CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2015
425.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1.0. Al capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:
  «Art. 437-bis – (Traffico e abbandono di materie nucleari). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, trasforma, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.
  Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
   2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

  Se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà».
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.

  Conseguentemente al comma 5 dopo le parole: sono inserite le seguenti: ««sono aggiunte le seguenti: «437-bis,».
1. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, primo capoverso «Art. 452-bis», primo comma, la parola: abusivamente è sostituita dalle seguenti: , in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale,.
1. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, primo capoverso «Art. 452-bis», sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: «La pena di cui al Pag. 18primo comma è ridotta di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.»;
   2) al terzo comma, dopo le parole: «Quando l'inquinamento» sono inserite le seguenti parole: «o il pericolo di inquinamento» e le parole «è prodotto» sono sostituite dalle seguenti parole «si verifica».
1. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, terzo capoverso «Art. 452-quater», primo comma, le parole: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque sono sostituite dalle seguenti: Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque.
1. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, terzo capoverso «Art. 452-quater», sono apportate le seguenti modifiche:
   1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma: «La pena di cui al primo comma è ridotta di un terzo, se dal fatto deriva il pericolo di disastro ambientale.»;
   2) al terzo comma, dopo le parole: «Quando il disastro» sono inserite le seguenti parole: «o il pericolo di disastro» e le parole «è prodotto» sono sostituite dalle seguenti parole «si verifica».
1. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, quinto capoverso «Art. 452-sexies», inserire, nella rubrica e nel primo comma, in fine, dopo le parole: materiale ad alta radioattività, le seguenti parole: e materiale e radiazioni ionizzanti.
1. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, l'ottavo capoverso «Art. 452-nonies» è soppresso.
1. 7. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, modificare l'articolo 452-decies come segue:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»;
   b) al comma 2 sopprimere le parole: «comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno»;
   c) aggiungere il seguente comma 3:
  «Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».
1. 14. Chiarelli.

  Al comma 1, nono capoverso «Art. 452-decies», sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, sopprimere le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,»;
   2) al comma 2, sopprimere le parole: «, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno,».
1. 8. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1 capoverso Art. 452-decies c.p della proposta di legge C. 342 e abb. B. le parole: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado sono soppresse.
1. 18. Sarro, Squeri.

Pag. 19

  Al comma 1, capoverso 452-decies c.p. della proposta di legge 342 e abb. B aggiungere le seguenti parole: Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis c.p. non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previsti da disposizioni di legge e regolamenti.
1. 16. Sarro, Squeri.

  Al comma 1, capoverso 452-decies, secondo comma, le parole: comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno sono soppresse.
1. 15. Sarro, Squeri.

  Al comma 1, dodicesimo capoverso «Art. 452-terdecies», aggiungere in fine le seguenti parole: La pena della reclusione non si applica al soggetto che pur non risultando l'autore di taluno dei delitti previsti dal presente titolo è obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e non vi provveda.
1. 9. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-terdecies» aggiungere infine le seguenti parole: Al fine del raggiungimento degli obbiettivi stabiliti dalla direttiva Europea 2000/53/CE del 18 settembre 2000 recepita in Italia dal D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i produttori di automezzi che hanno stabilimenti o luoghi di stoccaggio e distribuzione in Italia, sono tenuti a ritirare dai demolitori presenti sul territorio nazionale le parti dei veicoli non rottamabili e/o rottamate. Il Governo è delegato ad emanare i relativi decreti di attuazione del presente articolo.
1. 12. Polverini, Chiarelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 10. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

   Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 17. Sarro, Squeri.

   Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 13. Pagano, Piso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-quaterdecies», dopo le parole: air gun sono aggiunte le seguenti parole: in difformità con le linee guida dettate dall'ACCOBAMS, Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area, ratificato con Legge 10 febbraio 2005, n. 27.
1. 11. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed imminente pregiudizio per il minimo deflusso vitale, negli alvei sottesi all'insieme delle derivazioni idriche di rispettiva competenza e per la stabilità dei siti, e non si possa altrimenti provvedere, possono emettere, nei confronti dei privati i cui fondi insistono sulle aree di deflusso, ovvero attigui alle vie di comunicazione stradale e a luoghi abitati o caratterizzati da attività umane, ordinanze contingibili e urgenti per consentire lo svolgimento del servizio di polizia idraulica di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni e degli assetti idrogeologici.Pag. 20
  2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, agli atti emanati ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  3. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove e adotta le iniziative necessarie per fronteggiare stabilmente il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 54, comma 1, lettera v) del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
  4. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
  5. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore ai 18 mesi per ogni specifica forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità il Presidente della regione di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
  6. Chiunque non ottempera all'ordinanza di cui al comma 1 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui al comma 1».
1. 01. Pastorelli, Di Lello.