CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 giugno 2015
460.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996»;
   rilevato che nel corso dell'esame al Senato sono state stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi convenzionali, che sono confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-bis);
   condivisa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento di ratifica della suddetta Convenzione, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale e alle richieste dell'Unione europea;
   evidenziata l'opportunità di una sollecita conclusione dell’iter legislativo del provvedimento recante le norme di adeguamento interno,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO

ART. 1.

  Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 22) 2014/36/UE, inserire la seguente:
  «22-bis) 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.».
1. 1. Lenzi.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);
   preso atto che durante l'esame presso il Senato è stato soppresso l'articolo 10, che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
   considerato che i principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche;
   rilevato che tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un «piano di azione nazionale radon» per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro;
   considerato che il decreto legislativo da adottare in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dal soppresso articolo 10 avrebbe potuto rappresentare una occasione anche per restituire ai tecnici sanitari di radiologia medica il grado di autonomia attribuito con legge 31 gennaio 1983, n. 25, che una interpretazione restrittiva della precedente direttiva Euratom aveva limitato;
   preso atto che l'articolo 15 reca due criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e che tale direttiva si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque; Pag. 124
   rilevato che l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa e come secondo criterio direttivo specifico, la previsione, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali; acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
   rilevato altresì che la direttiva 2013/51/Euratom prevede solo per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo (ovvero le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) un obbligo di informazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   la Commissione di merito provveda ad inserire nell'allegato B la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintrodurre il soppresso articolo 10 che conteneva principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, recante le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
   b) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare chiaramente, per quanto riguarda il secondo criterio direttivo specifico, a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.
*5. 01. (Nuova formulazione) Rondini (già 4. 01).

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» sono inserite le seguenti: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'importo di euro 530 è elevato a euro 1.000 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.
*5. 02. (Nuova formulazione) Argentin (già 6.02).