cui all'accordo 14 settembre 2007, pubblicato Pag. 106nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2007, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia e il conseguente collocamento nella medesima area dei profili riconducibili a uno stesso settore di attività, il personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia appartenente al ruolo di ufficiale giudiziario, seconda area, fasce retributive F3, F4 e F5, è inquadrato nel profilo professionale di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), terza area, fascia retributiva FI;
   b) La dotazione organica del profilo professionale di funzionario degli UNEP, terza area, fascia retributiva FI, è ampliata di 1.500 unità ed è contestualmente ridotta di 1.715 unità la dotazione organica del profilo professionale di ufficiale giudiziario, seconda area, posizioni economiche F3, F4eF5;
   c) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, relativi alle differenze retributive e contributive del personale, valutati in 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2015. si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere «b, e d, e» del quinto comma dell'articolo 21-bis del presente decreto legge.
   d) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   e) Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli spostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo;
   f) Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

  5. Al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia) sono appartate le seguente modifiche:
   a) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario se non può, provvedere personalmente, può avvalersi previa autorizzazione scritta della parte istante, del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emettere Pag. 107entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto da aggiornare ogni anno in relazione dalla variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT.
   b) L'articolo 34, comma 1, è sostituito dal seguente:
  1. 11 diritto unico è dovuto nella seguente misura:
   a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3.50;
   b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9.00;
   c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14.50””.
   c) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari diritto unico nella seguente misura:
   a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 4,00;
   b) per gli atti relativi affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: e euro: 6,00;
   c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582.28 o di valore indeterminabile: euro 10,00;
   d) All'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I diritti e l'indennità di si raddoppiano per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione;
   e) All'articolo 34, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 3,50;
   b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 9,00;
   c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 14,50.

   b-quater) all'articolo 36, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I diritti e l'indennità di trasferta si raddoppiano per gli atti urgenti; esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
   b-quinquies) all'articolo 37, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro: 516,46; euro 4,00;
    b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro: 516,46 fine a euro 2.582,28: euro 6,00;
    c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 10,00.
20. 01. Amoddio.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

  1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
20. 0101. Il Relatore.

Pag. 108

ART. 21.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

  1. 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia».
21. 100. Il Relatore.

  È sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce per un 50 per cento a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, nonché per il restante 50 per cento sul fondo per la mobilità istituito con dpcm 20 dicembre 2014, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e da Croce Rossa, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Grava sul medesimo fondo istituito ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.190 l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 12 del CCNL 2006/09 riservate al personale giudiziario per un contingente equivalente alle unità di personale coinvolto dalla procedura di mobilità in entrata ex articolo 11 comma 2 del CCNL 2006/09.
  3. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere uno stage di durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari; è altresì riconosciuto come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della Regione in cui si presenta la domanda. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma un rimborso nei limiti delle risorse disponibili e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, e dell'esperienza formativa acquisita. Il decreto può essere adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse; per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destinarsi risorse in misura superiore ad euro 13.000.000 per i complessivi dodici mesi previsti dal primo periodo.
  1-ter. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro Pag. 109subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali ed assicurativi.
  1-quater. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette e/o da indirsi dall'amministrazione della giustizia, sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis.

  Conseguentemente l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 comma 1 e 2 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
   b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21 comma 1 e 2.
   c) Quanto a 23.000.000 di euro per l'anno 2015 e 2016, e 46.000.000 a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente utilizzo del fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014.

  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario e per rifinanziare il Fondo Unico di Amministrazione, nonché in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, per i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 2. Daniele Farina, Melilla, Paglia, Scotto, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1o settembre 2015. ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 del CCNL 2006/2009 e con le modalità Pag. 110previste dal Protocollo d'Intesa 9 novembre 2006, siglato tra l'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.
  2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'Ausiliario (ex posizioni economiche Al e Al Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica immediatamente superiore.
  3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza di almeno il 50 per cento della carenza organica accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziando, concretamente, ad assumere a partire dal 1o gennaio 2016.
  4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.
  A tale personale, è consentito, a partire dal 1 gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in apposito bando.
  Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

  5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è autorizzato a predisporre un programma di ulteriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, assistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi economici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicurezza alla macchina giudiziaria;

Pag. 111

  Conseguentemente all'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis
. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 -bis, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1o settembre 2015, a copertura di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 milioni a copertura di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, da ripartire in 70 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, e 100 milioni di euro per l'anno 2017.
21. 040. Ciprini, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal I giugno 2015, ai sensi dell'articolo 10 co, 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.
  2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.
  3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche propedeutiche all'attuazione dell'articolo 1 del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree – da ex al e ex als in ex 131; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da exb3 e b3s in ex cl; da ex cl e excls in ex c2; da ex c2 in exc3; e ex c3 in ex ruolo ad esaurimento.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-bis, valutati in circa 96 milioni e cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
21. 05. Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il Titolo IV, è aggiunto il seguente:

Titolo IV-bis.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 21-bis.
(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.
  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. Pag. 112n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.
21. 010. Chiarelli.

  Dopo il Titolo IV, è aggiunto il seguente:

Titolo IV-bis.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 21-bis.
(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267 non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotti della metà.
  Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 16 marzo 1942, n. 267, di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 come modificati dalla presente legge si applicano anche alle società di advisor, ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.
21. 090. Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
  4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività Pag. 113aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92,e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.
21. 04. Il Governo.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.
(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

  1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo dei credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del tondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
21. 01. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

  1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, Pag. 114dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili, Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa. Per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destinarsi risorse in misura superiore a 7,8 milioni di euro per i complessivi dodici mesi previsti dal primo periodo. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 3,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
  1-ter. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
  1-quater. il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, ivi comprese quelle di cui all'articolo 17, comma 2, sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis.
  1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 01. 04. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

Art. 21-bis.
(Modifica delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

  1. L'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Pag. 115Ministro dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2016, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo al fine di svolgere uno stage di formazione, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, al quantitativo di ore di tirocinio di completamento e di perfezionamento svolte e alla residenza. È assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari, del relativo fabbisogno c delle scoperture di organico. I soggetti di cui al comma 1-bis sono individuati con selezioni distrettuali, dando la priorità a coloro che hanno svolto i percorsi formativi presso il distretto di Corte di Appello di appartenenza, fatta salva la possibilità di mobilità extradistrettuale in caso di posti vacanti attraverso apposita graduatoria unica nazionale. Con medesimo decreto è attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa lavoro nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 750 mensili. Il decreto è adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse. Per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destituirsi risorse in misura superiore ad euro 15.000.000.
  1-ter. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma dei comma 1-bis costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, al fine di valorizzarne l'esperienza formativa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, nel limite di euro 15 milioni, per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 190/2014.
21. 03. Di Lello.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Gli effetti economici e giuridici conseguenti al passaggio del personale amministrativo di cui al presente articolo decorrono dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli Pag. 116accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione del le piante organiche di cui al comma 4.
  5. Per le finalità di cui al comma i è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781,938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
21. 01. 03. Il Relatore.

ART. 23.

  Al comma 1, aggiungere all'inizio il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
23. 2. Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere il seguente comma 4-bis: le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10 si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
23. 3. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 6, sopprimere le parole: comma 1, lettera b),.
23. 100. Il Relatore.

  Al comma 9, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche dopo la parola: il giudice inserire la parola: o il professionista delegato.
  Al comma 10 apportare le seguenti modifiche dopo le parole: vendite disposte inserire le parole: dal giudice o dal professionista delegato.
23. 1. Bazoli.

Pag. 117

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
21. 0200. Il Relatore.