CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2015
477.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   premesso che:
    il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243, contiene le linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici;
    l'attività ludico motoria in base all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non esige alcuna certificazione medica; molte associazioni sportive e palestre, non essendovi distinzione fra attività non agonistiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltreché onerosa; in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma «una volta nella vita», intervento di scarsa efficacia preventiva e di nessuna utilità, data l'assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione; l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comportamento, la pratica dell'attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltreché fondamentale per la diffusione di sani stili di vita e per la prevenzione sanitaria e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non per surrogare, con un atto medico legale, la necessità di una presa in carico delle persona che assicuri controllo, indicazioni ed assistenza costante da parte del medico sulle ricadute sanitarie di ogni scelta relativa ai liberi comportamenti individuali degli assistiti; l'onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria; la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale; alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni; il suddetto decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 elude il tema, più volte sollevato, della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del CONI e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali Pag. 111non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività,
    impegna il Governo ad intraprendere iniziative urgenti per:
     a) garantire l'uniformità dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, riaffermando con chiarezza che nessuna certificazione medica deve essere richiesta per coloro che vogliano svolgere attività ludico motoria;
     b) indicare un approccio orientato alla presa in carico costante delle persone che svolgono attività sportiva di carattere ludico motorio nel corso della vita da parte di pediatri e medici di medicina generale, in modo da promuovere l'attività fisica e contrastare la sedentarietà, consigliarne intensità e frequenza in base alla tipologia di attività e alle accertate condizioni di salute della persona anche allo scopo di garantirne la sicurezza;
     c) contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici conseguente all'aumento delle certificazioni medico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminuzione dell'avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria soprattutto per le fasce più disagiate della popolazione;
     d) inserire nell'ambito delle tipologie delle attività non agonistiche svolte dai tesserati di associazioni e società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, affidata al CONI attraverso la nota esplicativa del 25 giugno 2015, anche la fattispecie dei tesserati che svolgano «attività sportive di carattere ludico motorio», che non dovranno presentare certificati;
     e) modificare la norma prevista dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 che, di fatto, sta producendo una diversa tutela sanitaria per cittadini che svolgono identica attività, in relazione all'appartenenza associativa e allo status dell'organizzatore;
     f) promuovere iniziative con le Regioni al fine di assicurare almeno per i minori, anziani e i disabili la sostenibilità delle prestazioni sanitarie finalizzate all'avviamento, al mantenimento ed alla sicurezza nella pratica motoria e sportiva.
(8-00125) «Lenzi, Molea, Fossati, Gelli, Nicchi, Paola Bragantini, Piazzoni, Sbrollini, Fucci, Calabrò».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 6.

  Sostituirlo l'articolo 6 con il seguente:

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

  1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il trust è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.
  3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust è fatta per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il trust è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
   c) l'esclusivo beneficiario del trust è la persona con disabilità grave;
   d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
   e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del trust da parte del trustee;
   f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.
  4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei trust di cui al Pag. 113comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.
  7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.
  8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017, e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
6. 100. Il Relatore.