CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2015
472.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Testo unificato C. 65 Realacci. ed abb.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Articolo 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, garantisce l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché ne tutela e ne valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da contrastarne lo spopolamento e da incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento in questi comuni rappresenta una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
  2. La legge reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle comunità residenti nei piccoli comuni italiani, attraverso la valorizzazione del capitale sociale locale.
  3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia per le Aree Interne.
  4. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono il comune con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti.

Articolo 2.
(Ambito di applicazione).

  1. Fatto salvo il diverso ambito di applicazione degli articoli 3, 5, 6, 8, comma 3, la presente legge si applica ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
   a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
   b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e ridotto livello di benessere;
   c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione Pag. 10residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
   d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
   e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
   f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
   g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio, ovvero interessato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;
   h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
   i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di euro 500 per abitante;
   l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta.

  Le Regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.
  2. Nell'attribuzione dei benefici di cui agli articoli 12 e 13 hanno la priorità i comuni che rientrano in più di una delle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal comma 3, fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 1, lettere da b) a e), dei comuni che sono riusciti a migliorare la propria condizione.
  5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Articolo 3.
(Disposizioni concernenti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione dei comuni è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
  2. Nei comuni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) articoli 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
   b) articoli 11 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;Pag. 11
   c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012.

  3. Nei comuni di cui al comma 1, le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate con regolamenti adottati da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai princìpi indicati dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei comuni di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché la rete dei soggetti concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  5. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per la medesima finalità analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti la quota di tali risorse destinate ai finanziamenti ed i relativi criteri di accesso.
  6. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono ricorrere a convenzioni che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici privati per le medesime finalità di cui al comma 5 del presente articolo. A tal fine, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i comuni, anche in forma associata, pubblicano un bando finalizzato alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, in cui sono indicate l'oggetto, i modi e la durata della convenzione.
  7. I comuni di cui al comma 1possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. A tal fine è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre acquisire, con le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma, il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.
  8. Tali comuni possono acquisire, in comodato d'uso gratuito e con specifica convenzione, le stazioni ferroviarie disabilitate, completamente o nelle parti non più funzionali, o le case cantoniere dell'ANAS Spa, per destinarle a finalità non commerciali. ANAS Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa pongono a disposizione il bene per il periodo minimo sufficiente ai fini dell'ammortamento degli eventuali oneri di manutenzione straordinaria, da effettuarsi a carico del conduttore.Pag. 12
  9. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità.
  10. All'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, dopo le parole: «alla salvaguardia dei paesaggi rurali» sono inserite le seguenti: «, del territorio dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti».
  11. Per i piccoli comuni e le loro unioni, in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi e al loro funzionamento, nonché in ordine al controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi e delle finalità di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. A tal fine il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi provvedimenti per dare attuazione a tale principio.

Articolo 4.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi. I centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione dei finanziamenti di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi indicati nel comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Articolo 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali).

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole Pag. 138 settembre 1999, n. 350, in particolare dei prodotti tipici dei comuni di cui all'articolo 2, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.
  2. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tipici o locali, preceduti dalla dicitura: «Territorio di produzione del ...» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  3. Per la valorizzazione e la tutela delle produzioni agroalimentari tradizionali e di qualità, delle tradizioni alimentari locali, per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della fauna selvatica locale, nonché per la commercializzazione dei prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare, i comuni di cui all'articolo 3 possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  4. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta specifiche iniziative di sostegno finanziario per lo sviluppo dell’e-commerce relativamente alle produzioni agroalimentari nelle zone montane e nelle aree parco dei territori montani.
  5. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

Articolo 6.
(Promozione della filiera corta).

  1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e le specificità di tali prodotti e favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si intendono per:
   a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;
   b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita, ovvero sono comprese nei territori di comuni confinanti;
   c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;
   d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

  3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione Pag. 14collettiva, promossi dai comuni di cui all'articolo 2, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.
  4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere b) e c), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.

Articolo 7.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

  1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.
  3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

Articolo 8.
(Attività di informazione).

  1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

Articolo 9.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:
   a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi Pag. 15familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa;
   b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

Articolo 10.
(Programmi di e-government).

  1. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2 e con priorità per quelli relativi a forme associate di comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici e inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei centri multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
  2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i comuni di cui all'articolo 2, anche in forma associata.
  3. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione prevede specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità istituzionale dei piccoli comuni. Esse dovranno perseguire lo studio, l'analisi e l'adozione di misure per l'accrescimento delle competenze del personale dipendente dei piccoli comuni, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, in particolare per il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità della vita.

Articolo 11.
(Servizi postali e programmazione televisiva pubblica).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con le risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario del servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
  2. Il contratto di programma di cui al comma 1 assicura che nei Comuni interessati dalla presente legge il concessionario garantisca eguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio rispetto al resto del territorio nazionale.
  3. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge possono affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni di cui all'articolo 2, garantendo in quei comuni un'adeguata copertura del servizio.

Pag. 16

Articolo 12.
(Sanità nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presìdi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni, garantendo in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNSAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito, nell'ambito dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve altresì contenere specifici interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.
  2. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche, predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.
  3. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in tali aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro-capite delle aziende sanitarie locali operanti nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età, nonché della rete delle strutture ospedaliere e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza ed efficacia, anche in sede di consuntivo.
  4. Il servizio prestato dal personale medico nelle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione impegnandosi, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad esercitare la professione, per almeno cinque anni, in strutture sanitarie ubicate nelle zone montane e rurali.
  6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono, con misure economiche specifiche e altre provvidenze, i laureati che intendono specializzarsi e perfezionare la propria formazione presso strutture ed enti situati nelle zone montane e rurali.

Articolo 13.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia Pag. 17nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014, predispone due distinti e specifici piani:
   a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione, il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 14.
(Borse di studio per le aree montane e rurali).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito del propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali.

Articolo 15.
(Istituti scolastici).

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, le regioni o gli enti locali, d'intesa con le regioni interessate, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
  2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  3. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono Pag. 18collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

Articolo 16.
(Servizio idrico nei piccoli comuni).

  1. Le autorità d'ambito territoriale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, dopo la loro soppressione, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica, in favore dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
  2. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo».
  3. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, possono trasferirli agli enti locali interessati e destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
  4. Nelle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico alle province medesime.
  5. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
  6. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 17.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

  1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondo da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, in osservanza del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sono destinate nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge per:
   a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;Pag. 19
   b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
   c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
   d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
   e) incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
   f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio assistenziale alle persone;
   g) agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni di cui all'articolo 2, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
   h) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;
   i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di «cooperative di comunità» in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
   l) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.
   m) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura.
   n) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici

  3. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Articolo 18.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017,un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo.
  2. Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.Pag. 20
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, individua gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da unioni di comuni, delle quali facciano parte unicamente comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 10.000 abitanti.
  4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondo da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19.
(Programma 6000 campanili).

  1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-città autonomie, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, dando priorità a quelli in materia di:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

  2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono interventi prioritari quelli proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Con i decreti di cui al comma 1, sono definite le modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli comuni in relazione alle diverse aree territoriali.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, attesa la pluriennalità del Programma, si stabilisce che nel caso in cui si individui come destinatario del finanziamento del Programma «6000 Campanili», un progetto già presentato e nel frattempo realizzato dall'ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità.

Articolo 20.
(Piano nazionale per i territori rurali).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto Pag. 21con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree con particolare riferimento a quelle degradate. Con tale decreto sono stabilite le modalità di attuazione del Piano.
  2. Ai fini della predisposizione del Piano di cui al comma 1, i piccoli comuni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite delle unioni dei comuni, delle unioni dei comuni montani, proposte di contratti di valorizzazione rurale costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento alle aree rurali da recuperare e valorizzare, indicando:
   a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito rurale oggetto di trasformazione, recupero e valorizzazione;
   b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale cofinanziamento del comune o dell'unione proponente;
   c) i soggetti interessati;
   d) le eventuali premialità;
   e) il programma temporale degli interventi da attivare;
   f) la fattibilità tecnico-amministrativa.

  3. Le proposte sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:
   a) immediata realizzabilità degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   d) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  4. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché sulle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è tenuto a dare attuazione ai contenuti del presente articolo.
  5. Ciascuna Regione esprime, sulla parte del Piano di propria pertinenza, l'intesa territoriale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata.

Articolo 21.
(Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, definisce di concerto con i Ministeri dell'economia e finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.Pag. 22
  2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, con una metodologia a corredo del progetto diretta a misurare la migliore performance, secondo il rapporto investimento/assorbimento di carbonio.
  3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate ed i consorzi forestali.

Articolo 22.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani).

  1. I comuni montani adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali, la regimentazione delle acque.
  2. Gli enti di cui al comma precedente, con specifico provvedimento, danno attuazione all'articolo 2028 del Codice Civile («Gestione della cosa altrui»), stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale, o forestale.
  3. Il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce le modalità attraverso le quali il richiedente, imprenditore singolo o in forma associata (associazione, ente no profit o consorzio forestale), segnala all'amministrazione la presenza di terreni montani incolti e privi di proprietari rintracciabili. La documentazione è corredata da visure catastali dei terreni, da perizie che attestano lo stato di non coltivazione del terreno asseverate da testimoni, nonché da una relazione sulle ricerche effettuate e relative ai proprietari ed a eventuali eredi.
  4. Il richiedente di cui al comma 3 evidenzia al Comune interessato la volontà di avvalersi della facoltà di cui agli articoli 2028 e successivi del Codice civile, al fine di assumersi la cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito nel provvedimento di cui al comma 2.
  5. L'amministrazione comunale, nel prendere atto della volontà espressa dal richiedente, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione sul sito internet comunale.
  6. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce l'entità del canone di affitto annuale, del deposito cauzionale e il periodo entro il quale tali somme potranno essere svincolate, nonché la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze. Il regolamento assicura modalità specifiche affinché siano verificati i requisiti stabiliti dal Codice.
  7. I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo alle unioni di comuni montani delle quali fanno parte; qualora sono compresi (in tutto o in parte) in aree protette, possono attribuire mediante convenzione tali funzioni agli enti di gestione di tali aree.

Articolo 23.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna).

  1.Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il Pag. 23relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

Articolo 24.
(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni).

  1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.
  2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del Codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.
  3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere l'intervento sostitutivo solo dopo che non abbiano avuto esito due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

Articolo 25.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali).

  1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali si fonda sul mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua nelle unioni dei comuni e nelle unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale;
  2. I comuni facenti parti di unioni dei comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso tali enti le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea;
  3. Non sono consentiti il ricorso allo strumento della convenzione, né la creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo in alternativa agli enti di cui al comma 2. Le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti in tal senso al fine di recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree montane e rurali sulla scorta dei contenuti di tale articolo.

Articolo 26.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici).

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali, adottati Pag. 24nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
  2. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani», con le modalità di cui al comma 5.
  3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
  4. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 3.
  5. La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, pure informe societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, la distribuzione, la commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.

Articolo 27.
(Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici).

  1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni e le unioni di comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  3. Il decreto di cui al comma 2 definisce:
   a) le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni e le unioni di comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti concernenti gli interventi di cui al comma 1;
   b) le percentuali minime di cofinanziamento che i comuni e le unioni di comuni possono destinare agli interventi di cui al comma 1;
   c) le procedure per il controllo della effettiva realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) e per le eventuali revoche dei contributi previsti;Pag. 25
   d) le modalità di riparto più idonee ad assicurare priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto;

  4. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondo da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.
(Demanio idrico ed energia).

  1. I proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico sono introitati, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, dalle regioni, che, con appositi provvedimenti legislativi, provvedono a trasferirli agli enti locali interessati, e a destinarli al finanziamento di interventi atti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, sulla base delle linee programmatiche di bacino.
  2. Negli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono il trasferimento del demanio idrico agli enti medesimi. È altresì delegato agli stessi enti, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Gli enti di area vasta di cui al presente comma succedono allo Stato e alle Regioni nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate in atto con i concessionari, ivi compresa l'acquisizione in proprietà, ove prevista dalla legge, delle opere di raccolta, adduzione, regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. Ai medesimi enti si applicano i disposti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463.
  3. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono concesse in via prioritaria, per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza, alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.
  4. Il primo periodo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica ai sensi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento Pag. 26e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza volte a tutelare l'interesse delle comunità locali, alle misure di compensazione territoriale da assegnare agli enti locali interessati e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Tali misure possono assumere la forma di corrispettivi in denaro o di cessione di energia a titolo gratuito o calmierato».
  5. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, si tiene conto degli introiti di cui ai commi 3 e 4.
  6. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Articolo 29.
(Promozione di alberghi diffusi).

  1.Per le finalità di cui all'articolo 26,con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i Comuni promuovono nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo di immobili in disuso, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.

Articolo 30.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 20 all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.